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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/06/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona P.G., Sezione Civile, dott.ssa Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1892 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
, nato a [...] P.G. l'8/04/1979, c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Ten. Col. Arcodaci n. 26, presso lo studio dell'avv. Cosimo Messina, il quale lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellante -
CONTRO
, c.f. , residente in [...]Controparte_1 C.F._2
Pozzo di Gotto, Via San Francesco di Paola n. 260;
- appellata contumace -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, p. iva.: Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Messina, Via XXIV Maggio n. 18, presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Enrico Vinci, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellata - avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva e dinanzi al Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo: che, in data 21/05/2019, alle ore
19:15 circa, alla guida del motociclo targato BM 49727, di proprietà Controparte_3 dell'attore, percorreva in direzione monte/mare Via On. Santi Recupero di Barcellona P.G.; che, giunto ad una cinquantina di metri oltre il civico n. 34, si apprestava a sorpassare la vettura Alfa
156, targata BX733YK, di proprietà di quando il conducente di Controparte_1 quest'ultima, nel tentativo di evitare una buca presente sul manto stradale, sterzava improvvisamente verso sinistra urtando il motociclo;
che, a seguito dell'occorso, l'attore era costretto a sostenere le spese per la riparazione del veicolo, ammontanti ad € 2.762,38.
Ciò premesso, l'attore chiedeva al Giudice adito di condannare ed Controparte_1
– quest'ultima in qualità compagnia assicuratrice titolare della polizza Controparte_2
R.C.A. sottoscritta dalla prima – al ristoro dei danni sofferti, oltre a spese e compensi di giudizio.
Si costituiva contestando integralmente le difese e domande Controparte_2 attoree, chiedendo il rigetto delle conclusioni rassegnate.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testimoni, in data 10/05/2022 il Giudice di
Pace adito pronunciava la sentenza n. 198/2022, depositata il 16/05/2022, con la quale rigettava la domanda proposta da , condannandolo alla rifusione delle spese processuali Parte_1 sostenute da controparte.
Con atto di appello notificato in data 17/12/2022, ha impugnato il Parte_1 superiore provvedimento, chiedendone la riforma sulla base dei seguenti motivi.
Come primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto l'illogicità e contraddittorietà della sentenza e della relativa motivazione, per avere il decidente tratto dall'analisi del compendio probatorio a sua disposizione l'erroneo convincimento circa l'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo Honda nella causazione del sinistro.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che la ricostruzione della dinamica dell'evento effettuata dal Giudice di prime cure non era in linea con le risultanze istruttorie e, segnatamente, con quanto affermato da in sede di compilazione del modulo C.A.I., con le TE dichiarazioni rese dal medesimo agli Agenti di Polizia municipale accorsi sul luogo del sinistro e, successivamente, dinanzi al Giudice nel corso della relativa deposizione testimoniale, nonché con le fotografie allegate al verbale redatto dagli stessi Agenti.
Secondo la prospettazione dell'appellante, l'ipotesi del tamponamento del veicolo da parte del motociclo, accolta dal Giudice di primo grado, confliggerebbe con l'ammissione di di avere eseguito, poco prima dell'urto, una sterzata a sinistra al fine di evitare una TE grossa buca presente sul manto stradale e di avere, conseguentemente, urtato il predetto motociclo mentre lo stesso era in procinto di eseguire una manovra di sorpasso. L'esecuzione della predetta sterzata da parte del conducente dell'autovettura, tra l'altro, sarebbe comprovata dalle fotografie allegate al verbale redatto dai militi, dalle quali risulterebbe che, nell'immediatezza del sinistro, il veicolo non occupava la propria corsia di marcia, ma si trovava in una posizione prossima al centro della carreggiata. Inoltre, il compimento della manovra di sorpasso da parte del motociclo, affermato dallo stesso – ha argomentato parte TE appellante – risulterebbe incompatibile con la ricostruzione della dinamica dell'evento prospettata dagli Agenti di polizia municipale e fatta propria dal decidente, la quale presupporrebbe peraltro che, al momento dell'urto, l'autoveicolo fosse fermo a causa della foratura di uno pneumatico provocata dalla buca presente sulla strada.
L'appellante ha, poi, censurato la decisione del Giudice di prime cure di non procedere all'audizione del teste , in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal decidente, Testimone_2 lo stesso sarebbe stato presente sul luogo del sinistro ed avrebbe potuto, pertanto, fornire elementi utili ai fini del pronunciamento.
Come secondo motivo di gravame, che del primo costituisce il corollario, parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza circa la statuizione sulle spese di giudizio, poste a carico dell'attore erroneamente ritenuto soccombente.
Tutto ciò premesso, l'impugnante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
2) ritenere e dichiarare la sentenza di primo grado erronea, ingiusta, contraddittoria e priva di adeguata motivazione;
3) ritenere fondati e accogliere nel rito e nel merito i motivi esposti con il presente gravame, riformare la sentenza impugnata e modificarla secondo i termini richiesti dall'attore;
4) ritenere, dichiarare ed emettere ogni altra statuizione conforme a legge;
5) ammettere, ove necessario, i mezzi istruttori utili e conducenti da richiedersi nei termini, modi e forme del codice di rito;
6) condannare la convenuta/appellata, ut supra, al pagamento delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre iva e c.p.a. sul dovuto e spese generali, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari;
7) in via subordinata, qualora lo ritenesse opportuno, rimettere la causa al Giudice di Primo grado, al fine di procedere all'escussione del teste , nonché Testimone_2 del legale rappresentante della ditta per consentire a parte attrice di dare prova CP_4 del quantum debeatur”.
Con comparsa di risposta depositata in data 3.05.2023, si è costituita Controparte_2
deducendo l'inconducenza delle censure articolate da parte appellante in ordine alla
[...] ricostruzione dei fatti di causa eseguita dal Giudice di prime cure, atteso che i rilievi fotografici allegati al verbale redatto dagli Agenti di Polizia municipale testimonierebbero che, nell'immediatezza del sinistro, l'autovettura era posizionata nella propria corsia di marcia e che l'urto era avvenuto all'altezza del parafango, in prossimità della ruota posteriore sinistra, rendendo l'ipotesi del tamponamento l'unica compatibile con le risultanze probatorie acquisite.
Con riferimento alla testimonianza di , parte appellata ha sottolineato la Testimone_2 correttezza della statuizione del Giudice di primo grado, in quanto lo stesso teste avrebbe affermato di aver avuto contezza dell'occorso soltanto a seguito dell'invio delle relative fotografie sul proprio telefono cellulare da parte di conducente del Controparte_3 motociclo Honda, e di non essere stato, pertanto, presente sul luogo dell'incidente nel momento in cui lo stesso si era verificato.
Ciò detto in ordine ai motivi di gravame articolati da controparte, l'appellata ha riproposto, in via gradata, la contestazione relativa al quantum debeatur, adducendo l'eccessività dell'importo richiesto rispetto all'effettivo valore del motociclo sinistrato, in relazione al quale non sussisterebbero, peraltro, elementi di prova sufficienti a determinarne l'ammontare. Sempre in via subordinata, per l'ipotesi in cui il decidente avesse ritenuto sussistere la responsabilità di nella causazione dell'occorso, parte appellata ha TE eccepito la concorrente responsabilità di chiedendo la conseguente Controparte_3 graduazione del risarcimento secondo la gravità della colpa imputabile a ciascuna delle parti coinvolte nell'incidente.
Non si è costituita . Controparte_1
Con note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
02/04/2024, l'appellante ha chiesto il rinvio della stessa per la precisazione delle conclusioni, implicitamente rinunciando all'istanza di sospensione della sentenza formulata nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Acquisito il fascicolo di primo grado, le parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate in atti, in sostituzione – secondo la modalità di trattazione c.d. cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c. – dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Preliminarmente, va rilevato che parte appellante, pur essendone onerata, non ha prodotto la prova della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti di CP_1
non costituita in giudizio.
[...]
Nondimeno, non si ravvisa l'opportunità di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti risultando detto adempimento non funzionale alla celere definizione del procedimento.
In tema occorre richiamare il principio consolidato della Suprema Corte secondo il quale
“il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art.
111 Cost., comma 2, e dalla Convenzione Europea dei diritti del l'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 6 e 13), impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.), di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali
e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 c.p.c., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.), e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2), dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale
è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n.
2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass.,
Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129).” (Cass. Civ., sez.
VI, 09/11/2020, n.25082).
In applicazione di detto principio, essendo il presente gravame infondato per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo, si ravvisa superflua la fissazione di un termine per dimostrare la corretta instaurazione del contraddittorio o per disporre l'integrazione del contraddittorio medesimo nei confronti di atteso che la concessione di Controparte_1
esso si tradurrebbe, oltre che in un possibile aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti, in ragione del carattere non pregiudizievole della decisione di appello nei confronti della predetta appellata.
3. Nel merito, l'appello proposto da è infondato e, pertanto, va rigettato Parte_1 sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Come riportato in premessa, con il primo motivo di gravame, parte appellante ha contestato la ricostruzione dei fatti di causa effettuata dal Giudice di primo grado, sostenendo che quest'ultimo abbia travisato gli elementi di prova raccolti nel corso della fase istruttoria.
