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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 3052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3052 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 15825/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e con l'avvocato Vincenzo Carosi Parte_5 Parte_6 ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di nato Persona_1
a Cremona l'11.7.1839, e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “… espongono di essere discendenti del
Signor nato il [...] a [...]. 8), sposato con la signora Persona_1
(doc. 9), e mai naturalizzatosi brasiliano (doc. 10) … il quale è padre del signor: CP_2
, (Figlio) nato il [...] a [...]. 11), sposato Parte_7 con la Signora (doc. 12), a sua volta padre del signor: Persona_2 Persona_3
(Nipote) nato il [...] a [...]. 13), sposato con la Signora CP_3
(doc. 14), a sua volta padre dei signori: (Bisnipote) nata il 27 agosto Controparte_4
1951 a Antonio AD (Brasile) (doc. 15), sposata con il Signor (doc. 16), Persona_4
a sua volta madre dell'odierna ricorrente: trisnipote ed odierna ricorrente, nata Parte_1 il 16 febbraio 1984 a Caxias do Sul (Brasile) (doc. 1), madre di: , Pt_2 Parte_2 quadrisnipote ed odierna ricorrente, nata il 1° settembre 2004 a Caxias do Sul (Brasile) (doc. 2);
bisnipote ed odierno ricorrente, nato il [...] a [...]_3 do Sul (Brasile) (doc. 3), sposato con (doc. 17), padre di: Controparte_5 Pt_4 trisnipote ed odierna ricorrente, nata il [...] a [...].
[...]
4), madre di: , quadrisnipote ed odierna ricorrente, nata Parte_5 il 28 maggio 2019 a Caxias do Sul (Brasile) (doc. 6); trisnipote odierno Parte_6 ricorrente, nato il [...] a [...]. 7), sposato con Persona_5
(doc. 18)”;
[...]
− non hanno prodotto i documenti indicati nel ricorso.
Il si è costituito esponendo quanto segue: Controparte_1
− in via preliminare, ha eccepito la mancata e tempestiva produzione di documenti sulla base dell'art. 281-duodecies c.p.c.: “quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”;
− nel merito, “Dal ricorso avversario … si evince che l'avo di riferimento sarebbe nato ben 22 anni prima dell'Unità d'Italia, ossia nel lontano 1839, quando ancora la provincia di Cremona faceva saldamente parte dell'Impero asburgico (Regno Lombardo-Veneto). Essendo i relativi abitanti divenuti cittadini italiani soltanto con l'annessione sabauda, avvenuta nel 1861, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che l'emigrazione del loro avo era avvenuta dopo tale anno, non essendo altrimenti avvenuta alcuna naturalizzazione italiana. La linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, nel caso di specie, appare, pertanto, non solo interrotta, ma, addirittura, mai avviata. Le norme sulla cittadinanza ex adverso invocate risalgono al Codice
Civile italiano del 1865, entrato in vigore il 1° gennaio 1866. Prima del Codice del 1865 e, soprattutto, prima dell'annessione del 1861, nella provincia di Cremona era applicabile l'ABGB austriaco. L'avo degli odierni ricorrenti, dunque, era nato nel Regno Lombardo-Veneto, sotto la vigenza dell'ABGB austriaco. Quanto precede assume estrema rilevanza, poiché, ovviamente, un cittadino austriaco non era contemporaneamente anche cittadino italiano (di un Regno d'Italia che, alla probabile epoca della sua emigrazione, non esisteva ancora). Al caso de quo, peraltro, non risulta applicabile neppure il Codice Albertino, risalente al 1837, ma applicabile al solo
Regno di Sardegna. La scrivente Avvocatura ha rinvenuto, in seno al codice civile austriaco
