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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/01/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6565/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025 ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6565/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a TA RI AP RE (CE) il 23/02/1981 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. DI TELLA MASSIMO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
E
in persona del Presidente legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano
RESISTENTE
OGGETTO: “compenso individuale accessorio” e regolarizzazione contributiva
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 21/05/2024, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in
CP_ giudizio il nonché l (quale litisconsorte Controparte_3
necessario rispetto alla domanda di regolarizzazione della posizione contributiva) e ha esposto di essere collaboratrice scolastica, appartenente al personale ATA, e di essere
1 stata utilizzata dal mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato nel CP_4
periodo dal 13.3.2019 al 8.6.2022. Ha dedotto che il non le ha corrisposto il CP_4
“compenso individuale accessorio” (cd. CIA), pari ad euro 66,90 mensili. Ha precisato che il compenso individuale accessorio è l'omologo della “retribuzione professionale docenti” (“RPD”) prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per i docenti e le è stata negata in quanto non è dipendente di ruolo né dipendente assunto per supplenze annuali (fino al 31 agosto) ovvero per supplenze fino al termine delle attività didattiche (ossia fino al 30 giugno). La ricorrente ha sostenuto di avere diritto a tale emolumento secondo il combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 2001 e dell'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, nonché in forza del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del D.lgs. 368/2001 e dalla clausola 4 dell'Accordo allegato alla direttiva UE 1999/70/CE. Ha quindi chiesto al Giudice di accertare il suo diritto
Con a percepire il , con condanna del al pagamento in suo favore della somma di euro CP_4
1.951,25 per le supplenze espletate nel periodo dal 13.3.2019 al 8.6.2022 (per complessivi giorni 875, moltiplicati per un compenso di euro 66,90 mensili – e, quindi, 2,23 giornalieri) oltre alla conseguente regolarizzazione della posizione contributiva.
Il ritualmente citato, è rimasto contumace. CP_4
CP_ L' si è costituito, quale litisconsorte necessario, chiedendo - nel caso di riconoscimento del diritto rivendicato in ricorso - la regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente, nei limiti dei contributi non prescritti.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita è stata decisa, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025, sulle note di trattazione di parte.
La domanda è fondata.
La controversia verte sul diritto del personale ATA o docente assunto con contratti a tempo determinato per brevi periodi (diversi dai contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al 30 giugno di ogni anno) a percepire, rispettivamente, il compenso individuale accessorio (CIA) ovvero la retribuzione professionale docenti (RPD) prevista dall'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 e dall'art. 25 del CCNI 31.8.1999.
L'art. 7 cit. per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti prevedendo che: “1.Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il
2 miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.”
L'art.25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art.7, riguarda il “compenso individuale accessorio” e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso al personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale che svolge supplenze brevi e saltuarie.
Il ritiene che il rinvio all'art.25 CCNI 31.8.1999 operato dall'art.7, comma 3, CCNL CP_4
15.3.2001, operi una delimitazione dei destinatari della “retribuzione professionale docenti”
e quindi, con riferimento ai docenti con contratto a tempo determinato, corrisponde tale voce retributiva nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, mentre la nega nel caso di supplenze di minore durata. Lo stesso secondo il vale per CP_4
il compenso individuale accessorio che spetta al personale ATA assunto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per supplenza fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.
La ricorrente, appartenente al personale ATA, rivendica il diritto alla CIA anche per gli anni scolastici nel corso dei quali ha svolto supplenze brevi e saltuarie
Ebbene, si ritiene di aderire all'orientamento espresso dall'ordinanza n.20015/18 della
Suprema Corte, che ha ritenuto fondata la pretesa, trovando applicazione il principio di non discriminazione espresso dalle fonti normative e giurisprudenziali europee e rilevando che “non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo determinato e supplenti temporanei, anche per il personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito”.
3 La Suprema Corte, in particolare, ha osservato che dalle disposizioni contrattuali sopra riportate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto
(art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n.
17773/2017). L'emolumento rientra dunque nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive” (cfr. Cass. n. 20015 del 2018).
La clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Per_1
Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5),
« non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( DE Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (
Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici
4 italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi).
L'interpretazione delle norme europee è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione. Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola
4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europee
(così Cass. 20015/2018 cit.).
Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 (in questo senso Cass. n. 20015 del 2018 cit.; vd. ad ulteriore conferma Cass. 6293/2020).
