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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/06/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 106/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
Dott.ssa Anna Coletti Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 106 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c.
TRA
(nato ad [...] il [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (nata a [...] Parte_2 il 29.05.1966 – C.F. ), residente in [...] C.F._2 ed entrambi elettivamente domiciliati in Poggiomarino alla via Piano del Principe n. 149, presso lo studio dell'Avv. Massimo Garau, dal quale sono rappresentati e difesi in forza di procura apposta in calcel ricorso;
RICORRENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 20.01.2025, i ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui al divorzio contenzioso dei coniugi pronunciato dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 11694/2010 dell'11.11.2010, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 28.02.2025. I coniugi, infatti, in data 30.06.1984 contraevano matrimonio concordatario in
Portici e dalla loro unione nascevano due figli: , nato il [...] e , Per_1 Per_2 nata [...], entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Le parti, in seguito, divorziavano alle condizioni di cui alla sentenza n. 11694/2010 pubblicata dal
Tribunale di Napoli in data 11.11.2010, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 28.02.2025.
In particolare, il Tribunale su citato così statuiva: “1) la casa coniugale viene assegnata alla moglie che l'abiterà con i figli;
2) i coniugi stabiliscono di comune accordo che entro il 31.12.2010, trasferiranno la loro quota di proprietà della casa coniugale, sita in
Ercolano, al figlio , con diritto di abitazione della stessa per la sig. Controparte_1 Parte_2
3) il marito si obbliga a corrispondere alla moglie, alla fine di ogni mese, la somma di
[...] euro 600,00 per il solo mantenimento della stessa, oltre rivalutazione annuale secondo indici
Istat; 4) ogni altra questione patrimoniale è già stata precedentemente risolta dai coniugi.”
I ricorrenti hanno congiuntamente chiesto la modifica dei predetti patti nel senso di regolamentare i loro rapporti patrimoniali prevedendo la revoca dell'assegno divorzile in favore della . Le parti deducevano, infatti, che nelle more entrambi avevano Parte_2 ricostruito la propria vita, sia sentimentale che economica: l aveva, difatti, Pt_1 contratto nuove nozze, mentre la aveva intrapreso una nuova e stabile relazione Parte_2 sentimentale, con relativa convivenza.
La domanda spiegata dai ricorrenti è fondata e meritevole di accoglimento.
Il Tribunale, preso atto della volontà concordemente manifestata dalle parti e giustificata da ragioni sopravvenute, ritiene di poter porre l'accordo raggiunto a fondamento della decisione, con la conseguente revoca dell'assegno divorzile precedentemente posto a carico dell ed in favore della . Pt_1 Parte_2
Difatti, come rappresentato dalle parti, l' ha contratto nuove nozze, mentre Pt_1 la ha intrapreso una nuova stabile relazione sentimentale, con relativa Parte_2 convivenza.
Stante la natura della causa e la proposizione congiunta del ricorso, nulla deve disporsi in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 11694/2010 emessa dal Tribunale di Napoli, revoca con decorrenza dalla data della domanda (20.01.2025) l'obbligo a carico di di Parte_1 versare l'assegno divorzile in favore di;
Parte_2
2. Nulla sulle spese;
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 03.06.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
Dott.ssa Anna Coletti Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 106 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c.
TRA
(nato ad [...] il [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (nata a [...] Parte_2 il 29.05.1966 – C.F. ), residente in [...] C.F._2 ed entrambi elettivamente domiciliati in Poggiomarino alla via Piano del Principe n. 149, presso lo studio dell'Avv. Massimo Garau, dal quale sono rappresentati e difesi in forza di procura apposta in calcel ricorso;
RICORRENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 20.01.2025, i ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui al divorzio contenzioso dei coniugi pronunciato dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 11694/2010 dell'11.11.2010, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 28.02.2025. I coniugi, infatti, in data 30.06.1984 contraevano matrimonio concordatario in
Portici e dalla loro unione nascevano due figli: , nato il [...] e , Per_1 Per_2 nata [...], entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Le parti, in seguito, divorziavano alle condizioni di cui alla sentenza n. 11694/2010 pubblicata dal
Tribunale di Napoli in data 11.11.2010, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 28.02.2025.
In particolare, il Tribunale su citato così statuiva: “1) la casa coniugale viene assegnata alla moglie che l'abiterà con i figli;
2) i coniugi stabiliscono di comune accordo che entro il 31.12.2010, trasferiranno la loro quota di proprietà della casa coniugale, sita in
Ercolano, al figlio , con diritto di abitazione della stessa per la sig. Controparte_1 Parte_2
3) il marito si obbliga a corrispondere alla moglie, alla fine di ogni mese, la somma di
[...] euro 600,00 per il solo mantenimento della stessa, oltre rivalutazione annuale secondo indici
Istat; 4) ogni altra questione patrimoniale è già stata precedentemente risolta dai coniugi.”
I ricorrenti hanno congiuntamente chiesto la modifica dei predetti patti nel senso di regolamentare i loro rapporti patrimoniali prevedendo la revoca dell'assegno divorzile in favore della . Le parti deducevano, infatti, che nelle more entrambi avevano Parte_2 ricostruito la propria vita, sia sentimentale che economica: l aveva, difatti, Pt_1 contratto nuove nozze, mentre la aveva intrapreso una nuova e stabile relazione Parte_2 sentimentale, con relativa convivenza.
La domanda spiegata dai ricorrenti è fondata e meritevole di accoglimento.
Il Tribunale, preso atto della volontà concordemente manifestata dalle parti e giustificata da ragioni sopravvenute, ritiene di poter porre l'accordo raggiunto a fondamento della decisione, con la conseguente revoca dell'assegno divorzile precedentemente posto a carico dell ed in favore della . Pt_1 Parte_2
Difatti, come rappresentato dalle parti, l' ha contratto nuove nozze, mentre Pt_1 la ha intrapreso una nuova stabile relazione sentimentale, con relativa Parte_2 convivenza.
Stante la natura della causa e la proposizione congiunta del ricorso, nulla deve disporsi in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 11694/2010 emessa dal Tribunale di Napoli, revoca con decorrenza dalla data della domanda (20.01.2025) l'obbligo a carico di di Parte_1 versare l'assegno divorzile in favore di;
Parte_2
2. Nulla sulle spese;
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 03.06.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato