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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/06/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella RATTI PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in sede di appello da
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , e , PA C.F._1 Parte_2
nato a [...] l'[...], cod. fisc. , entrambi nella qualità di eredi di C.F._2
rappresentati e difesi in forza di procura speciale in data 30.11.2022 dall'avv. Persona_1
Marilena Mesiano presso il cui studio in Torino Corso Matteotti n. 31 sono elettivamente domiciliati, - Parte appellante - contro
, in forma abbreviata Controparte_1 CP_2
, con sede in Milano, cod. fisc. e P.IVA , in persona del procuratore
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
speciale avv. , rappresentata e difesa in forza di procura in data Controparte_3
28.3.2022, in atti, dagli avv.ti Luca Zitiello e Paolo Francesco Bruno, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Romeo in Torino, Via del Carmine, 31,
- Parte appellata ed appellante incidentale - contro
, cod. fisc. , residente in [...], , cod. fisc. CP C.F._3 RT
, residente in [...], in proprio e nella loro qualità di eredi dei genitori C.F._4
1 nato a [...] il [...] e deceduto il 4.10.2016 e nata a Persona_2 Persona_3
Cassine il 2.10.1932 e deceduta il 28.8.2021, rappresentati e difesi in forza di procura speciale del
15.2.2023 dall'avv. Alberto Bava presso il cui studio in Torino Via Magenta 29 sono elettivamente domiciliati, - Parte appellata-
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del proposto appello riformare la sentenza n. 2451/2022 resa inter partes dal
Tribunale di Torino, datata 03.06.2022, depositata in data 06.06.2022 per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti e per l'effetto, nel merito ed in via principale: respingere le domande tutte avanzate dai signori e in proprio e nella loro prefata qualità e CP RT
dall'altra parte costituita , ora , nei confronti del CP_6 Controparte_7
signor , deceduto in data 30.09.2017 in Isola d'Asti, e, per esso, nei confronti dei di Persona_1
lui eredi signori e , che hanno accettato l'eredità con beneficio PA Parte_2
di inventario, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque prescritte e per l'effetto mandarli assolti da ogni avversa pretesa, ordinando la restituzione a favore degli esponenti delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado nelle more del giudizio di appello;
Nel merito ed in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che venisse accertata e dichiarata anche una minima e/o marginale responsabilità del signor in merito Persona_1
agli asseriti pretesi danni lamentati dagli attori, anche in via concorsuale e/o solidale con la convenuta ora , graduare la eventuale CP_6 Controparte_7
responsabilità delle parti coinvolte, parte attrice e parti convenute, nella causazione degli eventi oggetto di causa in relazione alle condotte attive e/o omissive delle parti coinvolte nei limiti del giusto e del provato, onerando il signor e per esso i suoi eredi e Persona_1 PA
che hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario, del risarcimento, nei Parte_2
limiti del valore dei beni a ciascuno di essi pervenuti, solamente di quei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'operato del signor e che comunque Persona_1
dovranno tutti essere puntualmente provati, reietta ogni diversa domanda, ordinando la restituzione delle maggiori somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado nelle more del giudizio di appello. In via istruttoria: previa revoca dell'ordinanza del 7.10.2020 disporsi
l'integrazione e/o rinnovazione della perizia grafologica inserendo nel gruppo di confronto
l'allegato A68, non potendo rappresentare l'espletata consulenza compiuto fondamento di verità,
2 ferme nel resto le eccepite opposizioni alle avversarie istanze istruttorie ed alla produzione documentale di parte attorea sub 58) in quanto tardiva ed inammissibile. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze oltre I.V.A. C.P.A. e rimborso forfetario ex legge per entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata ed appellante incidentale
“… conclusioni:
1. nel merito: riformare la sentenza impugnata per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti e, dunque, respingersi le domande tutte proposte dai sigg.ri e CP
, in proprio e quali eredi dei sigg.ri e , accogliendo RT Persona_2 Persona_3
così le conclusioni come formulate nel corso del primo grado di giudizio - con ogni conseguente statuizione restitutoria, sia essa totale o parziale, delle somme versate da Controparte_7
in loro favore, oltre interessi legali ed oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c. dal dovuto
[...]
al saldo - e disattese da parte del Tribunale di Torino, qui di seguito pedissequamente riportate: (i) in via principale: respingere tutte le domande formulate dai sigg.ri e CP P_
, in proprio e nella qualità di procuratori generali della sig.ra , in quanto
[...] Persona_3
prescritte, inammissibili ed infondate,in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, assolvendo da ogni avversaria pretesa;
Controparte_8
(ii) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle avverse pretese:a) rideterminare e quantificare il danno risarcibile alla luce delle considerazioni svolte in atti dalla scrivente difesa, escludendo il risarcimento dei danni o limitarlo, in applicazione dell'art. 1227, primo e secondo comma, cod. civ., determinando altresì, anche ai sensi degli artt. 1292 e ss cod. civ. ed art. 2055 cod. civ., la diversa misura di responsabilità tra le parti convenute;
b) accertare e dichiarare il concorso colposo dei sigg.ri e CP P_
, in proprio e nella qualità di procuratori generali della sig.ra , ai sensi dell'art.
[...] Persona_3
1227 cod. civ., per i motivi esposti in atti;
(iii) sempre invia subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle avverse pretese, condannare i sigg.ri e PA
, quali eredi del sig. a manlevare di Parte_2 Persona_1 Controparte_8
tutte le somme che quest'ultima eventualmente sarà condannata a pagare in favore dei sigg.ri
e , in proprio e nella qualità di procuratori generali della sig.ra CP RT
. (iv) in via istruttoria: si richiamano tutte le produzioni documentali offerte nel corso Persona_3
del giudizio e senza inversione dell'onere della prova e fermo restando quanto dedotto, provato e non contestato da parte attrice, la Banca chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, indicando come testimoni i sigg.ri (con domicilio c/o Via Vincenzo Testimone_1 CP_6
3 Bellini n. 22, Roma) e (con domicilio c/o Piazza Zavattari n. 12, Tes_2 CP_6
Milano): 1) “Vero che ha inviato dal 2005 al 2015 ai sigg.ri e CP_6 Persona_3 Per_2
gli estratti trimestrali di conto corrente n. *1374, già acceso presso Banca Lombarda
[...]
Private Investment S.p.A., presso il loro domicilio in Torino, Via Monte Ortiga n. 41/a,come si evince dai documenti nn. 15 che si rammostrano al teste ?”;2) “Vero che ha inviato CP_6
dal 2005 al 2015 ai sigg.ri Per_3
e gli estratti periodici del deposito titoli a custodia ed amministrazione n.
[...] Persona_2
*11434, già acceso presso Banca Lombarda Private Investment S.p.A., presso il loro domicilio in
Torino,Via Monte Ortiga n. 41/a, come si evince dai documenti nn. 16 che si rammostrano al teste
?”;3) “Vero che ha inviato dal 2013 al 2015 alla sig. gli estratti CP_6 Parte_3
periodici del deposito titoli a custodia ed amministrazione n. *11613, già acceso presso UBI Banca
Private Investment S.p.A., presso il loro domicilio in Torino, Via Monte Ortiga n. 41/a, come si evince dai documenti nn. 17 che si rammostrano al teste ?”; 4) “Vero che le procedure interne di
[...]
con riguardo all'invio della corrispondenza inerente rapporti di conto corrente e/o CP_6
deposito titoli, nel periodo indicato nei capitoli di prova che precedono,ovverosia dal 2005 al 2015, imponevano la spedizione automatizzata agli indirizzi indicati nei contratti?”;
5) “Vero che le procedure interne di di cui al capitolo di prova che precede, CP_6
imponevano che nel caso di mancato recapito e restituzione degli stessi estratti di conto corrente o deposito titoli, per mancanza di destinatario o altra anomalia riscontrata, comportava la restituzione del plico alla banca, la quale si attivava per le verifiche del caso, anche contattando direttamente il cliente ?”.
2. in via subordinata: respingere - limitatamente al quarto motivo - l'appello proposto dai sigg.ri
e , confermando, sul capo impugnato la sentenza n. 2451 PA Parte_2
dell'anno 2022, resa dal Tribunale di Torino in data 6 giugno, per tutti i motivi esposti in atti;
3. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge.”
Per parte appellata e CP RT
“voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello, previa ogni opportuna declaratoria, anche di rito, in via principale, rigettare l'impugnazione avverso la sentenza n. 2451/2022 del 3 giugno 2022 del
Tribunale di Torino, e per l'effetto confermarne le statuizioni, in ogni caso con vittoria di compensi
e spese oltre accessori.”
4 Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 15.3.2018, i signori , e , oltre che in proprio anche CP CP P_
quali procuratori della loro madre , avevano convenuto in giudizio , la Persona_3 CP_6
signora e , questi ultimi nella loro qualità di eredi di PA Parte_2 Per_1
promotore finanziario cui i coniugi e avevano affidato, nel
[...] Persona_3 Persona_2
corso del tempo, precisamente dal 2000 al 2015, la gestione dei loro risparmi per un ammontare complessivo di circa 700 milioni di vecchie lire nella convinzione che detto capitale, al 2015 - sulla scorta dei report riepilogativi che erano stati loro consegnati da nel corso degli Persona_1
anni - ammontasse a circa 500.000 euro.
La richiesta non evasa di ottenere il servizio di internet banking e le successive richieste dei figli degli anziani coniugi di verifica della consistenza effettiva del patrimonio mobiliare aveva però condotto i signori ad accertare, oltre alla presenza di una polizza da € 150.000,00 Parte_4
del tutto sconosciuta, anche la presenza di investimenti non conformi al profilo dei due anziani investitori.
