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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 3 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 359/2024 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 450/2023 emesso dal
Tribunale di Patti in data 20 dicembre 2023, promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ),
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F.: ), elettivamente domiciliati
[...] C.F._3 in Capo d'Orlando, via Francesco Crispi n. 39, presso lo studio dell'avv. Giorgio Scisca che li rappresenta e difende, attori in opposizione, contro
(C.F.: ) e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice, (C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'amministratore delegato dott. elettivamente CP_3 domiciliata in Rona, via Barberini n. 86, rappresentata e difesa dall'avv. Giacinto Di Donato, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale e contratto di fideiussione;
è presente l'avv. Giorgio Scisca, il quale precisa le conclusioni e, su invito del giudice, discute la causa riportandosi alle proprie domande, difese ed eccezioni formulate in atti di causa e precisa di avere rinunciato alla domanda riconvenzionale come indicato nelle note conclusive che qui si richiamano. All'esito, il giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano
SENTENZA In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 26 marzo 2024,
[...]
e Pt_1 Parte_2 Parte_3 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 450 emesso dal Tribunale di Patti il 20 dicembre 2023 e notificato in data 16 febbraio 2024, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in qualità di garanti di Parte_4
in favore di della somma di euro
[...] CP_4
69.435,82, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, in virtù del contratto di fideiussione da loro sottoscritto in data 3 marzo 2014 con attraverso cui avevano garantito il Controparte_5 saldo debitorio del conto corrente n. 300574316 acceso da
[...]
Parte_4
L'attore ha chiesto: in via preliminare, di sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione attiva di a causa della mancanza della prova della cessione CP_4 del credito e della non cedibilità delle garanzie personali da loro sottoscritte e, sempre in via preliminare, di dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte per violazione della normativa concorrenza;
nel merito, ha chiesto di accertare la nullità del decreto ingiuntivo per la nullità delle clausole del conto corrente che prevedono l'applicazione di un tasso in misura ultra legale ed usurario, nonché laddove si prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'applicazione delle C.M.S. e delle altri voci di costo e spese, il calcolo della valuta con effetto anticipato per le operazioni passive e posticipato per le passive e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo e rideterminare i rapporti dare-avere tra le parti;
in via riconvenzionale, condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla ripetizione di ogni addebito illegittimo derivante dalle annotazioni in conto contra legem per complessivi euro 9.539,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e compensi.
pag. 2/13 Con comparsa di risposta depositata in data 21 giugno 2024, si è costituita quale cessionaria del credito di Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, di rigettare l'istanza di CP_4 sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale;
in via subordinata, condannare gli attori in opposizione al pagamento della somma accertata come dovuta in corso di causa, con vittoria di spese e compensi. Con ordinanza del 7 ottobre 2024, il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Accertato l'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria, concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. per il deposito di memorie integrative, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Gli attori in opposizione hanno eccepito, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo per il difetto di legittimazione sostanziale stante la non cedibilità della garanzia autonoma sottoscritta. L'eccezione appare fondata. Preliminarmente, occorre qualificare i contratti di garanzia sottoscritti dagli attori sulla scorta dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo nei loro confronti.
Il contratto autonomo di garanzia costituisce una figura atipica di contratto frequentemente utilizzata dalla prassi, in quanto esonera il creditore dal rischio dell'accessorietà della garanzia al debito principale che, invero, potrebbe determinare una perdita della garanzia nel caso di vicende che estinguono il contratto base.
La garanzia autonoma è, pertanto, il contratto in virtù del quale il garante si obbliga ad eseguire una prestazione nei confronti del garantito a sua semplice richiesta, senza che a nulla rilevino, salvo il limite dell'abuso del diritto, le vicende o le eccezioni inerenti al debito principale.
pag. 3/13 Con il contratto autonomo di garanzia si realizza, pertanto, un'astrazione sostanziale della causa, la quale viene in un certo qual senso esternalizzata rispetto al debito principale: ne deriva che la garanzia autonoma non ha causa nel garantire l'adempimento di un debito altrui al pari della fideiussione, ma ha causa indennitaria funzionale ad eseguire una prestazione di pagamento a prima richiesta del garantito.
