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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1827/2019 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
(P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato a Palermo, in via No- tarbartolo n. 5, presso lo studio dell'Avv. Lucia Di Salvo, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Giglio (C.F. ) per CodiceFiscale_1
mandato in atti
– parte appellante –
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresenta-
[...]
to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici siti in Palermo via Valerio
Villareale n. 6
– parte appellata –
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
E di , (C.F. Controparte_2 Parte_1
, in persona del Legale rappresentante pro — tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Bellia Nicola, dell'Ufficio legale dell'ente, elettivamente domiciliata a Palermo in c.so Calatafimi n. 319 presso lo dell'Avv.to Salvatore Greco
Appellante incidentale
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: per l'appellante: come in atto di appello;
per l'appellato:
come in comparsa di costituzione e risposta;
per l'appellante incidentale: come in com-
parsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 946/2019 emessa in data 11.2.2011, rigettò le domande proposte dal Parte_2
, in persona del Sindaco pro tempore (di seguito nei
[...] Pt_1
confronti dell' Controparte_3
, dell'Assessore pro tempore, volte a far “riconoscere e di-
[...]
chiarare il diritto del (e dell Pro- Parte_1 CP_4
vincia di quale ente delegato dal con Parte_1 Parte_1
accordo di programma del 23.04.1998 e successive integrazioni) alla integrale corresponsione del finanziamento afferente ai lavori: - di urbanizzazione primaria e secondaria e di arredo urbano zona cen- trale di RA del Comune di dell'importo complessi- Parte_1
vo pari ad € 1.193.015,44 (£ 2.310.000.000), di cui € 813.293,69 re-
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
sidui e non ancora erogati, a valere sui fondi ex Gescal di cui alla de- libera della Giunta Regionale di Governo n. 177 del 27.06.2000, ri- modulazione I tranche;
- di completamento delle opere di urbanizza- zione primaria di Villaseta e della zona centrale di RA del
Comune di , dell'importo complessivo pari ad € Parte_1
7.333.364,15 (£ 14.393.000.000) di cui € 5.390.033,23 residui e non ancora erogati, a valere sui fondi ex Gescal di cui alla delibera della
Giunta Regionale di Governo n. 191 del 30.04.2001, rimodulazione III tranche;
- previa, ove occorra, la disapplicazione (e/o
l'annullamento): - del D.R.S. n. 2664 del 25 ottobre 2013 (comunica- to all'Amministrazione comunale di , odierna attrice, in Parte_1
data 5 dicembre 2013), a mezzo del quale il Responsabile del Servi- zio 5 – Controparte_5
dell'Assessorato Regionale odierno resistente ha “revocato il
[...]
finanziamento complessivo a favore dell (dele- CP_6 Parte_1
gato dal con accordo di programma del Parte_1
23.04.1998 e successive integrazioni)”, con condanna dell'amministrazione regionale convenuta all'integrale erogazione delle somme oggetto del provvedimento di revoca”, e condannò
l'attore alla refusione delle spese di lite a vantaggio del convenuto.
2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Parte_1
chiedendone l'integrale riforma. Si costituiva in giudizio
[...]
l' , in Controparte_7
persona dell'Assessore pro tempore, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata. L' Parte_3
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
polari – IACP di GE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in adesione all'appello principale, proponeva appello incidentale formulando i medesimi motivi di gravame.
3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'udienza del 2.7.2025 la causa è stata posta in decisione, con or- dinanza del 3.7.2025, assegnando alle parti termini di giorni qua- ranta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190, co. II, c.p.c.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
4. In ordine al primo motivo di gravame, parte appellante richia- ma, in via preliminare le statuizioni contenute nella sentenza del
T.A.R. Sicilia – Palermo n. 652/2015, che ha riconosciuto, a vantag- gio del nella fattispecie in esame, la titolarità Parte_1
di una posizione di diritto soggettivo rispetto all'integrale eroga- zione dei due finanziamenti oggetto di domanda, assentiti con de- liberazioni della Giunta di Governo della , trasfusi Controparte_7
nei decreti del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei
Lavori Pubblici (oggi delle infrastrutture e della mobilità e dei Tra- sporti) della , somme peraltro già in buona parte Controparte_7
erogati, sicché, soltanto a fronte dell'eventuale accertamento all'esito di un'approfondita istruttoria, nella specie, del tutto inesi- stente, dell'inadempimento inescusabile di un obbligo espressa- mente prescritto all'atto della concessione dei finanziamenti me-
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
desimi o con successivi provvedimenti dell'Amministrazione re- gionale, si poteva giungere alla determinazione di revoca delle somme residue. Tanto premesso, il appellante con il pri- Pt_1
mo motivo di appello censura la sentenza di primo grado nella par- te in cui ha rigettato l'eccepito difetto di competenza dell'organo che ha adottato l'atto di revoca, del tutto privo di poteri decisori ri- spetto all'erogazione di finanziamenti che, per converso, erano sta- ti accordati con deliberazioni della Giunta regionale di Governo e con successivi decreti attuativi adottati con Decreti del Dirigente
Generale del Dipartimento regionale dei Lavori Pubblici (oggi
[...]
), sicché privo di alcuna competenza deve ritenersi il CP_1
Dirigente di una mera articolazione del medesimo Dipartimento, “il
Servizio 5”, con conseguente radicale inidoneità del provvedimen- to medesimo a far venir meno il diritto soggettivo del Parte_1
(e del suo delegato, ) alla integrale
[...] Controparte_8
corresponsione delle predette somme, senza che possa trovare fondamento normativo la ricostruzione del primo giudice, il quale ha richiamato a riguardo la suddivisione tra organi di indirizzo po- litico amministrativo e Dirigenza, violando il disposto dell'art. 3
L.R. 1/2012, richiamato nel provvedimento di revoca, per il quale:
“Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale delle , della e CP_1 CP_3
dei trasporti accerta la consistenza delle eventuali e ulteriori risorse di cui al comma 1 e ne propone il riparto all'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità che provvede con proprio decreto pre-
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
via delibera della Giunta regionale”.
5. Con il secondo motivo, il reitera gli ulte- Parte_1
riori vizi di cui è affetto il provvedimento di revoca impugnato, pa- rimenti erroneamente rigettati dal Tribunale di Palermo. In parti- colare, l'appellante evidenzia la violazione dell'art. 3, comma I della l.r. n. 1/2012, sul cui fondamento l'Amministrazione regionale aveva ritenuto di procedere alla revoca del finanziamento in pre- cedenza concesso e confermato con la richiamata nota prot. n.
14754 del 06.03.2008. Si duole che l'atto sia stato adottato senza alcuna preventiva comunicazione al (ed al Parte_1
delegato di ), in aperta violazione dei principi di CP_2 Parte_1
correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, dell'art. 1375 c.c., nonché degli artt. 7 ed 8 della l. n. 241/1990, come rece- pita con l.r. n. 10/1991. Soggiunge l'appellante che l'Amministrazione regionale ha travisato i fatti ritenendo che il ed il suo delegato non avessero mai impiega- Parte_1
to, nemmeno in parte, i finanziamenti a suo tempo concessi, i quali, di contro, erano stati quasi del tutto utilizzati, residuando una mi- nima parte che non aveva potuto essere impiegata a causa della ri- soluzione contrattuale imposta dal provvedimento interdittivo emanato dalla Prefettura di a carico dell'appaltatore. Sul Parte_1
punto il rileva che il primo giudice ha rigettato tutte le Pt_1
censure con motivazione, attinta da gravame, perché erronea in primo luogo, nella parte in cui ha ritenuto esistente l'inadempimento del (e dell'I.A.C.P. dallo Parte_1
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
stesso delegato) rispetto alle richieste avanzate dall' CP_1
con la nota prot. n. 14754 del 06.03.2008, avuto specifico riguardo alla mancata trasmissione dei progetti (ed indicazione dei costi) af- ferenti alla rimodulazione degli interventi originariamente previ- sti, finanziati e non ultimati, seppur tale riprogettazione fosse su- bordinata all'ultimazione delle operazioni di collaudo, di compe- tenza della medesima Amministrazione regionale.
6. Con il terzo motivo di appello, il censura il Parte_1
ritenuto inadempimento da parte del Tribunale, in ordine all'inclusione nel progetto relativo ad ulteriori opere di urbanizza- zione e riqualificazione urbana da realizzarsi nell'area di Monser- rato – Villaseta, della proposta, presentata dalla di Parte_4
realizzazione di un Centro Commerciale nella zona medesima, che, tuttavia, non tiene conto del fatto che si trattava di una modifica Cont dell'originario Accordo di Programma (anche , sottoposta alle valutazioni dell'Assessorato appellato, il quale aveva ritenuto, piut- tosto, di non pronunciarsi in merito a tale integrazione (eventual- mente richiedendo modifiche sul punto), provvedendo illegitti- mamente alla revoca del finanziamento. Il Comune osserva che, in Cont ogni caso, tale integrazione dell' risultava pienamente legitti- ma perché conforme all'art. 11 (“Programmi di recupero urbano”) del D.L. n. 398/1993, convertito in L. n. 493/1993, sulla scorta del quale i programmi di recupero urbano si realizzano con il concorso di risorse pubbliche e private (cfr. comma III della disposizione ci- tata). Peraltro, gli enti preposti, a seguito della risoluzione dei con-
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
tratti con il , prendendo atto che i fondi pubblici Controparte_10
assegnati non risultavano più sufficienti alla completa realizzazio- ne degli interventi originariamente previsti, provvedevano a coin- volgere nel programma integrato un nuovo partner privato al fine di pervenire ad una ottimizzazione delle risorse a disposizione e di vedere, conseguentemente, realizzate le opere rientranti nel mede- simo programma.
7. Infine, con l'ultimo motivo, l'appellante reitera il vizio di viola- zione dei doveri di correttezza a buona fede, parimenti rigettato, avendo l'Assessorato proceduto direttamente alla revoca senza coinvolgere preventivamente, avviando necessario istruttoria, le amministrazioni appellanti, alle quali veniva solo notificato il provvedimento finale adottato, in violazione degli artt. 1375 c.c. 7 ed 8 della l. n. 241/1990, come recepita con l.r. n. 10/1991.
XXXX
❖ Ragioni della decisione
8. L'appello proposto dal e dell' è fon- Parte_1 CP_2
dato e postula l'integrale riforma della sentenza impugnata.
9. E' bene premettere la normativa di settore e la ricostruzione della tempistica amministrativa che ha contrassegnato la vicenda in esame.
10. Il e l' hanno impugnato, prima Parte_1 CP_2
davanti al TAR di Palermo che, tuttavia, ha declinato la propria giu- risdizione e, successivamente, davanti al Tribunale ordinario di Pa- lermo - la cui giurisdizione va confermata alla stregua dei criteri af-
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
fermati dal giudice di primo grado e ribaditi in ultimo dalla Cassa- zione civile sez. un., 03/06/2024, n.15404, vertendo tale conten- zioso in materia di diritti soggettivi configurabili in capo al sogget- to destinatario del contributo in forza di atti vincolati - il provve- dimento di revoca del residuo dei finanziamenti in precedenza concessi, adottato con decreto del Dirigente del Servizio 5 del Di- partimento delle Infrastrutture e della Mobilità dell'Assessorato regionale prot. 2664 del 25.10.2013, sia per vizi di carattere for- male – incompetenza, violazione degli artt. 7 ed 8 della l. n.
241/1990, come recepita con L.R. n. 10/1991 in carenza di comu- nicazione preventiva ed avvio della necessaria istruttoria – sia per infondatezza nel merito non emergendo alcun inadempimento im- putabile al e all' delegato alla realizza- Parte_1 CP_2
zione delle opere.
11. L'Amministrazione Regionale, nell'ambito del program- ma integrato di interventi di recupero e riqualificazione urbana nell'Area RA – Villaseta, (già ammesso a finanziamento, ai sensi della l. n. 341/1995, da parte del Ministero dei Lavori Pubbli- ci), aveva riconosciuto con delibera della Giunta Regionale di Go- verno n.177 del 27.6.2000, al comune di la prima tran- Parte_1
che dei fondi ex Gescal ammettendo al finanziamento i seguenti in- terventi:
- Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alla normativa del complesso dei campetti sportivi del a Vil- Controparte_11
laseta, per un importo di £ 4.238.000.000, pari ad € 2.188.744,34;
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
- opere di urbanizzazione della zona centrale di RA, per un importo di £ 5.190.000.000, pari ad € 2.680.411,31;
- opere di urbanizzazione ed arredo urbano in RA, per un importo di £ 2.310.000.000, pari ad € 1.193.015,44;
- opere di risanamento geologico – ambientale in RA, per un importo di £ 3.000.000.000, pari ad € 1.549.370,70 (cfr. pag. 15 dell'integrazione dell'accordo di programma del 23.04.1998”; ap- provata dal con delibera della G.M. n. Parte_1
17/2007, e dall'I.A.C.P. della Provincia di GE con delibera- zione del C.d.A. n. 83/2006.
12. Successivamente, con altra delibera della Giunta Regionale n. 191 del 30.04.2001, (atti citati nel predetto provvedimento di revoca) veniva rimodulata la III tranche dei contributi, ammettendo a fi- nanziamento l'ulteriore intervento (anch'esso ricompreso nell'ambito del citato programma integrato) riguardante:
- Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria in Villaseta e nella zona centrale di RA, per un importo di £ 14.393.000.000, pari ad € 7.333.364,15.
13. Alle delibere della Giunta Regionale seguiva, in particolare per ciò che in questa sede rileva, il Decreto del Dirigente Generale del Di- partimento Regionale dei Lavori Pubblici, di attuazione delle deli- bere medesime (cfr. D.D.G. del 28.05.2001, di attuazione della deli- berazione della Giunta regionale n. 191 del 30.04.2001 pubblicato in G.U.R.S del 15.62001 n. 30 prodotto nel fascicolo di primo grado dell'appellante), di approvazione del programma di interventi di
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
cui ai fondi relativi all'edilizia sovvenzionata rimodulazione III tranche.
14. L' della Provincia di GE, delegato dal Co- CP_2
mune di GE, titolare del programma integrato e dei relativi finanziamenti, stipulava con il consorzio cinque contratti CP_10
d'appalto per la realizzazione delle opere. Nel corso dell'esecuzione dell'appalto tali contratti vennero risolti a seguito dell'informativa c.d. interdittiva ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n.
252/1998, formulata dalla sul Controparte_12 CP_10
(nota 2004/10581/GAB del 5 dicembre 2005).
[...]
15. Tale evento provocava l'interruzione dei lavori in corso e la rimodulazione ed integrazione dell'originario accordo di pro- gramma, attuata con deliberazione della G.M. n. 17/2007 e con de- liberazione del Consiglio di Amministrazione dello n. CP_2
83/2006, e delega conferita all'Istituto a provvedere
“all'espletamento delle procedure di riprogettazione, riapprova- zione e realizzazione dei lavori di completamento degli interventi non ultimati con l'utilizzo delle relative somme residue disponibili nell'ambito degli specifici finanziamenti, previa riconferma forma- le da parte degli Enti finanziatori” (si veda deliberazione prot.
7466 del 31.7.2007). Indi, l' di , con tale ultimo atto, CP_2 Parte_1
avanzava all'Assessorato regionale formale richiesta di autorizza- zione “all'utilizzo dei fondi residui già assegnati a questo Istituto a valere nei fondi ex gescal rimodulazione I e III tranche”.
16. Veniva, altresì, precisato che tali somme riguardavano:
- 11 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
punto 11°2 dell'Accordo di programma, relativo all'Intervento
“Urbanizzazione primaria e secondaria e arredo urbano zona cen- trale RA” (contratto risolto rep. n. 1777) – residuo €
814.615,27; completamento Punti B10, B11a, B11b – Completa- mento opere di urbanizzazione primaria Villaseta e zona centrale
RA (contratto risolto rep. n. 1788) – residuo €
5.475.377,36.
17. In risposta alla formale richiesta, l' , Controparte_3
con nota prot. n. 14754 del 06.03.2008, preso atto della ricostru- zione della vicenda e della mancata ultimazione degli interventi fi- nanziati a causa della risoluzione dei contratti, autorizzava l' a CP_2
“procedere alla progettazione dei lavori di che trattasi, solo ed esclu- sivamente per quanto riguarda il completamento delle opere previ- ste nella progettazione originaria e per modeste opere necessarie ad una migliore funzionalità dell'opera da realizzare, fino alla copertu- ra finanziaria dei fondi residui” ivi indicati. Soggiungeva
l'Amministrazione regionale che sarebbe stato necessario proce- dere al preventivo collaudo delle opere già eseguite ed invitava gli enti a trasmettere gli atti propedeutici alla nomina del collaudato- re.
18. Successivamente alla predetta nota di autorizzazione, sia il sia l' avviavano una serie di interlocu- Parte_1 CP_2
zioni ed adottavano atti formali volti ad integrare l'accordo di pro- gramma nel senso indicato dall'Assessorato, finalizzato al comple- tamento delle opere e, in particolare: Approvazione Modifica Ac-
- 12 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
cordo di Programma integrato (delibera del GM 73 del 4.9.2008); verbale congiunto tra ed del 23.11.2010; delibera del Pt_1 CP_2
GM 96 del 14.11.2010 e delibera Commissariale n. 20 dell'01.04.2011; verbale di approvazione del Collegio di vigilanza del 6.5.2013 e, nelle more, veniva avviato l'iter per procedere al collaudo delle opere già eseguite (si veda nota prot. 44 del
3.1.2013 di trasmissione del collaudo statico).
19. La delibera della G.M. n. 73 del 04.09.2008 approvava i verbali relativi alla conferenza di servizi relativi alla proposta di modifica dell'accordo di programma siglato il 23.04.1998, con in- serimento del progetto relativo ad ulteriori opere di urbanizzazio- ne e riqualificazione urbana da realizzarsi nell'area di RA
– Villaseta, presentato dalla per la realizzazione di Parte_4
un Centro Commerciale nella zona oggetto degli interventi.
20. Con istanza congiunta del 25.06.2013, il Parte_2
e l' , rappresentando le at-
[...] Parte_5
tività fino a quel tempo espletate e l'avvenuta integrazione degli accordi di programma, avanzavano al Ministero delle Infrastruttu- re e dei Trasporti e all'Assessorato, autorizzazione “al completa- mento delle opere già parzialmente realizzate nonché alla riqualifi- cazione a scopi sociali di spazi pubblici, da realizzarsi con le fonti di finanziamento già menzionate e richiamate nella deliberazione della
Giunta Comunale di n. 96/2011, con i fondi residui dei fi- Parte_1
nanziamenti regionali, pari ad € 6.203.326,92, da utilizzarsi “per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria di Villaseta,
- 13 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
compreso l'isolato di Piazza concordia, e della zona centrale di Mon- serrato”.
21. Ne seguiva il provvedimento di diniego adottato dal DDS
5 prot. 2664 del 25.10.2013, oggetto di impugnativa.
22. Le ragioni poste a fondamento del provvedimento di re- voca dei finanziamenti possono così sintetizzarsi: “1) non si ravvi- sano i “presupposti della realizzazione dell'intervento in oggetto sia perché sono trascorsi ben 15 anni dalla localizzazione (nota prot. 515 del 11/2/1997); 2) sia perché alla data odierna nessuna progettazione è mai pervenuta in questo Dipartimento così come a suo tempo richiesto con la prot. 14754 del 6/3/2008; 3) sia perché sono venute meno le risorse finanziarie in termini di disponibilità
e di cassa oltre al presupposto di quanto stabilito con l'art. 3 della l.r 1/2012”.
23. Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ravvisando la fondatezza del provvedimento e l'imputabilità dell'inadempimento agli enti appellanti, ha rigettato tutte le domande proposte.
