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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/10/2025, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 367/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 367/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA PONCHIELLI N. 8 26100 CREMONA presso lo studio dell'avv. RIPA
GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
AL NI ) VIA ANTICO RODANO 24 26100 C.F._2
CREMONA;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 11 (C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in PIAZZA
[...] C.F._4
SAN MAGNO, 33 20025 LEGNANO presso lo studio dell'avv. DEL FREO DEBORA, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
avente ad oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia la Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito: accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7817/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 14229/2022, pubblicata in data 31.08.2024, accogliere tutte le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano integralmente;
- Accertare e dichiarare il diritto di comproprietà e di accesso del sig. Parte_1
sul cortile comune identificato al mappale 112 fg. 9 sub. 705;
In via subordinata: vista la reciproca soccombenza e l'accoglimento parziale, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarare la compensazione integrale delle spese,
o la parziale compensazione, e per l'effetto condannare gli appellati a rimborsare interamente le spese pagate dal signor pari ed euro 11.258,37. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per e Per : Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 11 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
In via preliminare, previa declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa, rigettare integralmente l'appello proposto da e confermare integralmente la Parte_1
sentenza di primo grado n. 7817/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data
31.08.2024 in esito al procedimento avente RG n. 14229/202.
Nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 7817/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 31.08.2024 in esito al procedimento avente
RG n. 14229/2022.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
pagina 3 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7817\2024 pubblicata il 31-8-2024, decidendo sulle domande proposte da e nei confronti di : Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 accertava e dichiarava l'inesistenza del diritto di comproprietà e di ogni altro diritto di accesso/passaggio in capo al convenuto sul cortile di cui al mappale 112 fg. 9 sub. 705 Parte_1
e per l'effetto ordinava al convenuto la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte degli attori e l'immediata restituzione delle chiavi di accesso al cortile di cui al mappale 112; rigettava la domanda attorea di risarcimento del danno;
dichiarava l'inammissibilità della domanda del convenuto relativamente al passo carraio identificato con il foglio 9 mappale 9; condannava il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
Le pregresse vicende processuali possono essere sintetizzate come di seguito.
e convenivano in giudizio il fratello , chiedendo Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 di accertarsi l'inesistenza in favore del medesimo del diritto di comproprietà e di qualsiasi altro diritto sul cortile di cui al mappale 112 fg. 9 sub. 705 -ad essi pervenuto, unitamente ad altri beni, in forza dell'atto a notaio di Busto Arsizio del 21-2-2012 rep. n. 25122, con il quale la propria madre Per_1 signora donava loro alcuni immobili e la proporzionale quota di comproprietà del cortile Parte_2 al mappale 112 subalterno 705- e di condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni causati dalla propria illecita condotta.
Si costituiva in giudizio , contestando il fondamento delle domande attoree, delle quali Parte_1 chiedeva il rigetto, e chiedendo di accertare il suo diritto di comproprietà del mappale 112 foglio 9 sub.
705.
Il convenuto esponeva che in forza di una scrittura privata sottoscritta da tutte le parti in data 30 settembre 2011 era stata accertata la natura comune di detto cortile, che era ribadita nello stesso atto di donazione invocato dagli attori, dando atto di avere vittoriosamente esperito una procedura possessoria nei confronti dei fratelli avente ad oggetto proprio il cortile in contestazione.
Il sig. chiedeva pertanto di confermare la legittimità del provvedimento possessorio Parte_1 emesso dal Tribunale e di rigettare le domande proposte dagli attori.
Disposta una ctu, il tribunale decideva la causa nei termini sopra indicati. pagina 4 di 11 Il primo giudice rilevava la novità, e la conseguente inammissibilità, delle domande introdotte in sede di precisazione delle conclusioni da parte del convenuto, aventi ad oggetto mappali diversi da quello oggetto di causa, che era unicamente il cortile identificato al catasto fabbricati del Comune di Bareggio con foglio 9, mappale 112, subalterno 705, con accesso dal cancello carraio e pedonale del civico 84 di via Madonna Pellegrina.
Esclusa ogni rilevanza del precedente giudizio possessorio tra le parti, il tribunale qualificava l'azione degli attori come negatoria servitutis, dal momento che non era in contestazione il loro diritto di comproprietà sul cortile controverso, ma solo l'esistenza di un pari diritto di comproprietà sul cortile mapp.112 in favore del convenuto, che assumeva di avere il diritto di passaggio carraio sul detto immobile, accedendo dal cancello del civico 84.
Il giudice di primo grado riteneva che gli attori avessero dimostrato il loro diritto di comproprietà sul cortile in forza di un titolo valido, costituito dall'atto di donazione del 21.01.2012 repertorio n. 25122, in forza del quale donava ai figli e , la nuda Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 proprietà di alcuni beni.
