TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 3674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3674 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2312 / 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.2.2025
da
1) Parte_1
Nata il 24/06/1984 a Milano cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Felice Pellegrino, presso il quale ha eletto domicilio telematico
) Email_1
e
2) CP_1
Nato il 31.1.1981 a Istanbul
Cittadino: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Ada Odino e Amedeo Giulio Giannotti, presso i quali ha eletto domicilio telematico
; ; Email_2 Email_3 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 26.5.2011 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (Atto N. 474 parte 1 - anno 2011) in regime di separazione dei beni;
con i seguenti figli: nata a [...] il [...] (C.F. ), Per_1 C.F._3 Per_2 nato a [...] il [...] (C.F. ), e nata a [...] il 29 C.F._4 Persona_3 novembre 2018 (C.F. ), tutti cittadini italiani. C.F._5 separati consensualmente con Sentenza n. 1302/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Nona Civile, pubblicata il 04/04/2025, passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 324
c.p.c. in data 04/04/2025.
* * *
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obiettivo primario di essere solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali.
2. I figli minori e rimarranno affidati a entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 Persona_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla loro vita, che verranno da loro concordemente assunte rispettando le loro capacità, le loro inclinazioni naturali e le loro aspirazioni. I genitori si impegnano altresì, a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, nel prioritario interesse dei figli minori, a dialogare tra loro, a scambiarsi, con regolarità, notizie su e e su quanto riguardi la loro vita. Per_1 Per_2 Persona_3
3. La casa coniugale, sita in Milano, Via Viminale n.4, in comproprietà tra i coniugi (nella misura dell'80% alla moglie e 20% al marito) viene assegnata alla sig.ra la quale acquisterà la quota del marito Pt_1 mediante il versamento dell'importo di € 330.000,00=; importo che in parte è già stato corrisposto in data
24.1.2025 al signor mediante assegno n. 3401378314-09 di € 135.000,00 tratto su Banca Intesa CP_1
SanPaolo, emesso in data 24.1.2025 e che, in parte, quanto alla residua somma di € 195.000,00, verrà corrisposto contestualmente alla compravendita dinanzi al Notaio scelto dall'acquirente, che si farà carico di tutti costi dipendenti e connessi al trasferimento (notaio, tasse, imposte, etc.). Il relativo atto notarile verrà effettuato entro e non oltre 30 giorni dal deposito del ricorso per separazione consensuale.
4. Il signor rilascerà l'immobile di cui al punto che precede entro il 30 giugno 2025 per trasferirsi in CP_1 altra abitazione che provvederà ad acquistare, sita in Milano Valvassori Peroni n. 47, per la quale in data
31.1.2025 il predetto ha stipulato contratto preliminare di compravendita.
Prima del predetto trasferimento il signor potrà prelevare i suoi beni ed effetti personali. CP_1
5. A far data dall'effettivo trasferimento del padre, i minori si alterneranno ogni settimana, di lunedì in lunedì, tra le abitazioni dei due genitori che accompagneranno o preleveranno da scuola i figli il lunedì di settimana in settimana;
il genitore nella settimana di pertinenza dell'altro potrà tenere i figli nel pomeriggio dopo l'uscita da scuola (o dalle 15,00 in caso di sospensione delle lezioni) e a cena un giorno a settimana
(individuato indicativamente nel mercoledì salvo diversi accordi) riportandoli presso l'abitazione dell'altro genitore.
