TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 3934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3934 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.3126/2024 del ruolo generale promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dagli avv. Simone Giuseppe Bergamini e Maria
Mancioppi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Verona, Via Colonnello Fincato n. 210,
Ricorrente
Contro
in persona del Ministro e Controparte_1
Questura di VERONA
Rappresentati e difesi dall'Avvocatura di Stato di Venezia
Resistente oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 decies cpc
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Il caso di specie tratta di ricorso contro il rigetto del provvedimento n.
Cat.A12/2023/Imm./2^Sez. emesso dal Questore di Verona in data 24.01.2024 e C.F._2 notificato in data 11.02.2024 dell'istanza di rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino
UE “statico” richiesta ai sensi degli artt. 3 e 23 comma 1bis D. Lgs. 30/2007.
pagina 1 di 7 §§§
Nel proporre ricorso, la ricorrente ha evidenziato:
-di aver fatto regolare ingresso in Italia munita di visto turistico rilasciato in data 12.05.2023, con validità 01.08.2023 – 25.08.2023, per la durata di giorni 10,
-di aver prenotato a mezzo del sito internet Prenota Facile – Polizia di Stato un appuntamento per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt. 3 e 23, comma 1 bis D. Lgs. 30/2007 così come modificato dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, in quanto nipote (figlia del fratello) - a carico- di , cittadino italiano, Parte_2
- di aver attestato la vivenza a carico dello zio nel Paese di origine per il tramite di idonea documentazione proveniente dal Paese di origine (Marocco) compreso il relativo certificato di carico.
-di aver dato presentato all'atto della domanda il certificato di residenza dello zio paterno Pt_1
(Tregnago in via Vittorio Veneto n. 23), il suo modello 730/2023, con redditi percepiti pari ad € Pt_2
35.962 e la dichiarazione di ospitalità presso lo zio.
La Questura di Verona, tuttavia, rigettava la domanda sul presupposto che “la S.V. non rientra nella categoria di ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma
1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente come definito dall'art. 3 co. 2 lett. a) D. Lgs. 30/2007”.
In data 19.12.2023, con memoria, la ricorrente insisteva per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia come previsto all'art. 23, comma 1 bis D. Lgs. 30/2007 ossia per un permesso di soggiorno per residenza elettiva, ma anche in questo caso, in data 11.02.2024, la sig.ra si Pt_1 vedeva notificare il provvedimento di rigetto per entrambi.
Qui ricorre avverso il provvedimento di rigetto nella parte in cui ha negato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, ex art. 23 comma 1 bis D. Lgs. 30/2007.
Si costituiva il contestando quanto ex adverso dedotto e precisando che nel caso di specie la CP_1 richiedente non rientrava nelle ipotesi previste dall'art. 19 comma 2 lett. c), D.Lgs. 286/98, riservato ai cittadini stranieri “conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Invero, il rapporto di parentela tra la richiedente il congiunto italiano (nipote – zio) è di terzo grado, e non risulta, pertanto, applicabile la normativa di cui al D.Lgs. 286/98.
In ordine al “Permesso di soggiorno per familiari di cittadini italiani “statici”, precisava che la pagina 2 di 7 normativa di riferimento erano la Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ed il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante
“Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” e pertanto la richiedente non rientrava tra i familiari di cui all'art. 2 D.Lgs. 30/2007 che accompagnano o raggiungono i cittadini dell'Unione ed i cittadini italiani “mobili” poiché lo zio della ricorrente, non si è mai avvalso del diritto di libera circolazione, ovvero non ha mai soggiornato in altro Stato dell'Unione Europea, tanto meno
“in coesione” con la nipote.
All'udienza del 18.10.2024 il GOP dott.ssa Anita Giuriolo dopo discussione e deposito di documentazione, tratteneva la causa in decisione.
§§§
Premesso che l'art.30 comma 6 TU sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998) dispone che “contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile”, tenuto conto dell'ampiezza della formulazione impiegata dalla norma, che tutte le controversie riguardanti il rilascio di un nulla osta relativo a ricongiungimento familiare, come al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo e rientrano in quella del giudice ordinario (ex multis TAR Veneto-Venezia,
Sez. III, 14 maggio 2009, n. 1470; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 10 novembre 2008, n. 9982), il giudice ordinario può essere adito non solo in sede di impugnazione del provvedimento di diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare o di rifiuto di rilascio, o di rinnovo, del permesso per motivi di famiglia, ma anche in sede di autonomo giudizio di accertamento del diritto di conseguire il nulla osta oppure il permesso per motivi di famiglia suddetti.
