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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/05/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 11/04/2024 al n. 838/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BERINGHELLI VIALI SABINE, elettivamente domiciliato in VIA MALTA N.
7/C 25124 BRESCIA presso lo studio dell'avv. BERINGHELLI VIALI
SABINE
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. SPADINI AUGUSTO e GONCALVES TEREZA DE FATIMA,
elettivamente domiciliata in vicolo Trabucco, 1 25087 SALO' presso lo studio dell'avv. SPADINI AUGUSTO
convenuta
E CON L'INTERVENTO
- Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento
matrimonio), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
15/05/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “Il Parte_1 Controparte_1
padre verserà un contributo al mantenimento della figlia di euro 600 Per_1
mensili a decorrere dal mese di maggio 2025 entro il 15 di ogni mese oltre al
50% delle spese straordinarie così come previsto dal protocollo del Tribunale di
Mantova del 2024;
La figlia si accorderà direttamente con il padre quanto al suo diritto di visita.
Eventuale Assegno unico spettante per la figlia verrà percepito al Per_1
100% dalla madre con la quale convive”;
- per Pubblico Ministero: “Visto”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione e domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in BRESCIA in data
20/12/2003 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto
Comune al n. 291 parte I, anno 2003) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di pagina 2 di 3 Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, parzialmente pronunciando in via definitiva nel giudizio n. 838/2024 R.G. su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BRESCIA (MN) (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 291 parte
1, anno 2003) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) Dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 22/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 11/04/2024 al n. 838/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BERINGHELLI VIALI SABINE, elettivamente domiciliato in VIA MALTA N.
7/C 25124 BRESCIA presso lo studio dell'avv. BERINGHELLI VIALI
SABINE
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. SPADINI AUGUSTO e GONCALVES TEREZA DE FATIMA,
elettivamente domiciliata in vicolo Trabucco, 1 25087 SALO' presso lo studio dell'avv. SPADINI AUGUSTO
convenuta
E CON L'INTERVENTO
- Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento
matrimonio), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
15/05/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “Il Parte_1 Controparte_1
padre verserà un contributo al mantenimento della figlia di euro 600 Per_1
mensili a decorrere dal mese di maggio 2025 entro il 15 di ogni mese oltre al
50% delle spese straordinarie così come previsto dal protocollo del Tribunale di
Mantova del 2024;
La figlia si accorderà direttamente con il padre quanto al suo diritto di visita.
Eventuale Assegno unico spettante per la figlia verrà percepito al Per_1
100% dalla madre con la quale convive”;
- per Pubblico Ministero: “Visto”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione e domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in BRESCIA in data
20/12/2003 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto
Comune al n. 291 parte I, anno 2003) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di pagina 2 di 3 Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, parzialmente pronunciando in via definitiva nel giudizio n. 838/2024 R.G. su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BRESCIA (MN) (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 291 parte
1, anno 2003) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) Dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 22/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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