Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/02/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
RGAC 3198/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di conIGlio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Flavio Tovani Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3198 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
03.03.1981, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Priolo, giusta procura resa su atto separato allegato al ricorso, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via
Spagnolio, n. 1/H ha eletto domicilio;
-ricorrente-
CONTRO
(C.F.: ) nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
23.08.1966, rappresentato e difeso dall'Avv. Celestina Marino, giusta procura resa su atto separato allegato alla memoria di costituzione, presso il cui studio sito in Reggio
Calabria, Via Emilio Cuzzocrea, n. 26 ha eletto domicilio
-resistente-
Nonché
Avv.ta Francesca Stillittano, in qualità di curatrice speciale della minore _1
(C.F.: ), nata a [...], il [...],
[...] CodiceFiscale_3
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 24.10.2024, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e il giudice, preso atto, ha riservato la causa alla decisione
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.11.2021, sottoposto al visto della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 12.11.2021, Parte_1 ha proposto domanda al fine di far dichiarare la separazione giudiziale con il resistente, deducendo tra le altre cose:
- di aver contratto matrimonio concordatario con in data 04.08.2011 Controparte_1
a Reggio Calabria, con atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n. 349, Parte II, Serie A, u.1, anno 2011;
- che dall'unione è nata una IG: (04.05.2012); _1
- che il rapporto coniugale, all'inizio felice, si è progressivamente compromesso portando i ricorrenti a incomprensioni e insanabili dissidi, tali da rendere insostenibile la convivenza;
- che la dissoluzione dell'unione familiare è divenuta definitiva e irreversibile, a causa dei comportamenti del resistente, il quale ha assunto atteggiamenti violenti verso la moglie e per i quali la stessa ha sporto denuncia presso le Autorità competenti;
- di essere disoccupata.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente ha chiesto di:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. Assegnare l'abitazione coniugale alla IGnora con tutti gli arredi ivi Pt_1 esistenti, che vi coabiterà con la IG;
3. Disporre che il IG. trasferisca la propria residenza altrove con Controparte_1 effetto immediato;
4. Disporre che la minore manterrà la residenza abituale nella casa familiare con la madre, genitore collocatario, in Reggio Calabria Cda. Sorgonà con affido - Pt_2 secondo il regime della condivisione della responsabilità genitoriale - ad entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse alla stessa relativa. La minore conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti un IGnificativo ed equilibrato rapporto. Ai fini di una serena gestione dei rapporti con
i figli, quale appiglio di buon senso, appare corrispondente alle eIGenze degli stessi che le decisioni di minima importanza e di ordinaria amministrazione che si riscontrano nella quotidianità siano adottate da ciascun genitore per il tempo in cui la IG sarà concretamente con lui, con separato esercizio della responsabilità genitoriale;
5. Disporre che il padre eserciterà il diritto di visita sulla minore due pomeriggi a settimana, il martedì e giovedì, dall'orario di uscita scolastico alle ore 20:00, momento in cui la accompagnerà presso la casa coniugale;
trascorrerà altresì due fine settimana al mese la giornata di sabato e domenica, con rientro alle ore 20:00 di domenica presso l'abitazione materna. Resta inteso che, ove a causa dei turni di lavoro del padre, tali disposizioni non potranno essere mantenute si valuterà un'organizzazione elastica al fine di garantire le visite del padre e la serenità della minore. Quanto alle festività natalizie e pasquali, disporre che trascorrerà alternativamente col padre o _1
2 con la madre le giornate del 24 e del 25 dicembre e del 31/1° gennaio, quindi il giorno di Pasqua e/o del Lunedì dell'Angelo, ogni anno e ad anni alterni in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con la bambina i suddetti periodi di feste possa trascorrerle l'anno successivo. Relativamente ai giorni in cui si festeggiano la “festa della mamma” ed il di lei compleanno, così come analogamente, nei giorni in cui si festeggiano la “festa del papà” ed il di lui compleanno, la IG starà rispettivamente con la madre e con il padre per l'intera giornata dal mattino alla sera includendovi la cena. Parimenti potranno di volta in volta essere concordate ulteriori particolari occasioni IGnificative per la IG (loro compleanni e onomastici, ricorrenze familiari dell'uno o dell'altro versante, quali matrimoni et similia) nelle quali i genitori concorderanno le modalità di incontri;
6. Relativamente alle vacanze estive disporre che entrambi i genitori potranno trascorrere 7 gg. continuativi con la IG comunque in data da concordare nel rispetto
e compatibilmente agli impegni di lavoro del padre. In mancanza di preventivi e tempestivi accordi, il periodo di ferie dovrà intendersi dal 1° al 7 agosto di ogni anno per il padre e dal 8 al 14 agosto per la madre. Il blocco di giorni di ferie così stabilito sarà gestito in regime di alternanza annuale. È fatta salva la facoltà di entrambi i genitori durante il periodo di ferie estive così distribuito, ove possibile, di vedere i figli quando essi lo vorranno, previa telefonata;
7. Porre a carico del IG. un contributo mensile, a titolo di mantenimento per CP_1 la IG pari a € 600,00 e per il mantenimento della moglie pari a € 200,00; la somma mensile di € 800,00 si chiede venga versata direttamente dal datore di lavoro, in alternativa verranno indicate le coordinate presso cui effettuare il bonifico mensile;
8. Disporre che il IG. restituisca le chiavi delle vetture Opel Corsa e moto Ape CP_1
Piaggio alla IGnora proprietaria di entrambe;
Pt_1
9. Disporre che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la IG
(salute: acquisto di particolari farmaci, visite specialistiche, eventuali interventi chirurgici, pratica di particolari terapie quali inalazioni termali, fisioterapia, se non coperte dal SSN;
istruzione: rette di scuole, ad eccezione della mensa, tasse scolastiche, libri;
spese relative alla cultura e allo sport;
spese per il vestiario nei cambi stagione) siano sostenute nella misura del 50% sul padre e al 50% sulla madre.
