TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/03/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato in esito al deposito di note scritte la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 953/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Anna Aversa che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dallo Stato, presso i cui Uffici distrettuali di
Messina è ope legis domiciliato,
resistente
oggetto: riconoscimento status vittima del dovere.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 22 febbraio 2023 adiva questo giudice del lavoro Parte_1
e, premesso di essere sottufficiale dell'esercito italiano, in servizio presso il Comando Brigata
“Aosta” di Messina e di essere rimasto coinvolto in data 24 novembre 2000 in un incidente automobilistico durante un servizio di scorta comandato nell'ambito dell'operazione Joint Guardian in Kosovo, all'esito del quale riportava “contusione regione lombare e contusione frontale”, già giudicata dipendente da causa di servizio, lamentava l'illegittimità del provvedimento del 27 gennaio
2023 con cui il rigettava la sua istanza di riconoscimento dello status di vittima del dovere, CP_1
in ragione della mancanza del requisito normativamente previsto dell'invalidità permanente.
Chiedeva, pertanto, previa disapplicazione di detto provvedimento, la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento dello status richiesto, con condanna del ad inviarlo presso la competente CP_1
commissione per sottoporlo a visita medica e quantificare la percentuale di invalidità complessiva di cui al d.P.R. n. 181/2009; chiedeva, inoltre, per il caso di invalidità uguale o superiore al 25 %, la condanna del alla corresponsione dell'assegno vitalizio di cui alla l. n. 407/1998 nella CP_1
misura di 500 euro e dello speciale assegno vitalizio di cui alla l. n. 206/2004 nella misura di 1.033 euro, con decorrenza dal 5 luglio 2017, oltre rivalutazione fino al soddisfo. Chiedeva, in ogni caso, il riconoscimento del proprio diritto all'assistenza psicologica di cui all'art. 6, comma 2, l. n.
206/2004, all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica, al beneficio di cui all'art. 1 l. n. 203/2000 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) e all'elargizione ex art. 5, comma 1, l. n. 206/2004 nella misura di 2.000 euro per punto percentuale di invalidità, oltre rivalutazione.
Nella resistenza del convenuto, sostituita l'udienza del 6 marzo 2025 dal deposito CP_1
telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Ai fini della decisione della controversia occorre anzitutto ricostruire il complesso quadro normativo di riferimento.
L'art. 1, comma 563, della Legge n. 266/2005, stabilisce che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il successivo comma 564 equipara ai soggetti di cui al comma 563 “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Da ultimo, il comma 565 stabilisce che “Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il D.P.R. n. 243/2006, rubricato
“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma della L. 23 dicembre 2005, n. 266,
2 art. 1, comma 565”, ai sensi del quale (art. 1) devono intendersi per particolari condizioni ambientali od operative “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Il Regolamento, per esplicito riconoscimento giurisprudenziale (v. Cass. S.U. n. 22753/2018) estende dunque in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonché dei rispettivi familiari superstiti (è utilizzata l'espressione "sono corrisposte") il diritto alle menzionate provvidenze.
Sul significato da attribuire alle indicate previsioni normative è intervenuta più volte la giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, cogliendo il tratto differenziale delle due previsioni nel fatto che mentre l'una (il comma 563) elenca una serie di attività ritenute dalla legge pericolose e che possono automaticamente condurre all'attribuzione dei benefici qualora dal loro espletamento siano derivati eventi lesivi, non richiedendosi cioè la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, l'altra (comma 564) individua quelle
“attività che pericolose lo (siano) o lo (siano) diventate per circostanze eccezionali” (v. ex mutlis
Cass. n. 17436/2022, conforme a Cass. s.u. n. 12862/2020 e 10791/2017).
In particolare, quanto alle prime, la S.C. ha di recente chiarito che ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra lo svolgimento da parte del dipendente di una delle attività di cui al menzionato comma 563 e l'infortunio dallo stesso subito, “non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, ma è necessario che
l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività” (cfr. così Cass.
n. 34299/2024).
Richiamando brevemente l'orientamento consolidatosi in relazione al concetto di “causa” – secondo cui tale nozione “va ricostruita sulla base dello scopo della norma che la contempla come elemento della fattispecie (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 13246 del 2019 e, più di recente, Cass. n.
8429 del 2024)” – la Corte ha, infatti, precisato che “l'art. 1, comma 563, L. n. 266/2005, nel dettare la definizione di "vittime del dovere", assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai
"soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466", vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che "per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente".
Ha, dunque, ricordato che in relazione a questi ultimi “l'art. 1, L. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano
3 essere riportate "in conseguenza di eventi... dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso"; e in presenza di un tale disposto normativo, l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che anche gli "eventi verificatisi... in operazioni di soccorso", di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), L. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b), c), e), f), della norma cit., debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che - come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 - il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio”.
In ordine, invece, alle ipotesi di cui al richiamato comma 564, la Corte ha precisato che le missioni ivi previste non sono definite attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte e i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purché realizzate in condizioni ambientali od operative “particolari”, per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (v. da ultimo Cass. n. 28696/2020).
Il novero dei soggetti esposti è stato individuato dall'art. 603 del d.lgs. n. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare) il quale fa riferimento al personale “italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità
o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali”.
