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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/07/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2082/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2082/2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...] e residente in [...]– loc. Bazzano Parte_1
(Bo) via Giuseppe Mazzini, 61
e
, nata il [...] a [...] e residente in [...]– loc. Bazzano Parte_2
(Bo) via Giuseppe Mazzini, 61 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Gamberini del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima in Zola Predosa (Bo), via Predosa n. 18/2;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del
29/05/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 07/05/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 ed , con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 13/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e rilevato che le clausole relative ai minori non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti i figli e ai rapporti economici.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
pagina 2 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Napoli in [...] 18 Parte_1
febbraio 1986 ed , nata il [...] a [...] che hanno contratto Parte_2
matrimonio in data 19/08/2017 a GIOVINAZZO (BA), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di GIOVINAZZO (BA) al n. 34, parte II, serie A anno 2017.
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1) affida in via condivisa figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi e residenza fissata presso l'abitazione di Valsamoggia località Bazzano, via Mazzini, 61, che continuerà ad essere condotta in locazione dalla signora;
il signor ha già lasciato la casa Pt_2 Pt_1
familiare e ha temporaneamente trasferito altrove il proprio domicilio e si accinge a trasferire anche la residenza, e ciò in accordo con la signora;
Pt_2
2) assegna l'abitazione ex familiare e condotta in locazione alla signora;
le parti danno atto Pt_2 che il canone di locazione, comprensivo di spese condominiali, ammonta ad € 675,00= mensili;
3) dispone che gli indirizzi educativi e di istruzione dei figli, nonché le scelte relative alla loro salute saranno assunti di comune accordo tra i genitori. Al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c.,
i coniugi si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita dei minori, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi allo stato di salute;
eventuali futuri ed ulteriori trasferimenti di residenza dei genitori in comuni diversi da quello di residenza e comunque in aree/comuni limitrofi ad esso, dovranno essere concordati tra i genitori. Ciò per consentire ai figli la continuità scolastica e la loro gestione da parte di entrambi i genitori;
5) dispone che i minori permarranno presso ciascun genitore con le seguenti modalità e tempistiche:
- il padre terrà i figli due pomeriggi a settimana, identificati nelle giornate di mercoledì e giovedì dall'uscita da scuola bambini fino alle ore 20.30 quando il padre li riaccompagnerà a casa dalal mamma;
- il padre terrà i figli a fine settimana alternati con la mamma dal sabato mattina alle 10 fino al sabato sera alle 20.,30 quando li riaccompagnerà a casa dalla mamma e la domenica mattina dalle ore 10 fino alla domenica sera alle ore 20 quando li riaccompagnerà a casa dalla mamma;
- i genitori si accordano sin da ora ad inserire il pernottamento nel fine settimana di competenza del papà previo confronto tra di loro e nel rispetto delle esigenze die figli e comunque entro la data di pagina 3 di 5 pronuncia del divorzio, prevendendo anche l'inserimento di un pernottamento infrasettimanale in coincidenza con i tempi di permanenza infrasettimanali;
- il tutto salvo diversi accordi tra i genitori, nel rispetto delle esigenze dei figli e degli impegni lavorativi dei genitori;
a) vacanze scolastiche estive: ogni genitore potrà trascorrere con i figli un massimo di due settimane, non consecutive almeno fino a quando non avrà compiuto tre anni, e ne sosterrà direttamente i Per_1
relativi costi. I suddetti periodi di vacanze estive da effettuarsi con i figli saranno dai genitori concordati entro il mese di aprile di ogni anno. In caso di disaccordo sui periodi prescelti negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre;
b) vacanze scolastiche natalizie: dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro; periodi da concordare tra i genitori entro il mese di ottobre di ogni anno;
in caso di disaccordo sui periodi prescelti negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre;
anche in questo caso i pernottamenti sono subordinati a che il signor trovi una situazione abitativa Pt_1
adeguata ad accogliere i minori e comunque non prima del compimento del terzo anno di età di Per_1
c) fermo in ogni caso quanto sopra stabilito, sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra i genitori per singole occasioni, sempre nel rispetto delle esigenze dei figli minori;
6) prende atto che le parti concordano affinché i viaggi all'estero dei figli con un genitore necessitino dell'autorizzazione da parte dell'altro. Il genitore accompagnatore sosterrà tutte le spese per i suddetti viaggi e dovrà fornire all'altro, nel richiedergli l'autorizzazione, tutte le informazioni sull'indirizzo di dimora dei figli, sulle modalità per contattarli e quanto utile e necessario a rassicurare l'altro genitore.