In particolare la signora donava alla figlia la porzione di abitazione al piano terreno Per_2 CP_2 censita al Catasto fabbricati di Bareggio al foglio 9 mappale 9 sub. 704 e mappale 112 sub. 703 tra loro graffati, via Madonna Pellegrina n. 82, piano T, cat. A/3, classe 3, vani 3,5, r.c. € 216,91 con la proporzionale quota di comproprietà del vano scala e del cortile al mappale 112 subalterno 705; al figlio la porzione di abitazione al piano primo censita al Catasto fabbricati del comune di CP_1
Bareggio al foglio 9 mappale 9 sub. 705 e mappale 112 sub. 704 tra loro graffati, via Madonna
Pellegrina 82, piano 1, cat. A/3, classe 3, vani 3,5 r.c. € 216,91 con la proporzionale quota di comproprietà del vano scala e del cortile al mappale 112 subalterno 705.
Successivamente che si era riservata il diritto di usufrutto sui beni donati, decedeva il Parte_2
25.05.2019.
Secondo il tribunale, era pertanto provato che gli attori fossero comproprietari del cortile al foglio 9, mappale 112 subalterno 705.
Quanto alla pretesa avanzata da , che assumeva di avere a sua volta il diritto di Parte_1 comproprietà sul predetto cortile e di accedervi dal cancello carraio e pedonale del civico 84 di via
Madonna Pellegrina, osservava il primo giudice come il convenuto avesse dimostrato di essere proprietario di una porzione di abitazione al piano terreno di via Madonna Pellegrina n 82, con annessi, in corpo staccato, due locali deposito, area cortilizia e box autorimessa di pertinenza, in forza di atto di pagina 5 di 11 donazione dello zio , contestuale a quello di Controparte_3 Parte_2
Rilevava il tribunale come nell'atto di donazione a favore del convenuto, quanto all'accesso al fabbricato donato, si specificasse che l'immobile aveva “accesso da via Madonna Pellegrina 82 attraverso il passo carraio al mappale 9 (nove) ed il cortile comune al mappale 112 (centododici)”, e che il bene veniva donato “con la proporzionale quota di comproprietà del gabinetto e del lavatoio al mappale 13, adiacenti al cortile comune di cui al mappale 12”.
Il giudice di primo grado riteneva che l'indicazione, nell'atto di donazione di a Controparte_3 favore di , che riportava il cortile comune al mappale 112, fosse frutto di un refuso, Parte_1 consistito nell'indicare, in luogo del mappale corretto 12, quello numero 112.
Ciò, secondo il tribunale, si evinceva da plurimi elementi, ed in particolare: dal fatto che dalle mappe catastali e dalle ortofoto del complesso immobiliare di via Madonna
Pellegrina n 82 e n 84 allegate alla ctu, risultava che l'accesso al civico 82 era costituito da un portone che consentiva l'accesso, sia pedonale che carraio, al mappale 9 e al cortile mappale 12 antistante le due unità immobiliari donate da ai nipoti e , mentre l'accesso al CP_3 Pt_1 Controparte_4 civico 84 era costituito da un cancello che consentiva l'accesso, sia pedonale che carraio, al cortile mapp 112, antistante le due unità immobiliari donate da ai figli e Parte_2 CP_2 CP_1
;
[...] dal fatto che il convenuto avesse accesso e passaggio, pedonale e carraio, dal portone del civico n 82 e che tale accesso e passaggio gli consentiva di raggiungere con l'auto il box di sua proprietà esclusiva, circostanza riconosciuta dallo stesso convenuto, il quale assumeva che l'accesso dal civico 84 ed il passaggio nel cortile mappale 112 era solo più agevole rispetto all'altro passaggio.
Secondo il primo giudice, era pertanto provato che il convenuto avesse accesso e passaggio, carraio e pedonale, dal civico 82 (mappale 9) ed attraverso il cortile mappale 12, antistante alla sua unità immobiliare, avesse accesso al box di sua proprietà esclusiva.
Aggiungeva il tribunale come la trascrizione dell'atto di donazione riportasse solo per gli attori “la proporzionale quota di comproprietà del vano scala e del cortile al mapp 112 sub. 705” mentre la nota di trascrizione per il convenuto riportasse “la proporzionale quota di comproprietà del Parte_1 gabinetto e del lavatoio al mappale 13”, adiacenti al cortile comune di cui al mappale 12.
Tutti i suddetti elementi, secondo il tribunale, facevano ritenere, in via presuntiva, che il cortile mappale 112 indicato nell'atto di donazione fosse un refuso, avendo le parti voluto riferirsi al cortile mappale 12.
pagina 6 di 11 Ai suddetti elementi se ne aggiungeva, secondo il primo giudice, un altro, di carattere decisivo, rappresentato dal fatto che l'atto di provenienza di , dante causa di , ossia Controparte_3 Pt_1
l'atto di acquisto del 14.07.1976, non comprendeva il cortile di cui al mappale 112, ma solo la porzione di fabbricato di via Madonna Pellegrina 82 con l'indicazione della comproprietà del cortile comune mappale 12 e del gabinetto e lavatoio mappale 13.
Da ciò conseguiva, secondo il tribunale, che , dante causa di , era Controparte_3 Parte_1 comproprietario del cortile comune mappale 12 ma non era comproprietario del cortile mappale 112, e pertanto non aveva titolo per trasferire il diritto di comproprietà del detto cortile al IP con la donazione.
Il giudice di primo grado riteneva priva di qualsiasi effetto traslativo la scrittura privata di aggiornamento catastale allegata dal convenuto, e non condivisibili le considerazioni espresse dal c.t.u. sulla comproprietà del cortile oggetto di causa, in quanto fondate unicamente sul dato letterale dell'atto di donazione, e sull'ordinanza possessoria, ininfluente per la decisione
Detta sentenza è stata impugnata da , che ne ha chiesto la riforma, con il rigetto delle Parte_1 domande degli attori in primo grado e l'accoglimento della propria, in forza di quattro motivi di appello.
Si sono costituite le parti appellate, eccependo l'inammissibilità, per violazione dell'art. 342 c.p.c., dell'appello, del quale si è chiesto comunque il rigetto anche nel merito.
Alla prima udienza del 20 maggio 2025, il consigliere istruttore fissava, ai sensi del novellato art. 352
c.p.c., per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell'1 luglio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati (il primo ridotto a giorni trentacinque), la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza dell'1 luglio 2025, nella camera di consiglio del
16 luglio 2025.
Con il primo motivo l'appellante contesta il capo della sentenza che ha ritenuto l'esistenza di un refuso nell'atto di donazione del 2012.
Assume l'appellante come la indicazione del mappale 112 era stata ripetuta nell'atto per ben dodici volte e non poteva considerarsi un refuso, e fa rilevare come l'atto notarile, quanto al suo contenuto, non potesse essere contestato, se non tramite querela di falso che non era stata mai proposta.
Aggiungeva l'appellante come prima del presente contenzioso, le disposizioni dell'atto di donazione erano state puntualmente rispettate, posto che tutti i quattro signori avevano avuto accesso Pt_1
pagina 7 di 11 alla cascina sia dal carraio civico n.82 che dal carraio civico n.84 (particella 112).
Con il secondo si censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso la valenza probatoria della scrittura privata del 2011, con la quale le parti avevano riconosciuto la comproprietà del cortile mappale 112.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il donante non fosse proprietario del mappale 112, e quindi non avrebbe potuto Controparte_3 trasferire al IP un bene che non gli apparteneva.
La difesa di assume la erroneità della argomentazione del primo giudice, atteso che Parte_1
aveva ereditato la quota del 50% del detto mappale 112 (unitamente ad altri beni) Controparte_3 dal fratello , deceduto nel 1987, titolo di provenienza espressamente richiamato Persona_3 nell'atto di donazione del 2012.
Con il quarto motivo si censura il capo della sentenza che ha regolato le spese.
Assume l'appellante che il rigetto di alcune domande degli attori, avrebbe dovuto condurre ad una compensazione totale od almeno parziale delle spese processuali.
Con un formale quinto motivo, l'appellante chiede che quale conseguenza dell'accoglimento della propria impugnazione gli appellati vengano condannati a restituire le somme riscosse in esecuzione della pronuncia di primo grado.
Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo 342 c.p.c., posto che dall'atto di impugnazione si evincono le censure mosse alla decisione di primo grado e le modifiche della stessa chieste.
I primi tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati, nei termini che seguono.
Va rilevato in primo luogo come l'argomento, dal primo giudice ritenuto di rilevanza decisiva, individuato nel fatto che , dante causa di , non fosse Controparte_3 Parte_1 comproprietario del cortile mappale 112, e quindi non aveva potuto trasferite detto cespite al IP
, è smentito dalla documentazione in atti. Pt_1
Se infatti l'atto di acquisto del 1976 da parte di (doc.8 attori in primo grado) non Controparte_3 comprende il mappale 112, dall'atto di donazione n. rep. 25122 del 21-1-2012 (prodotto da tutte le parti in primo grado), emerge come la quota di comproprietà del detto mappale era pervenuta a CP_3
per successione del fratello , deceduto il 15-12-1987.
[...] Persona_3
Ciò posto, osserva il Collegio come l'assunto sostenuto in via principale dagli attori in primo grado, secondo cui la comproprietà in favore di del mappale n.112 non era menzionata in Parte_1
pagina 8 di 11 nessuna parte dell'atto di donazione del 21-1-2012, è stato disatteso dalla stessa sentenza impugnata.
