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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/08/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. 668/23 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe;
rilevato che l'udienza del 17.07.2025 fissata per la discussione e decisione è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; letto l'art. 429 c.p.c., decide la controversia mediante pubblicazione del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 668/2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. ) e , in Parte_1 C.F._1 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, (P.iva e C.F. ), entrambi rappresentati e P.IVA_1 difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Alvaro e Teresa Ielasi, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Siderno (RC), in via Mediterraneo n. 66;
RICORRENTI
CONTRO
Pag. 1 a 10 (C.F. Controparte_1
), in persona del dirigente delegato e legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_2
che rappresenta e difende l'ente unitamente e disgiuntamente ai funzionari Controparte_2 delegati ex art. 6, comma 9, D. Lgs. n. 150/2011, dott. , dott.ssa Controparte_3 CP_4
, dott.ssa dott.ssa dott.ssa
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e dott. in servizio presso la sede sita in , via Pio XI,
[...] Controparte_8 Controparte_1
Trav. De Blasio, n. 11-13;
RESISTENTE
Oggetto: altre controversie di diritto amministrativo;
Conclusioni delle parti: come da note scritte sostitutive dell'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.6.2023, , in persona del Parte_3 legale rappresentante pro tempore, proponevano opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n.
304/2023 e 304/1/2023 del 10/05/2023 prot. n. 11390, n. 305/2023 e 305/1/2023 del 10/05/2023 prot. n. 11391 e n. 306/2023 e 306/1/2023 del 10/05/2023 prot. n. 11392, emesse dall'
[...]
, tutte notificate in data 18.5.2023, con le quali era Controparte_1 intimato loro il pagamento della somma complessiva di € 7.847,10, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965. A fondamento del ricorso, deducevano i seguenti motivi: 1) il pagamento della sanzione sottesa alle OO.II. n. 306/2023 e
306/1/2023 in misura ridotta, avvenuto in data 7.7.2020; 2) l'inesistenza della violazione di cui all'art. 53, comma 5, D.P.R. n. 1124/1965; 3) l'omessa notifica dell'illecito amministrativo contenente la contestuale diffida, con ammissione al pagamento agevolato, relativamente alle
OO.II. n. 304/2023 e 304/1/2023 e l'inesistenza della notifica dell'illecito amministrativo contenente la contestuale diffida eseguita mediante operatore di posta privata con riferimento alle altre ordinanze ingiunzione, con conseguente diritto ad essere rimesso in termini per ottenere l'irrogazione di una sanzione in misura ridotta;
5) l'illegittimità dell'irrogazione di più sanzioni per la medesima violazione, con conseguente illegittimità di due delle tre ordinanze ingiunzione oggetto di impugnazione;
6) l'illegittimità ed incostituzionalità dell'art. 53, comma 5, D.P.R. n. 1124/1965 nella parte in cui prevede una sanzione del tutto sproporzionata all'entità della violazione.
Fissata l'udienza di discussione della causa, ed autorizzata la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza entro il termine assegnato con provvedimento del 15.7.2023, con comparsa del 10.10.2023, l' si costituiva in giudizio e, Controparte_1 preso atto dell'avvenuto pagamento delle OO.II. n. 306/23 e 306/1/2023, di cui, tuttavia, deduceva di essere venuto a conoscenza solo ad esito dell'instaurazione della lite, ammetteva, rispetto a tali
Pag. 2 a 10 ordinanze, l'intervenuta estinzione della procedura sanzionatoria ed insisteva, nel resto, per il rigetto della domanda, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Rigettata dal giudice onorario precedentemente assegnatario del fascicolo l'istanza di sospensiva delle OO.II., la causa era rinviata per la discussione. Nelle more, subentrava nella titolarità del fascicolo la scrivente giudicante e, disposto un rinvio d'ufficio della causa per esigenze riorganizzative del ruolo istruttorio e un ulteriore rinvio per chiedere alle parti i chiarimenti meglio specificati nell'ordinanza del 18.12.2024, la causa era rinviata all'udienza del 15.5.2025 per la discussione e decisione. Poiché l' depositava, in Controparte_1 Controparte_1 allegato alle note scritte sostitutive dell'udienza, il provvedimento di revoca delle OO.II. n. 306/23 e
306/1/2023, la causa era ulteriormente rinviata per fare interloquire gli opponenti su tale produzione documentale. Da ultimo, il procedimento era rinviato all'udienza del 17.7.2025 per la discussione e decisione.
Il ricorso appare fondato nei limiti di quanto di eseguito esposto.
In via preliminare, si reputa opportuno evidenziare che non può essere condiviso quanto ipotizzato dagli opponenti in merito all'incostituzionalità dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965.
In punto di diritto, giova considerare che, in base alla costante giurisprudenza della Consulta in relazione alla severità delle pene (a cui sono parificate le sanzioni amministrative a carattere punitivo), ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., l'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nella quantificazione delle pene (e delle sanzioni amministrative a carattere punitivo) incontra il proprio limite nella manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria sia in relazione alle sanzioni previste per altre figure sanzionatorie (Corte Cost. n. 88 del 2019, n. 68 del 2012, n. 409 del 1989 e n. 218 del 1974), sia rispetto alla intrinseca gravità delle condotte abbracciate da una singola fattispecie (Corte Cost. n. 136 e n. 73 del 2020, n. 284 e n. 40 del 2019, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016 e n. 341 del 1994). Il limite in parola esclude, più in particolare, che la severità della pena comminata dal legislatore possa risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito (da ultimo, Corte Cost. n. 28 del 2022, n. 63 del 2022). Detto altrimenti, l'individuazione del trattamento sanzionatorio delle condotte previste dalle fattispecie criminose, in quanto basata su apprezzamenti di politica criminale connessi specialmente all'allarme sociale generato dai singoli illeciti, resta affidata, secondo la
Corte costituzionale, alla discrezionalità del legislatore le cui scelte possono essere sindacate dal
Giudice delle leggi solo allorquando la sproporzione sanzionatoria e la sperequazione normativa tra figure omogenee assumano aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorrette da alcuna ragionevole giustificazione (Corte cost. n. 455 del 2006; n. 247 del 2013).