Sono, invero, considerate meritevoli di tutela le operazioni economiche che – sebbene non facciano un espresso riferimento alla causa del contratto – la astraggano di modo da consentire una più semplice e repentina circolazione della ricchezza;
l'ordinamento, invero, tipicizza talune operazioni con causa astratta, come nel caso dei titoli di credito, e cioè laddove sia necessario garantire la circolazione dei traffici giuridici in funzione di tutela dell'economia e della concorrenza. Sebbene la regola generale voglia che ogni contratto faccia menzione della c.d. expressio causae di modo che sia più semplice il controllo sul trasferimento di ricchezza, giova precisare che siffatto principio ha una più concisa applicazione nel caso di contratti ad effetti reali, ove il mero consenso ha un effetto traslativo del diritto di proprietà o di altro diritto reale minore;
ne deriva che se un contratto ad effetti reali difetta di fare espresso riferimenti alla causa giustificativa, il contratto sarò sanzionato con la nullità, salvo il caso in cui siffatta giustificazione sia in un certo qual modo rinvenibile all'interno del regolamento. Diversamente, nei contratti obbligatori non si rinviene la medesima necessità di controllare lo spostamento patrimoniale, stante che dall'accordo non sorgono effetti reali ma solo effetti obbligatori suscettibili di rimanere inadempiuti.
In tale contesto sistematico, è pacifico che il contratto atipico di garanzia autonoma sia meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., perché finalizzato a garantire una più facile escussione della garanzia con conseguente incentivo all'erogazione pag. 4/13 del credito e tutela del risparmio previsto dalla Costituzione all'art. 47.
In questo contesto, si è posto in giurisprudenza il problema di accertare la natura dei contratti denominati di fideiussione, ma che
– nel concreto – prevedono il diritto del creditore di pretendere la prestazione dal garante a prima richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni relative al rapporto garantito.
Occorre premettere che si è, da tempo, abbandonata la concezione tradizionale di causa del contratto quale funzione economica sociale dell'operazione economica e si è accolta una nozione di causa maggiormente garantista per le parti ed in conformità con i loro interessi economici: la causa del contratto è la funzione che in concreto le parti abbiano voluto attribuire all'accordo per regolamentare i propri specifici interessi economici con riferimento ad una data operazione.
Dalla nozione di causa in concreto discende che per qualificare il contratto, occorre interpretare la volontà comune delle parti con particolare riferimento alla specifica funzione che abbiano voluto attribuire al rapporto: il nomen iuris, pertanto, può essere soltanto un elemento sintomatico del tipo di contratto che si è voluto stipulare, senza che si possa escludere la sussistenza di un tipo diverso nella misura in cui il regolamento contrattuale abbia clausole e funzioni di altro accordo patrimoniale. L'approdo definitivo della giurisprudenza in ordine alla distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia è incentrato sull'indagine della causa concreta del contratto. Il contratto autonomo si distingue dalla fideiussione poiché la causa del contratto autonomo consiste nel trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, atteso che la caratteristica fondamentale che differenzia il contratto autonomo dalla fideiussione è la carenza dell'accessorietà tipica del primo (art. 1945 c.c.), sicché il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in pag. 5/13 ordine alla validità e all'efficacia del rapporto base (Trib. Torino n. 2033/2023).
Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è
l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un
“vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (Cass. Sez. Un., n. 3947/2010).
La categoria dei contratti autonomi di garanzia è composta da figure atipiche nelle quali la finalità di garanzia viene perseguita attraverso la clausola di pagamento “a prima richiesta” o “senza eccezioni”, con la quale il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia, o, in genere, alle vicende del rapporto principale. Anche se ispirate al modello della fideiussione, le garanzie autonome se ne discostano soprattutto perché derogano pag. 6/13 al principio dell'accessorietà che connota detta figura negoziale tipica e in particolare al regime delle eccezioni consentite al garante. L'autonomia si esplica elidendo il nesso di accessorietà con l'obbligazione garantita, le cui sorti non hanno incidenza diretta sull'obbligazione del garante, dovuta in ogni caso, perché indipendente dal rapporto principale, in seguito alla semplice dichiarazione del creditore-beneficiario circa il verificarsi dell'evento cui è ricollegata la garanzia. Questo esclude perciò la possibilità di tener conto in qualsiasi modo degli effetti derivanti dal successivo pagamento anche parziale fatto dal debitore principale, anche se ovviamente tale evento avrà i suoi effetti in sede restitutoria o di recupero d'indebito (Cass. Sez. Un., n. 3947/2010).
Da siffatte considerazioni, discende che la clausola di pagamento a prima richiesta, pur non essendo una prova sufficiente in ordine alla qualificazione del contratto come autonomo, è di certo un forte indice in tal senso (Cass. n. 6517/2014: “la presenza di una clausola a prima richiesta e senza eccezioni dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del Garantievertrag”). L'oggetto della presente procedura non può, quindi, prescindere dalla valutazione circa la sorte delle garanzie che assistono il credito ceduto cui, a parere di questo giudicante, non discende l'automatica cessione di tutte le garanzie rilasciate a favore del cessionario, che costituiscono l'oggetto del credito ceduto. La normativa di riferimento è l'art. 58 comma 3 T.U.B. secondo cui: “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati
o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”.
pag. 7/13 La norma fa riferimento alle fideiussioni previste dal codice civile, cui però si è affiancato il contratto autonomo di garanzia nei termini sopra descritti.
Le corti di legittimità hanno affermato come nella cessione dei crediti deteriorati ricadenti sotto l'ombrello dell'art. 58 TUB non è ceduta anche la fideiussione nella forma del contratto autonomo.
In questo senso, il Tribunale di Torino ha avuto modo di chiarire che: “Nella cessione dei crediti deteriorati di cui all'art. 58 TUB non è compresa anche la cessione della fideiussione nella forma del contratto autonomo atteso che questa forma di garanzia, non avendo natura accessoria del credito, non si trasmette al cessionario. Pertanto, il cessionario non è legittimato ad esigere la prestazione oggetto di garanzia al pari del cedente in quanto, affinché possa prodursi il trasferimento ex lege del diritto di garanzia, non è sufficiente la semplice notifica al garante dell'avvenuta cessione ma occorre il suo consenso. Infatti, il contratto autonomo di garanzia è un rapporto giuridico contrattuale che non può essere ceduto in assenza del consenso di entrambi i contraenti” (Trib. Torino, n. 2033/2023; conforme, nel caso di cessione del credito garantito da lettere di patronage,
Tribunale di Brescia, 3 maggio 2010).
Nel caso di specie, nelle fideiussioni allegate al fascicolo monitorio, prodotte in atti, si rileva che all'art. 5 si fa cenno ad una espressa deroga all'art. 1957 c.c. ed all'art. 6 si prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, nonché all'art. 8 si prevede che: “La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse del debitore”. La non operatività del termine di cui all'art. 1957 c.c. costituisce un indice della natura autonoma della garanzia. Infatti, tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la pag. 8/13 scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma. Non si tratta, infatti, di una deroga alla disciplina ordinaria del contratto di fideiussione, ma, al contrario, la previsione negoziale appare diretta conseguenza della funzione economico - individuale assegnata al negozio sin qui ricostruita, consistente nella sostituzione di una somma di denaro da parte del garante al soggetto beneficiario in luogo dell'inadempiuta (e solo essa propriamente satisfattoria) obbligazione (T.A.R. Lombardia, n. 1343/2022). L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza tale tipologia contrattuale, vale a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia. Salvo diversa pattuizione, la norma sancita dall'art. 1957 c.c., relativa all'onere del creditore garantito di far valere sollecitamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, essendo collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria non si applica al contratto autonomo di garanzia. Infatti, l'obbligazione del garante è autonoma rispetto all'obbligazione primaria essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto attraverso il versamento di una somma di denaro predeterminata (Trib. Roma, n. 3228/2023). Tuttavia, la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come pag. 9/13 "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c.
(ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento “a prima richiesta” incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass., n.
34678/2024).
