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Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 177 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott.ssa Giusy
Ciampa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.2.2025, letti gli atti ed esaminata la documentazione depositata, pronuncia la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 177/2025 avente ad oggetto: Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Parte_1 C.F._1
Campa (CF: ) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico C.F._2
PEC: Email_1
ricorrente contro
Controparte_1
(c.f. , in persona del pro tempore – rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 CP_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (c.f. ), presso la quale è ivi P.IVA_2
domiciliato in Via Arsenale n. 21; resistente
Premesso che:
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 28.01.2025, ha chiesto ordinarsi a parte Parte_1
resistente , anche inaudita altera Controparte_1
parte, “il rilascio del visto di ingresso al sig. nato il [...] in [...]_2
(Pakistan) e comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto”.
In particolare, a sostegno della proposta domanda cautelare, il ricorrente ha allegato:
1 - di aver adito l'intestato Tribunale affinché, ai sensi dell'art. 291 ss. del c.c., dichiarasse l'adozione del Sig. nato il [...] in [...], cittadino pakistano Parte_3
maggiorenne;
- che il giudice aveva fissato udienza per la comparizione personale delle parti (adottando ed adottante) in data 31.10.2024;
- che, nonostante la ricorrente si fosse immediatamente adoperata contattando l'Ambasciata di
Islamabad nonché il Consolato e l'Ufficio Visti perché si procedesse al rilascio del visto, al fine di consentire al sig. di partecipare all'udienza, non si otteneva alcun riscontro;
Pt_2
- che, pertanto, il sig. non si è potuto presentare all'udienza fissata per il 30.10 ed il giudice Pt_2
“rilevato che il consenso dell'adottando è imprescindibile al fine di poter procedere con l'adozione
e che lo stesso dev'essere espresso personalmente dal sig. ha rinviato la causa all'udienza Pt_2
del 22.5.2025 ore 9:00;
- che, nonostante, i successivi ulteriori solleciti, ad oggi alcun riscontro si è avuto alla domanda di visto;
- che il sig. ha cercato in tutti i modi di mettersi in contatto con l recandosi Pt_2 CP_3
anche di persona ma senza esito;
- che il persistente silenzio dell'Ambasciata e del Consolato comporta il fondato timore che anche alla prossima udienza del 22 maggio il sig. non si presenti, con grave violazione del diritto Pt_2
di difesa ed al contraddittorio dell'adottando e del proprio diritto ad adottare (artt. 24 Cost. e artt. 6
e 8 CEDU).
Con comparsa di costituzione del 27.02.2025 si è costituita l'Avvocatura Controparte_4
in difesa del , eccependo:
[...] Controparte_1
1) l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza, non apparendo specificata la tipologia e la durata del Visto richiesto;
2) l'incompetenza territoriale di codesto Tribunale in favore del Tribunale di Roma (trattandosi di impugnazione di atto/relativo silenzio adottato dalla sede diplomatica presso uno Stato Estero) o, in subordine, il Tribunale di Torino (in applicazione del foro erariale);
3) il difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente a proporre il ricorso per conto del cittadino pakistano maggiorenne ed unico titolare dell'interesse al rilascio del visto;
Parte_3
4) l'infondatezza nel merito della richiesta cautelare, difettando i requisiti tanto del fumus boni iuris
(stante la carenza di legittimazione attiva) quanto del periculum in mora (consentendo l'art. 311 c.c. il rilascio di procura speciale per i casi in cui non sia possibile all'adottando la comparizione personale).
2 All'udienza del 27.02.2025 parte ricorrente ha replicato alle formulate eccezioni, insistito nell'accoglimento del ricorso.
Osserva:
1. È noto che, ai fini della concessione del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. è necessaria la contemporanea sussistenza del fumus boni iuris (approssimativa verosimiglianza dell'esistenza del diritto di cui si chiede la tutela) e del periculum in mora (pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il ritardo può esporre il diritto medesimo).
Postulando il fumus boni iuris la verifica della probabilità di accoglimento della domanda nel successivo giudizio di merito, è necessaria l'esistenza di un diritto da far valere in via ordinaria nonché, a pena di inammissibilità, l'attualità dello stesso, non potendo trattarsi di diritto ipotetico od eventuale.
