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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 03/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2097/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2097/2018 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Albanese
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. Maria Lovito CP_1 C.F._2
(C.F. ), con l'avv. Alessandro De Controparte_2 C.F._3
Paola
(C.F. ), con l'avv. Roberto De Paola Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), con l'avv. Nicola CP_4 CP_5 C.F._5
Mastronardi
(C.F. , con l'avv. Roberto De Paola CP_6 C.F._6
(C.F. ) e CP_7 C.F._7 Controparte_8
(C.F. ), con l'avv. Domenico Vinciguerra C.F._8
(C.F. ) e (C.F. CP_9 C.F._9 CP_10
), con l'avv. Pasquale De Luca C.F._10
CONVENUTI
(C.F. ) CP_11 C.F._11
CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 I procuratori delle parti concludono come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli artt. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla l. 18/06/2009 n. 69, senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Matera, i signori , , CP_1 Controparte_2
, , , , Controparte_3 CP_6 Controparte_12 CP_7 CP_8
, e , per sentir dichiarare ai
[...] CP_9 CP_10 CP_11
sensi degli artt. 1414 e ss. cod. civ. la simulazione assoluta, ed in ogni caso la nullità ai sensi degli artt. 1343 e 1418 cod. civ., dei contratti di compravendita meglio indicati in atti, con ogni conseguente statuizione di legge, con condanna dei detentori illegittimi alla immediata restituzione degli immobili.
A sostegno della domanda, deduceva che in data 30 dicembre 2003 aveva stipulato con gli atti di compravendita nn. 27250-2751 rep. e nn. 11533-11534 CP_1
racc. innanzi al Notaio di Ginosa, con i quali aveva trasferito a Persona_1
titolo oneroso al la proprietà di tutti i suoi beni immobili (in specie, alcuni CP_1
fondi rustici in agro di Tursi ed un intero fabbricato in Tursi alla via Roma n.10).
Precisava che i citati atti pubblici erano simulati, nulli ed inefficaci, poiché tra la e il Barone, all'epoca dei fatti conviventi, vi era una relazione sentimentale Pt_1
e tra gli stessi non vi era stato alcun trasferimento di danaro, poichè il Barone non aveva mai effettuato alcun pagamento in favore della prima;
inoltre tali atti, come accertato in diverse sentenze del Tribunale di Matera, apparivano finalizzati a sottrarre i beni all'aggressione dei suoi creditori e ad eludere la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., essendo gravati da numerosi pignoramenti ed ipoteche, ed essendo onerata di numerosi debiti nei confronti di istituti bancari e di Equitalia Sud.
Aggiungeva che, pur consapevole della nullità assoluta ed insanabile degli atti di trasferimento sopra indicati, il disponeva del patrimonio dell'attrice, CP_1
trasferendo a non domino i beni ai sig.ri , , CP_6 Controparte_2 CP_9
, , , e
[...] CP_10 Controparte_12 CP_7 Controparte_8
pagina 2 di 8 , sottoscrivendo con i medesimi una serie di scritture private allo CP_11
scopo di disciplinare i rapporti simulati, in data 11 luglio 2005, 12 e 14 ottobre 2005,
27 novembre 2015 e 28 febbraio 2008, e successivamente gli atti pubblici di compravendita meglio descritti in atti.
Concludeva che tanto i primi due atti, con cui l'attrice aveva trasferito al Barone la piena proprietà di tutti i suoi beni immobili, sia gli atti successivi, con cui il Barone pur nella consapevolezza di non esserne proprietario, aveva disposto nei confronti degli altri convenuti, pure consapevoli della esposizione debitoria della e Pt_1
della illiceità degli atti compiuti, erano privi di efficacia, avendo una causa illecita (la distrazione fraudolenta del patrimonio immobiliare dell'attrice) ed in quanto atti simulati dovevano essere dichiarati nulli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1343 e
1418 c.c.
Si costituiva in giudizio , il quale non contestava le domande attoree, CP_1 ma si limitava a chiedere di essere manlevato “per ogni e qualsiasi responsabilità riguardo a tutti i fatti descritti dall'attrice nel suo atto difensivo, anche e soprattutto con riferimento al tema delle spese processuali”.
Si costituivano con separate comparse gli altri convenuti, i quali eccepivano in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione;
nel merito, contestavano integralmente le avverse richieste perché infondate sia in fatto che in diritto e ne chiedevano il rigetto. In subordine ed in ipotesi di accoglimento della domanda attrice, spiegavano domanda riconvenzionale di usucapione decennale ex art. 1159 c.c. dei fondi rustici compravenduti;
in ulteriore subordine, spiegavano domanda riconvenzionale di condanna dei sig.ri Parte_1
e , in solido, alla restituzione delle somme corrisposte al
[...] CP_1 per l'acquisto degli immobili, oltre interessi e rivalutazione monetaria. CP_1
Il convenuto , benchè ritualmente citato, non si costituiva in giudizio CP_11
e rimaneva contumace.