Pag. 3 a 10 Nella specie, a venire in rilievo è il comma 5 dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965 ai sensi del quale
"la denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto assicuratore entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dallo ammalato stesso e di quello rilevata dal medico certificatore”. Ai sensi del successivo comma 11, i contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.290,00 a euro 7.745,00, con applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.
La fattispecie de qua, unitariamente intesa, risulta riconducibile al genus dei cc.dd. “illeciti di scopo”, attraverso cui l'ordinamento stigmatizza comportamenti idonei a pregiudicare solo indirettamente il bene giuridico presidiato. In particolare, il bene giuridico tutelato in via diretta è
l'interesse dell' a verificare la sussistenza del diritto all'indennizzabilità ed a Controparte_9 procedere, nel più breve tempo possibile, alla relativa liquidazione. In tal modo si garantisce, in via indiretta, il vero bene della vita a tutela del quale il precetto di comando è posto, ossia il diritto del lavoratore a beneficiare delle prestazioni assicurative di natura previdenziale allorché costui sia attinto da conseguenze pregiudizievoli derivanti da un infortunio o da malattia professionale, nel rispetto dell'art. 38 Cost..
Ad avviso di chi scrive, tenuto conto della ratio della norma e delle ragioni che devono indurre il datore di lavoro a inoltrare nel termine breve di cinque giorni la denuncia di malattia e/o di infortunio, non appare prima facie sproporzionata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 53 del
D.P.R. n. 1124/1965, compresa tra un minimo e un massimo edittale ampio che consente di parametrare la risposta punitiva alla gravità della singola violazione concretizzatasi nella specie, e non emerge un'evidente sperequazione del trattamento sanzionatorio rispetto ad altre figure omogenee, non potendosi considerare tale quella invocata dai ricorrenti posta a presidio di beni giuridici diversi rispetto a quello sotteso all'introduzione della citata normativa.
Non si ritiene, pertanto, emergano elementi sufficienti per sollevare la prospettata questione di legittimità costituzionale (cfr. in senso conforme, Trib. Locri. n. 494/2024).
Tanto premesso, è possibile passare all'esame delle censure formulate dagli odierni opponenti, specificando che ciascuno – ricorrente principale e obbligato in solido - ha proposto opposizione in un unico ricorso alle tre ordinanze ingiunzione emesse dall' opposto di cui era CP_1 destinatario.
In punto di diritto, e in via generale, giova premettere che nel giudizio di opposizione ad una ordinanza ingiunzione in materia di sanzioni amministrativa il relativo oggetto non è l'accertamento
Pag. 4 a 10 della legittimità dell'atto amministrativo, ma la pretesa sanzionatoria. Difatti il Giudice, al quale sono riconosciuti poteri istruttori esercitabili ex officio, deve pronunciarsi, non tanto sull'operato della Pubblica Amministrazione (da ritenersi lecito, sino a prova contraria), ma sulla responsabilità dell'opponente, che va provata in giudizio.
Come specificato dalla Suprema Corte, infatti, “Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta, assume sostanzialmente la parte di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697
c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro imputabilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi od estintivi. Con l'ulteriore precisazione che l'Amministrazione può avvalersi anche di presunzioni (essendo anche questi mezzi di prova dei fatti giuridici) che trasferiscono a carico dell'opponente l'onere della prova contraria” (cfr., da ultimo, Cass.
23.02.2018, n. 4424; Cass. 24.01.2019, n. 1921).
Nel caso di specie, l' con le ordinanze ingiunzione opposte ha Controparte_1 contestato ai ricorrenti la violazione dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/65 per ritardo nella comunicazione di tre denunce di malattia professionale relative al lavoratore . Persona_1
Più specificamente, in relazione all'incontestata prospettazione offerta dall' opposto: CP_1
- le ordinanze ingiunzione n. 306/23 e 306/1/2023 sono state emesse in relazione alla malattia professionale n. 515452825 del 20/05/2020, certificato medico n. 000070364, con illecito amministrativo n. 161/53; CP_10
- le ordinanze ingiunzione n. 305/23 e 305/1/2023 sono state emesse in relazione alla malattia professionale n. 515452826 del 20/05/2020, certificato medico n. 000070362, con illecito amministrativo n. 162/53; CP_10
- le ordinanze ingiunzione n. 304/2023 e 304/1/2023 sono state emesse in relazione alla malattia professionale n. 515452827 del 20/05/2020, certificato medico n. 000070363, con illecito amministrativo n. 163/53. CP_10
Quanto alle ordinanze ingiunzione n. 306/2023 e 306/1/2023, il Tribunale non può non prendere preliminarmente atto del fatto che l' , nel corso Controparte_11 del giudizio, ha provveduto, in autotutela, alla loro revoca, così come concordemente dedotto dalle parti, sul presupposto del pagamento della sottesa sanzione, avvenuto in data 7.7.2020, constatando espressamente l'estinzione della procedura sanzionatoria.
Tale circostanza soddisfa l'obiettivo di tutela perseguito dagli opponenti con riguardo alla richiesta di annullamento delle predette ordinanze ingiunzione, determinando inevitabilmente, ai sensi
Pag. 5 a 10 dell'art. 100 c.p.c., il sopravvenuto difetto del loro interesse a coltivare nel merito la predetta domanda.
È noto, infatti, che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20.1.98, n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., 7.6.99, n. 5593; Cass. civ., 6.4.83, n. 24069).
Nella specie, revocati i provvedimenti opposti dalla stessa amministrazione, la quale ha dato espressamente atto dell'avvenuta estinzione della procedura sanzionatoria sul presupposto dell'intercorso pagamento della sanzione da parte del trasgressore - contegno che, invero, è stato posto a fondamento del primo motivo di opposizione e che è idoneo, di per sé, a manifestare l'integrale acquiescenza all'applicazione della stessa misura afflittiva - è evidente che gli opponenti non possano perseguire alcun ulteriore utile risultato dalla trattazione nel merito delle domande formulate in giudizio rispetto alle ordinanze ingiunzione n. 306/2023 e 306/1/2023, con conseguente declaratoria della cessazione della materia del contendere in parte qua. Limitatamente ai predetti provvedimenti impugnati, occorre, dunque, statuire sulle censure sollevate dalle parti ai soli fini della regolamentazione delle spese processuali.
