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Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/05/2023, n. 12619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12619 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 36715/2018) proposto da: OR MA AR (C.F.: [...]) e GIRARDI AT (C.F.: GRR DNT 66 A 27 H312N), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. Biagio De Francesco e domiciliati ex lege presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, p.zza Cavour;
- ricorrenti -
contro NO OC (C.F.: [...]), NO DE (C.F.: [...]), NO PO (C.F.: [...]) e NT NA LA (MNT NPL 60S57 H623W), tutti quali eredi di NO AS, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del R.G.N. 36715/2018 U.P. 23/03/2023 SERVITU’ Civile Sent. Sez. 2 Num. 12619 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 10/05/2023 2 di 13 controricorso, dall’Avv. Antonio Palma e domiciliati ex lege presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, p.zza Cavour;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 988/2018 (depositata il 4 ottobre 2018); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;
sentite le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto P.G. OM IL, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi gli Avv.ti Biagio De Francesco, per i ricorrenti, e Antonio Palma, per i controricorrenti. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto di citazione del giugno 2006, il sig. AS NO – premettendo di essere proprietario dell’abitazione con retrostante giardino di pertinenza, sita in Specchia Preti (LE), alla via Madonna del Passo n. 68 - conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Tricase, i coniugi sigg. NA AR e AR RO - proprietari del terreno confinante - formulando domanda di riduzione in pristino del diritto allo scolo delle acque meteoriche sul fondo dei citati convenuti, preesistente ai lavori da quest’ultimi realizzati di demolizione del muro a secco esistente sul confine sostituendolo con altro muro in conci di tufo, impedendo così il passaggio dell’acqua, la quale stagnava, quindi, nella limitrofa proprietà di esso attore. 3 di 13 Si costituivano in giudizio i menzionati convenuti che, oltre a contestare le domande attoree e chiederne il rigetto, formulavano - in via riconvenzionale - domanda di risarcimento dei danni conseguenti al blocco dei lavori inerenti al muro di confine. Istruita la causa anche con prova testimoniale e con espletamento di c.t.u., il giudice adito, con sentenza n. 3880/2014, accoglieva la domanda principale e condannava i convenuti alla predisposizione di una canalizzazione a ridosso del muro di proprietà NO, alla successiva posa di una tubazione interrata in proprietà AR-RO sino alla via S. Nicola, strada di accesso al lotto di questi ultimi, oltre al pagamento di spese e competenze del giudizio, con reiezione della domanda riconvenzionale. 2. Decidendo sull’appello avanzato dai sigg. RO-AR e nella costituzione dell’appellato NO AS, la Corte di appello di Lecce – con sentenza n. 988/2018, lo rigettava, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte salentina riteneva infondata la censura con la quale gli appellanti lamentavano l’inesatta ricostruzione dei fatti di causa e l’erronea applicazione dell’art. 913 c.c. da parte del primo giudice, che aveva accolto la domanda proposta dall’NO non avvedendosi della mancanza della prova in ordine alla preesistenza dello scolo delle acque. 4 di 13 In particolare, sul punto, la Corte territoriale riteneva accertato che le rispettive proprietà delle parti erano originariamente separate da un muro a secco e che la separazione era stata attuata dagli appellanti all’epoca dell’edificazione del loro fabbricato e con il consenso dell’appellato con un muro a conci di tufo, oltre al fatto che tale manufatto era stato dotato, per accordo tra le parti, di apposite feritoie dirette a consentire lo scolo delle acque meteoriche, le quali feritoie erano state, però, otturate e coperte dall’intonaco, per cui gli appellanti avevano interrotto il naturale decorso delle acque provocando l’allagamento del fondo dell’NO, in occasione delle precipitazioni meteoriche di consistenza superiore a quella assorbibile dal terreno. 3. Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, riferito a un unico, complesso, motivo, gli appellanti AR-RO. Hanno resistito con controricorso CO, LI e RI NO, nonché NA PA ON, tutti nella qualità di eredi di AS NO, nelle more deceduto. I difensori di tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l’unico, complesso (siccome si articola in plurime sub- censure, con le quali si pone riferimento a diversi tipi di violazioni), motivo, i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 5 di 13 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 913 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata non avrebbe esaminato il motivo di gravame inerente al presunto uso improprio e distorto della norma di cui all’art. 913 c.c. e non accertato se la condanna dei convenuti alla predisposizione della canalizzazione a ridosso del muro di proprietà dell’NO e di successiva posa di tubazione interrata nella loro proprietà sino alla strada di accesso avesse o meno costituito una servitù di scarico coattivo ai sensi dell’art. 1043 c.c. in danno del fondo dei convenuti, nonché se gli oneri di costituzione fossero o meno a carico del fondo servente. L’omesso esame di tale censura - hanno concluso i ricorrenti - comporterebbe un error in procedendo, tale da viziare di irrimediabile nullità la sentenza. 1.2. Partendo da quest’ultima sub-censura, il collegio ne rileva l’inammissibilità. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando puntualmente i fatti processuali posti alla base dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione (v., ad es., Cass. n. 20405 del 2006; Cass. n. 22880 del 2017). 6 di 13 Pertanto, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi - come è accaduto nel caso in esame - non siano stati compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire a questa Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (v., ancora, Cass. n. 17049 del 2015). 2. La sentenza impugnata, peraltro, hanno aggiunto i ricorrenti, sarebbe deficitaria, siccome priva di chiarezza espositiva e di coerenza logica, così come di compiutezza di esame e di motivazione, in tal senso dovendosi ritenere integrato il vizio riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 2.1. Anche questa sub-censura è inammissibile. Il citato art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis (ovvero in quello scaturito dalla sua novellazione del 2012) ed applicabile nella presente controversia, ha stabilito che la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ed è noto come, secondo le Sezioni Unite (v. sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014), la norma consente di denunciare in cassazione - oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione 7 di 13 apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr., anche, Cass. n. 9253 del 2017 e Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.). Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.). Orbene, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dedotto, con la dovuta specificità, il fatto decisivo che, pur se oggetto di discussione tra le parti nel corso del giudizio di merito, la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare. 3. Né rileverebbe - hanno proseguito i ricorrenti - che le feritoie siano state chiuse, non venendo in contestazione il mezzo attraverso il quale lo scorrimento delle acque meteoriche possa avvenire ed essendo piuttosto contestato in radice il diritto allo scorrimento, per cui, sotto tale profilo, sussisterebbe l’erronea 8 di 13 applicazione dell’art 913 c.c., in relazione agli artt. 360 n. 3 e 112 c.p.c. Secondo tale prospettazione, la Corte di appello non avrebbe considerato che l’art. 913 c.c. presuppone l’esistenza di due fondi a dislivello sui quali non sia intervenuto il fatto dell’uomo, laddove, al contrario, l’originario stato dei luoghi, che poteva imporre tale limitazione legale della proprietà e, quindi, l’applicazione della predetta norma, non sussisteva, per cui la stessa sarebbe inapplicabile e la sentenza dovrebbe ritenersi nulla ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. 3.1. Pure questa sub-censura è inammissibile. La Corte di appello, in effetti, ha ritenuto, in fatto, che il fondo degli appellanti, anche prima della costruzione del fabbricato di proprietà degli stessi, era sottoposto a quello dell’appellato, e che le acque meteoriche, anteriormente agli interventi edilizi di AR e RO, scorrevano naturalmente dal fondo dell’appellato a quello, ad esso sottoposto, degli appellanti: a fronte di tale accertamento, quindi, i ricorrenti avrebbero potuto imputare alla sentenza impugnata la violazione dell’art. 913 c.c., nell’interpretazione che gli stessi ne hanno offerto (e cioè tale da presupporre l’esistenza di due fondi a dislivello sui quali non sia intervenuto il fatto dell’uomo), solo se ed in quanto avessero preliminarmente censurato, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame da parte della Corte territoriale dei fatti predetti (a tal fine) decisivi: ciò che, nella specie, non è accaduto, avendo i ricorrenti lamentato solo la violazione dell’art. 913 c.c., come se la fattispecie concreta fosse stata 9 di 13 effettivamente accertata dal giudice di merito nei termini dagli stessi desiderati. 