(ABGB) – esteso a tutto l'Impero austroungarico, pertanto anche alle province lombardo-venete
– una norma particolarmente significativa al riguardo, dalla quale si desume come la cittadinanza austriaca venisse persa “per causa d'emigrazione” (vedasi Allegato - “ABGB”, par. 32, pag. 22 del documento). È vero che, dal tenore della norma, potrebbe obiettarsi che la perdita della cittadinanza per causa d'emigrazione era regolata dalle leggi sull'emigrazione, ma non è rinvenibile legge sull'emigrazione austriaca che abbia consentito agli avi dei ricorrenti di mantenere la relativa cittadinanza. Si prenda, ad esempio, la legge fondamentale che regolava la cittadinanza nell'Impero Asburgico, lo "Staatsangehörigkeitsgesetz" (Legge sulla cittadinanza), promulgato nel 1867 e del quale non si conosce la eventuale retroattività, che stabiliva, all'art. 13, che "Chi lascia l'Impero Asburgico senza un'intenzione di ritorno o senza darne notizia alle autorità, perde la cittadinanza dell'Impero" (dello stesso tenore era il Codice Albertino del 1837, per gli abitanti del Regno di Sardegna). Peraltro, il successivo articolo 14 aggiungeva che "La cittadinanza può essere perduta qualora un suddito dell'Impero, durante la sua permanenza all'estero, contravvenga agli obblighi civili e legali verso lo Stato", potendosi in tal senso dubitare che l'avo emigrato potenzialmente molto giovane in Brasile abbia assolto ad obblighi di tal fatta
(come la leva militare o gli obblighi tributari). Ebbene, è evidente come l'avo, qualora emigrato prima del 1861, non avrebbe potuto acquisire la cittadinanza italiana all'esito dell'espatrio, solo che si consideri che lo stesso è emigrato in Brasile palesemente senza intenzione di ritorno, avendo in quel luogo fondato il proprio nucleo familiare. In ogni caso, essendo l'assenza di intenzione di tornare circostanza negativa, il relativo onere probatorio non spetta certo all'Amministrazione
(negativa non sunt probanda). I ricorrenti, piuttosto, dovrebbero dimostrare l'intenzione di ritorno del proprio avo, allo stato, tuttavia, non dimostrata. Premesso, dunque, che l'estensione della cittadinanza italiana agli abitanti dei precedenti Stati preunitari non può andare a beneficio di coloro i quali di tali Stati preunitari non fossero né abitanti, né, ormai, cittadini (avendo perso tale cittadinanza per causa d'espatrio), si tenga a mente che le considerazioni appena svolte potrebbero ripetersi in maniera pressoché identica, anche volendo ipotizzare (sebbene, non si comprenderebbe come) l'applicabilità alla presente fattispecie del citato Codice Albertino del
Regno di Sardegna del 1837. Il Codice Albertino del Regno di Sardegna, come anticipato, recitava, all'art. 34: “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
Possono, pertanto, svolgersi le medesime considerazioni: emigrando senza intenzione di tornare
(“l'animo di ritornare” dovrebbe essere dimostrato da controparte, onerando altrimenti l'Amministrazione di una prova negativa), l'avo degli odierni ricorrenti avrebbe perso la qualità di suddito/cittadino sabaudo. Si consideri, ad abundantiam, il chiaro tenore letterale dell'art. 6 del Codice Civile italiano del 1865, il quale stabiliva che il figlio nato in [...] estero da colui il quale avesse perso la cittadinanza italiana, dovesse reputarsi straniero. Naturalmente, il Codice
Civile del 1865 è stato accompagnato da una norma di diritto intertemporale, proprio per regolare ordinatamente il trapasso tra le legislazioni multiformi preunitarie e la nuova disciplina unitaria.