Tanto premesso, deve considerarsi che, nella specie, è incontestato che l' abbia proceduto in CP_10 data 29.5.2020 a richiedere al datore di lavoro le denunce di malattia professionale relative a ciascuno dei suddetti certificati medici. Risulta altresì documentalmente che le denunce di malattia professionale (n. 293314, 293316, 293317) sono state trasmesse all' in data 8.6.2020. CP_10
Alla luce delle predette risultanze documentali, non può residuare alcun dubbio circa l'astratta esistenza della violazione contestata, avendo il datore di lavoro trasmesso le denunce di malattia professionale oltre il termine di cinque giorni previsto dalla legge.
La tesi sostenuta dagli opponenti secondo cui l'art. 53 del D.P.R. n. 1124/65 non troverebbe applicazione allorquando – come nella specie – il lavoratore segnali la malattia direttamente all' tramite l'invio della relativa certificazione medica e sia poi l'ente ad informare il datore CP_10 della malattia professionale denunciata non è condivisibile.
La norma deve essere interpretata non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo della fattispecie di illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e soprattutto con la disciplina in cui essa si inserisce.
Pag. 6 a 10 Il precetto della norma è chiaro nello stabilire a carico del datore di lavoro l'obbligo di trasmettere la denuncia di malattia professionale all'istituto assicuratore entro un termine brevissimo (cinque giorni) dal giorno in cui ha ricevuto la segnalazione della malattia professionale.
Dal momento che, come sopra argomentato, la ratio e la finalità dell'obbligo di tempestiva denuncia risiedono nel consentire all'Istituto di compiere i doverosi e necessari accertamenti ai fini del riconoscimento o meno della prestazione assicurativa, l'immediatezza temporale della comunicazione nell'articolazione dell'iter amministrativo costituisce snodo fondamentale. L'onere informativo, del resto, non si esaurisce nella trasmissione all'Istituto dei soli dati di natura medica
(peraltro da questi già in buona parte posseduti, stante l'onere di inoltro posto in capo al medico o alla struttura sanitaria ex art. 53, co. 5 cit.), ma afferisce soprattutto a quelli ulteriori, attinenti al rapporto di lavoro dell'istante. Sebbene, allora, nella disposizione si faccia espresso riferimento solo al caso -normale- in cui il datore riceve dal lavoratore il certificato medico attestante la malattia, non può certo rilevare da chi materialmente il datore di lavoro riceva la richiesta. In altre parole,
l'obbligo di redazione e di trasmissione del modulo di denuncia non viene meno per il fatto che il datore sia venuto a conoscenza della denuncia di manifestazione della malattia tramite il certificato trasmessogli dall'istituto anziché dal lavoratore. La violazione in esame si consuma, infatti, nel momento in cui il datore di lavoro, presa conoscenza dell'evento protetto (in questo caso, la malattia professionale) omette di denunciarlo nel termine di legge decorrente dalla ricezione della notizia, su impulso del lavoratore o dell' stessa. CP_10
Una diversa interpretazione che consentisse al datore di lavoro di effettuare impunemente la denuncia senza l'osservanza di un termine comporterebbe inammissibili ripercussioni sul procedimento amministrativo diretto alla pronta liquidazione della prestazione assicurativa, con conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore e per l'istituto assicuratore. E' proprio la tempestività della denuncia -ed in questo risiede tutta la ratio della previsione di un termine anche nel caso in cui la notizia della malattia non pervenga al datore dal lavoratore- a consentire all' sulla base CP_10 delle precise informazioni acquisite presso il datore di lavoro, di avviare e completare celermente il procedimento amministrativo, dapprima verificando il diritto alla prestazione e procedendo poi alla liquidazione dell'indennità.
Pertanto, la condotta materiale contestata agli opponenti, diversamente da quanto sostenuto dagli stessi, rientra nell'ambito applicativo dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/65 in quanto ricompresa nel significato logico che deve essere ascritto a tale disposizione normativa (cfr. in senso conforme,
Trib. Genova, n. 1161/2015; Trib. Caltanissetta, n. 242/2023; Trib. Locri, n. 494/2024).
Coglie, invece, nel segno quanto osservato dai ricorrenti in merito alla unicità della condotta violativa contestata. La scrivente ritiene, infatti, di doversi uniformare all'orientamento già espresso
Pag. 7 a 10 dall'intestato Tribunale (in persona del giudice, dott.ssa Galati Mariagrazia) con sentenza n.
494/2024 del 30.09.2024, in una vicenda analoga.
Nella fattispecie al vaglio del presente giudizio, a fondamento delle violazioni contestate nelle ordinanze ingiunzione opposte, vi sono tre distinti certificati medici elaborati dal medico competente tutti nella medesima data (20.5.2020) nel quale sono state indicate tre patologie asseritamente contratte dal lavoratore in un unico periodo continuativo di lavoro Persona_1 prestato alle dipendenze della società ricorrente (dal 23.12.2008 al 16.5.2020) svolgendo sempre le stesse mansioni, vale a dire, cuoco pizzaiolo, con esposizione ad un rischio sostanzialmente sovrapponibile costituito da attività eseguite con ritmi continuativi che implicano sforzi fisici.
Ad avviso della scrivente, in disparte la circostanza pacifica che il datore di lavoro abbia provveduto in ritardo alla trasmissione di quanto chiesto dall' , appare incomprensibile, in CP_10 assenza di un preciso aggancio normativo, la ragione fondante la necessità di richiedere tre distinte denunce di malattia professionale, posto che, nel caso di specie, vengono in rilievo tre certificati medici, tutti emessi nella medesima data, relativi allo stesso lavoratore e datore di lavoro, in cui si attesa l'esistenza di patologie asseritamente contratte nel medesimo ambiente lavorativo, rimaste immutate le mansioni svolte dal prestatore per tutto il periodo oggetto di esposizione a rischio e conseguenziale accertamento da parte dell' . Non si discute, risultando verosimile per ragioni CP_10 di organizzazione nella liquidazione degli indennizzi, che l'Istituto assicuratore apra tante pratiche quante sono le malattie denunciate dal lavoratore, tuttavia, non si rinviene ai fini per cui è causa, prima ancora della disposizione specifica impositiva, finanche la necessità logica di imporre al datore di lavoro tante denunce quante sono le malattie contratte dallo stesso lavoratore nel medesimo ambiente lavorativo ed indicate in plurimi certificati, laddove l'esposizione al rischio professionale sia rimasta invariata per l'intero periodo oggetto di accertamento, atteso che le informazioni che il datore di lavoro dovrebbe rilasciare in relazione al lavoratore, utili ai fini dell'istruzione della pratica, sono sostanzialmente analoghe. In altri termini, non si vede quale possa essere l'elemento di novità che l' potrebbe acquisire ai fini dell'accertamento delle noxe CP_10 professionali cui è stato esposto il lavoratore, imponendo al datore di lavoro di inviare tre distinte denunce. La suddivisione in tabelle delle malattie, così come invocata dall'Amministrazione convenuta, al più potrebbe astrattamente giustificare l'emissione di distinti certificati ma nulla dice in merito all'obbligo di smembrare le denunce a fronte di certificati medici emessi in pari data e relativi al medesimo lavoratore esposto ad un rischio sostanzialmente sovrapponibile, correlato all'esecuzione delle medesime mansioni presso lo stesso datore di lavoro.
Appare al Tribunale, peraltro, alquanto improbabile che l' possa chiamare a visita per ben tre CP_9 volte lo stesso lavoratore che nel periodo denunciato sia stato esposto sempre ad un rischio analogo,
Pag. 8 a 10 anche in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e dei tempi di definizione delle procedure.
Diversamente a dirsi laddove si fosse trattato di eventi differenti, quali, ad esempio, infortunio sul lavoro generato da causa violenta e malattia professionale, ovvero di un mutamento nel periodo da considerare di mansioni e di datore di lavoro, circostanze che necessitano anche di questionari diversificati da sottoporre al denunciante.
Non appare, allora, comprensibile la fonte dell'irrogazione di tre sanzioni amministrative, apparendo, invece, corrispondente al dato normativo invocato dalla resistente la commissione di una sola violazione dell'art.53, comma 5 del D.P.R. n.1124/1965, posta in essere con l'inoltro tardivo della prima denuncia di malattia professionale (la n. 293314) che ha dato origine all'ingiunzione di pagamento emessa con ordinanze n. 306/2023 e 306/1/2023.
Alla luce del superiore iter argomentativo, le ulteriori ordinanze ingiunzione – nella specie, le ordinanze ingiunzione n. 304/2023 e 304/1/2023 nonché n. 305/2023 e 305/1/2023 - appaiono essere prima facie illegittime in quanto frutto di un'illegittima duplicazione sanzionatoria.
Da quanto detto deriva che le ordinanze ingiunzione n. 304/2023 e 304/1/2023 del 10/5/2023, prot.
11390 nonché n. 305/2023 e 305/1/2023 del 10/5/2023, prot. 11391 vanno annullate, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore profilo di doglianza sollevato dai ricorrenti in merito alla loro legittimità, in applicazione del principio della “ragione più liquida”.
Quanto alle ordinanze ingiunzione n. 306/2023 e 306/1/2023 del 10/5/2023, prot. 11392, come detto, si impone, per tutte le ragioni indicate in premessa, una pronuncia di cessazione della materia del contendere, rendendosi superfluo ogni ulteriore accertamento sul merito delle contestazioni mosse in giudizio dagli opponenti.
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, deve, invero, darsi atto che questi ultimi hanno documentato, già in sede di ricorso introduttivo, il pagamento, avvenuto in data 7.7.2020, della sanzione correlata all'illecito contestato nelle ordinanze ingiunzione n. 306/2023 e 306/1/2023 in misura minima;
tale circostanza - che è idonea, di per sé, a manifestare l'integrale acquiescenza alla sanzione - è stata posta alla base dell'adozione del provvedimento in autotutela da parte dell' del opposto che ha constatato l'estinzione della procedura sanzionatoria. CP_1 CP_1
Tuttavia, non può non considerarsi che non è stata offerta idonea prova circa la comunicazione all'Istituto dell'avvenuto pagamento, come, invece, previsto nell'atto di notificazione dell'illecito amministrativo e diffida “ora per allora” (“entro il suddetto termine il trasgressore o l'obbligato solidale dovranno fornire prova del pagamento delle somme sopra indicate a questa sede”). Né può revocarsi in dubbio la ritualità della predetta notifica, risultando documentalmente che essa è stata eseguita per il tramite di Non risulta neppure che i ricorrenti abbiano Controparte_12
Pag. 9 a 10 infruttuosamente avanzato, prima del deposito del ricorso, istanza di annullamento o revoca in autotutela.
La circostanza, allora, che l' opposto ignorasse incolpevolmente che la sanzione sottesa alle CP_9 predette ordinanze ingiunzione fosse stata già pagata in misura minima prima dell'instaurazione della lite, unitamente al fatto che l'istituto ha provveduto alla revoca delle predette ordinanze nel corso del giudizio, nonché l'esistenza di difformi orientamenti di merito circa l'interpretazione dell'art. 53 del D.P.R. n.1124/1965 (cfr. Trib. Latina n. 2059/2023) giustificano la pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle ordinanze ingiunzione n.
306/2023 e 306/1/2023 del 10/5/2023, prot. 11392, per le ragioni di cui in parte motiva;
2) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione n. 304/23 e n. 304/1/23 del 10/5/2023, prot. 11390, nonchè n. 305/23 e n.