5bis. Gli altri periodi durante l'anno verranno suddivisi come segue:
– vacanze estive: i genitori potranno trascorrere con i figli due settimane consecutive, invertendo le settimane di competenza (ad esempio, anziché stare con i bambini la prima e la terza settimana di agosto, l'uno potrà stare con gli stessi la prima e la seconda, l'altro la terza e la quarta). I genitori concordano nel mantenere la consuetudine da sempre utilizzata per cui i minori si trasferivano dai nonni materni presso la casa a Cavi di
Lavagna, laddove potranno recarsi a far loro visita e/o tenerli con sé nei rispettivi periodi di pertinenza;
– vacanze natalizie, pasquali e ponti: nelle vacanze natalizie i minori staranno con la madre nella settimana dal 24 al 30 dicembre e con il padre la settimana dal 31 al 6 gennaio;
per le vacanze pasquali i genitori concordano che i minori trascorreranno sempre con la mamma la giornata di Pasqua e il lunedì di pasquetta con il padre, salvo migliori accordi. I Ponti e le feste infrannuali verranno alternate;
- compleanni: nel giorno del compleanno del padre o della madre, a prescindere dalla settimana di competenza, i figli staranno, salvo migliori accordi quanto meno per la cena, con il genitore che compie gli anni. Nel giorno dei compleanni dei bambini entrambi i genitori, a prescindere dalla settimana di competenza, potranno vedere i figli e consegnar loro eventuali regali.
6. I coniugi concordano in ogni caso che: i) ciascun genitore si impegni al rispetto della figura genitoriale paterna e materna in generale e soprattutto in presenza di figli;
ii) in caso di impedimenti o impegni lavorativi che comportino trasferte o viaggi, entrambi i genitori collaborino in buona fede tenendo con sé i figli in caso di impossibilità dell'altro ad occuparsene;
iii) in occasione dei periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti delle località in cui si recheranno con i minori e ad assicurare la reperibilità telefonica;
iv) entrambi non presenteranno ai figli nuovi partner fino alla pubblicazione della sentenza di divorzio, si impegnano ad introdurre la nuova figura con gradualità e soltanto ove abbia assunto il carattere di stabilità.
7. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nei rispettivi periodi di pertinenza.
Nell'ipotesi in cui al momento del trasferimento del padre nella nuova abitazione la signora risultasse Pt_1 ancora priva di occupazione, il signor corrisponderà alla madre la somma di € 600,00 mensili (200,00 CP_1
€ per ciascuno) sino a quando la stessa non troverà una nuova occupazione e comunque, non oltre 6 mesi decorrenti dalla mensilità di rilascio dell'immobile.
8. Ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% alle spese extra dei figli secondo le Linee Guida del
Tribunale di Milano, da intendersi qui integralmente riportate. I coniugi concordano e precisano che con particolare riguardo all'abbigliamento e al materiale scolastico, al fine di evitare l'acquisto di beni 'doppi' o
'voluttuari' (quali ad esempio capo di vestiario firmato di prezzo eccessivo), i genitori dovranno sempre confrontarsi per le esigenze dei figli, concordando sull'acquisto di beni di prezzo superiore ad € 100,00=.
9. Tutte le spese del cane TE, di proprietà di saranno interamente a carico del signor a CP_1 CP_1 prescindere dai tempi di permanenza dello stesso presso la casa del marito o della moglie.
10. Le parti dichiarano di essere entrambe autosufficienti economicamente e di avere definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere nulla più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro ad alcun titolo, ragione e causa e in ragione dell'intercorso matrimonio, ad eccezione degli obblighi e oneri previsti e concordati nel presente atto.
11. I genitori, per quanto possa valere, si autorizzano fin d'ora, reciprocamente, alla richiesta di rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio propri e dei figli.
12. Spese legali compensate e rinunzia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
* * *
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Con Ordinanza di rimessione istruttoria n. cronol. 7906/2025 del 20/03/2025, il Tribunale di Milano,
Sezione Nona Civile, rilevato che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio ex art. 473-bis.51 c.p.c., rilevato, pertanto, che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, visto che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase del divorzio, deve essere concesso termine alle parti ex art. 127 ter c.p.c., rilevato che detto termine deve essere fissato dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co.1 n.2 lettera b) legge 898/1970 e succ. mod. a decorrere dalla data odierna (data di scadenza del termine per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione) ha:
1) rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato dott.ssa Laura Maria Cosmai per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio.
