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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/05/2025, n. 4442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4442 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40914/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40914/2021 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. ALLOCCA IDA con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avvocato suddetto
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI GIORGIO e con CP_1 P.IVA_2
elezione di domicilio in PIAZZA BERTARELLI, 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, su ricorso proposto dallo , ha emesso in data 23.08.2021CP_1
pagina 2 di 12 decreto ingiuntivo n. 16284/2021 nei confronti dell' per il Parte_1
pagamento di € 37.552,53 a titolo di compensi per attività di consulenza tributaria ordinaria per il secondo semestre del 2020 e straordinaria.
Ha proposto opposizione l' chiedendo: Parte_1
“In via preliminare:
- Respingersi l'istanza di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Milano n. 16284/2021 per carenza dei presupposti di cui all'art.
648 c.p.c.
In via principale:
- accogliere l'opposizione proposta da – in breve Parte_1
- in persona del legale rappresentante Dott.ssa e per l'effetto Parte_1 CP_2
revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 16284/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 18.8.2021 e notificato in data 6.9.2021, mandando assolta da ogni domanda e richiesta formulata nei suoi confronti dallo . CP_1
In ogni caso con il favore di spese e compensi del giudizio, oltre il rimborso forfetario ex art.15
T.F., IVA e CPA.”
Si è costituito lo chiedendo: CP_1
“In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 16284 /2021 (RG
23030/2021) emesso nei confronti di non essendo la promossa opposizione fondata Parte_1
né su prova scritta né di pronta soluzione;
In via principale, accertata l'esecuzione delle prestazioni, per l'attività ordinaria e per quella straordinaria, da parte dello in favore di come dedotte in monitorio, CP_1 Parte_1
confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via istruttoria, ammettersi prova testimoniale sui fatti dedotti nel presente atto, con riserva di indicare i testi e di formulare appositi capitoli di prova nelle memorie autorizzate.”
pagina 3 di 12 Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini per le memorie ex art. 183 co 6 n. 1, 2, 3 c.p.c., respinte le richieste di prove orali articolate dalle parti, con ordinanza del 18.04.2023 il giudice ha disposto C.T.U. allo scopo determinare l'ammontare dei compensi professionali dovuti per l'attività di consulenza ordinaria e straordinaria resa dallo studio . CP_1
All'udienza del 19.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L' ( in breve ) si è opposto al decreto ingiuntivo Parte_1 Pt_1
contestando il credito vantato dal professionista per prestazioni di consulenza fiscale rese tra l'inizio 2020 e l'inizio del 2021.
In primo luogo, parte attrice ha eccepito di essere creditrice di € 48.800,00 nei confronti della società Signature s.r.l. di cui il dott. è socio al 50%. Controparte_3
In secondo luogo, ha contestato che l'attività di consulenza fiscale ordinaria sarebbe stata svolta prevalentemente dallo e che lo si sarebbe limitato ad CP_4 CP_1
attività residuale di assistenza contabile, ampiamente retribuita con il pagamento della fattura n. 73 del 31.08.2020 relativa al primo semestre 2020.
In merito all'attività straordinaria ha contestato che non vi è mai stato alcun Pt_1
conferimento di incarico e che tale attività non è mai stata svolta.
Infine ha contestato che la liquidazione operata dal Consiglio dell'Ordine non sarebbe idonea a provare né l'effettivo svolgimento delle prestazioni né la misura degli importi dovuti.
Ha resistito l'opposto evidenziando quanto segue.
Il primo luogo che il rapporto tra e la società SIGNATURE s.r.l. riguarda un diverso Pt_1
soggetto giuridico ed è ininfluente nel rapporto intercorso tra le parti del presente giudizio.
pagina 4 di 12 In secondo luogo che le prestazioni professionali ordinarie e straordinarie sono state rese su incarico di come comprovato dalla documentazione in atti da cui si evince la piena Pt_1
consapevolezza e accettazione delle attività da parte della società, che l'attività ordinaria avrebbe riguardato, tra l'altro, il supporto nella redazione dei bilanci, l'assistenza in materia fiscale, le elaborazioni degli F24, partecipazioni a call con i revisori mentre quella straordinaria il riassetto societario delle società , e che tali attività erano state svolte CP_5 CP_6
con continuità sino al gennaio 2021 e cessate a seguito di recesso da parte di e che Pt_1
l'opponente non aveva mai sollevato contestazioni in costanza di rapporto sulla prestazioni rese e che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti emergeva la piena fiducia nel professionista incaricato.
Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Preliminarmente va detto che ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1 – Assume la società opponente di essere creditore della società SIGNATURE s.r.l. - alla quale aveva conferito in data 18/25.8. 2019 un incarico di “ assistenza direzionale e organizzativa, oltre che consulenza finanziaria “ e di cui era socio il dott. , socio anche dello Controparte_3
studio opposto - per avere corrisposto a quest'ultima a titolo di mutuo la somma di euro
48.800,00 ( cfr p. 5 dell'atto di citazione in opposizione e doc. 17 di parte opponente ). Non ha chiesto la compensazione dell'anzidetto credito con quello vantato dallo studio opposto né ha proposto domanda di restituzione della somma mutuata.
Osserva il Tribunale che, trattandosi di credito nei confronti di soggetto giuridico diverso dallo studio opposto e che trova origine in contratto diverso ( contratto di mutuo tra privati ), non rileva nel rapporto giuridico intercorso con lo che ha ad oggetto un contratto di CP_1
consulenza professionale per attività di assistenza fiscale ordinaria e straordinaria per il 2020 ed i primi mesi del 2021.
pagina 5 di 12 2 - Lo ha dato prova del contratto intercorso tra le parti , documentando CP_1
l'accordo sui compensi per l'attività ordinaria ( cfr mail sub. doc. 1 di parte opposta ), dando prova che il contratto ha avuto esecuzione - con lo svolgimento da parte dello studio opposto dell'attività di assistenza fiscale ordinaria e straordinaria ed il pagamento da parte dell'opponente della somma di euro 6.000,00 per le prestazioni ordinarie rese nel primo semestre del 2020 ( non oggetto della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto ) - e della comunicazione di recesso dal contratto da parte della società opponente in data 12.2.2021.
Parimenti parte opposta ha fornito prova, tramite copiosa documentazione versata in atti, di aver prestato assistenza tributaria ordinaria all'odierna opponente, ad esempio, tramite la predisposizione dei modelli F24 (doc. 14, 23, 78, 79, 80, 82 e 83 convenuto), l'invio delle liquidazioni IVA (doc. 32, 85, 86, 87, 88, 89, 90 convenuto), la richiesta di consulenza circa la predisposizione del modello UNICO 2020 – il periodo di imposta 2019, ancora di competenza del precedente commercialista (doc. 17 convenuto) - nonché la presentazione dell'istanza per il riconoscimento di contributo a fondo perduto (doc. 33, 81 convenuto) e l'assistenza nel deposito della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, tramite il c.d. esterometro (doc.
06 convenuto). A ciò si aggiunge la partecipazione da parte dello all'incontro CP_1
con i revisori della ed il precedente commercialista in merito al bilancio 2019 (doc. 15 e 21 convenuto ) .
Tali attività non sono state oggetto di contestazione da parte dell'odierno opponente né in corso di rapporto né nel presente giudizio. Infatti si è limitata a sostenere che la maggior parte degli adempimenti sarebbero stati eseguiti dallo precedente commercialista, e CP_4
che lo avrebbe svolto un'attività residuale, già interamente compensata con la CP_1
somma di euro 6.000 già versata.
La documentazione prodotta smentisce tale ultimo assunto dell'opponente pagina 6 di 12 Infatti lo studio ha dimostrato di aver eseguito le prestazioni di ordinaria attività di CP_1
consulenza tributaria con esclusione di quegli adempimenti che avrebbe dovuto eseguire nel
2021 ma riferiti all'anno di imposta 2020 (es. Bilancio 2020, dichiarazione dei redditi, Modello
UNICO 2020) e che, a seguito del recesso comunicato di in data 12.02.2021 (doc. 1 Pt_1
monitorio), sono stati affidati a un nuovo professionista. Tale ricostruzione è stata confermata anche dalla consulenza tecnica d'ufficio: la consulente ha riconosciuto lo svolgimento di attività ordinaria di consulenza fiscale riferita all'anno di imposta 2020 da parte dell'odierno convenuto
( cfr p. 6 della CT “ In merito alle attività ordinarie espletate dallo studio , si precisa che CP_1
esse comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti prestazioni rese per
l'intero periodo considerato, evincibili dagli allegati al fascicolo monitorio, alla comparsa di costituzione e risposta ed alla Memoria n. 1 dello : a) Assistenza versamenti CP_1
fiscali (predisposizione e invio modelli F24, ravvedimenti operosi); b) Adempimenti fiscali IVA
(cfr. doc. da 85 a 90 all. alla Memoria n. 1 dello IVA e invio Controparte_8
telematico comunicazioni periodiche) c) Consulenza fiscale sulla bozza di Unico 2020 (periodo di imposta 2019) predisposta dallo studio (precedente commercialista) che invia la CP_4
suddetta bozza allo per un parere (cfr. doc. 17 all. al fascicolo monitorio); d) CP_1
Istanza contributo a fondo perduto del 30/7/20 (cfr. doc. 81 alla Memoria n. 1 dello studio
); e) Istanza credito sanificazione del 7/9/20 (cfr. doc. 84 alla Memoria n. 1 dello studio CP_1
); f) Altri adempimenti fiscali – esterometro;
g) Assistenza contabile in merito alla CP_1
contabilizzazione di alcune operazioni;
h) Assistenza societaria (es. redazione verbali cda e verifica bandi in corso); i) Assistenza versamenti diritti camerali;
j) Partecipazione all'incontro con i revisori ) e la relativamente al bilancio 2019 (cfr. doc. 4, 15, 21 e 22 all. alla Pt_1
comparsa di costituzione e risposta) k) Consulenza in merito alla relazione sulla gestione 2019-
20 (cfr. doc. 24 all. alla comparsa di costituzione e risposta) “ ed ha evidenziato ( p. 7 CT ) che alcune attività solitamente previste nell'ambito di assistenza tributaria ordinaria su base annuale non sono state svolte in ragione della revoca del mandato, quali ad esempio la predisposizione del bilancio 2020 e i dichiarativi fiscali relative a tale annualità ( dichiarazione
IVA 2020, dichiarazione dei redditi di società di capitali).
pagina 7 di 12 La documentazione prodotta da parte attrice a dimostrazione della circostanza che la maggior parte dell'attività di consulenza tributaria del 2020 sarebbe stata svolte dal precedente commercialista prova, al contrario, che tale professionista ha semplicemente CP_4
svolto gli adempimenti fiscali di sua competenza in quanto relativi all'anno di imposta 2019 sebbene depositati nel 2020 (es. bilancio di esercizio 2019, dichiarazione IVA per l'anno 2019 etc. doc. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) coerentemente con l'incarico conferito a quest'ultimo ( doc.
7 di parte attrice ).
Quanto alla determinazione dei compensi professionali si osserva quanto segue.
Con riferimento all'attività ordinaria, la società opposta ha chiesto il pagamento di compensi pari ad euro 7.481,60 da luglio del 2020 a gennaio del 2021, essendo già stata corrisposta la somma di euro 6.000,00 per il primo semestre del 2020.
Ha allegato con la comparsa di risposta che le parti avevano convenuto per la tenuta della contabilità della società opponente un importo forfettario annuo di euro 12.000 ( ovvero euro
1.000 mensili ), importo ridotto rispetto a quello originario concordato di euro 15.000 ( cfr mail
4.7.1.2020 sub. doc. 1 di parte opposta ), come dimostrato dalla fattura n. 73/2020 relativa al primo trimestre 2020 ( cfr doc. 2 di parte opposta ), tenuto conto del fatto nel primo anno avrebbe operato in concomitanza con lo anche il precedente commercialista CP_1
per chiudere le partite del 2019 da effettuare nel 2020. Tale assunto non è stato contestato dalla società opponente.
pagina 8 di 12 La CT, incaricata della determinazione dei compensi dovuti allo , con relazione CP_1
analitica e compiutamente motivata ed interamente condivisa dall'ufficio, ha determinato i compensi relativi alla contabilità ordinaria detraendo dal compenso forfettario pattuito dalle parti – riconosciuto in € 12.000,00 – quanto sarebbe stato dovuto al professionista per la redazione del bilancio 2020 e gli altri adempimenti fiscali relativi al medesimo anno di imposta
(es. dichiarazione dei redditi di società di capitali, dichiarazione IVA, dichiarazione irap), prestazioni che non sono state svolte dallo in ragione della revoca dell'incarico CP_1
da parte del cliente. Il valore di tali prestazioni è stato determinato, quanto alla predisposizione del bilancio dell'esercizio 2020, applicando l'art. 24 del D.M. 140/2012 ed utilizzando i dati di un bilancio intermedio dal 30.9.2020, unico documento allegato agli atti di causa ( doc. 113 allegato alla memoria 183 VI comma n. 1 dello ), in una cifra compresa tra un CP_1
minimo di euro 1.860 ed un massimo di euro 2.454,00 ( cfr p. 8 e 9 della CT ), allo stesso modo, applicando l'art. 28 del d.m. citato, la CT ha determinato nella somma di euro 1. 330 i compensi dovuti per gli adempimenti fiscali mancanti relativi all'anno 2020.
La contestazione di parte convenuta per cui la detrazione operata non sarebbe dovuta in quanto compensata dall'attività di assistenza prestata dallo allo studio ( CP_1 CP_4
precedente commercialista della società opponente ) nella redazione del bilancio relativo all'anno di imposta 2019 e ( osservazioni alla CT del CTP di parte opposta pag. 3, 4) non è fondata, posto che di tale asserita assistenza si è già tenuto conto nella determinazione del compenso forfettario, come riconosciuto dalla stessa parte opposta ( cfr p. 4 della comparsa ), e la stessa è stata considerata dal CT per escludere la maggiorazione ex art. 18 del D.M.
