Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 26/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
(continua dal verbale del 26.3.2025)
Il Giudice. Dott.ssaPatrizia Baici, al termine dell'odierna discussione pronuncia la seguente
R.G.L. 305/2014
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Fausto Raffone ( e Email_1
presso il suo studio in Torino, via Palmieri n. 23, elettivamente domiciliato giusta delega allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
(C.F. e P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Borgo D'Ale (VC), Via
Cascine Areglio n. 5
- resistente contumace –
Oggetto: Pagamento retribuzioni.
All'odierna udienza di discussione il difensore ha concluso come riportato nel verbale che precede.
Con ricorso depositato il 21.10.2024 il ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Vercelli– Sezione Lavoro, il proprio datore di lavoro, deducendo:
-di aver lavorato alle dipendenze della Società dal Controparte_1
12.05.2023 all'11.08.2023, in forza di contratto di lavoro (avente scadenza all'11.07.2023, poi rinnovato) a tempo determinato ed a tempo pieno, con la qualifica di Operaio, inquadrato al Livello 1 – CCNL Edilizia Artigianato, svolgendo la mansione di muratore;
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00 e che la retribuzione oraria ammontava ad € 9,49 (cfr. Doc. 2);
-di non aver mai ricevuto i cedolini paga e le somme dovute a titolo di retribuzione, fatta eccezione per la somma complessiva pari ad €2.220,93, di cui €1.220,93 con bonifico in data 12.06.2023 ed €1.000,00 con bonifico in data 18.07.2023 (Doc. 3 Estratto conto);
-di non aver ricevuto il prospetto di liquidazione del TFR, non ha percepito le somme dovute a tale titolo né le altre spettanze di fine rapporto;
- di vantare un credito per differenze retributive pari ad €6.768,84, di cui
€472,17 a titolo di TFR giusto conteggio elaborato dall'Ufficio Vertenze della Camera del Lavoro di Torino (Doc. 6 . Pt_2
Il ricorrente chiede pertanto la condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto indicato nelle conclusioni del ricorso.
Parte convenuta, pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio ed
è stata dichiarata contumace all'udienza del 21.1.2025; all'udienza del
18.2.2025è stato escusso il teste indicato dal ricorrente.
La causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
2 §§§
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Tutte le circostanze dedotte in ricorso (sussistenza del rapporto, mansioni, retribuzione, ore di lavoro), hanno trovato conferma sia dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, sia dalla documentazione allegata in atti, sia dal comportamento del legale rappresentante della società datoriale che ha omettendo di costituirsi in giudizio e di presenziare all'udienza ha integrato una condotta che si ritiene rilevante al fine del decidere.
Le deduzioni del ricorrente, pertanto, devono ritenersi provate sia per l'attività svolta di muratore nel periodo indicato, sia per gli orari di lavoro indicati in ricorso, sia per il mancato pagamento di ore lavorate, (Cfr. dep. teste ud. 18.2.2025). Testimone_1
Il dettaglio di quanto spettante è riportato nei conteggi depositati e non contestati.
Per tutti questi motivi deve essere pronunciata la condanna della convenuta al pagamento della somma richiesta in ricorso a titolo di retribuzione spettante per complessivi € 6.768,84, di cui €472,17 a titolo di
TFR, oltre rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la società resistente deve essere condannato al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo tra i valori compresi tra i minimi ed i medi in considerazione dell'attività processuale svolta
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
DICHIARA tenuta e NN parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 6.768,84, di cui € 472,17 a titolo di TFR, oltre interessi sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
3 ND parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in
€ 2.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA. in favore del ricorrente.
Vercelli, 26.3.2025
il Giudice del Lavoro dott.ssa Patrizia BAICI
SENTENZA PARZIALE il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, accerta la sussistenza di un rapporto subordinato tra le parti dal x al x, con inquadramento nel xx livello del C.C.N.L. xxxxxxxxxx e con orario dal xxxx al xxxx, dalle xxxx alle xxxx, con detrazione di xxxx ore per pausa pranzo.
Dispone la prosecuzione del giudizio per i conteggi di quanto dovuto al ricorrente, con detrazione del percepito e delle somme percepite dal ricorrente come anticipo di spese proprie da parte della convenuta.
4 Spese al definitivo.
Riserva a xxxx giorni il deposito della motivazione.
Milano, xxxxxxx il Giudice del Lavoro
dott.ssa Chiara Colosimo
Relativamente all'indennità risarcitoria, giova rammentare che la reintegrazione nel posto di lavoro è un effetto derivante direttamente e automaticamente dalla sentenza con la quale viene ripristinato il rapporto tra datore prestatore di lavoro e, conseguentemente, l'obbligo retributivo.
Ciò significa che l'indennità risarcitoria è destinata a coprire esclusivamente il periodo che va dal licenziamento alla sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro.
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