In ordine, invece, al periculum in mora lo stesso deve risultare (almeno nei fatti storici che lo potrebbero concretare) fin dall'atto introduttivo. Con riferimento alla imminenza del pregiudizio, la giurisprudenza ritiene che esso debba “incombere con sicura probabilità” non essendo sufficiente
“la sua remota possibilità”, sicché il giudice è tenuto ad accertare non solo l'esistenza del periculum, ma anche la necessità di provvedere urgentemente (onde evitare che il danno temuto si trasformi in danno effettivo), in assenza della quale non v'è ragione per l'emissione del richiesto provvedimento.
2. Tanto premesso, ritiene questo Giudice che il ricorso cautelare in specie proposto da
– per quanto astrattamente ammissibile data l'assenza di ulteriori rimedi tipici – sia Parte_1
infondato e non possa trovare accoglimento, anche in disparte da ogni considerazione in merito alla competenza territoriale dell'adito Tribunale.
2.1. Sotto tale ultimo profilo è appena il caso di evidenziare che, in applicazione della regola del foro erariale, ai sensi dell'art. 6 del r.d. n. 1611 del 1933, la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato spetta al Tribunale o alla Corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie e che le repliche svolte sul punto dalla difesa di parte ricorrente all'udienza del 27.02.2025 non appaiono fondate, posto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, r.d. n. 1611/1933, le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'amministrazione dello Stato, solo per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori (oggi, pertanto, innanzi al solo giudice di pace), nonché per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli artt. 873 dell'allora vigente codice di commercio e 94 del codice di procedura civile del tempo (oggi, rispettivamente art. 590 c. nav., competenza per territorio per i sinistri marittimi, e art. 22, cause ereditarie), oltre che nei casi di volontario intervento in causa di
3 una amministrazione dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo, giudizi tra cui evidentemente non rientra quello in esame.
2.2. In ogni caso, assume rilievo dirimente nel senso dell'infondatezza del ricorso il difetto di legittimazione attiva della ricorrente a richiedere il rilascio del visto per conto di cittadino straniero maggiorenne e ad opporsi al relativo diniego (id est, silenzio serbato sul rilascio) da parte delle autorità preposte.
Infatti, “dal momento che la funzione tipica del visto è quella di consentire allo straniero l'ingresso nel territorio nazionale, altrimenti precluso, deve ritenersi che, in assenza di un diverso assetto normativo,solo lo straniero richiedente il visto sia abilitato a reagire avverso la determinazione che, per l'appunto, gli impedisca di entrare in Italia” (in tal senso TAR Lazio, Roma, sentenza n.
623/2017, che richiama, a sua volta, TAR Lazio, Roma, sentt. nn. 10594, 10601 e 10611 del 2016).
Il sig. è, quindi, l'unico soggetto legittimato alla presentazione dell'istanza ed Parte_3
all'impugnazione dell'eventuale silenzio serbato dagli organi preposti.
Né a diversa conclusione può condurre l'invocato “diritto ad adottare”, posto che il desiderio di genitorialità dell'adottante ha natura biunivoca, postulando pur sempre il consenso dell'adottando maggiorenne, atto libero e personalissimo (non suscettibile di essere espresso per il tramite di procura speciale ex art. 311 c.c., come invece paventato dall'Avvocatura, trattandosi di modalità consentita solo in relazione all'“assenso” dei terzi controinteressati necessario ai fini dell'adozione), rispetto al quale è onere di quest'ultimo attivarsi al fine di poterlo validamente esprimere.
Per tutti i motivi esposti, il ricorso proposto dev'essere rigettato.
Spese
Le spese di lite devono seguire la soccombenza della ricorrente e si liquidano ex D.M. 55/2014 come da dispositivo alla luce del valore della causa (“indeterminabile-bassa complessità”) ed applicando i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la modesta attività processuale svolta e la celere definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, pronunciando sulla domanda cautelare proposta da così Parte_4
provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 1.615,00 Parte_4
per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A come per legge.
Si comunichi alle parti costituite.
