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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/03/2024, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3467/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 3467/2018
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 11 MARZO 2024
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa VA LL, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi,
l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito delle predette note, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. R.G. n. 3467/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa VA LL, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 11 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3467/2018 del R.G.A.C. dell'anno 2018 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari
(deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancario, conto corrente bancario, sconto bancario), pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 il 12/12/1949 e residente in Calabritto alla Via Nazionale - loc. Quaglietta
S.n.c., rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Dario Bruno (C.F. ), CodiceFiscale_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via Roma
n.16;
OPPONENTE – ATTORE IN RICONVENZIONALE
E
Controparte_1
(già – in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Moio della Civitella (SA), alla via
Municipio s.n.c., rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli Avv. Alessandro Pasca (C.F.
[...]
) e Filiberto Pasca (C.F. ), con i quali è C.F._3 CodiceFiscale_4 R.G. n. 3467/2018
elettivamente domiciliata in TE NO (AV) alla Via Nazionale n. 12 presso lo studio dell'Avv. Filomena Ferrantino;
OPPOSTA- CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Conegliano (TV), alla Via Vittorio
Alfieri n. 1 e, per essa, quale procuratrice, (già CP_4 CP_5
– C.F. n. e P.IVA - in persona del legale
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Alessandro
Pasca (C.F. ) e Filiberto Pasca (C.F. CodiceFiscale_5 C.F._4
), con i quali è elettivamente domiciliata in TE NO (AV) alla
[...]
Via Nazionale n. 12 presso lo studio dell'Avv. Filomena Ferrantino;
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi,
è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Inoltre, va chiarito che non può esser ravvisata alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e la celebrazione dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Sul punto, questo giudice condivide il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, in virtù del quale è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste
- è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta R.G. n. 3467/2018
la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (Cass. civ.,
Sez. III, 19 dicembre 2022, n. 37137).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riguardo alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore sino al 31.12.2022, la scrivente ritiene che lo stesso ben possa essere applicato alle cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter
c.p.c. e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello ex art. 190 c.p.c..
2. Ciò posto, con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 809/2018, con cui il
Tribunale di Avellino, in data 25 giugno 2018, gli ha ingiunto il pagamento, in favore della della somma Controparte_1 di € 9.550,32 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitore del contratto di conto corrente n. 10000027 acceso in data
29/10/97 ed affidato sino a concorrenza di €. 5.000,00, giusta contratto di apertura di credito sottoscritto in data 21/11/2014.
L'opponente – premettendo che il rapporto di conto corrente per cui è causa ha avuto inizio nel 1984 e che, solo in data 29-30 ottobre 1997, vi è stata sottoscrizione da parte del correntista delle lettere di accettazione delle condizioni contrattuali con le allegate condizioni praticate - ha, in primo luogo, contestato la sussistenza di un valido contratto di conto corrente, in quanto la prima pagina del regolamento delle condizioni economiche inerenti il rapporto de quo, allegato alla comunicazione della datata CP_1
30.10.1997, difetta della sottoscrizione del correntista.
Ha, poi, eccepito l'illegittima capitalizzazione degli interessi, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, di interessi ultralegali non pattuiti, R.G. n. 3467/2018
l'illegittima applicazione della CMS in quanto non espressamente pattuita ed applicata in assenza di qualsivoglia elemento di determinazione (base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), l'illegittimo addebito di spese per operazioni, spese per assicurazione, spese fisse per tenuta conto, spese di spedizione, commissioni pratica fido/rinnovo fido/istruttoria fido/revisione fido addebitate fino al IV trimestre 2009, non essendo tali spese validamente pattuite.
Ha eccepito l'illegittimo addebito delle ulteriori commissioni sostitutive dell'abolita C.M.S. (art.2 bis L.2/2009) in assenza di un nuovo consenso, della commissione di istruttoria veloce (C.I.V.) per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto, l'illegittimità della clausola di indicizzazione del tasso interessi del contratto di apertura di credito del 21.11.2014 per contrarietà alla norme di cui al comma 6 dell'art. 117 TUB, e, comunque, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ex artt.1418-1346 c.c..
Ha, altresì, contestato l'illegittimo esercizio da parte dell'Istituto di credito dello ius variandi, in relazione alle valute spread, costi, commissioni, tassi,
l'illegittima applicazione delle valute applicate per le operazioni in “accredito"
e “addebito, in assenza di valida pattuizione ed ha eccepito la violazione della legge n. 108/96.
Pertanto, l'opponente, ha chiesto rideterminarsi il rapporto dare/avere tra le parti, sussistendo un saldo creditore in favore del pari ad € 4.158,14, Pt_1 come da ctp in atti.
L'opponente ha, infine, invocato la responsabilità della banca per omessa consegna al correntista di copia dei contratti, per violazione dell'obbligo di buona fede, avendo l'Istituto di credito determinato o comunque concorso a incrementare la condizione di difficoltà economica del correntista nonchè per l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi e per l'illegittimo recesso dai rapporti in essere compiuti dall'Istituto di credito in assenza di un saldo passivo del correntista, con conseguente condanna dell'Istituto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale patito per lesione all'immagine ed alla reputazione personale.
L'opponente ha, dunque, concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo. R.G. n. 3467/2018
Ha, altresì, chiesto l'accertamento e la declaratoria di nullità/illegittimità/inefficacia delle condizioni economiche applicate dall'istituto di credito al rapporto per cui è causa con riguardo al tasso debitorio, alla capitalizzazione, all'anatocismo, agli interessi, alle commissioni di massimo scoperto, alla commissione di istruttoria veloce, alla commissione trimestrale sul fido accordato, alle valute nonché a tutte le altre spese addebitate.
Ha chiesto, pertanto, la rideterminazione del saldo di conto corrente “con ogni effetto e conseguenza restitutoria, ripetitoria, compensativa e/o risarcitoria in danno della banca, anche ai sensi dell'art. 2059 c.c.”.
