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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 19/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, a scioglimento della riserva trattenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (scadenza 18/03/2025) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 274/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente fra
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
da se stesso, come da procura versata in atti;
ricorrente contro
) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to Gennaro Porpora, come da procura versata in atti;
resistente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesca Borla in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep. 80974; resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 25/02/2017 proponeva ricorso Parte_1
avverso iscrizione ipotecaria recante progressivo 06820151460000832006, con il quale l' dichiarava di aver provveduto “ad iscrivere con nota numero CP_2 46000/6013 del 25/11/2016 ipoteca legale presso il Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Salerno dell'agenzia del territorio”.
Il ricorrente deduceva/lamentava che l'iscrizione era basata su cartelle mai notificate ed in ogni caso di crediti prescritti: il ricorrente non provvedeva ad indicare analiticamente dette cartelle, ma dall'esame degli atti risultava che le stesse erano le cartelle nn° 0682012024142955000 e 0682013017428937000, limitatamente per i crediti relativi al mancato versamento di IVS a seguito di iscrizione a gestione separata.
Il ricorrente chiedeva pertanto che il Tribunale di Vallo della Lucania (in funzione di giudice del lavoro) accertasse e dichiarasse la nullità per prescrizione dei crediti in relazione all'anno d'imposta e l'inesistenza dei crediti in questione per intervenuta prescrizione.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l e l' , quest'ultima eccependo la Controparte_3 CP_2
mancanza di legittimazione passiva (trattandosi di cartelle azionate dalla allora
). CP_4
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 Si ritiene, in primo luogo, la domanda ammissibile e ininfluenti i termini decadenziali invocati da parte resistente Pur se scaduti i termini CP_5
decadenziali dalle singole cartelle, allorquando si contesti l'esistenza del credito e non i meri vizi formali del titolo esecutivo, la presenza di ipoteca legale conforma interesse ad agire concreto per il contribuente ai titoli tutelati attraverso ipoteca, operando l'ipoteca limitazione significativa al patrimonio del contribuente.
2.1 Il ricorrente si limita ad invocare l'intervenuta prescrizione delle imposte, facendo riferimento al “riferimento dell'anno di imposta”. Eppure, il periodo prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui il credito è esigibile, ovvero
Pag. 2 di 4 l'anno successivo. Nel caso di specie, trattasi di contributi IVS dovuti a gestione separata, naturalmente esigibili l'anno successivo all'anno di riferimento. E' quindi onere della parte che eccepisce la prescrizione individuare il momento dal quale la stessa decorre, nel caso di specie individuabile dal momento della presentazione all' della dichiarazione dei redditi. In assenza di tanto, CP_2
pertanto, in via presuntiva si deve ritenere il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi il 30 novembre (data ultima per il deposito della dichiarazione negli anni in questione, ovvero dal 2007 al 2009).
Ebbene, parte resistente deposita le ricevute di ritorno della notifica delle CP_5 cartelle, riferibili alle specifiche cartelle in virtù dell'apposizione degli identificativi progressivi sulle stesse ricevute.
Risulta, pertanto, che i titoli in questione sono stati regolarmente notificati, e tempestivamente rispetto alla formazione del titolo esattoriale. Per quel che
Part riguarda i contributi sottostanti, si rileva che la richiesta di pagamento della relativi all'anno 2007 era compreso nella cartella identificata al n°
0682012024142955000 notificata il 18/07/2012 mentre gli stessi contributi per gli anni 2006 e 2008 rientravano nella cartella n° 0682013017428937000 notificata il 10/10/2013.
Ebbene, considerato che per tali contributi si applica il termine di prescrizione quinquennale, si rileva solo i contributi relativi all'anno 2006 risultano prescritti.
2.3 Il ricorso merita, pertanto, accoglimento parziale in merito alla sola cartella n° 0682013017428937000 e limitatamente ai crediti di competenza dell'odierno tribunale.
3.1 Si compensano le spese, stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' e dell'
[...] Controparte_3 CP_6
Pag. 3 di 4 (costituitosi anche in nome e per conto della Controparte_7
Crediti ), così provvede: Controparte_8 CP_9
1) accoglie parzialmente il ricorso e dichiara prescritta la cartella
0682013017428937000 limitatamente alle voci relative a “contributi IVS proporzionali gestione separata professionale” e i “contributi somme CP_2 aggiunte” relativi al solo anno di imposta 2006;
2) ordina, sollevando la stessa da ogni responsabilità, alla Conservatoria dei
PP.RR.II. di Salerno la riduzione della Ipoteca legale iscritta con nota numero
46000/6013 del 25/11/2016 con esclusione dei crediti come sopra individuati;
2) compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Vallo della Lucania, 19.3.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, a scioglimento della riserva trattenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (scadenza 18/03/2025) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 274/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente fra
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
da se stesso, come da procura versata in atti;
ricorrente contro
) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to Gennaro Porpora, come da procura versata in atti;
resistente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesca Borla in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep. 80974; resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 25/02/2017 proponeva ricorso Parte_1
avverso iscrizione ipotecaria recante progressivo 06820151460000832006, con il quale l' dichiarava di aver provveduto “ad iscrivere con nota numero CP_2 46000/6013 del 25/11/2016 ipoteca legale presso il Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Salerno dell'agenzia del territorio”.
Il ricorrente deduceva/lamentava che l'iscrizione era basata su cartelle mai notificate ed in ogni caso di crediti prescritti: il ricorrente non provvedeva ad indicare analiticamente dette cartelle, ma dall'esame degli atti risultava che le stesse erano le cartelle nn° 0682012024142955000 e 0682013017428937000, limitatamente per i crediti relativi al mancato versamento di IVS a seguito di iscrizione a gestione separata.
Il ricorrente chiedeva pertanto che il Tribunale di Vallo della Lucania (in funzione di giudice del lavoro) accertasse e dichiarasse la nullità per prescrizione dei crediti in relazione all'anno d'imposta e l'inesistenza dei crediti in questione per intervenuta prescrizione.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l e l' , quest'ultima eccependo la Controparte_3 CP_2
mancanza di legittimazione passiva (trattandosi di cartelle azionate dalla allora
). CP_4
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 Si ritiene, in primo luogo, la domanda ammissibile e ininfluenti i termini decadenziali invocati da parte resistente Pur se scaduti i termini CP_5
decadenziali dalle singole cartelle, allorquando si contesti l'esistenza del credito e non i meri vizi formali del titolo esecutivo, la presenza di ipoteca legale conforma interesse ad agire concreto per il contribuente ai titoli tutelati attraverso ipoteca, operando l'ipoteca limitazione significativa al patrimonio del contribuente.
2.1 Il ricorrente si limita ad invocare l'intervenuta prescrizione delle imposte, facendo riferimento al “riferimento dell'anno di imposta”. Eppure, il periodo prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui il credito è esigibile, ovvero
Pag. 2 di 4 l'anno successivo. Nel caso di specie, trattasi di contributi IVS dovuti a gestione separata, naturalmente esigibili l'anno successivo all'anno di riferimento. E' quindi onere della parte che eccepisce la prescrizione individuare il momento dal quale la stessa decorre, nel caso di specie individuabile dal momento della presentazione all' della dichiarazione dei redditi. In assenza di tanto, CP_2
pertanto, in via presuntiva si deve ritenere il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi il 30 novembre (data ultima per il deposito della dichiarazione negli anni in questione, ovvero dal 2007 al 2009).
Ebbene, parte resistente deposita le ricevute di ritorno della notifica delle CP_5 cartelle, riferibili alle specifiche cartelle in virtù dell'apposizione degli identificativi progressivi sulle stesse ricevute.
Risulta, pertanto, che i titoli in questione sono stati regolarmente notificati, e tempestivamente rispetto alla formazione del titolo esattoriale. Per quel che
Part riguarda i contributi sottostanti, si rileva che la richiesta di pagamento della relativi all'anno 2007 era compreso nella cartella identificata al n°
0682012024142955000 notificata il 18/07/2012 mentre gli stessi contributi per gli anni 2006 e 2008 rientravano nella cartella n° 0682013017428937000 notificata il 10/10/2013.
Ebbene, considerato che per tali contributi si applica il termine di prescrizione quinquennale, si rileva solo i contributi relativi all'anno 2006 risultano prescritti.
2.3 Il ricorso merita, pertanto, accoglimento parziale in merito alla sola cartella n° 0682013017428937000 e limitatamente ai crediti di competenza dell'odierno tribunale.
3.1 Si compensano le spese, stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' e dell'
[...] Controparte_3 CP_6
Pag. 3 di 4 (costituitosi anche in nome e per conto della Controparte_7
Crediti ), così provvede: Controparte_8 CP_9
1) accoglie parzialmente il ricorso e dichiara prescritta la cartella
0682013017428937000 limitatamente alle voci relative a “contributi IVS proporzionali gestione separata professionale” e i “contributi somme CP_2 aggiunte” relativi al solo anno di imposta 2006;
2) ordina, sollevando la stessa da ogni responsabilità, alla Conservatoria dei
PP.RR.II. di Salerno la riduzione della Ipoteca legale iscritta con nota numero
46000/6013 del 25/11/2016 con esclusione dei crediti come sopra individuati;
2) compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Vallo della Lucania, 19.3.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4