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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6551/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott. ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.6.2025 da 1) Parte_1
Nato a Milano il 28.05.1970 Cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura D.Moltani presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano il 15.12.1970 Cittadina : CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura D.Moltani presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in Milano (MI) in data 25.9.1999 in regime di separazione dei beni (anno 1999 atto n. 1189 reg. 3 parte 2 S.A. )
+□ separati consensualmente con verbale in data 16 marzo 2005 omologato con decreto del 6.5.2005 Tribunale di Milano SENZA FIGLI
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03 Giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1)Le parti dichiarano che nulla hanno a che pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento, avendo beni e mezzi per provvedervi autonomamente ed essendo entrambi economicamente autosufficienti;
dichiarano altresì di aver tra loro già risolto prima d'ora ed interamente ogni ulteriore residua questione di carattere patrimoniale;
2) Le spese legali del presente procedimento saranno a carico dell'Arch. Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione della sentenza ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate , confermando la rinuncia all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, vista anche l'insussistenza di prole.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita. Rilevato che le statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 25 Settembre 1999 tra i Sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese legali a carico del Sig . ; Parte_1
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni;
Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott. ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.6.2025 da 1) Parte_1
Nato a Milano il 28.05.1970 Cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura D.Moltani presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano il 15.12.1970 Cittadina : CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura D.Moltani presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in Milano (MI) in data 25.9.1999 in regime di separazione dei beni (anno 1999 atto n. 1189 reg. 3 parte 2 S.A. )
+□ separati consensualmente con verbale in data 16 marzo 2005 omologato con decreto del 6.5.2005 Tribunale di Milano SENZA FIGLI
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03 Giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1)Le parti dichiarano che nulla hanno a che pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento, avendo beni e mezzi per provvedervi autonomamente ed essendo entrambi economicamente autosufficienti;
dichiarano altresì di aver tra loro già risolto prima d'ora ed interamente ogni ulteriore residua questione di carattere patrimoniale;
2) Le spese legali del presente procedimento saranno a carico dell'Arch. Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione della sentenza ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate , confermando la rinuncia all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, vista anche l'insussistenza di prole.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita. Rilevato che le statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 25 Settembre 1999 tra i Sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese legali a carico del Sig . ; Parte_1
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni;
Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG