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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/02/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7589/24 RG iscritta in data 9.10.24, avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avv. Loredana Trotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Battipaglia alla via Solferino n. 18;
RICORRENTE
E
(CF: ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 18.2.25, all'esito della discussione orale della parte costituitasi, la causa era riservata al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.10.24 premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 14.2.04 in Battipaglia e che dalla loro unione erano nati Controparte_1
i figli (16.7.04), (26.6.05), (18.12.07) ed (17.1.14), chiedeva Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, allegando altresì che con sentenza emessa in data 29.1.24 il Tribunale di Salerno aveva dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi, disponendo l'affido esclusivo rafforzato alla madre dei minori, con previsione di un assegno di mantenimento per i figli.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, introduceva il presente giudizio, insistendo per la conferma delle condizioni già statuite nel corso della separazione.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente che veniva dichiarato contumace.
All'esito dell'audizione della parte, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, la causa, previa discussione orale, all'udienza del 18.2.25 era riservata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, osserva questo Tribunale che il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione.
Ne segue che va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve quindi disciplinarsi la responsabilità genitoriale dei figli ed uniche ad Per_3 Per_4 essere minorenni e per le quali già nel corso del giudizio di separazione era stato riconosciuto l'affido esclusivo rafforzato alla madre.
Tale statuizione va confermata, atteso che, come emerge dalla stessa condotta processuale del resistente (rimasto contumace), permane quell'atteggiamento di disinteresse verso i figli.
Ed invero, la ricorrente ha dichiarato che del tutto sporadici sono i rapporti con i figli e che il padre non versa alcunchè per il loro mantenimento.
Di tale situazione già il giudice della separazione aveva dato atto, tanto che si legge nella sentenza prodotta in atti “In ordine alle due figlie minori, va osservato che si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del padre che, seppure abbia mantenuto una frequentazione minima con le figlie minori, non ha mai provveduto al loro mantenimento né si è reso realmente partecipe della vita delle ragazze. Ebbene, è noto che il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza ormai consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo, infatti integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (sul punto Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
La giurisprudenza ha da tempo evidenziato che, fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori, l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse del figlio minore, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.).
Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo” (in arg. v. Trib. Milano 20 marzo 2014, in De Jure).
La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi delle minori sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia”.
Ne segue che, permanendo quella situazione di disinteresse del padre verso le figlie minori, va confermato l'affido esclusivo rafforzato, potendo la madre assumere da sola effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita delle figlie (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero).
Quanto al diritto di visita, in considerazione dell'età di (prossima a compiere i 18 anni), Per_3 si dispone che il padre potrà incontrare la minore liberamente, ove questa lo vorrà.
Quanto ad in mancanza di accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con se la minore, Per_4
nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle ore 21:00 Per_4 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche della figlia;
la minore trascorrerà con il padre a settimane alterne il fine settimana dal sabato all'orario di uscita di scuola (o dalle ore 10:00 in periodo non scolastico) fino alla domenica alle ore 21:00; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di
Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni
(anche non consecutivi) con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
Nulla si dispone della casa coniugale in mancanza di domanda.
Deve, ancora, quantificarsi il contributo per il mantenimento in favore dei figli, dovendo rilevarsi che, per come riconosciuto dalla stessa ricorrente, ad oggi i due figli maggiorenni e Per_1 Per_2 non hanno terminato il percorso di studi ed hanno cominciato ad inserirsi nel mondo del lavoro. In considerazione di ciò, ritiene il Tribunale che nessun mantenimento vada riconosciuto in favore dei figli maggiorenni, dovendosi intendersi quali soggetti autonomi ed economicamente autosufficienti.
In proposito, si osserva che, secondo la più recente giurisprudenza della S.C., ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez.
I, 27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Nel caso di specie, entrambi i figli non hanno completato il percorso di studi, inserendosi anche se in fase iniziale nel mondo del lavoro, non sussistendo più i presupposti perché vengano ancora mantenuti dal padre.
Diverse considerazioni valgono invece per le due figlie minorenni che hanno diritto ad un contributo a carico del genitore non collocatario.
Ed ai fini della determinazione del contributo, deve farsi applicazione dell'art. 316 bis c.c., esaminando la documentazione prodotta dalle parti e la dichiarazione rese dalla ricorrente, ritiene il tribunale di confermare la somma di € 150,00 per ciascuna figlia da porsi a carico del resistente entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Ciascuno dei genitori contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse delle minori.
Vanno disposte le ulteriori formalità previste dalla legge.
Nessuna altra statuizione va emessa se non con riferimento alle spese di lite che vanno compensate, in considerazione della natura necessitata della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata il [...] Parte_1
a Battipaglia e , nato il [...] a [...], celebrato nel Comune di Controparte_1
Battipaglia il 1.4.04 e trascritto nel relativo Registro Atti Matrimonio del predetto comune;
2) Affida le figlie minori in via super esclusiva alla madre, potendo assumere ella tutte le decisioni nell'interesse delle minori anche relative all'educazione, istruzione, residenza, autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio;
3) dispone che il padre possa incontrare quando lo vorrà, previo consenso della Per_3 minore;
4) il padre, salvo diverso accordo con l'altro genitore, potrà tenere con se la minore nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle ore 21:00 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche della figlia;
la minore trascorrerà con il padre a settimane alterne il fine settimana dal sabato all'orario di uscita di scuola (o dalle ore 10:00 in periodo non scolastico) fino alla domenica alle ore 21:00; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni (anche non consecutivi) con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
5) rigetta la domanda di mantenimento per e Per_2 Per_1
6) determina in € 150,00 l'assegno di mantenimento che il resistente dovrà corrispondere per ciascuna minore alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
7) dispone che ciascuno dei genitori contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
8) Ordina l'annotazione della presente decisione nel relativo registro degli atti di matrimonio;
9) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24.2.25 Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi