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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/04/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1328 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2024 promossa da:
P. Iva in persona del suo Amministratore Parte_1 P.IVA_1
pro tempore , in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore Rag. corrente in Perugia, via Campo di Marte n.2/s/3 elettivamente domi- Controparte_1
ciliato ai fini del presente procedimento in Perugia, via Volte della Pace n.9 presso e nello studio dell'avv. Federica Boldrini C.F. 075.5725519 pec: CodiceFiscale_1 Email_1 [...]
, che lo assiste e difende, giusta delega allegata al detto atto Email_2
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
P.IVA: ) con sede in 06135 Perugia, via dell'Avena, in per- Controparte_2 P.IVA_2
sona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. RE Controparte_3
Annibali (C.F. ) e presso di lui elettivamente domiciliata in 06121 Perugia C.F._2
alla Via Fiorenzo di Lorenzo n. 11 nonché all'indirizzo P.E.C.: Emai_3 Email_4
,presso cui ai sensi dell'art. 366/4 c.p.c. dichiarava di voler ricevere le comunicazioni e le no-
[...]
tificazioni, in forza di procura speciale allegata in separata copia informatica sottoscritta digitalmente per autentica e da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 217/2024 del 14 febbraio 2024
CONCLUSIONI: Come all'udienza del 15.1.2025 con termini per memorie e repliche ex art.189
c.p.c .antecedenti detta udienza e quindi con riserva decisionale all'udienza del 2.4.2025 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 4.4.2024 il , P. Iva in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo Amministratore pro tempore , in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore Rag. corrente in Perugia, via Campo di Marte n.2/s/3 elettivamente domiciliato ai Controparte_1 fini del presente procedimento in Perugia, via Volte della Pace n.9 presso e nello studio dell'avv. Federica
Boldrini C.F. 075.5725519 pec: , che lo CodiceFiscale_1 Email_5 assiste e difende, giusta delega allegata al detto atto, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
217/2024 del 14 febbraio 2024,notificatole in data 15..2024 da , per il pagamento della Controparte_2 somma di € 26.111,27, oltre gli interessi di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo, spese di procedura liquidate in € 890,50 per compensi (maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis d.m. 55/2014 e s.m.i.), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 286,00 per esborsi, somma pretesa l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio del Via Sicilia Parte_1
5-39 Perugia come convenuti in virtù di scrittura transattiva del 30.08.2022 nonché nel contratto d'appalto del
7.10.2022 ed all'allegato computo metrico, ammontante ad €.23.737,52, al netto di i.v.a. 10%, quale credito complessivo dell'impresa ingiungente.
L'opponente asseriva che veniva altresì contrattualmente previsto che la ditta avrebbe ap- Controparte_2 plicato lo sconto in fattura e pertanto il Condominio di Via Sicilia 5-39 avrebbe dovuto corrispondendo la sola somma di € 11.878,76 oltre IVA mentre l'altra parte sarebbe stata corrispost, attraverso la pratica di cessione del credito dal cassetto fiscale dei condomini a quello della ditta e che,con l'atto di opposizione, riconosceva il debito nei confronti della ditta per i lavori di manutenzione Controparte_2 straordinaria eseguiti ma nella misura solo di € 11.878,76 (oltre IVA, in quanto l'amministratore del condomi- nio si era adoperato immediatamente per avviare la pratica della cessione del credito fiscale presso il commer- cialista di sua fiducia che però, nonostante le continue assicurazioni, di fatto, non aveva mai avviato la pratica e di questo la società opposta ne era pienamente a conoscenza.Il condominio pertanto, asseriva di essersi tro- vato nelle condizioni, da un lato di avviare un'azione di responsabilità nei confronti del commercialista all'epoca incaricato e dall'altro di incaricarne un altro, il Dott. per l'evasione della pratica che CP_4 era in corso e solo per mero tuziorismo, si precisava che l'ultimo termine utile per la presentazione della stessa sarebbe scaduto il 4 aprile 2024.
Quindi l'opponente concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi che il debito del condominio di Via Sicilia
5-39 nei confronti dell'opposta e ammontava a € 11.878,76 oltre IVA al 10%.,con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge..
Con comparsa del 2.52024 si costituiva in giudizio la P.IVA: ) con Controparte_2 P.IVA_2 sede in 06135 Perugia, via dell'Avena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rap- Controparte_3 presentata e difesa dall'avv. RE Annibali (C.F. ) e presso di lui elettivamente do- C.F._2 miciliata in 06121 Perugia alla Via Fiorenzo di Lorenzo n. 11 nonché all'indirizzo P.E.C.: andrea.
[...]
,presso cui ai sensi dell'art. 366/4 c.p.c. dichiarava di voler ricevere le comunicazioni e le Email_6 notificazioni, in forza di procura speciale allegata in separata copia informatica sottoscritta digitalmente per autentica e da intendersi apposta in calce al detto atto, asserendo che: il credito ingiunto derivava dall'esecu- zione, pattuita a seguito di accordo raggiunto in sede di mediazione delegata, dei lavori di manutenzione straor- dinaria dell'edificio condominiale di cui al contratto d'appalto del 7.10.2022 ed all'allegato computo metrico, nella misura quantificata all'esito delle verifiche contrattualmente previste nella relazione sul conto finale e nel certificato di regolare esecuzione redatto in data 27.1.2023 dal direttore dei lavori Dott.Ing. pari ad € 23.737,52, netto i.v.a. 10%, di cui alla fattura FVE-14 CP_5 del 3.4.2023 emessa per il complessivo importo di € 26.111,27, i.v.a. 10% compresa.
Con il ricorso monitorio, l'opposta precisava che nonostante gli innumerevoli solleciti, il non Parte_1 aveva provveduto al pagamento della somma dovuta ex art.121 D.L. 34/2020, da eseguire a termini contrattuali entro tre giorni dalla trasmissione della fattura come previsto dall' art.5 del contratto 7.10.2022,omettendo altresì di documentare all'appaltatrice l'esecuzione degli incombenti ad onere del suddetto previsti dalla citata norma per il perfezionamento dello “sconto in fattura”, rendendo così inevitabile il ricorso in via monitoria per la somma pari all'intero importo dei lavori eseguiti più i.v.a. al 10%, oltre agli interessi contrattualmente pattuiti nella misura prevista dal D.Lgs.231/02 e ss.mm.ii.,ricorso e decreto ingiuntivo 217/2024 che venivano notificati all'amministratore pro-tempore a mezzo PE in data 15.2.2024.
L'opposizione,sostenva l'opposta ,era interamente basata sull'assunto, che l'emissione di una fattura recante lo sconto previsto dall'art.121, comma 1°, lettera a) D.L.34/2020 avrebbe comportato di per sé stessa l'abbatti- mento, per l'importo pari allo sconto esposto in fattura, del credito civilistico dell'impresa verso il committente per l'esecuzione dei lavori. mentre il cosiddetto “sconto in fattura” di cui alla citata normativa non concretava, ovviamente, alcuna remissione parziale del debito del committente né alcun minor ricavo per l'appaltatore, bensì soltanto una particolare modalità esecutiva del pagamento del corrispettivo contrattuale. Infatti,il diritto alla detrazione fiscale del 50% da cedere all'appaltatore poteva nascere soltanto col pagamento, mediante c.d.
“bonifico parlante”, dell'altro 50% e solo questo pagamento configurava la “spesa sostenuta” costituente il presupposto del diritto alla detrazione, che il solvens poteva trasferire all'appaltatore mediante lo sconto in fattura, beneficiandone così immediatamente per l'intero anziché in modo frazionato per i successivi 10 anni.
Pertanto, proseguiva l'opposta,in difetto del pagamento del 50% a suo carico esposto in fattura, il committente non “sostiene” alcuna “spesa” e non matura perciò alcun “diritto alla detrazione fiscale” da trasferire all'appal- tatore, rimanendo evidentemente debitore verso quest'ultimo dell'intero importo contrattualmente dovuto ed esposto in fattura, gravato dell'i.v.a.Detto corrispettivo, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (cfr. Risposta
581/2022 e Risposta 385/2022), andava infatti sempre fatturato dall'impresa al committente per l'intero importo dei lavori eseguiti, gravato dell'i.v.a. da versare all'Erario secondo i modi e nei termini ordinari: quell'importo,
e quello soltanto, quantificava il credito civilistico dell'impresa esecutrice verso il committente così che, il diritto alla detrazione da cedere all'impresa esecutrice per mezzo dello sconto in fattura attneva ad un rapporto di ordine fiscale totalmente diverso dal rapporto civilistico tra le parti ed essendo correlato normativamente a spese effettivamente “sostenute” dal committente, sorgeva esclusivamente col pagamento del 50% del corri- spettivo fatturato, non preesistendo neppure concettualmente a tale pagamento. Non avendo l'opponente nel 2023, pagato la quota a suo carico della fattura FVE-14 del 2023, non aveva alcuna rilevanza,sosteneva parte opposta ,la circostanza che, sia alla data dell'emissione del decreto ingiuntivo che a quella della notifica dell'opposizione, non fosse ancora scaduto il termine per la formale comunicazione all ell'opzione dello sconto in fattura, per quell'anno prorogato al 4.4.2024 in quanto, non avendo pagato CP_6 nulla, il condominio non aveva maturato alcun diritto a detrazioni fiscali per spese sostenute nel 2023 e nulla avrebbe avuto da comunicare all ntro il 4.4.2024 e tuttavia, con e-mail del giorno 11 aprile, controparte CP_6 aveva trasmesso alla e difesa dell'opposta la copia della comunicazione all ell'opzione dello sconto in CP_6 fattura da parte del condominio , inviata a mezzo di professionista delegato proprio il 4.4.2024. Non risultando all'opposta alcun pagamento, tantomeno nel 2023, del 50% della fattura FVE-14 del 03.4.2023, con lettera a mezzo PE del 16.4.2023 il difensore dell'opposta chiedeva spiegazioni al Dr. che nella comu- CP_4 nicazione figurava incaricato non solo della trasmissione della stessa ma anche dell'apposizione del visto di conformità e dunque responsabile della verifica della regolarità della documentazione esibitagli dal commit- tente. professionista che riscontrava la richiesta con due distinti messaggi PE , ammettendo esplicitamente di aver inviato telematicamente il modello per mero errore, del quale a più riprese si scusava, dovuto alla concitazione per l'elevato numero di trasmissioni telematiche effettuate quella mattina, ultimo giorno utile, per conto di centinaia di clienti,chiedendo “...lo scarto della cessione di cui in oggetto in quanto, non essendo stata pagata la fattura n. FVE-14 del 03/04/2023, lo sconto del 50% non si è di fatto manifestato”.
L'opposta,pertanto,stante l'evidente infondatezza dell'opposizione proposta da controparte, concludeva chie- dendo,in via preliminare, ai sensi dell'art.648 c.p.c., concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 217/2024 oggetto dell'opposizione;nel merito, respingersi l'opposizione in quanto manifestamente infondata, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n.217/2024 con ogni conseguente provvedimento di legge, con condanna al pagamento delle spese legali, con rimborso forfettario spese generali, IVA e C.I. come per legge e condanna dell'opponente al pagamento in favore della creditrice opposta di una somma equitativamente de- terminata ai sensi dell'art.96, comma III, c.p.c.
Con ordinanza 3.5.2024 il Giudice, verificata la regolare costituzione delle parti, fissava quale prima udienza di comparizione e trattazione il giorno 17.7.2024 concedendo i termini per il deposito delle memorie ex art.171 ter c.p.c.