§§§
Il ricorso è fondato e va accolto.
In ordine alla prova della vivenza a carico, ci si riporta alla Comunicazione al Parlamento Europeo ed al Consiglio, ove la stessa Commissione Europea, intervenuta per uniformare la corretta applicazione da parte degli Stati Membri della Direttiva 2004/38/CE, ha ricordato che la prova documentale di pagina 3 di 7 familiare a carico può essere fornita con ogni mezzo idoneo, anzi, detta prova non prevederebbe requisiti, né in relazione alla durata minima della dipendenza, né in relazione all'importo del sostegno materiale fornito al familiare.
Sul punto la Corte Europea ha, chiaramente, previsto come “La condizione di familiare a carico non presuppone un diritto agli alimenti e le ragioni di tale dipendenza sono irrilevanti”… “non vi sono prescrizioni che impongono al familiare in questione di soggiornare nello stesso Paese del cittadino dell'Unione o di essere stato a carico di quest'ultimo poco tempo prima o al momento del trasferimento di questo nello Stato membro ospitante.
Anche il Tribunale di Venezia ha ritenuto, con la Sentenza n. 2833/2024 datata 08.08.2024, come la dichiarazione che attesta il carico familiare nel Paese di provenienza sia da ritenersi “prova idonea ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 30/2007 ed ai fini del rilascio della carta di soggiorno
UE di cui all'art. 10 D. Lgs. n. 30/2007”.
Ed ancora, ci si riporta poi al principio generale del diritto all'unità familiare garantito costituzionalmente (art.29) ed al consolidato filone giurisprudenziale ai più alti livelli, dalla Cassazione alla Corte Costituzionale, fino ad alcune statuizioni del Consiglio di Stato;
in particolare, la Corte ha costantemente affermato che al legislatore è riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda;
peraltro, si deve altresì sottolineare che ha regolarmente ribadito che tale discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005).
Nel caso concreto, la ricorrete ha allegato oltre alla prova della vivenza a carico nel paese di origine, dichiarazione redditi dello zio,
L'amministrazione chiede il rigetto del ricorso sulla base dei mancati requisiti di parentela diretta sicchè oltre il secondo grado così come previsto dall'art.2 D.Lgs.30/2007 “non rientra nella categoria di ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera
b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente come definito dall'art. 3 co. 2 lett. a) D. Lgs. 30/2007”
pagina 4 di 7 L'art.5 del D.Lgs.286/98 dispone che “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca
o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto ai sensi dell'art.29, si tiene anche conto della natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo paese di origine, nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Nel caso di specie la ricorrente era già in Marocco a carico dello zio e non ha più alcun legame o rapporto con il paese di origine ed in Italia si è integrata perfettamente.
La Corte Costituzionale ha precisato che gli automatismi disposti dal legislatore debbano rispecchiare un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi e i diritti di rilievo costituzionale coinvolti nella disciplina dell'immigrazione e non può esimersi dal censurare quelle disposizioni legislative che incidano in modo sproporzionato e irragionevole sui diritti fondamentali (Sent.n.245/2011 –
n.299/2010 e n.249/2010).
Nell'ambito di tali valutazioni la Corte deve considerare gli automatismi procedurali arbitrari e perciò illegittimi, se non rispondono a dati di esperienza generalizzati.
Nel caso in esame, è possibile quindi alla luce della convivenza con lo zio oggi cittadino UE sia nel paese di origine che in Italia, valutare positivamente in capo al ricorrente la sussistenza del diritto al soggiorno in Italia al pari dei familiari di cui all'art.2 D. Lgs.30/2007, considerando anche l'applicazione dell'art.3 detto decreto legislativo, agevolando l'ingresso ed il soggiorno in Italia di ogni familiare non definito nell'art 2 se a carico o convivente nel paese di provenienza.
Il D.L. 69/2023 ha posto consistenti modifiche al D. Lvo 30/2007.
In particolare, l'art. 18 ter ha apportato rilevanti modifiche per i familiari di cittadini italiani, legate appunto alla circostanza che il cittadino italiano abbia o non abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione in ambito europeo.
Se il cittadino italiano ha esercitato tale prerogativa, al familiare dello stesso si applicherà la normativa del D. Lgs. 30/2007, mentre se non ha esplicato il suo diritto alla libera circolazione, il nuovo comma
1bis dell'art. 23 prevede che ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro venga rilasciato “il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma
8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione
pagina 5 di 7 dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Quanto al concetto di familiare di cittadino dell'Unione Europea, l'assenza di definizioni specifiche rimanda a quelle contenute agli artt. 3 e 4 D. Lvo 30/2007.
