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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1586/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Natalia FIORELLO Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso l'Avv. MORINO ERIKA che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
Contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
convenuto
Con l'intervento del
presso il Tribunale di Cuneo Controparte_2
OGGETTO: Cessazione effetti civili matrimonio concordatario
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Cuneo ex art. 473 bis.12 c.p.c. Parte_1
esponeva di aver contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
RR il 23/05/1989 ; il matrimonio era stato trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 61 , parte II, Serie A, dell'anno 1989, e dalla unione erano nati i figli e , maggiorenni ed economicamente indipendenti;
erano addivenuti a separa- Per_1 Per_2
zione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Alba 22.11.2006 e da circa 18 anni vivevano separati;
; essendo impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale era in-
1 tenzione addivenire alla dichiarazione della cessazione effetti civili del matrimonio.
Il ricorso veniva notificato a nei termini disposti dal giudice designato.
Il convenuto non si costituiva, ma compariva alla udienza e nulla opponeva alla domanda sul- lo stato.
Pertanto il giudice rimetteva parti e causa al collegio per la decisione .
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda può essere accolta;
la chiede solo la pronuncia sullo stato, senza for- Parte_1
mulare alcuna domanda di natura patrimoniale;
il convenuto ha aderito a tale domanda.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Acerra in data
20.5.1989 da
, n. il 17/06/1967 a NAPOLI (NA), Parte_1
E
, n. il 27/06/1968 a RR (NA), Controparte_1
Manda l'Ufficiale di Stato civile del comune di Acerra ad annotare la sentenza a margine atto matrimonio.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 9/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Fiorello Dott.ssa Roberta Bonaudi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Natalia FIORELLO Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso l'Avv. MORINO ERIKA che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
Contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
convenuto
Con l'intervento del
presso il Tribunale di Cuneo Controparte_2
OGGETTO: Cessazione effetti civili matrimonio concordatario
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Cuneo ex art. 473 bis.12 c.p.c. Parte_1
esponeva di aver contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
RR il 23/05/1989 ; il matrimonio era stato trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 61 , parte II, Serie A, dell'anno 1989, e dalla unione erano nati i figli e , maggiorenni ed economicamente indipendenti;
erano addivenuti a separa- Per_1 Per_2
zione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Alba 22.11.2006 e da circa 18 anni vivevano separati;
; essendo impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale era in-
1 tenzione addivenire alla dichiarazione della cessazione effetti civili del matrimonio.
Il ricorso veniva notificato a nei termini disposti dal giudice designato.
Il convenuto non si costituiva, ma compariva alla udienza e nulla opponeva alla domanda sul- lo stato.
Pertanto il giudice rimetteva parti e causa al collegio per la decisione .
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda può essere accolta;
la chiede solo la pronuncia sullo stato, senza for- Parte_1
mulare alcuna domanda di natura patrimoniale;
il convenuto ha aderito a tale domanda.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Acerra in data
20.5.1989 da
, n. il 17/06/1967 a NAPOLI (NA), Parte_1
E
, n. il 27/06/1968 a RR (NA), Controparte_1
Manda l'Ufficiale di Stato civile del comune di Acerra ad annotare la sentenza a margine atto matrimonio.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 9/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Fiorello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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