In corso di causa veniva esperito il procedimento di mediazione delegata dal Giudice
e, in via istruttoria, venivano espletati gli interrogatori formali dei convenuti (esclusa la convenuta , impossibilitata a comparire per motivi di salute), Controparte_12
mentre venivano rigettate le prove testimoniali richieste dalle parti. Quindi la causa veniva introitata a sentenza, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 8 Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, avanzata dai convenuti sul presupposto della mancata comparizione personale dell'attrice all'incontro di mediazione delegata dal precedente G.I. con ordinanza emessa all'udienza del 12.04.2019.
L'eccezione è infondata, atteso che dal verbale di mediazione negativo del 5 giugno
2019, in atti, risulta che all'incontro innanzi all'organismo di mediazione adito, per la parte istante è comparso l'avv. Nota del foro di Matera, “come da delega CP_2 dell'avv. Antonio Albanese, depositata in data odierna agli atti”.
A fronte dell'eccezione di improcedibilità, l'attrice ha dato prova del fatto che l'avv. Antonio Albanese fosse munito di procura speciale sostanziale che gli attribuiva la rappresentanza sostanziale della parte, e che quest'ultimo fosse autorizzato “a nominare, revocare e farsi sostituire da altri procuratori ai quali vengono conferite le medesime facoltà”, come chiarito dalla giurisprudenza della
Cassazione (v. Cass. civ. n. 8473/2019; in senso conforme: Cass. n. 20643/2023).
Sul punto, si richiamano e confermano integralmente le motivazioni dell'ordinanza del 19.01.2021, nella quale si rileva testualmente: emergendo dalla “procura alla mediazione” versata in atti che l'attrice ha validamente delegato Parte_1
l'avv. Antonio Albanese a “transigere, conciliare e disporre totalmente della procedura di mediazione/conciliazione (…) in nome e proprio conto, anche sostituendo la parte stessa (…) autorizzando sin d'ora il procuratore a nominare, revocare e farsi sostituire da altri procuratori ai quali vengono conferite le medesime facoltà” (cfr. Cass. civ., III sez., 07.03.2019 n. 8473: <in materia di mediazione obbligatoria davanti al mediatore necessaria la comparizione>
"personale" delle parti, assistite dal difensore. Tuttavia, la parte ben può decidere di farsi sostituire da un proprio "rappresentante sostanziale", eventualmente anche dallo stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché però sia dotato di "apposita procura sostanziale>)>.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di improcedibilità.
Passando al merito, occorre in primis esaminare – per evidenti ragioni di logica giuridica – la domanda di simulazione dei negozi conclusi dall'attrice con il convenuto . CP_1
L'attrice ha invocato la simulazione assoluta ed in ogni caso la nullità, ai sensi degli artt. 1343 e 1418 c.c., dei due atti pubblici sottoscritti in data 30.12.2003 con i quali pagina 4 di 8 alienò a tutti gli immobili di sua proprietà, sul presupposto che tali CP_1
atti fossero finalizzati a sottrarre i beni all'aggressione dei suoi creditori e ad eludere la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., essendo gravati da numerosi pignoramenti ed ipoteche, in considerazione dei numerosi debiti di essa attrice nei confronti di istituti bancari e di Equitalia Sud. A riprova di tale circostanza, ha allegato le sentenze del Tribunale di Matera n. 656/2017 e n. 243/2014, con le quali, in accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da alcuni creditori della , è stata dichiarata l'inefficacia nei loro confronti dei medesimi atti Pt_1
oggetto del presente giudizio.
Ciò chiarito, deve ricordarsi che la simulazione assoluta si verifica nell'ipotesi in cui le parti, di comune accordo, dichiarano di voler porre in essere un contratto ma in realtà entrambe non ne vogliono nessuno. Al fine di configurare la fattispecie della simulazione, è necessaria la sussistenza di un accordo simulatorio
(controdichiarazione), il quale deve essere necessariamente bilaterale.
L'art. 1417 c.c. sancisce i limiti di prova dell'azione di simulazione, ammettendo la prova per testi, nonché quella per presunzioni, se l'attore è un terzo.
Viceversa, se a far valere la simulazione è una delle parti del contratto simulato, la sola prova ammessa è quella scritta, consistente nella produzione in giudizio della controdichiarazione che le parti si erano scambiata e dalla quale è inferibile l'intesa simulatoria di cui sopra.