Il 26.6.2015 i coniugi avevano comunicato formalmente alla la loro Parte_5 CP_6
intenzione di disinvestire l'intero patrimonio e dopo qualche mese la banca aveva comunicato loro l'interruzione di ogni rapporto con il promotore Per_1
La banca aveva quindi provveduto a liquidare l'intero patrimonio investito con accredito di
111.000 euro a fronte dei circa 500.000 che, invece, risultavano ai coniugi i quali, a Parte_5
quel punto avevano richiesto la consegna dell'intera documentazione inerente le operazioni a loro riferibili. Aveva allegato gli attori che la banca aveva fornito documentazione confusa, incompleta e priva dei report riepilogativi ma che, nonostante ciò, essi erano riusciti a ricostruire le attività poste in essere addivenendo all'accertamento di numerose operazioni effettuate con firme apocrife dei coniugi ed anche con strumenti non coerenti con il profilo dei due anziani CP
investitori che “… privi di ogni cognizione finanziaria, si erano per anni totalmente affidati alla
“gestione” del sig. , il quale, in definitiva, aveva tradito la loro fiducia, potendo Persona_1
operare in modo irregolare grazie anche alla violazione del dovere diligenza da parte di i CP_6
cui presìdi di controllo si sono dimostrati, all'evidenza, del tutto insufficienti e inefficaci…”.
Gli attori, quindi, avevano contestato la contraffazione delle firme dei signori , l'invio Parte_5
di false rendicontazioni ed investimenti del tutto incongrui con anche un “… atteggiamento sostanzialmente elusivo tenuto dalla banca …” che non aveva neppure partecipato alla mediazione proposta per la risoluzione della controversia.
5 In epoca successiva, gli stessi attori erano anche venuti a conoscenza del fatto che il solo Per_1
qualche giorno dopo la richiesta dei coniugi di disinvestire l'intero loro patrimonio, Parte_5
aveva costituito, con la moglie , un fondo patrimoniale nel quale aveva conferito PA
tutti i suoi beni immobili.
Il decesso di aveva infine bloccato il deposito di una denuncia per i fatti che Persona_1
erano stati accertati.
Gli attori avevano quindi provveduto a ricostruire nel dettaglio i rapporti intercorsi fra i coniugi ed il banco di e le vicende successive alla riorganizzazione del gruppo cui Parte_5 Parte_6
l'istituto apparteneva e che aveva determinato l'insorgere di nuovi rapporti con . CP_6
Nella ricostruzione effettuata gli attori avevano allegato l'esistenza di numerosissime firme apocrife dei coniugi , sia nei documenti contrattuali sia in moltissime operazioni Parte_5
(ordini di acquisto in particolare). Avevano quindi concluso affinché il Tribunale di Torino, previo ordine di esibizione alla banca degli originali dei documenti (ai fini del formale disconoscimento), dichiarasse la nullità sia dei contratti sia degli ordini nei quali fossero risultate apposte firme apocrife.
Oltre a ciò gli attori avevano lamentato il fatto che una parte consistente delle operazioni era riferita ad investimenti in “strumenti finanziari complessi” estranei al profilo di rischio degli anziani investitori, oltretutto in assenza totale di qualsivoglia informativa corretta e diligente.
Avevano conseguentemente domandato che fosse accertata, la responsabilità ex art. 2043 CC di e per esso dei suoi eredi (nei limiti della quota spettante a ciascuno) ed anche la Persona_1
responsabilità solidale, ex art. 31 TUF, 2043 e 2049 CC della banca per violazione degli obblighi informativi e di trasparenza incombenti su quest'ultima.
Con condanna alla restituzione di tutte le somme versate a fronte di operazioni nulle ed al netto dei rimborsi già effettuati, oltre al pagamento dell'ulteriore somma di € 240.000 a titolo di risarcimento per danno da lucro cessante.
Con ulteriori domande subordinate gli attori avevano chiesto la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale. si era costituita in giudizio ed aveva proposto eccezioni relative alla legittimazione attiva CP_6
degli attori per non avere essi provato la affermata qualità di eredi, aveva contestato l'esistenza di un conflitto di interessi per esser stati, i signori , beneficiari di accrediti a loro favore con la CP
conseguenza che essi stessi avevano contribuito a diminuire il patrimonio dei genitori, aveva eccepito la prescrizione delle richieste restitutorie e risarcitorie per quanto intervenuto
6 anteriormente al termine, rispettivamente, quinquennale e decennale, essendo il primo atto interruttivo datato 12.9.2016.
Nel merito l'istituto di credito aveva contestato l'assenza di prova ed anche la mancata indicazione delle condotte illecite asseritamente attribuite alla sul presupposto che essa banca aveva CP_6
correttamente adempiuto ai suoi oneri informativi e, per contro, i clienti non avevano mai contestato alcunché all'esito degli invii periodici ed anche che i report che erano stati loro consegnati dal promotore non erano atti provenienti dalla banca.
Quanto allegato, ad avviso della convenuta, rendeva non rilevante l'eventuale apocrifia di alcune sottoscrizioni, circostanza che, unitamente alla mancanza di prova del nesso causale tra le perdite lamentate e l'attività della banca, avrebbe dovuto essere anche valutato senza tralasciare il concorso di colpa dei clienti (che avevano apposto sottoscrizioni in bianco e non avevano diligentemente controllato gli estratti conto periodicamente inviati).
La banca aveva, infine, contestato l'assenza di prova alcuna in relazione alla richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale e chiesto, in ogni caso, la manleva da parte degli eredi di Per_1
in caso di condanna.
[...]
e , si erano costituiti in giudizio per contestare le domande PA Parte_2
attoree ed avevano eccepito preliminarmente il mancato esperimento del tentativo di mediazione da parte degli attori ed anche la propria carenza di legittimazione passiva;
avevano quindi allegato che le scelte di investimento dei signori erano state dai medesimi condivise ed Parte_5
anche avvallate dalla banca e che le eventuali perdite erano legate esclusivamente al rischio insito nelle operazioni stesse. Avevano anche contestato la fondatezza della richiesta di manleva da parte della banca.
La causa è stata istruita con documenti e con due perizie (grafologica e contabile) ed è stata decisa con la sentenza n. 2451/2022 del Tribunale di Torino. Con tale sentenza, rigettate tutte le eccezioni preliminari, il primo giudice ha accertato la illiceità e la arbitrarietà delle condotte del promotore nella gestione dei rapporti con i clienti , arbitrarietà ed illiceità Per_1 Parte_5
che il Tribunale ha tratto dalla valutazione critica del complesso documentale e dalle allegazioni, alle quali ha fatto dettagliato riferimento nella motivazione, oltre a richiamare gli esiti delle CTU espletate.
Il Tribunale ha altresì escluso qualsivoglia forma di ratifica degli ordini con firme apocrife posto che, anche se la loro effettiva disposizione prescinde dalla forma scritta, nessuna prova è stata fornita e né essa può trarsi dalla asserita non contestazione degli estratti conto e dei rendiconti
7 inviati dalla banca in considerazione del fatto che essi “… ai sensi dell'art. 1832 cc. rende inoppugnabile solo l'indicazione di accrediti e addebiti sotto il profilo meramente contabile e non vale a superare la nullità o irregolarità dei rapporti sottostanti (v, per es.: Trib. Napoli, sez. II,
29/9/2017 n. 9695; Cass. civ., sez. I, 20/5/2016 n. 10516; Trib. Bari 14/10/2015 n. 4387; Cass. Civ., sez. I, 2/12/2010 n. 24548) …”.
Il Tribunale ha quindi disatteso quanto affermato dal CTU in ordine alla mera ipotesi per la quale, stante le risultanze dei questionari di profilatura dei coniugi , essi, pur nella Parte_5
oggettiva condizione di persone avanti negli anni e poco scolarizzate, potessero aver acquisito una perfetta conoscenza del mondo degli investimenti finanziari, in assenza di prove che deponessero in tal senso, a fronte, invece, dello stesso comportamento della banca che, successivamente alla richiesta degli attori ebbe a sospendere immediatamente il promotore.
La conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Torino è quindi quella per la quale le attività di investimento di siano state inadeguate ed inappropriate rispetto al profilo degli Per_1
investitori , non riconducibili alla loro volontà e costituendo invece “… oggetto di Parte_5
attività inadempiente ed illecita del promotore …”. Per_1
Il primo giudice quindi, nell'argomentare sulla responsabilità della banca, l'ha ritenuta sussistente sia in forza del disposto dell'art. 31, 3° comma, TUF , sia perché è stata esclusa qualsiasi ipotesi di concorso nella causazione dell'evento da parte dei clienti, dovendo escludersi che la sporadica consegna di fogli in bianco da parte dei clienti al consulente fosse sufficiente ad Parte_5
integrare una loro responsabilità in concorso. Al contrario, ad avviso del Tribunale, la banca aveva colpevolmente omesso adeguate forme di controllo all'attività del promotore.
Quanto alla quantificazione del danno patrimoniale, il primo giudice ha richiamato le risultanze della CTU e gli argomenti a supporto della conclusione raggiunta, ha confermato la validità della acquisizione dell'estratto conto del quarto trimestre 2011 (documento proveniente dalla banca e che quest'ultima avrebbe dovuto consegnare agli attori che ne avevano fatta tempestiva e formale richiesta) ed ha perciò quantificato il danno subito in complessivi € 79.774,87, mentre ha rigettato la domanda di liquidazione del danno da lucro cessante ed accolto quella di risarcimento del danno non patrimoniale “… considerata l'evidente sofferenza patita da due persone anziani a seguito della scoperta di essere stati raggirati dal promotore finanziario nel quale riponevano la loro fiducia, senza che la Banca avesse provveduto a verificare le condotte di costui…”, liquidandolo in via equitativa, in € 5.000,00.
8 Accogliendo anche la domanda di manleva nei confronti degli eredi del il Tribunale ha Per_1
quindi provveduto alla liquidazione delle spese poste a carico delle parti soccombenti in solido fra loro e con compensazione fra di esse.
L'appello principale
Con citazione del 1.12.2022, e hanno impugnato la sentenza n. PA Parte_2
4251/2022, pubblicata il 3.6.2022, del Tribunale di Torino ed hanno sottoposto a censura diverse parti del provvedimento.