Cuneo,14/03/2025 Il Giudice
dott.ssa Giusy Ciampa
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott.ssa Giusy
Ciampa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.2.2025, letti gli atti ed esaminata la documentazione depositata, pronuncia la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 177/2025 avente ad oggetto: Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Parte_1 C.F._1
Campa (CF: ) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico C.F._2
PEC: Email_1
ricorrente contro
Controparte_1
(c.f. , in persona del pro tempore – rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 CP_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (c.f. ), presso la quale è ivi P.IVA_2
domiciliato in Via Arsenale n. 21; resistente
Premesso che:
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 28.01.2025, ha chiesto ordinarsi a parte Parte_1
resistente , anche inaudita altera Controparte_1
parte, “il rilascio del visto di ingresso al sig. nato il [...] in [...]_2
(Pakistan) e comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto”.
In particolare, a sostegno della proposta domanda cautelare, il ricorrente ha allegato:
1 - di aver adito l'intestato Tribunale affinché, ai sensi dell'art. 291 ss. del c.c., dichiarasse l'adozione del Sig. nato il [...] in [...], cittadino pakistano Parte_3
maggiorenne;
- che il giudice aveva fissato udienza per la comparizione personale delle parti (adottando ed adottante) in data 31.10.2024;
- che, nonostante la ricorrente si fosse immediatamente adoperata contattando l'Ambasciata di
Islamabad nonché il Consolato e l'Ufficio Visti perché si procedesse al rilascio del visto, al fine di consentire al sig. di partecipare all'udienza, non si otteneva alcun riscontro;
Pt_2
- che, pertanto, il sig. non si è potuto presentare all'udienza fissata per il 30.10 ed il giudice Pt_2
“rilevato che il consenso dell'adottando è imprescindibile al fine di poter procedere con l'adozione
e che lo stesso dev'essere espresso personalmente dal sig. ha rinviato la causa all'udienza Pt_2
del 22.5.2025 ore 9:00;
- che, nonostante, i successivi ulteriori solleciti, ad oggi alcun riscontro si è avuto alla domanda di visto;
- che il sig. ha cercato in tutti i modi di mettersi in contatto con l recandosi Pt_2 CP_3
anche di persona ma senza esito;
- che il persistente silenzio dell'Ambasciata e del Consolato comporta il fondato timore che anche alla prossima udienza del 22 maggio il sig. non si presenti, con grave violazione del diritto Pt_2
di difesa ed al contraddittorio dell'adottando e del proprio diritto ad adottare (artt. 24 Cost. e artt. 6
e 8 CEDU).
Con comparsa di costituzione del 27.02.2025 si è costituita l'Avvocatura Controparte_4
in difesa del , eccependo:
[...] Controparte_1
1) l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza, non apparendo specificata la tipologia e la durata del Visto richiesto;
2) l'incompetenza territoriale di codesto Tribunale in favore del Tribunale di Roma (trattandosi di impugnazione di atto/relativo silenzio adottato dalla sede diplomatica presso uno Stato Estero) o, in subordine, il Tribunale di Torino (in applicazione del foro erariale);
3) il difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente a proporre il ricorso per conto del cittadino pakistano maggiorenne ed unico titolare dell'interesse al rilascio del visto;
Parte_3
4) l'infondatezza nel merito della richiesta cautelare, difettando i requisiti tanto del fumus boni iuris
(stante la carenza di legittimazione attiva) quanto del periculum in mora (consentendo l'art. 311 c.c. il rilascio di procura speciale per i casi in cui non sia possibile all'adottando la comparizione personale).
2 All'udienza del 27.02.2025 parte ricorrente ha replicato alle formulate eccezioni, insistito nell'accoglimento del ricorso.
Osserva:
1. È noto che, ai fini della concessione del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. è necessaria la contemporanea sussistenza del fumus boni iuris (approssimativa verosimiglianza dell'esistenza del diritto di cui si chiede la tutela) e del periculum in mora (pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il ritardo può esporre il diritto medesimo).
Postulando il fumus boni iuris la verifica della probabilità di accoglimento della domanda nel successivo giudizio di merito, è necessaria l'esistenza di un diritto da far valere in via ordinaria nonché, a pena di inammissibilità, l'attualità dello stesso, non potendo trattarsi di diritto ipotetico od eventuale.
In ordine, invece, al periculum in mora lo stesso deve risultare (almeno nei fatti storici che lo potrebbero concretare) fin dall'atto introduttivo. Con riferimento alla imminenza del pregiudizio, la giurisprudenza ritiene che esso debba “incombere con sicura probabilità” non essendo sufficiente
“la sua remota possibilità”, sicché il giudice è tenuto ad accertare non solo l'esistenza del periculum, ma anche la necessità di provvedere urgentemente (onde evitare che il danno temuto si trasformi in danno effettivo), in assenza della quale non v'è ragione per l'emissione del richiesto provvedimento.
2. Tanto premesso, ritiene questo Giudice che il ricorso cautelare in specie proposto da
– per quanto astrattamente ammissibile data l'assenza di ulteriori rimedi tipici – sia Parte_1
infondato e non possa trovare accoglimento, anche in disparte da ogni considerazione in merito alla competenza territoriale dell'adito Tribunale.
2.1. Sotto tale ultimo profilo è appena il caso di evidenziare che, in applicazione della regola del foro erariale, ai sensi dell'art. 6 del r.d. n. 1611 del 1933, la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato spetta al Tribunale o alla Corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie e che le repliche svolte sul punto dalla difesa di parte ricorrente all'udienza del 27.02.2025 non appaiono fondate, posto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, r.d. n. 1611/1933, le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'amministrazione dello Stato, solo per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori (oggi, pertanto, innanzi al solo giudice di pace), nonché per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli artt. 873 dell'allora vigente codice di commercio e 94 del codice di procedura civile del tempo (oggi, rispettivamente art. 590 c. nav., competenza per territorio per i sinistri marittimi, e art. 22, cause ereditarie), oltre che nei casi di volontario intervento in causa di
3 una amministrazione dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo, giudizi tra cui evidentemente non rientra quello in esame.
2.2. In ogni caso, assume rilievo dirimente nel senso dell'infondatezza del ricorso il difetto di legittimazione attiva della ricorrente a richiedere il rilascio del visto per conto di cittadino straniero maggiorenne e ad opporsi al relativo diniego (id est, silenzio serbato sul rilascio) da parte delle autorità preposte.
Infatti, “dal momento che la funzione tipica del visto è quella di consentire allo straniero l'ingresso nel territorio nazionale, altrimenti precluso, deve ritenersi che, in assenza di un diverso assetto normativo,solo lo straniero richiedente il visto sia abilitato a reagire avverso la determinazione che, per l'appunto, gli impedisca di entrare in Italia” (in tal senso TAR Lazio, Roma, sentenza n.
623/2017, che richiama, a sua volta, TAR Lazio, Roma, sentt. nn. 10594, 10601 e 10611 del 2016).
Il sig. è, quindi, l'unico soggetto legittimato alla presentazione dell'istanza ed Parte_3
all'impugnazione dell'eventuale silenzio serbato dagli organi preposti.
Né a diversa conclusione può condurre l'invocato “diritto ad adottare”, posto che il desiderio di genitorialità dell'adottante ha natura biunivoca, postulando pur sempre il consenso dell'adottando maggiorenne, atto libero e personalissimo (non suscettibile di essere espresso per il tramite di procura speciale ex art. 311 c.c., come invece paventato dall'Avvocatura, trattandosi di modalità consentita solo in relazione all'“assenso” dei terzi controinteressati necessario ai fini dell'adozione), rispetto al quale è onere di quest'ultimo attivarsi al fine di poterlo validamente esprimere.
Per tutti i motivi esposti, il ricorso proposto dev'essere rigettato.
Spese
Le spese di lite devono seguire la soccombenza della ricorrente e si liquidano ex D.M. 55/2014 come da dispositivo alla luce del valore della causa (“indeterminabile-bassa complessità”) ed applicando i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la modesta attività processuale svolta e la celere definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, pronunciando sulla domanda cautelare proposta da così Parte_4
provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 1.615,00 Parte_4
per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A come per legge.
Si comunichi alle parti costituite.
Cuneo,14/03/2025 Il Giudice
dott.ssa Giusy Ciampa
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