2) concesso alle parti i termini ex art. 127ter c.p.c. fino al 19.11.2025 alle ore 12.00 per il deposito di note scritte con le quali confermare le condizioni già formulate relative al divorzio, confermare altresì di non volersi riconciliare, di rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12 e, se intendono, di rinunciare all'appello della sentenza di divorzio;
dovranno altresì depositare bozza di sentenza di divorzio debitamente compilata. Le parti hanno ottemperato a quanto sopra disposto con le note di udienza del 19 novembre 2025 nelle quali hanno confermato di voler ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obiettivo primario di essere solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali.
2. I figli minori e rimarranno affidati a entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 Persona_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla loro vita, che verranno da loro concordemente assunte rispettando le loro capacità, le loro inclinazioni naturali e le loro aspirazioni. I genitori si impegnano altresì, a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, nel prioritario interesse dei figli minori,
a dialogare tra loro, a scambiarsi, con regolarità, notizie su e e su quanto Per_1 Per_2 Persona_3 riguardi la loro vita.
3. La casa coniugale, sita in Milano, Via Viminale n.4, rimane assegnata alla sig.ra che ne Pt_1 ha acquistato l'intera proprietà in esecuzione della condizione n. 3 relativa alla separazione consensuale. Il signor ha rilasciato l'immobile assegnato ed acquistato dalla signora CP_1 Pt_1 ad agosto 2025.
4. I minori si alterneranno ogni settimana, di lunedì in lunedì, tra le abitazioni dei due genitori che accompagneranno o preleveranno da scuola i figli il lunedì di settimana in settimana;
il genitore nella settimana di pertinenza dell'altro potrà tenere i figli nel pomeriggio dopo l'uscita da scuola (o dalle 15,00 in caso di sospensione delle lezioni) e a cena un giorno a settimana (individuato indicativamente nel mercoledì salvo diversi accordi) riportandoli presso l'abitazione dell'altro genitore.
5. Gli altri periodi durante l'anno verranno suddivisi come segue:
– vacanze estive: i genitori potranno trascorrere con i figli due settimane consecutive, invertendo le settimane di competenza (ad esempio, anziché stare con i bambini la prima e la terza settimana di agosto, l'uno potrà stare con gli stessi la prima e la seconda, l'altro la terza e la quarta). I genitori concordano nel mantenere la consuetudine da sempre utilizzata per cui i minori si trasferivano dai nonni materni presso la casa a Cavi di Lavagna, laddove potranno recarsi a far loro visita e/o tenerli con sé nei rispettivi periodi di pertinenza;
– vacanze natalizie, pasquali e ponti: nelle vacanze natalizie i minori staranno con la madre nella settimana dal 24 al 30 dicembre e con il padre la settimana dal 31 al 6 gennaio;
per le vacanze pasquali i genitori concordano che i minori trascorreranno sempre con la mamma la giornata di
Pasqua e il lunedì di pasquetta con il padre, salvo migliori accordi. I Ponti e le feste infrannuali verranno alternate;
- compleanni: nel giorno del compleanno del padre o della madre, a prescindere dalla settimana di competenza, i figli staranno, salvo migliori accordi quanto meno per la cena, con il genitore che compie gli anni. Nel giorno dei compleanni dei bambini entrambi i genitori, a prescindere dalla settimana di competenza, potranno vedere i figli e consegnar loro eventuali regali.
6. I coniugi concordano in ogni caso che: i) ciascun genitore si impegni al rispetto della figura genitoriale paterna e materna in generale e soprattutto in presenza di figli;
ii) in caso di impedimenti o impegni lavorativi che comportino trasferte o viaggi, entrambi i genitori collaborino in buona fede tenendo con sé i figli in caso di impossibilità dell'altro ad occuparsene. Entrambi sono concordi nel prevedere la possibilità, per il genitore onerato dell'impegno lavorativo, di recuperare i giorni non trascorsi con i figli, anche mediante scambio di giorni di pertinenza;
iii) in occasione dei periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti delle località in cui si recheranno con i minori e ad assicurare la reperibilità telefonica;
iv) entrambi non presenteranno ai figli nuovi partner fino alla pubblicazione della sentenza di divorzio e, comunque, si impegnano ad introdurre la nuova figura con gradualità e soltanto ove abbia assunto il carattere di stabilità.
7. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nei rispettivi periodi di pertinenza.
Le parti danno atto che il signor ha già versato in via anticipata in data 24/07/2025 l'importo CP_1 di 1.800,00 € per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2025 e che in data 13/11/2025 ha già versato, sempre in via anticipata, l'importo di € 1.800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2025 e gennaio
2026 in adempimento di quanto previsto al punto 7 della sentenza di separazione.
8. Ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% alle spese extra dei figli secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano, da intendersi qui integralmente riportate. I coniugi concordano e precisano che con particolare riguardo all'abbigliamento e al materiale scolastico, al fine di evitare l'acquisto di beni 'doppi' o 'voluttuari' (quali ad esempio capo di vestiario firmato di prezzo eccessivo), i genitori dovranno sempre confrontarsi per le esigenze dei figli, concordando sull'acquisto di beni di prezzo superiore ad € 100,00=.
9. Tutte le spese del cane TE di proprietà di saranno interamente a carico del signor CP_1
a prescindere dai tempi di permanenza dello stesso presso la casa del marito o della moglie. CP_1
10. Le parti dichiarano di essere entrambe autosufficienti economicamente e di avere definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere nulla più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro ad alcun titolo, ragione e causa e in ragione dell'intercorso matrimonio, ad eccezione degli obblighi e oneri previsti e concordati nel presente atto. 11. I genitori, per quanto possa valere, si autorizzano fin d'ora, reciprocamente, alla richiesta di rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio propri e dei figli.
12. Spese legali compensate e rinunzia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
* * *
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con le medesime note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Milano il 26 maggio 2011 tra e Parte_1 CP_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni sopra riportate e da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura. 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.2.2025
da
1) Parte_1
Nata il 24/06/1984 a Milano cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Felice Pellegrino, presso il quale ha eletto domicilio telematico
) Email_1
e
2) CP_1
Nato il 31.1.1981 a Istanbul
Cittadino: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Ada Odino e Amedeo Giulio Giannotti, presso i quali ha eletto domicilio telematico
; ; Email_2 Email_3 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 26.5.2011 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (Atto N. 474 parte 1 - anno 2011) in regime di separazione dei beni;
con i seguenti figli: nata a [...] il [...] (C.F. ), Per_1 C.F._3 Per_2 nato a [...] il [...] (C.F. ), e nata a [...] il 29 C.F._4 Persona_3 novembre 2018 (C.F. ), tutti cittadini italiani. C.F._5 separati consensualmente con Sentenza n. 1302/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Nona Civile, pubblicata il 04/04/2025, passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 324
c.p.c. in data 04/04/2025.
* * *
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obiettivo primario di essere solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali.
2. I figli minori e rimarranno affidati a entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 Persona_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla loro vita, che verranno da loro concordemente assunte rispettando le loro capacità, le loro inclinazioni naturali e le loro aspirazioni. I genitori si impegnano altresì, a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, nel prioritario interesse dei figli minori, a dialogare tra loro, a scambiarsi, con regolarità, notizie su e e su quanto riguardi la loro vita. Per_1 Per_2 Persona_3
3. La casa coniugale, sita in Milano, Via Viminale n.4, in comproprietà tra i coniugi (nella misura dell'80% alla moglie e 20% al marito) viene assegnata alla sig.ra la quale acquisterà la quota del marito Pt_1 mediante il versamento dell'importo di € 330.000,00=; importo che in parte è già stato corrisposto in data
24.1.2025 al signor mediante assegno n. 3401378314-09 di € 135.000,00 tratto su Banca Intesa CP_1
SanPaolo, emesso in data 24.1.2025 e che, in parte, quanto alla residua somma di € 195.000,00, verrà corrisposto contestualmente alla compravendita dinanzi al Notaio scelto dall'acquirente, che si farà carico di tutti costi dipendenti e connessi al trasferimento (notaio, tasse, imposte, etc.). Il relativo atto notarile verrà effettuato entro e non oltre 30 giorni dal deposito del ricorso per separazione consensuale.
