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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 09/12/2024, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1226/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Ugo Iannini, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 1226/2023 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi, promosso da:
, nata ad [...] il [...], residente in [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Bardanzellu (C.F.: C.F._1
pec: e Simonetta Abbondi (C.F.: CodiceFiscale_2 Email_1
; pec: , elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 Email_2
studio dei difensori, in Olbia, Via San Giovanni nr. 3;
pagina 1 di 9 ricorrente
contro nata a [...] il [...], residente in [...] Controparte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Campesi (C.F.: C.F._4
; pec: , elettivamente domiciliata presso C.F._5 Email_3
l'indirizzo pec del predetto difensore;
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Sassari, presso la CP_2
Sede Provinciale, Via Rockefeller nr. 68, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Chiara Marras (C.F.:
; t); C.F._6 Email_4
resistenti
Con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
PER LE PARTI: come in atti, e note scritte depositate in corso di causa;
PER IL PM: nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa di riassunzione ex art. 50 c.p.c., all'esito di ordinanza del Tribunale di Sassari che dichiarava la propria incompetenza territoriale, parte ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)- Determinare la quota della pensione di reversibilità, spettante alla RA nata ad [...] il [...] e residente a[...]
pagina 2 di 9 Mariedda 4, C.F. in misura del 75%, ovvero in quella maggiore o minore che il C.F._1
Tribunale dovesse ritenere di giustizia, e per l'effetto 2)- Ordinare all' in persona del legale CP_2 rappresentante di provvedere alla erogazione della pensione di reversibilità a favore di quest'ultima con decorrenza dalla data del decesso del Signor ”. Persona_1
Si costituiva l' , ribadendo le difese, eccezioni e conclusioni già rassegnate nel procedimento CP_2 davanti il Tribunale di Sassari, chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“determinare la quota di pensione e di TFR spettante alle aventi diritto, rigettare la domanda di condanna dell' alla corresponsione di quote di arretrati, con il favore delle spese”. CP_2
Con comparsa di costituzione depositata il 9 novembre 2023, si costituiva parte resistente,
[...]
chiedendo, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) CP_1
rigettare la avversa pretesa perché del tutto infondata per le ragioni esposte in narrativa;
2) determinare la quota della pensione di reversibilità, spettante alla RA in misura del CP_1
75%, ovvero in quella maggiore o minore che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia”.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, ed escussione di testimoni.
All'udienza del 19 settembre 2024, il Giudice Relatore, Delegato alla trattazione della causa, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione e definizione del giudizio all'udienza del 20 novembre 2024, assegnando alle parti termine per note conclusionali e di replica, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., e riservando, all'esito, di riferire la causa al Collegio per la decisione.
Raccolto il parere del PM, la causa veniva riferita al Collegio per la decisione nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
*****
Sulla posizione dell' CP_2
Preliminarmente, rispetto alle domande svolte nei confronti dell' , occorre precisare che la CP_2
Suprema Corte, con sentenza del 31.1.2007, n. 2092, ha evidenziato che la sentenza che ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite, ed il coniuge divorziato, ha carattere costitutivo necessario, ed attribuisce sia al coniuge superstite, sia all'ex coniuge divorziato, un diritto iure proprio alla pensione di reversibilità.
Tale sentenza, pur avendo natura costitutiva, non ha efficacia ex nunc bensì ex tunc, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato: l'art. 9 L. 898/70 ha pagina 3 di 9 esteso all'ex coniuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità, demandando all' la CP_2
ripartizione di essa tra i due aventi diritto, ma non ne ha modificato la decorrenza, non avendo previsto nulla al riguardo;
la decorrenza rimane, pertanto, quella stabilita dalla normativa pensionistica che, espressamente, prevede che il diritto alla pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato.
Pertanto, una volta eseguito l'accertamento, e determinato il quantum del diritto delle richiedenti, la pronuncia del Collegio andrà a disporre che l' , con decorrenza dal primo giorno del mese CP_2
successivo a quello della morte del corrisponda il pagamento della quota di pensione di Per_1
reversibilità in favore di parte ricorrente, e di parte resistente, nella percentuale determinata dal
Tribunale.
