Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/06/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 10.06.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
Rilevato che le parti hanno depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1047/2023 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
53/D (C.F.: ; , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
29.10.1972, residente in [...] in Località Pastorelli n. 115 (C.F.:
; rappresentate e difese dall'Avv. Gianfranco Balugani;
C.F._2
RICORRENTI contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 sig. corrente in Torino, Corso Rosselli n. 93 (P. IVA: Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi De Nucci;
P.IVA_1
RESISTENTE contro
(C.F.: , in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato in Modena, Viale Reiter n. 72 presso la Sede Provinciale
pagina 1 di 11
Roberta Lezzi;
LITISCONSORTE
Avente ad oggetto: subordinazione - retribuzione sufficiente e proporzionata ex art. 36
Cost. - differenze retributive
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente conclude come da ricorso del 28.08.2023: “RICORRE all'Ill.mo Tribunale adito affinchè, in accoglimento del presente ricorso, Voglia così provvedere:
1. accertare e dichiarare che le ricorrenti dovevano essere inquadrate, sin da novembre 2020 quali operaie di livello IV CCNL Terziario - Confcommercio;
2. accertare e dichiarare che le ricorrenti, in ragione dell'erroneo inquadramento di cui sopra devono percepire le seguenti differenze retributive: Euro 5.643,58 lordi per la sig.ra , ed Pt_1
Euro 4.256,40 lordi per la sig.ra Pt_2
3. ordinare a parte resistente, per il futuro, di inquadrare le ricorrente nel livello IV CCNL
Terziario - Confcommercio
4. condannare parte resistente in solido con al pagamento in favore della sig.ra CP_5 Pt_1 della somma di Euro 5.643,58 lordi e in favore della sig.ra della somma di Euro Pt_2
4.256,40 lordi;
oltre ai relativi interessi maturati, all'eventuale regolarizzazione contributiva e retributiva dello stesso e ai danni patiti dallo stesso da determinarsi in maniera equitativa;
5. condannare parti resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Il procuratore di parte resistente conclude come da note finali del 30.04.2025: “Voglia il
Giudice Ill.mo, in via principale respingere il ricorso e assolvere la resistente da ogni domanda ex adverso proposta, rigettando tutte le conclusioni avversarie di entrambe le ricorrenti;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande ridurre al minimo le somme riconosciute.
Col favore delle spese.”
Il procuratore dell' conclude come da memoria difensiva del 17.07.2024: “nel merito CP_4
- qualora vengano accertati e dichiarati i diritti delle signore e Parte_1 Parte_2 nei termini contestati nei confronti della società convenuta e come richiesti nelle conclusioni, dichiarare e condannare il datore di lavoro convenuto tenuto alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa obbligatoria su quanto accertato, dovuto e non versato, tenuto conto della pagina 2 di 11 prescrizione quinquennale se maturata ex lege alla data di notifica del ricorso all'ente il 21 maggio 2024, oltre agli accessori maturandi.
Con vittoria di spese a carico della parte soccombente.
Con vittoria di spese nei confronti delle parti principali laddove esse raggiungessero un accordo CP_ senza coinvolgere pur evocato in giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 28.08.2023, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio , quale datrice di lavoro
[...] Controparte_1 aggiudicataria dell'appalto relativo alla gestione dei servizi cimiteriali del Comune di
Carpi, per l'accertamento della illegittimità del trattamento salariale erogato in forza delle previsioni del CCNL Cooperative Sociali, per violazione dell'articolo 36 Cost., e per ottenere il riconoscimento del trattamento salariale previsto dal CCNL Terziario-
Confcommercio per i lavoratori di 4° livello, a decorrere dal mese di novembre 2020, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive
(inclusa l'indennità di custodia cimiteriale e la voce EDR), quantificate in €. 5.643,58 lordi per la sig.ra ed in €. 4.256,40 lordi per la sig.ra oltre alla regolarizzazione Pt_1 Pt_2 contributiva.
2. tempestivamente costituitasi in giudizio, contestava la Controparte_1 domanda attorea nell'an e nel quantum e ne chiedeva il rigetto. Essa deduceva che: a) “le condizioni contrattuali ed economiche inserite nei contratti individuali di ciascuna delle ricorrenti venivano integrate con le specifiche indicazioni dell'organizzazione sindacale che, quanto al trattamento economico, prevedevano per entrambe le lavoratrici la retribuzione lorda rapporta al livello C1 del CCNL Cooperative sociali ed un superminimo non riassorbibile”; b) la clausola sociale prevista dall'art. 25 del Capitolato d'appalto imponeva solamente di assumere le ricorrenti “ma non di applicare ai rapporti di lavoro il
CCNL Terziario Confcommercio, contratto cui la resistente non ha mai aderito e che non è neppure quello del settore economico di impiego delle lavoratrici”; c) le differenze retributive conseguenti all'applicazione del CCNL Terziario-Confcommercio non erano dovute perché “tale contratto non andava applicato e, comunque, risultano compensate dai superminimi concordati e non riassorbibili.”
pagina 3 di 11 3. Con ordinanza del 16.05.2024 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , ai sensi dell'art. 102 c.p.c., come statuito da Cass. CP_4
n. 8956/2020: “In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con , sicché, alla mancata evocazione in Controparte_6 giudizio dell'ente non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio”.
Parte attrice ottemperava all'ordine giudiziale nel termine assegnato. L' si costituiva CP_4 in giudizio mediante deposito di memoria difensiva;
l'ente chiedeva condannarsi la resistente a versare i contributi previdenziali dovuti sulle differenze retributive eventualmente riconosciute alle ricorrenti, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre a sanzioni civili e interessi di legge.
4. Sul merito
4.1. e sono dipendenti part-time (24 ore Parte_1 Parte_2
settimanali) di dal 14 novembre 2020, con mansioni di Controparte_1
addette ai servizi di segreteria e imputazione dati, inquadrate come impiegate di livello
C1 del CCNL Cooperative Sociali (cfr. contratti di assunzione del 13.11.2020; variazione orario del 22.02.2021; buste paga 1).
è risultata aggiudicataria dell'appalto relativo ai servizi cimiteriali Controparte_1 del Comune di Carpi, subentrando alla appaltatrice Le due ricorrenti Controparte_7 sono transitate da a “ ” in forza della clausola sociale prevista Controparte_7 CP_1 dall'art. 25 del capitolato di appalto. 2 In sede di assunzione, la resistente ha riconosciuto un superminimo non assorbibile di €. 369,24 mensili in favore di e di €. Parte_1
745,11 in favore di (cfr. buste paga). Parte_2
4.2. Parte attrice lamenta l'applicazione, da parte della nuova datrice di lavoro, di un contratto collettivo diverso da quello applicato da (CCNL Terziario- Controparte_7
Confcommercio), peggiorativo rispetto alle precedenti condizioni contrattali e, in tesi attorea, comportante l'erogazione di una retribuzione “non più proporzionata e corretta in violazione dell'art. 36 Cost.” Da qui la richiesta di pagamento delle differenze retributive maturate da novembre 2020 ad aprile 2023, scaturenti dall'attuazione delle tabelle tariffarie del livello 4° del CCNL Terziario-Confcommercio (cfr. conteggi sindacali3).
4.3. La domanda è infondata.
4.3.1. Occorre premettere che l'art. 36, comma 1, Cost. garantisce due diritti distinti, che, tuttavia, “nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda”: quello ad una retribuzione “proporzionata” e quello a una retribuzione
“sufficiente”. Sul punto la Suprema Corte ha precisato che la retribuzione sufficiente è una «retribuzione non inferiore agli standard minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo», ovvero «una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa”; censurare una retribuzione per difetto di sufficienza, dunque, significa denunciare che essa “non consente di arrivare dignitosamente alla fine del mese” (Cass.
n. 27713/2023).