305/1/2023 del 10/5/2023, prot. 11391;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 11/8/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 10 a 10
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe;
rilevato che l'udienza del 17.07.2025 fissata per la discussione e decisione è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; letto l'art. 429 c.p.c., decide la controversia mediante pubblicazione del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 668/2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. ) e , in Parte_1 C.F._1 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, (P.iva e C.F. ), entrambi rappresentati e P.IVA_1 difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Alvaro e Teresa Ielasi, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Siderno (RC), in via Mediterraneo n. 66;
RICORRENTI
CONTRO
Pag. 1 a 10 (C.F. Controparte_1
), in persona del dirigente delegato e legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_2
che rappresenta e difende l'ente unitamente e disgiuntamente ai funzionari Controparte_2 delegati ex art. 6, comma 9, D. Lgs. n. 150/2011, dott. , dott.ssa Controparte_3 CP_4
, dott.ssa dott.ssa dott.ssa
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e dott. in servizio presso la sede sita in , via Pio XI,
[...] Controparte_8 Controparte_1
Trav. De Blasio, n. 11-13;
RESISTENTE
Oggetto: altre controversie di diritto amministrativo;
Conclusioni delle parti: come da note scritte sostitutive dell'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.6.2023, , in persona del Parte_3 legale rappresentante pro tempore, proponevano opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n.
304/2023 e 304/1/2023 del 10/05/2023 prot. n. 11390, n. 305/2023 e 305/1/2023 del 10/05/2023 prot. n. 11391 e n. 306/2023 e 306/1/2023 del 10/05/2023 prot. n. 11392, emesse dall'
[...]
, tutte notificate in data 18.5.2023, con le quali era Controparte_1 intimato loro il pagamento della somma complessiva di € 7.847,10, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965. A fondamento del ricorso, deducevano i seguenti motivi: 1) il pagamento della sanzione sottesa alle OO.II. n. 306/2023 e
306/1/2023 in misura ridotta, avvenuto in data 7.7.2020; 2) l'inesistenza della violazione di cui all'art. 53, comma 5, D.P.R. n. 1124/1965; 3) l'omessa notifica dell'illecito amministrativo contenente la contestuale diffida, con ammissione al pagamento agevolato, relativamente alle
OO.II. n. 304/2023 e 304/1/2023 e l'inesistenza della notifica dell'illecito amministrativo contenente la contestuale diffida eseguita mediante operatore di posta privata con riferimento alle altre ordinanze ingiunzione, con conseguente diritto ad essere rimesso in termini per ottenere l'irrogazione di una sanzione in misura ridotta;
5) l'illegittimità dell'irrogazione di più sanzioni per la medesima violazione, con conseguente illegittimità di due delle tre ordinanze ingiunzione oggetto di impugnazione;
6) l'illegittimità ed incostituzionalità dell'art. 53, comma 5, D.P.R. n. 1124/1965 nella parte in cui prevede una sanzione del tutto sproporzionata all'entità della violazione.
Fissata l'udienza di discussione della causa, ed autorizzata la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza entro il termine assegnato con provvedimento del 15.7.2023, con comparsa del 10.10.2023, l' si costituiva in giudizio e, Controparte_1 preso atto dell'avvenuto pagamento delle OO.II. n. 306/23 e 306/1/2023, di cui, tuttavia, deduceva di essere venuto a conoscenza solo ad esito dell'instaurazione della lite, ammetteva, rispetto a tali
Pag. 2 a 10 ordinanze, l'intervenuta estinzione della procedura sanzionatoria ed insisteva, nel resto, per il rigetto della domanda, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Rigettata dal giudice onorario precedentemente assegnatario del fascicolo l'istanza di sospensiva delle OO.II., la causa era rinviata per la discussione. Nelle more, subentrava nella titolarità del fascicolo la scrivente giudicante e, disposto un rinvio d'ufficio della causa per esigenze riorganizzative del ruolo istruttorio e un ulteriore rinvio per chiedere alle parti i chiarimenti meglio specificati nell'ordinanza del 18.12.2024, la causa era rinviata all'udienza del 15.5.2025 per la discussione e decisione. Poiché l' depositava, in Controparte_1 Controparte_1 allegato alle note scritte sostitutive dell'udienza, il provvedimento di revoca delle OO.II. n. 306/23 e
306/1/2023, la causa era ulteriormente rinviata per fare interloquire gli opponenti su tale produzione documentale. Da ultimo, il procedimento era rinviato all'udienza del 17.7.2025 per la discussione e decisione.
Il ricorso appare fondato nei limiti di quanto di eseguito esposto.
In via preliminare, si reputa opportuno evidenziare che non può essere condiviso quanto ipotizzato dagli opponenti in merito all'incostituzionalità dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965.
In punto di diritto, giova considerare che, in base alla costante giurisprudenza della Consulta in relazione alla severità delle pene (a cui sono parificate le sanzioni amministrative a carattere punitivo), ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., l'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nella quantificazione delle pene (e delle sanzioni amministrative a carattere punitivo) incontra il proprio limite nella manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria sia in relazione alle sanzioni previste per altre figure sanzionatorie (Corte Cost. n. 88 del 2019, n. 68 del 2012, n. 409 del 1989 e n. 218 del 1974), sia rispetto alla intrinseca gravità delle condotte abbracciate da una singola fattispecie (Corte Cost. n. 136 e n. 73 del 2020, n. 284 e n. 40 del 2019, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016 e n. 341 del 1994). Il limite in parola esclude, più in particolare, che la severità della pena comminata dal legislatore possa risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito (da ultimo, Corte Cost. n. 28 del 2022, n. 63 del 2022). Detto altrimenti, l'individuazione del trattamento sanzionatorio delle condotte previste dalle fattispecie criminose, in quanto basata su apprezzamenti di politica criminale connessi specialmente all'allarme sociale generato dai singoli illeciti, resta affidata, secondo la
Corte costituzionale, alla discrezionalità del legislatore le cui scelte possono essere sindacate dal
Giudice delle leggi solo allorquando la sproporzione sanzionatoria e la sperequazione normativa tra figure omogenee assumano aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorrette da alcuna ragionevole giustificazione (Corte cost. n. 455 del 2006; n. 247 del 2013).