140/2012
pagina 9 di 12 Dunque, posto che, norma dell'art. 2237 comma 1° c.c. , al recesso del cliente dal contratto d'opera intellettuale segue l'obbligo di pagare il compenso per l'opera svolta, tenuto conto che la redazione del bilancio e gli adempimenti quali la predisposizione del bilancio, la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA costituiscono adempimenti fondamentali nell'ambito di un'attività di assistenza fiscale, che tali adempimenti, a seguito del recesso di , sono stati Pt_1
eseguiti da altro professionista, i compensi per l'attività ordinaria, convenuti nella somma forfettario di euro 12.000 annui, vanno ridotti della somma complessiva di euro 3.487,00 ( determinata applicando il valore medio dei compensi indicati per la redazione del bilancio, + euro 1.330 per gli altri adempimenti fiscali ), per cui risulta dovuta per l'attività ordinaria la somma di 8.513,00.
Quanto all'attività di consulenza fiscale straordinaria parte convenuta ha sostenuto di aver svolto attività funzionale al riassetto societario delle società del gruppo, ossia Pt_1 CP_5
e che, tuttavia, non si è conclusa in ragione della revoca del mandato. CP_6
La documentazione prodotta dall'opposto dimostra che il legale rappresentante della società opponente ha affidato allo la gestione e organizzazione delle società sopra CP_1
indicate (doc. 61 convenuta ) e lo svolgimento da parte del professionista di un'attività di studio e preparatoria finalizzata a tale riassetto societario (doc. 65 convenuto “Io come dico da mesi posso valutare tutto solo con i bilanci definitivi in mano purtroppo. Non è una questione di costi di costituzione o notarili ma come impostare l'operazione. Anzi a dire il vero a sto punto mi servirebbero le ultime situazioni contabili aggiornate di tutte le società perché di solito queste operazioni possono essere fatte sulla base di situazioni patrimoniali non anteriori di 4 mesi.”; doc. 67; doc. 69 convenuto: “ho bisogno di queste informazioni per poter completare il prospetto sull'operazione straordinaria”; doc. 70 convenuto: “Buon pomeriggio , ieri durante la Per_1
call con mi erano sorti alcuni dubbi, chiaramente condivisi con e Per_2 CP_2 Per_2
stesso.
1. Si vorrebbe sapere se fosse possibile una data presunta nella quale si potrebbe svolgere l'atto notarile delle due Società e se possibile con quale CP_6 Parte_2
causale”).
Per l'attività in esame, lo studio ha emesso – ed azionato in sede monitoria – pro CP_1
forma n. 42/1 del 03.03.2021 (doc. 3 monitorio) dell'ammontare dell'importo comprensivo di oneri di euro 29.638, 96.
pagina 10 di 12 Tale importo risulta eccessivo, come riconosciuto dalla stessa CT , non essendo stata conclusa l'attività. La consulente, in assenza di accordo tra le parti sulla misura dei compensi, ha determinato l'onorario astrattamente dovuto nel caso di conclusione dell'attività straordinaria a norma dell'art. 25 del DM 140/2012 nella misura di euro 26.864,00 ma ha ritenuto di dover apportare una riduzione del 50% poiché “l'attività svolta non ha condotto alla elaborazione o finalizzazione di attività concrete ma estrinsecatesi in mese ipotesi strategiche prive di supporti numerici o documentazione idonea alla finalizzazione dell'attività straordinaria prospettata” ed ha determinato il compenso dovuto per l'attività di assistenza fiscale straordinaria svolta dallo studio nella misura di € 13.432,00. CP_1
Per le ragioni esposte i compensi dovuti vanno determinati nella somma di euro € 13.432,00 per attività straordinaria e di € 8.513,00 per attività ordinaria.
Pertanto va revocato il decreto ingiuntivo e, tenuto conto dell'avvenuto pagamento della somma di euro 6.000,00 relativa al primo semestre del 2020 ( cfr fattura n. 73 del 31.8.2020 ), la società opponente va condannata al pagamento della somma di euro 15.945,00 maggiorata degli accessori di legge e degli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale .
In ragione della soccombenza (art. 91 c.p.c.) vanno poste a carico dell'opponente le spese del giudizio come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa (€ 5.201 - € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 16284/2021 emesso dal Tribunale di Milano il 23.8.2021;
- condanna la società opponente a pagare allo Parte_1
la somma di € 15.945,00 oltre accessori di legge ed interessi al tasso previsto CP_1
dall'art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale,
- condanna la società opponente a rifondere all'opposto le spese del giudizio che liquida in euro
5.077,00 per compensi, oltre il rimborso forfetario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA.
pagina 11 di 12 Così deciso in Milano il 31.5.2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Spinnler
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40914/2021 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. ALLOCCA IDA con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avvocato suddetto
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI GIORGIO e con CP_1 P.IVA_2
elezione di domicilio in PIAZZA BERTARELLI, 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, su ricorso proposto dallo , ha emesso in data 23.08.2021CP_1
pagina 2 di 12 decreto ingiuntivo n. 16284/2021 nei confronti dell' per il Parte_1
pagamento di € 37.552,53 a titolo di compensi per attività di consulenza tributaria ordinaria per il secondo semestre del 2020 e straordinaria.
