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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 23/08/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 813/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 813/2023 promossa da:
(c.f. nata a [...] il [...] ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]M, rapp.ta e difesa dall'Avv. Otello Bagalini ( ) e dall'Avv. Stefano Bagalini ( ), unitamente e C.F._2 C.F._3 disgiuntamente tra loro, in forza di procura stesa in calce al presente atto. Le notifica e le comunicazioni tramite PEC fax Email_1 Email_2 0735786857 –
Contro
( ) nata a [...] il [...] ivi CP_1 C.F._4 residente, rapp.ta e difesa dall'Avv.Michele CASALI (c.f.: )con studio in Jesi, via C.F._5 Castelfidardo n.7/a e 7/b e con domicilio eletto presso il difensore e prezo indirizzo telematico
Email_3
Oggetto: opposizione a decreto-ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione del 20.01.2025 ex art.281 quinques c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione tempestivamente notificato, la signora si opponeva al decreto-ingiuntivo, Pt_2 dichiarato provvisoriamente esecutivo, n. 250/2023 del 19-04-2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno nel proc. n. 674/2023 RG con il quale le si ingiungeva di pagare la somma di euro 16.666,19 oltre interessi e spese di procedura, notificato unitamente ad atto di precetto il 15-05-2023.
La parte opponente presentava altresì ricorso separato per ottenere nelle more della procedura principale, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto-ingiuntivo opposto, per i quale si apriva il sub procedimento nel quale si costituiva il creditore opposto e che il Giudice, all'esito di alcuni rinvii tesi alla acquisizione di documentazione bancaria, definiva con provvedimento del 18.12.2023 di cui appresso, accoglimento della sospensione della provvisoria esecuzione.
Con comparsa in data 17.12.2023 si costituiva nella procedura principale la creditrice opposta a mezzo l'avv. la quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “dichiarando Controparte_2 espressamente di non accettare il contraddittorio in ordine all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1627/2023, non essendo le due cause riunite, e non essendo questo il fascicolo per discuterne e sarà pagina 1 di 5 interessante discutere su quell'opposizione, nella sua sede naturale, si conclude chiedendo che il sig. Giudice voglia respingere l'opposizione, con vittoria delle spese e competenze professionali “ .
Alla prima udienza di comparizione parti della procedura principale, nonché di rinvio della sub procedura per la sospensione della provvisoria esecuzione, del 18.12.2023 espressamente “ Sono comparsi l'avv. Otello Bagalini per la debitrice opponente e l'avv. per la creditrice CP_2 procedente. L'avv. preso atto della documentazione allegata dalla controparte ed in CP_2 particolare degli assegni prodotti, non si oppone alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione richiesta dalla opponente.; rileva altresì che tali assegni non coprono l'intera somma per cui resta un credito di euro 4600,00 a favore della sua assistita. L'avv. Bagalini contesta la circostanza perché dei 4600,00 di cui sopra, euro 4000,00 sono state versate a favore della figlia della a CP_1 mezzo n. 2 assegni già prodotti in atti di euro 2000,00 ciascuno ( trattandosi di madre la e CP_1 figlia ed euro 600,00 vennero pagate in contanti;
su queste circostanze è stata Persona_1 capitolata prova orale nell'atto di opposizione e pertanto insiste per la sospensione della provvisoria esecuzione al decreto-ingiuntivo opposto. Nella procedura principale i procuratori. delle parti chiedono i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. . Il Giudice Visti gli atti ed in particolare gli assegni allegati dalla parte opponente versati a favore della creditrice per il credito di cui al procedimento monitorio, tenuto conto della non opposizione alla sospensione della stessa parte creditrice , visto l'art. 649 c.p.c. sospende la provvisoria esecuzione al decreto-ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta ed in ogni caso nella sussistenza dei gravi motivi quali la prova del pagamento del dovuto, quantomeno in parte senza contestazione della creditrice, Preso atto della richiesta delle parti, nella procedura principale concede i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. con decorrenza dalla data odierna e rinvia in sede di valutazione ed ammissione delle istanze istruttorie alla nuova udienza del 18.3.2024” .
Con comparsa in data 19.2.2024 si costituiva in giudizio nuovo procuratore per la parte creditrice opposta.