In detta sede, il difensore di pare opponente rappresentava che la propria assistita aveva corrisposto la metà della somma ingiunta dichiarandosi disponibile a corrispondere l'altro 50% della stessa entro un termine pre- figgendo. Il giudizio veniva rinviato all'udienza del 15.1.2025 per discussione con concessione dei termini antecedenti detta udienza per il deposito delle memorie di cui all'art.189 c.p.c.,ed ancora alla successiva del
2.4.2025, dove il Giudice riservava la decisione.
Lo sconto in fattura è un'opzione prevista dall'art. 121, comma 1, del D.L. 34/2020 che consente a un fornitore di scontare direttamente sulla fattura, per interventi agevolati, l'importo dovuto, acquisendo il diritto a una detrazione in percentuale variabile da spalmare su 10 anni in funzione delle nuove disposizioni normative introdotte dal decreto Superbonus. Questa opzione permette al cliente di ricevere un abbattimento immediato sul costo dei lavori, fornito direttamente dall'impresa esecutrice. L'ammontare dello sconto non può eccedere il costo totale dei lavori stessi, equivalendo al massimo alla percentuale del bonus fiscale applicabile;
Per usufruire di una delle 2 opzioni alternative (cessione del credito o sconto in fattura), è necessario documentare i lavori già effettuati con fattura entro il 30 marzo 2024. In sostanza, pur avendo avviato una pratica CILAS entro la data sopra indicata, se non si dispone di regolare fattura di pagamento dei lavori si perde automatica- mente l'accesso alla cessione del credito con l'unica possibilità di poter usufruire della detrazione decennale del credito d'imposta. Lo sconto in fattura praticato per o Ecobonus non ha la stessa funzione di Parte_3 uno sconto commerciale, applicato a seguito di accordi tra venditore e compratore: in questo caso il fornitore riceve un minor guadagno. Lo sconto in fattura per Ecobonus ha un altro valore: non si tratta di un mancato ricavo, ma è una diversa forma di pagamento che viene elargita attribuendo al fornitore il credito d'imposta che corrisponde alla detrazione sui lavori agevolati.Questo quindi significa che lo sconto in fattura per bonus edilizi non può essere trattato al pari di uno sconto qualsiasi, ma deve essere debitamente e specificamente inserito nella fattura.
Fatta questa debita premessa, è documentalmente provato che, in forza di un accordo transattivo del 30.8.2022 assunto in sede di Mediazione, l'odierna ricorrente ha eseguito lavori di manutenzione straordinaria dell'edifi- cio del di cui al contratto d'appalto del 7.10.2022 ed all'allegato com- Controparte_7 puto metrico;
che il Direttore dei Lavori ha constatato l'esecuzione a regola d'arte delle opere oggetto di con- tratto, che ha certificato che il credito dell'Impresa attuale parte opposta nei confronti del Condominio com- mitente attuale parte opponente era pari ad €.23.737,52 e l'impresa esecutrice attuale parte opposta emetteva la nella quale indicava i lavori eseguiti,i riferimenti del contratto di appalto,la regolare esecuzione dei Pt_4 lavori,l'importo degli stessi e dell'IVA al 10% specficando che il pagamento sarebbe stato effettuato con“Ap- plicazione iva in misura ridotta ai sensi dell' art. 7,comma 1, lettera b) della legge 488/1999 e successive modificazioni come previsto all'art. 3 del Contratto di Appalto;
Applicazione di sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 del D.L. n.34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 e successive modifica- zioni ed integrazioni, salva sussistenza requisiti DL 11/2023 e s.m.i.”.
