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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5506/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa vertente
T R A
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Giuseppe Falbo;
Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.;
Convenuta Contumace
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24.11.2022, parte ricorrente, già dipendente dell'
[...]
con qualifica di collaboratore amministrativo esperto, categoria Controparte_1
DS, ha convenuto in giudizio la predetta chiedendo il riconoscimento dell'indennità CP_1 sostitutiva per ferie non godute.
Il ricorrente ha dedotto di aver prestato servizio sino al 31.12.2020, data di cessazione del rapporto per collocamento in quiescenza, maturando per l'anno 2020 un periodo di ferie pari a 28 giorni, usufruendo solo di 6 giorni, con residuo - dunque - di 22 giorni non fruiti.
In proposito, ha esposto: - di aver presentato in data 7.10.2020 istanza all' Controparte_2 dell' per fruire delle ferie residue;
- che tale richiesta era stata rigettata dal Direttore CP_1 del Distretto Sanitario Ionio Nord, dr. con annotazione in calce al Persona_1 modulo, recante la seguente motivazione: “Si rifiutano per improrogabili esigenze di servizio”
(cfr. doc. 3 fascicolo di parte ricorrente); - che in data 5.1.2021, l' convenuta ha rilasciato CP_1 certificazione ufficiale attestante il residuo di 22 giorni di ferie non godute al 31.12.2020; - che Contr con nota del 21.9.2021, aveva formalmente richiesto all' il pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute, richiamando l'art. 33 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018, che prevede la monetizzazione delle ferie maturate e non fruite per esigenze di servizio all'atto della cessazione del rapporto (richiesta rimasta priva di riscontro - cfr. doc. 5 fascicolo di parte Contr ricorrente); - che persistendo l'inerzia dell' aveva inviato atti di diffida e costituzione in mora nel giugno 2022, anch'essi rimasti senza esito, e quindi proposto il presente giudizio, Contr chiedendo la condanna dell' al pagamento della somma di € 2.693,75, oltre interessi e rivalutazione monetaria, calcolata sulla base della retribuzione mensile.
L' , pur regolarmente evocata in giudizio, non si è Controparte_1 costituita;
dovendosene, pertanto, dichiarare la contumacia.
La controversia, senza necessità di attività istruttoria, viene decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
* * *
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 33 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 stabilisce che le ferie sono un diritto irrinunciabile e, in via generale, non monetizzabili, “fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11”, il quale dispone che “le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1” (art. 33, commi 9 e 11 CCNL).
Tale previsione contrattuale è pienamente applicabile ratione temporis al rapporto in esame.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che il ricorrente, cessato dal servizio il
31.12.2020, aveva maturato per l'anno 2020 un residuo di 22 giorni di ferie non godute, come Contr attestato dalla certificazione rilasciata dall' in data 5.1.2021 (cfr. doc. 4 fascicolo di parte ricorrente). È altresì provato che il ricorrente aveva richiesto di fruire delle ferie residue con istanza del 07.10.2020 e che tale richiesta era stata espressamente rigettata dal Direttore del
Distretto Sanitario Ionio Nord “per improrogabili esigenze di servizio”, come risulta dall'annotazione in calce al modulo di richiesta (cfr. doc. 4 fascicolo di parte ricorrente). Pertanto, ricorrono i presupposti contrattuali per la monetizzazione delle ferie non godute.
Non osta a tale conclusione il divieto di corresponsione di trattamenti sostitutivi delle ferie non godute introdotto dall'art. 8, comma 5, del D.L. 95/2012, poiché, come chiarito dalla Corte costituzionale (Sent. n. 95/2016) e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15652/2018 e n.
21780/2022), tale divieto non si applica quando la mancata fruizione è dovuta a causa non imputabile al lavoratore. La disciplina restrittiva, infatti, mira a prevenire abusi, ma non sopprime la tutela risarcitoria per il mancato godimento incolpevole, essendo il diritto alle ferie garantito dall'art. 36 Cost. e dalle fonti europee. Il diritto all'indennità sostitutiva è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite e grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver consentito la fruizione delle ferie, avvisando il dipendente delle conseguenze della mancata fruizione.
Nel caso in esame, l' è rimasta contumace e non ha Controparte_1 fornito alcuna prova di aver consentito la fruizione delle ferie residue, né ha contestato i conteggi allegati dal ricorrente. Contr Ne consegue che la domanda deve essere accolta, con condanna dell' al pagamento dell'indennità sostitutiva per 22 giorni di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione mensile di € 3.183,53, divisa per 26 giornate lavorative e moltiplicata per 22, pari a € 2.693,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate – secondo il valore della causa e con riferimento ai valori minimi in ragione della relativa semplicità delle questioni affrontate – come in dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l'ente resistente al pagamento dell'importo complessivo di € 2.693,75 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla scadenza al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in €
1.314,00, oltre rimborso generale al 15%, I.V.A. e c.p.a., se dovuti e come per legge, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 22.12.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del
2021.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa vertente
T R A
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Giuseppe Falbo;
Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.;
Convenuta Contumace
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24.11.2022, parte ricorrente, già dipendente dell'
[...]
con qualifica di collaboratore amministrativo esperto, categoria Controparte_1
DS, ha convenuto in giudizio la predetta chiedendo il riconoscimento dell'indennità CP_1 sostitutiva per ferie non godute.
Il ricorrente ha dedotto di aver prestato servizio sino al 31.12.2020, data di cessazione del rapporto per collocamento in quiescenza, maturando per l'anno 2020 un periodo di ferie pari a 28 giorni, usufruendo solo di 6 giorni, con residuo - dunque - di 22 giorni non fruiti.
In proposito, ha esposto: - di aver presentato in data 7.10.2020 istanza all' Controparte_2 dell' per fruire delle ferie residue;
- che tale richiesta era stata rigettata dal Direttore CP_1 del Distretto Sanitario Ionio Nord, dr. con annotazione in calce al Persona_1 modulo, recante la seguente motivazione: “Si rifiutano per improrogabili esigenze di servizio”
(cfr. doc. 3 fascicolo di parte ricorrente); - che in data 5.1.2021, l' convenuta ha rilasciato CP_1 certificazione ufficiale attestante il residuo di 22 giorni di ferie non godute al 31.12.2020; - che Contr con nota del 21.9.2021, aveva formalmente richiesto all' il pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute, richiamando l'art. 33 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018, che prevede la monetizzazione delle ferie maturate e non fruite per esigenze di servizio all'atto della cessazione del rapporto (richiesta rimasta priva di riscontro - cfr. doc. 5 fascicolo di parte Contr ricorrente); - che persistendo l'inerzia dell' aveva inviato atti di diffida e costituzione in mora nel giugno 2022, anch'essi rimasti senza esito, e quindi proposto il presente giudizio, Contr chiedendo la condanna dell' al pagamento della somma di € 2.693,75, oltre interessi e rivalutazione monetaria, calcolata sulla base della retribuzione mensile.
L' , pur regolarmente evocata in giudizio, non si è Controparte_1 costituita;
dovendosene, pertanto, dichiarare la contumacia.
La controversia, senza necessità di attività istruttoria, viene decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
* * *
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 33 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 stabilisce che le ferie sono un diritto irrinunciabile e, in via generale, non monetizzabili, “fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11”, il quale dispone che “le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1” (art. 33, commi 9 e 11 CCNL).
Tale previsione contrattuale è pienamente applicabile ratione temporis al rapporto in esame.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che il ricorrente, cessato dal servizio il
31.12.2020, aveva maturato per l'anno 2020 un residuo di 22 giorni di ferie non godute, come Contr attestato dalla certificazione rilasciata dall' in data 5.1.2021 (cfr. doc. 4 fascicolo di parte ricorrente). È altresì provato che il ricorrente aveva richiesto di fruire delle ferie residue con istanza del 07.10.2020 e che tale richiesta era stata espressamente rigettata dal Direttore del
Distretto Sanitario Ionio Nord “per improrogabili esigenze di servizio”, come risulta dall'annotazione in calce al modulo di richiesta (cfr. doc. 4 fascicolo di parte ricorrente). Pertanto, ricorrono i presupposti contrattuali per la monetizzazione delle ferie non godute.
Non osta a tale conclusione il divieto di corresponsione di trattamenti sostitutivi delle ferie non godute introdotto dall'art. 8, comma 5, del D.L. 95/2012, poiché, come chiarito dalla Corte costituzionale (Sent. n. 95/2016) e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15652/2018 e n.
21780/2022), tale divieto non si applica quando la mancata fruizione è dovuta a causa non imputabile al lavoratore. La disciplina restrittiva, infatti, mira a prevenire abusi, ma non sopprime la tutela risarcitoria per il mancato godimento incolpevole, essendo il diritto alle ferie garantito dall'art. 36 Cost. e dalle fonti europee. Il diritto all'indennità sostitutiva è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite e grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver consentito la fruizione delle ferie, avvisando il dipendente delle conseguenze della mancata fruizione.
Nel caso in esame, l' è rimasta contumace e non ha Controparte_1 fornito alcuna prova di aver consentito la fruizione delle ferie residue, né ha contestato i conteggi allegati dal ricorrente. Contr Ne consegue che la domanda deve essere accolta, con condanna dell' al pagamento dell'indennità sostitutiva per 22 giorni di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione mensile di € 3.183,53, divisa per 26 giornate lavorative e moltiplicata per 22, pari a € 2.693,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate – secondo il valore della causa e con riferimento ai valori minimi in ragione della relativa semplicità delle questioni affrontate – come in dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l'ente resistente al pagamento dell'importo complessivo di € 2.693,75 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla scadenza al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in €
1.314,00, oltre rimborso generale al 15%, I.V.A. e c.p.a., se dovuti e come per legge, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 22.12.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del
2021.