Articolo 12 della Legge 31 luglio 1954, n. 612
Articolo 11Articolo 13
Versione
27 agosto 1954
Art. 12.
Ai sensi dell'art. 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 , e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1954-55, in lire 10.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.
Entrata in vigore il 27 agosto 1954