La retribuzione proporzionata, invece, è quella che garantisce ai lavoratori “una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata” e, dunque, censurare una retribuzione per difetto di proporzionalità significa sostenere che non valorizza adeguatamente la qualità (competenza, esperienza, difficoltà, responsabilità che comportano le sue mansioni) e/o la quantità del lavoro prestato. La retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro è necessariamente differenziata in base alla natura delle mansioni e al contesto in cui vengono svolte. Essa non può che essere ricercata nella contrattazione collettiva, che è l'unica in grado di valutare le differenze di competenza, esperienza, difficoltà e responsabilità dei vari ruoli lavorativi e tradurle in una differenziazione della retribuzione.
Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, ribadito da Cass. n.
27713/2023, il lavoratore può “appellarsi ad un contratto collettivo diverso da quello di provenienza, non già per ottenerne l'applicazione bensì come termine di riferimento per 3 Cfr. doc.ti 8,9 fascicolo ricorrente. pagina 5 di 11 la determinazione della giusta retribuzione deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto collettivo applicato al proprio rapporto” (Cass. S.U. n. 2665/1997, Cass. nn. 7157/2003, 9964/2003,
26742/2014, 4951/2019). Il lavoratore che deduca la non conformità della retribuzione corrisposta all'art. 36 Cost., deve provare il lavoro svolto e l'entità della retribuzione e deve allegare i criteri di raffronto. Dunque, non è sufficiente affermare che il CCNL applicato dal datore di lavoro preveda retribuzioni inferiori a quelle di un diverso contratto collettivo, come prospettato dalle ricorrenti, in quanto il lavoratore è tenuto ad allegare che il CCNL che disciplina il proprio rapporto di lavoro preveda un trattamento economico non conforme ai criteri costituzionali di proporzionalità e sufficienza fissati dall'art. 36 Cost. E' stato chiarito che “anche quando chiede la disapplicazione di un trattamento retributivo collettivo per ritenuta inosservanza dei minimi costituzionali, il lavoratore è tenuto a fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto, dovendo in mancanza presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista in relazione alle mansioni esercitate dal contratto collettivo del settore
(Cass. nn. 11881/1990, 163/1986, 4096/1986, 7563/1987)” (Cass. n. 27713/2023).
4.3.2. Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come debba essere esclusa l'applicabilità in via diretta del CCNL Terziario-Confcommercio, non essendovi alcuna disposizione (normativa o contrattuale) che lo imponga alla parte datoriale.
Non può essere invocato l'art. 3, Legge n. 142/2001, richiamato nelle note finali, giacché le ricorrenti non risultano socie della cooperativa;
inoltre, la datrice di lavoro applica un contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative a livello nazionale.
Il CCNL Cooperative Sociali, sottoscritto da Controparte_8
(associazione cui aderisce “ ”; cfr. dichiarazione in atti 4), disciplina i rapporti di CP_1
lavoro all'interno delle cooperative sociali operanti nel settore socio-sanitario- assistenziale-educativo e inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (cfr. art. 1 5).
La cooperativa “ B” si occupa dell'inserimento lavorativo delle persone CP_1
svantaggiate (circostanza pacifica), pertanto non vi sono dubbi in odine alla pertinenza dell'accordo collettivo al settore di appartenenza della datrice di lavoro. Risultando, viceversa, il CCNL Terziario-Confcommercio eccentrico rispetto all'attività aziendale, in quanto operante per “le aziende del terziario di mercato, distribuzione e servizi” (cfr. premesse 6). Sul punto si osserva che l'ordinamento consente al datore di lavoro di autodeterminare la categoria di appartenenza ovvero di poter applicare un contratto stipulato da organizzazioni operanti in un settore produttivo diverso rispetto a quello nel quale si trovi concretamente ad operare. Il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, potendo solo richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost. In tal senso la pronuncia delle Sezioni
Unite n. 2665/1997: “Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato.” Tali principi sono stati ribaditi dalle successive pronunce di legittimità (cfr. Cass. n. 16376/2021, Cass. n. 26742/2014,
Cass. n. 16340/2009, Cass. n. 8565/2004).
4.3.3. Parte ricorrente ha dedotto che il CCNL Cooperative Sociali è peggiorativo rispetto al CCNL Terziario-Confcommercio, poiché prevede un trattamento economico non proporzionato all'effettivo lavoro svolto. Ebbene, non è stata fornita alcuna allegazione in ordine alla conformità della retribuzione corrisposta da parte datoriale ai parametri dell'art. 36 Cost. Nel ricorso introduttivo non è stata prospettata l'insufficienza 6 Cfr. doc. 7 fascicolo ricorrente. pagina 7 di 11 del trattamento retributivo applicato, né sono stati indicati i dati di raffronto (indice Istat di povertà, importo Naspi o CIG, soglia di reddito per l'accesso alla pensione di inabilità) per valutare la compatibilità costituzionale del salario riconosciuto dal CCNL in esame. A fronte di tale carenza allegatoria e probatoria, deve ritenersi operativa la presunzione iuris tantum di conformità alla norma costituzionale dei trattamenti retributivi previsti dal
CCNL sottoscritto dalle sigle sindacali confederali dei lavoratori e delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Come noto, infatti, il riferimento ai parametri retributivi individuati dai contrati collettivi stipulati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative costituisce presunzione della loro adeguatezza rispetto ai parametri di cui all'art. 36 Cost. (cfr. Cass. n. 12356/2020).
Quanto al parametro della retribuzione sufficiente, si osserva che le tabelle salariali del
CCNL Coop. Sociali prevedono per il livello C1 una retribuzione minima mensile (per rapporti full-time) di €. 1.425,21 (oltre 13° mensilità e scatti di anzianità), con una paga base oraria di €. 13,60413 (per ) ed €. 11,32612 per Parte_3 Parte_1
(cfr. ultima busta paga). E' rilevante richiamare la recente Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022 “relativa a salari minimi adeguati nell'Unione Europea termine” - dei cui contenuti il giudice interno deve tenere conto, secondo le indicazioni della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea (cfr. Sentenza Adelener et al. causa C-212/04, sentenza
Sorge causa C-98/09, sentenza Pfeiffer causa C-397/01 e C-403/01) – la quale convalida il riferimento agli indicatori Istat, sia sul costo della vita sia sulla soglia di povertà, oltre che ad altri strumenti di computo ed indicatori nazionali ed internazionali
(così Cass. n. 27711/023). Il livello Istat di povertà, pur non costituendo un parametro diretto di determinazione della retribuzione sufficiente, può tuttavia aiutare ad individuare una soglia minima invalicabile.
La giurisprudenza di merito ha fatto uso, nelle sue pronunzie, di diversi indici “come la soglia di povertà calcolata dall'ISTAT, (…), ovvero altri indici, come l'importo della SP
(pari nel massimo ad € 1.335,40 nel 2020) o della GO (pari nel massimo ad € 971,71, per una retribuzione mensile di riferimento pari o inferiore ad € 2.102,24, e a €
1.167,91 in presenza di una retribuzione superiore), l'importo del reddito di cittadinanza
(pari ad € 780 netti a fronte di un reddito ISEE inferiore ad € 9.360), il reddito soglia di pagina 8 di 11 accesso alla pensione di inabilità (pari per gli anni in questione a € 16892,49, ovvero a
€ 1306,34 mensili per 13 mensilità)” (cfr. App. Milano 21 febbraio 2024, n. 1089).
La retribuzione percepita dalle ricorrenti è superiore a tutti questi valori.
Inoltre, il compenso orario è superiore di quello che - secondo diversi disegni di legge - dovrebbe rappresentare auspicabilmente il livello del salario minimo costituzionale, individuato in €. 9/h (cfr. disegno di legge n. 310 del 3 maggio 2018; disegno di legge n. 2187 del 22 aprile 2021).
Dunque, non vi è prova dell'insufficienza della retribuzione in concreto percepita, non essendo stati forniti sufficienti elementi per scardinare la presunzione di sufficienza e adeguatezza della retribuzione indicata dal CCNL applicabile.
