Ordinanza cautelare 22 novembre 2017
Sentenza 26 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/09/2022, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/09/2022
N. 01448/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01200/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1200 del 2017, proposto da:
- UR AR, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Cimino - il quale tuttavia rinunciava al mandato lo scorso 16 settembre 2022 -, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r.;
contro
- il Ministero della Giustizia, la Commissione Esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di Lecce e la Commissione Esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di Salerno, rappresentati e difesi, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliati;
per l’annullamento
- del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova orale degli esami di Avvocato - Sessione 2016, comunicato sulla pagina personale del candidato sul sito web della Corte d’Appello di Lecce in data 20 giugno 2017;
- del verbale relativo all’adunanza del 1° marzo 2017, nel quale la Commissione Giudicatrice per gli esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di Salerno per la sessione 2016, attribuiva al ricorrente la valutazione complessiva di 85 punti;
- dei provvedimenti analitici e sintetici, nonché dei giudizi negativi espressi e contenuti nel predetto verbale del 1 marzo 2017, tali da determinare la non idoneità del ricorrente a sostenere le prove orali;
nonché, ove occorra,
- del verbale del 16 gennaio 2017, nel quale sono indicati i criteri generali di valutazione che la Commissione medesima ha fissato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
per la declaratoria del diritto del ricorrente
- a vedersi valutati positivamente gli elaborati di cui alla procedura concorsuale de qua , e comunque con un punteggio complessivo pari o superiore a pp. 90 e, in conseguenza, ad essere ammesso a sostenere la prova orale del concorso medesimo;
ovvero in subordine,
- a vedersi riesaminate le tre prove scritte da altra Commissione e valutate le stesse con un giudizio congruamente motivato.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle pp.AA. intimate.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 settembre 2022 il Cons. Ettore Manca.
FATTO e DIRITTO
1.- Richiamato il contenuto degli atti oggetto di gravame, come indicati in epigrafe.
2.- Esaminati i seguenti motivi di ricorso: A) Violazione della normativa in materia delle professioni di avvocato e di procuratore ed in particolare della disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, e segnatamente del D.L. 21.5.2003 n. 112, convertito con modificazioni dall'art. 1, L. 18 luglio 2003, n. 180, nonché dell’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101; Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 gennaio 1934, n. 36; Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37 dell’art. 46, comma 5, della Legge n. 247 del 31.12.2012 (recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”); Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Falsa ed erronea interpretazione ed applicazione della normativa vigente in materia di procedure concorsuali pubbliche e segnatamente del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 e dell’art. 4 della recente Legge n. 168/05. Falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 3 e ss. della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modificazioni. B) Violazione del principio del buon andamento. Violazione del principio di correttezza dell’azione amministrativa. Carenza d’istruttoria. Contraddittorietà. Violazione del giusto procedimento. Erronea interpretazione e/o valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità manifesta. Assoluta carenza di motivazione. C) Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all’articolo 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche di sviamento di potere, lacunosità, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione, travisamento della situazione di fatto, difetto di istruttoria ed erroneità della stessa, ingiustizia grave e manifesta. Violazione dell’articolo 24 della Costituzione e per esso del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Violazione del D.L. 21.5.2003 n. 112, convertito con modificazioni dall’art. 1, L. 18 luglio 2003, n. 180, nonché dell’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101; Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 gennaio 1934, n. 36; Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37; articolo 46, co. 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
3.- Osservato che:
- quanto alla dedotta esiguità del tempo di correzione degli elaborati, « è sufficiente richiamare il costante orientamento giurisprudenziale in ordine alla insindacabilità, in assenza di predeterminazione, dei rispettivi tempi da dedicare alla correzione. Ciò in quanto i tempi impiegati per la correzione degli elaborati scritti in un concorso pubblico non sono sindacabili in sede di legittimità, tenuto conto che la congruità del tempo impiegato va valutata anche con riferimento alla consistenza degli elaborati e alle problematiche di correzione dagli stessi emergenti, con la conseguenza che ai tempi medi impiegati non può riconoscersi alcun decisivo rilievo inficiante il procedimento valutativo (così, ex multis, Cons. Stato, sez. II, 4 giugno 2020, n. 3544) » (T.a.r. Lazio Roma, I, 16 giugno 2021, n. 7185).
- non risulta rilevante neppure la dedotta mancata verbalizzazione delle singole operazioni compiute, anche perché « la verbalizzazione delle prove concorsuali ha una funzione essenzialmente strumentale e probatoria, tal che le ipotetiche irregolarità o carenze nella verbalizzazione stessa non inficiano, di per sé, il concorso se non vi è prova di una incidenza effettiva sulla regolarità della correzione. Il verbale è infatti sostanzialmente la documentazione della volontà espressa dall'organo collegiale, tale dunque da non invalidare, di per sé, le operazioni dell’organo medesimo, quando queste si siano svolte regolarmente » (T.a.r. Lazio Roma, I, 15 luglio 2022, n. 10022).
- la norma transitoria di cui all’art. 49 l. n. 247/2012 esclude l’immediata applicazione dell’art. 46, comma 5, della stessa legge, sicché non occorrevano le invocate annotazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 20 settembre 2017, n. 7).
- tenuto conto del medesimo art. 49 i provvedimenti della Commissione esaminatrice degli aspiranti Avvocati vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione (Adunanza Plenaria n. 7/2017 cit.): in ogni caso, per l’elaborato ritenuto insufficiente, le carenze riscontrate risultano nel caso in esame evidenziate con una motivazione non solo numerica, la quale non appare erronea né irragionevole.
- i criteri generali prestabiliti dalla Commissione Centrale risultano adeguatamente specifici.
- le ulteriori censure formulate dal ricorrente, infine, non appaiono condivisibili e sembrano impingere nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali riservate alla Commissione esaminatrice nominata dalla P.A., senza riuscire a dimostrarne, neanche mediante l’allegazione del parere pro veritate , l’illogicità o erroneità, pure tenuto conto dei limiti al sindacato di legittimità di questo giudice, chiamato soltanto a verificare l’eventuale presenza di specifici errori di fatto nel giudizio ovvero di una macroscopica irrazionalità dello stesso (T.A.R. Reggio Calabria, I, 9 giugno 2022, n. 397).
3.1 Osservato che, d’altronde, i rilievi appena esposti costituivano la base motivazionale dell’ordinanza cautelare n. 572/2017 con cui la Sezione respingeva la relativa istanza di tutela interinale, ordinanza non appellata e successivamente alla quale non risultano ulteriori difese.
4.- Ritenuto dunque, sulla base di quanto fin qui esposto, che il ricorso dev’essere respinto e le spese di giudizio eccezionalmente compensate, per la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1200 del 2017 indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22 settembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO