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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/04/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI IVREA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario designato in funzione di giudice unico dott. Giancarlo Longo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1663/2023 RG promossa da:
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
TO (C.F. ) domiciliataria in Via Arsenale n. 21, giusta procura in atti;
P.IVA_2
-ATTRICE-
CONTRO
Via Giacomo Medici n. 46, presso lo studio dell'avv. Domenico Calderone del Foro di
TO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-CONVENUTA-
(COD. FISC.: , in persona del legale rappresentante e CP_4 P.IVA_4
amministratore unico , con sede in LE (TO) via Giacomo Matteotti n.54, CP_3 elettivamente domiciliata in Bosconero, via Tripoli n.22 presso lo studio dell'avv. Carla
Cavallaro del Foro di TO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-CONVENUTA-
n persona del legale rappresentante e amministratore unico , CP_5 CP_3
con sede in LE (TO) via Giacomo Matteotti n.54, elettivamente domiciliata in Bosconero, via Tripoli n.22 presso lo studio dell'avv. Carla Cavallaro del Foro di TO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice “In accoglimento della presente Parte_1
domanda, dichiararsi l'inefficacia nei confronti dell' Parte_1 del seguente atto: atto di compravendita del 18/05/2018 n. 2184-1569 (doc. n. 7 – copia atto) registrato presso l DPTO2 UT TORINO 2 in data 30/05/2018 Parte_1
serie 1T n. 13011 trascritto in data 31/05/2018 presso l'Ufficio del Territorio di TO 2
(doc. n. 8 – nota di trascrizione atto) RG 21952 RP 15452 Con vittoria delle spese di lite””;
Per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza CP_1
ed eccezione disattesa, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE Rigettare la domanda revocatoria non essendo provata la debenza del credito erariale al momento dell'atto e la conoscenza di esso, né successivamente atteso che una parte delle cartelle sono prive della relata di notifica mentre tutte le altre non sono mai state notificate, atteso che in ossequio alla sentenza della Cass. Sez. Trib. N. 3093/2020 le cartelle notificate dall'indirizzo pec t non presente sul registro IPA sono Email_1 giuridicamente inesistenti. In ogni caso rigettare la domanda poiché sprovvista dei requisiti del consilium fraudis, atteso che il prezzo di vendita era coerente con il valore stimato dal Geom. . IN VIA STRETTAMENTE SUBORDINATA Attesa la Per_1 presentazione della definizione agevolata in data antecedente (19 aprile 2023) rispetto alla notifica dell'atto di citazione per revocazione (17 maggio 2023), rigettare la domanda di revocatoria atteso che all'esito del pagamento della prima rata ogni procedura si estingue.
IN VIA ISTRUTTORIA: revocare l'ordinanza istruttoria del 18.7.2024 e, per l'effetto, ex artt. 196 e 197 c.p.c., disporre la rinnovazione delle indagini ovvero, in subordine, disporre l'audizione a chiarimenti del C.T.U. in contraddittorio con le parti e con i CC.TT.PP.”
Per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed CP_4
eccezione disattesa, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE Rigettare la domanda revocatoria per insussistenza dei requisiti della scientia e del consilium fraudis, considerato che il prezzo di vendita era coerente con il valore stimato dal Geom. e corrisposto da parte Per_1
della società alla IN VIA ISTRUTTORIA: disporre la Parte_2 CP_1
rinnovazione della CTU alla luce delle considerazioni di cui alle note scritte del 17 Luglio
2024 Con vittoria di spese, onorari di causa.”
Per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza CP_5
ed eccezione disattesa, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE Rigettare la domanda revocatoria per insussistenza dei requisiti della scientia e del consilium fraudis, considerato che il prezzo di vendita era coerente con il valore stimato dal Geom. e Per_1
corrisposto da parte della società alla IN VIA Parte_2 CP_1
ISTRUTTORIA: disporre la rinnovazione della CTU alla luce delle considerazioni di cui alle note scritte del 17 Luglio 2024 Con vittoria di spese, onorari di causa.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI A SOSTEGNO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice Parte_1
(d'ora in avanti anche: conveniva in giudizio la la CP_6 CP_1 CP_5
e la innanzi l'intestato Tribunale, esponendo: CP_4
-di essere creditrice nei confronti della Società in forza di ruoli/avvisi di CP_1
addebito e relativi oneri e accessori maturati, della somma complessiva di euro 892.755,58
conseguenti alle iscrizioni a ruolo a carico della società, come poteva evincersi dagli estratti di ruolo, dalle relate di notifica delle cartelle e avvisi di e addebito, con prospetto riepilogativo, allegati in atti;
-che con atto di compravendita del 18/05/2018 n. 2184-1569c registrato presso l'
[...]