Si ritiene che i medesimi principi, affermati dalla S.C. in relazione alla RPD, siano applicabile anche al CIA spettante al personale ATA ai sensi dell'art. 25 del CCNI
31.8.1999 anche per supplenze brevi e saltuarie, sussistendo le medesime ragioni di divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Nella specie, peraltro il – restando contumace - non ha indicato nessun elemento o CP_4 circostanza o modalità di esecuzione che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata a tempo determinato, con contratti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche
5 ovvero con contratti di durata minore, rispetto a quella svolta da colleghi assunti a tempo indeterminato. A supporto della tesi qui accolta, si veda tra la giurisprudenza di merito
Tribunale di Milano sentenza n. 469/2020; Corte di Appello di Torino sentenza del
13.1.2021 e n. 917/2019 pubbl. 24.1.2020; Corte di Appello di Trieste sentenza n. 48/20;
Corte di Appello di Milano sentenza n. 353/2021; Tribunale di Bologna sentenza n.
412/2020; Tribunale di Siena, sentenza n. 149/2020; Tribunale di Foggia, sentenza n.
Con 2140/2020; Tribunale di Agrigento, sentenza n. 372/2020. In materia di per il personale ATA, si veda Tribunale di Milano, sentenza n. 1347 del 12.5.2021.
Per i motivi esposti, va dichiarato il diritto della ricorrente al “compenso individuale accessorio” per le supplenze svolte dal 13.3.2019 al 8.6.2022, con conseguente condanna del al pagamento in suo favore dell'importo di euro 1.951,25, oltre interessi come per CP_4
CP_ legge e alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente presso l' .
In conclusione, il ricorso va accolto.
CP_ Stante la posizione di litisconsorte necessario le spese tra la ricorrente e l debbono essere compensate, mentre debbono porsi a carico del le spese di lite liquidate CP_1
e distratte come da dispositivo, tenendo conto della complessità bassa della questione trattata e del carattere seriale della causa, senza svolgimento di attività istruttoria ma con l'aumento ex comma 1 bis dell'art. 4 del DM 55/2014 per inserimento nell'atto processuale dei collegamenti ipertestuali
P.Q.M.
Dichiara il diritto della ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il CP_4 dal 13.3.2019 al 8.6.2022 e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in suo favore, CP_4 dell'importo di euro 1.951,25, a titolo di compenso individuale accessorio, per il periodo indicato, oltre interessi come per legge e alla regolarizzazione della posizione contributiva
CP_ della ricorrente presso l;
compensa le spese tra ricorrente e;
CP_2
Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
che liquida in euro 1.400,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione.
Aversa, 22.01.2025
Il Giudice
Fabiana Colameo
6 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025 ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6565/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a TA RI AP RE (CE) il 23/02/1981 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. DI TELLA MASSIMO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
E
in persona del Presidente legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano
RESISTENTE
OGGETTO: “compenso individuale accessorio” e regolarizzazione contributiva
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 21/05/2024, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in
CP_ giudizio il nonché l (quale litisconsorte Controparte_3
necessario rispetto alla domanda di regolarizzazione della posizione contributiva) e ha esposto di essere collaboratrice scolastica, appartenente al personale ATA, e di essere
1 stata utilizzata dal mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato nel CP_4
periodo dal 13.3.2019 al 8.6.2022. Ha dedotto che il non le ha corrisposto il CP_4
“compenso individuale accessorio” (cd. CIA), pari ad euro 66,90 mensili. Ha precisato che il compenso individuale accessorio è l'omologo della “retribuzione professionale docenti” (“RPD”) prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per i docenti e le è stata negata in quanto non è dipendente di ruolo né dipendente assunto per supplenze annuali (fino al 31 agosto) ovvero per supplenze fino al termine delle attività didattiche (ossia fino al 30 giugno). La ricorrente ha sostenuto di avere diritto a tale emolumento secondo il combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 2001 e dell'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, nonché in forza del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del D.lgs. 368/2001 e dalla clausola 4 dell'Accordo allegato alla direttiva UE 1999/70/CE. Ha quindi chiesto al Giudice di accertare il suo diritto
Con a percepire il , con condanna del al pagamento in suo favore della somma di euro CP_4
1.951,25 per le supplenze espletate nel periodo dal 13.3.2019 al 8.6.2022 (per complessivi giorni 875, moltiplicati per un compenso di euro 66,90 mensili – e, quindi, 2,23 giornalieri) oltre alla conseguente regolarizzazione della posizione contributiva.
Il ritualmente citato, è rimasto contumace. CP_4
CP_ L' si è costituito, quale litisconsorte necessario, chiedendo - nel caso di riconoscimento del diritto rivendicato in ricorso - la regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente, nei limiti dei contributi non prescritti.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita è stata decisa, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025, sulle note di trattazione di parte.
La domanda è fondata.
