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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 21/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
26 09098 TERRALBA Difeso dall'avv. DAU ROBERTO (c.f. ) C.F._2 [...]
( ) VIALE DIAZ 64 09170 Parte_2 C.F._3
ORISTANO; con studio in VIALE DIAZ 64 09170 ORISTANO
– Parte principale –
(c.f. , residente in [...]21 Parte_3 C.F._4
09098 TERRALBA
c.f. ) Parte_4 C.F._5
Difeso dall'avv. FERRARA GIORGIO (c.f. ), C.F._6
( ) VIA OBERDAN 24 Parte_5 C.F._7
PISA; con studio in VIA CANEPA, 3 ORISTANO
– Controparte –
Ruolo: n. 1210/2023 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 21 marzo 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
— 1 — MANUELA PANI: in via principale REVOCARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. l' “atto di cessione a titolo di adempimento” del 16/06/2023 a rogito notaio , Repertorio n. 16172 Raccolta n. 10.005; Persona_1 in via subordinata, dichiarare l' “atto di cessione a titolo di adem- pimento” del 16/06/2023 a rogito notaio , Repertorio n. Persona_1
16172 Raccolta n. 10.005 e improduttivo di effetti per vizio di Per_2 forma ex artt. 47 e 48 della Legge notarile n. 89/1913 in quanto confi- gurante una donazione dissimulata.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa, maggiorati ex art. 4, co.1 bis D.M. 55/2014.
e Pt_3 Parte_4 in via principale, rigettare tutte le domande formulate da parte ri- corrente, perché infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
Il 20 dicembre 2013 ha ottenuto un mutuo di 117.000 Parte_3
€ dalla Banca di Arborea. seconda moglie del padre di Parte_1
è intervenuta concedendo ipoteca su un proprio immobile a Pt_3
Terralba in via Tasso 17 (foglio 15, particella 2692). Part Il sig. a pagato 3.000 € e poi ha interrotto i pagamenti, e per questo il 27 febbraio 2019 la Banca ha notificato atto di pignoramento dell'immobile.
Successivamente, la sorella e il di lei marito Parte_4 Per_3 hanno pagato, rispettivamente, 73.935,50 e 17.250,69 € in luogo
[...] di Parte_3 Part Il 15 marzo 2022 la sig.ra ha acquistato al suo valore nomi- nale il credito residuo della Banca, pari a 57.852,78 €, iniziando una nuova espropriazione dell'immobile dato in ipoteca, che si è conclusa con assegnazione dell'immobile in suo favore, al valore di 80.475 €. Part La sig.ra ha cercato di rifarsi sul sig. ai sensi dell'art. Pt_1
— 2 — 2871 c.c. per il recupero degli 80.475 € di valore dell'assegnazione, ma non le è stato possibile, in quanto nel frattempo aveva ce- Parte_3 duto alla sorella l'unico immobile di proprietà, sito a Terralba Pt_4 in via Tasso 19 e 21 (Catasto Oristano-Terralba, foglio 14, mappale
694, subalterno 4).
La cessione è indicata come datio in solutum del debito di 149.038,97 €. Secondo la sig.ra dal debito doveva essere detratta Pt_1 la somma di 80.475 €, pari al valore dell'assegnazione, in relazione ai Part quali la sig.ra è già stata soddisfatta. Sostiene inoltre che in altra procedura esecutiva il detto immobile è stato stimato in circa 250.764,85 €. Infine, rileva che continua a vivere con la Parte_3 famiglia nell'immobile a titolo di comodato. In via principale ha quindi chiesto la revoca della datio in solutum ai sensi dell'art. 2901 c.c.; in via subordinata, l'accertamento che l'atto cela una donazione, nulla per mancanza dei testimoni al rogito. Part I sig.ri costituitisi in giudizio, hanno chiesto il rigetto della domanda per i motivi di seguito illustrati.
2. Le condizioni della domanda revocatoria.
La domanda revocatoria è fondata, sussistendo in fatto tutti i pre- supposti richiesti dalla legge.
Il credito della sig.ra infatti, è del tutto plausibile, avendo Pt_1 dato in ipoteca un immobile poi oggetto di espropriazione e avendo quindi conseguito il diritto di agire in via di regresso contro Parte_3
(art. 2901 comma 1 c.c.). Il fatto che il credito sia in contestazione non ha alcuna rilevanza: «Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come proba- bile, anche se non definitivamente accertata» (Cass. n. 11755/2018). Se poi il credito esiste o no sarà il giudice appositamente adito a stabilirlo, senza che ciò possa provocare alcun conflitto di giudicati, in quanto in questa sede la plausibilità del credito viene accertata solo in via inci- dentale. Le ulteriori considerazioni in ordine al valore dell'immobile sono ininfluenti.
La datio in solutum ha certamente pregiudicato le ragioni di cre- dito della sig.ra che in questo modo non ha potuto conseguire in Pt_1
— 3 — via coattiva le proprie ragioni verso Questi era non solo del Parte_3 Part tutto consapevole di arrecare pregiudizio alle ragioni della sig.ra ma ha agito con lo scopo deliberato di danneggiarla per favorire sé stesso e la sorella che, non a caso, acquisita la proprietà di un Pt_4 immobile a prezzo ridotto, gli ha consentito di abitarvi gratuitamente (art. 2901 n. 1 c.c.). sostiene che l'esistenza di un danno Parte_4 sia smentita dal fatto che ella avrebbe potuto ottenere lo stesso risultato con l'assegnazione del bene in sede esecutiva a prezzo verosimilmente del tutto analogo: l'affermazione è del tutto indimostrata, e il fatto che lo stesso immobile nel 2008 sia stato aggiudicato a 101.360 €, anzi, di- mostra il contrario, poiché nel 2008 si era appena verificato il crollo verticale del mercato immobiliare a livello mondiale, cosicché i valori dell'epoca non hanno nulla a che vedere con quelli odierni. Anche a considerare la datio in solutum almeno parzialmente one- rosa, non vi sono dubbi che fosse del tutto consapevole del Parte_4 pregiudizio che con quell'atto avrebbe causato alla sig.ra Che Pt_1
l'immobile, infatti, provenisse dall'espropriazione da lei subita Pt_4 lo sapeva benissimo: l'ipoteca volontaria è menzionata alla pre-
[...] messa 2 del contratto di cessione, e il procedimento esecutivo è men- zionato all'art. 2 del contratto stesso (art. 2901 n. 2 c.c.); non a caso,
è successivamente intervenuta nell'espropriazione per farsi Parte_4 assegnare il bene, conseguendo così il risultato fraudolento voluto dalle parti: conservare la disponibilità dell'immobile a spese della sig.ra Pt_1 sostiene che a escludere la consapevolezza di danneggiare Parte_4 le ragioni della sig.ra militerebbe il fatto che i crediti della prima Pt_1 sono superiori a quelli della seconda e a riprova di ciò indica numerosi altri crediti vantati verso il fratello: ulteriori crediti sono irrilevanti, in quanto non menzionati nella datio in solutum, quindi non estinti con tale mezzo, e perché non coperti dalla prelazione ipotecaria, quindi sog- getti alla par condicio che sarebbe stata costretta a subire Parte_4 in caso di concorso della sig.ra Pt_1
Infine, non si può ritenere operante la clausola di salvezza che impedisce la revoca degli atti di adempimento di un debito scaduto (art. 2901 comma 3 c.c.). Astrattamente, la datio in solutum potrebbe essere considerata una forma di adempimento, ma così non è: essa non è
l'adempimento, ma una prestazione in luogo dell'adempimento. La dif- ferenza è fondamentale, perché il valore di questa prestazione diversa può essere oggetto di contestazione. Non a caso, il legislatore stesso ha chiarito in termini inequivocabili che la norma protegge solo l'«adem- pimento in senso tecnico, senza escludere la possibilità d'impugnare
— 4 — con l'azione revocatoria, ad esempio, la datio in solutum» (n. 1182 della relazione al codice civile).
3. La domanda di simulazione e nullità.
La domanda subordinata di accertamento della simulazione rela- tiva e della nullità del contratto deve ritenersi assorbita dall'accogli- mento integrale della domanda revocatoria.
4. Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è stata di valore pari a 80.475 €, pari al valore del credito che ha giustificato la domanda revocatoria (Cass. n.
10089/2014), di complessità media per studio e introduzione e minima per trattazione e decisione. Si ritiene opportuno abbassare ulteriormente il compenso, in ragione del valore molto più vicino al minimo che al massimo dello scaglione applicabile.
Non si procede in questa sede a riconoscere liti temerarie in capo Part ai sig.ri nonostante il dolo evidente, poiché essi avevano accettato una proposta conciliativa molto conveniente che la sig.ra ha rifiu- Pt_1 tato per motivi che il giudice ritiene non giustificabili. A fronte di una dilazione di alcuni mesi richiesta per il pagamento della somma con- cordata, pari a 80.000 €, ella ha preteso una maggiorazione di 10.000 €, che, come ovvio, non è stata accettata dai convenuti. Il rifiuto è tanto più ingiustificato se si considera che la sig.ra con l'accoglimento Pt_1 della domanda, non ha ancora ottenuto nulla, dovendo poi espropriare il bene e concorrere con a sua volta creditrice di Parte_4 Pt_3 per la riscossione del credito che a suo tempo era stato oggetto della
[...] datio in solutum revocata.
Dispositivo
Il Tribunale:
1. dichiara inefficace nei confronti di la datio in Parte_1 solutum conclusa tra e con atto pubblico notarile Pt_3 Parte_4
— 5 — del 16 giugno 2023, dott. repertorio 16.172, raccolta Persona_1
10.005 2. dichiara assorbita la domanda di simulazione e nullità
3. condanna e in solido tra loro, al rimborso Pt_3 Parte_4 delle spese processuali, che si liquidano in 8.000 € per compensi, oltre accessori di legge, nonché al rimborso per contributo unificato, marca da bollo e notifiche
Si comunichi.
21 marzo 2025
Il giudice
Nicolò Sesta
— 6 —