L'art. 1079 del testo unico dell'ordinamento militare, d.P.R. n. 90/2010, dispone che in favore di tali soggetti, sia civili che militari, vengono corrisposte le elargizioni di cui agli artt. 6 della l. n.
466/1980, 1 e 4 della l. n. 302/1990, 1 della l. n. 407/1998 e 5, commi 1, 2 e 5, della l. n. 206/2004, quando le condizioni di cui all'art. 1078, comma l, lett. d) ed e) “hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso”.
Il citato art. 1078 definisce per particolari condizioni ambientali od operative “d) le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi
4 o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” e per medesime condizioni ambientali “le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato”.
2.1.- Tanto premesso sul piano generale, occorre dunque verificare se nel caso di specie l'infortunio subito dal rientri in una delle ipotesi specificamente disciplinate dall'art. 1, Pt_1
commi 563 e 564 l. n. 266/2005, ai fini del suo riconoscimento quale vittima del dovere.
E' anzitutto pacifico, oltre che documentalmente provato, che la lesione lamentata dal ricorrente - “contusione regione lombare e contusione frontale” - sia stata riportata a seguito di un incidente stradale occorso in data 24 novembre 2000 nel centro abitato di Ponosevac (Kosovo), ove egli si trovava poiché comandato allo svolgimento di un servizio di scorta nell'ambito dell'operazione internazionale denominata Joint Guardian.
Dall'esame delle dichiarazioni rese in pari data dal Comandante del Corpo e dal sanitario addetto al soccorso emerge, in particolare, che l'incidente sarebbe stato causato da un'autovettura civile che, proseguendo ad alta velocità nel senso opposto di marcia, urtava il mezzo sul quale viaggiava il militare - in quel momento di rientro, insieme ad altro personale, “da un servizio regolarmente comandato, svolto presso la scuola primaria di Ponosevac nella quale si era tenuta una lezione sui pericoli derivanti dalle mine” - provocandone il ribaltamento.
Trattasi, dunque, di evento che lungi dal costituire una concretizzazione del rischio specifico insito nella particolare attività svolta dal dipendente - genericamente indicata quale attività di “scorta alla cellula S5 (Cooperazione Civile e Militare)” e inserita nel più ampio contesto di un'operazione internazionale finalizzata, tra l'altro, a ristabilire e mantenere la sicurezza pubblica e l'ordine civile nella regione del Kosovo, ricostruire e sminare il territorio e garantire il rispetto e la sicurezza dei confini – rappresenta un evento del tutto accidentale, correlato al generico rischio relativo alla circolazione degli autoveicoli e verificatosi, dunque, non già a causa della speciale pericolosità del contesto internazionale in cui egli era impiegato, ma esclusivamente in occasione dello stesso.
Esclusa, così, la riferibilità dell'evento ad una delle ipotesi di cui al menzionato art. 1, comma
563, l. n. 266/2005 e, nello specifico, a quella prevista dalla lett. f) richiamata dal ricorrente, va poi verificato se sussistano nella specie le particolari condizioni ambientali od operative di cui al successivo comma 564, qui tuttavia neppure genericamente allegate dall'istante.
Sul punto va rilevato che dall'esame del rapporto informativo redatto dall'Ufficio Personale del Comando Brigata Meccanizzata “Aosta” ai fini della presentazione dell'istanza di riconoscimento delle infermità di cui al d.P.R. n. 243/2006 e allegato dal resistente risulta CP_1
che “le condizioni climatiche dell'area di operazioni nel periodo interessato versavano in situazioni di difficoltà oggettiva, data da intense nevicate e persistente ghiaccio stradale”.
5 Nulla emerge, tuttavia, dalla documentazione in atti in ordine alla sussistenza, pur in termini probabilistico-statistici, di una correlazione tra le particolari condizioni di maggior rischio in cui ha presumibilmente operato il ricorrente e l'infortunio da questi subito, risultando piuttosto acclarato che l'incidente è stato causato dalla condotta imprudente di altro automobilista che, “giunto in prossimità di una curva sinistrosa” e procedendo a “in senso contrario” rispetto al mezzo militare e
“a forte velocità”, ha urtato violentemente sul lato posteriore il mezzo sul quale viaggiava il , Pt_1
causandone una semirotazione e il conseguentemente ribaltamento;
sicché difetta nella specie il presupposto di cui al menzionato art. 1079 T.U., a norma del quale le elargizioni di cui agli artt. 6 della l. n. 466/1980, 1 e 4 della l. n. 302/1990, 1 della l. n. 407/1998 e 5, commi 1, 2 e 5, della l. n.
206/2004, si riconoscono in favore del personale civile e militare solo allorché le condizioni di cui all'art. 1078, comma l, lett. d) ed e) abbiano “costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso”.
Ciò esclude in radice la fondatezza della domanda, con assorbimento di ogni ulteriore eccezione.
3.- La complessità e la controvertibilità delle questioni affrontate giustificano, tuttavia, la compensazione di metà delle spese processuali, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, ma applicando i minimi in considerazione della durata infratriennale, in 2.314,25 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna a Parte_1
rimborsare al metà delle spese processuali, liquidata in 2.314,25 euro, oltre Controparte_1
spese generali e accessori di legge;
compensa il resto.
Messina, 7.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
6