Alla udienza del 18.3.2024 il giudice espressamente “…la presente causa iniziava con citazione in modalità c.d. Cartabia in quanto effettivamente la vocatio in ius della creditrice odierna opposta, avveniva con i termini di cui alla Riforma;
a seguito di istanza per la sospensione della provvisoria esecuzione al decreto-ingiuntivo opposto, giusta provvedimento in atti del Giudice del 23.5.2023 si apriva un sub procedimento nel quale si costituiva in data 14.6.2023 la opposta e che si estrinsecava in diverse udienze, onde consentire alla debitrice di ottenere dalla AN la documentazione pure tempestivamente richiesta, con sospensione della provvisoria esecuzione in via cautelativa alla udienza del 2.10.2023 con rinvio alla successiva udienza del 18.12.2023 già fissata nella procedura principale . Nella procedura principale, infatti, il Giudice, con provvedimento del 25.10.2023 e dunque in sede di verifica preliminare della regolare costituzione delle parti secondo il nuovo rito c.d. Cartabia, dava atto che per l'udienza indicata nella citazione in opposizione del 30.11.2023, la parte creditrice non si fosse costituita tempestivamente e ne dichiarava la contumacia, con rinvio alla udienza già fissata per la prima comparizione parti del 18.12.2023 su rinvio d'ufficio della udienza del 30.11.2023 non tabellare per il Giudice assegnatario. Alla udienza del 18.12.2023 pertanto si tenevano contestualmente sia l'udienza del sub procedimento, con conferma della sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 549 c.p.c., che l'udienza del principale, nella quale il giudice, su espressa richiesta delle parti che richiedevano i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c., concedeva i predetti termini. Effettivamente, stante le modalità procedurali del nuovo rito Cartabia, le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 171 ter c,.p.c. avrebbero dovuto presentare le memorie nn.1,2 e 3 entro i termini di 40, 20 e 10 rispetto alla data indicata in citazione ove il predetto articolo assume “Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le pagina 2 di 5 domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria. “ Ne parte debitrice opponente, né parte creditrice opposta depositavano le predette memorie integrative, in ogni caso anche per essere pendente il sub procedimento sulla sospensione della esecutività, incorrendo nella decadenza sopra richiamata. Il giudice pertanto concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI assecondando la richiesta delle parti effettivamente errata e solo la parte debitrice richiedeva un incombente di prova orale per testimoni, peraltro pure articolato nell'atto di citazione introduttiva, mentre la parte creditrice opposta non depositava le memorie nn.
1.2 e 3 di cui all'art. 183 co,VI c.p.c. . Alla luce di tutto quanto sopra riportato, respinge la istanza della parte creditrice opposta di remissione nei termini in quanto era onere delle parti depositare le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. tempestivamente per l'udienza ex art. 183 c.p.c. di prima comparizione parti, che nel caso di che trattasi non sono state depositate e NON occorrendo un provvedimento del Giudice Istruttore sul punto, ma sono conseguenti alla costituzione in giudizio delle parti e ove peraltro, nel caso de quo la parte convenuta non si costituiva tempestivamente nel procedimento principale, ma solo nel sub procedimento relativo alla discussione sulla sospensione della provvisoria esecuzione al decreto-ingiuntivo opposto . Ritenuto che la prova orale richiesta dalla parte attrice opponente sia irrilevante ai fini del decidere in quanto trattasi di circostanze comunque documentali ed il pagamento in contanti è di importo non rilevante, respinge la prova richiesta dalla opponente. Fissa la nuova udienza del 01.07.2024 PER LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI ATTRICE E CONVENUTA, che peraltro non si presentavano alla prima udienza di comparizione e ciò nonostante il nuovo rito Cartabia disponga la partecipazione personale delle parti alla prima udienza giusta disposto art. 183 c.p.c. per cui “All'udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116, secondo comma. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, se autorizza l'attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell'articolo 269, terzo comma. Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell'articolo 185….” onde procedere all'interrogatorio libero delle parti….”