Secondo la tesi prospettata dall'appellante, dette risultanze avrebbero dovuto essere interpretate nel senso di attribuire l'integrale responsabilità della causazione del sinistro a TE
, conducente dell'autovettura Alfa 156, il quale, nel tentativo di scansare una buca
[...] presente sul manto stradale, avrebbe sterzato a sinistra, invadendo la corsia di marcia opposta ed urtando il motociclo, il cui conducente era intento ad eseguire una manovra di sorpasso.
Orbene, dall'analisi dei rilievi fotografici allegati al verbale redatto dagli Agenti di polizia municipale accorsi sul luogo del sinistro si evince che l'autovettura, al momento dell'impatto con il motoveicolo, occupava la propria corsia di marcia.
La circostanza che quella ritratta nelle predette fotografie rappresenti la posizione effettivamente assunta dalla vettura nell'immediatezza dell'occorso appare corroborata dalle condizioni dello pneumatico della ruota posteriore sinistra, il quale risulta visibilmente forato a causa dell'impatto con la buca e, pertanto, verosimilmente inidoneo a consentire ulteriori spostamenti, nonché dall'assenza di dichiarazioni di segno opposto provenienti da , TE il quale non ha mai ammesso di avere invaso la corsia di marcia opposta.
L'esame dei reperti fotografici, unitamente alle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del giudizio di primo grado, suggerisce pertanto che la sterzata a sinistra eseguita dal – TE fatto, quest'ultimo, oggetto di ammissione da parte dello stesso conducente in sede di compilazione del modulo C.A.I. e nella successiva deposizione testimoniale – non sia stata tale da invadere la parte opposta della carreggiata e non abbia, pertanto, comportato la violazione di alcun precetto di diligenza e prudenza da parte del guidatore.
Né è possibile pervenire ad una diversa conclusione ove si inserisca nella dinamica dell'evento il tentativo di sorpasso eseguito da , il quale anzi, alla luce quadro Controparte_3 probatorio complessivamente considerato, comprova l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione dell'occorso.
E' evidente, infatti, non essendo prospettabile – sulla scorta delle summenzionate fotografie – un'invasione della corsia di marcia opposta da parte del , che, se la manovra TE di sorpasso fosse stata eseguita nel rispetto delle regole poste dal Codice della Strada a tutela della sicurezza del traffico e, segnatamente, dell'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza adeguata rispetto al veicolo che precede, non si sarebbe verificata alcuna collisione.
Conclusivamente, deve ritenersi che – contrariamente a quanto assunto da parte appellante ed in chiave integrazione della motivazione della sentenza impugnata – il sinistro de quo sia stato causato dal mancato rispetto, da parte di delle regole di Controparte_3 condotta vigenti in materia di circolazione stradale e, in particolare, dell'omesso mantenimento della distanza di sicurezza rispetto al veicolo condotto da . TE
A suggellare in maniera definitiva la suesposta ricostruzione dei fatti di causa, con particolare riguardo alla violazione del predetto obbligo, interviene l'assenza di scarto temporale – circostanza questa confermata tanto da parte appellante, quanto da - TE tra il momento dell'impatto dell'automobile con la buca e quello della collisione della stessa con il motoveicolo guidato da , che pertanto si trovava a ridosso dell'autovettura Controparte_3 tanto da non poter essere scongiurato l'urto tra la moto e il veicolo, leggermente spostatosi sulla sinistra della propria corsia di marcia.
Premesso, poi, che la mancata audizione di un teste non rientra tra i casi codificati di rimessione della causa al primo Giudice, va ritenuta la correttezza della statuizione del Giudice di pace di non dar seguito all'audizione del teste per l'assorbente considerazione Testimone_2 che, per sua stessa dichiarazione, egli non era presente sul luogo del sinistro nel momento in cui questo si era verificato. Stante la conferma del rigetto della pretesa attorea e, quindi, della soccombenza di
[...]
, va confermata, in quanto corretta, la statuizione del Giudice di pace in ordine alla CP_5 regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, l'atto di appello va integralmente rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte appellante in favore di nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. Controparte_2
55/2014, avuto riguardo al valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, nei valori minimi (metà dei valori medi) stante la modesta complessità delle ragioni giuridiche e di fatto trattate.
Stante il rigetto integrale dell'impugnazione, sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02 nei confronti dell'appellante.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1892/2022 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio da Parte_1
che liquida in € 850,50 per compensi professionali, oltre spese generali al Controparte_2
15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02 nei confronti dell'appellante.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 20 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile