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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2252/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e riservata per la decisione all'udienza del 12/03/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. GIOVE ADDOLORATA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
MINISTERO presso questo Tribunale CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio religioso con la parte resistente CP_1
in Santeramo in Colle in data 10/06/2010, unione dalla
[...]
quale è nata la figlia oggi quindicenne. Per_1
Con sentenza n. 3417/2018, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi, regolando l'affidamento esclusivo alla madre della prole e la facoltà per il coniuge non affidatario di avere con lei incontri protetti, nonché i rapporti patrimoniali tra padre e figlia.
Allega altresì che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi e la prole come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si
2 è costituito in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole.
La causa è stata quindi rimessa in decisione non necessitando d'istruttoria.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi
3 esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, dev'essere confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi, ad eccezione della parte relativa all'assegno di contributo al mantenimento della figlia posto a carico del resistente. Tale assegno, la cui misura nel Per_1
giudizio di separazione era stata stabilità in € 170,00/mese, può essere adeguato nella misura richiesta, ovvero in € 180,00/mese, oltre rivalutazione, tenuto conto delle aumentate esigenze della minore non adeguatamente valutate alla prima udienza. Inoltre, a partire dalla prossima mensilità l'Assegno Unico e Universale sarà
4 percepito nella misura del 100% dalla ricorrente, che potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore senza previo consenso dell'altro genitore, fatto salvo un diverso accordo tra le parti.
Vanno invece confermate le restanti statuizioni regolanti lo stato della separazione, ovvero l'affido esclusivo della minore alla Per_1
madre e la disciplina degli incontri padre/figlia, che devono avvenire in forma protetta quando il padre ne farà richiesta, tenuto conto del totale disinteresse da lui mostrato nei confronti della figlia sin dall'epoca della separazione.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al
Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che
5 rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 21/02/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Santeramo in Colle in data 10/06/2010 tra Parte_1
, nata in Santeramo in [...] in data [...], e
[...]
, nato in [...] in data [...], Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune di Santeramo in Colle al n. 3, serie I, anno 2010;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA l'affido esclusivo della minore alla Per_1
ricorrente;
5. DISPONE che gli incontri padre/figlia avvengano quando il padre ne farà richiesta ed in forma protetta per il tramite dei servizi sociali del luogo di residenza della minore;
6. DISPONE a carico della parte resistente l'obbligo di versare a favore della parte ricorrente la somma mensile di € 180,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia Il Per_1
pagamento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – decorre dalla mensilità in corso e
6 dovrà avvenire entro il giorno 25 di ogni mese per le mensilità successive;
7. condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida in € 98,00 per spese ed €
2.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2252/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e riservata per la decisione all'udienza del 12/03/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. GIOVE ADDOLORATA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
MINISTERO presso questo Tribunale CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio religioso con la parte resistente CP_1
in Santeramo in Colle in data 10/06/2010, unione dalla
[...]
quale è nata la figlia oggi quindicenne. Per_1
Con sentenza n. 3417/2018, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi, regolando l'affidamento esclusivo alla madre della prole e la facoltà per il coniuge non affidatario di avere con lei incontri protetti, nonché i rapporti patrimoniali tra padre e figlia.
Allega altresì che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi e la prole come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si
2 è costituito in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole.
La causa è stata quindi rimessa in decisione non necessitando d'istruttoria.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi
3 esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, dev'essere confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi, ad eccezione della parte relativa all'assegno di contributo al mantenimento della figlia posto a carico del resistente. Tale assegno, la cui misura nel Per_1
giudizio di separazione era stata stabilità in € 170,00/mese, può essere adeguato nella misura richiesta, ovvero in € 180,00/mese, oltre rivalutazione, tenuto conto delle aumentate esigenze della minore non adeguatamente valutate alla prima udienza. Inoltre, a partire dalla prossima mensilità l'Assegno Unico e Universale sarà
4 percepito nella misura del 100% dalla ricorrente, che potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore senza previo consenso dell'altro genitore, fatto salvo un diverso accordo tra le parti.
Vanno invece confermate le restanti statuizioni regolanti lo stato della separazione, ovvero l'affido esclusivo della minore alla Per_1
madre e la disciplina degli incontri padre/figlia, che devono avvenire in forma protetta quando il padre ne farà richiesta, tenuto conto del totale disinteresse da lui mostrato nei confronti della figlia sin dall'epoca della separazione.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al
Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che
5 rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 21/02/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Santeramo in Colle in data 10/06/2010 tra Parte_1
, nata in Santeramo in [...] in data [...], e
[...]
, nato in [...] in data [...], Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune di Santeramo in Colle al n. 3, serie I, anno 2010;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA l'affido esclusivo della minore alla Per_1
ricorrente;
5. DISPONE che gli incontri padre/figlia avvengano quando il padre ne farà richiesta ed in forma protetta per il tramite dei servizi sociali del luogo di residenza della minore;
6. DISPONE a carico della parte resistente l'obbligo di versare a favore della parte ricorrente la somma mensile di € 180,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia Il Per_1
pagamento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – decorre dalla mensilità in corso e
6 dovrà avvenire entro il giorno 25 di ogni mese per le mensilità successive;
7. condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida in € 98,00 per spese ed €
2.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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