È chiaro, precisa inoltre la Suprema Corte nella sentenza citata, che il soggetto tenuto all'adempimento di una prestazione previdenziale non può che essere l'ente previdenziale tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità, non l'assistito cui, in un primo momento, la pensione sia stata integralmente corrisposta, e solo l'ente previdenziale, del resto, ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari, in relazione alla vigente normativa, e potrà, quindi, recuperare dalla prima beneficiaria le somme (eventualmente) versatele in eccesso, e pagare alla seconda beneficiaria quelle a lei effettivamente spettanti, in base alla ripartizione delle quote stabilite dal Giudice (“…tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso” cfr. Cass. cit.; in questo senso, vedi anche Tribunale di Roma, Sentenza nr. 105/2023 del 06-09-2023).
Sulla fondatezza della domanda
Sussistono, in capo alla ricorrente, i requisiti richiesti dalla legge per ottenere l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto. Infatti, il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza nr. 688/2004, depositata il 10 novembre 2004, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , disponendo il pagamento di un Persona_1 Parte_1
assegno divorzile di € 414,19, rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT. Non sono state pagina 4 di 9 documentate modifiche del provvedimento citato che abbiano inciso sulla determinazione dell'assegno,
e non risulta inoltre che la ricorrente abbia contratto nuovo matrimonio.
Sul diritto alla quota dell'assegno di reversibilità
Quanto al diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità dell'ex coniuge deceduto, si osserva che, tale riconoscimento, ha una doppia natura. Infatti, ha in parte funzione di prosecuzione del precedente assegno di divorzio, in assenza del quale il diritto non può essere riconosciuto, ed in parte natura squisitamente previdenziale, al pari della posizione che avrebbe l'unico coniuge superstite (cfr. Cass. S.U. n. 159/1998).
Sia il coniuge superstite, che quello divorziato sono, quindi, titolari, in presenza dei presupposti disposti dalla legge, di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente, che si qualifica come diritto alla quota della pensione di reversibilità (cfr. Cass. Sezione
Prima n. 5926/1998).
Sui criteri di determinazione in concerto delle quote
Sulla questione oggetto del presente procedimento, sono intervenute numerose pronunce e, per quanto riguarda la determinazione del quantum debeatur, il Tribunale ritiene di adeguarsi al seguente principio di diritto (Cass. Civ. Sez. Lav. 11.11.2011 n. 23670): “Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 10638/2007; 10575/2008): a) la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 419 del 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare, nell'ambito della L. n. 898 del 1970, art. 5, in relazione alle particolarità del caso concreto, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l'ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare
(o contribuire ad assicurare) nel tempo l'assegno di divorzio ed il secondo coniuge del tenore di vita che il de cuius gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita, nonchè alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (cfr, Cass., nn. 10669/2007; 5060/2006; 4868/2006; 6272/2004); b) in quest'ambito, se deve escludersi che l'applicazione del criterio temporale si risolva nell'impossibilità di attribuire una maggiore quota di pensione al coniuge il cui matrimonio sia stato di minore durata,
pagina 5 di 9 resta fermo il divieto di giungere, attraverso la correzione del medesimo criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (cfr,
Cass., n. 2092/2007); c) non tutti gli ulteriori elementi devono necessariamente concorrere, nè essere valutati in eguale misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (cfr, Cass., n. 6272/2004 cit.)”.
Deve essere, in sostanza, utilizzato quale criterio prevalente quello dell'effettiva durata legale dei rispettivi rapporti matrimoniali, costituito dal dato numerico risultante dalla rigida proporzione dei due periodi, criterio che può essere contemperato in funzione di emenda, e correzione, da ulteriori elementi di giudizio, come individuati dalla giurisprudenza citata.
