Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/05/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4066 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avvocato CAMEROTTO MARIA ALLEGRA
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato CAMEROTTO MARIA ALLEGRA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“RICORRONO
all'intestato Tribunale di Vicenza affinché, previo espletamento degli adempimenti di rito e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, sia pronunciata la loro separazione personale alle seguenti
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
1) Quanto al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, il Per_1
GN contribuirà con un assegno mensile di euro 300,00, da corrispondersi entro il giorno 10 di Pt_1
pagina 1 di 4
CP_1
tale assegno verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
2) Quanto alle spese straordinarie per la figlia, per la cui determinazione ci si rimette al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
3) In relazione alla casa familiare di cui in premesse sita in AN ON, Contrada Gomarolo n. 30, il GN (C.F. ), nato a [...], il [...], si impegna a Parte_1 C.F._1
trasferire alla RA (C.F.: ), nata a [...], Controparte_1 C.F._2
il 10.08.1968, la quale sin da ora si impegna ad accettare, tutti i diritti di sua titolarità sui seguenti beni adibiti a casa familiare, così catastalmente censiti:
Comune di Luisiana ON - Sezione ON - Catasto Fabbricati - Foglio 4:
• Mapp. 17 sub .
1 - Cat. C/2 - Cl. 31 - P. T;
Controparte_2
• Mapp. 17 sub.
2 - Cat. A/2 - Cl. U - P.I.; Controparte_3
• Mapp. 1122 sub.
2 - Cat. C/6 - Cl.
2 - mq 18 - Contrà Gomarolo n. 5 P.T.;
• Mapp. 1122 sub.
4 - Cat. A/2 - Cl. U – Vani 12,5 - Contrà Gomarolo n. 30 P.T-I.
e Comune di AN ON Sezione ON – Catasto dei Terreni – Foglio 4:
• particella 7 PRATO classe 01 superficie 23 are 40 ca
➢ Il GN garantisce la piena proprietà della quota immobiliare da trasferire siccome libera da Pt_1 ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per l'usufrutto sulla quota di immobile che spetta alla di lui madre, RA;
Parte_2
➢ le parti concordano che gli arredi e i mobili tutti che si trovano nella casa famigliare rimangono in piena proprietà della RA , nel mentre il GN provvederà ad asportare i soli effetti CP_1 Pt_1
personali;
➢ Il trasferimento della quota di proprietà avverrà a titolo gratuito e ciò per la definizione dei rapporti economici tutti nascenti dal matrimonio, a tacitazione di ogni diritto e pretesa da parte della moglie;
➢ il trasferimento sarà attuato con pubblico atto notarile, da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, avanti il Notaio che sarà scelto dalla RA , la CP_1
quale si accollerà le relative spese.
➢ le parti richiedono sin d'ora tutti i benefici fiscali di legge trattandosi di trasferimento di diritti immobiliari concordati al fine di agevolare la separazione personale dei coniugi.
4) Il GN trasferirà altrove la propria residenza entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, Pt_1
prelevando dalla casa familiare i beni personali.
5) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano alla corresponsione pagina 2 di 4 l'uno da parte dell'altro di qualsivoglia somma di denaro a titolo di contributo al proprio mantenimento.
6) Con la sottoscrizione del presente atto e con l'adempimento di quanto in esso previsto i coniugi si danno atto di aver qui composto e soddisfatto ogni loro reciproca pretesa e diritto nascente dal matrimonio.
7) Le Parti confermano altresì che quanto qui convenuto è esattamente conforme alla loro espressa volontà e si impegnano all'adempimento di tutte le condizioni qui previste secondo i canoni di buona fede e correttezza ai sensi dell'art. 1358, 1375 c.c. ed alla loro interpretazione ai sensi dell'art. 1362 e segg. c.c. 9.
8) Spese di lite integralmente compensate.
9) I ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 08/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in ON (VI) in data 19/06/1999, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Pt_1
, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non CP_1 Per_1
economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 300,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il
Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
pagina 3 di 4 -delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio in Parte_1 Controparte_1
AN ON (VI) in data 19/06/1999 con atto trascritto al n. 8, Parte II, Serie A, Anno 1999, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN ON (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
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