Dette spese straordinarie saranno effettuate previ accordi da comunicarsi per iscritto, tranne trattarsi di casi urgenti, e sempre, quanto ai rimborsi, con esibizione della documentazione relativa agli importi e delle causali di detti esborsi. In difetto di accordo fra i genitori, dette spese straordinarie resteranno a carico del genitore che le ha anticipate.
Notificato ritualmente il ricorso con il relativo decreto presidenziale, il resistente non si costituiva.
All'udienza del 25.01.2022, tenutasi davanti alla Presidente del Tribunale, la ricorrente ha dichiarato di vivere nella casa coniugale insieme alla IG , di essere una _1 bracciante agricola e di lavorare a giornata;
ha riferito che il marito è dipendente dell'AVR con uno stipendio mensile di circa € 1.600,00 e che non contribuisce al mantenimento della famiglia;
ha inoltre riferito di un rapporto “morboso” tra padre e
3 IG, i cui dettagli sono contenuti nella denuncia presentata ai Carabinieri in data
16.09.2021.
Il difensore della ricorrente ha chiesto che l'eventuale obbligo di mantenimento sia posto a carico del datore di lavoro.
Quindi, fallito il tentativo di conciliazione, la Presidente, con ordinanza del 31.01.2022, rimetteva le parti davanti al Giudice istruttore, così disponendo:
1) autorizza a vivere separati i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) dispone l'affido condiviso della IG della coppia ad entrambi i genitori con collocazione della stessa con la madre assegnando a quest'ultima la casa coniugale e facultando il padre ad incontrare la IG due volte alla settimana nei giorni di martedì
e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 incontri da concordare sempre e preventivamente con l'altro genitore e avuto riguardo alle eIGenze prioritarie di varia natura della minore, ricomprendendo in questa previsione anche i periodi natalizi e pasquali, in modo da consentire al padre di poter trascorrere con la IG, ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, e sempreché tale regime non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le eIGenze scolastiche e di altra natura della minore e/o pregiudizievole per l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico della stessa;
3) relativamente alle vacanze estive si dispone che entrambi i genitori potranno trascorrere 7 gg. continuativi con la IG comunque in data da concordare nel rispetto
e compatibilmente agli impegni di lavoro del padre. In mancanza di preventivi e tempestivi accordi, il periodo di ferie dovrà intendersi dal 1° al 7 agosto di ogni anno per il padre e dal 8 al 14 agosto per la madre. Il blocco di giorni di ferie così stabilito sarà gestito in regime di alternanza annuale. È fatta salva la facoltà di entrambi i genitori durante il periodo di ferie estive così distribuito, ove possibile, di vedere i figli quando essi lo vorranno, previa telefonata;
4) ordina a di corrispondere ad la somma mensile di Controparte_1 Parte_1 euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della IG , somma _1 rivalutabile annualmente secondo indici Istat, e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) ordina a di corrispondere ad la somma mensile di Controparte_1 Parte_1 euro 200,00 per il mantenimento della moglie, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese.
Rimessa la causa innanzi al G.I., parte ricorrente ha depositato memoria integrativa con cui ha ribadito le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, a eccezione dei punti n. 3 e n. 8.
Con memoria dell'08.03.2023, si è costituito il resistente, contestando in fatto e in diritto il contenuto degli atti difensivi di parte ricorrente e, pertanto, ha chiesto di:
PRELIMINARMENTE:
➢ MODIFICARE i provvedimenti temporanei emessi con ordinanza presidenziale del 31/01/2022 stante le sopravvenienze sopra dedotte ai punti n. 1) e 2) così disponendo:
4 ➢ PREVIA AUDIZIONE DELLA MINORE , MODIFICARE Persona_1
l'ordinanza presidenziale del 31/01/2022 nella parte in cui prevede la collocazione della bambina presso la madre, disponendo l'affidamento congiunto di , con _1 collocamento prevalente presso il padre IG. e riconoscendo il diritto Controparte_1 di visita alla madre.
➢ Conseguentemente REVOCARE la assegnazione della casa coniugale alla IG.ra
assegnandola al , quale collocatario della IG minore;
Pt_1 CP_1
➢ REVOCARE l'assegno di mantenimento a carico del IG. , in favore della CP_1 moglie nonché quello dalla stessa percepito per la IG.