Con il primo motivo contestano la conclusione cui è pervenuto il Tribunale che ha ritenuto illecita ed arbitraria l'attività del promotore nella gestione del patrimonio dei coniugi Parte_5
richiamando quanto il CTU aveva espressamente osservato in merito alla impossibilità di giudicare l'adeguatezza di una operazione tenendo conto dell'età, del livello e grado di studio degli investitori che ben avrebbero potuto acquisire aliunde nozioni e cognizioni in grado di consentire loro una valutazione ponderata degli investimenti, circostanza per cui avrebbe dovuto darsi valore al lungo tempo di durata del rapporto professionale (circa 15 anni). Gli appellanti contestano anche, sotto il profilo probatorio, l'erronea applicazione del disposto dell'art. 115 cpc sul presupposto che essi sono i successori della parte alla quale i fatti erano noti e che, unica, avrebbe dovuto e potuto contestarne, o meno, la rispondenza al vero.
Stante ciò, il Tribunale avrebbe errato laddove ha ritenuti provati i fatti inerenti alle modalità di svolgimento della consulenza del (che si recava a casa dei clienti e provvedeva a far Per_1
sottoscrivere anche modulistica in bianco) e, per contro, gli attori avrebbero dovuto fornire adeguata priva di tali accadimenti.
Con ulteriore motivo di gravame, gli appellanti censurano il capo della sentenza che ha escluso la sussistenza di un concorso di colpa dei danneggiati nonostante essi, nel lungo periodo del rapporto, non si siano mai preoccupati di verificare l'andamento dei loro investimenti.
Con il terzo motivo di appello viene contestata la quantificazione del danno in € 79.774,87 in quanto tale conclusione sarebbe sfornita di supporto probatorio idoneo dato che lo stesso CTU aveva formulato altra e diversa ipotesi. Con il terzo motivo di gravame viene anche rinnovata la contestazione circa la tardività della produzione dell'estratto conto relativo al quarto trimestre
2011, del quale il CTU ha comunque tenuto conto.
In conclusione, la incompletezza della documentazione prodotta dagli attori, più volte ribadita dal
CTU, rende evidente, ad avviso degli appellanti, la violazione del disposto di cui all'art. 2697 CC, della quale il Tribunale non ha tenuto conto neppure laddove ha accolto la domanda di
9 risarcimento del danno non patrimoniale senza accertarne la sua sussistenza e la riconducibilità al
Per_1
Con il quarto motivo è censurata la parte della sentenza che ha accolto la domanda di manleva proposta dalla banca convenuta. Affermano gli appellanti che la banca non può considerarsi esente da responsabilità sul presupposto che il promotore ha sempre trasmesso gli ordini e la banca li ha sempre eseguiti. In tale contesto l'istituto era perfettamente in grado di verificare sia la correttezza formale sia l'adeguatezza e l'opportunità degli investimenti, rivelandosi in tal modo anche la sua negligenza ed il venir meno, ex art. 1227 – 2° comma – CC, del diritto al regresso risarcitorio.
Con ulteriore motivo di appello è contestata anche l'entità della liquidazione delle spese di giudizio il cui parametro, pur essendo lo scaglione di valore da € 52.000 ad € 260.000, è stata effettuata a valori medi nonostante il valore della causa si avvicini ai minimi dei valori di riferimento.
L'appello incidentale
Costituendosi nel presente grado, (nel frattempo divenuta CP_6 Controparte_9
, per brevità , ha proposto appello incidentale contestando la decisione del
[...] CP_2
Tribunale di Torino che avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza di un illecito da parte del promotore, il quale avrebbe acquisito ordini di acquisto e vendita con firme apocrife e sulla scorta di documentazione sottoscritta in bianco.
La banca per contro, a suo avviso, va esente da responsabilità perché, dopo aver correttamente acquisito le informazioni sui clienti, ha dato corso ad ordini formalmente acquisiti, supportati da rapporti contrattuali documentati per iscritto ed adempiendo ai suoi obblighi legali di rendicontazione periodica. In ogni caso, deduce la banca, ogni ordine è stato ratificato dai clienti eliminando in radice eventuali vizi precedenti alla loro evasione.
Gli stessi questionari relativi alla profilazione dei clienti, la cui sottoscrizione è risultata autografa, attestano condizioni tali da non essere in contrasto con la tipologia e l'entità degli investimenti effettuati ed il fatto che i clienti abbiano, per lungo tempo, sempre confermato i dati acquisiti dalla banca sono idonei a far ritenere che nulla possa essere addebitato, in termine di negligenza ed omissione di controllo all'istituto di credito, risultando, sul punto, del tutto sfornita di prova la conclusione cui è pervenuto il primo giudice.
Oltrettutto, sempre ad avviso della banca, non può essere esclusa la corresponsabilità dei signori che, come da loro stessi ammesso, sottoscrivevano documentazione non compilata Parte_5
consegnandola al ed integrando in tal modo una ipotesi di concorso della quale deve Per_1
10 tenersi conto ai fini della determinazione del danno;
danno per il quale, mancando in atti prova anche della sua entità, si è erroneamente ritenuto di conferire un incarico di carattere esplorativo che ha sopperito alle carenze probatorie degli attori.
Anche l'appellante incidentale, infine, censura la determinazione in punto spese argomentando sul valore della domanda e richiedendone la riduzione, contestando, sotto altro profilo, la correttezza della compensazione operata fra essa banca e gli eredi di alla luce Persona_1
dell'accoglimento della domanda di manleva in merito alla quale è richiamato il contratto (doc. 80 delle memorie ex art. 183 cpc).
Gli appellati, e , costituitisi nel grado, hanno dato atto del decesso della CP P_
signora ed hanno allegato la loro qualità di eredi universali (anche) di quest'ultima, Per_3
documentando entrambi gli accadimenti (il decesso e la pubblicazione del testamento olografo).
Hanno contestato con articolati argomenti tutti i motivi di gravame, principale ed incidentale, ed hanno concluso per il rigetto degli appelli.
Motivi della decisione
Gli appelli proposti dagli eredi di e dalla (in corso di causa fusa per Persona_1 CP_6
incorporazione in e divenuta Controparte_10 [...]
) prospettano motivi di censura alla decisione del primo giudice che, Controparte_9
sostanzialmente si equivalgono laddove, entrambi, ritengono che erroneamente, vuoi per la non coerente valutazione delle prove in atti, vuoi per la violazione del disposto di cui all'art. 115 cpc, il
Tribunale ha ritenuta sussistente, in capo al promotore, quella condotta arbitraria ed illecita che è il presupposto della sua responsabilità e del suo obbligo al risarcimenti dei danni patiti dai signori e . Per_3 CP
Osserva la Corte che, intanto, nessuna critica è rivolta alla minuziosa ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, circostanza questa che, nel complesso, è del tutto condivisa.
Entrambe le parti appellanti contestano il fatto che siano stati ritenuti dirimenti, quali elementi connotanti la condotta illecita del promotore, l'età avanzata dei clienti e la loro bassa scolarizzazione. E questo, affermano, alla luce di dichiarazioni contenute nei questionari di profilazione nei quali le dichiarazioni provenienti dai signori e condurrebbero ad Per_3 CP
altre considerazioni posto che potevano aver acquisito conoscenze ed esperienze in campo finanziario a prescindere dalla loro formazione e nella neutralità della loro età.
Sempre a dire degli appellanti, sarebbe stata attuata la violazione dell'art. 2702 CC.
11 Tali allegazioni non sono condivisibili ed a ciò osta, intanto, un primo dato formale rappresentato dalla apocrifia della sottoscrizione del questionario di profilatura della signora del Per_3
26.2.2011, come evidenziato dal primo giudice, e, si aggiunge, la sua contraddittorietà con il precedente del 13.11.2007 in relazione al dato non trascurabile della “scolarizzazione”(licenzia media inferiore nel 2007, licenzia media superiore nel 2011), significativo segnale del fatto che quello con firma apocrifa non era stato compilato dall'interessata ma, stante la pacifica prassi del rilascio di modulistica in bianco, da terzi.
Ma a voler ulteriormente indagare l'agire del promotore e, in base a ciò che si dirà, la responsabilità anche dell'intermediario, occorre richiamare quei principi consolidati che la
Suprema Corte enuncia e che questa Corte condivide integralmente: “… dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perchè anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass. 11 novembre 2021, n. 33596; Cass. 28 luglio 2020, n. 16126; Cass. 17 aprile 2020, n. 7905); … tali circostanze di fatto non risultano espressive di una conoscenza specifica da parte dell'investitore delle caratteristiche del singolo prodotto acquistato e, dunque, del possesso da parte sua di conoscenze adeguate a una informata valutazione dei relativi fattori di rischio …” (Cassazione n.
35826/2023).
La tesi degli appellanti in base alla quale la semplice “compilazione” del questionario di profilatura sarebbe sufficiente ad escludere la responsabilità conseguente a una non adeguata informativa, non solo appare del tutto incoerente con i principi enunciati - che richiedono una ben più consistente ed efficace informativa, direttamente proporzionale, nei dettagli, ai rischi delle operazioni - ma, nel caso in esame, è ancora più fragile laddove l'età avanzata degli investitori avrebbe dovuto indurre ad assicurarsi che gli investitori e fossero effettivamente Per_3 CP
consapevoli della specificità delle singole operazioni e dell'entità dei rischi ad esse connessi.
12 Affermano entrambi gli appellanti (principale ed incidentale) che la condotta dei signori e Per_3
avrebbe integrato, con il rilascio di fogli sottoscritti in bianco, quella fattispecie di concorso CP
che, ai sensi dell'art. 1227 CC, avrebbe contribuito a cagionare il danno di cui chiedono il ristoro.
Deve però essere valutata, specularmente, la condotta del promotore, oggettivamente illecita, che ha fatto sottoscrivere agli investitori modulistica non compilata ed ha utilizzato firme non autografe in numerose occasioni.
Ad avviso della Corte, nella complessiva ricostruzione dei fatti, la sottoscrizione di modulistica non compilata non solo non può essere ascritta a responsabilità dei signori e ai fini Per_3 CP
dell'accertamento della loro corresponsabilità nella causazione del danno, ma è ulteriore elemento che consolida il giudizio di illiceità delle condotte del promotore.
Destituita di fondamento anche la tesi per la quale, con l'invio degli estratti conto, i clienti avrebbero comunque ratificato l'operato del promotore e della banca. La Corte condivide integralmente quanto deciso dal Tribunale che ha chiarito quale è, ai sensi dell'art. 1832 CC, la portata dei dati contabili che negli estratti conto sono esposti: rendere inoppugnabili sotto il profilo meramente contabile, accrediti ed addebiti ivi esposti, senza alcuna sanatoria di nullità o irregolarità dei rapporti sottostanti.