Nella Piazza ha contratto matrimonio il 20 aprile 1968, e la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata pronunciata con sentenza depositata il 10 novembre 2004, con una durata complessiva del matrimonio di quasi 37 anni (tenuto conto dei termini per il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio).
ha contratto matrimonio il 27 agosto 2005, ed il è deceduto il 6 maggio Controparte_1 Per_1
2022, con una durata complessiva del matrimonio di 17 anni.
L'istruttoria del presente procedimento ha consentito di acclarare che, prima del matrimonio contratto nel 2005, la ed il hanno convissuto per 4 anni, dall'anno 2001, come dichiarato da CP_1 Per_1 [...] all'udienza del 19 settembre 2024 (“Vero che a distanza di pochi mesi dalla separazione CP_3
di cui al capo che precede suo padre ha intrapreso una nuova relazione con la RA , CP_1
con la quale ha instaurato sin da subito (anno 2001) una convivenza more uxorio per poi convogliare
a nozze nell'anno 2005” (….) “Si è vero (…) dopo 4 anni che sono stati fidanzati, dal 2001 ha abitato dalla OR una volta ottenuto il divorzio nel 2004 si è sposato con la OR ). CP_1 CP_1
Occorre osservare che sono circostanze del tutto irrilevanti, ai fini della decisione da adottare nel caso
Per di specie, nonostante parte resistente insista nel portarle all'attenzione del Tribunale, il fatto che il nel corso del matrimonio, abbia intrapreso eventuali relazioni extraconiugali, ovvero che, anche
[...]
prima della sentenza definitiva di divorzio, si sia allontanato, per periodi più o meno lunghi, dall'abitazione coniugale, considerato che la giurisprudenza è chiara nel richiamare, quale criterio correttivo rispetto alla durata legale di entrambi i matrimoni, la sola convivenza prematrimoniale che, per quanto riguarda la si ritiene provata limitatamente ai quattro anni prima del matrimonio CP_1
(dal 2001 al 2005, anno del matrimonio).
pagina 6 di 9 Orbene, mediante l'applicazione di un criterio meramente matematico, tenuto conto della sola durata legale dei rispettivi matrimoni, ne deriva che alla spetta una quota della pensione di reversibilità Pt_1
nella percentuale del 68,52%, mentre alla del 31,42%. CP_1
Occorre altresì tenere conto dell'importo dell'assegno divorzile che, considerata la rivalutazione
ISTAT, è pari ad € 500,00 mensili.
Il Collegio ritiene di rilevare, quale correttivo in favore del coniuge divorziato, il fatto che, dalla documentazione reddituale prodotta in atti, emerge una condizione economica della Pt_1
complessivamente deteriore rispetto a quella della che percepisce già una pensione mensile e, CP_1 dall'ultima Certificazione Unica prodotta, riporta un reddito imponibile annuo pari ad € 23.661,43, a differenza della ricorrente che, oltre ad essere in età avanzata, dal 2024 non percepisce più redditi, né pensione di cittadinanza, e la cui ultima documentazione ISEE riporta un reddito ordinario pari ad €
4.673,33.
Dunque, il criterio correttivo della convivenza prematrimoniale, da considerarsi, eventualmente in favore della provato limitatamente ai quattro anni antecedenti la data del matrimonio, deve CP_1
ritenersi compensato, e superato, da quello delle condizioni economiche delle parti, che comporta un aumento della percentuale spettante in base al criterio della durata dei matrimoni in favore della ricorrente.
Tenuto conto, dunque, accanto al criterio fondamentale previsto dall'art. 9, comma 3, L. 898/1970, della durata del rapporto matrimoniale, dei criteri correttivi sovraesposti (la durata effettiva della convivenza prematrimoniale, l'entità dell'assegno divorzile, e le condizioni economiche delle parti come documentate in corso di causa), appare equo ripartire la pensione nella misura del 70 % a favore della moglie divorziata, , e del 30% a favore della moglie vedova, Parte_1 Controparte_1
con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della morte di come Persona_1 stabilito dall'art. 5 D. Leg. lgt. nr. 39 del 1945 (si veda, in questo senso Cass. civ. sez. I 14/12/2001 nr.
15837).
Per quanto già premesso, la presente pronuncia riconosce il diritto della ricorrente al trattamento di reversibilità, dal primo giorno del mese successivo al decesso di diritto azionabile nei Persona_1 confronti della seconda moglie ove avesse percepito, dopo il decesso del coniuge, l'intero trattamento di reversibilità, e nei confronti dell'Ente per le eventuali differenze di quota, o per l'intera quota di pertinenza, nel caso in cui il trattamento di reversibilità non fosse mai stato erogato.
pagina 7 di 9 È, quindi, possibile, con la presente pronuncia, alla luce di quanto esposto, riconoscere l'obbligazione dell' al pagamento della quota di trattamento di reversibilità spettante a sin dal primo CP_2 Parte_1
giorno del mese successivo a quello in cui il è deceduto. Per_1
Sulle spese di lite
Si ritengono sussistenti giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, attesa la necessità della pronuncia giudiziale per l'attribuzione della quota della pensione di reversibilità da parte dell'Ente pensionistico convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA:
- che la quota della pensione di reversibilità di nato il [...] in [...], Persona_1 deceduto in Selargius il 6 maggio 2022, da erogarsi da parte dell' , spetta alla ricorrente, Nella CP_2
Piazza, nella misura del 70% del totale;
- che la quota della pensione di reversibilità di nato il [...] in [...], Persona_1 deceduto in Selargius il 6 maggio 2022, da erogarsi da parte dell' , spetta alla resistente, CP_2 [...]
nella misura del 30% del totale;
CP_1
DICHIARA l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuto a corrispondere, con CP_2
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della morte di in favore di Persona_1
una quota pari al 70% della pensione di reversibilità, ed in favore di Parte_1 CP_1 CP_1
una quota pari al 30% della pensione di reversibilità, mantenendo tale percentuale anche negli adeguamenti successivi di detta pensione;
RIGETTA le altre domande formulate dalle parti;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
pagina 8 di 9 Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Ugo Iannini, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 1226/2023 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi, promosso da:
, nata ad [...] il [...], residente in [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Bardanzellu (C.F.: C.F._1
pec: e Simonetta Abbondi (C.F.: CodiceFiscale_2 Email_1
; pec: , elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 Email_2
studio dei difensori, in Olbia, Via San Giovanni nr. 3;
pagina 1 di 9 ricorrente
contro nata a [...] il [...], residente in [...] Controparte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Campesi (C.F.: C.F._4
; pec: , elettivamente domiciliata presso C.F._5 Email_3
l'indirizzo pec del predetto difensore;
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Sassari, presso la CP_2
Sede Provinciale, Via Rockefeller nr. 68, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Chiara Marras (C.F.:
; t); C.F._6 Email_4
resistenti
Con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
PER LE PARTI: come in atti, e note scritte depositate in corso di causa;
PER IL PM: nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa di riassunzione ex art. 50 c.p.c., all'esito di ordinanza del Tribunale di Sassari che dichiarava la propria incompetenza territoriale, parte ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)- Determinare la quota della pensione di reversibilità, spettante alla RA nata ad [...] il [...] e residente a[...]
pagina 2 di 9 Mariedda 4, C.F. in misura del 75%, ovvero in quella maggiore o minore che il C.F._1
Tribunale dovesse ritenere di giustizia, e per l'effetto 2)- Ordinare all' in persona del legale CP_2 rappresentante di provvedere alla erogazione della pensione di reversibilità a favore di quest'ultima con decorrenza dalla data del decesso del Signor ”. Persona_1
Si costituiva l' , ribadendo le difese, eccezioni e conclusioni già rassegnate nel procedimento CP_2 davanti il Tribunale di Sassari, chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“determinare la quota di pensione e di TFR spettante alle aventi diritto, rigettare la domanda di condanna dell' alla corresponsione di quote di arretrati, con il favore delle spese”. CP_2
Con comparsa di costituzione depositata il 9 novembre 2023, si costituiva parte resistente,
[...]
chiedendo, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) CP_1
rigettare la avversa pretesa perché del tutto infondata per le ragioni esposte in narrativa;
2) determinare la quota della pensione di reversibilità, spettante alla RA in misura del CP_1
75%, ovvero in quella maggiore o minore che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia”.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, ed escussione di testimoni.
All'udienza del 19 settembre 2024, il Giudice Relatore, Delegato alla trattazione della causa, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione e definizione del giudizio all'udienza del 20 novembre 2024, assegnando alle parti termine per note conclusionali e di replica, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., e riservando, all'esito, di riferire la causa al Collegio per la decisione.
Raccolto il parere del PM, la causa veniva riferita al Collegio per la decisione nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
*****
Sulla posizione dell' CP_2
Preliminarmente, rispetto alle domande svolte nei confronti dell' , occorre precisare che la CP_2
Suprema Corte, con sentenza del 31.1.2007, n. 2092, ha evidenziato che la sentenza che ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite, ed il coniuge divorziato, ha carattere costitutivo necessario, ed attribuisce sia al coniuge superstite, sia all'ex coniuge divorziato, un diritto iure proprio alla pensione di reversibilità.
Tale sentenza, pur avendo natura costitutiva, non ha efficacia ex nunc bensì ex tunc, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato: l'art. 9 L. 898/70 ha pagina 3 di 9 esteso all'ex coniuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità, demandando all' la CP_2
ripartizione di essa tra i due aventi diritto, ma non ne ha modificato la decorrenza, non avendo previsto nulla al riguardo;
la decorrenza rimane, pertanto, quella stabilita dalla normativa pensionistica che, espressamente, prevede che il diritto alla pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato.
Pertanto, una volta eseguito l'accertamento, e determinato il quantum del diritto delle richiedenti, la pronuncia del Collegio andrà a disporre che l' , con decorrenza dal primo giorno del mese CP_2
successivo a quello della morte del corrisponda il pagamento della quota di pensione di Per_1
reversibilità in favore di parte ricorrente, e di parte resistente, nella percentuale determinata dal
Tribunale.
È chiaro, precisa inoltre la Suprema Corte nella sentenza citata, che il soggetto tenuto all'adempimento di una prestazione previdenziale non può che essere l'ente previdenziale tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità, non l'assistito cui, in un primo momento, la pensione sia stata integralmente corrisposta, e solo l'ente previdenziale, del resto, ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari, in relazione alla vigente normativa, e potrà, quindi, recuperare dalla prima beneficiaria le somme (eventualmente) versatele in eccesso, e pagare alla seconda beneficiaria quelle a lei effettivamente spettanti, in base alla ripartizione delle quote stabilite dal Giudice (“…tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso” cfr. Cass. cit.; in questo senso, vedi anche Tribunale di Roma, Sentenza nr. 105/2023 del 06-09-2023).
Sulla fondatezza della domanda
Sussistono, in capo alla ricorrente, i requisiti richiesti dalla legge per ottenere l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto. Infatti, il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza nr. 688/2004, depositata il 10 novembre 2004, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , disponendo il pagamento di un Persona_1 Parte_1
assegno divorzile di € 414,19, rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT. Non sono state pagina 4 di 9 documentate modifiche del provvedimento citato che abbiano inciso sulla determinazione dell'assegno,
e non risulta inoltre che la ricorrente abbia contratto nuovo matrimonio.
Sul diritto alla quota dell'assegno di reversibilità
Quanto al diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità dell'ex coniuge deceduto, si osserva che, tale riconoscimento, ha una doppia natura. Infatti, ha in parte funzione di prosecuzione del precedente assegno di divorzio, in assenza del quale il diritto non può essere riconosciuto, ed in parte natura squisitamente previdenziale, al pari della posizione che avrebbe l'unico coniuge superstite (cfr. Cass. S.U. n. 159/1998).