Sempre preliminarmente, ma IN SUBORDINE:
➢ In caso di non accoglimento delle richieste di cui al punto precedente, MODIFICARE l'ordinanza presidenziale, specificatamente al punto n. 2) e n.3) nella parte in cui dispone che starà con il padre “due volte alla settimana nei giorni _1 di martedì e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 20,00, incontri da concordare sempre e preventivamente con l'altro genitore e avuto riguardo delle eIGenze prioritarie di varia natura della minore, ricomprendendo in questa previsione anche i periodi natalizi e pasquali”, nonché modificare il punto n.3) dove dispone: “ relativamente al periodo estivo che entrambi i genitori potranno trascorrere 7 gg continuativi con la IG” prevedendo invero che:
➢ potrà stare con il padre almeno tre volte la settimana, con un pernotto _1 infrasettimanale, nonché a w.e. alterni il sabato dall'uscita della scuola sino al lunedì mattina, ove provvederà ad accompagnarla a scuola. Inoltre, nelle festività di ogni genere (natalizie, pasquali) trascorrerà un giorno intero con un genitore ed il giorno seguente con l'altro. Ove ciò non sia possibile, metà giornata con ognuno. Nel periodo estivo, trascorrerà 15 gg anche non consecutivi con il padre. Nei giorni di compleanno del padre o della madre, a prescindere dalla ripartizione di cui sopra, trascorrerà la giornata con il festeggiato. Negli eventi afferenti alla bambina (compleanno, comunione, cresima, ecc.) trascorrerà mezza giornata con uno e mezza con l'altro, da intendersi con un genitore dalle ore 8:00 alle ore 16: 00 e con l'altro dalle ore 16:01 alle ore 00:00.
➢ Ed inoltre, MODIFICARE il punto n. 5) dell'ordinanza presidenziale, disponendo che nulla deve il IG. alla IG.ra a titolo di mantenimento per la stessa. CP_1 Pt_1
NEL MERITO:
1. PRONUNCIARE la separazione giudiziale tra i coniugi;
2. DISPORRE E/O CONFERMARE l'affido condiviso della IG minore , _1 con collocazione prevalente presso il padre, con regolamentazione del diritto di visita della madre.
3. REVOCARE l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra assegnandola Pt_1 al IG. , genitore collocatario di e/o CONFERMARE l'assegnazione CP_1 _1 della casa coniugale al IG. , quale genitore collocatario di;
CP_1 _1
4. DISPORRE, che tutte le spese relative a , sono ad esclusivo carico del _1 padre.
5 IN VIA GRADATA: ove la richiesta di collocamento della minore presso il padre, dovesse essere disattesa:
1) PRONUNCIARE la separazione giudiziale dei coniugi;
2) DISPORRE l'affido condiviso della IG minore , con collocazione _1 prevalente presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre come segue:
a) il padre eserciterà il diritto di visita sulla minore tre pomeriggi a settimana, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dall'orario di uscita scolastico alle ore 21:00. Il mercoledì, la bambina pernotterà con il padre, che provvederà ad accompagnarla, il giorno seguente, a scuola;
trascorrerà altresì due fine settimana al mese la giornata di sabato
e domenica, provvedendo ad accompagnarla il lunedì a scuola. Resta inteso che, ove
a causa dei turni di lavoro del padre, tali disposizioni non potranno essere mantenute si valuterà un'organizzazione elastica al fine di garantire le visite del padre e la serenità della minore. Quanto alle festività natalizie e pasquali, disporre che _1 trascorrerà alternativamente col padre o con la madre le giornate del 24 e del 25 dicembre e del 31 / 1 gennaio, quindi il giorno di Pasqua e/o del Lunedì dell'Angelo, ogni anno e ad anni alterni in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con la bambina i suddetti periodi di feste possa trascorrerle l'anno successivo. Relativamente ai giorni in cui si festeggiano la “festa della mamma” ed il di lei compleanno, così come analogamente, nei giorni in cui si festeggiano la “festa del papà” ed il di lui compleanno, la IG starà rispettivamente con la madre e con il padre per l'intera giornata dal mattino alla sera includendovi la cena. Parimenti potranno di volta in volta essere concordate ulteriori particolari occasioni IGnificative per la IG (loro compleanni e onomastici, ricorrenze familiari dell'uno o dell'altro versante, quali matrimoni, comunioni, battesimi, ecc..) nelle quali i genitori concorderanno le modalità di incontri;
b) Relativamente alle vacanze estive disporre che entrambi i genitori potranno trascorrere 15 gg anche non continuativi con la IG comunque in data da concordare nel rispetto e compatibilmente agli impegni di lavoro del padre. In mancanza di preventivi e tempestivi accordi, da raggiungere per iscritto entro il 30.06 di ogni anno, il periodo di ferie dovrà intendersi, per il papà dal 1° al 7 di luglio (compreso) e dal 7 al 15 di agosto di ogni anno, mentre per la madre, dal 8 al 15 luglio e dal 16 al 23 agosto. È fatta salva la facoltà di entrambi i genitori durante il periodo di ferie estive così distribuito, ove possibile, di vedere la IG quando ella lo vorrà previa telefonata
e comunque nel rispetto dell'esclusività del periodo di ogni genitore;
c) Confermare e/o porre a carico del IG. l'onere del versamento della somma CP_1 mensile di euro 300,00, in favore della IG.ra , per il mantenimento della Parte_1 IG minore;
_1
d) Disporre che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la IG siano sostenute nella misura del 50% sul padre e al 50% sulla madre, facendo espresso riferimento al Protocollo del Tribunale di Reggio Calabria. Dette spese straordinarie saranno effettuate previ accordi tra i genitori da comunicarsi per iscritto, tranne per quelle previste dal Protocollo come urgenti e sempre, quanto ai rimborsi, con
6 esibizione della documentazione relativa agli importi e delle causali di detti esborsi.
In difetto di accordo fra i genitori, dette spese straordinarie resteranno a carico del genitore che le ha anticipate.
All'udienza del 09.03.2023 tenutasi dinanzi al giudice istruttore, il difensore del resistente ha chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale in ordine al mantenimento della moglie e al collocamento della IG , previa audizione _1 della stessa.
Il difensore di parte ricorrente, invece, ha dichiarato di non opporsi alla modifica del diritto di visita del padre con la minore, specificando come quest'ultima pernotti presso il padre già una volta a settimana e due nel fine settimana, in base a un accordo bonariamente raggiunto dalle parti.