7) dispone, in ragione del collocamento di entrambi i figli presso la madre, che il signor Pt_1 corrisponderà alla moglie la somma mensile di euro 100,00= per ogni figlio e quindi € 200,00= quale contributo mensile al mantenimento ordinario di entrambi dei minori;
il signor ZZ verserà altresì alla moglie la somma di € 200.00 mensili per l'estinzione del finanziamento per l'acquisto della sua auto, ma intestato alla signora;
Pt_2
8) prende atto che i genitori si sono accordati che con decorrenza dallo scadere del finanziamento, ossia maggio 2026 il padre verserà € 150,00 per ogni figlio e così in totale € 300,00 mensili. Il tutto, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge
8) dispone che le spese straordinarie che, secondo il Protocollo di Bologna, non sono da concordare
(spese sanitarie e scolastiche) saranno a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno;
9) dispone che l'assegno unico/universale per i figli, attualmente pari ad euro 467,00, sarà percepito dalla signora;
Pt_2
pagina 4 di 5 10) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, con la corretta esecuzione delle condizioni tutte sopra indicate e concordate, ovvero dei predetti pagamenti, trasferimenti e di tutte le obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra i medesimi pendente;
11) prende atto che i coniugi si accordano a non presentare i nuovi compagni prima di un anno dalla pronuncia della sentenza di divorzio;
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di GIOVINAZZO (BO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GIOVINAZZO (BO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
25.6.2025______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2082/2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...] e residente in [...]– loc. Bazzano Parte_1
(Bo) via Giuseppe Mazzini, 61
e
, nata il [...] a [...] e residente in [...]– loc. Bazzano Parte_2
(Bo) via Giuseppe Mazzini, 61 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Gamberini del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima in Zola Predosa (Bo), via Predosa n. 18/2;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del
29/05/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 07/05/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 ed , con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 13/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e rilevato che le clausole relative ai minori non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti i figli e ai rapporti economici.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
pagina 2 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Napoli in [...] 18 Parte_1
febbraio 1986 ed , nata il [...] a [...] che hanno contratto Parte_2
matrimonio in data 19/08/2017 a GIOVINAZZO (BA), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di GIOVINAZZO (BA) al n. 34, parte II, serie A anno 2017.