Precisato che la fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture tra clienti e fornitori che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo ed offre numerosi vamtaggi;
riduce sensibilmente i tempi e gli errori nella compilazione della fattura perché molti campi sono codificati e un software di fatturazione elettronica può completare in automatico i dati per chi la compila;
aiuta a tracciare le entrate e le uscite dell'attività: a partire dalle fatture elettroniche attive e passive, alcuni software restituiscono la stima di quanti soldi stanno “entrando” e quanti “uscendo”;permette di archiviare le fatture in modo ordinato e ritrovarle velocemente, nel caso di specie il credito di pare opposta nei confronti di parte opponente per l'intero importo dei lavori eseguiti,controllati,approvati edecritti nel contratti di appalto inter- corso tra le attuali parti in causa in data 7.10.2022 preceduto dalla scrittura transattiva sempre intercorsa dalle attuali parti in causa in sede di mediazione del 7.8.2022,il cui importo complessivo è stato esposto nella fattura elettronica del 3.4.2023 per €.26.111,27,IVA compresa, era certo,liquido ed esigibile nella sua inte- Pt_4 rezza con prevista possibilità, per il committente l'appalto, attuale parte opponente, di beneficiare dello scoto in fattura come sopra spiegato, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge per tale tipo di agevolazione di pagamento e non,come già evidenziato, per ottenere uno “sconto” e quindi una diminuzione di prezzo in favore del committente ed in danno dell'appaltatore.
Come si evince dagli atti depositati ed ammesso da pare opponente, il commercialista originariamente incari- cato di provvedere alla pratica utile ad ottenere lo sconto in fattura presso gli organi competenti, ometteva di compiere le relative formalità nei tempi previsti e sebbene la pratica fosse stata introdotta innanzi l'Agenzia delle Entrate in data 4.4.2024 dal Dr. altro professionista incaricato dell'incombente da parte CP_4 opponente, questi, come confermato dalle e.mail trasmesse in data 16.6.2025 a seguito di diffida di pagamento del dovuto trasmessa in pari data dal Legale di arte opposta a parte opponente , espressamente affermava:
“Egregio Avvocato, Mi dispiace per il disagio creato, effettivamente era una pratica che non doveva partire, vi chiedo quindi di riferire all'azienda di procedere al rifiuto del credito nella piattaforma della cessione del credito.Come anticipato telefonicamente l'invio è avvenuto per errore, devo aver flaggato la pratica che avevo creato ma che non dovevo spedire……..Ho sempre rifiutato tutte le pratiche che ritenevo prive di condizioni oggettive per l'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121 del dl 31/2020 così come ho sempre sconsigliato ai colleghi di apporre visti senza adeguate istruttorie. L'invio in oggetto non posso che rubricarlo come mero errore tecnico della gestione dei flussi telematici…” ed ancora : “la presente per chiedere lo scarto della cessione di cui in oggetto in quanto, non essendo stata pagata la fattura n. FVE14 del 3.4.2023, lo sconto del
50% non si è di fatto manifestato. Per mio mero errore ho inviato telematicamente il modello che avevo pre- disposto e del quale ero in attesa di conferma della contabile del bonifico. Vi chiedo quindi di provvedere alla non accettazione delle 10 rate di importo pari a circa 1.305,00 cedente c.f. 94004480540, Parte_1
, che sarà visibile nella piattaforma cessione crediti a partire dal 10.05.2024..”(il grassetto è nel testo
[...]
n.d.r.).
In data 25.9,2024 il procuratore di parte opponente depositava copia del bonifico eseguito in data 16.7.2024 in favore di parte opposta per la somma di €.13.065,64 “pari alla metà della somma ingiunta” come asserito nella nota di deposito, con la conseguenza che, dato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la valutazione della validità del monitorio, poiché il giudizio di opposizione non è un giudizio di impugnazione del decreto, ma un ordinario giudizio di cognizione, che verte sull'esistenza del diritto di credito fatto valere, se nel corso dell'opposizione si accerta che la somma dovuta è inferiore a quella ingiunta, l'opposizione va accolta in parte, il decreto ingiuntivo va revocato e va pronunciata una sentenza di condanna della parte oppo- nente al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo revocato, decurtata di quanto accertato. (Tribunale
- Savona, 10/05/2024) .Quindi, dato che nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cogni- zione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza, consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, seb- bene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto al pagamento delle spese di lite. Nel liquidare tali spese, quindi, non viola affatto il disposto degli articoli 91 e
92 del Cpc, il giudice che lasci le stesse interamente a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione. (Cassazione civile sez. VI - 14/05/2018, n. 11606).