Entrambi i procuratori hanno, poi, chiesto la concessione dei termini ex art. 183, comma
6, c.p.c.
Il Giudice, preso atto, ha disposto la nomina dell'avv.ta Francesca Stillittano, quale curatrice speciale della minore, riservando nel resto.
Con ordinanza del 07.04.2023, il Giudice ha concesso i chiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando all'udienza del 06.07.2023 per il prosieguo.
Con memoria del 30.05.2023, si è costituita la curatrice speciale di , la Persona_1 quale ha relazionato in ordine al primo incontro avuto con la stessa, chiedendo l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari a tutela della minore.
All'udienza del 06.07.2023, il difensore del resistente ha chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale, affinché siano previsti incontri tra la bambina ed il padre almeno tre volte alla settimana, dalle ore 16 alle ore 22, a settimane alterne nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, salvo diverso accordo tra i coniugi, nelle restanti settimane la minore incontrerà il padre due volte a settimana, dalle ore 16 alle ore 22, nei giorni di lunedì e mercoledì e nel weekend dal venerdì alle ore 20 sino alla domenica alle ore 22.
A tal riguardo, il difensore di parte ricorrente nulla ha osservato sulla richiesta di controparte, facendo presente come di fatto la propria assistita riconosca già ampia libertà al marito nell'incontrare la IG. La curatrice speciale si è associata alla richiesta di ampliamento del diritto di visita del genitore, osservando che dai colloqui avuti con la minore sono emerse eIGenze di fatto sovrapponibile a quelle del difensore del resistente.
Il Giudice, rilevato il comune accordo tra le parti e il parere favorevole del curatore, ha disposto in conformità confermando nel resto il provvedimento presidenziale del
30.01.2022.
Successivamente i difensori si sono riportati alle ispettive richieste di prova e la curatrice speciale si è riservata di depositare memoria sulla richiesta di CTU avanzata da parte resistente.
7 Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 06.07.2023, il Giudice ha ammesso i mezzi istruttori richiesti dalle parti per come disposto in ordinanza e ha rinviato all'udienza del 14.03.2024 per l'interrogatorio formale della ricorrente, secondo i capitoli ammessi, e l'audizione della minore e, successivamente, ha fissato l'udienza dell'11.04.2024 per l'escussione dei testi secondo i capitoli ammessi.
Conclusa la fase istruttoria della causa, in data 13.06.2024, il Giudice ha onerato i
Servizi Sociali al deposito di relazione aggiornata sul nucleo familiare, disponendo il rinvio della causa al 24.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con deposito datato 18.10.2024, i Servizi Sociali hanno riferito in ordine al nucleo familiare, sia dal punto di vista relazionale, sia di quello economico.
All'udienza del 24.10.2024, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi, nonché ai verbali di causa. Il Giudice, preso atto, ha riservato la decisione al Collegio, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tutte le parti costituite hanno depositato le memorie ex art. 190 c.p.c. In particolare, parte ricorrente, con memoria depositata il 23.12.2024, ha chiesto che il Tribunale:
“voglia accogliere le conclusioni spiegate nel ricorso introduttivo o, in subordine, confermare le statuizioni dell'ordinanza presidenziale con i necessari correttivi in merito al diritto di visita della minore e dell'assegnazione alla ricorrente del 100% dell'assegno unico”.
Con memoria conclusionale del 13.01.2025, parte resistente, invece, ha chiesto di:
A. PRONUNCIARE la separazione giudiziale tra i coniugi;
B. DISPORRE E/O CONFERMARE l'affido condiviso della IG minore , con _1 collocazione prevalente presso il padre, con regolamentazione del diritto di visita della madre;
C. REVOCARE l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra assegnandola Pt_1 al IG. , genitore collocatario di e /o CONFERMARE l'assegnazione CP_1 _1 della casa coniugale al IG. , quale genitore collocatario di;
CP_1 _1
D. DISPORRE, che tutte le spese relative a , sono ad esclusivo carico del padre. _1
5) IN SUBORDINE:
I. DISPORRE il regime di affidamento condiviso, della minore, con domiciliazione alternata fra i genitori su base settimanale;
II. Con mantenimento diretto da parte dei genitori ad eccezione delle spese straordinarie che saranno poste a carico di ognuno dei genitori per il 50%.
6) IN VIA GRADATA: ove la richiesta di collocamento della minore presso il padre, dovesse essere disattesa:
1) PRONUNCIARE la separazione giudiziale dei coniugi;
2) DISPORRE l'affido condiviso della IG minore , con collocazione _1 prevalente presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre come segue:
a) il padre eserciterà il diritto di visita sulla minore tre pomeriggi a settimana, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dall'orario di uscita scolastico alle ore 21:00. Il mercoledì, la bambina pernotterà con il padre, che provvederà ad accompagnarla, il giorno seguente, a scuola;
trascorrerà altresì due fine settimana al mese la giornata di sabato
8 e domenica, provvedendo ad accompagnarla il lunedì a scuola. Resta inteso che, ove
a causa dei turni di lavoro del padre, tali disposizioni non potranno essere mantenute si valuterà un'organizzazione elastica al fine di garantire le visite del padre e la serenità della minore. Quanto alle festività natalizie e pasquali, disporre che _1 trascorrerà alternativamente col padre o con la madre le giornate del 24 e del 25 dicembre e del 31/1° gennaio, quindi il giorno di Pasqua e/o del Lunedì dell'Angelo, ogni anno e ad anni alterni in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con la bambina i suddetti periodi di feste possa trascorrerle l'anno successivo.