Venendo al caso di specie, la Questura di Verona, con il provvedimento in parola, ha rigettato la richiesta formulata in via principale dall'odierna ricorrente sul presupposto che “il legame familiare vantato dalla richiedente con il cittadino italiano non rientra tra quelli che consentano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 23 comma 1) bis D. Lgs. 30/2007”, senza fornire alcuna motivazione sul punto, pertanto non si può escludere che la ricorrente rientri nel disposto dell'art. 23 comma1 bis D. Lgs. 30/2007.
Nel silenzio della norma, che parla di familiari senza operare alcuna distinzione tra quelli elencati all'art. 2 e quelli di cui all'art. 3 D. Lgs. 30/2007, è opportuno che trovi applicazione l'interpretazione più favorevole, ossia quella per cui lo Stato ospitante, con riferimento a tali categorie di familiari è tenuto comunque ad agevolarne l'ingresso ed il soggiorno;
la novella legislativa ha introdotto una nuova fattispecie di permesso di soggiorno per motivi familiari sui generis, di durata quinquennale, concedibile ai familiari del cittadino italiano cd. Statico.
La Questura di Verona, pertanto, nell'adottare il provvedimento di rigetto non ha compiuto accurata ponderazione della specifica situazione personale e familiare della ricorrente.
Spese compensate attesa la peculiarità della materia
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-annulla il decreto del Questore di Verona n. Cat. Cat.A12/2023/Imm./2^Sez./am/23VR029812 emesso in data 24.01.2024 e notificato alla ricorrente nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
in data 11.02.2024, di rigetto dell'istanza di rilascio della carta di soggiorno C.F._1 per familiare di cittadino UE “statico” richiesta ai sensi degli artt. 3 e 23 comma 1bis D. Lgs. 30/2007 e per l'effetto dispone che l'amministrazione rilasci alla ricorrente un permesso di soggiorno per motivi familiari della durata di anni 5.
Spese compensate.
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 c.p.c.
pagina 6 di 7 Venezia, 24 luglio 2025
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.3126/2024 del ruolo generale promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dagli avv. Simone Giuseppe Bergamini e Maria
Mancioppi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Verona, Via Colonnello Fincato n. 210,
Ricorrente
Contro
in persona del Ministro e Controparte_1
Questura di VERONA
Rappresentati e difesi dall'Avvocatura di Stato di Venezia
Resistente oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 decies cpc
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Il caso di specie tratta di ricorso contro il rigetto del provvedimento n.
Cat.A12/2023/Imm./2^Sez. emesso dal Questore di Verona in data 24.01.2024 e C.F._2 notificato in data 11.02.2024 dell'istanza di rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino
UE “statico” richiesta ai sensi degli artt. 3 e 23 comma 1bis D. Lgs. 30/2007.
pagina 1 di 7 §§§
Nel proporre ricorso, la ricorrente ha evidenziato:
-di aver fatto regolare ingresso in Italia munita di visto turistico rilasciato in data 12.05.2023, con validità 01.08.2023 – 25.08.2023, per la durata di giorni 10,
-di aver prenotato a mezzo del sito internet Prenota Facile – Polizia di Stato un appuntamento per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt. 3 e 23, comma 1 bis D. Lgs. 30/2007 così come modificato dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, in quanto nipote (figlia del fratello) - a carico- di , cittadino italiano, Parte_2
- di aver attestato la vivenza a carico dello zio nel Paese di origine per il tramite di idonea documentazione proveniente dal Paese di origine (Marocco) compreso il relativo certificato di carico.
-di aver dato presentato all'atto della domanda il certificato di residenza dello zio paterno Pt_1
(Tregnago in via Vittorio Veneto n. 23), il suo modello 730/2023, con redditi percepiti pari ad € Pt_2
35.962 e la dichiarazione di ospitalità presso lo zio.
La Questura di Verona, tuttavia, rigettava la domanda sul presupposto che “la S.V. non rientra nella categoria di ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma
1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente come definito dall'art. 3 co. 2 lett. a) D. Lgs. 30/2007”.
In data 19.12.2023, con memoria, la ricorrente insisteva per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia come previsto all'art. 23, comma 1 bis D. Lgs. 30/2007 ossia per un permesso di soggiorno per residenza elettiva, ma anche in questo caso, in data 11.02.2024, la sig.ra si Pt_1 vedeva notificare il provvedimento di rigetto per entrambi.