Il primo giudice, senza mettere in dubbio il fatto che l'atto di donazione in questione indichi tra i beni attribuiti all'odierno appellato anche la comproprietà del mappale 112, ha, come detto, ritenuto detta espressione frutto di un errore materiale delle parti, che pur volendo riferirsi al mappale 12, avevano indicato nell'atto il mappale 112.
L'argomento decisivo sul quale il primo giudice fonda tale interpretazione è, come sopra osservato, privo di fondamento in quanto smentito da quanto emerge dalla donazione del 21-1-2012.
A fronte della chiara indicazione contenuto nel predetto atto del mappale 112 come parte comune anche in favore di , gli ulteriori elementi, oltre a quello già sopra oggetto di esame, Parte_1 valorizzati dal tribunale per ravvisare un errore materiale sulla indicazione del mappale 112, sono privi di valenza probatoria in tal senso.
La circostanza che abbia accesso anche dal mappale 12, non è certamente Parte_1 incompatibile con il fatto che lo stesso abbia altro, e più confortevole, accesso dal mappale 112 per raggiungere il proprio box contraddistinto con il mappale 15.
Anche le indicazioni contenute nelle note di trascrizione non assumono alcuna significativa rilevanza probatoria, per avvalorare l'esistenza di quell'errore materiale ritenuto dal primo giudice.
La circostanza che la nota di trascrizione dell'acquisto di non riporti il mappale 112 tra Parte_1
i beni trasferiti al medesimo, non è idonea a dimostrare che le parti, laddove avevano indicato nell'atto di donazione in favore dell'odierno appellante il mappale 112, avessero in realtà inteso riferirsi al mappale 12.
Dalla menzione della “proporzionale quota di comproprietà del gabinetto e del lavatoio al mappale 13”, nella nota di trascrizione in favore di non può infatti ricavarsi alcun elemento per Parte_1 ritenere che l'espressione “.. .dona al proprio IP .. Controparte_3 Parte_1 parte del fabbricato in corte avente accesso da via Madonna Pellegrina n.82 attraverso il passo carraio al mappale 9 (nove) ed il cortile comune al mappale 112 (centododici, la nuda proprietà della porzione di abitazione al piano primo..”, contenga un errore materiale nella indicazione degli accessi all'immobile del quale veniva donata la nuda proprietà.
L'espressione sopra riportata altro non sta a significare che per accedere alla sua proprietà Parte_1
può utilizzare il passo carraio identificato con il foglio 9, corrispondente al civico n.82, ed il
[...] passaggio di maggiori dimensioni, corrispondente al civico n.84, attraverso il mappale 112.
Pertanto, per le ragioni che precedono, l'appello proposto da va accolto, ed in riforma Parte_1
pagina 9 di 11 della sentenza di primo grado, devono essere respinte le domande proposte da e Parte_3
accertandosi il diritto di comproprietà di sul cortile di cui al Controparte_2 Parte_1 mappale 112 fg. 9 sub.705.
Il quarto motivo di appello rimane assorbito, mentre il quinto contiene la domanda di restituzione delle somme pagate da in esecuzione della sentenza di primo grado, che va parimenti Parte_1 accolta.
e vanno condannati a restituire a la somma da Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 quest'ultimo pagata in esecuzione della sentenza di primo grado -circostanza questa non contestata dalla parte appellata- pari a complessivi euro 11.258,37 (doc. 4 appellante), oltre interessi dal momento del pagamento dei singoli importi, alla restituzione da parte degli appellati.
Tenuto conto dell'esito complessivo del processo, che ha visto la soccombenza di e Controparte_1
, le spese processuali dei due gradi di giudizio, vanno poste a carico dei medesimi e Controparte_2 sono liquidate, quanto al primo grado, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile (cause di valore indeterminabile di bassa complessità) delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM
n.147\2022, per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, nei valori medi, in euro
7.616,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello, tenuto conto dei detti parametri, per le tre fasi, studio, introduttiva, e decisionale, esclusa quella istruttoria non svoltasi, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato.