Sia il coniuge superstite, che quello divorziato sono, quindi, titolari, in presenza dei presupposti disposti dalla legge, di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente, che si qualifica come diritto alla quota della pensione di reversibilità (cfr. Cass. Sezione
Prima n. 5926/1998).
Sui criteri di determinazione in concerto delle quote
Sulla questione oggetto del presente procedimento, sono intervenute numerose pronunce e, per quanto riguarda la determinazione del quantum debeatur, il Tribunale ritiene di adeguarsi al seguente principio di diritto (Cass. Civ. Sez. Lav. 11.11.2011 n. 23670): “Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 10638/2007; 10575/2008): a) la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 419 del 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare, nell'ambito della L. n. 898 del 1970, art. 5, in relazione alle particolarità del caso concreto, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l'ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare
(o contribuire ad assicurare) nel tempo l'assegno di divorzio ed il secondo coniuge del tenore di vita che il de cuius gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita, nonchè alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (cfr, Cass., nn. 10669/2007; 5060/2006; 4868/2006; 6272/2004); b) in quest'ambito, se deve escludersi che l'applicazione del criterio temporale si risolva nell'impossibilità di attribuire una maggiore quota di pensione al coniuge il cui matrimonio sia stato di minore durata,
pagina 5 di 9 resta fermo il divieto di giungere, attraverso la correzione del medesimo criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (cfr,
Cass., n. 2092/2007); c) non tutti gli ulteriori elementi devono necessariamente concorrere, nè essere valutati in eguale misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (cfr, Cass., n. 6272/2004 cit.)”.
Deve essere, in sostanza, utilizzato quale criterio prevalente quello dell'effettiva durata legale dei rispettivi rapporti matrimoniali, costituito dal dato numerico risultante dalla rigida proporzione dei due periodi, criterio che può essere contemperato in funzione di emenda, e correzione, da ulteriori elementi di giudizio, come individuati dalla giurisprudenza citata.
Nella Piazza ha contratto matrimonio il 20 aprile 1968, e la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata pronunciata con sentenza depositata il 10 novembre 2004, con una durata complessiva del matrimonio di quasi 37 anni (tenuto conto dei termini per il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio).
ha contratto matrimonio il 27 agosto 2005, ed il è deceduto il 6 maggio Controparte_1 Per_1
2022, con una durata complessiva del matrimonio di 17 anni.
L'istruttoria del presente procedimento ha consentito di acclarare che, prima del matrimonio contratto nel 2005, la ed il hanno convissuto per 4 anni, dall'anno 2001, come dichiarato da CP_1 Per_1 [...] all'udienza del 19 settembre 2024 (“Vero che a distanza di pochi mesi dalla separazione CP_3
di cui al capo che precede suo padre ha intrapreso una nuova relazione con la RA , CP_1
con la quale ha instaurato sin da subito (anno 2001) una convivenza more uxorio per poi convogliare
a nozze nell'anno 2005” (….) “Si è vero (…) dopo 4 anni che sono stati fidanzati, dal 2001 ha abitato dalla OR una volta ottenuto il divorzio nel 2004 si è sposato con la OR ). CP_1 CP_1
Occorre osservare che sono circostanze del tutto irrilevanti, ai fini della decisione da adottare nel caso
Per di specie, nonostante parte resistente insista nel portarle all'attenzione del Tribunale, il fatto che il nel corso del matrimonio, abbia intrapreso eventuali relazioni extraconiugali, ovvero che, anche
[...]
prima della sentenza definitiva di divorzio, si sia allontanato, per periodi più o meno lunghi, dall'abitazione coniugale, considerato che la giurisprudenza è chiara nel richiamare, quale criterio correttivo rispetto alla durata legale di entrambi i matrimoni, la sola convivenza prematrimoniale che, per quanto riguarda la si ritiene provata limitatamente ai quattro anni prima del matrimonio CP_1
(dal 2001 al 2005, anno del matrimonio).
pagina 6 di 9 Orbene, mediante l'applicazione di un criterio meramente matematico, tenuto conto della sola durata legale dei rispettivi matrimoni, ne deriva che alla spetta una quota della pensione di reversibilità Pt_1
nella percentuale del 68,52%, mentre alla del 31,42%. CP_1
Occorre altresì tenere conto dell'importo dell'assegno divorzile che, considerata la rivalutazione
ISTAT, è pari ad € 500,00 mensili.
Il Collegio ritiene di rilevare, quale correttivo in favore del coniuge divorziato, il fatto che, dalla documentazione reddituale prodotta in atti, emerge una condizione economica della Pt_1
complessivamente deteriore rispetto a quella della che percepisce già una pensione mensile e, CP_1 dall'ultima Certificazione Unica prodotta, riporta un reddito imponibile annuo pari ad € 23.661,43, a differenza della ricorrente che, oltre ad essere in età avanzata, dal 2024 non percepisce più redditi, né pensione di cittadinanza, e la cui ultima documentazione ISEE riporta un reddito ordinario pari ad €
4.673,33.
Dunque, il criterio correttivo della convivenza prematrimoniale, da considerarsi, eventualmente in favore della provato limitatamente ai quattro anni antecedenti la data del matrimonio, deve CP_1
ritenersi compensato, e superato, da quello delle condizioni economiche delle parti, che comporta un aumento della percentuale spettante in base al criterio della durata dei matrimoni in favore della ricorrente.
Tenuto conto, dunque, accanto al criterio fondamentale previsto dall'art. 9, comma 3, L. 898/1970, della durata del rapporto matrimoniale, dei criteri correttivi sovraesposti (la durata effettiva della convivenza prematrimoniale, l'entità dell'assegno divorzile, e le condizioni economiche delle parti come documentate in corso di causa), appare equo ripartire la pensione nella misura del 70 % a favore della moglie divorziata, , e del 30% a favore della moglie vedova, Parte_1 Controparte_1
con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della morte di come Persona_1 stabilito dall'art. 5 D. Leg. lgt. nr. 39 del 1945 (si veda, in questo senso Cass. civ. sez. I 14/12/2001 nr.
15837).
Per quanto già premesso, la presente pronuncia riconosce il diritto della ricorrente al trattamento di reversibilità, dal primo giorno del mese successivo al decesso di diritto azionabile nei Persona_1 confronti della seconda moglie ove avesse percepito, dopo il decesso del coniuge, l'intero trattamento di reversibilità, e nei confronti dell'Ente per le eventuali differenze di quota, o per l'intera quota di pertinenza, nel caso in cui il trattamento di reversibilità non fosse mai stato erogato.
pagina 7 di 9 È, quindi, possibile, con la presente pronuncia, alla luce di quanto esposto, riconoscere l'obbligazione dell' al pagamento della quota di trattamento di reversibilità spettante a sin dal primo CP_2 Parte_1
giorno del mese successivo a quello in cui il è deceduto. Per_1
Sulle spese di lite
Si ritengono sussistenti giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, attesa la necessità della pronuncia giudiziale per l'attribuzione della quota della pensione di reversibilità da parte dell'Ente pensionistico convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA:
- che la quota della pensione di reversibilità di nato il [...] in [...], Persona_1 deceduto in Selargius il 6 maggio 2022, da erogarsi da parte dell' , spetta alla ricorrente, Nella CP_2
Piazza, nella misura del 70% del totale;
- che la quota della pensione di reversibilità di nato il [...] in [...], Persona_1 deceduto in Selargius il 6 maggio 2022, da erogarsi da parte dell' , spetta alla resistente, CP_2 [...]
nella misura del 30% del totale;
CP_1
DICHIARA l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuto a corrispondere, con CP_2
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della morte di in favore di Persona_1
una quota pari al 70% della pensione di reversibilità, ed in favore di Parte_1 CP_1 CP_1
una quota pari al 30% della pensione di reversibilità, mantenendo tale percentuale anche negli adeguamenti successivi di detta pensione;
RIGETTA le altre domande formulate dalle parti;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
pagina 8 di 9 Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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