Alla udienza del 1.7.2025 si presentava la parte debitrice opponente mentre non compariva la creditrice opposta ed il difensore esibiva certificato medico per la mancata partecipazione in udienza a rendere interrogatorio ed il Giudice “ visti gli atti, visto il erbale di udienza del 18.3.2024 che si ha qui per riportato in punto di rigetto della eccezione sul rito e sulle istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione non necessitandosi di istruttoria orale per testimoni, fissa per la precisazione delle conclusioni e discussioni, la nuova udienza del 20.01.2025 con termine fino al 10 giorni prima per il deposito di note conclusionali riepilogative.“
L'atto pubblico di compravendita di immobile fra le parti ed i di lei figli signori CP_1 e quale venditrice e la signora a Rogito notaio CP_3 Controparte_4 Testimone_1 del 24.3.2014 prevedeva, in punto di versamento di corrispettivo -e si confronti il punto 5 Per_2 dell'atto-, il pagamento di una parte del prezzo, concordato in euro 150 mila complessive, al momento della stipula ed una parte, quanto ad euro 74 mila, da versarsi entro il 14.4.2017 e distinta in importi differenti a favore di ciascuno dei tre comproprietari ed in particolare , euro 21.222,22 a favore di euro 36.111,59 a favore di ed euro 16.666,19 a favore della Persona_1 Parte_3 [...]
, per tutti entro la data, si ribadisce, del 14.4.2017. CP_1
pagina 3 di 5 Ha prodotto la parte debitrice opponente assegni bancari relativi a somme versate negli anni 2015 e 2016 a favore di e di CP_3 CP_1
Ritiene il Giudice che i versamenti effettuati dalla acquirente signora nei confronti della Pt_2 venditrice non possono rilevare, né rilevano ai fini del presente giudizio in quanto Persona_1 attengono a pagamenti dovuti ad altro soggetto, per il quale, come detto, l'art.5 dell'atto pubblico di compravendita, prevedeva il pagamento di rate ad essa stessa destinati in proprio e peraltro le predette somme, come in atti sono state oggetto di pignoramento presso terzi da parte di creditori di essa per cui certamente le somme versate a favore di essa non possono essere imputate CP_3 CP_3 ad estinguere il debito che la ha nei confronti della Pt_2 CP_1
La parte opponente non ha fornito la prova che il pagamento alla era da imputarsi al debito CP_3 nei confronti della e peraltro tanto non sarebbe sembrato neppure credibile tenuto conto del CP_1 pignoramento presso terzi nei suoi confronti che vedeva come terzo debitor debitoris proprio la signora per cui, casomai sarebbe stato più verosimile il contrario, né deposizioni testimoniali Testimone_1 sarebbero state utili a smentire la destinazione del pagamento, stante l'inequivocabile intestazione dell'assegno bancario versato.
Ha prodotto altresì l'opponente assegni per complessivi euro 12.000,00 a favore della del ed CP_1 emessi successivamente all'atto pubblico e dunque negli anni 2015 e 2016: ha fornito dunque la prova del pagamento di somme imputabili, in mancanza di prova contraria da parte della creditrice opposta, al residuo prezzo della compravendita.
Punto nevralgico del presente giudizio è infatti che a fronte della produzione dei titoli di avvenuto pagamento per euro 12 mila complessive e si confrontino gli assegni allegati in atti, la parte creditrice non ha fornito alcuna prova né eventualmente sul mancato incasso degli stessi o sulla destinazione di quel pagamento ad altra causa o ad altro rapporto, per cui, certamente, la parte creditrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa parte incombente.
Ritiene il Giudice che l'opposizione sia fondata limitatamente all'avvenuto pagamento di euro 12 mila ed il decreto-ingiuntivo debba essere revocato per non avere assolto, la parte creditrice opposta, all'onere probatorio su di essa parte incombente, sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito dell'importo complessivo di euro 16. portato nel provvedimento monitorio: è l'attore sostanziale che deve dimostrare la fondatezza della propria pretesa di pagamento e la creditrice CP_1 quale parte opposta ed in particolare a fronte della opposizione della debitrice e della documentazione bancaria attestante il pagamento del dovuto per euro 12 mila, deve attivarsi e fornire elementi utili a confutare il pagamento dimostrato dagli assegni acquisiti in atti ed a dimostrare, per esemplificare, come detto, che le somme siano state versate per altro titolo o per altri rapporti fra le parti o che non siano state incassate.
