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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 11/06/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 101 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
(C.F. P.IVA con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
NO RO (RM), Loc. Prato Risacco Snc, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Lupia ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso e nel suo studio, sito in RO alla Circonvallazione Trionfale n. 123, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], e residente in [...]
25;
CONVENUTO CONTUMACE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, la società ricorrente ha convenuto in giudizio CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“- Accertare e dichiarare che la ricorrente ha versato al signor una somma CP_1
superiore a titolo di tfr, rispetto a quella spettante al dipendente, in ragione del rapporto di lavoro intercorso e segnatamente ha versato a titolo di tfr una somma eccedente il tfr maturato, commisurata in euro 2000; conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della società alla restituzione dell'importo di euro 2.000,00 Parte_1
indebitamente incassato dal lavoratore a titolo di tfr, quale differenza tra la CP_1
somma di euro 10229,32 netta versata dalla ricorrente a titolo di tfr e la somma di euro
8.229,32 spettante a titolo di tfr al lavoratore, ravvisandosi nel caso di specie sussistere
l'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e per tutte le ragioni indicate nella narrativa del presente atto, per l'effetto, condannare il sig. alla restituzione, nei confronti della CP_1
società della somma di euro 2.000,00, oltre interessi legali, dal Parte_1
percepito sino al soddisfo;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della società Parte_1 ad ottenere dal sig. il pagamento dell'importo di euro 2.000,00, poiché
[...] CP_1
costituente arricchimento senza giusta causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c.;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali,
IVA e CPA”.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente, premesso che il è stato suo CP_1
dipendente dal 01.09.2011 al 08.02.2019 con qualifica di operaio Livello 3s, mansione autista, sino al momento delle sue dimissioni volontarie e che il predetto convenuto “ha avviato una vertenza relativa al rapporto di lavoro intercorso, reclamando il mancato versamento del trattamento di fine rapporto nei confronti della datrice di lavoro, la quale ha immediatamente contestato quanto avanzato dal lavoratore”, ha allegato che in data 27.05.2019 è stato sottoscritto tra le parti verbale di conciliazione sindacale dinanzi alla sede della di CP_2
RO e ZI (v. documento n. 1 del ricorso), “nel quale la datrice di lavoro, al fine esclusivo di porre termine ad eventuali controversie, anche future, offriva al sig. che CP_1
accettava, la somma netta di euro 8.229,22 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto ed
2 emolumenti di chiusura del rapporto di lavoro, nonché l'ulteriore somma di euro 770,78 a titolo transattivo di ogni eventuale maggiore pretesa, e così per un totale di euro 9.000,00”.
Dato atto di aver provveduto alla corresponsione dell'importo di euro 9.000,00 in tre soluzioni a mezzo di bonifico bancario del 27.05.2019 (v. all. 2), bonifico bancario del 20.06.2019 (cfr. all. 3) e bonifico bancario del 22.07.2019 (v. all. 4), la società ricorrente ha allegato che, “da una verifica contabile interna”, ha poi scoperto “di aver versato, ancor prima della sottoscrizione dell'accordo di conciliazione sindacale, un acconto sul Tfr al lavoratore
per un importo di euro 2.000,00, corrisposto in data 17 aprile 2019 (v. documento CP_1
n. 6 del ricorso).
Rilevato, pertanto, che, “all'atto di stipula dell'accordo sindacale, il sig. ha omesso CP_1
“di riferire tale circostanza, percependo indebitamente una somma superiore rispetto a quella dovuta”, la società ricorrente ha adito il Giudice del Lavoro, esercitando l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. o, in subordine, il rimedio per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Parte resistente, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi del giudizio, non si
è costituita e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
Stante la sua natura documentale, la causa è stata decisa ex art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è infondato.
Come ritraibile dal verbale di conciliazione di cui all'allegato 1 del ricorso, con tale atto transattivo, la società ricorrente, oltre ad aver accettato le rinunce formulate dal lavoratore convenuto, “corrispettivamente ad esse, nell'ambito della presente transazione generale, a sua volta [ha] rinuncia[to] a qualsivoglia diritto, pretesa e azione proponenda o proponibile nei confronti del signor . CP_1
Dal tenore letterale di tale clausola transattiva è ritraibile la rinuncia totale effettuata dal datore di lavoro a ogni pretesa e azione, anche proponibile, nei confronti del convenuto, ricomprendendo tale volontà abdicativa, pertanto, anche le domande ex art. 2033 e 2041 c.c. formulate dalla società col presente ricorso giudiziale.
A ciò va poi aggiunto che, venendo in rilievo un atto transattivo asseritamente viziato da errore in cui sarebbe stata indotta la società, la medesima ricorrente avrebbe dovuto fornire adeguata prova e dimostrazione di tali circostanze, ma ciò non è stato fatto, essendosi la società limitata a dichiarare (senza provare) che la dazione in data 17 aprile 2019 dell'importo
3 di euro 2.000,00 fosse imputabile al silenzio malizioso del lavoratore tale da averla indotta in errore, scoperto poi solo casualmente a seguito di una verifica contabile interna.
In forza di tali argomentazioni, il ricorso va rigettato, nulla provvedendo sulle spese alla luce della contumacia del resistente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- non luogo a provvedere sulle spese tenuto conto della contumacia del resistente.
Rieti, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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