Articolo 6 della Legge 20 dicembre 1967, n. 1265
Articolo 5Articolo 7
Versione
18 gennaio 1968
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Versione
24 giugno 1971
Art. 6.
La commissione interministeriale di cui all'articolo 4 sara' cosi' composta:
due rappresentanti del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;
un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale; un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
un rappresentante del Consiglio di Stato;
un rappresentante della Corte dei conti;
un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
un rappresentante dell'ufficio recuperi dell'IRI.
Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, su designazione delle amministrazioni interessate, saranno nominati, oltre ai rappresentanti effettivi, anche i loro supplenti e saranno indicati il presidente ed il vice-presidente della commissione.
A segretario e segretario supplente della commissione saranno nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, in servizio presso l'amministrazione centrale del tesoro.
Per la validita' delle deliberazioni della commissione e' richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri.
I membri supplenti possono votare solo in caso di impedimento o di assenza del rispettivo titolare.
Le deliberazioni della commissione vengono adottate a maggioranza e a parita' di voti prevale quello del presidente.
Con decreto del Ministro per il tesoro, su richiesta della commissione e per particolari esigenze, potranno essere chiamati esperti a partecipare alle sedute, a titolo consultivo e senza diritto al voto.
La commissione dispone, ove occorra, i necessari accertamenti ed e' autorizzata a sentire gli interessati, i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e chiedere l'assunzione di altri mezzi di prova.
La commissione dovra' completare i suoi lavori entro e non oltre i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((1)) Il Ministro per il tesoro stabilira' con propri decreti la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della commissione ed ai segretari, in rapporto ai lavori effettuati.
La relativa spesa fara' carico al capitolo 3222, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 maggio 1971, n. 319 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine per il completamento dei lavori della commissione interministeriale, costituita per l'applicazione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964, e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1966, n. 664 , previsto all' articolo 6, comma nono, della legge 20 dicembre 1967, n. 1265 , e' prorogato al 31 dicembre 1973".
Entrata in vigore il 24 giugno 1971