L'onere della prova non è stato assolto neppure in parte dalla creditrice, che ha fondato la propria difesa sulla base di contestazioni del tutto generiche anche in punto di non tempestività della allegazione dei titoli, peraltro dipesa dalla tempistica della AN , tempestivamente interessata dalla odierna opponente per la ricerca della prova del pagamento.
L'atto di compravendita immobiliare era stato stipulato fra le parti in data 24.3.2014 mentre il decreto- ingiuntivo è di aprile 2023 , per cui la richiesta di pagamento è successiva di oltre 9 anni al titolo : è evidente che gli accordi di pagamento fra le parti fossero tali da consentire i pagamento differito del prezzo, anche e soprattutto tenuto conto che trattasi di corrispettivo di compravendita immobiliare ed in particolare l'immobile sito in San Benedetto del Tronto, Via Colfiorito n. 12/a (limitatamente alla quota
– parte, spettante alla sig.ra del trattandosi di un bene che era in comproprietà con i sigg.ri CP_1 e ): nel richiedere il decreto-ingiuntivo la creditrice non ha tenuto Persona_1 Parte_3
pagina 4 di 5 conto delle somme versate a mezzo assegno negli anni 2015 e 2016, che, invece devono essere sottratte dal totale dovuto.
Nessuna violazione di normativa anti-riciclaggio o quant'altro può essere invocata ove le parti nell'atto di pubblico di compravendita abbiano concordato il pagamento del saldo prezzo differito di tre anni, per altro indicando solo il termine per il pagamento dell'importo pure precisato per ciascuno dei tre c- venditori, per cui è evidente che vi fossero fra di esse parti rapporti di fiducia né sono state commesse violazioni stante il consenso sul punto della parte venditrice.
Il fatto che gli assegni siano stati emessi dal conto della ditta individuale , anziché dal Controparte_5 conto personale di questa ovviamente non è rilevante ai fini della negatoria del pagamento ricevuto, non avendo, si ribadisce ancora, essa creditrice dimostrato l'esistenza di eventuale ulteriore e riverso rapporto fra la Autotrasporti e la a cui riferire il pagamento. Controparte_6 CP_1
Pertanto ritiene il Giudice, come in dispositivo, che il decreto-ingiuntivo debba essere revocato, ma in ogni caso la opponente resta obbligata al pagamento della differenza fra quanto Testimone_1 pagato (euro 12 mila) e quanto ancora dovuto euro 16.666,19 .
Peraltro la signora non è neppure comparsa personalmente in udienza a rendere CP_1 interrogatorio per cui non è stato possibile neppure un confronto a fronte delle precise argomentazioni della signora invece presente in udienza. Pt_2
Il preteso pagamento di euro 600,00 in contanti, riferito dalla sunnominata, è rimasto indimostrato anche tenuto conto della rigidità dei mezzi di prova sul punto, esclusivamente documentali, salvo casi eccezionali in specifiche materie,
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite possono compensarsi nella misura di 2/3 e può esservi condanna a carico della creditrice opposta nella misura di 1/3 perché avrebbe dovuto intentare procedimento monitorio per l'importo effettivamente ancora dovuto, tenendo conto del pagamento ricevuto. Le spese si liquidano per intero come in dispositivo tenuto conto della non complessità del giudizio che si è svolto senza svolgimento di prove orali e dunque senza fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto-ingiuntivo opposto n. 250/2023 del 19-04-2023 per non essere certo, liquido ed esigibile il credito in esso portato per euro 16.666,19; CONDANNA
al pagamento a favore di della somma complessiva di CP_7 Parte_4 euro 4.666,19 oltre interessi legali dalla data della presente domanda giudiziale fino al saldo effettivo. Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla per la CP_1 Testimone_1 presente opposizione nella misura di 1/3 e con compensazione fra le parti quanto a 2/3 e che liquida per l'intero in euro 3.600,00 per compensi, oltre rimb. forf. Iva e cpa come per legge ed in euro 145,50 per spese vive.