Pag. 3 a 10 Nella specie, a venire in rilievo è il comma 5 dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965 ai sensi del quale
"la denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto assicuratore entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dallo ammalato stesso e di quello rilevata dal medico certificatore”. Ai sensi del successivo comma 11, i contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.290,00 a euro 7.745,00, con applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.
La fattispecie de qua, unitariamente intesa, risulta riconducibile al genus dei cc.dd. “illeciti di scopo”, attraverso cui l'ordinamento stigmatizza comportamenti idonei a pregiudicare solo indirettamente il bene giuridico presidiato. In particolare, il bene giuridico tutelato in via diretta è
l'interesse dell' a verificare la sussistenza del diritto all'indennizzabilità ed a Controparte_9 procedere, nel più breve tempo possibile, alla relativa liquidazione. In tal modo si garantisce, in via indiretta, il vero bene della vita a tutela del quale il precetto di comando è posto, ossia il diritto del lavoratore a beneficiare delle prestazioni assicurative di natura previdenziale allorché costui sia attinto da conseguenze pregiudizievoli derivanti da un infortunio o da malattia professionale, nel rispetto dell'art. 38 Cost..
Ad avviso di chi scrive, tenuto conto della ratio della norma e delle ragioni che devono indurre il datore di lavoro a inoltrare nel termine breve di cinque giorni la denuncia di malattia e/o di infortunio, non appare prima facie sproporzionata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 53 del
D.P.R. n. 1124/1965, compresa tra un minimo e un massimo edittale ampio che consente di parametrare la risposta punitiva alla gravità della singola violazione concretizzatasi nella specie, e non emerge un'evidente sperequazione del trattamento sanzionatorio rispetto ad altre figure omogenee, non potendosi considerare tale quella invocata dai ricorrenti posta a presidio di beni giuridici diversi rispetto a quello sotteso all'introduzione della citata normativa.
Non si ritiene, pertanto, emergano elementi sufficienti per sollevare la prospettata questione di legittimità costituzionale (cfr. in senso conforme, Trib. Locri. n. 494/2024).
Tanto premesso, è possibile passare all'esame delle censure formulate dagli odierni opponenti, specificando che ciascuno – ricorrente principale e obbligato in solido - ha proposto opposizione in un unico ricorso alle tre ordinanze ingiunzione emesse dall' opposto di cui era CP_1 destinatario.
In punto di diritto, e in via generale, giova premettere che nel giudizio di opposizione ad una ordinanza ingiunzione in materia di sanzioni amministrativa il relativo oggetto non è l'accertamento
Pag. 4 a 10 della legittimità dell'atto amministrativo, ma la pretesa sanzionatoria. Difatti il Giudice, al quale sono riconosciuti poteri istruttori esercitabili ex officio, deve pronunciarsi, non tanto sull'operato della Pubblica Amministrazione (da ritenersi lecito, sino a prova contraria), ma sulla responsabilità dell'opponente, che va provata in giudizio.
Come specificato dalla Suprema Corte, infatti, “Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta, assume sostanzialmente la parte di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697
c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro imputabilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi od estintivi. Con l'ulteriore precisazione che l'Amministrazione può avvalersi anche di presunzioni (essendo anche questi mezzi di prova dei fatti giuridici) che trasferiscono a carico dell'opponente l'onere della prova contraria” (cfr., da ultimo, Cass.
23.02.2018, n. 4424; Cass. 24.01.2019, n. 1921).
Nel caso di specie, l' con le ordinanze ingiunzione opposte ha Controparte_1 contestato ai ricorrenti la violazione dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/65 per ritardo nella comunicazione di tre denunce di malattia professionale relative al lavoratore . Persona_1
Più specificamente, in relazione all'incontestata prospettazione offerta dall' opposto: CP_1
- le ordinanze ingiunzione n. 306/23 e 306/1/2023 sono state emesse in relazione alla malattia professionale n. 515452825 del 20/05/2020, certificato medico n. 000070364, con illecito amministrativo n. 161/53; CP_10
- le ordinanze ingiunzione n. 305/23 e 305/1/2023 sono state emesse in relazione alla malattia professionale n. 515452826 del 20/05/2020, certificato medico n. 000070362, con illecito amministrativo n. 162/53; CP_10
- le ordinanze ingiunzione n. 304/2023 e 304/1/2023 sono state emesse in relazione alla malattia professionale n. 515452827 del 20/05/2020, certificato medico n. 000070363, con illecito amministrativo n. 163/53. CP_10
Quanto alle ordinanze ingiunzione n. 306/2023 e 306/1/2023, il Tribunale non può non prendere preliminarmente atto del fatto che l' , nel corso Controparte_11 del giudizio, ha provveduto, in autotutela, alla loro revoca, così come concordemente dedotto dalle parti, sul presupposto del pagamento della sottesa sanzione, avvenuto in data 7.7.2020, constatando espressamente l'estinzione della procedura sanzionatoria.
Tale circostanza soddisfa l'obiettivo di tutela perseguito dagli opponenti con riguardo alla richiesta di annullamento delle predette ordinanze ingiunzione, determinando inevitabilmente, ai sensi
Pag. 5 a 10 dell'art. 100 c.p.c., il sopravvenuto difetto del loro interesse a coltivare nel merito la predetta domanda.
È noto, infatti, che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20.1.98, n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., 7.6.99, n. 5593; Cass. civ., 6.4.83, n. 24069).
Nella specie, revocati i provvedimenti opposti dalla stessa amministrazione, la quale ha dato espressamente atto dell'avvenuta estinzione della procedura sanzionatoria sul presupposto dell'intercorso pagamento della sanzione da parte del trasgressore - contegno che, invero, è stato posto a fondamento del primo motivo di opposizione e che è idoneo, di per sé, a manifestare l'integrale acquiescenza all'applicazione della stessa misura afflittiva - è evidente che gli opponenti non possano perseguire alcun ulteriore utile risultato dalla trattazione nel merito delle domande formulate in giudizio rispetto alle ordinanze ingiunzione n. 306/2023 e 306/1/2023, con conseguente declaratoria della cessazione della materia del contendere in parte qua. Limitatamente ai predetti provvedimenti impugnati, occorre, dunque, statuire sulle censure sollevate dalle parti ai soli fini della regolamentazione delle spese processuali.