Ha, dunque, chiesto “condannare, in via riconvenzionale, quest'ultima alla corresponsione, in favore di parte attrice, a titolo di ripetizione o compensazione e/o di risarcimento, per tutte le causali ed i titoli di cui in premessa, di tutte le somme indebitamente e/o ingiustamente pretese e/o addebitate in danno del correntista, nella misura risultante dal ricalcolo e dalla ricostruzione effettuata in coerenza ai superiori principi, anche a seguito di CTU contabile, con esclusione di ogni forma di anatocismo e con rivalutazione ed interessi dalla domanda fino all' effettivo soddisfo”.
Ancora in via riconvenzionale, l'opponente ha chiesto la condanna della CP_1 al risarcimento del danno nella misura pari all'indebitamento per aver determinato e/o concorso a determinare lo stato di indebitamento dell'opponente mediante la concessione di affidamenti, finanziamenti e mutui in difetto delle necessarie condizioni all'indebitamento complessivo.
In caso di positivo accertamento del credito della banca portato dal decreto ingiuntivo opposto, ha chiesto disporsi la compensazione giudiziale ex art.1243 c.c. tra il credito azionato in sede monitoria e quello risarcitorio del correntista, con condanna della banca al pagamento della differenza a credito dell'opponente.
Ha, poi, chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento complessivamente tenuto dalla banca convenuta, per l'illegittima gestione dei rapporti bancari, l'illegittima applicazione di tassi usurari, l'illegittima trasmissione di notizie, dati contabili e informazioni illegittime, corrette e/o erronee presso gli Archivi informatizzati pubblici e/o privati, soprattutto relativamente alle informazioni fornite alla , deputata alla Org_1 R.G. n. 3467/2018
gestione della dei Rischi”, l'illegittimo recesso dai rapporti in essere, Org_2 con condanna dell'opposta al £risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice, patrimoniali e non patrimoniali nella misura da stabilirsi in corso di causa, anche a mezzo C.T.U. ovvero, in mancanza, da liquidarsi equitativamente, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, ivi comprese spese di mediazione ed esborsi correlati alla C.T.P., con attribuzione.
3. Si è tempestivamente costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 novembre 2018, la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, siccome
[...] infondata, atteso che il credito azionato in sede monitoria risulta provato dalla documentazione in atti ed, in particolare, dalla comunicazione e passaggio a sofferenza del 05/12/2017 ricevuta in data 10/01/2018, dalla certificazione ex art. 50 TUB, dal contratto di conto corrente n. 10000027 del 29/10/1997 con le relative condizioni, dagli estratti conto n. 10000027 dal 21/12/2003 al
16/03/2018; che nella comunicazione di revoca dell'affidamento è stato precisato al correntista che, in caso di mancato pagamento nel termine di dieci giorni dalla somma risultante a debito, si sarebbe provveduto alla segnalazione “… a sofferenza nella Centrale dei Rischi della …”; Org_1 che il rapporto di conto corrente è stato acceso molti anni prima della stipula del relativo contratto ed esattamente in data 31/12/1982 (e non nel 1984, come affermato dal correntista); che, in data 7/10/1997, Parte_1 ha sottoscritto per accettazione - e ricevuta del ritiro del documento – lo schema delle nuove condizioni regolanti il conto corrente;
che tale rapporto è stato formalizzato con un nuovo contratto sottoscritto il 29/10/1997 dal cliente ed il 30/10/1997 dalla Banca;
che le condizioni di contratto sottoscritte in data 7/10/1997 regolano espressamente i tassi di interesse, le spese e le valute;
che la lettera contratto di apertura di credito per €
5.000,00, sottoscritta in data 21/11/2014, del pari regolarmente firmata dal cliente affidato, prevede espressamente i tassi di interesse debitori, anche extra fido e le commissioni di istruttoria veloce;
che tali condizioni sono riepilogate nel documento di sintesi regolarmente sottoscritto;
che, pertanto, le condizioni del contratto e dell'affidamento sono state convenute ed accettate per iscritto ed, in particolare, quelle relative alla determinazione dei R.G. n. 3467/2018
tassi, delle commissioni, delle spese e delle valute, il tutto nei limiti dei tassi soglia vigenti tempo per tempo.
Quanto alla domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme indebitamente versate dal correntista, l'opposta ha fatto rilevare che l'adempimento spontaneo dei presunti maggiori oneri ne esclude, a norma dell'art. 2034 c.c., la ripetizione;
ha, altresì, eccepito la prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. (ovvero quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.), decorrente dal giorno di ogni singolo addebito di interessi di competenze o spese che dovessero risultare illecite nonchè la “buona fede” dell'Istituto di credito nella percezione delle somme con conseguente esclusione di ogni pretesa accessoria per interessi sulle somme eventualmente da restituire ed ha, infine, eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione per carenza dei suoi presupposti ossia l'esistenza di pagamenti solutori non dovuti (indebito).
L'opposta ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle domande formulate dal correntista. In via gradata, in caso di positivo accertamento di un credito in capo all'opponente, l'Istituto di credito ha chiesto “compensarsi detta somma con il maggior credito della . Il CP_1 tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
4. Ciò posto, con ordinanza resa in data 07 gennaio 2019, è stata concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c..
Ritenuta la necessità di disporre C.T.U. contabile onde verificare la legittimità delle condizioni praticate dall'Istituto di credito opposto, rideterminando il saldo del conto corrente per cui è causa ed epurandolo dalle condizioni contrattuali illegittime laddove effettivamente praticate dall'intermediario opposto, è stato nominato il Dr. Persona_1
Fissata l'udienza per il conferimento dell'incarico peritale, ha spiegato intervento volontario, con comparsa depositata in data 28 novembre 2019, la e, per essa, quale procuratrice, (già Controparte_3 CP_4
, deducendo di aver acquistato, in virtù di contratto stipulato CP_5 in data 07 dicembre 2018, pro soluto ed in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB, dalla un portafoglio di crediti Controparte_2 pecuniari (per capitale e interessi anche di mora, spese, danni, indennizzi e R.G. n. 3467/2018
quant'altro), identificabili in blocco secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 dicembre
2018 - Parte Seconda, n. 144, aventi le caratteristiche ivi indicate nonchè nell'atto di cessione;
che fra i crediti oggetto di cessione è ricompreso anche quello derivante dal decreto ingiuntivo opposto.
L'interventrice - richiamando, confermando e facendo proprie le istanze, le difese, le eccezioni e le deduzioni avanzate dalla - Controparte_1 ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c., l'estromissione della propria dante causa.
Depositato l'elaborato peritale e disposta un'integrazione, la causa è stata, in ultimo, rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
5. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del Presidente del Tribunale di Avellino reso in pari data.
6. Ancora in via preliminare, quanto all'intervento spiegato nel presente giudizio da e, per essa, quale procuratrice, da Controparte_3 CP_4
il Tribunale osserva quanto segue.
[...]
L'estromissione rappresenta la conseguenza del mutamento della situazione legittimante in capo all'estromittendo, dovuta ad una modificazione della domanda variamente verificatasi - come nel caso di alienazione del bene oggetto della controversia - e realizza l'uscita della parte dal processo in virtù di un provvedimento del Giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio dell'estromesso, previo consenso delle altre parti del giudizio (cfr. Cass. Civ., sez. I, 22/10/2009, n. 22424).
Ebbene, nel caso di specie, a fronte dell'intervento della cessionaria del credito ingiunto ex art. 111 comma 3 c.p.c., non vi è stato alcun espresso consenso della controparte, con la conseguenza che non ricorrono i presupposti per dichiarare l'estromissione dal giudizio della cedente.
Ad ogni buon conto, la sentenza pronunciata nei confronti dell'originario dante causa produrrà i suoi effetti sostanziali, anche a mente dell'art. 2909
c.c., nei confronti del successore a titolo particolare. R.G. n. 3467/2018
7. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di “nullità per indeterminatezza della procura speciale” notarile conferita da
[...]
a e di difetto del potere di rappresentanza CP_3 CP_5 formulata dall'opponente , atteso che, con la procura Parte_1 speciale per notar dr. del 04 giugno 2019 (Rep 301902 - Racc. Per_2
34010), la ha conferito alla (che ha poi Controparte_3 CP_5 mutato la propria denominazione in , tra l'altro, CP_4
l'autorizzazione a compiere tutte le attività ritenute necessarie ed opportune ai fini della riscossione, liquidazione e cessione dei crediti ed a promuovere o partecipare a qualsiasi azione legale in qualsiasi stato e grado, con riferimento al portafoglio di crediti di cui la è divenuta Controparte_3 titolare, a seguito della cessione di crediti pro soluto avvenuta giusta contratto del 7 dicembre 2018, non essendo in contestazione che fra i crediti oggetto di cessione sia ricompreso anche quello derivante dal decreto ingiuntivo opposto nella presente sede.
8. Passando a questo punto ad esaminare il merito della res controversa, è noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto.
Nel caso di specie, l'Istituto di credito ha posto a fondamento della domanda di pagamento il contratto di apertura di conto corrente n. 10000027 del
29/10/97 con le relative condizioni, la lettera contratto di apertura di credito in conto corrente del 21/11/14, l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB e gli estratti conto a far data dal 31.07.1996 al 30.03.2018.
Ebbene, non meritevole di accoglimento si appalesa, a parere di questo
Tribunale, la doglianza articolata dall'opponente con riferimento all'assenza di una valida pattuizione delle condizioni economiche inerenti il rapporto di conto corrente, per assenza nella prima pagina di tale documento datato 07 ottobre 1997 (all.3 atto di citazione) della sottoscrizione del correntista.
Invero, sul punto giova richiamare il principio enunciato dalla Suprema Corte di Cass. 4886/2007, secondo cui “In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur R.G. n. 3467/2018
se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso”.
Naturalmente, ciò vale laddove tra i diversi fogli vi sia una continuità logico/lessicale, che, nel caso di specie, evidentemente sussiste, sol che consideri che il correntista ha dichiarato nella seconda ed ultima pagina recante la sottoscrizione che un esemplare del documento gli è stato consegnato e di accettare “i tassi, le spese ed ogni altra condizione economica e normativa di cui innanzi”, tassi e spese che risultano elencati proprio nella prima pagina del predetto documento.
9. Tanto premesso, dalla documentazione versata in atti e dall'elaborato peritale redatto dal C.T.U. Dr. alle cui conclusioni questo Giudice Persona_1 non può che prestare adesione, essendo la ricostruzione eseguita dall'Ausiliario del Giudice logica e coerente rispetto alle premesse metodologiche seguite ed ai quesiti sottopostigli, è emerso che l'Istituto di credito ha applicato, alla data di apertura del conto corrente, tassi di interesse passivi ultralegali contrattualmente pattuiti, operando, poi, una variazione degli stessi inefficace a decorrere dal luglio 2006, in quanto non conforme al D.L. n.223 del 04/07/2006 (Decreto . Per_3
È, altresì, emerso che gli interessi creditori e debitori risultano pattuiti, mentre non è stata pattuita la reciprocità in materia di periodicità trimestrale nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori sino al successivo contratto del 21.11.2014 in cui sono pattuiti gli interessi attivi e passivi così come è disciplinata la loro medesima reciprocità nella capitalizzazione periodica.
Quanto alla CMS, l'Ausiliario del Giudice ha accertato che la relativa pattuizione contenuta nelle condizioni economiche del 07.10.1997 reca solo la percentuale dello 0,25% e non anche i criteri di calcolo della stessa, con conseguente nullità della stessa per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto. R.G. n. 3467/2018
L'ausiliario del Giudice ha, poi, verificato che il contratto del 07 ottobre 1997 reca la pattuizione delle valute sia con riferimento ai versamenti ed ai prelevamenti ed ha accertato che la si è adeguata alle disposizioni in CP_1 materia di valuta per bonifici, assegni circolari e assegni bancari previsti dall'articolo 2 comma 1 del D.L. 78/2009.
Quanto alla verifica in tema di usurarietà dei tassi, il C.T.U. ha accertato il rispetto del tasso soglia ex L. 108/1996.
Con riferimento alla eccepita indeterminatezza del parametro dell'Euribor di cui al contratto di apertura di credito del 21 novembre 2014, questo Tribunale presta adesione al prevalente orientamento giurisprudenziale che sostiene la piena legittimità dell'utilizzo del suddetto indice, trattandosi di un parametro di riferimento certo.
Ed invero proprio questa possibilità di calcolare di volta in volta il tasso d'interesse parametrandolo all'indice Euribor e applicando la regola di matematica finanziaria rende il suddetto tasso assolutamente determinato e determinabile, con l'immediata conseguenza che non ne derivi alcuna violazione degli artt. 117, comma 6 T.U.B e 1284 e 1346 c.c..
Conseguentemente, alla luce di quanto rilevato dal C.T.U., nella rideterminazione del saldo sono stati espunti l'anatocismo derivato dalla differente capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, gli interessi passivi ultralegali variati unilateralmente in senso sfavorevole al correntista nonché la CMS, con irripetibilità degli interessi corrisposti sino al 21 agosto 2008
(decennio anteriore alla data di notifica dell'atto di citazione in opposizione), in considerazione della natura solutoria degli addebiti, essendo il conto corrente non affidato (sino all'apertura di credito del 14 novembre 2014), atteso che non è possibile desumere – diversamente da quanto sostenuto dall'opposto - la prova del fido da prove indirette e da indizi utili a dare contezza dell'esistenza e dell'entità dell'affidamento, dovendo la prova esser fornita soltanto tramite il documento costitutivo e cioè il contratto di apertura di credito.
Pertanto, non può che condividersi il ricalcolo eseguito con l'elaborato peritale depositato in data 14 settembre 2020, il quale – sia pure in assenza di uno specifico quesito articolato sul punto nell'originario incarico peritale (poi integrato con ordinanza emessa in data 26 giugno 2021) - ha correttamente R.G. n. 3467/2018
tenuto conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dall'Istituto di credito.
10. Dunque, a seguito della corretta ricostruzione dell'andamento del rapporto di conto corrente in questione secondo i criteri sopra detti, rispetto al saldo debitore risultante dall'estratto conto al 24 aprile 2018 pari ad € 9.550,32, è emerso un saldo di conto corrente pari ad € 3.530,66 (così ottenuto sottraendo alla somma ingiunta per € 9.550,32 l'importo di € 6.019,66, quale accertato dal C.T.U. a seguito del ricalcolo) a credito della Banca ed a debito del correntista (cfr. pag. 20 relazione peritale del 14 settembre 2020).
11. Ne consegue che l'opposizione deve esser parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo n. 809/2018, emesso dal Tribunale di Avellino in data 15-25 giugno
2018 va revocato, con condanna dell'opponente al Parte_1 pagamento della minor somma pari ad € 3.530,66, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettiva corresponsione.
12. Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al risarcimento del danno derivante dal comportamento tenuto dalla banca in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, la stessa va disattesa per l'assorbente ragione che l'opponente non ha fornito alcun elemento di prova circa la sussistenza di un danno effettivo eziologicamente connesso alla condotta della CP_1
Invero, non risulta che dall'applicazione da parte della banca, nel corso dell'esecuzione del rapporto di conto corrente in questione, di condizioni economiche non validamente pattuite per iscritto che sia derivato al correntista un danno diverso ed ulteriore rispetto a quello di addebiti non dovuti in conto corrente eliminati con la predetta rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente medesimo.
Neppure può condividersi la tesi propugnata dall'opponente secondo cui dalla asserita illegittima segnalazione a sofferenza dell'opponente Parte_1
presso la sarebbe derivato a
[...] Organizzazione_3 quest'ultimo un danno non patrimoniale in re ipsa (cfr. Cass. civ., 7594/18).
Neppure vale a ritenere sussistente la responsabilità dell'istituto di credito la concessione “abusiva” del credito, la quale può ingenerare responsabilità della nei confronti dei terzi che, in ragione di quella concessione di CP_1 credito, abbiano incolpevolmente confidato nella solvibilità del soggetto R.G. n. 3467/2018
finanziato ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti contrattuali con lo stesso (cfr. Cass. 11695/18), ma non anche nei confronti del soggetto beneficiario del finanziamento, il quale non può vantare alcun diritto di credito verso la per un fatto illecito di cui è compartecipe (arg. ex CP_1
Cass., Sez. Un., 7030/06, in motivazione) nè tanto meno può ritenersi liberato dall'obbligo restitutorio.
Ne consegue che, in assenza di qualsivoglia prova dell'an debeatur, le domande risarcitorie non possono trovare accoglimento.
13. Infine, quanto al governo delle spese processuali, esse, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda azionata in sede monitoria dall'Istituto di credito e del rigetto delle domande risarcitorie proposte in via riconvenzionale dall'opponente e, dunque, della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c..