4. Il signor rilascerà l'immobile di cui al punto che precede entro il 30 giugno 2025 per trasferirsi in CP_1 altra abitazione che provvederà ad acquistare, sita in Milano Valvassori Peroni n. 47, per la quale in data
31.1.2025 il predetto ha stipulato contratto preliminare di compravendita.
Prima del predetto trasferimento il signor potrà prelevare i suoi beni ed effetti personali. CP_1
5. A far data dall'effettivo trasferimento del padre, i minori si alterneranno ogni settimana, di lunedì in lunedì, tra le abitazioni dei due genitori che accompagneranno o preleveranno da scuola i figli il lunedì di settimana in settimana;
il genitore nella settimana di pertinenza dell'altro potrà tenere i figli nel pomeriggio dopo l'uscita da scuola (o dalle 15,00 in caso di sospensione delle lezioni) e a cena un giorno a settimana
(individuato indicativamente nel mercoledì salvo diversi accordi) riportandoli presso l'abitazione dell'altro genitore.
5bis. Gli altri periodi durante l'anno verranno suddivisi come segue:
– vacanze estive: i genitori potranno trascorrere con i figli due settimane consecutive, invertendo le settimane di competenza (ad esempio, anziché stare con i bambini la prima e la terza settimana di agosto, l'uno potrà stare con gli stessi la prima e la seconda, l'altro la terza e la quarta). I genitori concordano nel mantenere la consuetudine da sempre utilizzata per cui i minori si trasferivano dai nonni materni presso la casa a Cavi di
Lavagna, laddove potranno recarsi a far loro visita e/o tenerli con sé nei rispettivi periodi di pertinenza;
– vacanze natalizie, pasquali e ponti: nelle vacanze natalizie i minori staranno con la madre nella settimana dal 24 al 30 dicembre e con il padre la settimana dal 31 al 6 gennaio;
per le vacanze pasquali i genitori concordano che i minori trascorreranno sempre con la mamma la giornata di Pasqua e il lunedì di pasquetta con il padre, salvo migliori accordi. I Ponti e le feste infrannuali verranno alternate;
- compleanni: nel giorno del compleanno del padre o della madre, a prescindere dalla settimana di competenza, i figli staranno, salvo migliori accordi quanto meno per la cena, con il genitore che compie gli anni. Nel giorno dei compleanni dei bambini entrambi i genitori, a prescindere dalla settimana di competenza, potranno vedere i figli e consegnar loro eventuali regali.
6. I coniugi concordano in ogni caso che: i) ciascun genitore si impegni al rispetto della figura genitoriale paterna e materna in generale e soprattutto in presenza di figli;
ii) in caso di impedimenti o impegni lavorativi che comportino trasferte o viaggi, entrambi i genitori collaborino in buona fede tenendo con sé i figli in caso di impossibilità dell'altro ad occuparsene;
iii) in occasione dei periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti delle località in cui si recheranno con i minori e ad assicurare la reperibilità telefonica;
iv) entrambi non presenteranno ai figli nuovi partner fino alla pubblicazione della sentenza di divorzio, si impegnano ad introdurre la nuova figura con gradualità e soltanto ove abbia assunto il carattere di stabilità.
7. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nei rispettivi periodi di pertinenza.
Nell'ipotesi in cui al momento del trasferimento del padre nella nuova abitazione la signora risultasse Pt_1 ancora priva di occupazione, il signor corrisponderà alla madre la somma di € 600,00 mensili (200,00 CP_1
€ per ciascuno) sino a quando la stessa non troverà una nuova occupazione e comunque, non oltre 6 mesi decorrenti dalla mensilità di rilascio dell'immobile.
8. Ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% alle spese extra dei figli secondo le Linee Guida del
Tribunale di Milano, da intendersi qui integralmente riportate. I coniugi concordano e precisano che con particolare riguardo all'abbigliamento e al materiale scolastico, al fine di evitare l'acquisto di beni 'doppi' o
'voluttuari' (quali ad esempio capo di vestiario firmato di prezzo eccessivo), i genitori dovranno sempre confrontarsi per le esigenze dei figli, concordando sull'acquisto di beni di prezzo superiore ad € 100,00=.
9. Tutte le spese del cane TE, di proprietà di saranno interamente a carico del signor a CP_1 CP_1 prescindere dai tempi di permanenza dello stesso presso la casa del marito o della moglie.
10. Le parti dichiarano di essere entrambe autosufficienti economicamente e di avere definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere nulla più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro ad alcun titolo, ragione e causa e in ragione dell'intercorso matrimonio, ad eccezione degli obblighi e oneri previsti e concordati nel presente atto.
11. I genitori, per quanto possa valere, si autorizzano fin d'ora, reciprocamente, alla richiesta di rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio propri e dei figli.
12. Spese legali compensate e rinunzia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
* * *
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Con Ordinanza di rimessione istruttoria n. cronol. 7906/2025 del 20/03/2025, il Tribunale di Milano,
Sezione Nona Civile, rilevato che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio ex art. 473-bis.51 c.p.c., rilevato, pertanto, che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, visto che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase del divorzio, deve essere concesso termine alle parti ex art. 127 ter c.p.c., rilevato che detto termine deve essere fissato dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co.1 n.2 lettera b) legge 898/1970 e succ. mod. a decorrere dalla data odierna (data di scadenza del termine per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione) ha:
1) rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato dott.ssa Laura Maria Cosmai per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio.
2) concesso alle parti i termini ex art. 127ter c.p.c. fino al 19.11.2025 alle ore 12.00 per il deposito di note scritte con le quali confermare le condizioni già formulate relative al divorzio, confermare altresì di non volersi riconciliare, di rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12 e, se intendono, di rinunciare all'appello della sentenza di divorzio;
dovranno altresì depositare bozza di sentenza di divorzio debitamente compilata. Le parti hanno ottemperato a quanto sopra disposto con le note di udienza del 19 novembre 2025 nelle quali hanno confermato di voler ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obiettivo primario di essere solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali.
2. I figli minori e rimarranno affidati a entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 Persona_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla loro vita, che verranno da loro concordemente assunte rispettando le loro capacità, le loro inclinazioni naturali e le loro aspirazioni. I genitori si impegnano altresì, a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, nel prioritario interesse dei figli minori,
a dialogare tra loro, a scambiarsi, con regolarità, notizie su e e su quanto Per_1 Per_2 Persona_3 riguardi la loro vita.
3. La casa coniugale, sita in Milano, Via Viminale n.4, rimane assegnata alla sig.ra che ne Pt_1 ha acquistato l'intera proprietà in esecuzione della condizione n. 3 relativa alla separazione consensuale. Il signor ha rilasciato l'immobile assegnato ed acquistato dalla signora CP_1 Pt_1 ad agosto 2025.
4. I minori si alterneranno ogni settimana, di lunedì in lunedì, tra le abitazioni dei due genitori che accompagneranno o preleveranno da scuola i figli il lunedì di settimana in settimana;
il genitore nella settimana di pertinenza dell'altro potrà tenere i figli nel pomeriggio dopo l'uscita da scuola (o dalle 15,00 in caso di sospensione delle lezioni) e a cena un giorno a settimana (individuato indicativamente nel mercoledì salvo diversi accordi) riportandoli presso l'abitazione dell'altro genitore.
