Articolo 6 della Legge 28 maggio 1981, n. 296
Articolo 5Articolo 7
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Art. 6. ((Il Ministero della salute con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce i criteri per il computo dell'indennita' per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti.))
Entrata in vigore il 27 settembre 2022
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