Infine, le spese di C.T.U., già liquidate con decreto del 22 ottobre 2019, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa VA LL, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione spiegata da Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 809/2018 emesso dal Tribunale di Avellino in data 15-25 giugno 2018;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della
[...] della somma di € 3.530,66, oltre interessi Controparte_1 legali dalla domanda sino all'effettiva corresponsione;
- rigetta le domande risarcitorie proposte in via riconvenzionale dall'opponente ; Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di C.T.U., già liquidate con decreto del 09 febbraio 2023, definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
Sentenza resa all'udienza del giorno 11 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Il Giudice dr.ssa VA LL
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 3467/2018
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 11 MARZO 2024
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa VA LL, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi,
l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito delle predette note, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. R.G. n. 3467/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa VA LL, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 11 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3467/2018 del R.G.A.C. dell'anno 2018 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari
(deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancario, conto corrente bancario, sconto bancario), pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 il 12/12/1949 e residente in Calabritto alla Via Nazionale - loc. Quaglietta
S.n.c., rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Dario Bruno (C.F. ), CodiceFiscale_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via Roma
n.16;
OPPONENTE – ATTORE IN RICONVENZIONALE
E
Controparte_1
(già – in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Moio della Civitella (SA), alla via
Municipio s.n.c., rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli Avv. Alessandro Pasca (C.F.
[...]
) e Filiberto Pasca (C.F. ), con i quali è C.F._3 CodiceFiscale_4 R.G. n. 3467/2018
elettivamente domiciliata in TE NO (AV) alla Via Nazionale n. 12 presso lo studio dell'Avv. Filomena Ferrantino;
OPPOSTA- CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Conegliano (TV), alla Via Vittorio
Alfieri n. 1 e, per essa, quale procuratrice, (già CP_4 CP_5
– C.F. n. e P.IVA - in persona del legale
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Alessandro
Pasca (C.F. ) e Filiberto Pasca (C.F. CodiceFiscale_5 C.F._4
), con i quali è elettivamente domiciliata in TE NO (AV) alla
[...]
Via Nazionale n. 12 presso lo studio dell'Avv. Filomena Ferrantino;
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi,
è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Inoltre, va chiarito che non può esser ravvisata alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e la celebrazione dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Sul punto, questo giudice condivide il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, in virtù del quale è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste
- è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta R.G. n. 3467/2018
la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (Cass. civ.,
Sez. III, 19 dicembre 2022, n. 37137).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riguardo alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore sino al 31.12.2022, la scrivente ritiene che lo stesso ben possa essere applicato alle cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter
c.p.c. e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello ex art. 190 c.p.c..
2. Ciò posto, con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 809/2018, con cui il
Tribunale di Avellino, in data 25 giugno 2018, gli ha ingiunto il pagamento, in favore della della somma Controparte_1 di € 9.550,32 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitore del contratto di conto corrente n. 10000027 acceso in data
29/10/97 ed affidato sino a concorrenza di €. 5.000,00, giusta contratto di apertura di credito sottoscritto in data 21/11/2014.
L'opponente – premettendo che il rapporto di conto corrente per cui è causa ha avuto inizio nel 1984 e che, solo in data 29-30 ottobre 1997, vi è stata sottoscrizione da parte del correntista delle lettere di accettazione delle condizioni contrattuali con le allegate condizioni praticate - ha, in primo luogo, contestato la sussistenza di un valido contratto di conto corrente, in quanto la prima pagina del regolamento delle condizioni economiche inerenti il rapporto de quo, allegato alla comunicazione della datata CP_1
30.10.1997, difetta della sottoscrizione del correntista.
Ha, poi, eccepito l'illegittima capitalizzazione degli interessi, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, di interessi ultralegali non pattuiti, R.G. n. 3467/2018
l'illegittima applicazione della CMS in quanto non espressamente pattuita ed applicata in assenza di qualsivoglia elemento di determinazione (base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), l'illegittimo addebito di spese per operazioni, spese per assicurazione, spese fisse per tenuta conto, spese di spedizione, commissioni pratica fido/rinnovo fido/istruttoria fido/revisione fido addebitate fino al IV trimestre 2009, non essendo tali spese validamente pattuite.
Ha eccepito l'illegittimo addebito delle ulteriori commissioni sostitutive dell'abolita C.M.S. (art.2 bis L.2/2009) in assenza di un nuovo consenso, della commissione di istruttoria veloce (C.I.V.) per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto, l'illegittimità della clausola di indicizzazione del tasso interessi del contratto di apertura di credito del 21.11.2014 per contrarietà alla norme di cui al comma 6 dell'art. 117 TUB, e, comunque, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ex artt.1418-1346 c.c..
Ha, altresì, contestato l'illegittimo esercizio da parte dell'Istituto di credito dello ius variandi, in relazione alle valute spread, costi, commissioni, tassi,
l'illegittima applicazione delle valute applicate per le operazioni in “accredito"
e “addebito, in assenza di valida pattuizione ed ha eccepito la violazione della legge n. 108/96.
Pertanto, l'opponente, ha chiesto rideterminarsi il rapporto dare/avere tra le parti, sussistendo un saldo creditore in favore del pari ad € 4.158,14, Pt_1 come da ctp in atti.
L'opponente ha, infine, invocato la responsabilità della banca per omessa consegna al correntista di copia dei contratti, per violazione dell'obbligo di buona fede, avendo l'Istituto di credito determinato o comunque concorso a incrementare la condizione di difficoltà economica del correntista nonchè per l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi e per l'illegittimo recesso dai rapporti in essere compiuti dall'Istituto di credito in assenza di un saldo passivo del correntista, con conseguente condanna dell'Istituto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale patito per lesione all'immagine ed alla reputazione personale.
L'opponente ha, dunque, concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo. R.G. n. 3467/2018
Ha, altresì, chiesto l'accertamento e la declaratoria di nullità/illegittimità/inefficacia delle condizioni economiche applicate dall'istituto di credito al rapporto per cui è causa con riguardo al tasso debitorio, alla capitalizzazione, all'anatocismo, agli interessi, alle commissioni di massimo scoperto, alla commissione di istruttoria veloce, alla commissione trimestrale sul fido accordato, alle valute nonché a tutte le altre spese addebitate.
Ha chiesto, pertanto, la rideterminazione del saldo di conto corrente “con ogni effetto e conseguenza restitutoria, ripetitoria, compensativa e/o risarcitoria in danno della banca, anche ai sensi dell'art. 2059 c.c.”.
Ha, dunque, chiesto “condannare, in via riconvenzionale, quest'ultima alla corresponsione, in favore di parte attrice, a titolo di ripetizione o compensazione e/o di risarcimento, per tutte le causali ed i titoli di cui in premessa, di tutte le somme indebitamente e/o ingiustamente pretese e/o addebitate in danno del correntista, nella misura risultante dal ricalcolo e dalla ricostruzione effettuata in coerenza ai superiori principi, anche a seguito di CTU contabile, con esclusione di ogni forma di anatocismo e con rivalutazione ed interessi dalla domanda fino all' effettivo soddisfo”.
Ancora in via riconvenzionale, l'opponente ha chiesto la condanna della CP_1 al risarcimento del danno nella misura pari all'indebitamento per aver determinato e/o concorso a determinare lo stato di indebitamento dell'opponente mediante la concessione di affidamenti, finanziamenti e mutui in difetto delle necessarie condizioni all'indebitamento complessivo.
In caso di positivo accertamento del credito della banca portato dal decreto ingiuntivo opposto, ha chiesto disporsi la compensazione giudiziale ex art.1243 c.c. tra il credito azionato in sede monitoria e quello risarcitorio del correntista, con condanna della banca al pagamento della differenza a credito dell'opponente.
Ha, poi, chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento complessivamente tenuto dalla banca convenuta, per l'illegittima gestione dei rapporti bancari, l'illegittima applicazione di tassi usurari, l'illegittima trasmissione di notizie, dati contabili e informazioni illegittime, corrette e/o erronee presso gli Archivi informatizzati pubblici e/o privati, soprattutto relativamente alle informazioni fornite alla , deputata alla Org_1 R.G. n. 3467/2018
gestione della dei Rischi”, l'illegittimo recesso dai rapporti in essere, Org_2 con condanna dell'opposta al £risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice, patrimoniali e non patrimoniali nella misura da stabilirsi in corso di causa, anche a mezzo C.T.U. ovvero, in mancanza, da liquidarsi equitativamente, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, ivi comprese spese di mediazione ed esborsi correlati alla C.T.P., con attribuzione.
3. Si è tempestivamente costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 novembre 2018, la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, siccome
[...] infondata, atteso che il credito azionato in sede monitoria risulta provato dalla documentazione in atti ed, in particolare, dalla comunicazione e passaggio a sofferenza del 05/12/2017 ricevuta in data 10/01/2018, dalla certificazione ex art. 50 TUB, dal contratto di conto corrente n. 10000027 del 29/10/1997 con le relative condizioni, dagli estratti conto n. 10000027 dal 21/12/2003 al
16/03/2018; che nella comunicazione di revoca dell'affidamento è stato precisato al correntista che, in caso di mancato pagamento nel termine di dieci giorni dalla somma risultante a debito, si sarebbe provveduto alla segnalazione “… a sofferenza nella Centrale dei Rischi della …”; Org_1 che il rapporto di conto corrente è stato acceso molti anni prima della stipula del relativo contratto ed esattamente in data 31/12/1982 (e non nel 1984, come affermato dal correntista); che, in data 7/10/1997, Parte_1 ha sottoscritto per accettazione - e ricevuta del ritiro del documento – lo schema delle nuove condizioni regolanti il conto corrente;
che tale rapporto è stato formalizzato con un nuovo contratto sottoscritto il 29/10/1997 dal cliente ed il 30/10/1997 dalla Banca;
che le condizioni di contratto sottoscritte in data 7/10/1997 regolano espressamente i tassi di interesse, le spese e le valute;
che la lettera contratto di apertura di credito per €
5.000,00, sottoscritta in data 21/11/2014, del pari regolarmente firmata dal cliente affidato, prevede espressamente i tassi di interesse debitori, anche extra fido e le commissioni di istruttoria veloce;
che tali condizioni sono riepilogate nel documento di sintesi regolarmente sottoscritto;
che, pertanto, le condizioni del contratto e dell'affidamento sono state convenute ed accettate per iscritto ed, in particolare, quelle relative alla determinazione dei R.G. n. 3467/2018
tassi, delle commissioni, delle spese e delle valute, il tutto nei limiti dei tassi soglia vigenti tempo per tempo.
Quanto alla domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme indebitamente versate dal correntista, l'opposta ha fatto rilevare che l'adempimento spontaneo dei presunti maggiori oneri ne esclude, a norma dell'art. 2034 c.c., la ripetizione;
ha, altresì, eccepito la prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. (ovvero quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.), decorrente dal giorno di ogni singolo addebito di interessi di competenze o spese che dovessero risultare illecite nonchè la “buona fede” dell'Istituto di credito nella percezione delle somme con conseguente esclusione di ogni pretesa accessoria per interessi sulle somme eventualmente da restituire ed ha, infine, eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione per carenza dei suoi presupposti ossia l'esistenza di pagamenti solutori non dovuti (indebito).
L'opposta ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle domande formulate dal correntista. In via gradata, in caso di positivo accertamento di un credito in capo all'opponente, l'Istituto di credito ha chiesto “compensarsi detta somma con il maggior credito della . Il CP_1 tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
4. Ciò posto, con ordinanza resa in data 07 gennaio 2019, è stata concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c..
Ritenuta la necessità di disporre C.T.U. contabile onde verificare la legittimità delle condizioni praticate dall'Istituto di credito opposto, rideterminando il saldo del conto corrente per cui è causa ed epurandolo dalle condizioni contrattuali illegittime laddove effettivamente praticate dall'intermediario opposto, è stato nominato il Dr. Persona_1
Fissata l'udienza per il conferimento dell'incarico peritale, ha spiegato intervento volontario, con comparsa depositata in data 28 novembre 2019, la e, per essa, quale procuratrice, (già Controparte_3 CP_4
, deducendo di aver acquistato, in virtù di contratto stipulato CP_5 in data 07 dicembre 2018, pro soluto ed in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB, dalla un portafoglio di crediti Controparte_2 pecuniari (per capitale e interessi anche di mora, spese, danni, indennizzi e R.G. n. 3467/2018
quant'altro), identificabili in blocco secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 dicembre
2018 - Parte Seconda, n. 144, aventi le caratteristiche ivi indicate nonchè nell'atto di cessione;
che fra i crediti oggetto di cessione è ricompreso anche quello derivante dal decreto ingiuntivo opposto.