Ha proposto opposizione l' chiedendo: Parte_1
“In via preliminare:
- Respingersi l'istanza di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Milano n. 16284/2021 per carenza dei presupposti di cui all'art.
648 c.p.c.
In via principale:
- accogliere l'opposizione proposta da – in breve Parte_1
- in persona del legale rappresentante Dott.ssa e per l'effetto Parte_1 CP_2
revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 16284/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 18.8.2021 e notificato in data 6.9.2021, mandando assolta da ogni domanda e richiesta formulata nei suoi confronti dallo . CP_1
In ogni caso con il favore di spese e compensi del giudizio, oltre il rimborso forfetario ex art.15
T.F., IVA e CPA.”
Si è costituito lo chiedendo: CP_1
“In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 16284 /2021 (RG
23030/2021) emesso nei confronti di non essendo la promossa opposizione fondata Parte_1
né su prova scritta né di pronta soluzione;
In via principale, accertata l'esecuzione delle prestazioni, per l'attività ordinaria e per quella straordinaria, da parte dello in favore di come dedotte in monitorio, CP_1 Parte_1
confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via istruttoria, ammettersi prova testimoniale sui fatti dedotti nel presente atto, con riserva di indicare i testi e di formulare appositi capitoli di prova nelle memorie autorizzate.”
pagina 3 di 12 Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini per le memorie ex art. 183 co 6 n. 1, 2, 3 c.p.c., respinte le richieste di prove orali articolate dalle parti, con ordinanza del 18.04.2023 il giudice ha disposto C.T.U. allo scopo determinare l'ammontare dei compensi professionali dovuti per l'attività di consulenza ordinaria e straordinaria resa dallo studio . CP_1
All'udienza del 19.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L' ( in breve ) si è opposto al decreto ingiuntivo Parte_1 Pt_1
contestando il credito vantato dal professionista per prestazioni di consulenza fiscale rese tra l'inizio 2020 e l'inizio del 2021.
In primo luogo, parte attrice ha eccepito di essere creditrice di € 48.800,00 nei confronti della società Signature s.r.l. di cui il dott. è socio al 50%. Controparte_3
In secondo luogo, ha contestato che l'attività di consulenza fiscale ordinaria sarebbe stata svolta prevalentemente dallo e che lo si sarebbe limitato ad CP_4 CP_1
attività residuale di assistenza contabile, ampiamente retribuita con il pagamento della fattura n. 73 del 31.08.2020 relativa al primo semestre 2020.
In merito all'attività straordinaria ha contestato che non vi è mai stato alcun Pt_1
conferimento di incarico e che tale attività non è mai stata svolta.
Infine ha contestato che la liquidazione operata dal Consiglio dell'Ordine non sarebbe idonea a provare né l'effettivo svolgimento delle prestazioni né la misura degli importi dovuti.
Ha resistito l'opposto evidenziando quanto segue.
Il primo luogo che il rapporto tra e la società SIGNATURE s.r.l. riguarda un diverso Pt_1
soggetto giuridico ed è ininfluente nel rapporto intercorso tra le parti del presente giudizio.
pagina 4 di 12 In secondo luogo che le prestazioni professionali ordinarie e straordinarie sono state rese su incarico di come comprovato dalla documentazione in atti da cui si evince la piena Pt_1
consapevolezza e accettazione delle attività da parte della società, che l'attività ordinaria avrebbe riguardato, tra l'altro, il supporto nella redazione dei bilanci, l'assistenza in materia fiscale, le elaborazioni degli F24, partecipazioni a call con i revisori mentre quella straordinaria il riassetto societario delle società , e che tali attività erano state svolte CP_5 CP_6
con continuità sino al gennaio 2021 e cessate a seguito di recesso da parte di e che Pt_1
l'opponente non aveva mai sollevato contestazioni in costanza di rapporto sulla prestazioni rese e che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti emergeva la piena fiducia nel professionista incaricato.
Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Preliminarmente va detto che ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1 – Assume la società opponente di essere creditore della società SIGNATURE s.r.l. - alla quale aveva conferito in data 18/25.8. 2019 un incarico di “ assistenza direzionale e organizzativa, oltre che consulenza finanziaria “ e di cui era socio il dott. , socio anche dello Controparte_3
studio opposto - per avere corrisposto a quest'ultima a titolo di mutuo la somma di euro
48.800,00 ( cfr p. 5 dell'atto di citazione in opposizione e doc. 17 di parte opponente ). Non ha chiesto la compensazione dell'anzidetto credito con quello vantato dallo studio opposto né ha proposto domanda di restituzione della somma mutuata.
Osserva il Tribunale che, trattandosi di credito nei confronti di soggetto giuridico diverso dallo studio opposto e che trova origine in contratto diverso ( contratto di mutuo tra privati ), non rileva nel rapporto giuridico intercorso con lo che ha ad oggetto un contratto di CP_1
consulenza professionale per attività di assistenza fiscale ordinaria e straordinaria per il 2020 ed i primi mesi del 2021.
pagina 5 di 12 2 - Lo ha dato prova del contratto intercorso tra le parti , documentando CP_1
l'accordo sui compensi per l'attività ordinaria ( cfr mail sub. doc. 1 di parte opposta ), dando prova che il contratto ha avuto esecuzione - con lo svolgimento da parte dello studio opposto dell'attività di assistenza fiscale ordinaria e straordinaria ed il pagamento da parte dell'opponente della somma di euro 6.000,00 per le prestazioni ordinarie rese nel primo semestre del 2020 ( non oggetto della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto ) - e della comunicazione di recesso dal contratto da parte della società opponente in data 12.2.2021.
Parimenti parte opposta ha fornito prova, tramite copiosa documentazione versata in atti, di aver prestato assistenza tributaria ordinaria all'odierna opponente, ad esempio, tramite la predisposizione dei modelli F24 (doc. 14, 23, 78, 79, 80, 82 e 83 convenuto), l'invio delle liquidazioni IVA (doc. 32, 85, 86, 87, 88, 89, 90 convenuto), la richiesta di consulenza circa la predisposizione del modello UNICO 2020 – il periodo di imposta 2019, ancora di competenza del precedente commercialista (doc. 17 convenuto) - nonché la presentazione dell'istanza per il riconoscimento di contributo a fondo perduto (doc. 33, 81 convenuto) e l'assistenza nel deposito della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, tramite il c.d. esterometro (doc.
06 convenuto). A ciò si aggiunge la partecipazione da parte dello all'incontro CP_1
con i revisori della ed il precedente commercialista in merito al bilancio 2019 (doc. 15 e 21 convenuto ) .
Tali attività non sono state oggetto di contestazione da parte dell'odierno opponente né in corso di rapporto né nel presente giudizio. Infatti si è limitata a sostenere che la maggior parte degli adempimenti sarebbero stati eseguiti dallo precedente commercialista, e CP_4
che lo avrebbe svolto un'attività residuale, già interamente compensata con la CP_1
somma di euro 6.000 già versata.
La documentazione prodotta smentisce tale ultimo assunto dell'opponente pagina 6 di 12 Infatti lo studio ha dimostrato di aver eseguito le prestazioni di ordinaria attività di CP_1
consulenza tributaria con esclusione di quegli adempimenti che avrebbe dovuto eseguire nel
2021 ma riferiti all'anno di imposta 2020 (es. Bilancio 2020, dichiarazione dei redditi, Modello
UNICO 2020) e che, a seguito del recesso comunicato di in data 12.02.2021 (doc. 1 Pt_1
monitorio), sono stati affidati a un nuovo professionista. Tale ricostruzione è stata confermata anche dalla consulenza tecnica d'ufficio: la consulente ha riconosciuto lo svolgimento di attività ordinaria di consulenza fiscale riferita all'anno di imposta 2020 da parte dell'odierno convenuto
( cfr p. 6 della CT “ In merito alle attività ordinarie espletate dallo studio , si precisa che CP_1
esse comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti prestazioni rese per
l'intero periodo considerato, evincibili dagli allegati al fascicolo monitorio, alla comparsa di costituzione e risposta ed alla Memoria n. 1 dello : a) Assistenza versamenti CP_1
fiscali (predisposizione e invio modelli F24, ravvedimenti operosi); b) Adempimenti fiscali IVA
(cfr. doc. da 85 a 90 all. alla Memoria n. 1 dello IVA e invio Controparte_8
telematico comunicazioni periodiche) c) Consulenza fiscale sulla bozza di Unico 2020 (periodo di imposta 2019) predisposta dallo studio (precedente commercialista) che invia la CP_4
suddetta bozza allo per un parere (cfr. doc. 17 all. al fascicolo monitorio); d) CP_1
Istanza contributo a fondo perduto del 30/7/20 (cfr. doc. 81 alla Memoria n. 1 dello studio
); e) Istanza credito sanificazione del 7/9/20 (cfr. doc. 84 alla Memoria n. 1 dello studio CP_1
); f) Altri adempimenti fiscali – esterometro;
g) Assistenza contabile in merito alla CP_1
contabilizzazione di alcune operazioni;
h) Assistenza societaria (es. redazione verbali cda e verifica bandi in corso); i) Assistenza versamenti diritti camerali;
j) Partecipazione all'incontro con i revisori ) e la relativamente al bilancio 2019 (cfr. doc. 4, 15, 21 e 22 all. alla Pt_1
comparsa di costituzione e risposta) k) Consulenza in merito alla relazione sulla gestione 2019-
20 (cfr. doc. 24 all. alla comparsa di costituzione e risposta) “ ed ha evidenziato ( p. 7 CT ) che alcune attività solitamente previste nell'ambito di assistenza tributaria ordinaria su base annuale non sono state svolte in ragione della revoca del mandato, quali ad esempio la predisposizione del bilancio 2020 e i dichiarativi fiscali relative a tale annualità ( dichiarazione
IVA 2020, dichiarazione dei redditi di società di capitali).