La banca contesta anche la correttezza della decisione del Tribunale che ha accertato la responsabilità solidale della banca per la quale il era, pacificamente, uno dei promotori Per_1
ma, avrebbe ricevuto dai signori e “… un mandato separato diverso, attraverso il Per_3 CP
quale clienti hanno delegato il Sig. di svolgere una attività gestoria non compatibile con il Per_1
tipo di contratto stipulato con la Banca …”.
A prescindere dalla estrema genericità dell'assunto, la Corte osserva che a norma dell'art. 31, co.
3, TUF, le banche e gli intermediari finanziari sono responsabili, in solido coi promotori finanziari da essi nominati quali dipendenti, agenti o mandatari, dei danni da essi arrecati a terzi nell'ambito di offerte fuori sede, anche se tali danni siano conseguenza di responsabilità penale.
Il fondamento di una tale responsabilità (da contatto sociale) sta nel fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa (art. 31, co. 1, TUF), traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere la responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli che possono subire i terzi i quali entrano in rapporto con il promotore in quanto tale: l'intermediario, cioè, espone la sfera giuridica altrui, con l'affidamento di mansioni di speciale rilevanza e delicatezza al promotore, al rischio di un'ingerenza dannosa ad opera del soggetto di cui si avvale nella propria attività imprenditoriale,
13 ed è in ragione di ciò che egli può essere chiamato a rispondere civilmente del fatto del promotore, pure in presenza anche di un fatto doloso integrante gli estremi di un reato.
Nell'ambito dei risarcimenti agli investitori danneggiati da violazioni della normativa in materia di finanza sussiste una responsabilità solidale di natura contrattuale dell'istituto di credito titolare dei rapporti contrattuali con gli investitori, in relazione proprio alle attività dannose del promotore;
ma una responsabilità della banca sussiste anche per attività illecite del promoter pur se questi non è legato da un rapporto negoziale con la banca o se la sua attività lesiva viene svolta al di fuori di uno specifico contratto per la prestazione di servizi di investimento, qualora detta attività sia svolta con modalità tali da ingenerare un incolpevole affidamento dell'investitore sullo stabile inserimento del promotore nella struttura gestionale della banca (Cass., 12.02.2025, n. 3644).
Presupposto della responsabilità dell'intermediario è dunque la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, connessione che la giurisprudenza di legittimità inquadra nella nozione di nesso di occasionalità necessaria, ponendo una sostanziale continuità tra l'art. 31, co. 3, TUF e l'art. 2049
c.c. sulla responsabilità del preponente e del datore di lavoro per il fatto del preposto o del lavoratore subordinato.
Per ritenere un rapporto di occasionalità necessaria è sufficiente che il fatto del promotore sia riconducibile alle attività e alle incombenze affidategli, senza che il carattere doloso della condotta valga di per sé solo ad interrompere il nesso causale (anche, dunque, in ipotesi di truffa ai danni del cliente, attuata senza alcuna consapevolezza dell'intermediario: cfr. Cass., 25.10.2022, n.
31.453). Anzi: ricondotta la responsabilità ex art. 31, co. 3 TUF alla più ampia fattispecie della responsabilità dell'art. 2049 c.c. (così la Cass., n. 31.453/22, cit.), il nesso di occasionalità necessaria non è neppure escluso dal fatto che il promotore, in veste di preposto, abbia abusato della sua posizione od abbia agito per finalità estranee a quelle dell'intermediario, in veste di preponente (in relazione all'art. 2049 c.c., Cass., 8.11.1984, n. 5649).
Il nesso di occasionalità necessaria può, semmai, essere escluso dal contegno del danneggiato, allorché la sua condotta sia caratterizzata da anomalie tali - qui però non sussistenti - da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, e in questo caso, la condotta del soggetto leso fa venire meno il legame causale tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della banca intermediaria per il fatto del promotore (ex coeteris, Cass. 27.08.2020, n. 17.947).
14 E' motivo di gravame anche la quantificazione del danno che il Tribunale, sulla scorta delle risultanze della CTU contabile espletata ha determinato in complessivi € 79.774,87.
Entrambi gli appellanti, principale ed incidentale, contestano la conclusione cui è pervenuto il
Tribunale e argomentano in merito ad un presunto errore del giudicante che, nonostante il CTU avesse rappresentato l'impossibilità di individuare le singole operazioni disposte con sottoscrizione non autentica ed avesse perciò stesso provveduto a formulare alcune ipotesi alternative, ha omesso di accertare che parte attrice non aveva adempiuto al suo onere probatorio ed ha ritenuto di quantificare l'entità del danno subito dagli attori in € 79.774,87.
Gli argomenti esposti sono infondati.
Il Tribunale ha conferito al CTU un quesito nel quale intendeva far indagare l'ammontare delle somme affluite sui rapporti degli attori presso e far determinare l'ammontare delle CP_6
perdite. L'accertamento era dunque volto non ad individuare le singole operazioni che, in quanto disposte con firme non autografe, dovevano non essere considerate.
La domanda degli attori era volta a far accertare l'entità del danno conseguente alle condotte illecite del promotore e bene ha deciso il Tribunale laddove ha chiarito che il danno Per_1
doveva essere determinato tenendo conto delle “ … conseguenze dannose derivanti da tutte le operazioni di investimento poste in essere dal promotore a seguito di ordini non Per_1
riconducibili alla volontà dei coniugi (sia perché in alcuni casi recanti firme apocrife, sia CP
perché in generale non adeguate al loro reale profilo di investitori …” anche evidenziando che la mancanza dell'estratto conto del IV trimestre 2011, fosse da imputare alla negligenza della banca che, quindi, non poteva dolersene.
Infondato è ad avviso della Corte il motivo ulteriore di riforma della sentenza in punto danno non patrimoniale essendo la puntuale motivazione del primo giudice integralmente condivisa dalla
Corte.
Parte appellante principale, formula specifico motivo di gravame con riferimento al capo della sentenza che ha accolto la domanda di manleva formulata dalla banca.
Il motivo è fondato.
Non è in discussione il rapporto che legava e Banco di Brescia prima, IWBank Persona_1
successivamente, ed è quindi evidente che la condotta illecita del promotore conferma l'esistenza del nesso di occasionalità necessaria tra l'esercizio dell'attività illecita ed il danno subito dagli investitori.
15 Era onere dell'intermediaria vigilare sull'attività del suo promotore e cogliere, nel lungo periodo del rapporto, anomalie o elementi (primi fra tutti l'età avanzata degli investitori e la scarsa scolarizzazione in obiettivo stridore con la apparente, alta, competenza finanziaria), al fine di tutelare gli investitori suoi clienti.
La domanda di manleva di nei confronti degli eredi di deve quindi essere CP_6 Persona_1
rigettata e la sentenza, sul punto, deve essere riformata.
Con ulteriore motivo di gravame, tutti gli appellanti contestano la quantificazione delle spese di lite, liquidate in € 16.310,00 comprensive della fase stragiudiziale della mediazione.
L'appellante incidentale impugna il capo della sentenza anche nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese fra essa banca e gli eredi rappresentando la circostanza che Per_1
la domanda di manleva proposta è stata accolta.
La critica prende le mosse dalla constatazione che la domanda originariamente formulata
(risarcimento danni per € 240.000,00) è stata notevolmente ridotta e sarebbe equo applicare i parametri nei valori minimi e non medi come ha effettuato il Tribunale anche per la vicinanza del valore della causa, più al minimo che al medio della tabella di riferimento (lo scaglione da € 52.000 ad € 260.000).
Il motivo non è fondato.
Dato atto che lo scaglione di riferimento è quello corretto, sussistono ad avviso della Corte, elementi obiettivi che, a prescindere dal “collocamento” più prossimo al valore minimo dello scaglione piuttosto che a quello medio, inducono a ritenere che la liquidazione sia stata congrua: la complessità delle questioni trattate (piuttosto articolate) l'istruttoria non banale con l'espletamento di due impegnative CTU, le approfondite difese di tutte le parti in causa sono elementi che connotano la causa di peculiarità che fanno ritenere equo il riferimento ai valori medi dei parametri, come condivisibilmente ha stabilito il Tribunale.
L'accoglimento dell'appello ed il rigetto della domanda di manleva, conferma la sussistenza delle ragioni che hanno condotto il primo giudice a compensare le spese di lite fra gli e Parte_7
CP_6
Spese processuali
Le spese processuali del presente grado di giudizio si pongono a carico delle parti appellanti, principale ed incidentale, ed a favore degli appellati e , in RT CP
applicazione del principio della soccombenza.
16 La liquidazione si effettua secondo le indicazioni desumibili dalla normativa attualmente vigente, tenuto conto dell'attività concretamente svolta in appello, del valore effettivo e della difficoltà della controversia, evidenziandosi che la complessità giuridica della situazione giustifica il riferimento ai valori medi dello scaglione applicabile.
Si riconoscono pertanto per il presente grado, € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale, e così per l'importo complessivo di €
9.991,00 oltre il rimborso forfetario, l'IVA e CPA come per legge.
Le spese del grado tra appellante principale e appellante incidentale vanno invece integralmente compensate.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e quali eredi di e sull'appello incidentale PA Parte_2 Persona_1
proposto da ( già ) avverso la sentenza del Tribunale di Torino Controparte_9 CP_6
n. 2451/2022 del 3.6.2022 nei confronti di e quali eredi di e RT CP Persona_3
ogni contraria istanza disattesa: Persona_2
-accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto rigetta la domanda di manleva di CP_6
(divenuta ) nei confronti degli eredi di Controparte_9 Persona_1
- rigetta l'appello incidentale di (già ); Controparte_9 CP_6
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, principale ed incidentale, a rimborsare agli appellati e RT
le spese processuali del grado liquidandole in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso CP
forfetario, IVA e CPA come per legge;
- dichiara compensate fra gli appellanti principale ed incidentale le spese del grado;
-sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002 nei confronti di ( già ). Controparte_9 CP_6
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del l'11 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Gabriella Ratti
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella RATTI PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in sede di appello da
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , e , PA C.F._1 Parte_2
nato a [...] l'[...], cod. fisc. , entrambi nella qualità di eredi di C.F._2
rappresentati e difesi in forza di procura speciale in data 30.11.2022 dall'avv. Persona_1
Marilena Mesiano presso il cui studio in Torino Corso Matteotti n. 31 sono elettivamente domiciliati, - Parte appellante - contro
, in forma abbreviata Controparte_1 CP_2
, con sede in Milano, cod. fisc. e P.IVA , in persona del procuratore
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
speciale avv. , rappresentata e difesa in forza di procura in data Controparte_3
28.3.2022, in atti, dagli avv.ti Luca Zitiello e Paolo Francesco Bruno, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Romeo in Torino, Via del Carmine, 31,
- Parte appellata ed appellante incidentale - contro
, cod. fisc. , residente in [...], , cod. fisc. CP C.F._3 RT
, residente in [...], in proprio e nella loro qualità di eredi dei genitori C.F._4
1 nato a [...] il [...] e deceduto il 4.10.2016 e nata a Persona_2 Persona_3
Cassine il 2.10.1932 e deceduta il 28.8.2021, rappresentati e difesi in forza di procura speciale del
15.2.2023 dall'avv. Alberto Bava presso il cui studio in Torino Via Magenta 29 sono elettivamente domiciliati, - Parte appellata-
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del proposto appello riformare la sentenza n. 2451/2022 resa inter partes dal
Tribunale di Torino, datata 03.06.2022, depositata in data 06.06.2022 per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti e per l'effetto, nel merito ed in via principale: respingere le domande tutte avanzate dai signori e in proprio e nella loro prefata qualità e CP RT
dall'altra parte costituita , ora , nei confronti del CP_6 Controparte_7
signor , deceduto in data 30.09.2017 in Isola d'Asti, e, per esso, nei confronti dei di Persona_1
lui eredi signori e , che hanno accettato l'eredità con beneficio PA Parte_2
di inventario, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque prescritte e per l'effetto mandarli assolti da ogni avversa pretesa, ordinando la restituzione a favore degli esponenti delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado nelle more del giudizio di appello;
Nel merito ed in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che venisse accertata e dichiarata anche una minima e/o marginale responsabilità del signor in merito Persona_1
agli asseriti pretesi danni lamentati dagli attori, anche in via concorsuale e/o solidale con la convenuta ora , graduare la eventuale CP_6 Controparte_7
responsabilità delle parti coinvolte, parte attrice e parti convenute, nella causazione degli eventi oggetto di causa in relazione alle condotte attive e/o omissive delle parti coinvolte nei limiti del giusto e del provato, onerando il signor e per esso i suoi eredi e Persona_1 PA
che hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario, del risarcimento, nei Parte_2
limiti del valore dei beni a ciascuno di essi pervenuti, solamente di quei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'operato del signor e che comunque Persona_1
dovranno tutti essere puntualmente provati, reietta ogni diversa domanda, ordinando la restituzione delle maggiori somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado nelle more del giudizio di appello. In via istruttoria: previa revoca dell'ordinanza del 7.10.2020 disporsi
l'integrazione e/o rinnovazione della perizia grafologica inserendo nel gruppo di confronto
l'allegato A68, non potendo rappresentare l'espletata consulenza compiuto fondamento di verità,
2 ferme nel resto le eccepite opposizioni alle avversarie istanze istruttorie ed alla produzione documentale di parte attorea sub 58) in quanto tardiva ed inammissibile. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze oltre I.V.A. C.P.A. e rimborso forfetario ex legge per entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata ed appellante incidentale
“… conclusioni:
1. nel merito: riformare la sentenza impugnata per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti e, dunque, respingersi le domande tutte proposte dai sigg.ri e CP
, in proprio e quali eredi dei sigg.ri e , accogliendo RT Persona_2 Persona_3
così le conclusioni come formulate nel corso del primo grado di giudizio - con ogni conseguente statuizione restitutoria, sia essa totale o parziale, delle somme versate da Controparte_7
in loro favore, oltre interessi legali ed oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c. dal dovuto
[...]
al saldo - e disattese da parte del Tribunale di Torino, qui di seguito pedissequamente riportate: (i) in via principale: respingere tutte le domande formulate dai sigg.ri e CP P_
, in proprio e nella qualità di procuratori generali della sig.ra , in quanto
[...] Persona_3
prescritte, inammissibili ed infondate,in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, assolvendo da ogni avversaria pretesa;
Controparte_8
(ii) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle avverse pretese:a) rideterminare e quantificare il danno risarcibile alla luce delle considerazioni svolte in atti dalla scrivente difesa, escludendo il risarcimento dei danni o limitarlo, in applicazione dell'art. 1227, primo e secondo comma, cod. civ., determinando altresì, anche ai sensi degli artt. 1292 e ss cod. civ. ed art. 2055 cod. civ., la diversa misura di responsabilità tra le parti convenute;
b) accertare e dichiarare il concorso colposo dei sigg.ri e CP P_
, in proprio e nella qualità di procuratori generali della sig.ra , ai sensi dell'art.
[...] Persona_3
1227 cod. civ., per i motivi esposti in atti;
(iii) sempre invia subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle avverse pretese, condannare i sigg.ri e PA
, quali eredi del sig. a manlevare di Parte_2 Persona_1 Controparte_8
tutte le somme che quest'ultima eventualmente sarà condannata a pagare in favore dei sigg.ri
e , in proprio e nella qualità di procuratori generali della sig.ra CP RT
. (iv) in via istruttoria: si richiamano tutte le produzioni documentali offerte nel corso Persona_3
del giudizio e senza inversione dell'onere della prova e fermo restando quanto dedotto, provato e non contestato da parte attrice, la Banca chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, indicando come testimoni i sigg.ri (con domicilio c/o Via Vincenzo Testimone_1 CP_6
3 Bellini n. 22, Roma) e (con domicilio c/o Piazza Zavattari n. 12, Tes_2 CP_6
Milano): 1) “Vero che ha inviato dal 2005 al 2015 ai sigg.ri e CP_6 Persona_3 Per_2
gli estratti trimestrali di conto corrente n. *1374, già acceso presso Banca Lombarda
[...]
Private Investment S.p.A., presso il loro domicilio in Torino, Via Monte Ortiga n. 41/a,come si evince dai documenti nn. 15 che si rammostrano al teste ?”;2) “Vero che ha inviato CP_6
dal 2005 al 2015 ai sigg.ri Per_3
e gli estratti periodici del deposito titoli a custodia ed amministrazione n.
[...] Persona_2
*11434, già acceso presso Banca Lombarda Private Investment S.p.A., presso il loro domicilio in
Torino,Via Monte Ortiga n. 41/a, come si evince dai documenti nn. 16 che si rammostrano al teste
?”;3) “Vero che ha inviato dal 2013 al 2015 alla sig. gli estratti CP_6 Parte_3
periodici del deposito titoli a custodia ed amministrazione n. *11613, già acceso presso UBI Banca
Private Investment S.p.A., presso il loro domicilio in Torino, Via Monte Ortiga n. 41/a, come si evince dai documenti nn. 17 che si rammostrano al teste ?”; 4) “Vero che le procedure interne di
[...]
con riguardo all'invio della corrispondenza inerente rapporti di conto corrente e/o CP_6
deposito titoli, nel periodo indicato nei capitoli di prova che precedono,ovverosia dal 2005 al 2015, imponevano la spedizione automatizzata agli indirizzi indicati nei contratti?”;
5) “Vero che le procedure interne di di cui al capitolo di prova che precede, CP_6
imponevano che nel caso di mancato recapito e restituzione degli stessi estratti di conto corrente o deposito titoli, per mancanza di destinatario o altra anomalia riscontrata, comportava la restituzione del plico alla banca, la quale si attivava per le verifiche del caso, anche contattando direttamente il cliente ?”.
2. in via subordinata: respingere - limitatamente al quarto motivo - l'appello proposto dai sigg.ri
e , confermando, sul capo impugnato la sentenza n. 2451 PA Parte_2
dell'anno 2022, resa dal Tribunale di Torino in data 6 giugno, per tutti i motivi esposti in atti;
3. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge.”
Per parte appellata e CP RT
“voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello, previa ogni opportuna declaratoria, anche di rito, in via principale, rigettare l'impugnazione avverso la sentenza n. 2451/2022 del 3 giugno 2022 del
Tribunale di Torino, e per l'effetto confermarne le statuizioni, in ogni caso con vittoria di compensi
e spese oltre accessori.”
4 Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 15.3.2018, i signori , e , oltre che in proprio anche CP CP P_
quali procuratori della loro madre , avevano convenuto in giudizio , la Persona_3 CP_6
signora e , questi ultimi nella loro qualità di eredi di PA Parte_2 Per_1
promotore finanziario cui i coniugi e avevano affidato, nel
[...] Persona_3 Persona_2
corso del tempo, precisamente dal 2000 al 2015, la gestione dei loro risparmi per un ammontare complessivo di circa 700 milioni di vecchie lire nella convinzione che detto capitale, al 2015 - sulla scorta dei report riepilogativi che erano stati loro consegnati da nel corso degli Persona_1
anni - ammontasse a circa 500.000 euro.
La richiesta non evasa di ottenere il servizio di internet banking e le successive richieste dei figli degli anziani coniugi di verifica della consistenza effettiva del patrimonio mobiliare aveva però condotto i signori ad accertare, oltre alla presenza di una polizza da € 150.000,00 Parte_4
del tutto sconosciuta, anche la presenza di investimenti non conformi al profilo dei due anziani investitori.