L'interventrice - richiamando, confermando e facendo proprie le istanze, le difese, le eccezioni e le deduzioni avanzate dalla - Controparte_1 ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c., l'estromissione della propria dante causa.
Depositato l'elaborato peritale e disposta un'integrazione, la causa è stata, in ultimo, rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
5. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del Presidente del Tribunale di Avellino reso in pari data.
6. Ancora in via preliminare, quanto all'intervento spiegato nel presente giudizio da e, per essa, quale procuratrice, da Controparte_3 CP_4
il Tribunale osserva quanto segue.
[...]
L'estromissione rappresenta la conseguenza del mutamento della situazione legittimante in capo all'estromittendo, dovuta ad una modificazione della domanda variamente verificatasi - come nel caso di alienazione del bene oggetto della controversia - e realizza l'uscita della parte dal processo in virtù di un provvedimento del Giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio dell'estromesso, previo consenso delle altre parti del giudizio (cfr. Cass. Civ., sez. I, 22/10/2009, n. 22424).
Ebbene, nel caso di specie, a fronte dell'intervento della cessionaria del credito ingiunto ex art. 111 comma 3 c.p.c., non vi è stato alcun espresso consenso della controparte, con la conseguenza che non ricorrono i presupposti per dichiarare l'estromissione dal giudizio della cedente.
Ad ogni buon conto, la sentenza pronunciata nei confronti dell'originario dante causa produrrà i suoi effetti sostanziali, anche a mente dell'art. 2909
c.c., nei confronti del successore a titolo particolare. R.G. n. 3467/2018
7. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di “nullità per indeterminatezza della procura speciale” notarile conferita da
[...]
a e di difetto del potere di rappresentanza CP_3 CP_5 formulata dall'opponente , atteso che, con la procura Parte_1 speciale per notar dr. del 04 giugno 2019 (Rep 301902 - Racc. Per_2
34010), la ha conferito alla (che ha poi Controparte_3 CP_5 mutato la propria denominazione in , tra l'altro, CP_4
l'autorizzazione a compiere tutte le attività ritenute necessarie ed opportune ai fini della riscossione, liquidazione e cessione dei crediti ed a promuovere o partecipare a qualsiasi azione legale in qualsiasi stato e grado, con riferimento al portafoglio di crediti di cui la è divenuta Controparte_3 titolare, a seguito della cessione di crediti pro soluto avvenuta giusta contratto del 7 dicembre 2018, non essendo in contestazione che fra i crediti oggetto di cessione sia ricompreso anche quello derivante dal decreto ingiuntivo opposto nella presente sede.
8. Passando a questo punto ad esaminare il merito della res controversa, è noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto.
Nel caso di specie, l'Istituto di credito ha posto a fondamento della domanda di pagamento il contratto di apertura di conto corrente n. 10000027 del
29/10/97 con le relative condizioni, la lettera contratto di apertura di credito in conto corrente del 21/11/14, l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB e gli estratti conto a far data dal 31.07.1996 al 30.03.2018.
Ebbene, non meritevole di accoglimento si appalesa, a parere di questo
Tribunale, la doglianza articolata dall'opponente con riferimento all'assenza di una valida pattuizione delle condizioni economiche inerenti il rapporto di conto corrente, per assenza nella prima pagina di tale documento datato 07 ottobre 1997 (all.3 atto di citazione) della sottoscrizione del correntista.
Invero, sul punto giova richiamare il principio enunciato dalla Suprema Corte di Cass. 4886/2007, secondo cui “In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur R.G. n. 3467/2018
se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso”.
Naturalmente, ciò vale laddove tra i diversi fogli vi sia una continuità logico/lessicale, che, nel caso di specie, evidentemente sussiste, sol che consideri che il correntista ha dichiarato nella seconda ed ultima pagina recante la sottoscrizione che un esemplare del documento gli è stato consegnato e di accettare “i tassi, le spese ed ogni altra condizione economica e normativa di cui innanzi”, tassi e spese che risultano elencati proprio nella prima pagina del predetto documento.
9. Tanto premesso, dalla documentazione versata in atti e dall'elaborato peritale redatto dal C.T.U. Dr. alle cui conclusioni questo Giudice Persona_1 non può che prestare adesione, essendo la ricostruzione eseguita dall'Ausiliario del Giudice logica e coerente rispetto alle premesse metodologiche seguite ed ai quesiti sottopostigli, è emerso che l'Istituto di credito ha applicato, alla data di apertura del conto corrente, tassi di interesse passivi ultralegali contrattualmente pattuiti, operando, poi, una variazione degli stessi inefficace a decorrere dal luglio 2006, in quanto non conforme al D.L. n.223 del 04/07/2006 (Decreto . Per_3
È, altresì, emerso che gli interessi creditori e debitori risultano pattuiti, mentre non è stata pattuita la reciprocità in materia di periodicità trimestrale nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori sino al successivo contratto del 21.11.2014 in cui sono pattuiti gli interessi attivi e passivi così come è disciplinata la loro medesima reciprocità nella capitalizzazione periodica.
Quanto alla CMS, l'Ausiliario del Giudice ha accertato che la relativa pattuizione contenuta nelle condizioni economiche del 07.10.1997 reca solo la percentuale dello 0,25% e non anche i criteri di calcolo della stessa, con conseguente nullità della stessa per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto. R.G. n. 3467/2018
L'ausiliario del Giudice ha, poi, verificato che il contratto del 07 ottobre 1997 reca la pattuizione delle valute sia con riferimento ai versamenti ed ai prelevamenti ed ha accertato che la si è adeguata alle disposizioni in CP_1 materia di valuta per bonifici, assegni circolari e assegni bancari previsti dall'articolo 2 comma 1 del D.L. 78/2009.