Qui ricorre avverso il provvedimento di rigetto nella parte in cui ha negato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, ex art. 23 comma 1 bis D. Lgs. 30/2007.
Si costituiva il contestando quanto ex adverso dedotto e precisando che nel caso di specie la CP_1 richiedente non rientrava nelle ipotesi previste dall'art. 19 comma 2 lett. c), D.Lgs. 286/98, riservato ai cittadini stranieri “conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Invero, il rapporto di parentela tra la richiedente il congiunto italiano (nipote – zio) è di terzo grado, e non risulta, pertanto, applicabile la normativa di cui al D.Lgs. 286/98.
In ordine al “Permesso di soggiorno per familiari di cittadini italiani “statici”, precisava che la pagina 2 di 7 normativa di riferimento erano la Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ed il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante
“Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” e pertanto la richiedente non rientrava tra i familiari di cui all'art. 2 D.Lgs. 30/2007 che accompagnano o raggiungono i cittadini dell'Unione ed i cittadini italiani “mobili” poiché lo zio della ricorrente, non si è mai avvalso del diritto di libera circolazione, ovvero non ha mai soggiornato in altro Stato dell'Unione Europea, tanto meno
“in coesione” con la nipote.
All'udienza del 18.10.2024 il GOP dott.ssa Anita Giuriolo dopo discussione e deposito di documentazione, tratteneva la causa in decisione.
§§§
Premesso che l'art.30 comma 6 TU sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998) dispone che “contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile”, tenuto conto dell'ampiezza della formulazione impiegata dalla norma, che tutte le controversie riguardanti il rilascio di un nulla osta relativo a ricongiungimento familiare, come al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo e rientrano in quella del giudice ordinario (ex multis TAR Veneto-Venezia,
Sez. III, 14 maggio 2009, n. 1470; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 10 novembre 2008, n. 9982), il giudice ordinario può essere adito non solo in sede di impugnazione del provvedimento di diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare o di rifiuto di rilascio, o di rinnovo, del permesso per motivi di famiglia, ma anche in sede di autonomo giudizio di accertamento del diritto di conseguire il nulla osta oppure il permesso per motivi di famiglia suddetti.
§§§
Il ricorso è fondato e va accolto.
In ordine alla prova della vivenza a carico, ci si riporta alla Comunicazione al Parlamento Europeo ed al Consiglio, ove la stessa Commissione Europea, intervenuta per uniformare la corretta applicazione da parte degli Stati Membri della Direttiva 2004/38/CE, ha ricordato che la prova documentale di pagina 3 di 7 familiare a carico può essere fornita con ogni mezzo idoneo, anzi, detta prova non prevederebbe requisiti, né in relazione alla durata minima della dipendenza, né in relazione all'importo del sostegno materiale fornito al familiare.
Sul punto la Corte Europea ha, chiaramente, previsto come “La condizione di familiare a carico non presuppone un diritto agli alimenti e le ragioni di tale dipendenza sono irrilevanti”… “non vi sono prescrizioni che impongono al familiare in questione di soggiornare nello stesso Paese del cittadino dell'Unione o di essere stato a carico di quest'ultimo poco tempo prima o al momento del trasferimento di questo nello Stato membro ospitante.
Anche il Tribunale di Venezia ha ritenuto, con la Sentenza n. 2833/2024 datata 08.08.2024, come la dichiarazione che attesta il carico familiare nel Paese di provenienza sia da ritenersi “prova idonea ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 30/2007 ed ai fini del rilascio della carta di soggiorno
UE di cui all'art. 10 D. Lgs. n. 30/2007”.
Ed ancora, ci si riporta poi al principio generale del diritto all'unità familiare garantito costituzionalmente (art.29) ed al consolidato filone giurisprudenziale ai più alti livelli, dalla Cassazione alla Corte Costituzionale, fino ad alcune statuizioni del Consiglio di Stato;
in particolare, la Corte ha costantemente affermato che al legislatore è riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda;
peraltro, si deve altresì sottolineare che ha regolarmente ribadito che tale discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005).
Nel caso concreto, la ricorrete ha allegato oltre alla prova della vivenza a carico nel paese di origine, dichiarazione redditi dello zio,
L'amministrazione chiede il rigetto del ricorso sulla base dei mancati requisiti di parentela diretta sicchè oltre il secondo grado così come previsto dall'art.2 D.Lgs.30/2007 “non rientra nella categoria di ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera
b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente come definito dall'art. 3 co. 2 lett. a) D. Lgs. 30/2007”
pagina 4 di 7 L'art.5 del D.Lgs.286/98 dispone che “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca
o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto ai sensi dell'art.29, si tiene anche conto della natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo paese di origine, nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Nel caso di specie la ricorrente era già in Marocco a carico dello zio e non ha più alcun legame o rapporto con il paese di origine ed in Italia si è integrata perfettamente.
La Corte Costituzionale ha precisato che gli automatismi disposti dal legislatore debbano rispecchiare un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi e i diritti di rilievo costituzionale coinvolti nella disciplina dell'immigrazione e non può esimersi dal censurare quelle disposizioni legislative che incidano in modo sproporzionato e irragionevole sui diritti fondamentali (Sent.n.245/2011 –
n.299/2010 e n.249/2010).
Nell'ambito di tali valutazioni la Corte deve considerare gli automatismi procedurali arbitrari e perciò illegittimi, se non rispondono a dati di esperienza generalizzati.
Nel caso in esame, è possibile quindi alla luce della convivenza con lo zio oggi cittadino UE sia nel paese di origine che in Italia, valutare positivamente in capo al ricorrente la sussistenza del diritto al soggiorno in Italia al pari dei familiari di cui all'art.2 D. Lgs.30/2007, considerando anche l'applicazione dell'art.3 detto decreto legislativo, agevolando l'ingresso ed il soggiorno in Italia di ogni familiare non definito nell'art 2 se a carico o convivente nel paese di provenienza.
Il D.L. 69/2023 ha posto consistenti modifiche al D. Lvo 30/2007.
In particolare, l'art. 18 ter ha apportato rilevanti modifiche per i familiari di cittadini italiani, legate appunto alla circostanza che il cittadino italiano abbia o non abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione in ambito europeo.
Se il cittadino italiano ha esercitato tale prerogativa, al familiare dello stesso si applicherà la normativa del D. Lgs. 30/2007, mentre se non ha esplicato il suo diritto alla libera circolazione, il nuovo comma
1bis dell'art. 23 prevede che ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro venga rilasciato “il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma
8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione
pagina 5 di 7 dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Quanto al concetto di familiare di cittadino dell'Unione Europea, l'assenza di definizioni specifiche rimanda a quelle contenute agli artt. 3 e 4 D. Lvo 30/2007.
Venendo al caso di specie, la Questura di Verona, con il provvedimento in parola, ha rigettato la richiesta formulata in via principale dall'odierna ricorrente sul presupposto che “il legame familiare vantato dalla richiedente con il cittadino italiano non rientra tra quelli che consentano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 23 comma 1) bis D. Lgs. 30/2007”, senza fornire alcuna motivazione sul punto, pertanto non si può escludere che la ricorrente rientri nel disposto dell'art. 23 comma1 bis D. Lgs. 30/2007.
Nel silenzio della norma, che parla di familiari senza operare alcuna distinzione tra quelli elencati all'art. 2 e quelli di cui all'art. 3 D. Lgs. 30/2007, è opportuno che trovi applicazione l'interpretazione più favorevole, ossia quella per cui lo Stato ospitante, con riferimento a tali categorie di familiari è tenuto comunque ad agevolarne l'ingresso ed il soggiorno;
la novella legislativa ha introdotto una nuova fattispecie di permesso di soggiorno per motivi familiari sui generis, di durata quinquennale, concedibile ai familiari del cittadino italiano cd. Statico.
La Questura di Verona, pertanto, nell'adottare il provvedimento di rigetto non ha compiuto accurata ponderazione della specifica situazione personale e familiare della ricorrente.
Spese compensate attesa la peculiarità della materia
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-annulla il decreto del Questore di Verona n. Cat. Cat.A12/2023/Imm./2^Sez./am/23VR029812 emesso in data 24.01.2024 e notificato alla ricorrente nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
in data 11.02.2024, di rigetto dell'istanza di rilascio della carta di soggiorno C.F._1 per familiare di cittadino UE “statico” richiesta ai sensi degli artt. 3 e 23 comma 1bis D. Lgs. 30/2007 e per l'effetto dispone che l'amministrazione rilasci alla ricorrente un permesso di soggiorno per motivi familiari della durata di anni 5.
Spese compensate.
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 c.p.c.
pagina 6 di 7 Venezia, 24 luglio 2025
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 7 di 7