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1) affida in via condivisa figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi e residenza fissata presso l'abitazione di Valsamoggia località Bazzano, via Mazzini, 61, che continuerà ad essere condotta in locazione dalla signora;
il signor ha già lasciato la casa Pt_2 Pt_1
familiare e ha temporaneamente trasferito altrove il proprio domicilio e si accinge a trasferire anche la residenza, e ciò in accordo con la signora;
Pt_2
2) assegna l'abitazione ex familiare e condotta in locazione alla signora;
le parti danno atto Pt_2 che il canone di locazione, comprensivo di spese condominiali, ammonta ad € 675,00= mensili;
3) dispone che gli indirizzi educativi e di istruzione dei figli, nonché le scelte relative alla loro salute saranno assunti di comune accordo tra i genitori. Al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c.,
i coniugi si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita dei minori, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi allo stato di salute;
eventuali futuri ed ulteriori trasferimenti di residenza dei genitori in comuni diversi da quello di residenza e comunque in aree/comuni limitrofi ad esso, dovranno essere concordati tra i genitori. Ciò per consentire ai figli la continuità scolastica e la loro gestione da parte di entrambi i genitori;
5) dispone che i minori permarranno presso ciascun genitore con le seguenti modalità e tempistiche:
- il padre terrà i figli due pomeriggi a settimana, identificati nelle giornate di mercoledì e giovedì dall'uscita da scuola bambini fino alle ore 20.30 quando il padre li riaccompagnerà a casa dalal mamma;
- il padre terrà i figli a fine settimana alternati con la mamma dal sabato mattina alle 10 fino al sabato sera alle 20.,30 quando li riaccompagnerà a casa dalla mamma e la domenica mattina dalle ore 10 fino alla domenica sera alle ore 20 quando li riaccompagnerà a casa dalla mamma;
- i genitori si accordano sin da ora ad inserire il pernottamento nel fine settimana di competenza del papà previo confronto tra di loro e nel rispetto delle esigenze die figli e comunque entro la data di pagina 3 di 5 pronuncia del divorzio, prevendendo anche l'inserimento di un pernottamento infrasettimanale in coincidenza con i tempi di permanenza infrasettimanali;
- il tutto salvo diversi accordi tra i genitori, nel rispetto delle esigenze dei figli e degli impegni lavorativi dei genitori;
a) vacanze scolastiche estive: ogni genitore potrà trascorrere con i figli un massimo di due settimane, non consecutive almeno fino a quando non avrà compiuto tre anni, e ne sosterrà direttamente i Per_1
relativi costi. I suddetti periodi di vacanze estive da effettuarsi con i figli saranno dai genitori concordati entro il mese di aprile di ogni anno. In caso di disaccordo sui periodi prescelti negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre;
b) vacanze scolastiche natalizie: dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro; periodi da concordare tra i genitori entro il mese di ottobre di ogni anno;
in caso di disaccordo sui periodi prescelti negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre;
anche in questo caso i pernottamenti sono subordinati a che il signor trovi una situazione abitativa Pt_1
adeguata ad accogliere i minori e comunque non prima del compimento del terzo anno di età di Per_1
c) fermo in ogni caso quanto sopra stabilito, sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra i genitori per singole occasioni, sempre nel rispetto delle esigenze dei figli minori;
6) prende atto che le parti concordano affinché i viaggi all'estero dei figli con un genitore necessitino dell'autorizzazione da parte dell'altro. Il genitore accompagnatore sosterrà tutte le spese per i suddetti viaggi e dovrà fornire all'altro, nel richiedergli l'autorizzazione, tutte le informazioni sull'indirizzo di dimora dei figli, sulle modalità per contattarli e quanto utile e necessario a rassicurare l'altro genitore.
7) dispone, in ragione del collocamento di entrambi i figli presso la madre, che il signor Pt_1 corrisponderà alla moglie la somma mensile di euro 100,00= per ogni figlio e quindi € 200,00= quale contributo mensile al mantenimento ordinario di entrambi dei minori;
il signor ZZ verserà altresì alla moglie la somma di € 200.00 mensili per l'estinzione del finanziamento per l'acquisto della sua auto, ma intestato alla signora;
Pt_2
8) prende atto che i genitori si sono accordati che con decorrenza dallo scadere del finanziamento, ossia maggio 2026 il padre verserà € 150,00 per ogni figlio e così in totale € 300,00 mensili. Il tutto, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge
8) dispone che le spese straordinarie che, secondo il Protocollo di Bologna, non sono da concordare
(spese sanitarie e scolastiche) saranno a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno;
9) dispone che l'assegno unico/universale per i figli, attualmente pari ad euro 467,00, sarà percepito dalla signora;
Pt_2
pagina 4 di 5 10) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, con la corretta esecuzione delle condizioni tutte sopra indicate e concordate, ovvero dei predetti pagamenti, trasferimenti e di tutte le obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra i medesimi pendente;
11) prende atto che i coniugi si accordano a non presentare i nuovi compagni prima di un anno dalla pronuncia della sentenza di divorzio;
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di GIOVINAZZO (BO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GIOVINAZZO (BO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
25.6.2025______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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