Quanto alla verifica in tema di usurarietà dei tassi, il C.T.U. ha accertato il rispetto del tasso soglia ex L. 108/1996.
Con riferimento alla eccepita indeterminatezza del parametro dell'Euribor di cui al contratto di apertura di credito del 21 novembre 2014, questo Tribunale presta adesione al prevalente orientamento giurisprudenziale che sostiene la piena legittimità dell'utilizzo del suddetto indice, trattandosi di un parametro di riferimento certo.
Ed invero proprio questa possibilità di calcolare di volta in volta il tasso d'interesse parametrandolo all'indice Euribor e applicando la regola di matematica finanziaria rende il suddetto tasso assolutamente determinato e determinabile, con l'immediata conseguenza che non ne derivi alcuna violazione degli artt. 117, comma 6 T.U.B e 1284 e 1346 c.c..
Conseguentemente, alla luce di quanto rilevato dal C.T.U., nella rideterminazione del saldo sono stati espunti l'anatocismo derivato dalla differente capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, gli interessi passivi ultralegali variati unilateralmente in senso sfavorevole al correntista nonché la CMS, con irripetibilità degli interessi corrisposti sino al 21 agosto 2008
(decennio anteriore alla data di notifica dell'atto di citazione in opposizione), in considerazione della natura solutoria degli addebiti, essendo il conto corrente non affidato (sino all'apertura di credito del 14 novembre 2014), atteso che non è possibile desumere – diversamente da quanto sostenuto dall'opposto - la prova del fido da prove indirette e da indizi utili a dare contezza dell'esistenza e dell'entità dell'affidamento, dovendo la prova esser fornita soltanto tramite il documento costitutivo e cioè il contratto di apertura di credito.
Pertanto, non può che condividersi il ricalcolo eseguito con l'elaborato peritale depositato in data 14 settembre 2020, il quale – sia pure in assenza di uno specifico quesito articolato sul punto nell'originario incarico peritale (poi integrato con ordinanza emessa in data 26 giugno 2021) - ha correttamente R.G. n. 3467/2018
tenuto conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dall'Istituto di credito.
10. Dunque, a seguito della corretta ricostruzione dell'andamento del rapporto di conto corrente in questione secondo i criteri sopra detti, rispetto al saldo debitore risultante dall'estratto conto al 24 aprile 2018 pari ad € 9.550,32, è emerso un saldo di conto corrente pari ad € 3.530,66 (così ottenuto sottraendo alla somma ingiunta per € 9.550,32 l'importo di € 6.019,66, quale accertato dal C.T.U. a seguito del ricalcolo) a credito della Banca ed a debito del correntista (cfr. pag. 20 relazione peritale del 14 settembre 2020).
11. Ne consegue che l'opposizione deve esser parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo n. 809/2018, emesso dal Tribunale di Avellino in data 15-25 giugno
2018 va revocato, con condanna dell'opponente al Parte_1 pagamento della minor somma pari ad € 3.530,66, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettiva corresponsione.
12. Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al risarcimento del danno derivante dal comportamento tenuto dalla banca in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, la stessa va disattesa per l'assorbente ragione che l'opponente non ha fornito alcun elemento di prova circa la sussistenza di un danno effettivo eziologicamente connesso alla condotta della CP_1
Invero, non risulta che dall'applicazione da parte della banca, nel corso dell'esecuzione del rapporto di conto corrente in questione, di condizioni economiche non validamente pattuite per iscritto che sia derivato al correntista un danno diverso ed ulteriore rispetto a quello di addebiti non dovuti in conto corrente eliminati con la predetta rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente medesimo.
Neppure può condividersi la tesi propugnata dall'opponente secondo cui dalla asserita illegittima segnalazione a sofferenza dell'opponente Parte_1
presso la sarebbe derivato a
[...] Organizzazione_3 quest'ultimo un danno non patrimoniale in re ipsa (cfr. Cass. civ., 7594/18).
Neppure vale a ritenere sussistente la responsabilità dell'istituto di credito la concessione “abusiva” del credito, la quale può ingenerare responsabilità della nei confronti dei terzi che, in ragione di quella concessione di CP_1 credito, abbiano incolpevolmente confidato nella solvibilità del soggetto R.G. n. 3467/2018
finanziato ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti contrattuali con lo stesso (cfr. Cass. 11695/18), ma non anche nei confronti del soggetto beneficiario del finanziamento, il quale non può vantare alcun diritto di credito verso la per un fatto illecito di cui è compartecipe (arg. ex CP_1
Cass., Sez. Un., 7030/06, in motivazione) nè tanto meno può ritenersi liberato dall'obbligo restitutorio.
Ne consegue che, in assenza di qualsivoglia prova dell'an debeatur, le domande risarcitorie non possono trovare accoglimento.
13. Infine, quanto al governo delle spese processuali, esse, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda azionata in sede monitoria dall'Istituto di credito e del rigetto delle domande risarcitorie proposte in via riconvenzionale dall'opponente e, dunque, della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c..
Infine, le spese di C.T.U., già liquidate con decreto del 22 ottobre 2019, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa VA LL, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione spiegata da Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 809/2018 emesso dal Tribunale di Avellino in data 15-25 giugno 2018;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della
[...] della somma di € 3.530,66, oltre interessi Controparte_1 legali dalla domanda sino all'effettiva corresponsione;
- rigetta le domande risarcitorie proposte in via riconvenzionale dall'opponente ; Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di C.T.U., già liquidate con decreto del 09 febbraio 2023, definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
Sentenza resa all'udienza del giorno 11 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Il Giudice dr.ssa VA LL