Anche gli esborsi relativi alla ctu espletata in primo grado, in ragione del criterio della soccombenza, vanno posti a carico di e . Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in accoglimento dell'appello proposto da , ed in riforma della sentenza di primo Parte_1 grado, respinge le domande proposte in primo grado da e ed Controparte_1 Controparte_2 accerta che il cortile di cui al mappale 112 fg. 9 sub. 705 è di comproprietà di;
Parte_1
b)condanna e a restituire a la somma di euro Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
11.258,37 da quest'ultimo versata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi come indicato in motivazione;
c)condanna e al pagamento in favore dell'appellante delle spese Controparte_1 Controparte_2 dei due gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado, in euro 7.616,00 per compenso, oltre iva,
pagina 10 di 11 cpa, 15% per rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello, in euro 6.946,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato;
d)pone a carico di e gli esborsi relativi alla ctu espletata in primo Controparte_1 Controparte_2 grado.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 367/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA PONCHIELLI N. 8 26100 CREMONA presso lo studio dell'avv. RIPA
GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
AL NI ) VIA ANTICO RODANO 24 26100 C.F._2
CREMONA;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 11 (C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in PIAZZA
[...] C.F._4
SAN MAGNO, 33 20025 LEGNANO presso lo studio dell'avv. DEL FREO DEBORA, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
avente ad oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia la Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito: accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7817/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 14229/2022, pubblicata in data 31.08.2024, accogliere tutte le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano integralmente;
- Accertare e dichiarare il diritto di comproprietà e di accesso del sig. Parte_1
sul cortile comune identificato al mappale 112 fg. 9 sub. 705;
In via subordinata: vista la reciproca soccombenza e l'accoglimento parziale, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarare la compensazione integrale delle spese,
o la parziale compensazione, e per l'effetto condannare gli appellati a rimborsare interamente le spese pagate dal signor pari ed euro 11.258,37. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per e Per : Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 11 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
In via preliminare, previa declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa, rigettare integralmente l'appello proposto da e confermare integralmente la Parte_1
sentenza di primo grado n. 7817/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data
31.08.2024 in esito al procedimento avente RG n. 14229/202.
Nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 7817/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 31.08.2024 in esito al procedimento avente
RG n. 14229/2022.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
pagina 3 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7817\2024 pubblicata il 31-8-2024, decidendo sulle domande proposte da e nei confronti di : Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 accertava e dichiarava l'inesistenza del diritto di comproprietà e di ogni altro diritto di accesso/passaggio in capo al convenuto sul cortile di cui al mappale 112 fg. 9 sub. 705 Parte_1
e per l'effetto ordinava al convenuto la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte degli attori e l'immediata restituzione delle chiavi di accesso al cortile di cui al mappale 112; rigettava la domanda attorea di risarcimento del danno;
dichiarava l'inammissibilità della domanda del convenuto relativamente al passo carraio identificato con il foglio 9 mappale 9; condannava il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
Le pregresse vicende processuali possono essere sintetizzate come di seguito.
e convenivano in giudizio il fratello , chiedendo Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 di accertarsi l'inesistenza in favore del medesimo del diritto di comproprietà e di qualsiasi altro diritto sul cortile di cui al mappale 112 fg. 9 sub. 705 -ad essi pervenuto, unitamente ad altri beni, in forza dell'atto a notaio di Busto Arsizio del 21-2-2012 rep. n. 25122, con il quale la propria madre Per_1 signora donava loro alcuni immobili e la proporzionale quota di comproprietà del cortile Parte_2 al mappale 112 subalterno 705- e di condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni causati dalla propria illecita condotta.
Si costituiva in giudizio , contestando il fondamento delle domande attoree, delle quali Parte_1 chiedeva il rigetto, e chiedendo di accertare il suo diritto di comproprietà del mappale 112 foglio 9 sub.
705.
Il convenuto esponeva che in forza di una scrittura privata sottoscritta da tutte le parti in data 30 settembre 2011 era stata accertata la natura comune di detto cortile, che era ribadita nello stesso atto di donazione invocato dagli attori, dando atto di avere vittoriosamente esperito una procedura possessoria nei confronti dei fratelli avente ad oggetto proprio il cortile in contestazione.
Il sig. chiedeva pertanto di confermare la legittimità del provvedimento possessorio Parte_1 emesso dal Tribunale e di rigettare le domande proposte dagli attori.
Disposta una ctu, il tribunale decideva la causa nei termini sopra indicati. pagina 4 di 11 Il primo giudice rilevava la novità, e la conseguente inammissibilità, delle domande introdotte in sede di precisazione delle conclusioni da parte del convenuto, aventi ad oggetto mappali diversi da quello oggetto di causa, che era unicamente il cortile identificato al catasto fabbricati del Comune di Bareggio con foglio 9, mappale 112, subalterno 705, con accesso dal cancello carraio e pedonale del civico 84 di via Madonna Pellegrina.
Esclusa ogni rilevanza del precedente giudizio possessorio tra le parti, il tribunale qualificava l'azione degli attori come negatoria servitutis, dal momento che non era in contestazione il loro diritto di comproprietà sul cortile controverso, ma solo l'esistenza di un pari diritto di comproprietà sul cortile mapp.112 in favore del convenuto, che assumeva di avere il diritto di passaggio carraio sul detto immobile, accedendo dal cancello del civico 84.
Il giudice di primo grado riteneva che gli attori avessero dimostrato il loro diritto di comproprietà sul cortile in forza di un titolo valido, costituito dall'atto di donazione del 21.01.2012 repertorio n. 25122, in forza del quale donava ai figli e , la nuda Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 proprietà di alcuni beni.