Nel caso di specie, il contratto – sebbene denominato quale fideiussione – presenta non soltanto una clausola di prestazione a prima richiesta, ma anche una deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e l'espressa previsione dell'efficacia della garanzia a prescindere da altre garanzie che attengano al contratto-base, di modo da determinare una scissione del rapporto di accessorietà che dovrebbe connotare una fideiussione.
Pertanto, le fideiussioni omnibus del 3 marzo 2014 (allegate al fascicolo monitorio) sottoscritte con gli attori in opposizione devono essere qualificate quali contratti autonomi di garanzia.
Da siffatti condivisibili principi discende che i garanti non garantiscono il credito nella misura in cui esso sia oggetto di una specifica cessione;
invero, a differenza della fideiussione che segue la sorte del credito per effetto della sua natura accessoria, la causa del contratto di garanzia è autonoma rispetto al rapporto base.
Ne deriva che il cessionario del credito non può pretendere di escutere la garanzia in quanto questa non è stata oggetto di cessione;
diverso sarebbe stato il caso in cui le parti avessero ceduto – in uno con il credito – anche i contratti di garanzia pag. 10/13 autonoma, la cui cessione, tuttavia, necessita del consenso del debitore ceduto ai sensi dell'art. 1406 c.c.. La cessione del contratto, a differenza della cessione del credito, determina la sostituzione o integrazione del cedente con il cessionario anche nei rapporti passivi verso il ceduto, con la conseguenza che il consenso del contraente ceduto è necessario per la modifica soggettiva del rapporto.
Nel caso di specie, nei vari atti di cessione del credito, rientranti in più ampie operazioni di cartolarizzazione del credito, è mancato il consenso alla cessione del contratto autonomo di garanzia.
Dalla mancata cessione dei contratti autonomi di garanzia deriva l'accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva dell'opposta ad agire contro gli opponenti per la prestazione di garanzia.
Si soggiunga che a nulla rileva che il titolare del conto corrente ceduto sia una società di persone, la quale in ogni caso mantiene una propria personalità giuridica seppure non goda di autonomia patrimoniale perfetta, il che determina che delle obbligazioni della società sono responsabili i soci accomandatari in quanto titolari del potere gestorio;
nel caso di specie, l'opposta ha agito nei confronti degli opponenti in qualità di garanti in virtù del rapporto di fideiussione (sopra qualificato come garanzia autonoma) e non anche nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali;
fermo il rilievo che agli atti non è stata prodotta una visura della società Parte_4 dalla quale rilevare la composizione della compagine
[...] societaria.
Gli attori in opposizione, in via riconvenzionale, hanno chiesto di condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla ripetizione di ogni addebito illegittimo derivante dalle annotazioni in conto contra legem per complessivi euro 9.539,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La domanda è stata rinunciata in sede di note conclusive.
pag. 11/13 La rinuncia alla domanda, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte ed estingue l'azione, determinando la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Cass., n. 18255/2004; conf. Cass., n. 23749/2011).
Sicché, su tale domanda riconvenzionale, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Ogni altra eccezione proposta dagli attori in opposizione va dichiarata assorbita dall'accoglimento dell'eccezione preliminare, perché proposte unicamente per resistere alla domanda di ingiunzione, senza che costituiscano domanda autonoma;
e ciò secondo il principio della “ragione più liquida”, il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sancite dall'art. 111 Cost.; con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/14). Per quanto esposto, in accoglimento dell'eccezione preliminare in ordine al difetto di legittimazione ad agire verso gli attori in opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, con rigetto delle domande dell'opposta. Dalla reciproca soccombenza delle parti (derivante, come sopra motivato, dalla rinuncia alla domanda riconvenzionale degli attori), deriva la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 359/2024
R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 450/2023
pag. 12/13 emesso dal Tribunale di Patti in data 20 dicembre 2023, assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'opposta; per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo e rigetta le domande dell'opposta;
- dichiara la cessata materia del contendere sulla domanda riconvenzionale svolta dagli attori;
- compensa le spese di lite. Patti, 3 aprile 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Serena Andaloro)
pag. 13/13
REPUBBLICA ITALIANA
Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 3 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 359/2024 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 450/2023 emesso dal
Tribunale di Patti in data 20 dicembre 2023, promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ),
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F.: ), elettivamente domiciliati
[...] C.F._3 in Capo d'Orlando, via Francesco Crispi n. 39, presso lo studio dell'avv. Giorgio Scisca che li rappresenta e difende, attori in opposizione, contro
(C.F.: ) e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice, (C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'amministratore delegato dott. elettivamente CP_3 domiciliata in Rona, via Barberini n. 86, rappresentata e difesa dall'avv. Giacinto Di Donato, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale e contratto di fideiussione;
è presente l'avv. Giorgio Scisca, il quale precisa le conclusioni e, su invito del giudice, discute la causa riportandosi alle proprie domande, difese ed eccezioni formulate in atti di causa e precisa di avere rinunciato alla domanda riconvenzionale come indicato nelle note conclusive che qui si richiamano. All'esito, il giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano
SENTENZA In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 26 marzo 2024,
[...]
e Pt_1 Parte_2 Parte_3 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 450 emesso dal Tribunale di Patti il 20 dicembre 2023 e notificato in data 16 febbraio 2024, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in qualità di garanti di Parte_4
in favore di della somma di euro
[...] CP_4
69.435,82, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, in virtù del contratto di fideiussione da loro sottoscritto in data 3 marzo 2014 con attraverso cui avevano garantito il Controparte_5 saldo debitorio del conto corrente n. 300574316 acceso da
[...]
Parte_4
L'attore ha chiesto: in via preliminare, di sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione attiva di a causa della mancanza della prova della cessione CP_4 del credito e della non cedibilità delle garanzie personali da loro sottoscritte e, sempre in via preliminare, di dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte per violazione della normativa concorrenza;
nel merito, ha chiesto di accertare la nullità del decreto ingiuntivo per la nullità delle clausole del conto corrente che prevedono l'applicazione di un tasso in misura ultra legale ed usurario, nonché laddove si prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'applicazione delle C.M.S. e delle altri voci di costo e spese, il calcolo della valuta con effetto anticipato per le operazioni passive e posticipato per le passive e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo e rideterminare i rapporti dare-avere tra le parti;
in via riconvenzionale, condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla ripetizione di ogni addebito illegittimo derivante dalle annotazioni in conto contra legem per complessivi euro 9.539,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e compensi.
pag. 2/13 Con comparsa di risposta depositata in data 21 giugno 2024, si è costituita quale cessionaria del credito di Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, di rigettare l'istanza di CP_4 sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale;
in via subordinata, condannare gli attori in opposizione al pagamento della somma accertata come dovuta in corso di causa, con vittoria di spese e compensi. Con ordinanza del 7 ottobre 2024, il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Accertato l'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria, concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. per il deposito di memorie integrative, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Gli attori in opposizione hanno eccepito, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo per il difetto di legittimazione sostanziale stante la non cedibilità della garanzia autonoma sottoscritta. L'eccezione appare fondata. Preliminarmente, occorre qualificare i contratti di garanzia sottoscritti dagli attori sulla scorta dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo nei loro confronti.
Il contratto autonomo di garanzia costituisce una figura atipica di contratto frequentemente utilizzata dalla prassi, in quanto esonera il creditore dal rischio dell'accessorietà della garanzia al debito principale che, invero, potrebbe determinare una perdita della garanzia nel caso di vicende che estinguono il contratto base.
La garanzia autonoma è, pertanto, il contratto in virtù del quale il garante si obbliga ad eseguire una prestazione nei confronti del garantito a sua semplice richiesta, senza che a nulla rilevino, salvo il limite dell'abuso del diritto, le vicende o le eccezioni inerenti al debito principale.
pag. 3/13 Con il contratto autonomo di garanzia si realizza, pertanto, un'astrazione sostanziale della causa, la quale viene in un certo qual senso esternalizzata rispetto al debito principale: ne deriva che la garanzia autonoma non ha causa nel garantire l'adempimento di un debito altrui al pari della fideiussione, ma ha causa indennitaria funzionale ad eseguire una prestazione di pagamento a prima richiesta del garantito.