Il 26.6.2015 i coniugi avevano comunicato formalmente alla la loro Parte_5 CP_6
intenzione di disinvestire l'intero patrimonio e dopo qualche mese la banca aveva comunicato loro l'interruzione di ogni rapporto con il promotore Per_1
La banca aveva quindi provveduto a liquidare l'intero patrimonio investito con accredito di
111.000 euro a fronte dei circa 500.000 che, invece, risultavano ai coniugi i quali, a Parte_5
quel punto avevano richiesto la consegna dell'intera documentazione inerente le operazioni a loro riferibili. Aveva allegato gli attori che la banca aveva fornito documentazione confusa, incompleta e priva dei report riepilogativi ma che, nonostante ciò, essi erano riusciti a ricostruire le attività poste in essere addivenendo all'accertamento di numerose operazioni effettuate con firme apocrife dei coniugi ed anche con strumenti non coerenti con il profilo dei due anziani CP
investitori che “… privi di ogni cognizione finanziaria, si erano per anni totalmente affidati alla
“gestione” del sig. , il quale, in definitiva, aveva tradito la loro fiducia, potendo Persona_1
operare in modo irregolare grazie anche alla violazione del dovere diligenza da parte di i CP_6
cui presìdi di controllo si sono dimostrati, all'evidenza, del tutto insufficienti e inefficaci…”.
Gli attori, quindi, avevano contestato la contraffazione delle firme dei signori , l'invio Parte_5
di false rendicontazioni ed investimenti del tutto incongrui con anche un “… atteggiamento sostanzialmente elusivo tenuto dalla banca …” che non aveva neppure partecipato alla mediazione proposta per la risoluzione della controversia.
5 In epoca successiva, gli stessi attori erano anche venuti a conoscenza del fatto che il solo Per_1
qualche giorno dopo la richiesta dei coniugi di disinvestire l'intero loro patrimonio, Parte_5
aveva costituito, con la moglie , un fondo patrimoniale nel quale aveva conferito PA
tutti i suoi beni immobili.
Il decesso di aveva infine bloccato il deposito di una denuncia per i fatti che Persona_1
erano stati accertati.
Gli attori avevano quindi provveduto a ricostruire nel dettaglio i rapporti intercorsi fra i coniugi ed il banco di e le vicende successive alla riorganizzazione del gruppo cui Parte_5 Parte_6
l'istituto apparteneva e che aveva determinato l'insorgere di nuovi rapporti con . CP_6
Nella ricostruzione effettuata gli attori avevano allegato l'esistenza di numerosissime firme apocrife dei coniugi , sia nei documenti contrattuali sia in moltissime operazioni Parte_5
(ordini di acquisto in particolare). Avevano quindi concluso affinché il Tribunale di Torino, previo ordine di esibizione alla banca degli originali dei documenti (ai fini del formale disconoscimento), dichiarasse la nullità sia dei contratti sia degli ordini nei quali fossero risultate apposte firme apocrife.
Oltre a ciò gli attori avevano lamentato il fatto che una parte consistente delle operazioni era riferita ad investimenti in “strumenti finanziari complessi” estranei al profilo di rischio degli anziani investitori, oltretutto in assenza totale di qualsivoglia informativa corretta e diligente.
Avevano conseguentemente domandato che fosse accertata, la responsabilità ex art. 2043 CC di e per esso dei suoi eredi (nei limiti della quota spettante a ciascuno) ed anche la Persona_1
responsabilità solidale, ex art. 31 TUF, 2043 e 2049 CC della banca per violazione degli obblighi informativi e di trasparenza incombenti su quest'ultima.
Con condanna alla restituzione di tutte le somme versate a fronte di operazioni nulle ed al netto dei rimborsi già effettuati, oltre al pagamento dell'ulteriore somma di € 240.000 a titolo di risarcimento per danno da lucro cessante.
Con ulteriori domande subordinate gli attori avevano chiesto la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale. si era costituita in giudizio ed aveva proposto eccezioni relative alla legittimazione attiva CP_6
degli attori per non avere essi provato la affermata qualità di eredi, aveva contestato l'esistenza di un conflitto di interessi per esser stati, i signori , beneficiari di accrediti a loro favore con la CP
conseguenza che essi stessi avevano contribuito a diminuire il patrimonio dei genitori, aveva eccepito la prescrizione delle richieste restitutorie e risarcitorie per quanto intervenuto
6 anteriormente al termine, rispettivamente, quinquennale e decennale, essendo il primo atto interruttivo datato 12.9.2016.
Nel merito l'istituto di credito aveva contestato l'assenza di prova ed anche la mancata indicazione delle condotte illecite asseritamente attribuite alla sul presupposto che essa banca aveva CP_6
correttamente adempiuto ai suoi oneri informativi e, per contro, i clienti non avevano mai contestato alcunché all'esito degli invii periodici ed anche che i report che erano stati loro consegnati dal promotore non erano atti provenienti dalla banca.
Quanto allegato, ad avviso della convenuta, rendeva non rilevante l'eventuale apocrifia di alcune sottoscrizioni, circostanza che, unitamente alla mancanza di prova del nesso causale tra le perdite lamentate e l'attività della banca, avrebbe dovuto essere anche valutato senza tralasciare il concorso di colpa dei clienti (che avevano apposto sottoscrizioni in bianco e non avevano diligentemente controllato gli estratti conto periodicamente inviati).
La banca aveva, infine, contestato l'assenza di prova alcuna in relazione alla richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale e chiesto, in ogni caso, la manleva da parte degli eredi di Per_1
in caso di condanna.
[...]
e , si erano costituiti in giudizio per contestare le domande PA Parte_2
attoree ed avevano eccepito preliminarmente il mancato esperimento del tentativo di mediazione da parte degli attori ed anche la propria carenza di legittimazione passiva;
avevano quindi allegato che le scelte di investimento dei signori erano state dai medesimi condivise ed Parte_5
anche avvallate dalla banca e che le eventuali perdite erano legate esclusivamente al rischio insito nelle operazioni stesse. Avevano anche contestato la fondatezza della richiesta di manleva da parte della banca.
La causa è stata istruita con documenti e con due perizie (grafologica e contabile) ed è stata decisa con la sentenza n. 2451/2022 del Tribunale di Torino. Con tale sentenza, rigettate tutte le eccezioni preliminari, il primo giudice ha accertato la illiceità e la arbitrarietà delle condotte del promotore nella gestione dei rapporti con i clienti , arbitrarietà ed illiceità Per_1 Parte_5
che il Tribunale ha tratto dalla valutazione critica del complesso documentale e dalle allegazioni, alle quali ha fatto dettagliato riferimento nella motivazione, oltre a richiamare gli esiti delle CTU espletate.
Il Tribunale ha altresì escluso qualsivoglia forma di ratifica degli ordini con firme apocrife posto che, anche se la loro effettiva disposizione prescinde dalla forma scritta, nessuna prova è stata fornita e né essa può trarsi dalla asserita non contestazione degli estratti conto e dei rendiconti
7 inviati dalla banca in considerazione del fatto che essi “… ai sensi dell'art. 1832 cc. rende inoppugnabile solo l'indicazione di accrediti e addebiti sotto il profilo meramente contabile e non vale a superare la nullità o irregolarità dei rapporti sottostanti (v, per es.: Trib. Napoli, sez. II,
29/9/2017 n. 9695; Cass. civ., sez. I, 20/5/2016 n. 10516; Trib. Bari 14/10/2015 n. 4387; Cass. Civ., sez. I, 2/12/2010 n. 24548) …”.
Il Tribunale ha quindi disatteso quanto affermato dal CTU in ordine alla mera ipotesi per la quale, stante le risultanze dei questionari di profilatura dei coniugi , essi, pur nella Parte_5
oggettiva condizione di persone avanti negli anni e poco scolarizzate, potessero aver acquisito una perfetta conoscenza del mondo degli investimenti finanziari, in assenza di prove che deponessero in tal senso, a fronte, invece, dello stesso comportamento della banca che, successivamente alla richiesta degli attori ebbe a sospendere immediatamente il promotore.
La conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Torino è quindi quella per la quale le attività di investimento di siano state inadeguate ed inappropriate rispetto al profilo degli Per_1
investitori , non riconducibili alla loro volontà e costituendo invece “… oggetto di Parte_5
attività inadempiente ed illecita del promotore …”. Per_1
Il primo giudice quindi, nell'argomentare sulla responsabilità della banca, l'ha ritenuta sussistente sia in forza del disposto dell'art. 31, 3° comma, TUF , sia perché è stata esclusa qualsiasi ipotesi di concorso nella causazione dell'evento da parte dei clienti, dovendo escludersi che la sporadica consegna di fogli in bianco da parte dei clienti al consulente fosse sufficiente ad Parte_5
integrare una loro responsabilità in concorso. Al contrario, ad avviso del Tribunale, la banca aveva colpevolmente omesso adeguate forme di controllo all'attività del promotore.
Quanto alla quantificazione del danno patrimoniale, il primo giudice ha richiamato le risultanze della CTU e gli argomenti a supporto della conclusione raggiunta, ha confermato la validità della acquisizione dell'estratto conto del quarto trimestre 2011 (documento proveniente dalla banca e che quest'ultima avrebbe dovuto consegnare agli attori che ne avevano fatta tempestiva e formale richiesta) ed ha perciò quantificato il danno subito in complessivi € 79.774,87, mentre ha rigettato la domanda di liquidazione del danno da lucro cessante ed accolto quella di risarcimento del danno non patrimoniale “… considerata l'evidente sofferenza patita da due persone anziani a seguito della scoperta di essere stati raggirati dal promotore finanziario nel quale riponevano la loro fiducia, senza che la Banca avesse provveduto a verificare le condotte di costui…”, liquidandolo in via equitativa, in € 5.000,00.
8 Accogliendo anche la domanda di manleva nei confronti degli eredi del il Tribunale ha Per_1
quindi provveduto alla liquidazione delle spese poste a carico delle parti soccombenti in solido fra loro e con compensazione fra di esse.
L'appello principale
Con citazione del 1.12.2022, e hanno impugnato la sentenza n. PA Parte_2
4251/2022, pubblicata il 3.6.2022, del Tribunale di Torino ed hanno sottoposto a censura diverse parti del provvedimento.