pagina 7 di 12 La documentazione prodotta da parte attrice a dimostrazione della circostanza che la maggior parte dell'attività di consulenza tributaria del 2020 sarebbe stata svolte dal precedente commercialista prova, al contrario, che tale professionista ha semplicemente CP_4
svolto gli adempimenti fiscali di sua competenza in quanto relativi all'anno di imposta 2019 sebbene depositati nel 2020 (es. bilancio di esercizio 2019, dichiarazione IVA per l'anno 2019 etc. doc. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) coerentemente con l'incarico conferito a quest'ultimo ( doc.
7 di parte attrice ).
Quanto alla determinazione dei compensi professionali si osserva quanto segue.
Con riferimento all'attività ordinaria, la società opposta ha chiesto il pagamento di compensi pari ad euro 7.481,60 da luglio del 2020 a gennaio del 2021, essendo già stata corrisposta la somma di euro 6.000,00 per il primo semestre del 2020.
Ha allegato con la comparsa di risposta che le parti avevano convenuto per la tenuta della contabilità della società opponente un importo forfettario annuo di euro 12.000 ( ovvero euro
1.000 mensili ), importo ridotto rispetto a quello originario concordato di euro 15.000 ( cfr mail
4.7.1.2020 sub. doc. 1 di parte opposta ), come dimostrato dalla fattura n. 73/2020 relativa al primo trimestre 2020 ( cfr doc. 2 di parte opposta ), tenuto conto del fatto nel primo anno avrebbe operato in concomitanza con lo anche il precedente commercialista CP_1
per chiudere le partite del 2019 da effettuare nel 2020. Tale assunto non è stato contestato dalla società opponente.
pagina 8 di 12 La CT, incaricata della determinazione dei compensi dovuti allo , con relazione CP_1
analitica e compiutamente motivata ed interamente condivisa dall'ufficio, ha determinato i compensi relativi alla contabilità ordinaria detraendo dal compenso forfettario pattuito dalle parti – riconosciuto in € 12.000,00 – quanto sarebbe stato dovuto al professionista per la redazione del bilancio 2020 e gli altri adempimenti fiscali relativi al medesimo anno di imposta
(es. dichiarazione dei redditi di società di capitali, dichiarazione IVA, dichiarazione irap), prestazioni che non sono state svolte dallo in ragione della revoca dell'incarico CP_1
da parte del cliente. Il valore di tali prestazioni è stato determinato, quanto alla predisposizione del bilancio dell'esercizio 2020, applicando l'art. 24 del D.M. 140/2012 ed utilizzando i dati di un bilancio intermedio dal 30.9.2020, unico documento allegato agli atti di causa ( doc. 113 allegato alla memoria 183 VI comma n. 1 dello ), in una cifra compresa tra un CP_1
minimo di euro 1.860 ed un massimo di euro 2.454,00 ( cfr p. 8 e 9 della CT ), allo stesso modo, applicando l'art. 28 del d.m. citato, la CT ha determinato nella somma di euro 1. 330 i compensi dovuti per gli adempimenti fiscali mancanti relativi all'anno 2020.
La contestazione di parte convenuta per cui la detrazione operata non sarebbe dovuta in quanto compensata dall'attività di assistenza prestata dallo allo studio ( CP_1 CP_4
precedente commercialista della società opponente ) nella redazione del bilancio relativo all'anno di imposta 2019 e ( osservazioni alla CT del CTP di parte opposta pag. 3, 4) non è fondata, posto che di tale asserita assistenza si è già tenuto conto nella determinazione del compenso forfettario, come riconosciuto dalla stessa parte opposta ( cfr p. 4 della comparsa ), e la stessa è stata considerata dal CT per escludere la maggiorazione ex art. 18 del D.M.
140/2012
pagina 9 di 12 Dunque, posto che, norma dell'art. 2237 comma 1° c.c. , al recesso del cliente dal contratto d'opera intellettuale segue l'obbligo di pagare il compenso per l'opera svolta, tenuto conto che la redazione del bilancio e gli adempimenti quali la predisposizione del bilancio, la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA costituiscono adempimenti fondamentali nell'ambito di un'attività di assistenza fiscale, che tali adempimenti, a seguito del recesso di , sono stati Pt_1
eseguiti da altro professionista, i compensi per l'attività ordinaria, convenuti nella somma forfettario di euro 12.000 annui, vanno ridotti della somma complessiva di euro 3.487,00 ( determinata applicando il valore medio dei compensi indicati per la redazione del bilancio, + euro 1.330 per gli altri adempimenti fiscali ), per cui risulta dovuta per l'attività ordinaria la somma di 8.513,00.
Quanto all'attività di consulenza fiscale straordinaria parte convenuta ha sostenuto di aver svolto attività funzionale al riassetto societario delle società del gruppo, ossia Pt_1 CP_5
e che, tuttavia, non si è conclusa in ragione della revoca del mandato. CP_6
La documentazione prodotta dall'opposto dimostra che il legale rappresentante della società opponente ha affidato allo la gestione e organizzazione delle società sopra CP_1
indicate (doc. 61 convenuta ) e lo svolgimento da parte del professionista di un'attività di studio e preparatoria finalizzata a tale riassetto societario (doc. 65 convenuto “Io come dico da mesi posso valutare tutto solo con i bilanci definitivi in mano purtroppo. Non è una questione di costi di costituzione o notarili ma come impostare l'operazione. Anzi a dire il vero a sto punto mi servirebbero le ultime situazioni contabili aggiornate di tutte le società perché di solito queste operazioni possono essere fatte sulla base di situazioni patrimoniali non anteriori di 4 mesi.”; doc. 67; doc. 69 convenuto: “ho bisogno di queste informazioni per poter completare il prospetto sull'operazione straordinaria”; doc. 70 convenuto: “Buon pomeriggio , ieri durante la Per_1
call con mi erano sorti alcuni dubbi, chiaramente condivisi con e Per_2 CP_2 Per_2
stesso.
1. Si vorrebbe sapere se fosse possibile una data presunta nella quale si potrebbe svolgere l'atto notarile delle due Società e se possibile con quale CP_6 Parte_2
causale”).
Per l'attività in esame, lo studio ha emesso – ed azionato in sede monitoria – pro CP_1
forma n. 42/1 del 03.03.2021 (doc. 3 monitorio) dell'ammontare dell'importo comprensivo di oneri di euro 29.638, 96.
pagina 10 di 12 Tale importo risulta eccessivo, come riconosciuto dalla stessa CT , non essendo stata conclusa l'attività. La consulente, in assenza di accordo tra le parti sulla misura dei compensi, ha determinato l'onorario astrattamente dovuto nel caso di conclusione dell'attività straordinaria a norma dell'art. 25 del DM 140/2012 nella misura di euro 26.864,00 ma ha ritenuto di dover apportare una riduzione del 50% poiché “l'attività svolta non ha condotto alla elaborazione o finalizzazione di attività concrete ma estrinsecatesi in mese ipotesi strategiche prive di supporti numerici o documentazione idonea alla finalizzazione dell'attività straordinaria prospettata” ed ha determinato il compenso dovuto per l'attività di assistenza fiscale straordinaria svolta dallo studio nella misura di € 13.432,00. CP_1
Per le ragioni esposte i compensi dovuti vanno determinati nella somma di euro € 13.432,00 per attività straordinaria e di € 8.513,00 per attività ordinaria.
Pertanto va revocato il decreto ingiuntivo e, tenuto conto dell'avvenuto pagamento della somma di euro 6.000,00 relativa al primo semestre del 2020 ( cfr fattura n. 73 del 31.8.2020 ), la società opponente va condannata al pagamento della somma di euro 15.945,00 maggiorata degli accessori di legge e degli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale .
In ragione della soccombenza (art. 91 c.p.c.) vanno poste a carico dell'opponente le spese del giudizio come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa (€ 5.201 - € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 16284/2021 emesso dal Tribunale di Milano il 23.8.2021;
- condanna la società opponente a pagare allo Parte_1
la somma di € 15.945,00 oltre accessori di legge ed interessi al tasso previsto CP_1
dall'art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale,
- condanna la società opponente a rifondere all'opposto le spese del giudizio che liquida in euro
5.077,00 per compensi, oltre il rimborso forfetario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA.
pagina 11 di 12 Così deciso in Milano il 31.5.2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Spinnler
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