La sola eccezione concerne l'ipotesi che si agisca in giudizio per far emergere l'illiceità del contratto dissimulato e, in tal caso, a prescindere dal fatto che l'attore sia un terzo o una delle parti, sono ammissibili sia la prova per presunzioni sia quella per testi.
Va poi evidenziato che l'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse, per contenuto e finalità. La prima, infatti, mira ad accertare la esistenza di un negozio apparente, la seconda tende a ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche della esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione. Inoltre il contratto simulato si differenzia anche dal contratto in frode alla legge che è una specie del contratto indiretto, caratterizzato dal fatto che lo scopo ulteriore perseguito dalle parti (il contratto fine) è illecito, sebbene pagina 5 di 8 sia possibile raggiungere il medesimo scopo illecito attraverso le due diverse vie della simulazione e del negozio indiretto (v. Cass. civ. sez. II, 02.08.2019, n.20875).
Pertanto: “in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla” (cfr. Cass. n. 25490/2008; Cass. n. 13345/2015).
Nel caso di specie, l'attrice ha agito in qualità di parte venditrice dei contratti conclusi con , con la conseguenza che era onere della stessa provare CP_1
l'accordo simulatorio intervenuto con quest'ultimo attraverso la controdichiarazione.
Trova, pertanto, applicazione la regola generale secondo la quale “la prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante controdichiarazione, costituente atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione avente carattere negoziale, che può essere anche posteriore all'accordo simulatorio e può provenire da una sola parte (ovvero quella contro il cui interesse è stata redatta), purché sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato, non potendo avere valenza probatoria – al fine dell'accertamento della pattuita simulazione – nemmeno la confessione stragiudiziale” (Cass. civ. sez. II, n. 123 del
07.01.2019; Cass. civ. sez. II, n. 7270 del 10.04.2015).
Ebbene, ritiene il Tribunale che la domanda di simulazione assoluta non sia fondata, atteso che dalla documentazione in atti non è emerso che la parte venditrice ed il compratore non abbiano in realtà inteso stipulare alcun atto.
Né l'assenza di volontà delle parti di stipulare i contratti de quibus può essere provata per testimoni o per presunzioni, in quanto la domanda di simulazione è stata proposta dalla parte venditrice.
Pertanto, le circostanze addotte dall'attrice a sostegno della domanda di accertamento della simulazione degli atti di compravendita de quibus, aventi mero valore indiziario
– quali la intercorsa relazione sentimentale tra le parti, la permanenza dell'attrice nell'immobile compravenduto anche dopo la compravendita e il mancato versamento del prezzo, nonché l'affermazione che tali atti fossero finalizzati a sottrarre i beni all'aggressione dei suoi creditori – non sono sufficienti a ritenere provata la pagina 6 di 8 sussistenza, tra la stessa attrice e il convenuto , di un accordo CP_1
simulatorio avente ad oggetto la vendita degli immobili.
Invero, come già sottolineato, il fatto, anche ove provato, che il debitore abbia alienato l'immobile per frodare i creditori non sarebbe sufficiente di per sé a dimostrare la natura simulata dell'atto, ossia che né l'alienante intendesse dismettere la titolarità del diritto, né l'acquirente intendesse acquisirlo.
Inoltre, in ordine all'affermazione del mancato pagamento, da parte del sig. CP_1
, del corrispettivo pattuito, va osservato che l'indicazione del venditore,
[...] contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il “pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto” (o “prima e fuori dall'atto”, come nel caso di specie), non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione;
quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante controdichiarazione scritta (v. Cass. civ. sez. II, 29.09.2020, n.20520).
Gli atti, poi, non presentano profili di illiceità che possano legittimare la prova testimoniale richiesta dall'attrice, non contenendo la fattispecie contrattuale una causa illecita ex art. 1343 c.c., né rientrando in una delle ipotesi indicate nell'art. 1418 c.c.
Per tali ragioni, va rigettata l'istanza, reiterata dalla difesa di parte attrice nella comparsa conclusionale, di revoca dell'ordinanza del 23.03.2023, nella parte in cui è stata ritenuta inammissibile la prova testimoniale articolata dall'attrice nella memoria ex art. 183 comma 2 c.p.c., perché contrastante con l'art. 1417 c.c.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, la domanda di simulazione deve essere rigettata, siccome infondata, non potendo ritenersi, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del giudizio, che gli effetti degli atti conclusi dall'attrice con il convenuto non fossero effettivamente voluti dalle parti. CP_1
Resta assorbita ogni altra domanda proposta dalle parti, anche in applicazione del principio della ragion più liquida.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione della complessità delle questioni pagina 7 di 8 trattate, sotto il profilo della ricostruzione fattuale e dell'interpretazione della disciplina di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa su indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta le domande proposte dall'attrice Parte_1
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Matera il 3 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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