Ascoli Piceno, 23 agosto 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 813/2023 promossa da:
(c.f. nata a [...] il [...] ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]M, rapp.ta e difesa dall'Avv. Otello Bagalini ( ) e dall'Avv. Stefano Bagalini ( ), unitamente e C.F._2 C.F._3 disgiuntamente tra loro, in forza di procura stesa in calce al presente atto. Le notifica e le comunicazioni tramite PEC fax Email_1 Email_2 0735786857 –
Contro
( ) nata a [...] il [...] ivi CP_1 C.F._4 residente, rapp.ta e difesa dall'Avv.Michele CASALI (c.f.: )con studio in Jesi, via C.F._5 Castelfidardo n.7/a e 7/b e con domicilio eletto presso il difensore e prezo indirizzo telematico
Email_3
Oggetto: opposizione a decreto-ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione del 20.01.2025 ex art.281 quinques c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione tempestivamente notificato, la signora si opponeva al decreto-ingiuntivo, Pt_2 dichiarato provvisoriamente esecutivo, n. 250/2023 del 19-04-2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno nel proc. n. 674/2023 RG con il quale le si ingiungeva di pagare la somma di euro 16.666,19 oltre interessi e spese di procedura, notificato unitamente ad atto di precetto il 15-05-2023.
La parte opponente presentava altresì ricorso separato per ottenere nelle more della procedura principale, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto-ingiuntivo opposto, per i quale si apriva il sub procedimento nel quale si costituiva il creditore opposto e che il Giudice, all'esito di alcuni rinvii tesi alla acquisizione di documentazione bancaria, definiva con provvedimento del 18.12.2023 di cui appresso, accoglimento della sospensione della provvisoria esecuzione.
Con comparsa in data 17.12.2023 si costituiva nella procedura principale la creditrice opposta a mezzo l'avv. la quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “dichiarando Controparte_2 espressamente di non accettare il contraddittorio in ordine all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1627/2023, non essendo le due cause riunite, e non essendo questo il fascicolo per discuterne e sarà pagina 1 di 5 interessante discutere su quell'opposizione, nella sua sede naturale, si conclude chiedendo che il sig. Giudice voglia respingere l'opposizione, con vittoria delle spese e competenze professionali “ .
Alla prima udienza di comparizione parti della procedura principale, nonché di rinvio della sub procedura per la sospensione della provvisoria esecuzione, del 18.12.2023 espressamente “ Sono comparsi l'avv. Otello Bagalini per la debitrice opponente e l'avv. per la creditrice CP_2 procedente. L'avv. preso atto della documentazione allegata dalla controparte ed in CP_2 particolare degli assegni prodotti, non si oppone alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione richiesta dalla opponente.; rileva altresì che tali assegni non coprono l'intera somma per cui resta un credito di euro 4600,00 a favore della sua assistita. L'avv. Bagalini contesta la circostanza perché dei 4600,00 di cui sopra, euro 4000,00 sono state versate a favore della figlia della a CP_1 mezzo n. 2 assegni già prodotti in atti di euro 2000,00 ciascuno ( trattandosi di madre la e CP_1 figlia ed euro 600,00 vennero pagate in contanti;
su queste circostanze è stata Persona_1 capitolata prova orale nell'atto di opposizione e pertanto insiste per la sospensione della provvisoria esecuzione al decreto-ingiuntivo opposto. Nella procedura principale i procuratori. delle parti chiedono i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. . Il Giudice Visti gli atti ed in particolare gli assegni allegati dalla parte opponente versati a favore della creditrice per il credito di cui al procedimento monitorio, tenuto conto della non opposizione alla sospensione della stessa parte creditrice , visto l'art. 649 c.p.c. sospende la provvisoria esecuzione al decreto-ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta ed in ogni caso nella sussistenza dei gravi motivi quali la prova del pagamento del dovuto, quantomeno in parte senza contestazione della creditrice, Preso atto della richiesta delle parti, nella procedura principale concede i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. con decorrenza dalla data odierna e rinvia in sede di valutazione ed ammissione delle istanze istruttorie alla nuova udienza del 18.3.2024” .
Con comparsa in data 19.2.2024 si costituiva in giudizio nuovo procuratore per la parte creditrice opposta.