XXXX
24. Tutti i motivi di appello che involgono la fondatezza dell'atto di revoca sono fondati.
25. Ed invero ed in via preliminare, seppur non configuri al- cun vizio formale tale da inficiare la legittimità del provvedimento determinandone la sua nullità, si prende atto che, nella specie, in presenza di una complessa misura economica volta alla riqualifica- zione di un'ampia area urbana del territorio agrigentino, iniziata
- 14 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
con i primi atti adottati fin da 1997, in parte già completata tant'è che nella nota del 6.3.2008 si chiedeva di avviarne il collaudo per la parte di lavori già eseguiti, ragioni di correttezza amministrativa e di economia di spesa avrebbero imposto di avviare una prelimina- re interlocuzione con gli enti coinvolti prima di emanare, a valle, il provvedimento di revoca impugnato.
26. Quanto alle ragioni di “merito” posti a fondamento della revoca, riassumibili nell'inadempienza, addebitata al e Pt_1
all' per non avere predisposto le progettazioni richieste e non CP_2
essersi attenuti a quanto richiesto con la nota del 6.3.2008 oltre che per il tempo trascorso, gli assunti indicati nel predetto provve- dimento sono destituiti di fondamento come chiaramente emer- gente dalla tempistica amministrativa dettagliatamente dianzi in- dicata.
27. In ordine al motivo riportato al punto 1): “non si ravvi- sano i “presupposti della realizzazione dell'intervento in oggetto sia perché sono trascorsi ben 15 anni dalla localizzazione (nota prot 515 del 11/2/1997)”, è bene osservare che da tutti gli atti prodotti emerge che gran parte degli originari interventi erano sta- ti ultimati e che, pertanto, il tempo dei 15 anni indicato nel “consi- derato” della revoca lascerebbe emergere un comportamento di grave inerzia di fatto non ricorrente nella specie.
28. Difatti, nel verbale dell'incontro tra Parte_1
e viene riportato dettagliatamente l'andamento dei lavori, la CP_2
parte dei lavori eseguiti oggetto dei contratti risolti con l' , CP_10
- 15 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
per fatto non imputabile alle amministrazioni appaltanti, che ha determinato la sospensione dei lavori e, a seguire, la riprogramma- zione, adeguamento ed integrazione dell'accordo di programma.
29. Indi, risultavano completati gli interventi di cui ai punti
B3, B4, B5, B6, B8, B10, B11a e B11b, rimanendo da completare gli interventi di cui ai punti B11a2, per residui € 813.293,69 e B10,
B11a e B11b, completamento opere di urbanizzazione primaria
Villaseta e zona centrale RA, per un importo residuo di €
5.390.033,23, rispetto ad un ammontare complessivo del finan- ziamento pari ad € 21.968.010,67, ripartiti tra fondi concessi dall'Assessorato Regionale dei lavori pubblici ex Gescal, fondi con- cessi da – rimodulazione I tranche e Controparte_13
III tranche – sicché emerge che gran parte delle opere erano state già realizzate e solo una parte dei finanziamenti risultava ancora non utilizzata a seguito dell'avvenuta sospensione causata dalla ri- soluzione del contratti stipulati con . CP_10
30. D'altra parte, tale circostanza emerge con chiarezza dalla nota del 14754 del 6.3.2008 ove si da atto della porzione di inter- venti completati, per i quali si sollecitava il collaudo, autorizzando gli enti preposti a procedere alla progettazione solo per il comple- tamento delle opere previste nella progettazione originaria nei li- miti delle somme residue che, pertanto, al momento della defini- zione del nuovo accordo di programma e dell'iter amministrativo propedeutico all'erogazione della tranche finale del finanziamento, non potevano non essere riconosciute al e all' , non Pt_1 CP_2
- 16 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
inadempienti rispetto a quanto richiesto con la predetta nota.
31. Per altro verso, errato deve ritenersi il richiamo all'art. 3
L.R. 1/2012 che testualmente dispone: “1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, le risorse afferenti all'edilizia sia sovvenzionata che agevolata origina- te dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed, altresì, le risorse dell'edilizia sovvenzionata (ex GESCAL) giacenti presso la Cassa depositi e presti- ti, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino adottati atti giuridicamente vincolanti, sono programmate per la loro utilizzazione, con esclusione delle quote effettivamente impegnate alla predetta data e di quelle necessarie al completamen- to degli interventi in corso”, norma che presuppone in evidenza, la mancata adozione di atti giuridicamente vincolanti di impegno e destinazione, come tale erroneamente richiamata nel provvedi- mento di revoca ove si fa riferimento alla sopravvenuta mancanza di disponibilità e di cassa.
32. Nella specie, tuttavia come detto, si trattava di somme tutte impegnate con i DDG dianzi richiamati che avevano dato ese- cuzione alle delibere della Giunta Regionale di Governo e, come ta- le, non potevano essere distratte per altre finalità tanto più che già con la nota del 2008 era stata autorizzata la riprogettazione, nei termini indicati nei limiti delle somme residue da ritenersi, dun- que, disponibili, tant'è che l'iter venne avviato ed era ancora in corso al momento della revoca.
33. Del resto, la circostanza dell'ingresso del partner privato,
- 17 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
indicata dal primo giudice come ulteriore elemento di inadempi- mento da imputarsi agli appellanti, non è stata richiamata dal provvedimento di revoca né tale scelta di ampliare l'intervento con ingresso della e di impiego di fondi privati per la rea- Parte_4
lizzazione del Centro commerciale è stata esplicitamente contesta- ta che, semmai, avrebbe potuto costituire motivo di non approva- Cont zione dell'integrazione dell'
34. Pertanto, alla stregua di quanto osservato, l'appello è ac- colto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato il D.D.S. n. 2664 del 25/10/2013 di revoca dei finanziamenti per complessivi € 6.289.992,63 che vanno riconosciuti a vantaggio del e dell' . Parte_1 Controparte_8
***
❖ SPESE
35. In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellato CP_1
deve essere condannato al pagamento delle spese di lite di en- trambi i gradi del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M. 55/2014, come modificato e in- tegrato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sen- tenza n. 946/2029 emessa dal Tribunale di Palermo in data 11.2.2019
annulla il D.D.S. n. 2664 del 25/10/2013 di revoca dei finanzia- menti per complessivi € 6.289.992,63 ed accerta il diritto del Pt_1
- 18 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
di GE e dell' di , quale soggetto delegato, ad otte- CP_2 Parte_1
nere l'erogazione delle predette somme;
condanna l' Controparte_14
, in persona dell'Assessore pro tempore, a pagare al
[...] Parte_1
e all' , in persona dei rispettivi legali rap-
[...] Controparte_8
presentanti pro tempore, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per ciascun parte, in € 10.700,00 per il primo grado ed €
17.980,00 per il secondo grado del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Antoni
- 19 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1827/2019 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
(P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato a Palermo, in via No- tarbartolo n. 5, presso lo studio dell'Avv. Lucia Di Salvo, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Giglio (C.F. ) per CodiceFiscale_1
mandato in atti
– parte appellante –
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresenta-
[...]
