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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/07/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Unica Civile
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Roberta Marra – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 1305 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Martina Sardelli, Parte_1
- ricorrente –
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Prete, Controparte_1
- resistente -
OGGETTO: separazione giudiziale
Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 3.4.2025, il cui verbale deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
Con l'intervento del P.M., mediante apposizione del visto.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.4.2021 ha esposto che: 1) aveva contratto Parte_1 matrimonio il 27.8.2015 con;
2) dall'unione nascevano le figlie Controparte_1
(2014) e (2018); 3) il rapporto di coppia, inizialmente sereno, si era andato Per_1 Per_2 via via deteriorando, a causa delle condotte del resistente contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, sì da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tutto ciò esposto, pertanto, la ha concluso, chiedendo che fosse dichiarata la Pt_1 separazione personale dal con addebito a quest'ultimo, che fosse disposto l'affido CP_1 esclusivo delle minori a sé e che fosse previsto a carico del resistente un assegno di mantenimento di euro 300,00 per sé e di euro 600,00 per le figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il aderendo alla domanda di separazione, CP_1 chiedendo l'affido condiviso delle minori con collocazione presso la madre e la previsione a suo carico di un contributo per il mantenimento delle figlie di complessivi euro 300,00 ed opponendosi alla domanda di addebito e alla richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente per sé.
Con ordinanza del 6.2.2023, depositata il 7.2.2023, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affido esclusivo delle minori alla madre, ha posto a carico del un assegno mensile di euro 300,00 quale contributo per il mantenimento delle figlie, CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie e disposto per il prosieguo.
Tanto premesso, va in primo luogo pronunciata la separazione dei coniugi, essendo pacificamente venuta meno l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la convivenza.
Con riferimento poi alla richiesta di addebito, giova premettere che la dichiarazione di addebito richiede la prova della violazione, volontaria e consapevole, dei doveri coniugali e la prova dell'efficacia causale di tale violazione sul fallimento della convivenza coniugale e che, per l'accertamento di questo presupposto, è rilevante la valutazione complessiva dei comportamenti dei coniugi. La valutazione del giudice non può limitarsi ad un singolo episodio, ma ha carattere assolutamente complesso, dovendosi avere riguardo all'intero rapporto coniugale. La S.C. ha affermato la necessità di accertare non solo l'esistenza di una condotta contraria ai doveri derivanti
2 dal matrimonio, ma che a tale comportamento “sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima e ciò in una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa” (Cass., 22.4.89, n. 1933).
Ciò posto, la domanda di addebito in oggetto è fondata.
Ed invero il è stato condannato in via definitiva alla pena di sette anni e otto mesi di CP_1 reclusione per i reati di violenza sessuale e di maltrattamenti in famiglia commessi in danno della moglie Pt_1
Pertanto, alla luce della gravità e della reiterazione nel tempo dei reati commessi in danno della moglie, non vi è alcun dubbio che il abbia violato gravemente i doveri nascenti dal CP_1 matrimonio e che ciò abbia cagionato la fine del rapporto matrimoniale.
Peraltro, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole –quand'anche concretantesi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito del dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. n.
27324/2022; Cass. ord. 5171/2024).
Conseguentemente l'accertata riconducibilità al di gravi comportamenti di violenza fisica CP_1
e psicologica in danno della ricorrente giustifica l'accoglimento della domanda di addebito della separazione al resistente.
Per ciò che concerne le figlie minori e il Collegio ritiene opportuno Per_1 Per_2 confermare l'affido esclusivo delle minori alla madre finchè perdura lo stato di detenzione del tenuto conto della impossibilità del medesimo di contribuire concretamente alla gestione CP_1 delle figlie.
3 D'altro canto, la concentrazione di genitorialità in capo ad uno solo dei genitori non rappresenta ovviamente un provvedimento che incide sula titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore cui i figli non sono affidati ha sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Fino a quando perdurerà lo stato di detenzione del resistente, al fine di assicurare la continuità del rapporto con le figlie, il ha la possibilità di effettuare, con cadenza settimanale, telefonate CP_1
e videochiamate con le minori alla presenza di un familiare del nucleo paterno.
Alla luce delle buone dinamiche relazionali esistenti tra la ed il nucleo familiare del Pt_1
appare opportuno che le minori continuino a frequentare liberamente i nonni e la zia CP_1 paterna, nonché il fratellino, come concordemente richiesto dalle parti.
Quanto poi agli aspetti economici, può senz'altro confermarsi, in assenza di elementi sopravvenuti, la misura dell'assegno mensile a carico del resistente di complessivi euro 300,00 per il mantenimento delle figlie, come già previsto nell'ordinanza presidenziale, con rivalutazione annuale secondo indici Istat e da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie relative alle stesse.
Può infine essere accolta la domanda attrice di autorizzazione al rilascio in favore delle minori del documento d'identità valido per l'espatrio.
Spese di lite integralmente compensate, in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1305/2021 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio contratto in San Vito dei Normanni il 27.8.2015, trascritto nel registro degli atti di
Stato Civile di detto comune, n. 40, parte II, serie A), con addebito a;
Controparte_1
2) finchè perdura lo stato di detenzione del dispone l'affido esclusivo delle minori CP_1
e alla madre, con possibilità del di effettuare, con cadenza Per_1 Per_2 CP_1
4 settimanale, telefonate e videochiamate con le minori alla presenza di un familiare del nucleo paterno;
3) pone a carico di ed in favore di un assegno Controparte_1 Parte_1 mensile di complessivi euro 300,00, quale contributo al mantenimento delle figlie minori (euro
150,00 ciascuno), da versarsi entro il 5 di ogni mese, con aggiornamento secondo gli indici ISTAT su base annuale,
4) pone a carico del l'obbligo di pagare, in ragione della metà, le spese straordinarie CP_1 necessarie per le figlie;
5) autorizza il rilascio in favore delle minori e del documento d'identità Per_1 Per_2 valido per l'espatrio;
6) spese di lite interamente compensate
Così deciso in Brindisi, il 21.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
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