4.3.4. Quanto al difetto di proporzionalità (e non adeguatezza) della retribuzione rispetto alla concreta attività lavorativa espletata dalle ricorrenti, si rileva che in sede di subentro la nuova aggiudicataria ha riconosciuto ad entrambe le lavoratrici un superminimo non assorbibile, onde garantire “le medesime condizioni economiche in essere presso il precedente datore di lavoro”, in ottemperanza della clausola sociale di cui all'art. 25 del capitolato di appalto. Il trattamento retributivo è stato quindi adeguato in sede di trattative pre-assuntive, per armonizzarlo alle precedenti condizioni contrattuali. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, la clausola sociale non impone l'applicazione del CCNL dell'impresa uscente, dovendo l'impresa subentrante garantire solo l'assunzione dei dipendenti e un trattamento retributivo minimo non inferiore a quello previsto dalla precedente contrattazione collettiva. In tal senso la pacifica giurisprudenza di legittimità: “[…] la cosiddetta clausola sociale (prevedente l'obbligo per il datore di lavoro, che benefici di agevolazioni economico-finanziarie nei rapporti con lo stato e gli enti pubblici, di praticare nei confronti del personale dipendente condizioni non inferiori a quelle previste dal ccnl di categoria) costituisce una clausola a favore di terzi, che attribuisce ai lavoratori un autonomo diritto soggettivo non all'applicazione diretta di tutto il contratto collettivo di categoria (non comportando detta clausola una estensione dell'efficacia soggettiva del contratto), bensì al rispetto del trattamento minimo previsto dal suddetto contratto” (Cass. n. 733/1998).
Emerge, inoltre, dal raffronto tra le tabelle salariali dei due contratti collettivi (cfr. paga base) e i prospetti paga emessi dalle appaltatrici-datrici di lavoro, come non vi sia una pagina 9 di 11 significativa divergenza tra il trattamento economico praticato da e Controparte_7 quello erogato in attuazione del CCNL Coop. Sociali, elemento che conferma l'insussistenza della asserita violazione del parametro costituzionale della proporzionalità. Tanto più che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, “la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall'art. 36 Cost., non comporta il riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del c.d. minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa (C. cost. n. 470 del
2002; Cass. n. 15896 del 2002)” (ex multis, Cass. n. 13006/2017, Cass. n. 944/2021).
Va ricordato che sul cd. “minimo costituzionale” si registra un orientamento giurisprudenziale convergente che indica le seguenti voci: “a) i minimi salariali o retribuzione base;
b) l'indennità di contingenza (Cass. 28 marzo 2000 n. 3749 cit.), dai quali il giudice del merito non può discostarsi senza dare specifica indicazione delle ragioni che sostengono la diversa misura da lui ritenuta conforme ai criteri di proporzionalità e sufficienza posti dalla norma costituzionale (…), c) la tredicesima mensilità, atteso il carattere generalizzato di tale istituto quale retribuzione differita
(Cass. 16 luglio 1987 n. 6273 cit., idem. 18 marzo 1992 n. 3362)” (cfr. Cass. n.
10260/2001).
4.4. Per tutto quanto esposto, deve escludersi il diritto all'inquadramento nel 4° livello del CCNL Terziario-Confcommercio, con conseguente rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive.
Si appalesano generiche poi le ulteriori deduzioni in merito alle presunte criticità riscontrate nelle buste paga (paga oraria, 13° e 14°, festività ecc.), richiamate nei conteggi sindacali ma non esplicitate e adeguatamente motivate nel ricorso introduttivo del giudizio. Peraltro, tali voci (ad eccezione dell'indennità di custodia) sono calcolate sulla base di un CCNL non applicabile, richieste a titolo di mero “adeguamento contrattuale”.
4.5. Non è dovuta l'indennità di custodia dei cimiteri per due ordini di motivi:
pagina 10 di 11 a) non risulta che alle ricorrenti sia stata affidata la mansione specifica di custode di cimitero;
b) i contatti collettivi applicati dalle appaltatici non prevedono tale emolumento.
5. Sulle spese di lite
Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
La novità delle questioni esaminate e i dubbi interpretativi giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) RIGETTA il ricorso;
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Modena, 24 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc.ti 1,2,3,4 fascicolo ricorrente. 2 Cfr. doc. 12 fascicolo ricorrente. pagina 4 di 11 4 Cfr. doc. 8 fascicolo resistente. 5 Cfr. doc. 11 fascicolo ricorrente. pagina 6 di 11