Pertanto, stante l'avvento pagamento,da parte dell'opponente,della metà della somma ingiunta successiva- mente all'istaurarsi del presente giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed in favore di parte opposta, unita alla mancanza di prova, che era onere di parte opponente fornire, della sussistenza di fatti estintivi e/o modificativi del credito fatto valere dall'opposta nei confronti della stessa, a fronte dei documenti attestanti la sussistenza e validità del detto credito,il decreto ingiuntivo va revocato,parte opponente va condannata al pagamento ,in favore di parte opposta,della somma ingiunta detratto quanto cor- risposto in corso di causa in parziale pagamento, pari al 50% di detta somma e così €.26.111,27 meno
€.13.055,64 corrisposti in corso di opposizione e così €.13.055,63,cui vanno aggiunti gli interessi ex
d.lgs.231/2002 e ss.mm. dal 16.7.2022 al saldo.
Stante la soccombenza,parte opponente va altresì condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte opposta, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia,definitivamente pronunciano sull'pposzione avverso il Decreto
Ingiuntivo n. 217/2024 del 14 febbraio 2024 proposta dal il , P. Iva Parte_1
in persona del suo Amministratore pro tempore , in persona del legale rappresentante P.IVA_3 Parte_2 protempore Rag. corrente in Perugia, via Campo di Marte n.2/s/3 elettivamente domiciliato Controparte_1 ai fini del presente procedimento in Perugia, via Volte della Pace n.9 presso e nello studio dell'avv. Federica
Boldrini C.F. 075.5725519 pec: , che lo CodiceFiscale_1 Email_5 assiste e difende, giusta delega allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo contro CP_2
P.IVA: ) con sede in 06135 Perugia, via dell'Avena, in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. RE Annibali (C.F. ) Controparte_3 C.F._2
e presso di lui elettivamente domiciliata in 06121 Perugia alla Via Fiorenzo di Lorenzo n. 11 nonché all'indi- rizzo P.E.C.: ,presso cui ai sensi dell'art. 366/4 c.p.c. dichiarava di Email_7 voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni, in forza di procura speciale allegata in separata copia infor- matica sottoscritta digitalmente per autentica e da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione:
Constatato che parte opponente, in data 25.9,2024 a mezzo del proprio procuratore, ha depositato copia del bonifico eseguito in data 16.7.2024 in favore di parte opposta per il pagaeto della la somma di €.13.065,64
“pari alla metà della somma ingiunta”, accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo opposto e nel contempo condanna parte opponente al pagamento ,in favore di parte opposta, della somma ingiunta detratto quanto dalla prima corrisposto in corso di causa in parziale pagamento della somma ingiunta, pari al 50% di detta somma, determinato come segue: €.26.111,27 meno €.13.055,64 corrisposti in corso di opposizione e così €.13.055,63,cui vanno aggiunti gli interessi ex d.lgs.231/2002 e ss.mm. dal
16.7.2022 al saldo.
Stante il parziale pagamento della somma ingiunta da parte dell'opponente in corso di causa ma l'infondatezza delle argomentazioni di parte opponente a sostegno dell'opposizione proposta,parte opponente viene condan- nata alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta così determinate: €. 7.616,00 per compenso professionale,oltre IVA,CAP e Rimborso Forfetario come per legge.
Perugia 22.4.2022 Il Giudice Onorario
Dr.Alberta Balloni