Con il primo motivo contestano la conclusione cui è pervenuto il Tribunale che ha ritenuto illecita ed arbitraria l'attività del promotore nella gestione del patrimonio dei coniugi Parte_5
richiamando quanto il CTU aveva espressamente osservato in merito alla impossibilità di giudicare l'adeguatezza di una operazione tenendo conto dell'età, del livello e grado di studio degli investitori che ben avrebbero potuto acquisire aliunde nozioni e cognizioni in grado di consentire loro una valutazione ponderata degli investimenti, circostanza per cui avrebbe dovuto darsi valore al lungo tempo di durata del rapporto professionale (circa 15 anni). Gli appellanti contestano anche, sotto il profilo probatorio, l'erronea applicazione del disposto dell'art. 115 cpc sul presupposto che essi sono i successori della parte alla quale i fatti erano noti e che, unica, avrebbe dovuto e potuto contestarne, o meno, la rispondenza al vero.
Stante ciò, il Tribunale avrebbe errato laddove ha ritenuti provati i fatti inerenti alle modalità di svolgimento della consulenza del (che si recava a casa dei clienti e provvedeva a far Per_1
sottoscrivere anche modulistica in bianco) e, per contro, gli attori avrebbero dovuto fornire adeguata priva di tali accadimenti.
Con ulteriore motivo di gravame, gli appellanti censurano il capo della sentenza che ha escluso la sussistenza di un concorso di colpa dei danneggiati nonostante essi, nel lungo periodo del rapporto, non si siano mai preoccupati di verificare l'andamento dei loro investimenti.
Con il terzo motivo di appello viene contestata la quantificazione del danno in € 79.774,87 in quanto tale conclusione sarebbe sfornita di supporto probatorio idoneo dato che lo stesso CTU aveva formulato altra e diversa ipotesi. Con il terzo motivo di gravame viene anche rinnovata la contestazione circa la tardività della produzione dell'estratto conto relativo al quarto trimestre
2011, del quale il CTU ha comunque tenuto conto.
In conclusione, la incompletezza della documentazione prodotta dagli attori, più volte ribadita dal
CTU, rende evidente, ad avviso degli appellanti, la violazione del disposto di cui all'art. 2697 CC, della quale il Tribunale non ha tenuto conto neppure laddove ha accolto la domanda di
9 risarcimento del danno non patrimoniale senza accertarne la sua sussistenza e la riconducibilità al
Per_1
Con il quarto motivo è censurata la parte della sentenza che ha accolto la domanda di manleva proposta dalla banca convenuta. Affermano gli appellanti che la banca non può considerarsi esente da responsabilità sul presupposto che il promotore ha sempre trasmesso gli ordini e la banca li ha sempre eseguiti. In tale contesto l'istituto era perfettamente in grado di verificare sia la correttezza formale sia l'adeguatezza e l'opportunità degli investimenti, rivelandosi in tal modo anche la sua negligenza ed il venir meno, ex art. 1227 – 2° comma – CC, del diritto al regresso risarcitorio.
Con ulteriore motivo di appello è contestata anche l'entità della liquidazione delle spese di giudizio il cui parametro, pur essendo lo scaglione di valore da € 52.000 ad € 260.000, è stata effettuata a valori medi nonostante il valore della causa si avvicini ai minimi dei valori di riferimento.
L'appello incidentale
Costituendosi nel presente grado, (nel frattempo divenuta CP_6 Controparte_9
, per brevità , ha proposto appello incidentale contestando la decisione del
[...] CP_2
Tribunale di Torino che avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza di un illecito da parte del promotore, il quale avrebbe acquisito ordini di acquisto e vendita con firme apocrife e sulla scorta di documentazione sottoscritta in bianco.
La banca per contro, a suo avviso, va esente da responsabilità perché, dopo aver correttamente acquisito le informazioni sui clienti, ha dato corso ad ordini formalmente acquisiti, supportati da rapporti contrattuali documentati per iscritto ed adempiendo ai suoi obblighi legali di rendicontazione periodica. In ogni caso, deduce la banca, ogni ordine è stato ratificato dai clienti eliminando in radice eventuali vizi precedenti alla loro evasione.
Gli stessi questionari relativi alla profilazione dei clienti, la cui sottoscrizione è risultata autografa, attestano condizioni tali da non essere in contrasto con la tipologia e l'entità degli investimenti effettuati ed il fatto che i clienti abbiano, per lungo tempo, sempre confermato i dati acquisiti dalla banca sono idonei a far ritenere che nulla possa essere addebitato, in termine di negligenza ed omissione di controllo all'istituto di credito, risultando, sul punto, del tutto sfornita di prova la conclusione cui è pervenuto il primo giudice.
Oltrettutto, sempre ad avviso della banca, non può essere esclusa la corresponsabilità dei signori che, come da loro stessi ammesso, sottoscrivevano documentazione non compilata Parte_5
consegnandola al ed integrando in tal modo una ipotesi di concorso della quale deve Per_1
10 tenersi conto ai fini della determinazione del danno;
danno per il quale, mancando in atti prova anche della sua entità, si è erroneamente ritenuto di conferire un incarico di carattere esplorativo che ha sopperito alle carenze probatorie degli attori.
Anche l'appellante incidentale, infine, censura la determinazione in punto spese argomentando sul valore della domanda e richiedendone la riduzione, contestando, sotto altro profilo, la correttezza della compensazione operata fra essa banca e gli eredi di alla luce Persona_1
dell'accoglimento della domanda di manleva in merito alla quale è richiamato il contratto (doc. 80 delle memorie ex art. 183 cpc).
Gli appellati, e , costituitisi nel grado, hanno dato atto del decesso della CP P_
signora ed hanno allegato la loro qualità di eredi universali (anche) di quest'ultima, Per_3
documentando entrambi gli accadimenti (il decesso e la pubblicazione del testamento olografo).
Hanno contestato con articolati argomenti tutti i motivi di gravame, principale ed incidentale, ed hanno concluso per il rigetto degli appelli.
Motivi della decisione
Gli appelli proposti dagli eredi di e dalla (in corso di causa fusa per Persona_1 CP_6
incorporazione in e divenuta Controparte_10 [...]
) prospettano motivi di censura alla decisione del primo giudice che, Controparte_9
sostanzialmente si equivalgono laddove, entrambi, ritengono che erroneamente, vuoi per la non coerente valutazione delle prove in atti, vuoi per la violazione del disposto di cui all'art. 115 cpc, il
Tribunale ha ritenuta sussistente, in capo al promotore, quella condotta arbitraria ed illecita che è il presupposto della sua responsabilità e del suo obbligo al risarcimenti dei danni patiti dai signori e . Per_3 CP
Osserva la Corte che, intanto, nessuna critica è rivolta alla minuziosa ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, circostanza questa che, nel complesso, è del tutto condivisa.
Entrambe le parti appellanti contestano il fatto che siano stati ritenuti dirimenti, quali elementi connotanti la condotta illecita del promotore, l'età avanzata dei clienti e la loro bassa scolarizzazione. E questo, affermano, alla luce di dichiarazioni contenute nei questionari di profilazione nei quali le dichiarazioni provenienti dai signori e condurrebbero ad Per_3 CP
altre considerazioni posto che potevano aver acquisito conoscenze ed esperienze in campo finanziario a prescindere dalla loro formazione e nella neutralità della loro età.
Sempre a dire degli appellanti, sarebbe stata attuata la violazione dell'art. 2702 CC.
11 Tali allegazioni non sono condivisibili ed a ciò osta, intanto, un primo dato formale rappresentato dalla apocrifia della sottoscrizione del questionario di profilatura della signora del Per_3
26.2.2011, come evidenziato dal primo giudice, e, si aggiunge, la sua contraddittorietà con il precedente del 13.11.2007 in relazione al dato non trascurabile della “scolarizzazione”(licenzia media inferiore nel 2007, licenzia media superiore nel 2011), significativo segnale del fatto che quello con firma apocrifa non era stato compilato dall'interessata ma, stante la pacifica prassi del rilascio di modulistica in bianco, da terzi.
Ma a voler ulteriormente indagare l'agire del promotore e, in base a ciò che si dirà, la responsabilità anche dell'intermediario, occorre richiamare quei principi consolidati che la
Suprema Corte enuncia e che questa Corte condivide integralmente: “… dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perchè anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass. 11 novembre 2021, n. 33596; Cass. 28 luglio 2020, n. 16126; Cass. 17 aprile 2020, n. 7905); … tali circostanze di fatto non risultano espressive di una conoscenza specifica da parte dell'investitore delle caratteristiche del singolo prodotto acquistato e, dunque, del possesso da parte sua di conoscenze adeguate a una informata valutazione dei relativi fattori di rischio …” (Cassazione n.
35826/2023).
La tesi degli appellanti in base alla quale la semplice “compilazione” del questionario di profilatura sarebbe sufficiente ad escludere la responsabilità conseguente a una non adeguata informativa, non solo appare del tutto incoerente con i principi enunciati - che richiedono una ben più consistente ed efficace informativa, direttamente proporzionale, nei dettagli, ai rischi delle operazioni - ma, nel caso in esame, è ancora più fragile laddove l'età avanzata degli investitori avrebbe dovuto indurre ad assicurarsi che gli investitori e fossero effettivamente Per_3 CP
consapevoli della specificità delle singole operazioni e dell'entità dei rischi ad esse connessi.
12 Affermano entrambi gli appellanti (principale ed incidentale) che la condotta dei signori e Per_3
avrebbe integrato, con il rilascio di fogli sottoscritti in bianco, quella fattispecie di concorso CP
che, ai sensi dell'art. 1227 CC, avrebbe contribuito a cagionare il danno di cui chiedono il ristoro.
Deve però essere valutata, specularmente, la condotta del promotore, oggettivamente illecita, che ha fatto sottoscrivere agli investitori modulistica non compilata ed ha utilizzato firme non autografe in numerose occasioni.
Ad avviso della Corte, nella complessiva ricostruzione dei fatti, la sottoscrizione di modulistica non compilata non solo non può essere ascritta a responsabilità dei signori e ai fini Per_3 CP
dell'accertamento della loro corresponsabilità nella causazione del danno, ma è ulteriore elemento che consolida il giudizio di illiceità delle condotte del promotore.
Destituita di fondamento anche la tesi per la quale, con l'invio degli estratti conto, i clienti avrebbero comunque ratificato l'operato del promotore e della banca. La Corte condivide integralmente quanto deciso dal Tribunale che ha chiarito quale è, ai sensi dell'art. 1832 CC, la portata dei dati contabili che negli estratti conto sono esposti: rendere inoppugnabili sotto il profilo meramente contabile, accrediti ed addebiti ivi esposti, senza alcuna sanatoria di nullità o irregolarità dei rapporti sottostanti.