5. Gli altri periodi durante l'anno verranno suddivisi come segue:
– vacanze estive: i genitori potranno trascorrere con i figli due settimane consecutive, invertendo le settimane di competenza (ad esempio, anziché stare con i bambini la prima e la terza settimana di agosto, l'uno potrà stare con gli stessi la prima e la seconda, l'altro la terza e la quarta). I genitori concordano nel mantenere la consuetudine da sempre utilizzata per cui i minori si trasferivano dai nonni materni presso la casa a Cavi di Lavagna, laddove potranno recarsi a far loro visita e/o tenerli con sé nei rispettivi periodi di pertinenza;
– vacanze natalizie, pasquali e ponti: nelle vacanze natalizie i minori staranno con la madre nella settimana dal 24 al 30 dicembre e con il padre la settimana dal 31 al 6 gennaio;
per le vacanze pasquali i genitori concordano che i minori trascorreranno sempre con la mamma la giornata di
Pasqua e il lunedì di pasquetta con il padre, salvo migliori accordi. I Ponti e le feste infrannuali verranno alternate;
- compleanni: nel giorno del compleanno del padre o della madre, a prescindere dalla settimana di competenza, i figli staranno, salvo migliori accordi quanto meno per la cena, con il genitore che compie gli anni. Nel giorno dei compleanni dei bambini entrambi i genitori, a prescindere dalla settimana di competenza, potranno vedere i figli e consegnar loro eventuali regali.
6. I coniugi concordano in ogni caso che: i) ciascun genitore si impegni al rispetto della figura genitoriale paterna e materna in generale e soprattutto in presenza di figli;
ii) in caso di impedimenti o impegni lavorativi che comportino trasferte o viaggi, entrambi i genitori collaborino in buona fede tenendo con sé i figli in caso di impossibilità dell'altro ad occuparsene. Entrambi sono concordi nel prevedere la possibilità, per il genitore onerato dell'impegno lavorativo, di recuperare i giorni non trascorsi con i figli, anche mediante scambio di giorni di pertinenza;
iii) in occasione dei periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti delle località in cui si recheranno con i minori e ad assicurare la reperibilità telefonica;
iv) entrambi non presenteranno ai figli nuovi partner fino alla pubblicazione della sentenza di divorzio e, comunque, si impegnano ad introdurre la nuova figura con gradualità e soltanto ove abbia assunto il carattere di stabilità.
7. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nei rispettivi periodi di pertinenza.
Le parti danno atto che il signor ha già versato in via anticipata in data 24/07/2025 l'importo CP_1 di 1.800,00 € per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2025 e che in data 13/11/2025 ha già versato, sempre in via anticipata, l'importo di € 1.800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2025 e gennaio
2026 in adempimento di quanto previsto al punto 7 della sentenza di separazione.
8. Ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% alle spese extra dei figli secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano, da intendersi qui integralmente riportate. I coniugi concordano e precisano che con particolare riguardo all'abbigliamento e al materiale scolastico, al fine di evitare l'acquisto di beni 'doppi' o 'voluttuari' (quali ad esempio capo di vestiario firmato di prezzo eccessivo), i genitori dovranno sempre confrontarsi per le esigenze dei figli, concordando sull'acquisto di beni di prezzo superiore ad € 100,00=.
9. Tutte le spese del cane TE di proprietà di saranno interamente a carico del signor CP_1
a prescindere dai tempi di permanenza dello stesso presso la casa del marito o della moglie. CP_1
10. Le parti dichiarano di essere entrambe autosufficienti economicamente e di avere definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere nulla più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro ad alcun titolo, ragione e causa e in ragione dell'intercorso matrimonio, ad eccezione degli obblighi e oneri previsti e concordati nel presente atto. 11. I genitori, per quanto possa valere, si autorizzano fin d'ora, reciprocamente, alla richiesta di rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio propri e dei figli.
12. Spese legali compensate e rinunzia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
* * *
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con le medesime note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Milano il 26 maggio 2011 tra e Parte_1 CP_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni sopra riportate e da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura. 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG