Articolo 29 della Legge 25 ottobre 1989, n. 355
Articolo 28Articolo 30
Versione
8 novembre 1989
Art. 29. (Funzionamento degli organi collegiali). 1. Ai componenti del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, della commissione centrale per gli uffici locali, del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, delle commissioni centrali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, della commissione paritetica Amministrazione-sindacati di cui all' articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , e della commissione del dopolavoro postelegrafonico spetta, per le missioni compiute in dipendenza della carica, il trattamento economico di trasferta previsto per gli impiegati dello Stato con qualifica di dirigente generale, se piu' favorevole.
Nota all'art. 29:

Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 8 novembre 1989
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