DPTO2 UTcTORINO 2 in data 30/05/2018 serie 1T n. 13011, trascritto in data Parte_1 31/05/2018 presso l'Ufficio del Territorio di TO 2, RG 21952 RP 15452 la società debitrice in persona dei legali rappresentanti e CP_1 CP_2 CP_3
, aveva trasferito in piena proprietà alle società con sede in LE (To)
[...] CP_4 via Giacomo Matteotti, 54 rappresentata in atto dall'amministratore unico sig. CP_3
e anch'essa con sede in LE (To) via Giacomo Matteotti, 54
[...] CP_5
rappresentata in atto dall'amministratore unico sig. indivisamente e in CP_2 parti uguali fra loro, il seguente cespite immobiliare di cui all'allegata visura catastale
(doc. n. 10 – copia visura catastale) e precisamente: Proprietà per 1/1 di immobile sito nel
Comune di LE (To) strada Fantasia n. 71 Fg 48 mapp 129 sub 9 cat. D7; rendita euro
3.040,00 (valore ex art 79 euro 574.560,00);
-che Il valore complessivo del bene indicato nell'atto dispositivo, ai fini dell'imposta di registro, era pari ad euro 220.000,00 mentre il valore complessivo ex art 79 D.P.R. 602/73 era pari ad euro 574.560,00;
-che nella fattispecie in esame risultavano sussistenti tutti i presupposti per dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita sopra individuato il quale è, con tutta evidenza, finalizzato a sottrarre all'Erario beni da quest'ultimo aggredibili per soddisfare le proprie pretese creditorie, non essendo necessario che l'atto di disposizione abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, essendo sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo di incapienza del patrimonio del debitore;
-che nella fattispecie in esame erano sussistenti: 1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra creditore agente in revocatoria e debitore disponente (cd anteriorità del credito); 2). l'effettività del danno intesa quale lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto traslativo da parte del debitore (eventus damni); 3) la ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza della lesione della garanzia patrimoniale del creditore per il tramite dell'atto di disposizione (scientia fraudis );
4. la conoscenza generica del terzo avente causa del pregiudizio recato alle ragioni del creditore per mezzo del medesimo atto di disposizione (consilium fraudis);
-che la consapevolezza dell'esistenza del debito da parte del debitore era radicata nel mancato adempimento ai propri oneri fiscali, nel momento in cui gli stessi dovevano essere ottemperati e per tale ragione, l'azione revocatoria è proponibile in tutti i casi in cui il debito è riferito ad anno/i di imposta antecedenti all'atto, a prescindere dal momento della notifica della cartella;
-che nello specifico, trattandosi di imposte iscritte a ruolo a seguito di liquidazione della dichiarazione annuale ex artt. 36-bis D.P.R. n.600/73 art. 54 D.P.R. n.633/72, la conoscenza doveva ritenersi dimostrata dal relativo anno di imposta, atteso che il debito derivava da imposte dichiarate e non versate (cd. omessi versamenti), mentre laddove il credito a ruolo derivava da avviso di accertamento notificato dopo la stipula dell'atto, ma riferito ad anni di imposta antecedenti, la conoscenza era dimostrabile a far tempo dalla data di notifica degli atti che contestavano il debito;
- che la convenuta si era spossessata di tutto il suo patrimonio immobiliare, pregiudicando così le ragioni creditizie dell'Amministrazione Finanziaria e la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente era comprovato dalla circostanza che i due legali rappresentanti della società alienante, e , erano anche legali CP_2 CP_3
rappresentanti delle due società acquirenti che hanno entrambe sede legale in LE via
Giacomo Matteotti 54, mentre la società alienante ha tuttora sede all'indirizzo dell'immobile ceduto, strada Fantasia n.71 LE;
-che ulteriore prova era data dalla sperequazione tra il prezzo convenuto di euro
220.000,00 e il valore del bene calcolato ex art 79 D.P.R. 602/73 pari ad euro 574.560,00;
Concludeva chiedendo che l'adito Tribunale volesse dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di compravendita sopra specificato.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11/09/2023, si costituiva la convenuta la quale contestava integralmente le domande attrici e ne chiedeva il CP_1 rigetto, eccependo in particolare: la congruità del prezzo di vendita;
-che non vi erano prove dell'avvenuta notifica delle cartelle, in quanto gli avvisi di addebito allegati all'atto di citazione, aventi nn. 4120150000180263000,
410217000088342000 e nn. 41020170001202522000 non risultavano, non essendo state prodotte le relate di notifica, né la prova dell'avvenuta notifica effettuata via pec;
-che le notifiche delle cartelle dovevano considerarsi inesistenti perché notificate da un indirizzo pec: “ t” non presente sul Email_1
registro IPA;
- che alla data del 18 maggio 2018 la non aveva alcun debito tributario che potesse CP_1
farle presumere la consapevolezza di porre in essere un atto in frode ai creditori;
- che anche avuto riguardo alle cartelle notificate successivamente alla stipula dell'atto per un importo di € 680.856,95 in parte mancava la prova della notifica e altre erano state notificate da un indirizzo non presente nei registri IPA e quindi erano inesistenti;
- che come emergeva dalla perizia resa a favore della , il prezzo di vendita CP_7
era coerente, congruo e assolutamente in linea con il valore di mercato;
- che avendo aderito alla c.d. rottamazione, a seguito della presentazione dell'istanza, le procedure avviate si sarebbero dovute sospendere per poi estinguersi con il pagamento della prima rata;
Concludeva chiedendo che l'adito Tribunale volesse rigettare la domanda revocatoria.
Con comparse di costituzione depositate in data 11/09/2023, si costituivano le convenute e contestando anch'esse la domanda dell'attrice CP_4 Controparte_8
e chiedendone il rigetto, ribadendo le medesime eccezioni spiegate dalla CP_1
Veniva fissata udienza ex art.183 indi le parti depositavano memorie ex art.171 ter c.p.c. nei termini prescritti e disposta CTU onde accertare il valore di mercato dell'immobile oggetto di controversia alla data della sua alienazione, indi la causa senza ulteriore attività istruttoria veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e dopo lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, posta in decisione.
La domanda spiegata da parte attrice, qualificata come azione revocatoria ordinaria è fondata e deve essere accolta.
Essa è disciplinata dall'art. 2901 c.c. che indica i presupposti necessari affinché un atto di disposizione del patrimonio compiuto da un soggetto (debitore) possa essere dichiarato inefficace, su iniziativa di un terzo creditore, nei confronti di un terzo estraneo che ha contrattato con il debitore. I presupposti che devono ricorrere sono tradizionalmente indicati nel requisito oggettivo dell'"eventus damni" e nei requisiti soggettivi della "scientia fraudis” e nella conoscenza generica del terzo avente causa del pregiudizio recato alle ragioni del creditore per mezzo del medesimo atto di disposizione “consilium fraudis”.
Stabilisce specificamente l'art.2901 cod. civ.che: “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.”
Ciò posto,
Nel caso in specie va preliminarmente affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, l'azione spiegata dall non debba essere dichiarata improcedibile CP_6
avendo la convenuta aderito alla procedura di rottamazione, posto che tale forma di definizione agevolata dei debiti erariali prevede la diversa ipotesi di sospensione delle procedure esecutive intraprese dall'erario, ma non delle azioni finalizzate alla conservazione del patrimonio del contribuente come quella per causa.
Dispone infatti testualmente l'art.1 co.240 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 che: “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; f) il debitore non
è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.” Come si vede, pertanto, la normativa in esame non dispone il divieto per l' di intraprendere o CP_6 continuare azioni revocatorie relativamente ad atti posti in essere dal contribuente che abbia aderito alla c.d. rottamazione.
Quanto alle imposte iscritte a ruolo a seguito di liquidazione della dichiarazione annuale ex artt. 36-bis D.P.R. n.600/73° art. 54 D.P.R. n.633/72, come nel caso di cui trattasi, la conoscenza si deve ritenere dimostrata dal relativo anno di imposta atteso che il debito deriva da imposte dichiarate e non versate (cd. omessi versamenti); Giusto l'insegnamento della S.C. infatti: “crediti tributari, sia per le vigenti imposte sia per quelle soppresse con la riforma del 1973, nascono "ex lege" con l'avveramento dei relativi presupposti, non per effetto dell'atto amministrativo di accertamento” Cassaz. civ. Sez. U, Sentenza n. 4779 del
28/05/1987;
Con riguardo al requisito dell'eventus dmni si osserva che con la vendita dell'immobile si è spossessata del proprio intero patrimonio immobiliare pregiudicando così le ragioni creditizie dell'Amministrazione Finanziaria;
Con riferimento al requisito del consilium fraudis si osserva che laddove il credito iscritto a ruolo discenda da imposte dichiarate e non versate, la conoscenza si desume dal fatto in sé. Nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova infatti nella condizione di conoscere già i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26671 del
18/12/2009).
La scientia fraudis si può invece facilmente evincere dalla circostanza che i due amministratori della e sono anche amministratori Controparte_9 CP_3
l'uno della e e l'altro della DIES s.r.l. ( ) CP_5 CP_2 CP_3
apparendo del tutto inverosimile che non fossero a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice in conseguenza della comprandita dell'immobile per cui è causa.