Alla udienza del 18.3.2024 il giudice espressamente “…la presente causa iniziava con citazione in modalità c.d. Cartabia in quanto effettivamente la vocatio in ius della creditrice odierna opposta, avveniva con i termini di cui alla Riforma;
a seguito di istanza per la sospensione della provvisoria esecuzione al decreto-ingiuntivo opposto, giusta provvedimento in atti del Giudice del 23.5.2023 si apriva un sub procedimento nel quale si costituiva in data 14.6.2023 la opposta e che si estrinsecava in diverse udienze, onde consentire alla debitrice di ottenere dalla AN la documentazione pure tempestivamente richiesta, con sospensione della provvisoria esecuzione in via cautelativa alla udienza del 2.10.2023 con rinvio alla successiva udienza del 18.12.2023 già fissata nella procedura principale . Nella procedura principale, infatti, il Giudice, con provvedimento del 25.10.2023 e dunque in sede di verifica preliminare della regolare costituzione delle parti secondo il nuovo rito c.d. Cartabia, dava atto che per l'udienza indicata nella citazione in opposizione del 30.11.2023, la parte creditrice non si fosse costituita tempestivamente e ne dichiarava la contumacia, con rinvio alla udienza già fissata per la prima comparizione parti del 18.12.2023 su rinvio d'ufficio della udienza del 30.11.2023 non tabellare per il Giudice assegnatario. Alla udienza del 18.12.2023 pertanto si tenevano contestualmente sia l'udienza del sub procedimento, con conferma della sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 549 c.p.c., che l'udienza del principale, nella quale il giudice, su espressa richiesta delle parti che richiedevano i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c., concedeva i predetti termini. Effettivamente, stante le modalità procedurali del nuovo rito Cartabia, le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 171 ter c,.p.c. avrebbero dovuto presentare le memorie nn.1,2 e 3 entro i termini di 40, 20 e 10 rispetto alla data indicata in citazione ove il predetto articolo assume “Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le pagina 2 di 5 domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria. “ Ne parte debitrice opponente, né parte creditrice opposta depositavano le predette memorie integrative, in ogni caso anche per essere pendente il sub procedimento sulla sospensione della esecutività, incorrendo nella decadenza sopra richiamata. Il giudice pertanto concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI assecondando la richiesta delle parti effettivamente errata e solo la parte debitrice richiedeva un incombente di prova orale per testimoni, peraltro pure articolato nell'atto di citazione introduttiva, mentre la parte creditrice opposta non depositava le memorie nn.
1.2 e 3 di cui all'art. 183 co,VI c.p.c. . Alla luce di tutto quanto sopra riportato, respinge la istanza della parte creditrice opposta di remissione nei termini in quanto era onere delle parti depositare le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. tempestivamente per l'udienza ex art. 183 c.p.c. di prima comparizione parti, che nel caso di che trattasi non sono state depositate e NON occorrendo un provvedimento del Giudice Istruttore sul punto, ma sono conseguenti alla costituzione in giudizio delle parti e ove peraltro, nel caso de quo la parte convenuta non si costituiva tempestivamente nel procedimento principale, ma solo nel sub procedimento relativo alla discussione sulla sospensione della provvisoria esecuzione al decreto-ingiuntivo opposto . Ritenuto che la prova orale richiesta dalla parte attrice opponente sia irrilevante ai fini del decidere in quanto trattasi di circostanze comunque documentali ed il pagamento in contanti è di importo non rilevante, respinge la prova richiesta dalla opponente. Fissa la nuova udienza del 01.07.2024 PER LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI ATTRICE E CONVENUTA, che peraltro non si presentavano alla prima udienza di comparizione e ciò nonostante il nuovo rito Cartabia disponga la partecipazione personale delle parti alla prima udienza giusta disposto art. 183 c.p.c. per cui “All'udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116, secondo comma. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, se autorizza l'attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell'articolo 269, terzo comma. Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell'articolo 185….” onde procedere all'interrogatorio libero delle parti….”
Alla udienza del 1.7.2025 si presentava la parte debitrice opponente mentre non compariva la creditrice opposta ed il difensore esibiva certificato medico per la mancata partecipazione in udienza a rendere interrogatorio ed il Giudice “ visti gli atti, visto il erbale di udienza del 18.3.2024 che si ha qui per riportato in punto di rigetto della eccezione sul rito e sulle istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione non necessitandosi di istruttoria orale per testimoni, fissa per la precisazione delle conclusioni e discussioni, la nuova udienza del 20.01.2025 con termine fino al 10 giorni prima per il deposito di note conclusionali riepilogative.“
L'atto pubblico di compravendita di immobile fra le parti ed i di lei figli signori CP_1 e quale venditrice e la signora a Rogito notaio CP_3 Controparte_4 Testimone_1 del 24.3.2014 prevedeva, in punto di versamento di corrispettivo -e si confronti il punto 5 Per_2 dell'atto-, il pagamento di una parte del prezzo, concordato in euro 150 mila complessive, al momento della stipula ed una parte, quanto ad euro 74 mila, da versarsi entro il 14.4.2017 e distinta in importi differenti a favore di ciascuno dei tre comproprietari ed in particolare , euro 21.222,22 a favore di euro 36.111,59 a favore di ed euro 16.666,19 a favore della Persona_1 Parte_3 [...]
, per tutti entro la data, si ribadisce, del 14.4.2017. CP_1
pagina 3 di 5 Ha prodotto la parte debitrice opponente assegni bancari relativi a somme versate negli anni 2015 e 2016 a favore di e di CP_3 CP_1
Ritiene il Giudice che i versamenti effettuati dalla acquirente signora nei confronti della Pt_2 venditrice non possono rilevare, né rilevano ai fini del presente giudizio in quanto Persona_1 attengono a pagamenti dovuti ad altro soggetto, per il quale, come detto, l'art.5 dell'atto pubblico di compravendita, prevedeva il pagamento di rate ad essa stessa destinati in proprio e peraltro le predette somme, come in atti sono state oggetto di pignoramento presso terzi da parte di creditori di essa per cui certamente le somme versate a favore di essa non possono essere imputate CP_3 CP_3 ad estinguere il debito che la ha nei confronti della Pt_2 CP_1
La parte opponente non ha fornito la prova che il pagamento alla era da imputarsi al debito CP_3 nei confronti della e peraltro tanto non sarebbe sembrato neppure credibile tenuto conto del CP_1 pignoramento presso terzi nei suoi confronti che vedeva come terzo debitor debitoris proprio la signora per cui, casomai sarebbe stato più verosimile il contrario, né deposizioni testimoniali Testimone_1 sarebbero state utili a smentire la destinazione del pagamento, stante l'inequivocabile intestazione dell'assegno bancario versato.
Ha prodotto altresì l'opponente assegni per complessivi euro 12.000,00 a favore della del ed CP_1 emessi successivamente all'atto pubblico e dunque negli anni 2015 e 2016: ha fornito dunque la prova del pagamento di somme imputabili, in mancanza di prova contraria da parte della creditrice opposta, al residuo prezzo della compravendita.
Punto nevralgico del presente giudizio è infatti che a fronte della produzione dei titoli di avvenuto pagamento per euro 12 mila complessive e si confrontino gli assegni allegati in atti, la parte creditrice non ha fornito alcuna prova né eventualmente sul mancato incasso degli stessi o sulla destinazione di quel pagamento ad altra causa o ad altro rapporto, per cui, certamente, la parte creditrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa parte incombente.
Ritiene il Giudice che l'opposizione sia fondata limitatamente all'avvenuto pagamento di euro 12 mila ed il decreto-ingiuntivo debba essere revocato per non avere assolto, la parte creditrice opposta, all'onere probatorio su di essa parte incombente, sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito dell'importo complessivo di euro 16. portato nel provvedimento monitorio: è l'attore sostanziale che deve dimostrare la fondatezza della propria pretesa di pagamento e la creditrice CP_1 quale parte opposta ed in particolare a fronte della opposizione della debitrice e della documentazione bancaria attestante il pagamento del dovuto per euro 12 mila, deve attivarsi e fornire elementi utili a confutare il pagamento dimostrato dagli assegni acquisiti in atti ed a dimostrare, per esemplificare, come detto, che le somme siano state versate per altro titolo o per altri rapporti fra le parti o che non siano state incassate.
L'onere della prova non è stato assolto neppure in parte dalla creditrice, che ha fondato la propria difesa sulla base di contestazioni del tutto generiche anche in punto di non tempestività della allegazione dei titoli, peraltro dipesa dalla tempistica della AN , tempestivamente interessata dalla odierna opponente per la ricerca della prova del pagamento.
L'atto di compravendita immobiliare era stato stipulato fra le parti in data 24.3.2014 mentre il decreto- ingiuntivo è di aprile 2023 , per cui la richiesta di pagamento è successiva di oltre 9 anni al titolo : è evidente che gli accordi di pagamento fra le parti fossero tali da consentire i pagamento differito del prezzo, anche e soprattutto tenuto conto che trattasi di corrispettivo di compravendita immobiliare ed in particolare l'immobile sito in San Benedetto del Tronto, Via Colfiorito n. 12/a (limitatamente alla quota
– parte, spettante alla sig.ra del trattandosi di un bene che era in comproprietà con i sigg.ri CP_1 e ): nel richiedere il decreto-ingiuntivo la creditrice non ha tenuto Persona_1 Parte_3
pagina 4 di 5 conto delle somme versate a mezzo assegno negli anni 2015 e 2016, che, invece devono essere sottratte dal totale dovuto.
Nessuna violazione di normativa anti-riciclaggio o quant'altro può essere invocata ove le parti nell'atto di pubblico di compravendita abbiano concordato il pagamento del saldo prezzo differito di tre anni, per altro indicando solo il termine per il pagamento dell'importo pure precisato per ciascuno dei tre c- venditori, per cui è evidente che vi fossero fra di esse parti rapporti di fiducia né sono state commesse violazioni stante il consenso sul punto della parte venditrice.
Il fatto che gli assegni siano stati emessi dal conto della ditta individuale , anziché dal Controparte_5 conto personale di questa ovviamente non è rilevante ai fini della negatoria del pagamento ricevuto, non avendo, si ribadisce ancora, essa creditrice dimostrato l'esistenza di eventuale ulteriore e riverso rapporto fra la Autotrasporti e la a cui riferire il pagamento. Controparte_6 CP_1
Pertanto ritiene il Giudice, come in dispositivo, che il decreto-ingiuntivo debba essere revocato, ma in ogni caso la opponente resta obbligata al pagamento della differenza fra quanto Testimone_1 pagato (euro 12 mila) e quanto ancora dovuto euro 16.666,19 .
Peraltro la signora non è neppure comparsa personalmente in udienza a rendere CP_1 interrogatorio per cui non è stato possibile neppure un confronto a fronte delle precise argomentazioni della signora invece presente in udienza. Pt_2
Il preteso pagamento di euro 600,00 in contanti, riferito dalla sunnominata, è rimasto indimostrato anche tenuto conto della rigidità dei mezzi di prova sul punto, esclusivamente documentali, salvo casi eccezionali in specifiche materie,
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite possono compensarsi nella misura di 2/3 e può esservi condanna a carico della creditrice opposta nella misura di 1/3 perché avrebbe dovuto intentare procedimento monitorio per l'importo effettivamente ancora dovuto, tenendo conto del pagamento ricevuto. Le spese si liquidano per intero come in dispositivo tenuto conto della non complessità del giudizio che si è svolto senza svolgimento di prove orali e dunque senza fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto-ingiuntivo opposto n. 250/2023 del 19-04-2023 per non essere certo, liquido ed esigibile il credito in esso portato per euro 16.666,19; CONDANNA
al pagamento a favore di della somma complessiva di CP_7 Parte_4 euro 4.666,19 oltre interessi legali dalla data della presente domanda giudiziale fino al saldo effettivo. Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla per la CP_1 Testimone_1 presente opposizione nella misura di 1/3 e con compensazione fra le parti quanto a 2/3 e che liquida per l'intero in euro 3.600,00 per compensi, oltre rimb. forf. Iva e cpa come per legge ed in euro 145,50 per spese vive.
Ascoli Piceno, 23 agosto 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
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