Tanto premesso, deve considerarsi che, nella specie, è incontestato che l' abbia proceduto in CP_10 data 29.5.2020 a richiedere al datore di lavoro le denunce di malattia professionale relative a ciascuno dei suddetti certificati medici. Risulta altresì documentalmente che le denunce di malattia professionale (n. 293314, 293316, 293317) sono state trasmesse all' in data 8.6.2020. CP_10
Alla luce delle predette risultanze documentali, non può residuare alcun dubbio circa l'astratta esistenza della violazione contestata, avendo il datore di lavoro trasmesso le denunce di malattia professionale oltre il termine di cinque giorni previsto dalla legge.
La tesi sostenuta dagli opponenti secondo cui l'art. 53 del D.P.R. n. 1124/65 non troverebbe applicazione allorquando – come nella specie – il lavoratore segnali la malattia direttamente all' tramite l'invio della relativa certificazione medica e sia poi l'ente ad informare il datore CP_10 della malattia professionale denunciata non è condivisibile.
La norma deve essere interpretata non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo della fattispecie di illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e soprattutto con la disciplina in cui essa si inserisce.
Pag. 6 a 10 Il precetto della norma è chiaro nello stabilire a carico del datore di lavoro l'obbligo di trasmettere la denuncia di malattia professionale all'istituto assicuratore entro un termine brevissimo (cinque giorni) dal giorno in cui ha ricevuto la segnalazione della malattia professionale.
Dal momento che, come sopra argomentato, la ratio e la finalità dell'obbligo di tempestiva denuncia risiedono nel consentire all'Istituto di compiere i doverosi e necessari accertamenti ai fini del riconoscimento o meno della prestazione assicurativa, l'immediatezza temporale della comunicazione nell'articolazione dell'iter amministrativo costituisce snodo fondamentale. L'onere informativo, del resto, non si esaurisce nella trasmissione all'Istituto dei soli dati di natura medica
(peraltro da questi già in buona parte posseduti, stante l'onere di inoltro posto in capo al medico o alla struttura sanitaria ex art. 53, co. 5 cit.), ma afferisce soprattutto a quelli ulteriori, attinenti al rapporto di lavoro dell'istante. Sebbene, allora, nella disposizione si faccia espresso riferimento solo al caso -normale- in cui il datore riceve dal lavoratore il certificato medico attestante la malattia, non può certo rilevare da chi materialmente il datore di lavoro riceva la richiesta. In altre parole,
l'obbligo di redazione e di trasmissione del modulo di denuncia non viene meno per il fatto che il datore sia venuto a conoscenza della denuncia di manifestazione della malattia tramite il certificato trasmessogli dall'istituto anziché dal lavoratore. La violazione in esame si consuma, infatti, nel momento in cui il datore di lavoro, presa conoscenza dell'evento protetto (in questo caso, la malattia professionale) omette di denunciarlo nel termine di legge decorrente dalla ricezione della notizia, su impulso del lavoratore o dell' stessa. CP_10
Una diversa interpretazione che consentisse al datore di lavoro di effettuare impunemente la denuncia senza l'osservanza di un termine comporterebbe inammissibili ripercussioni sul procedimento amministrativo diretto alla pronta liquidazione della prestazione assicurativa, con conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore e per l'istituto assicuratore. E' proprio la tempestività della denuncia -ed in questo risiede tutta la ratio della previsione di un termine anche nel caso in cui la notizia della malattia non pervenga al datore dal lavoratore- a consentire all' sulla base CP_10 delle precise informazioni acquisite presso il datore di lavoro, di avviare e completare celermente il procedimento amministrativo, dapprima verificando il diritto alla prestazione e procedendo poi alla liquidazione dell'indennità.
Pertanto, la condotta materiale contestata agli opponenti, diversamente da quanto sostenuto dagli stessi, rientra nell'ambito applicativo dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/65 in quanto ricompresa nel significato logico che deve essere ascritto a tale disposizione normativa (cfr. in senso conforme,
Trib. Genova, n. 1161/2015; Trib. Caltanissetta, n. 242/2023; Trib. Locri, n. 494/2024).
Coglie, invece, nel segno quanto osservato dai ricorrenti in merito alla unicità della condotta violativa contestata. La scrivente ritiene, infatti, di doversi uniformare all'orientamento già espresso
Pag. 7 a 10 dall'intestato Tribunale (in persona del giudice, dott.ssa Galati Mariagrazia) con sentenza n.
494/2024 del 30.09.2024, in una vicenda analoga.
Nella fattispecie al vaglio del presente giudizio, a fondamento delle violazioni contestate nelle ordinanze ingiunzione opposte, vi sono tre distinti certificati medici elaborati dal medico competente tutti nella medesima data (20.5.2020) nel quale sono state indicate tre patologie asseritamente contratte dal lavoratore in un unico periodo continuativo di lavoro Persona_1 prestato alle dipendenze della società ricorrente (dal 23.12.2008 al 16.5.2020) svolgendo sempre le stesse mansioni, vale a dire, cuoco pizzaiolo, con esposizione ad un rischio sostanzialmente sovrapponibile costituito da attività eseguite con ritmi continuativi che implicano sforzi fisici.