La banca contesta anche la correttezza della decisione del Tribunale che ha accertato la responsabilità solidale della banca per la quale il era, pacificamente, uno dei promotori Per_1
ma, avrebbe ricevuto dai signori e “… un mandato separato diverso, attraverso il Per_3 CP
quale clienti hanno delegato il Sig. di svolgere una attività gestoria non compatibile con il Per_1
tipo di contratto stipulato con la Banca …”.
A prescindere dalla estrema genericità dell'assunto, la Corte osserva che a norma dell'art. 31, co.
3, TUF, le banche e gli intermediari finanziari sono responsabili, in solido coi promotori finanziari da essi nominati quali dipendenti, agenti o mandatari, dei danni da essi arrecati a terzi nell'ambito di offerte fuori sede, anche se tali danni siano conseguenza di responsabilità penale.
Il fondamento di una tale responsabilità (da contatto sociale) sta nel fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa (art. 31, co. 1, TUF), traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere la responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli che possono subire i terzi i quali entrano in rapporto con il promotore in quanto tale: l'intermediario, cioè, espone la sfera giuridica altrui, con l'affidamento di mansioni di speciale rilevanza e delicatezza al promotore, al rischio di un'ingerenza dannosa ad opera del soggetto di cui si avvale nella propria attività imprenditoriale,
13 ed è in ragione di ciò che egli può essere chiamato a rispondere civilmente del fatto del promotore, pure in presenza anche di un fatto doloso integrante gli estremi di un reato.
Nell'ambito dei risarcimenti agli investitori danneggiati da violazioni della normativa in materia di finanza sussiste una responsabilità solidale di natura contrattuale dell'istituto di credito titolare dei rapporti contrattuali con gli investitori, in relazione proprio alle attività dannose del promotore;
ma una responsabilità della banca sussiste anche per attività illecite del promoter pur se questi non è legato da un rapporto negoziale con la banca o se la sua attività lesiva viene svolta al di fuori di uno specifico contratto per la prestazione di servizi di investimento, qualora detta attività sia svolta con modalità tali da ingenerare un incolpevole affidamento dell'investitore sullo stabile inserimento del promotore nella struttura gestionale della banca (Cass., 12.02.2025, n. 3644).
Presupposto della responsabilità dell'intermediario è dunque la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, connessione che la giurisprudenza di legittimità inquadra nella nozione di nesso di occasionalità necessaria, ponendo una sostanziale continuità tra l'art. 31, co. 3, TUF e l'art. 2049
c.c. sulla responsabilità del preponente e del datore di lavoro per il fatto del preposto o del lavoratore subordinato.
Per ritenere un rapporto di occasionalità necessaria è sufficiente che il fatto del promotore sia riconducibile alle attività e alle incombenze affidategli, senza che il carattere doloso della condotta valga di per sé solo ad interrompere il nesso causale (anche, dunque, in ipotesi di truffa ai danni del cliente, attuata senza alcuna consapevolezza dell'intermediario: cfr. Cass., 25.10.2022, n.
31.453). Anzi: ricondotta la responsabilità ex art. 31, co. 3 TUF alla più ampia fattispecie della responsabilità dell'art. 2049 c.c. (così la Cass., n. 31.453/22, cit.), il nesso di occasionalità necessaria non è neppure escluso dal fatto che il promotore, in veste di preposto, abbia abusato della sua posizione od abbia agito per finalità estranee a quelle dell'intermediario, in veste di preponente (in relazione all'art. 2049 c.c., Cass., 8.11.1984, n. 5649).
Il nesso di occasionalità necessaria può, semmai, essere escluso dal contegno del danneggiato, allorché la sua condotta sia caratterizzata da anomalie tali - qui però non sussistenti - da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, e in questo caso, la condotta del soggetto leso fa venire meno il legame causale tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della banca intermediaria per il fatto del promotore (ex coeteris, Cass. 27.08.2020, n. 17.947).
14 E' motivo di gravame anche la quantificazione del danno che il Tribunale, sulla scorta delle risultanze della CTU contabile espletata ha determinato in complessivi € 79.774,87.
Entrambi gli appellanti, principale ed incidentale, contestano la conclusione cui è pervenuto il
Tribunale e argomentano in merito ad un presunto errore del giudicante che, nonostante il CTU avesse rappresentato l'impossibilità di individuare le singole operazioni disposte con sottoscrizione non autentica ed avesse perciò stesso provveduto a formulare alcune ipotesi alternative, ha omesso di accertare che parte attrice non aveva adempiuto al suo onere probatorio ed ha ritenuto di quantificare l'entità del danno subito dagli attori in € 79.774,87.
Gli argomenti esposti sono infondati.
Il Tribunale ha conferito al CTU un quesito nel quale intendeva far indagare l'ammontare delle somme affluite sui rapporti degli attori presso e far determinare l'ammontare delle CP_6
perdite. L'accertamento era dunque volto non ad individuare le singole operazioni che, in quanto disposte con firme non autografe, dovevano non essere considerate.
La domanda degli attori era volta a far accertare l'entità del danno conseguente alle condotte illecite del promotore e bene ha deciso il Tribunale laddove ha chiarito che il danno Per_1
doveva essere determinato tenendo conto delle “ … conseguenze dannose derivanti da tutte le operazioni di investimento poste in essere dal promotore a seguito di ordini non Per_1
riconducibili alla volontà dei coniugi (sia perché in alcuni casi recanti firme apocrife, sia CP
perché in generale non adeguate al loro reale profilo di investitori …” anche evidenziando che la mancanza dell'estratto conto del IV trimestre 2011, fosse da imputare alla negligenza della banca che, quindi, non poteva dolersene.
Infondato è ad avviso della Corte il motivo ulteriore di riforma della sentenza in punto danno non patrimoniale essendo la puntuale motivazione del primo giudice integralmente condivisa dalla
Corte.
Parte appellante principale, formula specifico motivo di gravame con riferimento al capo della sentenza che ha accolto la domanda di manleva formulata dalla banca.
Il motivo è fondato.
Non è in discussione il rapporto che legava e Banco di Brescia prima, IWBank Persona_1
successivamente, ed è quindi evidente che la condotta illecita del promotore conferma l'esistenza del nesso di occasionalità necessaria tra l'esercizio dell'attività illecita ed il danno subito dagli investitori.
15 Era onere dell'intermediaria vigilare sull'attività del suo promotore e cogliere, nel lungo periodo del rapporto, anomalie o elementi (primi fra tutti l'età avanzata degli investitori e la scarsa scolarizzazione in obiettivo stridore con la apparente, alta, competenza finanziaria), al fine di tutelare gli investitori suoi clienti.
La domanda di manleva di nei confronti degli eredi di deve quindi essere CP_6 Persona_1
rigettata e la sentenza, sul punto, deve essere riformata.
Con ulteriore motivo di gravame, tutti gli appellanti contestano la quantificazione delle spese di lite, liquidate in € 16.310,00 comprensive della fase stragiudiziale della mediazione.
L'appellante incidentale impugna il capo della sentenza anche nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese fra essa banca e gli eredi rappresentando la circostanza che Per_1
la domanda di manleva proposta è stata accolta.
La critica prende le mosse dalla constatazione che la domanda originariamente formulata
(risarcimento danni per € 240.000,00) è stata notevolmente ridotta e sarebbe equo applicare i parametri nei valori minimi e non medi come ha effettuato il Tribunale anche per la vicinanza del valore della causa, più al minimo che al medio della tabella di riferimento (lo scaglione da € 52.000 ad € 260.000).
Il motivo non è fondato.
Dato atto che lo scaglione di riferimento è quello corretto, sussistono ad avviso della Corte, elementi obiettivi che, a prescindere dal “collocamento” più prossimo al valore minimo dello scaglione piuttosto che a quello medio, inducono a ritenere che la liquidazione sia stata congrua: la complessità delle questioni trattate (piuttosto articolate) l'istruttoria non banale con l'espletamento di due impegnative CTU, le approfondite difese di tutte le parti in causa sono elementi che connotano la causa di peculiarità che fanno ritenere equo il riferimento ai valori medi dei parametri, come condivisibilmente ha stabilito il Tribunale.
L'accoglimento dell'appello ed il rigetto della domanda di manleva, conferma la sussistenza delle ragioni che hanno condotto il primo giudice a compensare le spese di lite fra gli e Parte_7
CP_6
Spese processuali
Le spese processuali del presente grado di giudizio si pongono a carico delle parti appellanti, principale ed incidentale, ed a favore degli appellati e , in RT CP
applicazione del principio della soccombenza.
16 La liquidazione si effettua secondo le indicazioni desumibili dalla normativa attualmente vigente, tenuto conto dell'attività concretamente svolta in appello, del valore effettivo e della difficoltà della controversia, evidenziandosi che la complessità giuridica della situazione giustifica il riferimento ai valori medi dello scaglione applicabile.
Si riconoscono pertanto per il presente grado, € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale, e così per l'importo complessivo di €
9.991,00 oltre il rimborso forfetario, l'IVA e CPA come per legge.
Le spese del grado tra appellante principale e appellante incidentale vanno invece integralmente compensate.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e quali eredi di e sull'appello incidentale PA Parte_2 Persona_1
proposto da ( già ) avverso la sentenza del Tribunale di Torino Controparte_9 CP_6
n. 2451/2022 del 3.6.2022 nei confronti di e quali eredi di e RT CP Persona_3
ogni contraria istanza disattesa: Persona_2
-accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto rigetta la domanda di manleva di CP_6
(divenuta ) nei confronti degli eredi di Controparte_9 Persona_1
- rigetta l'appello incidentale di (già ); Controparte_9 CP_6
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, principale ed incidentale, a rimborsare agli appellati e RT
le spese processuali del grado liquidandole in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso CP
forfetario, IVA e CPA come per legge;
- dichiara compensate fra gli appellanti principale ed incidentale le spese del grado;
-sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002 nei confronti di ( già ). Controparte_9 CP_6
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del l'11 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Gabriella Ratti
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