Relativamente ai giorni in cui si festeggiano la “festa della mamma” ed il di lei compleanno, così come analogamente, nei giorni in cui si festeggiano la “festa del papà” ed il di lui compleanno, la IG starà rispettivamente con la madre e con il padre per l'intera giornata dal mattino alla sera includendovi la cena. Parimenti potranno di volta in volta essere concordate ulteriori particolari occasioni IGnificative per la IG (loro compleanni e onomastici, ricorrenze familiari dell'uno o dell'altro versante, quali matrimoni, comunioni, battesimi, ecc..) nelle quali i genitori concorderanno le modalità di incontri;
b) Relativamente alle vacanze estive disporre che entrambi i genitori potranno trascorrere 15 gg anche non continuativi con la IG comunque in data da concordare nel rispetto e compatibilmente agli impegni di lavoro del padre. In mancanza di preventivi e tempestivi accordi, da raggiungere per iscritto entro il 30.06 di ogni anno, il periodo di ferie dovrà intendersi, per il papà dal 1° al 7 di luglio (compreso) e dal 7 al 15 di agosto di ogni anno, mentre per la madre, dal 8 al 15 luglio e dal 16 al 23 agosto. È fatta salva la facoltà di entrambi i genitori durante il periodo di ferie estive così distribuito, ove possibile, di vedere la IG quando ella lo vorrà previa telefonata
e comunque nel rispetto dell'esclusività del periodo di ogni genitore;
c) Confermare e/o porre a carico del IG. l'onere del versamento della somma CP_1 mensile di euro 300,00, in favore della IG.ra , per il mantenimento della Parte_1 IG minore;
_1
d) Disporre che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la IG siano sostenute nella misura del 50% sul padre e al 50% sulla madre, facendo espresso riferimento al Protocollo del Tribunale di Reggio Calabria. Dette spese straordinarie saranno effettuate previ accordi tra i genitori da comunicarsi per iscritto, tranne per quelle previste dal Protocollo come urgenti e sempre, quanto ai rimborsi, con esibizione della documentazione relativa agli importi e delle causali di detti esborsi.
In difetto di accordo fra i genitori, dette spese straordinarie resteranno a carico del genitore che le ha anticipate.
Infine, con memoria del 13.06.2025, la curatrice speciale, nell'interesse della minore, ha chiesto: che l'adito Tribunale disponga per la minore l'affido condiviso, _1 con collocazione prevalente presso la madre, e che il diritto di visita del padre sia regolamentato come segue:
a) il padre eserciterà il diritto di visita alla minore, durante il periodo scolastico, in tre pomeriggi della settimana, per esempio il lunedì, il mercoledì ed il venerdì ovvero tre giorni scelti secondo gli impegni scolastici ed extra della IG e/o quelli lavorativi
9 del padre, dall'uscita di scuola fino alle ore ventuno. Nei periodi extrascolastici IG
e padre staranno insieme da dopo il pranzo fino alle ventuno. In particolare, il mercoledì (o altro giorno concordato insieme), pernotterà con il padre, che _1 provvederà, nel periodo scolastico, ad accompagnarla, il giorno seguente, a scuola;
trascorrerà altresì due fine settimana al mese dalla mattina (o dall'uscita da scuola), di sabato a lunedì mattina, quando il padre provvederà ad accompagnarla a scuola durante il periodo scolastico. Resta inteso che, ove, a causa dei turni di lavoro del padre, tali disposizioni non potranno essere mantenute, si valuterà un'organizzazione elastica al fine di garantire le visite del padre e la serenità di . Quanto alle _1 festività natalizie e pasquali, trascorrerà alternativamente col padre o con la _1 madre: la Vigilia di Natale e il Capodanno;
il Natale e il giorno di San Silvestro e
l'anno successivo viceversa;
quindi, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo sarà viceversa;
b) relativamente ai giorni in cui si festeggia la Festa della Mamma, il compleanno della madre;
Festa del Papà e il compleanno del padre, starà rispettivamente _1 con la madre e con il padre per l'intera giornata dal mattino alla sera includendovi la cena (nel caso in cui la Festa della Mamma e/o il compleanno di lei coincidessero con un giorno di incontro con il padre sarà recuperato compatibilmente con gli impegni di questi e della IG). Parimenti potranno di volta in volta essere concordate ulteriori particolari occasioni IGnificative per la IG (loro compleanni e onomastici, ricorrenze familiari dell'uno o dell'altro versante, quali matrimoni, comunioni, battesimi, ecc..), nelle quali i genitori concorderanno le modalità degli incontri. Il compleanno di , nel caso in cui non fosse possibile festeggiare _1 contemporaneamente insieme con entrambi i genitori, sarà festeggiato a pranzo con
l'uno e la sera con l'altro nel primo anno e a seguire alternativamente;
c) Relativamente alle vacanze estive disponga che entrambi i genitori potranno trascorrere 15 gg anche non continuativi con la IG comunque in data da concordare nel rispetto e compatibilmente agli impegni di lavoro del padre. In mancanza di preventivi e tempestivi accordi, da raggiungere per iscritto entro il trenta maggio di ogni anno, il periodo di ferie dovrà intendersi, per il papà dal 1° al 7 di luglio
(compreso) e dal 7 al 15 di agosto di ogni anno, mentre per la madre, dall'8 al 15 luglio e dal 16 al 23 agosto. È fatta salva la facoltà di entrambi i genitori durante il periodo di ferie estive così distribuito, ove possibile, di vedere la IG quando ella lo vorrà previa telefonata e comunque nel rispetto dell'esclusività del periodo di ogni genitore;
d) Assegni la casa coniugale alla IGnora onerando il IGnor al Parte_1 CP_1 pagamento del prestito acceso con la Findomestic per l'acquisto della casa coniugale ed il residuo della maxi-rata di Euro 5.625,00;
e) Ponga a carico del IGnor , quale assegno di mantenimento per la IG CP_1
, il versamento mensile di Euro trecento/00, da versare alla IGnora _1 Pt_1 entro ogni cinque del mese e rivalutato secondo l'indice Istat come per legge;
[...]
f) Disponga che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la IG siano sostenute nella misura del cinquanta per cento da entrambi i genitori, facendo espresso
10 riferimento al Protocollo del Tribunale di Reggio Calabria. Dette spese straordinarie saranno effettuate previi accordi tra i genitori da comunicarsi per iscritto, tranne per quelle previste dal Protocollo come urgenti. I rimborsi saranno ottenuti dal genitore che avrà anticipato la spesa con esibizione della documentazione relativa agli importi
e alle causali di detti esborsi.
1. Separazione personale dei coniugi.
Con riferimento alla domanda di separazione personale formulata da entrambi i coniugi, il Tribunale osserva che la stessa sia fondata e, pertanto, merita accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, non pare possa seriamente dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
È, infatti, emerso in maniera inconfutabile come la frattura subìta dal rapporto coniugale sia ormai talmente irreversibile da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza: per come affermato dalla ricorrente, il rapporto coniugale con il marito si
è del tutto deteriorato a causa delle incomprensioni sorte nel tempo e della incompatibilità caratteriale, che hanno portato al venir meno dell'unione affettiva e sentimentale, con conseguenti riflessi sulla comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Tale affermazione, peraltro, trova conferma nelle dichiarazioni fatte dal resistente, nonché in tutti gli atti e verbali di causa.
Va, pertanto, ritenuto che sussistano sufficienti elementi che attestano l'esistenza di una situazione che, in termini oggettivi, comporta per i coniugi l'impossibilità di proseguire nella convivenza matrimoniale ed è senza dubbio meritevole di tutela l'interesse delle parti a conseguire una pronuncia suscettibile di divenire definitiva, tanto che il Tribunale è tenuto a procedere alla declaratoria di separazione personale ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c. Nessun provvedimento dev'essere legittimamente assunto in ordine all'addebito della separazione. Ed invero, sebbene le parti nei rispettivi scritti difensivi espongano le proprie posizioni al riguardo, si rileva come le stesse non abbiano mai formalizzato una richiesta di addebito. Ne consegue, dunque, che questo Collegio non debba legittimamente provvedere in ordine all'addebitabilità della separazione.
2. Affidamento e collocazione IG minorenne. Assegnazione casa coniugale.
In ordine all'affidamento della IG minore e al collocamento della Persona_1 stessa, questo Collegio ritiene di dover confermarne l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre.
A tal riguardo, occorre evidenziare che l'affidamento condiviso dei figli non può essere messo in crisi dalla conflittualità esistente tra i coniugi, a meno che ciò non rischi di provocare un danno allo sviluppo dei minori. Tale regola è dunque derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” ovvero uno dei due genitori si riveli inidoneo;
appare, infatti, prioritaria e corrispondente all'interesse
11 dei minori l'eIGenza che essi recuperino appieno e comunque mantengano entrambe le figure genitoriali quali loro imprescindibili e validi punti di riferimento.
Nel caso di specie, si ritiene che debba certamente privilegiarsi tale soluzione, sia allo scopo di favorire e incentivare una continua e positiva presenza di entrambi i genitori, affinché tra essi perduri e si cementi un proficuo rapporto affettivo che sia di ausilio per un più equilibrato sviluppo della minore , sia al fine di coinvolgere e _1 responsabilizzare entrambi i genitori nell'adozione delle scelte di maggiore interesse riguardanti la IG.
Tale decisione appare in linea con quanto emerge dalla relazione dei Servizi Sociali pervenuta in data 18.10.2024, da cui si evince che vi è un iniziale collaborazione tra le parti nell'interesse della IG, nonostante residuino ancora oggi delle situazioni di litigiosità.
Tuttavia, deve darsi conto di quanto emerso dall'istruttoria e, in particolare, dall'audizione della IG , la quale ha dichiarato di vivere in una situazione _1 equilibrata con entrambi i genitori, con cui trascorre le giornate dopo la scuola. La minore, infatti, ha precisato di avere buoni rapporti sia con la madre, che con il padre, che entrambi la aiutano funzionalmente nelle incombenze scolastiche e che riesce a mantenere delle relazioni tranquille anche con gli ascendenti materni e paterni.
Inoltre, per quanto riguarda il rapporto tra i propri genitori ha precisato che
“ultimamente i miei genitori sono molto più collaborativi e non litigano per le questioni che mi riguardano, anzi in generali li vedo molto più tranquilli”.
Alla luce di tale situazione, appare opportuno invitare e sollecitare le parti a proseguire nel rapporto improntato verso una sana e leale collaborazione, al fine di perseguire il superiore interesse della propria IG e il suo benessere psicofisico.
In ordine alla domanda del resistente di disporre la collocazione della minore presso di sé, si ritiene sia conforme al superiore interesse della stessa mantenere il collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Tale luogo, infatti, è da considerarsi quale ambiente domestico in cui è cresciuta, nonché ove si sono radicate e _1 consolidate le sue abitudini di vita e di relazione sociale;
ciò viene chiarito sia dalla relazione dei Servizi Sociali, sia dalle richieste della curatrice speciale, quale portatrice degli interessi preminenti della minore, nonché dalle stesse dichiarazioni rese da in sede di audizione, dalle quali emerge che la stessa ha, in questi anni, _1 raggiunto un equilibrio consolidato.
Pertanto, in un'ottica di perseguimento del c.d. best interest di , questo Collegio _1 conferma l'affidamento condiviso della stessa, con collocamento presso la madre, come già disposto mediante l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti in sede presidenziale.
Dalla collocazione della minore presso la madre, deriva il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla stessa.
A tal riguardo, questo Collegio ritiene di non doversi discostare dall'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito e di confermare quanto già statuito con l'ordinanza del 31.01.2022.
12 Ed invero, il godimento della casa coniugale a seguito della separazione, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, sì da garantire agli stessi il mantenimento delle proprie abitudini di vita e di relazione sociale che in tale ambiente si sono radicate, a nulla rilevando valutazioni di vario genere non rispondenti al preminente interesse della prole (cfr., Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 32231 del 13 dicembre 2018; Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 25604 del 12 ottobre
2018).
Nel caso di specie, risulta pacifico che la ricorrente già abiti nella casa coniugale unitamente alla IG minore , ove la stessa ha già radicato e consolidato le _1 proprie abitudini di vita e di relazione sociale.
Ne consegue che, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e delle risultanze processuali, dev'essere confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente
Parte_1
2.1. Incontri padre-IG.
In ordine agli incontri padre-IG, questo Collegio prende atto del fatto che le parti hanno raggiunto, nelle more del giudizio, un autonomo accordo circa le modalità di frequentazione del con , e che le stesse sono già attuate nel concreto. CP_1 _1
Tuttavia, ove dovessero riscontrarsi difficoltà di attuazione degli accordi raggiunti, pur ribadendo l'invito alle parti a una leale collaborazione, si dettano le seguenti modalità
e orari di incontro della minore con il padre:
a) durante il periodo scolastico, il padre incontrerà la IG per tre giorni a settimana, tenendo conto degli impegni scolastici ed extra-scolastici della IG e/o di quelli lavorativi del padre, dall'uscita di scuola fino alle 21:00.
Nei periodi extrascolastici, il padre incontrerà la IG tre giorni a settimana dalle ore
15:00 sino alle ore 21:00.
Con riferimento al pernottamento, trascorrerà due fine settimana al mese dalla _1 mattina (o dall'uscita da scuola), di sabato a lunedì mattina, quando il padre provvederà ad accompagnarla a scuola durante il periodo scolastico;
b) durante le festività natalizie e pasquali, trascorrerà alternativamente: _1
- il 24 dicembre e il 1° gennaio con la madre, l'anno successivo con il padre;
- il 25 dicembre e il 31 dicembre con il padre, l'anno successivo con la madre;
- il 26 dicembre con la madre, l'anno successivo con il padre;
- il giorno di Pasqua con il padre, l'anno successivo con la madre;
- il Lunedì dell'Angelo con la madre, l'anno successivo con il padre;
c) relativamente ai giorni in cui si festeggia la Festa della Mamma, il compleanno della madre;
Festa del Papà e il compleanno del padre, starà rispettivamente con la _1 madre e con il padre per l'intera giornata dal mattino alla sera includendovi la cena (nel caso in cui la Festa della Mamma e/o il compleanno di lei coincidessero con un giorno di incontro con il padre sarà recuperato compatibilmente con gli impegni di questi e della IG).
13 Parimenti potranno di volta in volta essere concordate ulteriori particolari occasioni IGnificative per la IG (loro compleanni e onomastici, ricorrenze familiari dell'uno o dell'altro versante, quali matrimoni, comunioni, battesimi, ecc..), nelle quali i genitori concorderanno le modalità degli incontri.
Il compleanno di , nel caso in cui non fosse possibile festeggiare _1 contemporaneamente insieme con entrambi i genitori, sarà festeggiato a pranzo con l'uno e la sera con l'altro genitore, l'anno successivo verrà festeggiato alternativamente;
d) in relazione alle vacanze estive, entrambi i genitori potranno trascorrere 15 giorni, anche non continuativi, con la IG. Le date dovranno essere concordate da entrambi i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di mancato o intempestivo accordo, le vacanze estive dovranno così essere suddivise:
- dal 1° al 7 luglio (compreso) con il padre, l'anno successivo con la madre;
- dall'8 al 15 luglio (compreso) con la madre, l'anno successivo con il padre;
- dal 7 al 15 agosto (compreso) con il padre, l'anno successivo con la madre;
- dal 16 al 23 agosto (compreso) con la madre, l'anno successivo con il padre.
È fatta salva la facoltà di entrambi i genitori durante il periodo di ferie estive così distribuito, ove possibile, di vedere la IG quando ella lo vorrà previa telefonata e comunque nel rispetto dell'esclusività del periodo di ogni genitore.
Restano in ogni caso salvi diversi accordi raggiunti dalle parti.
3. Contributo al mantenimento della IG minorenne.
In ordine alla domanda della ricorrente di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della IG , a cui parte resistente non si è opposto, _1 questo Collegio ritiene di non doversi discostare dagli orientamenti giurisprudenziali prevalenti.
Ed invero, appare opportuno evidenziare che l'onere del contributo al mantenimento dei figli minori - o maggiorenni non economicamente autosufficienti - spetta a entrambi i genitori in ragione del combinato disposto di norme costituzionali e codicistiche, rinvenibili agli artt. 30 Cost., 143, 315 bis, 316 bis, 317 bis, 337 ter, comma 2 e comma
4, 337 septies c.c.
In particolare, l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316 bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
inoltre, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali eIGenze dei figli, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
A fronte di tali indicazioni, questo Collegio dispone che, il resistente, in qualità di genitore non collocatario, dovrà corrispondere, entro il cinque di ogni mese, la somma di € 350,00 alla ricorrente, a titolo di concorso al mantenimento della IG, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Calabria.
14
4. Assegno di mantenimento in favore del coniuge.
Con riferimento alla domanda proposta dalla ricorrente di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento, occorre preliminarmente richiamare il suo fondamento normativo, contenuto all'art. 156, comma 1, c.c., ai sensi del quale “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La duplice ratio della norma si rinviene, da un lato, nel fatto che, pur essendo vero che con la separazione vengono meno l'obbligo alla fedeltà e alla coabitazione, di cui all'art. 143 c.c. – divenuti incoerenti con la nuova condizione di coniugi separati – non viene meno l'obbligo all'assistenza morale e materiale;
dall'altro lato, nella circostanza che il legislatore, ricollegandosi alla persistenza del vincolo matrimoniale – che viene meno solo con il divorzio – ha inteso mantenere un equilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi.
Ne deriva che, come confermato da recenti approdi giurisprudenziali, gli elementi costitutivi dell'assegno di separazione, sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Orbene, questo Collegio ritiene di non doversi discostare dagli orientamenti giurisprudenziali richiamati e, applicandoli alla situazione in esame, considera fondata la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento da porsi a carico di
. CP_1
Sebbene sia onere delle parti depositare la documentazione economico-patrimoniale completa e aggiornata, deve rilevarsi che le stesse non hanno provveduto a tale adempimento;
inoltre, la scarna documentazione presente in atti e depositata dalla sola ricorrente non è aggiornata, né può ritenersi sufficiente a delineare in maniera esaustiva la situazione economica, patrimoniale e fiscale delle parti.
Da quanto dichiarato dalla ricorrente - sia innanzi alla Presidente del Tribunale, sia in sede di interrogatorio formale - nonché dalla relazione dei Servizi Sociali emerge che la stessa percepisce l'Assegno di Inclusione pari a € 239,67, che effettua saltuariamente le pulizie presso la casa di alcuni conoscenti e che quotidianamente si occupa della coltivazione di terreni agricoli appartenenti alla propria famiglia;
gode, inoltre, di una pensione di invalidità che nel 2021 ammontava ad € 173,59.
Il resistente, al contrario, è dipendente AVR e al 2021 risulta essere titolare di redditi di lavoro pari a circa € 24.706,16 annuali, come da Certificazione Unica depositata da parte della ricorrente in data 25.01.2022.
Alla luce tali considerazioni, questo Collegio dispone che il versi alla CP_1 Pt_1 entro il 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento pari a € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. Richieste restitutorie
15 Con riferimento alla domanda formulata dalla curatrice speciale, in sede di memorie conclusionali del 13.01.2025, di onerare il al pagamento del prestito acceso con CP_1 la Findomestic per l'acquisto della casa coniugale e il residuo della maxi-rata di €
5.625,00, occorre precisare quanto segue.
Innanzitutto, si intende evidenziare che la domanda è intempestiva, in quanto, con la precisazione delle conclusioni, le parti non possono effettuare richieste nuove, essendo tale attività tipica di un momento processuale antecedente, a pena di preclusione;
ciò anche alla luce del principio dispositivo che attribuisce alle parti il controllo delle proprie scelte difensive e delle domande da presentare al tribunale, al fine di garantire il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa di tutte e parti coinvolte nella controversia.
In secondo luogo, il Collegio intende rammentare che non possono trovare ingresso in questo giudizio le richieste “restitutorie”, ovvero le rivendicazioni di varia natura avanzata dalle parti, non costituendo questa la naturale sedes materiae dove verificare la fondatezza, nell'an e nel quantum, delle pretese fatte valere da ciascuna parte, atteso che le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili nel giudizio de quo sono quelle strettamente connesse al suo oggetto, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, sottolineando, per altro verso, come l'ordinamento giuridico offra altri e più efficaci strumenti per la tutela di dette asserite pretese “creditorie” e/o “rivendicative”.
6. Spese.
In conclusione, avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia, si reputa sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per procedere alla integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i difensori delle parti e il rappresentante dell'ufficio del PM, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede:
1) pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio in data 04.08.2011, con atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n. 349, Parte II, Serie A, u.1, anno 2011, manda all'ufficiale di Stato civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni;
2) conferma l'affidamento condiviso della IG minore , con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre per le ragioni di cui in parte motiva;
3) dispone che gli incontri padre-IG siano regolamentati secondo le modalità di cui in parte motiva;
4) conferma l'assegnazione della casa coniugale ad per le ragioni di cui Parte_1 in parte motiva;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad la Controparte_1 Parte_1 somma di € 350,00, a titolo di assegno di mantenimento della IG minore, entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat, oltre al 50%
16 delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio
Calabria;
6) dispone che l'Assegno Unico Universale venga percepito, nella misura del 100%, da Parte_1
7) pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad la Controparte_1 Parte_1 somma di € 200,00, a titolo di mantenimento della stessa, entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat;
8) dichiara inammissibili le richieste restitutorie;
- spese compensate;
Reggio Calabria, 07/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
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