In particolare la signora donava alla figlia la porzione di abitazione al piano terreno Per_2 CP_2 censita al Catasto fabbricati di Bareggio al foglio 9 mappale 9 sub. 704 e mappale 112 sub. 703 tra loro graffati, via Madonna Pellegrina n. 82, piano T, cat. A/3, classe 3, vani 3,5, r.c. € 216,91 con la proporzionale quota di comproprietà del vano scala e del cortile al mappale 112 subalterno 705; al figlio la porzione di abitazione al piano primo censita al Catasto fabbricati del comune di CP_1
Bareggio al foglio 9 mappale 9 sub. 705 e mappale 112 sub. 704 tra loro graffati, via Madonna
Pellegrina 82, piano 1, cat. A/3, classe 3, vani 3,5 r.c. € 216,91 con la proporzionale quota di comproprietà del vano scala e del cortile al mappale 112 subalterno 705.
Successivamente che si era riservata il diritto di usufrutto sui beni donati, decedeva il Parte_2
25.05.2019.
Secondo il tribunale, era pertanto provato che gli attori fossero comproprietari del cortile al foglio 9, mappale 112 subalterno 705.
Quanto alla pretesa avanzata da , che assumeva di avere a sua volta il diritto di Parte_1 comproprietà sul predetto cortile e di accedervi dal cancello carraio e pedonale del civico 84 di via
Madonna Pellegrina, osservava il primo giudice come il convenuto avesse dimostrato di essere proprietario di una porzione di abitazione al piano terreno di via Madonna Pellegrina n 82, con annessi, in corpo staccato, due locali deposito, area cortilizia e box autorimessa di pertinenza, in forza di atto di pagina 5 di 11 donazione dello zio , contestuale a quello di Controparte_3 Parte_2
Rilevava il tribunale come nell'atto di donazione a favore del convenuto, quanto all'accesso al fabbricato donato, si specificasse che l'immobile aveva “accesso da via Madonna Pellegrina 82 attraverso il passo carraio al mappale 9 (nove) ed il cortile comune al mappale 112 (centododici)”, e che il bene veniva donato “con la proporzionale quota di comproprietà del gabinetto e del lavatoio al mappale 13, adiacenti al cortile comune di cui al mappale 12”.
Il giudice di primo grado riteneva che l'indicazione, nell'atto di donazione di a Controparte_3 favore di , che riportava il cortile comune al mappale 112, fosse frutto di un refuso, Parte_1 consistito nell'indicare, in luogo del mappale corretto 12, quello numero 112.
Ciò, secondo il tribunale, si evinceva da plurimi elementi, ed in particolare: dal fatto che dalle mappe catastali e dalle ortofoto del complesso immobiliare di via Madonna
Pellegrina n 82 e n 84 allegate alla ctu, risultava che l'accesso al civico 82 era costituito da un portone che consentiva l'accesso, sia pedonale che carraio, al mappale 9 e al cortile mappale 12 antistante le due unità immobiliari donate da ai nipoti e , mentre l'accesso al CP_3 Pt_1 Controparte_4 civico 84 era costituito da un cancello che consentiva l'accesso, sia pedonale che carraio, al cortile mapp 112, antistante le due unità immobiliari donate da ai figli e Parte_2 CP_2 CP_1
;
[...] dal fatto che il convenuto avesse accesso e passaggio, pedonale e carraio, dal portone del civico n 82 e che tale accesso e passaggio gli consentiva di raggiungere con l'auto il box di sua proprietà esclusiva, circostanza riconosciuta dallo stesso convenuto, il quale assumeva che l'accesso dal civico 84 ed il passaggio nel cortile mappale 112 era solo più agevole rispetto all'altro passaggio.
Secondo il primo giudice, era pertanto provato che il convenuto avesse accesso e passaggio, carraio e pedonale, dal civico 82 (mappale 9) ed attraverso il cortile mappale 12, antistante alla sua unità immobiliare, avesse accesso al box di sua proprietà esclusiva.
Aggiungeva il tribunale come la trascrizione dell'atto di donazione riportasse solo per gli attori “la proporzionale quota di comproprietà del vano scala e del cortile al mapp 112 sub. 705” mentre la nota di trascrizione per il convenuto riportasse “la proporzionale quota di comproprietà del Parte_1 gabinetto e del lavatoio al mappale 13”, adiacenti al cortile comune di cui al mappale 12.
Tutti i suddetti elementi, secondo il tribunale, facevano ritenere, in via presuntiva, che il cortile mappale 112 indicato nell'atto di donazione fosse un refuso, avendo le parti voluto riferirsi al cortile mappale 12.
pagina 6 di 11 Ai suddetti elementi se ne aggiungeva, secondo il primo giudice, un altro, di carattere decisivo, rappresentato dal fatto che l'atto di provenienza di , dante causa di , ossia Controparte_3 Pt_1
l'atto di acquisto del 14.07.1976, non comprendeva il cortile di cui al mappale 112, ma solo la porzione di fabbricato di via Madonna Pellegrina 82 con l'indicazione della comproprietà del cortile comune mappale 12 e del gabinetto e lavatoio mappale 13.
Da ciò conseguiva, secondo il tribunale, che , dante causa di , era Controparte_3 Parte_1 comproprietario del cortile comune mappale 12 ma non era comproprietario del cortile mappale 112, e pertanto non aveva titolo per trasferire il diritto di comproprietà del detto cortile al IP con la donazione.
Il giudice di primo grado riteneva priva di qualsiasi effetto traslativo la scrittura privata di aggiornamento catastale allegata dal convenuto, e non condivisibili le considerazioni espresse dal c.t.u. sulla comproprietà del cortile oggetto di causa, in quanto fondate unicamente sul dato letterale dell'atto di donazione, e sull'ordinanza possessoria, ininfluente per la decisione
Detta sentenza è stata impugnata da , che ne ha chiesto la riforma, con il rigetto delle Parte_1 domande degli attori in primo grado e l'accoglimento della propria, in forza di quattro motivi di appello.
Si sono costituite le parti appellate, eccependo l'inammissibilità, per violazione dell'art. 342 c.p.c., dell'appello, del quale si è chiesto comunque il rigetto anche nel merito.
Alla prima udienza del 20 maggio 2025, il consigliere istruttore fissava, ai sensi del novellato art. 352
c.p.c., per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell'1 luglio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati (il primo ridotto a giorni trentacinque), la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza dell'1 luglio 2025, nella camera di consiglio del
16 luglio 2025.
Con il primo motivo l'appellante contesta il capo della sentenza che ha ritenuto l'esistenza di un refuso nell'atto di donazione del 2012.
Assume l'appellante come la indicazione del mappale 112 era stata ripetuta nell'atto per ben dodici volte e non poteva considerarsi un refuso, e fa rilevare come l'atto notarile, quanto al suo contenuto, non potesse essere contestato, se non tramite querela di falso che non era stata mai proposta.
Aggiungeva l'appellante come prima del presente contenzioso, le disposizioni dell'atto di donazione erano state puntualmente rispettate, posto che tutti i quattro signori avevano avuto accesso Pt_1
pagina 7 di 11 alla cascina sia dal carraio civico n.82 che dal carraio civico n.84 (particella 112).
Con il secondo si censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso la valenza probatoria della scrittura privata del 2011, con la quale le parti avevano riconosciuto la comproprietà del cortile mappale 112.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il donante non fosse proprietario del mappale 112, e quindi non avrebbe potuto Controparte_3 trasferire al IP un bene che non gli apparteneva.
La difesa di assume la erroneità della argomentazione del primo giudice, atteso che Parte_1
aveva ereditato la quota del 50% del detto mappale 112 (unitamente ad altri beni) Controparte_3 dal fratello , deceduto nel 1987, titolo di provenienza espressamente richiamato Persona_3 nell'atto di donazione del 2012.
Con il quarto motivo si censura il capo della sentenza che ha regolato le spese.
Assume l'appellante che il rigetto di alcune domande degli attori, avrebbe dovuto condurre ad una compensazione totale od almeno parziale delle spese processuali.
Con un formale quinto motivo, l'appellante chiede che quale conseguenza dell'accoglimento della propria impugnazione gli appellati vengano condannati a restituire le somme riscosse in esecuzione della pronuncia di primo grado.
Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo 342 c.p.c., posto che dall'atto di impugnazione si evincono le censure mosse alla decisione di primo grado e le modifiche della stessa chieste.
I primi tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati, nei termini che seguono.
Va rilevato in primo luogo come l'argomento, dal primo giudice ritenuto di rilevanza decisiva, individuato nel fatto che , dante causa di , non fosse Controparte_3 Parte_1 comproprietario del cortile mappale 112, e quindi non aveva potuto trasferite detto cespite al IP
, è smentito dalla documentazione in atti. Pt_1
Se infatti l'atto di acquisto del 1976 da parte di (doc.8 attori in primo grado) non Controparte_3 comprende il mappale 112, dall'atto di donazione n. rep. 25122 del 21-1-2012 (prodotto da tutte le parti in primo grado), emerge come la quota di comproprietà del detto mappale era pervenuta a CP_3
per successione del fratello , deceduto il 15-12-1987.
[...] Persona_3
Ciò posto, osserva il Collegio come l'assunto sostenuto in via principale dagli attori in primo grado, secondo cui la comproprietà in favore di del mappale n.112 non era menzionata in Parte_1
pagina 8 di 11 nessuna parte dell'atto di donazione del 21-1-2012, è stato disatteso dalla stessa sentenza impugnata.
Il primo giudice, senza mettere in dubbio il fatto che l'atto di donazione in questione indichi tra i beni attribuiti all'odierno appellato anche la comproprietà del mappale 112, ha, come detto, ritenuto detta espressione frutto di un errore materiale delle parti, che pur volendo riferirsi al mappale 12, avevano indicato nell'atto il mappale 112.
L'argomento decisivo sul quale il primo giudice fonda tale interpretazione è, come sopra osservato, privo di fondamento in quanto smentito da quanto emerge dalla donazione del 21-1-2012.
A fronte della chiara indicazione contenuto nel predetto atto del mappale 112 come parte comune anche in favore di , gli ulteriori elementi, oltre a quello già sopra oggetto di esame, Parte_1 valorizzati dal tribunale per ravvisare un errore materiale sulla indicazione del mappale 112, sono privi di valenza probatoria in tal senso.
La circostanza che abbia accesso anche dal mappale 12, non è certamente Parte_1 incompatibile con il fatto che lo stesso abbia altro, e più confortevole, accesso dal mappale 112 per raggiungere il proprio box contraddistinto con il mappale 15.
Anche le indicazioni contenute nelle note di trascrizione non assumono alcuna significativa rilevanza probatoria, per avvalorare l'esistenza di quell'errore materiale ritenuto dal primo giudice.
La circostanza che la nota di trascrizione dell'acquisto di non riporti il mappale 112 tra Parte_1
i beni trasferiti al medesimo, non è idonea a dimostrare che le parti, laddove avevano indicato nell'atto di donazione in favore dell'odierno appellante il mappale 112, avessero in realtà inteso riferirsi al mappale 12.
Dalla menzione della “proporzionale quota di comproprietà del gabinetto e del lavatoio al mappale 13”, nella nota di trascrizione in favore di non può infatti ricavarsi alcun elemento per Parte_1 ritenere che l'espressione “.. .dona al proprio IP .. Controparte_3 Parte_1 parte del fabbricato in corte avente accesso da via Madonna Pellegrina n.82 attraverso il passo carraio al mappale 9 (nove) ed il cortile comune al mappale 112 (centododici, la nuda proprietà della porzione di abitazione al piano primo..”, contenga un errore materiale nella indicazione degli accessi all'immobile del quale veniva donata la nuda proprietà.
L'espressione sopra riportata altro non sta a significare che per accedere alla sua proprietà Parte_1
può utilizzare il passo carraio identificato con il foglio 9, corrispondente al civico n.82, ed il
[...] passaggio di maggiori dimensioni, corrispondente al civico n.84, attraverso il mappale 112.
Pertanto, per le ragioni che precedono, l'appello proposto da va accolto, ed in riforma Parte_1
pagina 9 di 11 della sentenza di primo grado, devono essere respinte le domande proposte da e Parte_3
accertandosi il diritto di comproprietà di sul cortile di cui al Controparte_2 Parte_1 mappale 112 fg. 9 sub.705.
Il quarto motivo di appello rimane assorbito, mentre il quinto contiene la domanda di restituzione delle somme pagate da in esecuzione della sentenza di primo grado, che va parimenti Parte_1 accolta.
e vanno condannati a restituire a la somma da Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 quest'ultimo pagata in esecuzione della sentenza di primo grado -circostanza questa non contestata dalla parte appellata- pari a complessivi euro 11.258,37 (doc. 4 appellante), oltre interessi dal momento del pagamento dei singoli importi, alla restituzione da parte degli appellati.
Tenuto conto dell'esito complessivo del processo, che ha visto la soccombenza di e Controparte_1
, le spese processuali dei due gradi di giudizio, vanno poste a carico dei medesimi e Controparte_2 sono liquidate, quanto al primo grado, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile (cause di valore indeterminabile di bassa complessità) delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM
n.147\2022, per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, nei valori medi, in euro
7.616,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello, tenuto conto dei detti parametri, per le tre fasi, studio, introduttiva, e decisionale, esclusa quella istruttoria non svoltasi, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato.
Anche gli esborsi relativi alla ctu espletata in primo grado, in ragione del criterio della soccombenza, vanno posti a carico di e . Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in accoglimento dell'appello proposto da , ed in riforma della sentenza di primo Parte_1 grado, respinge le domande proposte in primo grado da e ed Controparte_1 Controparte_2 accerta che il cortile di cui al mappale 112 fg. 9 sub. 705 è di comproprietà di;
Parte_1
b)condanna e a restituire a la somma di euro Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
11.258,37 da quest'ultimo versata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi come indicato in motivazione;
c)condanna e al pagamento in favore dell'appellante delle spese Controparte_1 Controparte_2 dei due gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado, in euro 7.616,00 per compenso, oltre iva,
pagina 10 di 11 cpa, 15% per rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello, in euro 6.946,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato;
d)pone a carico di e gli esborsi relativi alla ctu espletata in primo Controparte_1 Controparte_2 grado.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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