Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di Note indicato nell'articolo precedente, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di Note indicato nell'articolo precedente, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.