Sono, invero, considerate meritevoli di tutela le operazioni economiche che – sebbene non facciano un espresso riferimento alla causa del contratto – la astraggano di modo da consentire una più semplice e repentina circolazione della ricchezza;
l'ordinamento, invero, tipicizza talune operazioni con causa astratta, come nel caso dei titoli di credito, e cioè laddove sia necessario garantire la circolazione dei traffici giuridici in funzione di tutela dell'economia e della concorrenza. Sebbene la regola generale voglia che ogni contratto faccia menzione della c.d. expressio causae di modo che sia più semplice il controllo sul trasferimento di ricchezza, giova precisare che siffatto principio ha una più concisa applicazione nel caso di contratti ad effetti reali, ove il mero consenso ha un effetto traslativo del diritto di proprietà o di altro diritto reale minore;
ne deriva che se un contratto ad effetti reali difetta di fare espresso riferimenti alla causa giustificativa, il contratto sarò sanzionato con la nullità, salvo il caso in cui siffatta giustificazione sia in un certo qual modo rinvenibile all'interno del regolamento. Diversamente, nei contratti obbligatori non si rinviene la medesima necessità di controllare lo spostamento patrimoniale, stante che dall'accordo non sorgono effetti reali ma solo effetti obbligatori suscettibili di rimanere inadempiuti.
In tale contesto sistematico, è pacifico che il contratto atipico di garanzia autonoma sia meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., perché finalizzato a garantire una più facile escussione della garanzia con conseguente incentivo all'erogazione pag. 4/13 del credito e tutela del risparmio previsto dalla Costituzione all'art. 47.
In questo contesto, si è posto in giurisprudenza il problema di accertare la natura dei contratti denominati di fideiussione, ma che
– nel concreto – prevedono il diritto del creditore di pretendere la prestazione dal garante a prima richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni relative al rapporto garantito.
Occorre premettere che si è, da tempo, abbandonata la concezione tradizionale di causa del contratto quale funzione economica sociale dell'operazione economica e si è accolta una nozione di causa maggiormente garantista per le parti ed in conformità con i loro interessi economici: la causa del contratto è la funzione che in concreto le parti abbiano voluto attribuire all'accordo per regolamentare i propri specifici interessi economici con riferimento ad una data operazione.
Dalla nozione di causa in concreto discende che per qualificare il contratto, occorre interpretare la volontà comune delle parti con particolare riferimento alla specifica funzione che abbiano voluto attribuire al rapporto: il nomen iuris, pertanto, può essere soltanto un elemento sintomatico del tipo di contratto che si è voluto stipulare, senza che si possa escludere la sussistenza di un tipo diverso nella misura in cui il regolamento contrattuale abbia clausole e funzioni di altro accordo patrimoniale. L'approdo definitivo della giurisprudenza in ordine alla distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia è incentrato sull'indagine della causa concreta del contratto. Il contratto autonomo si distingue dalla fideiussione poiché la causa del contratto autonomo consiste nel trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, atteso che la caratteristica fondamentale che differenzia il contratto autonomo dalla fideiussione è la carenza dell'accessorietà tipica del primo (art. 1945 c.c.), sicché il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in pag. 5/13 ordine alla validità e all'efficacia del rapporto base (Trib. Torino n. 2033/2023).
Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è
l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un
“vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (Cass. Sez. Un., n. 3947/2010).
La categoria dei contratti autonomi di garanzia è composta da figure atipiche nelle quali la finalità di garanzia viene perseguita attraverso la clausola di pagamento “a prima richiesta” o “senza eccezioni”, con la quale il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia, o, in genere, alle vicende del rapporto principale. Anche se ispirate al modello della fideiussione, le garanzie autonome se ne discostano soprattutto perché derogano pag. 6/13 al principio dell'accessorietà che connota detta figura negoziale tipica e in particolare al regime delle eccezioni consentite al garante. L'autonomia si esplica elidendo il nesso di accessorietà con l'obbligazione garantita, le cui sorti non hanno incidenza diretta sull'obbligazione del garante, dovuta in ogni caso, perché indipendente dal rapporto principale, in seguito alla semplice dichiarazione del creditore-beneficiario circa il verificarsi dell'evento cui è ricollegata la garanzia. Questo esclude perciò la possibilità di tener conto in qualsiasi modo degli effetti derivanti dal successivo pagamento anche parziale fatto dal debitore principale, anche se ovviamente tale evento avrà i suoi effetti in sede restitutoria o di recupero d'indebito (Cass. Sez. Un., n. 3947/2010).
Da siffatte considerazioni, discende che la clausola di pagamento a prima richiesta, pur non essendo una prova sufficiente in ordine alla qualificazione del contratto come autonomo, è di certo un forte indice in tal senso (Cass. n. 6517/2014: “la presenza di una clausola a prima richiesta e senza eccezioni dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del Garantievertrag”). L'oggetto della presente procedura non può, quindi, prescindere dalla valutazione circa la sorte delle garanzie che assistono il credito ceduto cui, a parere di questo giudicante, non discende l'automatica cessione di tutte le garanzie rilasciate a favore del cessionario, che costituiscono l'oggetto del credito ceduto. La normativa di riferimento è l'art. 58 comma 3 T.U.B. secondo cui: “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati
o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”.
pag. 7/13 La norma fa riferimento alle fideiussioni previste dal codice civile, cui però si è affiancato il contratto autonomo di garanzia nei termini sopra descritti.
Le corti di legittimità hanno affermato come nella cessione dei crediti deteriorati ricadenti sotto l'ombrello dell'art. 58 TUB non è ceduta anche la fideiussione nella forma del contratto autonomo.
In questo senso, il Tribunale di Torino ha avuto modo di chiarire che: “Nella cessione dei crediti deteriorati di cui all'art. 58 TUB non è compresa anche la cessione della fideiussione nella forma del contratto autonomo atteso che questa forma di garanzia, non avendo natura accessoria del credito, non si trasmette al cessionario. Pertanto, il cessionario non è legittimato ad esigere la prestazione oggetto di garanzia al pari del cedente in quanto, affinché possa prodursi il trasferimento ex lege del diritto di garanzia, non è sufficiente la semplice notifica al garante dell'avvenuta cessione ma occorre il suo consenso. Infatti, il contratto autonomo di garanzia è un rapporto giuridico contrattuale che non può essere ceduto in assenza del consenso di entrambi i contraenti” (Trib. Torino, n. 2033/2023; conforme, nel caso di cessione del credito garantito da lettere di patronage,
Tribunale di Brescia, 3 maggio 2010).
Nel caso di specie, nelle fideiussioni allegate al fascicolo monitorio, prodotte in atti, si rileva che all'art. 5 si fa cenno ad una espressa deroga all'art. 1957 c.c. ed all'art. 6 si prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, nonché all'art. 8 si prevede che: “La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse del debitore”. La non operatività del termine di cui all'art. 1957 c.c. costituisce un indice della natura autonoma della garanzia. Infatti, tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la pag. 8/13 scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma. Non si tratta, infatti, di una deroga alla disciplina ordinaria del contratto di fideiussione, ma, al contrario, la previsione negoziale appare diretta conseguenza della funzione economico - individuale assegnata al negozio sin qui ricostruita, consistente nella sostituzione di una somma di denaro da parte del garante al soggetto beneficiario in luogo dell'inadempiuta (e solo essa propriamente satisfattoria) obbligazione (T.A.R. Lombardia, n. 1343/2022). L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza tale tipologia contrattuale, vale a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia. Salvo diversa pattuizione, la norma sancita dall'art. 1957 c.c., relativa all'onere del creditore garantito di far valere sollecitamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, essendo collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria non si applica al contratto autonomo di garanzia. Infatti, l'obbligazione del garante è autonoma rispetto all'obbligazione primaria essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto attraverso il versamento di una somma di denaro predeterminata (Trib. Roma, n. 3228/2023). Tuttavia, la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come pag. 9/13 "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c.
(ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento “a prima richiesta” incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass., n.
34678/2024).
Nel caso di specie, il contratto – sebbene denominato quale fideiussione – presenta non soltanto una clausola di prestazione a prima richiesta, ma anche una deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e l'espressa previsione dell'efficacia della garanzia a prescindere da altre garanzie che attengano al contratto-base, di modo da determinare una scissione del rapporto di accessorietà che dovrebbe connotare una fideiussione.
Pertanto, le fideiussioni omnibus del 3 marzo 2014 (allegate al fascicolo monitorio) sottoscritte con gli attori in opposizione devono essere qualificate quali contratti autonomi di garanzia.
Da siffatti condivisibili principi discende che i garanti non garantiscono il credito nella misura in cui esso sia oggetto di una specifica cessione;
invero, a differenza della fideiussione che segue la sorte del credito per effetto della sua natura accessoria, la causa del contratto di garanzia è autonoma rispetto al rapporto base.
Ne deriva che il cessionario del credito non può pretendere di escutere la garanzia in quanto questa non è stata oggetto di cessione;
diverso sarebbe stato il caso in cui le parti avessero ceduto – in uno con il credito – anche i contratti di garanzia pag. 10/13 autonoma, la cui cessione, tuttavia, necessita del consenso del debitore ceduto ai sensi dell'art. 1406 c.c.. La cessione del contratto, a differenza della cessione del credito, determina la sostituzione o integrazione del cedente con il cessionario anche nei rapporti passivi verso il ceduto, con la conseguenza che il consenso del contraente ceduto è necessario per la modifica soggettiva del rapporto.
Nel caso di specie, nei vari atti di cessione del credito, rientranti in più ampie operazioni di cartolarizzazione del credito, è mancato il consenso alla cessione del contratto autonomo di garanzia.
Dalla mancata cessione dei contratti autonomi di garanzia deriva l'accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva dell'opposta ad agire contro gli opponenti per la prestazione di garanzia.
Si soggiunga che a nulla rileva che il titolare del conto corrente ceduto sia una società di persone, la quale in ogni caso mantiene una propria personalità giuridica seppure non goda di autonomia patrimoniale perfetta, il che determina che delle obbligazioni della società sono responsabili i soci accomandatari in quanto titolari del potere gestorio;
nel caso di specie, l'opposta ha agito nei confronti degli opponenti in qualità di garanti in virtù del rapporto di fideiussione (sopra qualificato come garanzia autonoma) e non anche nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali;
fermo il rilievo che agli atti non è stata prodotta una visura della società Parte_4 dalla quale rilevare la composizione della compagine
[...] societaria.
Gli attori in opposizione, in via riconvenzionale, hanno chiesto di condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla ripetizione di ogni addebito illegittimo derivante dalle annotazioni in conto contra legem per complessivi euro 9.539,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La domanda è stata rinunciata in sede di note conclusive.
pag. 11/13 La rinuncia alla domanda, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte ed estingue l'azione, determinando la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Cass., n. 18255/2004; conf. Cass., n. 23749/2011).
Sicché, su tale domanda riconvenzionale, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Ogni altra eccezione proposta dagli attori in opposizione va dichiarata assorbita dall'accoglimento dell'eccezione preliminare, perché proposte unicamente per resistere alla domanda di ingiunzione, senza che costituiscano domanda autonoma;
e ciò secondo il principio della “ragione più liquida”, il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sancite dall'art. 111 Cost.; con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/14). Per quanto esposto, in accoglimento dell'eccezione preliminare in ordine al difetto di legittimazione ad agire verso gli attori in opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, con rigetto delle domande dell'opposta. Dalla reciproca soccombenza delle parti (derivante, come sopra motivato, dalla rinuncia alla domanda riconvenzionale degli attori), deriva la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 359/2024
R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 450/2023
pag. 12/13 emesso dal Tribunale di Patti in data 20 dicembre 2023, assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'opposta; per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo e rigetta le domande dell'opposta;
- dichiara la cessata materia del contendere sulla domanda riconvenzionale svolta dagli attori;
- compensa le spese di lite. Patti, 3 aprile 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Serena Andaloro)
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