Ulteriore elemento corroborante la fondatezza dell'azione esperita dall' è CP_6 rappresentato dalla sperequazione tra prezzo pattuito di euro 220.000 e il valore di mercato accertato dal CTU.
Il Consulente dell'Ufficio ha infatti stabilito nella sua relazione, elaborata con rigore logico e metodologico e dalle cui conclusioni non v'è motivo di discostarsi, che il più probabile valore di mercato dell'immobile per cui è causa, alla data della compravendita (18 maggio
2018) fosse euro 405.618, indi quasi il doppio di quello concordato fra le società convenute.
Ciò posto si ritiene che il CTU abbia esaurientemente risposto alle osservazioni avanzate dai CCTTPP di parte convenuta, avendo chiarito che la stima dell'immobile è stata effettuata prendendo in considerazione il valore più probabile, nell'ambito di una contrattazione nel libero mercato, di manufatti aventi analoghe caratteristiche. In particolare il CTU ha chiarito che: “Nella stima dell'immobile in oggetto, si sono utilizzati due metodi distinti, il primo utilizzando lo stesso sistema di valutazione applicato dall' Parte_1 nella valutazione dei fabbricati di categoria speciale, il quale analizza e stima il costo di
[...] ricostruzione, il valore dell'area, le spese tecniche, gli OOUU, gli oneri finanziari, l'utile del promotore. Il coefficiente di vetustà è stato ricavato in funzione del rapporto Vita effettiva/Vita utile
(VTE/VTU = age life ratio) e del valore residuo (VR) in considerazione di una vita utile di anni
100. Il tutto è stato opportunamente rivalutato alla data del 18/052018 secondo le tabelle ISTAT. I dati utilizzati, sono dati ufficialmente riconosciuti e di valore legale. Il secondo metodo utilizzato, è
l'ormai collaudata stima per capitalizzazione dei redditi, con il calcolo del Beneficio Fondiario e in applicazione del saggio di capitalizzazione del 2% (stesso saggio applicato nel sistema valutativo degli immobili di categoria speciale).
Dall'analisi comparativa dei due sistemi di stima applicati, emerge che i valori sono simili con una trascurabile differenza. Vorrei fare notare, che una stima ricavata da annunci immobiliari reperiti sul web, non può avere un riscontro scientifico, in quanto trattasi di richieste di vendita non supportate da analisi valutative specifiche che possono differire tra gli immobili, le caratteristiche,
l'ubicazione, la manutenzione, la vetustà ecc…”
Sempre avuto riguardo al metodo di stima utilizzato dal CTU per valutare il valore di mercato dell'immobile compravenduto, si ritiene condivisibile quanto affermato dal CTU ovvero che le quotazioni dell'osservatorio del mercato immobiliare OMI, siccome Co richiamate dal CTP della EC . non possono intendersi sostitutive della stima puntuale del valore del singolo immobile, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.
Giusto quanto finora sposto va dichiarata l'inefficacia, nei confronti dell'
[...]
, dell'atto di compravendita stipulato fra la da un parte Parte_1 CP_1
e la avente a oggetto l'immobile ubicato nel Comune di LE CP_5 CP_4
(To) strada Fantasia n. 71.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base al valore di lite determinato sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (Cfr. Cassaz. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10089 del 09/05/2014;
Cassaz.civ. Sez.
3 - Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020). In applicazione del D.M.55/2014 vengono liquidate in complessivi euro 24.686 di cui euro 1.686 per spese ed euro 23.000 per compensi, di cui euro 4.000 per la fase di studio, euro 3.000 per la fase introduttiva, euro 10.000 per la fase istruttoria, euro 6.000 per la fase decisoria. Oltre 15 % su detti compensi ex art.2 D.M.55/2014. Oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia promossa dalla
[...]
nei confronti della Parte_1 CP_1 CP_5
disattesa ogni contraria istanza domanda ed eccezione, CP_4
- Dichiara inefficace nei confronti della Parte_1
l'atto di compravendita del 18/05/2018 n. 2184-1569 (doc. n. 7 –
[...] copia atto) registrato presso l' DPTO2 UT TORINO 2 in data Parte_1
30/05/2018 serie 1T n. 13011 trascritto in data 31/05/2018 presso l'Ufficio del
Territorio di TO 2 (doc. n. 8 – nota di trascrizione atto) RG 21952 RP 15452
- Condanna la la e la a rifondere alla CP_1 CP_5 CP_4
le spese del presente giudizio che Parte_1 vengono liquidate, in complessivi euro 24.686 di cui euro 1.686 per spese ed euro
23.000 per compensi. Oltre 15 % su detti compensi ex art.2 D.M.55/2014. Oltre accessori di legge.
Così deciso in data 3 aprile 2025 . Il Giudice onorario
GOP dott. Giancarlo Longo