Si tratta del Regio Decreto 30 novembre 1865, n. 2606. L'art. 1 del predetto corpo normativo recita: «Coloro che secondo le leggi anteriori hanno perduto la cittadinanza, possono riacquistarla uniformandosi al disposto dall'articolo 13 del nuovo codice civile». Peraltro, a norma dell'art. 2 del medesimo RD 2606/1865, «Coloro che secondo le leggi anteriori sono incorsi, indipendentemente da condanna penale, nella perdita del godimento dei diritti civili, ritenendo la qualità di suddito o cittadino, possono riacquistare il godimento di tali diritti adempiendo entro l'anno dall' attuazione del nuovo codice alle condizioni stabilite nell'articolo
13 del medesimo. Non adempiendo a tali condizioni nel detto termine, sono riputati stranieri dal giorno dell'attuazione dello stesso codice». Ebbene, a mente dell'art. 13 del Codice civile del
1865, «Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell'articolo 11, la ricupera, purché 1.° Rientri nel regno con permissione speciale del governo;
2.° Rinunzi alla cittadinanza straniera, all'impiego od al servizio militare accettati in paese estero;
3° Dichiari davanti l'ufficiale dello stato civile di fissare e fissi realmente entro l'anno il suo domicilio nel regno». Il combinato disposto degli artt. 1 e 2 del RD n. 2606/1865 e dell'art. 13 del Codice civile unitario del 1865 fa sì che, per ogni ipotesi di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili maturata nel regime preunitario, e quindi pure per il caso descritto dell'art. 34 del Codice
Albertino del 1837, fosse condizione necessaria per il recupero o l'attribuzione della cittadinanza italiana tenere le condotte prescritte dall'art. 13 del nuovo Codice civile (tra cui, il rientro in
Italia); chi non vi avesse dato seguito è stato “riputato straniero dal giorno dell'attuazione” del nuovo Codice. In definitiva, non sembra che – all'epoca – sussistessero le condizioni affinché
l'avo emigrato in Brasile potesse trasmettere la cittadinanza italiana (mai posseduta o comunque perduta) alla propria stirpe. Del resto, non si potrebbe certo sostenere che, per effetto dell'approvazione del Codice Civile unitario del 1865, si sarebbe determinato un acquisto retroattivo della cittadinanza italiana a vantaggio di tutti i soggetti nati nei territori degli Stati preunitari. A smentire un simile assunto è il chiaro tenore letterale dell'art. 6 del Codice Civile italiano del 1865, il quale stabiliva che il figlio nato in [...] estero da colui il quale avesse perso la cittadinanza italiana, dovesse reputarsi straniero. L'avo di riferimento potrebbe avere, infatti, perso la cittadinanza (austriaca e, di conseguenza, italiana), in base alle considerazioni che precedono. Ma, anche volendo estendere (non si vede come) all'avo la disciplina applicata dal
Regno dei Savoia prima dell'unità d'Italia, il Codice Albertino del 1837 prevedeva la perdita della cittadinanza in caso di espatrio senza intenzione di ritorno (art. 34); pertanto, valgono nuovamente le considerazioni sopra riferite”.
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Con la nota del 4.7.2025 sostitutiva dell'udienza del 10.7.2025 parte ricorrente ha prodotto i documenti indicati nel ricorso e non ha svolto alcuna considerazione intorno a quanto esposto dal resistente. CP_1
2. L'eccezione preliminare del resistente va respinta. CP_1
I documenti sono stati prodotti con la nota che sostituisce l'attività d'udienza odierna. Parte ricorrente non ha chiesto il termine previsto dall'articolo citato dall'amministrazione resistente per il deposito di ulteriori documenti. Passando al merito dal ricorso, l'avo di parte ricorrente sarebbe nato ventidue anni prima dell'Unità
d'Italia, ossia nel 1839, quando ancora la provincia di Cremona faceva parte dell'Impero asburgico
(Regno Lombardo-Veneto). Essendo i relativi abitanti divenuti cittadini italiani nel 1861, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che l'emigrazione del loro avo era avvenuta dopo tale anno, non essendo altrimenti avvenuta naturalizzazione italiana. Sul punto è possibile fare riferimento, per la loro completezza e articolazione, alle considerazioni svolte dal resistente, ricche di puntuali CP_1 riferimenti normativi, e non oggetto di alcuna critica da parte dei ricorrenti.
Il ricorso non merita accoglimento.
3. Parte ricorrente va condannata al rimborso delle spese sostenute dal resistente. CP_1
Il giudizio si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità.
L'amministrazione resistente ha svolto attività nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria e non ha depositato note istruttorie.
Le spese vanno determinate in euro 2.906, oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Per questi motivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e al pagamento a favore del Parte_5 Parte_6 Controparte_1 delle spese processuali che si liquidano in 2.906, oltre alle spese generali previste dalla legge e
Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Si comunichi.
Brescia, 10.7.2025
Il giudice
Christian Colombo