to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici siti in Palermo via Valerio
Villareale n. 6
– parte appellata –
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
E di , (C.F. Controparte_2 Parte_1
, in persona del Legale rappresentante pro — tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Bellia Nicola, dell'Ufficio legale dell'ente, elettivamente domiciliata a Palermo in c.so Calatafimi n. 319 presso lo dell'Avv.to Salvatore Greco
Appellante incidentale
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: per l'appellante: come in atto di appello;
per l'appellato:
come in comparsa di costituzione e risposta;
per l'appellante incidentale: come in com-
parsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 946/2019 emessa in data 11.2.2011, rigettò le domande proposte dal Parte_2
, in persona del Sindaco pro tempore (di seguito nei
[...] Pt_1
confronti dell' Controparte_3
, dell'Assessore pro tempore, volte a far “riconoscere e di-
[...]
chiarare il diritto del (e dell Pro- Parte_1 CP_4
vincia di quale ente delegato dal con Parte_1 Parte_1
accordo di programma del 23.04.1998 e successive integrazioni) alla integrale corresponsione del finanziamento afferente ai lavori: - di urbanizzazione primaria e secondaria e di arredo urbano zona cen- trale di RA del Comune di dell'importo complessi- Parte_1
vo pari ad € 1.193.015,44 (£ 2.310.000.000), di cui € 813.293,69 re-
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
sidui e non ancora erogati, a valere sui fondi ex Gescal di cui alla de- libera della Giunta Regionale di Governo n. 177 del 27.06.2000, ri- modulazione I tranche;
- di completamento delle opere di urbanizza- zione primaria di Villaseta e della zona centrale di RA del
Comune di , dell'importo complessivo pari ad € Parte_1
7.333.364,15 (£ 14.393.000.000) di cui € 5.390.033,23 residui e non ancora erogati, a valere sui fondi ex Gescal di cui alla delibera della
Giunta Regionale di Governo n. 191 del 30.04.2001, rimodulazione III tranche;
- previa, ove occorra, la disapplicazione (e/o
l'annullamento): - del D.R.S. n. 2664 del 25 ottobre 2013 (comunica- to all'Amministrazione comunale di , odierna attrice, in Parte_1
data 5 dicembre 2013), a mezzo del quale il Responsabile del Servi- zio 5 – Controparte_5
dell'Assessorato Regionale odierno resistente ha “revocato il
[...]
finanziamento complessivo a favore dell (dele- CP_6 Parte_1
gato dal con accordo di programma del Parte_1
23.04.1998 e successive integrazioni)”, con condanna dell'amministrazione regionale convenuta all'integrale erogazione delle somme oggetto del provvedimento di revoca”, e condannò
l'attore alla refusione delle spese di lite a vantaggio del convenuto.
2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Parte_1
chiedendone l'integrale riforma. Si costituiva in giudizio
[...]
l' , in Controparte_7
persona dell'Assessore pro tempore, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata. L' Parte_3
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
polari – IACP di GE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in adesione all'appello principale, proponeva appello incidentale formulando i medesimi motivi di gravame.
3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'udienza del 2.7.2025 la causa è stata posta in decisione, con or- dinanza del 3.7.2025, assegnando alle parti termini di giorni qua- ranta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190, co. II, c.p.c.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
4. In ordine al primo motivo di gravame, parte appellante richia- ma, in via preliminare le statuizioni contenute nella sentenza del
T.A.R. Sicilia – Palermo n. 652/2015, che ha riconosciuto, a vantag- gio del nella fattispecie in esame, la titolarità Parte_1
di una posizione di diritto soggettivo rispetto all'integrale eroga- zione dei due finanziamenti oggetto di domanda, assentiti con de- liberazioni della Giunta di Governo della , trasfusi Controparte_7
nei decreti del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei
Lavori Pubblici (oggi delle infrastrutture e della mobilità e dei Tra- sporti) della , somme peraltro già in buona parte Controparte_7
erogati, sicché, soltanto a fronte dell'eventuale accertamento all'esito di un'approfondita istruttoria, nella specie, del tutto inesi- stente, dell'inadempimento inescusabile di un obbligo espressa- mente prescritto all'atto della concessione dei finanziamenti me-
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
desimi o con successivi provvedimenti dell'Amministrazione re- gionale, si poteva giungere alla determinazione di revoca delle somme residue. Tanto premesso, il appellante con il pri- Pt_1
mo motivo di appello censura la sentenza di primo grado nella par- te in cui ha rigettato l'eccepito difetto di competenza dell'organo che ha adottato l'atto di revoca, del tutto privo di poteri decisori ri- spetto all'erogazione di finanziamenti che, per converso, erano sta- ti accordati con deliberazioni della Giunta regionale di Governo e con successivi decreti attuativi adottati con Decreti del Dirigente
Generale del Dipartimento regionale dei Lavori Pubblici (oggi
[...]
), sicché privo di alcuna competenza deve ritenersi il CP_1
Dirigente di una mera articolazione del medesimo Dipartimento, “il
Servizio 5”, con conseguente radicale inidoneità del provvedimen- to medesimo a far venir meno il diritto soggettivo del Parte_1
(e del suo delegato, ) alla integrale
[...] Controparte_8
corresponsione delle predette somme, senza che possa trovare fondamento normativo la ricostruzione del primo giudice, il quale ha richiamato a riguardo la suddivisione tra organi di indirizzo po- litico amministrativo e Dirigenza, violando il disposto dell'art. 3
L.R. 1/2012, richiamato nel provvedimento di revoca, per il quale:
“Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale delle , della e CP_1 CP_3
dei trasporti accerta la consistenza delle eventuali e ulteriori risorse di cui al comma 1 e ne propone il riparto all'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità che provvede con proprio decreto pre-
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
via delibera della Giunta regionale”.
5. Con il secondo motivo, il reitera gli ulte- Parte_1
riori vizi di cui è affetto il provvedimento di revoca impugnato, pa- rimenti erroneamente rigettati dal Tribunale di Palermo. In parti- colare, l'appellante evidenzia la violazione dell'art. 3, comma I della l.r. n. 1/2012, sul cui fondamento l'Amministrazione regionale aveva ritenuto di procedere alla revoca del finanziamento in pre- cedenza concesso e confermato con la richiamata nota prot. n.
14754 del 06.03.2008. Si duole che l'atto sia stato adottato senza alcuna preventiva comunicazione al (ed al Parte_1
delegato di ), in aperta violazione dei principi di CP_2 Parte_1
correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, dell'art. 1375 c.c., nonché degli artt. 7 ed 8 della l. n. 241/1990, come rece- pita con l.r. n. 10/1991. Soggiunge l'appellante che l'Amministrazione regionale ha travisato i fatti ritenendo che il ed il suo delegato non avessero mai impiega- Parte_1
to, nemmeno in parte, i finanziamenti a suo tempo concessi, i quali, di contro, erano stati quasi del tutto utilizzati, residuando una mi- nima parte che non aveva potuto essere impiegata a causa della ri- soluzione contrattuale imposta dal provvedimento interdittivo emanato dalla Prefettura di a carico dell'appaltatore. Sul Parte_1
punto il rileva che il primo giudice ha rigettato tutte le Pt_1
censure con motivazione, attinta da gravame, perché erronea in primo luogo, nella parte in cui ha ritenuto esistente l'inadempimento del (e dell'I.A.C.P. dallo Parte_1
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
stesso delegato) rispetto alle richieste avanzate dall' CP_1
con la nota prot. n. 14754 del 06.03.2008, avuto specifico riguardo alla mancata trasmissione dei progetti (ed indicazione dei costi) af- ferenti alla rimodulazione degli interventi originariamente previ- sti, finanziati e non ultimati, seppur tale riprogettazione fosse su- bordinata all'ultimazione delle operazioni di collaudo, di compe- tenza della medesima Amministrazione regionale.
6. Con il terzo motivo di appello, il censura il Parte_1
ritenuto inadempimento da parte del Tribunale, in ordine all'inclusione nel progetto relativo ad ulteriori opere di urbanizza- zione e riqualificazione urbana da realizzarsi nell'area di Monser- rato – Villaseta, della proposta, presentata dalla di Parte_4
realizzazione di un Centro Commerciale nella zona medesima, che, tuttavia, non tiene conto del fatto che si trattava di una modifica Cont dell'originario Accordo di Programma (anche , sottoposta alle valutazioni dell'Assessorato appellato, il quale aveva ritenuto, piut- tosto, di non pronunciarsi in merito a tale integrazione (eventual- mente richiedendo modifiche sul punto), provvedendo illegitti- mamente alla revoca del finanziamento. Il Comune osserva che, in Cont ogni caso, tale integrazione dell' risultava pienamente legitti- ma perché conforme all'art. 11 (“Programmi di recupero urbano”) del D.L. n. 398/1993, convertito in L. n. 493/1993, sulla scorta del quale i programmi di recupero urbano si realizzano con il concorso di risorse pubbliche e private (cfr. comma III della disposizione ci- tata). Peraltro, gli enti preposti, a seguito della risoluzione dei con-
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
tratti con il , prendendo atto che i fondi pubblici Controparte_10
assegnati non risultavano più sufficienti alla completa realizzazio- ne degli interventi originariamente previsti, provvedevano a coin- volgere nel programma integrato un nuovo partner privato al fine di pervenire ad una ottimizzazione delle risorse a disposizione e di vedere, conseguentemente, realizzate le opere rientranti nel mede- simo programma.
7. Infine, con l'ultimo motivo, l'appellante reitera il vizio di viola- zione dei doveri di correttezza a buona fede, parimenti rigettato, avendo l'Assessorato proceduto direttamente alla revoca senza coinvolgere preventivamente, avviando necessario istruttoria, le amministrazioni appellanti, alle quali veniva solo notificato il provvedimento finale adottato, in violazione degli artt. 1375 c.c. 7 ed 8 della l. n. 241/1990, come recepita con l.r. n. 10/1991.
XXXX
❖ Ragioni della decisione
8. L'appello proposto dal e dell' è fon- Parte_1 CP_2
dato e postula l'integrale riforma della sentenza impugnata.
9. E' bene premettere la normativa di settore e la ricostruzione della tempistica amministrativa che ha contrassegnato la vicenda in esame.
10. Il e l' hanno impugnato, prima Parte_1 CP_2
davanti al TAR di Palermo che, tuttavia, ha declinato la propria giu- risdizione e, successivamente, davanti al Tribunale ordinario di Pa- lermo - la cui giurisdizione va confermata alla stregua dei criteri af-
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
fermati dal giudice di primo grado e ribaditi in ultimo dalla Cassa- zione civile sez. un., 03/06/2024, n.15404, vertendo tale conten- zioso in materia di diritti soggettivi configurabili in capo al sogget- to destinatario del contributo in forza di atti vincolati - il provve- dimento di revoca del residuo dei finanziamenti in precedenza concessi, adottato con decreto del Dirigente del Servizio 5 del Di- partimento delle Infrastrutture e della Mobilità dell'Assessorato regionale prot. 2664 del 25.10.2013, sia per vizi di carattere for- male – incompetenza, violazione degli artt. 7 ed 8 della l. n.
241/1990, come recepita con L.R. n. 10/1991 in carenza di comu- nicazione preventiva ed avvio della necessaria istruttoria – sia per infondatezza nel merito non emergendo alcun inadempimento im- putabile al e all' delegato alla realizza- Parte_1 CP_2
zione delle opere.
11. L'Amministrazione Regionale, nell'ambito del program- ma integrato di interventi di recupero e riqualificazione urbana nell'Area RA – Villaseta, (già ammesso a finanziamento, ai sensi della l. n. 341/1995, da parte del Ministero dei Lavori Pubbli- ci), aveva riconosciuto con delibera della Giunta Regionale di Go- verno n.177 del 27.6.2000, al comune di la prima tran- Parte_1
che dei fondi ex Gescal ammettendo al finanziamento i seguenti in- terventi:
- Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alla normativa del complesso dei campetti sportivi del a Vil- Controparte_11
laseta, per un importo di £ 4.238.000.000, pari ad € 2.188.744,34;
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
- opere di urbanizzazione della zona centrale di RA, per un importo di £ 5.190.000.000, pari ad € 2.680.411,31;
- opere di urbanizzazione ed arredo urbano in RA, per un importo di £ 2.310.000.000, pari ad € 1.193.015,44;
- opere di risanamento geologico – ambientale in RA, per un importo di £ 3.000.000.000, pari ad € 1.549.370,70 (cfr. pag. 15 dell'integrazione dell'accordo di programma del 23.04.1998”; ap- provata dal con delibera della G.M. n. Parte_1
17/2007, e dall'I.A.C.P. della Provincia di GE con delibera- zione del C.d.A. n. 83/2006.
12. Successivamente, con altra delibera della Giunta Regionale n. 191 del 30.04.2001, (atti citati nel predetto provvedimento di revoca) veniva rimodulata la III tranche dei contributi, ammettendo a fi- nanziamento l'ulteriore intervento (anch'esso ricompreso nell'ambito del citato programma integrato) riguardante:
- Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria in Villaseta e nella zona centrale di RA, per un importo di £ 14.393.000.000, pari ad € 7.333.364,15.
13. Alle delibere della Giunta Regionale seguiva, in particolare per ciò che in questa sede rileva, il Decreto del Dirigente Generale del Di- partimento Regionale dei Lavori Pubblici, di attuazione delle deli- bere medesime (cfr. D.D.G. del 28.05.2001, di attuazione della deli- berazione della Giunta regionale n. 191 del 30.04.2001 pubblicato in G.U.R.S del 15.62001 n. 30 prodotto nel fascicolo di primo grado dell'appellante), di approvazione del programma di interventi di
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
cui ai fondi relativi all'edilizia sovvenzionata rimodulazione III tranche.
14. L' della Provincia di GE, delegato dal Co- CP_2
mune di GE, titolare del programma integrato e dei relativi finanziamenti, stipulava con il consorzio cinque contratti CP_10
d'appalto per la realizzazione delle opere. Nel corso dell'esecuzione dell'appalto tali contratti vennero risolti a seguito dell'informativa c.d. interdittiva ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n.
252/1998, formulata dalla sul Controparte_12 CP_10
(nota 2004/10581/GAB del 5 dicembre 2005).
[...]
15. Tale evento provocava l'interruzione dei lavori in corso e la rimodulazione ed integrazione dell'originario accordo di pro- gramma, attuata con deliberazione della G.M. n. 17/2007 e con de- liberazione del Consiglio di Amministrazione dello n. CP_2
83/2006, e delega conferita all'Istituto a provvedere
“all'espletamento delle procedure di riprogettazione, riapprova- zione e realizzazione dei lavori di completamento degli interventi non ultimati con l'utilizzo delle relative somme residue disponibili nell'ambito degli specifici finanziamenti, previa riconferma forma- le da parte degli Enti finanziatori” (si veda deliberazione prot.
7466 del 31.7.2007). Indi, l' di , con tale ultimo atto, CP_2 Parte_1
avanzava all'Assessorato regionale formale richiesta di autorizza- zione “all'utilizzo dei fondi residui già assegnati a questo Istituto a valere nei fondi ex gescal rimodulazione I e III tranche”.
16. Veniva, altresì, precisato che tali somme riguardavano:
- 11 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
punto 11°2 dell'Accordo di programma, relativo all'Intervento
“Urbanizzazione primaria e secondaria e arredo urbano zona cen- trale RA” (contratto risolto rep. n. 1777) – residuo €
814.615,27; completamento Punti B10, B11a, B11b – Completa- mento opere di urbanizzazione primaria Villaseta e zona centrale
RA (contratto risolto rep. n. 1788) – residuo €
5.475.377,36.
17. In risposta alla formale richiesta, l' , Controparte_3
con nota prot. n. 14754 del 06.03.2008, preso atto della ricostru- zione della vicenda e della mancata ultimazione degli interventi fi- nanziati a causa della risoluzione dei contratti, autorizzava l' a CP_2
“procedere alla progettazione dei lavori di che trattasi, solo ed esclu- sivamente per quanto riguarda il completamento delle opere previ- ste nella progettazione originaria e per modeste opere necessarie ad una migliore funzionalità dell'opera da realizzare, fino alla copertu- ra finanziaria dei fondi residui” ivi indicati. Soggiungeva
l'Amministrazione regionale che sarebbe stato necessario proce- dere al preventivo collaudo delle opere già eseguite ed invitava gli enti a trasmettere gli atti propedeutici alla nomina del collaudato- re.
18. Successivamente alla predetta nota di autorizzazione, sia il sia l' avviavano una serie di interlocu- Parte_1 CP_2
zioni ed adottavano atti formali volti ad integrare l'accordo di pro- gramma nel senso indicato dall'Assessorato, finalizzato al comple- tamento delle opere e, in particolare: Approvazione Modifica Ac-
- 12 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
cordo di Programma integrato (delibera del GM 73 del 4.9.2008); verbale congiunto tra ed del 23.11.2010; delibera del Pt_1 CP_2
GM 96 del 14.11.2010 e delibera Commissariale n. 20 dell'01.04.2011; verbale di approvazione del Collegio di vigilanza del 6.5.2013 e, nelle more, veniva avviato l'iter per procedere al collaudo delle opere già eseguite (si veda nota prot. 44 del
3.1.2013 di trasmissione del collaudo statico).
19. La delibera della G.M. n. 73 del 04.09.2008 approvava i verbali relativi alla conferenza di servizi relativi alla proposta di modifica dell'accordo di programma siglato il 23.04.1998, con in- serimento del progetto relativo ad ulteriori opere di urbanizzazio- ne e riqualificazione urbana da realizzarsi nell'area di RA
– Villaseta, presentato dalla per la realizzazione di Parte_4
un Centro Commerciale nella zona oggetto degli interventi.
20. Con istanza congiunta del 25.06.2013, il Parte_2
e l' , rappresentando le at-
[...] Parte_5
tività fino a quel tempo espletate e l'avvenuta integrazione degli accordi di programma, avanzavano al Ministero delle Infrastruttu- re e dei Trasporti e all'Assessorato, autorizzazione “al completa- mento delle opere già parzialmente realizzate nonché alla riqualifi- cazione a scopi sociali di spazi pubblici, da realizzarsi con le fonti di finanziamento già menzionate e richiamate nella deliberazione della
Giunta Comunale di n. 96/2011, con i fondi residui dei fi- Parte_1
nanziamenti regionali, pari ad € 6.203.326,92, da utilizzarsi “per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria di Villaseta,
- 13 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
compreso l'isolato di Piazza concordia, e della zona centrale di Mon- serrato”.
21. Ne seguiva il provvedimento di diniego adottato dal DDS
5 prot. 2664 del 25.10.2013, oggetto di impugnativa.
22. Le ragioni poste a fondamento del provvedimento di re- voca dei finanziamenti possono così sintetizzarsi: “1) non si ravvi- sano i “presupposti della realizzazione dell'intervento in oggetto sia perché sono trascorsi ben 15 anni dalla localizzazione (nota prot. 515 del 11/2/1997); 2) sia perché alla data odierna nessuna progettazione è mai pervenuta in questo Dipartimento così come a suo tempo richiesto con la prot. 14754 del 6/3/2008; 3) sia perché sono venute meno le risorse finanziarie in termini di disponibilità
e di cassa oltre al presupposto di quanto stabilito con l'art. 3 della l.r 1/2012”.
23. Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ravvisando la fondatezza del provvedimento e l'imputabilità dell'inadempimento agli enti appellanti, ha rigettato tutte le domande proposte.
XXXX
24. Tutti i motivi di appello che involgono la fondatezza dell'atto di revoca sono fondati.
25. Ed invero ed in via preliminare, seppur non configuri al- cun vizio formale tale da inficiare la legittimità del provvedimento determinandone la sua nullità, si prende atto che, nella specie, in presenza di una complessa misura economica volta alla riqualifica- zione di un'ampia area urbana del territorio agrigentino, iniziata
- 14 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1827/2019
con i primi atti adottati fin da 1997, in parte già completata tant'è che nella nota del 6.3.2008 si chiedeva di avviarne il collaudo per la parte di lavori già eseguiti, ragioni di correttezza amministrativa e di economia di spesa avrebbero imposto di avviare una prelimina- re interlocuzione con gli enti coinvolti prima di emanare, a valle, il provvedimento di revoca impugnato.
26. Quanto alle ragioni di “merito” posti a fondamento della revoca, riassumibili nell'inadempienza, addebitata al e Pt_1
all' per non avere predisposto le progettazioni richieste e non CP_2
essersi attenuti a quanto richiesto con la nota del 6.3.2008 oltre che per il tempo trascorso, gli assunti indicati nel predetto provve- dimento sono destituiti di fondamento come chiaramente emer- gente dalla tempistica amministrativa dettagliatamente dianzi in- dicata.
27. In ordine al motivo riportato al punto 1): “non si ravvi- sano i “presupposti della realizzazione dell'intervento in oggetto sia perché sono trascorsi ben 15 anni dalla localizzazione (nota prot 515 del 11/2/1997)”, è bene osservare che da tutti gli atti prodotti emerge che gran parte degli originari interventi erano sta- ti ultimati e che, pertanto, il tempo dei 15 anni indicato nel “consi- derato” della revoca lascerebbe emergere un comportamento di grave inerzia di fatto non ricorrente nella specie.
28. Difatti, nel verbale dell'incontro tra Parte_1
e viene riportato dettagliatamente l'andamento dei lavori, la CP_2
parte dei lavori eseguiti oggetto dei contratti risolti con l' , CP_10
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per fatto non imputabile alle amministrazioni appaltanti, che ha determinato la sospensione dei lavori e, a seguire, la riprogramma- zione, adeguamento ed integrazione dell'accordo di programma.
29. Indi, risultavano completati gli interventi di cui ai punti
B3, B4, B5, B6, B8, B10, B11a e B11b, rimanendo da completare gli interventi di cui ai punti B11a2, per residui € 813.293,69 e B10,
B11a e B11b, completamento opere di urbanizzazione primaria
Villaseta e zona centrale RA, per un importo residuo di €
5.390.033,23, rispetto ad un ammontare complessivo del finan- ziamento pari ad € 21.968.010,67, ripartiti tra fondi concessi dall'Assessorato Regionale dei lavori pubblici ex Gescal, fondi con- cessi da – rimodulazione I tranche e Controparte_13
III tranche – sicché emerge che gran parte delle opere erano state già realizzate e solo una parte dei finanziamenti risultava ancora non utilizzata a seguito dell'avvenuta sospensione causata dalla ri- soluzione del contratti stipulati con . CP_10
30. D'altra parte, tale circostanza emerge con chiarezza dalla nota del 14754 del 6.3.2008 ove si da atto della porzione di inter- venti completati, per i quali si sollecitava il collaudo, autorizzando gli enti preposti a procedere alla progettazione solo per il comple- tamento delle opere previste nella progettazione originaria nei li- miti delle somme residue che, pertanto, al momento della defini- zione del nuovo accordo di programma e dell'iter amministrativo propedeutico all'erogazione della tranche finale del finanziamento, non potevano non essere riconosciute al e all' , non Pt_1 CP_2
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inadempienti rispetto a quanto richiesto con la predetta nota.
31. Per altro verso, errato deve ritenersi il richiamo all'art. 3
L.R. 1/2012 che testualmente dispone: “1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, le risorse afferenti all'edilizia sia sovvenzionata che agevolata origina- te dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed, altresì, le risorse dell'edilizia sovvenzionata (ex GESCAL) giacenti presso la Cassa depositi e presti- ti, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino adottati atti giuridicamente vincolanti, sono programmate per la loro utilizzazione, con esclusione delle quote effettivamente impegnate alla predetta data e di quelle necessarie al completamen- to degli interventi in corso”, norma che presuppone in evidenza, la mancata adozione di atti giuridicamente vincolanti di impegno e destinazione, come tale erroneamente richiamata nel provvedi- mento di revoca ove si fa riferimento alla sopravvenuta mancanza di disponibilità e di cassa.
32. Nella specie, tuttavia come detto, si trattava di somme tutte impegnate con i DDG dianzi richiamati che avevano dato ese- cuzione alle delibere della Giunta Regionale di Governo e, come ta- le, non potevano essere distratte per altre finalità tanto più che già con la nota del 2008 era stata autorizzata la riprogettazione, nei termini indicati nei limiti delle somme residue da ritenersi, dun- que, disponibili, tant'è che l'iter venne avviato ed era ancora in corso al momento della revoca.
33. Del resto, la circostanza dell'ingresso del partner privato,
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indicata dal primo giudice come ulteriore elemento di inadempi- mento da imputarsi agli appellanti, non è stata richiamata dal provvedimento di revoca né tale scelta di ampliare l'intervento con ingresso della e di impiego di fondi privati per la rea- Parte_4
lizzazione del Centro commerciale è stata esplicitamente contesta- ta che, semmai, avrebbe potuto costituire motivo di non approva- Cont zione dell'integrazione dell'
34. Pertanto, alla stregua di quanto osservato, l'appello è ac- colto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato il D.D.S. n. 2664 del 25/10/2013 di revoca dei finanziamenti per complessivi € 6.289.992,63 che vanno riconosciuti a vantaggio del e dell' . Parte_1 Controparte_8
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❖ SPESE
35. In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellato CP_1
deve essere condannato al pagamento delle spese di lite di en- trambi i gradi del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M. 55/2014, come modificato e in- tegrato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sen- tenza n. 946/2029 emessa dal Tribunale di Palermo in data 11.2.2019
annulla il D.D.S. n. 2664 del 25/10/2013 di revoca dei finanzia- menti per complessivi € 6.289.992,63 ed accerta il diritto del Pt_1
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di GE e dell' di , quale soggetto delegato, ad otte- CP_2 Parte_1
nere l'erogazione delle predette somme;
condanna l' Controparte_14
, in persona dell'Assessore pro tempore, a pagare al
[...] Parte_1
e all' , in persona dei rispettivi legali rap-
[...] Controparte_8
presentanti pro tempore, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per ciascun parte, in € 10.700,00 per il primo grado ed €
17.980,00 per il secondo grado del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Antoni
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