Ad avviso della scrivente, in disparte la circostanza pacifica che il datore di lavoro abbia provveduto in ritardo alla trasmissione di quanto chiesto dall' , appare incomprensibile, in CP_10 assenza di un preciso aggancio normativo, la ragione fondante la necessità di richiedere tre distinte denunce di malattia professionale, posto che, nel caso di specie, vengono in rilievo tre certificati medici, tutti emessi nella medesima data, relativi allo stesso lavoratore e datore di lavoro, in cui si attesa l'esistenza di patologie asseritamente contratte nel medesimo ambiente lavorativo, rimaste immutate le mansioni svolte dal prestatore per tutto il periodo oggetto di esposizione a rischio e conseguenziale accertamento da parte dell' . Non si discute, risultando verosimile per ragioni CP_10 di organizzazione nella liquidazione degli indennizzi, che l'Istituto assicuratore apra tante pratiche quante sono le malattie denunciate dal lavoratore, tuttavia, non si rinviene ai fini per cui è causa, prima ancora della disposizione specifica impositiva, finanche la necessità logica di imporre al datore di lavoro tante denunce quante sono le malattie contratte dallo stesso lavoratore nel medesimo ambiente lavorativo ed indicate in plurimi certificati, laddove l'esposizione al rischio professionale sia rimasta invariata per l'intero periodo oggetto di accertamento, atteso che le informazioni che il datore di lavoro dovrebbe rilasciare in relazione al lavoratore, utili ai fini dell'istruzione della pratica, sono sostanzialmente analoghe. In altri termini, non si vede quale possa essere l'elemento di novità che l' potrebbe acquisire ai fini dell'accertamento delle noxe CP_10 professionali cui è stato esposto il lavoratore, imponendo al datore di lavoro di inviare tre distinte denunce. La suddivisione in tabelle delle malattie, così come invocata dall'Amministrazione convenuta, al più potrebbe astrattamente giustificare l'emissione di distinti certificati ma nulla dice in merito all'obbligo di smembrare le denunce a fronte di certificati medici emessi in pari data e relativi al medesimo lavoratore esposto ad un rischio sostanzialmente sovrapponibile, correlato all'esecuzione delle medesime mansioni presso lo stesso datore di lavoro.
Appare al Tribunale, peraltro, alquanto improbabile che l' possa chiamare a visita per ben tre CP_9 volte lo stesso lavoratore che nel periodo denunciato sia stato esposto sempre ad un rischio analogo,
Pag. 8 a 10 anche in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e dei tempi di definizione delle procedure.
Diversamente a dirsi laddove si fosse trattato di eventi differenti, quali, ad esempio, infortunio sul lavoro generato da causa violenta e malattia professionale, ovvero di un mutamento nel periodo da considerare di mansioni e di datore di lavoro, circostanze che necessitano anche di questionari diversificati da sottoporre al denunciante.
Non appare, allora, comprensibile la fonte dell'irrogazione di tre sanzioni amministrative, apparendo, invece, corrispondente al dato normativo invocato dalla resistente la commissione di una sola violazione dell'art.53, comma 5 del D.P.R. n.1124/1965, posta in essere con l'inoltro tardivo della prima denuncia di malattia professionale (la n. 293314) che ha dato origine all'ingiunzione di pagamento emessa con ordinanze n. 306/2023 e 306/1/2023.
Alla luce del superiore iter argomentativo, le ulteriori ordinanze ingiunzione – nella specie, le ordinanze ingiunzione n. 304/2023 e 304/1/2023 nonché n. 305/2023 e 305/1/2023 - appaiono essere prima facie illegittime in quanto frutto di un'illegittima duplicazione sanzionatoria.
Da quanto detto deriva che le ordinanze ingiunzione n. 304/2023 e 304/1/2023 del 10/5/2023, prot.
11390 nonché n. 305/2023 e 305/1/2023 del 10/5/2023, prot. 11391 vanno annullate, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore profilo di doglianza sollevato dai ricorrenti in merito alla loro legittimità, in applicazione del principio della “ragione più liquida”.
Quanto alle ordinanze ingiunzione n. 306/2023 e 306/1/2023 del 10/5/2023, prot. 11392, come detto, si impone, per tutte le ragioni indicate in premessa, una pronuncia di cessazione della materia del contendere, rendendosi superfluo ogni ulteriore accertamento sul merito delle contestazioni mosse in giudizio dagli opponenti.
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, deve, invero, darsi atto che questi ultimi hanno documentato, già in sede di ricorso introduttivo, il pagamento, avvenuto in data 7.7.2020, della sanzione correlata all'illecito contestato nelle ordinanze ingiunzione n. 306/2023 e 306/1/2023 in misura minima;
tale circostanza - che è idonea, di per sé, a manifestare l'integrale acquiescenza alla sanzione - è stata posta alla base dell'adozione del provvedimento in autotutela da parte dell' del opposto che ha constatato l'estinzione della procedura sanzionatoria. CP_1 CP_1
Tuttavia, non può non considerarsi che non è stata offerta idonea prova circa la comunicazione all'Istituto dell'avvenuto pagamento, come, invece, previsto nell'atto di notificazione dell'illecito amministrativo e diffida “ora per allora” (“entro il suddetto termine il trasgressore o l'obbligato solidale dovranno fornire prova del pagamento delle somme sopra indicate a questa sede”). Né può revocarsi in dubbio la ritualità della predetta notifica, risultando documentalmente che essa è stata eseguita per il tramite di Non risulta neppure che i ricorrenti abbiano Controparte_12
Pag. 9 a 10 infruttuosamente avanzato, prima del deposito del ricorso, istanza di annullamento o revoca in autotutela.
La circostanza, allora, che l' opposto ignorasse incolpevolmente che la sanzione sottesa alle CP_9 predette ordinanze ingiunzione fosse stata già pagata in misura minima prima dell'instaurazione della lite, unitamente al fatto che l'istituto ha provveduto alla revoca delle predette ordinanze nel corso del giudizio, nonché l'esistenza di difformi orientamenti di merito circa l'interpretazione dell'art. 53 del D.P.R. n.1124/1965 (cfr. Trib. Latina n. 2059/2023) giustificano la pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle ordinanze ingiunzione n.
306/2023 e 306/1/2023 del 10/5/2023, prot. 11392, per le ragioni di cui in parte motiva;
2) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione n. 304/23 e n. 304/1/23 del 10/5/2023, prot. 11390, nonchè n. 305/23 e n.
305/1/2023 del 10/5/2023, prot. 11391;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 11/8/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 10 a 10