La controversia verte sul diritto del personale ATA o docente assunto con contratti a tempo determinato per brevi periodi (diversi dai contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al 30 giugno di ogni anno) a percepire, rispettivamente, il compenso individuale accessorio (CIA) ovvero la retribuzione professionale docenti (RPD) prevista dall'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 e dall'art. 25 del CCNI 31.8.1999.
L'art. 7 cit. per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti prevedendo che: “1.Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il
2 miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.”
L'art.25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art.7, riguarda il “compenso individuale accessorio” e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso al personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale che svolge supplenze brevi e saltuarie.
Il ritiene che il rinvio all'art.25 CCNI 31.8.1999 operato dall'art.7, comma 3, CCNL CP_4
15.3.2001, operi una delimitazione dei destinatari della “retribuzione professionale docenti”
e quindi, con riferimento ai docenti con contratto a tempo determinato, corrisponde tale voce retributiva nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, mentre la nega nel caso di supplenze di minore durata. Lo stesso secondo il vale per CP_4
il compenso individuale accessorio che spetta al personale ATA assunto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per supplenza fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.
La ricorrente, appartenente al personale ATA, rivendica il diritto alla CIA anche per gli anni scolastici nel corso dei quali ha svolto supplenze brevi e saltuarie
Ebbene, si ritiene di aderire all'orientamento espresso dall'ordinanza n.20015/18 della
Suprema Corte, che ha ritenuto fondata la pretesa, trovando applicazione il principio di non discriminazione espresso dalle fonti normative e giurisprudenziali europee e rilevando che “non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo determinato e supplenti temporanei, anche per il personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito”.
3 La Suprema Corte, in particolare, ha osservato che dalle disposizioni contrattuali sopra riportate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto
(art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n.
17773/2017). L'emolumento rientra dunque nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive” (cfr. Cass. n. 20015 del 2018).
La clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Per_1
Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5),
« non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( DE Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (
Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici
4 italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi).
L'interpretazione delle norme europee è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione. Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola
4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europee
(così Cass. 20015/2018 cit.).
Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 (in questo senso Cass. n. 20015 del 2018 cit.; vd. ad ulteriore conferma Cass. 6293/2020).
Si ritiene che i medesimi principi, affermati dalla S.C. in relazione alla RPD, siano applicabile anche al CIA spettante al personale ATA ai sensi dell'art. 25 del CCNI
31.8.1999 anche per supplenze brevi e saltuarie, sussistendo le medesime ragioni di divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Nella specie, peraltro il – restando contumace - non ha indicato nessun elemento o CP_4 circostanza o modalità di esecuzione che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata a tempo determinato, con contratti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche
5 ovvero con contratti di durata minore, rispetto a quella svolta da colleghi assunti a tempo indeterminato. A supporto della tesi qui accolta, si veda tra la giurisprudenza di merito
Tribunale di Milano sentenza n. 469/2020; Corte di Appello di Torino sentenza del
13.1.2021 e n. 917/2019 pubbl. 24.1.2020; Corte di Appello di Trieste sentenza n. 48/20;
Corte di Appello di Milano sentenza n. 353/2021; Tribunale di Bologna sentenza n.
412/2020; Tribunale di Siena, sentenza n. 149/2020; Tribunale di Foggia, sentenza n.
Con 2140/2020; Tribunale di Agrigento, sentenza n. 372/2020. In materia di per il personale ATA, si veda Tribunale di Milano, sentenza n. 1347 del 12.5.2021.
Per i motivi esposti, va dichiarato il diritto della ricorrente al “compenso individuale accessorio” per le supplenze svolte dal 13.3.2019 al 8.6.2022, con conseguente condanna del al pagamento in suo favore dell'importo di euro 1.951,25, oltre interessi come per CP_4
CP_ legge e alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente presso l' .
In conclusione, il ricorso va accolto.
CP_ Stante la posizione di litisconsorte necessario le spese tra la ricorrente e l debbono essere compensate, mentre debbono porsi a carico del le spese di lite liquidate CP_1
e distratte come da dispositivo, tenendo conto della complessità bassa della questione trattata e del carattere seriale della causa, senza svolgimento di attività istruttoria ma con l'aumento ex comma 1 bis dell'art. 4 del DM 55/2014 per inserimento nell'atto processuale dei collegamenti ipertestuali
P.Q.M.
Dichiara il diritto della ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il CP_4 dal 13.3.2019 al 8.6.2022 e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in suo favore, CP_4 dell'importo di euro 1.951,25, a titolo di compenso individuale accessorio, per il periodo indicato, oltre interessi come per legge e alla regolarizzazione della posizione contributiva
CP_ della ricorrente presso l;
compensa le spese tra ricorrente e;
CP_2
Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
che liquida in euro 1.400,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione.
Aversa, 22.01.2025
Il Giudice
Fabiana Colameo
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