4. La Corte di appello, poi, hanno ulteriormente lamentato i ricorrenti, non avrebbe considerato che il Tribunale aveva condannato i convenuti alla predisposizione, a loro cura e spese, di una canalizzazione a ridosso del muro di proprietà dell’NO e alla successiva posa di tubazione interrata nella loro proprietà, laddove, invece, l’attore non aveva proposto tale domanda, per cui la condanna si sarebbe dovuta considerare inficiata, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., da un ulteriore vizio di ultrapetizione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. 4.1. Hanno proseguito, inoltre, i ricorrenti sostenendo che l’attore aveva proposto la domanda per la dichiarazione di sussistenza di una servitù naturale di scolo ma che il Tribunale non aveva pronunciato su tale domanda, donde si sarebbe dovuto ritenere formato, sul punto, un giudicato per non avere l’appellato proposto alcuna impugnazione, ragion per cui la condanna alla predisposizione della canalizzazione integrava una vera e propria servitù di scolo e/o di scarico, la cui costituzione non era stata richiesta, con il conseguente vizio di ultrapetizione. 4.2. Queste ulteriori due sub-censure sono, pur esse, inammissibili. Come in precedenza osservato, ove il ricorso per cassazione deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale ed accerta la sussistenza o meno della 10 di 13 violazione denunciata prescindendo dalla motivazione resa dal giudice del merito (v., tra le tante, Cass. n. 18932/2016), detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi. Ne consegue che, per poter utilmente dedurre, in sede di legittimità, un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c, è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi (cfr. Cass. n. /2014). Deve, quindi, ravvisarsi l’inammissibilità, per violazione del criterio di necessaria specificità, del motivo di ricorso per 11 di 13 cassazione con il quale – come verificatosi nel caso di specie - si lamenti la pronuncia da parte del giudice di merito su una domanda non proposta se tutte le domande che la parte ha effettivamente formulato non sono state compiutamente riportate nella loro integralità nel ricorso. 5. I ricorrenti hanno, inoltre, evidenziato che una servitù di scolo non può essere presunta per lo stato di pendenza dei fondi ma occorre che essa sia dimostrata e/o costituita secondo le regole delle servitù apparenti, vale a dire mediante lo scorrimento delle acque in base allo stato dei luoghi, laddove, nel caso in esame, risultava che i luoghi erano stati modificati dal fatto dell’uomo, ed era stata accertata l’assenza di uno scorrimento delle acque meteoriche dalla proprietà NO in quella degli appellanti per la integrale ed autonoma capacità di assorbimento delle acque da parte del fondo dell’attore, con la conseguente assenza di ogni presupposto per il riconoscimento dell’esistenza di una servitù di scolo naturale né per la sua costituzione coattiva la cui prova, in ogni caso, spettava all’attore, che non l’aveva fornita. La servitù di scolo naturale – secondo i ricorrenti - dovrebbe, di per sé, considerarsi illegittima anche nella parte in cui dispone che la costituzione debba avvenire a cura ed a spese dell’appellante, in violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1069, comma 2, e 1030 c.c. Rileva il collegio che, in effetti, i ricorrenti, con questa sub- doglianza, lamentano la ricognizione dei fatti operata dal giudice di merito, che l’ha, invece, supportata con una motivazione adeguata e coerente in applicazione della disciplina giuridica 12 di 13 conferente al caso di specie, da cui deriva, quindi, l’inammissibilità della sub-censura. 6. La sentenza, infine, hanno concluso i ricorrenti, andrebbe ritenuta viziata nella parte in cui aveva condannato l’appellato (loro dante causa) al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo versato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo questa norma ritenersi manifestamente irragionevole e, quindi, incostituzionale, contrastando con l’art. 24 Cost. e con l’art. 6 CEDU. Anche quest’ultima sub-censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), c.p.c., poiché la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell'integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non ha natura di condanna - non riguardando l'oggetto del contendere tra le parti in causa - bensì la funzione di agevolare l'accertamento amministrativo;
pertanto, tale dichiarazione – come univocamente stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte (senza che i ricorrenti abbiano offerto elementi per mutarne l’orientamento) - non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell'amministrazione ovvero del privato, ma non può formare oggetto di impugnazione (v. Cass. n. 29424/2019 15116/2018). 7. L’inammissibilità di tutte le sub-censure comporta l’inammissibilità dell’unico complesso motivo di ricorso. 13 di 13 Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile
- ricorrenti -
contro NO OC (C.F.: [...]), NO DE (C.F.: [...]), NO PO (C.F.: [...]) e NT NA LA (MNT NPL 60S57 H623W), tutti quali eredi di NO AS, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del R.G.N. 36715/2018 U.P. 23/03/2023 SERVITU’ Civile Sent. Sez. 2 Num. 12619 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 10/05/2023 2 di 13 controricorso, dall’Avv. Antonio Palma e domiciliati ex lege presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, p.zza Cavour;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 988/2018 (depositata il 4 ottobre 2018); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;
sentite le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto P.G. OM IL, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi gli Avv.ti Biagio De Francesco, per i ricorrenti, e Antonio Palma, per i controricorrenti. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto di citazione del giugno 2006, il sig. AS NO – premettendo di essere proprietario dell’abitazione con retrostante giardino di pertinenza, sita in Specchia Preti (LE), alla via Madonna del Passo n. 68 - conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Tricase, i coniugi sigg. NA AR e AR RO - proprietari del terreno confinante - formulando domanda di riduzione in pristino del diritto allo scolo delle acque meteoriche sul fondo dei citati convenuti, preesistente ai lavori da quest’ultimi realizzati di demolizione del muro a secco esistente sul confine sostituendolo con altro muro in conci di tufo, impedendo così il passaggio dell’acqua, la quale stagnava, quindi, nella limitrofa proprietà di esso attore. 3 di 13 Si costituivano in giudizio i menzionati convenuti che, oltre a contestare le domande attoree e chiederne il rigetto, formulavano - in via riconvenzionale - domanda di risarcimento dei danni conseguenti al blocco dei lavori inerenti al muro di confine. Istruita la causa anche con prova testimoniale e con espletamento di c.t.u., il giudice adito, con sentenza n. 3880/2014, accoglieva la domanda principale e condannava i convenuti alla predisposizione di una canalizzazione a ridosso del muro di proprietà NO, alla successiva posa di una tubazione interrata in proprietà AR-RO sino alla via S. Nicola, strada di accesso al lotto di questi ultimi, oltre al pagamento di spese e competenze del giudizio, con reiezione della domanda riconvenzionale. 2. Decidendo sull’appello avanzato dai sigg. RO-AR e nella costituzione dell’appellato NO AS, la Corte di appello di Lecce – con sentenza n. 988/2018, lo rigettava, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte salentina riteneva infondata la censura con la quale gli appellanti lamentavano l’inesatta ricostruzione dei fatti di causa e l’erronea applicazione dell’art. 913 c.c. da parte del primo giudice, che aveva accolto la domanda proposta dall’NO non avvedendosi della mancanza della prova in ordine alla preesistenza dello scolo delle acque. 4 di 13 In particolare, sul punto, la Corte territoriale riteneva accertato che le rispettive proprietà delle parti erano originariamente separate da un muro a secco e che la separazione era stata attuata dagli appellanti all’epoca dell’edificazione del loro fabbricato e con il consenso dell’appellato con un muro a conci di tufo, oltre al fatto che tale manufatto era stato dotato, per accordo tra le parti, di apposite feritoie dirette a consentire lo scolo delle acque meteoriche, le quali feritoie erano state, però, otturate e coperte dall’intonaco, per cui gli appellanti avevano interrotto il naturale decorso delle acque provocando l’allagamento del fondo dell’NO, in occasione delle precipitazioni meteoriche di consistenza superiore a quella assorbibile dal terreno. 3. Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, riferito a un unico, complesso, motivo, gli appellanti AR-RO. Hanno resistito con controricorso CO, LI e RI NO, nonché NA PA ON, tutti nella qualità di eredi di AS NO, nelle more deceduto. I difensori di tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l’unico, complesso (siccome si articola in plurime sub- censure, con le quali si pone riferimento a diversi tipi di violazioni), motivo, i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 5 di 13 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 913 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata non avrebbe esaminato il motivo di gravame inerente al presunto uso improprio e distorto della norma di cui all’art. 913 c.c. e non accertato se la condanna dei convenuti alla predisposizione della canalizzazione a ridosso del muro di proprietà dell’NO e di successiva posa di tubazione interrata nella loro proprietà sino alla strada di accesso avesse o meno costituito una servitù di scarico coattivo ai sensi dell’art. 1043 c.c. in danno del fondo dei convenuti, nonché se gli oneri di costituzione fossero o meno a carico del fondo servente. L’omesso esame di tale censura - hanno concluso i ricorrenti - comporterebbe un error in procedendo, tale da viziare di irrimediabile nullità la sentenza. 1.2. Partendo da quest’ultima sub-censura, il collegio ne rileva l’inammissibilità. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando puntualmente i fatti processuali posti alla base dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione (v., ad es., Cass. n. 20405 del 2006; Cass. n. 22880 del 2017). 6 di 13 Pertanto, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi - come è accaduto nel caso in esame - non siano stati compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire a questa Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (v., ancora, Cass. n. 17049 del 2015). 2. La sentenza impugnata, peraltro, hanno aggiunto i ricorrenti, sarebbe deficitaria, siccome priva di chiarezza espositiva e di coerenza logica, così come di compiutezza di esame e di motivazione, in tal senso dovendosi ritenere integrato il vizio riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 2.1. Anche questa sub-censura è inammissibile. Il citato art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis (ovvero in quello scaturito dalla sua novellazione del 2012) ed applicabile nella presente controversia, ha stabilito che la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ed è noto come, secondo le Sezioni Unite (v. sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014), la norma consente di denunciare in cassazione - oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione 7 di 13 apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr., anche, Cass. n. 9253 del 2017 e Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.). Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.). Orbene, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dedotto, con la dovuta specificità, il fatto decisivo che, pur se oggetto di discussione tra le parti nel corso del giudizio di merito, la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare. 3. Né rileverebbe - hanno proseguito i ricorrenti - che le feritoie siano state chiuse, non venendo in contestazione il mezzo attraverso il quale lo scorrimento delle acque meteoriche possa avvenire ed essendo piuttosto contestato in radice il diritto allo scorrimento, per cui, sotto tale profilo, sussisterebbe l’erronea 8 di 13 applicazione dell’art 913 c.c., in relazione agli artt. 360 n. 3 e 112 c.p.c. Secondo tale prospettazione, la Corte di appello non avrebbe considerato che l’art. 913 c.c. presuppone l’esistenza di due fondi a dislivello sui quali non sia intervenuto il fatto dell’uomo, laddove, al contrario, l’originario stato dei luoghi, che poteva imporre tale limitazione legale della proprietà e, quindi, l’applicazione della predetta norma, non sussisteva, per cui la stessa sarebbe inapplicabile e la sentenza dovrebbe ritenersi nulla ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. 3.1. Pure questa sub-censura è inammissibile. La Corte di appello, in effetti, ha ritenuto, in fatto, che il fondo degli appellanti, anche prima della costruzione del fabbricato di proprietà degli stessi, era sottoposto a quello dell’appellato, e che le acque meteoriche, anteriormente agli interventi edilizi di AR e RO, scorrevano naturalmente dal fondo dell’appellato a quello, ad esso sottoposto, degli appellanti: a fronte di tale accertamento, quindi, i ricorrenti avrebbero potuto imputare alla sentenza impugnata la violazione dell’art. 913 c.c., nell’interpretazione che gli stessi ne hanno offerto (e cioè tale da presupporre l’esistenza di due fondi a dislivello sui quali non sia intervenuto il fatto dell’uomo), solo se ed in quanto avessero preliminarmente censurato, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame da parte della Corte territoriale dei fatti predetti (a tal fine) decisivi: ciò che, nella specie, non è accaduto, avendo i ricorrenti lamentato solo la violazione dell’art. 913 c.c., come se la fattispecie concreta fosse stata 9 di 13 effettivamente accertata dal giudice di merito nei termini dagli stessi desiderati. 4. La Corte di appello, poi, hanno ulteriormente lamentato i ricorrenti, non avrebbe considerato che il Tribunale aveva condannato i convenuti alla predisposizione, a loro cura e spese, di una canalizzazione a ridosso del muro di proprietà dell’NO e alla successiva posa di tubazione interrata nella loro proprietà, laddove, invece, l’attore non aveva proposto tale domanda, per cui la condanna si sarebbe dovuta considerare inficiata, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., da un ulteriore vizio di ultrapetizione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. 4.1. Hanno proseguito, inoltre, i ricorrenti sostenendo che l’attore aveva proposto la domanda per la dichiarazione di sussistenza di una servitù naturale di scolo ma che il Tribunale non aveva pronunciato su tale domanda, donde si sarebbe dovuto ritenere formato, sul punto, un giudicato per non avere l’appellato proposto alcuna impugnazione, ragion per cui la condanna alla predisposizione della canalizzazione integrava una vera e propria servitù di scolo e/o di scarico, la cui costituzione non era stata richiesta, con il conseguente vizio di ultrapetizione. 4.2. Queste ulteriori due sub-censure sono, pur esse, inammissibili. Come in precedenza osservato, ove il ricorso per cassazione deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale ed accerta la sussistenza o meno della 10 di 13 violazione denunciata prescindendo dalla motivazione resa dal giudice del merito (v., tra le tante, Cass. n. 18932/2016), detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi. Ne consegue che, per poter utilmente dedurre, in sede di legittimità, un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c, è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi (cfr. Cass. n. /2014). Deve, quindi, ravvisarsi l’inammissibilità, per violazione del criterio di necessaria specificità, del motivo di ricorso per 11 di 13 cassazione con il quale – come verificatosi nel caso di specie - si lamenti la pronuncia da parte del giudice di merito su una domanda non proposta se tutte le domande che la parte ha effettivamente formulato non sono state compiutamente riportate nella loro integralità nel ricorso. 5. I ricorrenti hanno, inoltre, evidenziato che una servitù di scolo non può essere presunta per lo stato di pendenza dei fondi ma occorre che essa sia dimostrata e/o costituita secondo le regole delle servitù apparenti, vale a dire mediante lo scorrimento delle acque in base allo stato dei luoghi, laddove, nel caso in esame, risultava che i luoghi erano stati modificati dal fatto dell’uomo, ed era stata accertata l’assenza di uno scorrimento delle acque meteoriche dalla proprietà NO in quella degli appellanti per la integrale ed autonoma capacità di assorbimento delle acque da parte del fondo dell’attore, con la conseguente assenza di ogni presupposto per il riconoscimento dell’esistenza di una servitù di scolo naturale né per la sua costituzione coattiva la cui prova, in ogni caso, spettava all’attore, che non l’aveva fornita. La servitù di scolo naturale – secondo i ricorrenti - dovrebbe, di per sé, considerarsi illegittima anche nella parte in cui dispone che la costituzione debba avvenire a cura ed a spese dell’appellante, in violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1069, comma 2, e 1030 c.c. Rileva il collegio che, in effetti, i ricorrenti, con questa sub- doglianza, lamentano la ricognizione dei fatti operata dal giudice di merito, che l’ha, invece, supportata con una motivazione adeguata e coerente in applicazione della disciplina giuridica 12 di 13 conferente al caso di specie, da cui deriva, quindi, l’inammissibilità della sub-censura. 6. La sentenza, infine, hanno concluso i ricorrenti, andrebbe ritenuta viziata nella parte in cui aveva condannato l’appellato (loro dante causa) al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo versato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo questa norma ritenersi manifestamente irragionevole e, quindi, incostituzionale, contrastando con l’art. 24 Cost. e con l’art. 6 CEDU. Anche quest’ultima sub-censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), c.p.c., poiché la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell'integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non ha natura di condanna - non riguardando l'oggetto del contendere tra le parti in causa - bensì la funzione di agevolare l'accertamento amministrativo;
pertanto, tale dichiarazione – come univocamente stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte (senza che i ricorrenti abbiano offerto elementi per mutarne l’orientamento) - non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell'amministrazione ovvero del privato, ma non può formare oggetto di impugnazione (v. Cass. n. 29424/2019 15116/2018). 7. L’inammissibilità di tutte le sub-censure comporta l’inammissibilità dell’unico complesso motivo di ricorso. 13 di 13 Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile