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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 21/01/2026, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 864/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente e Relatore
CAVALLO MARIA BARBARA, Giudice
FILIPPI PAOLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8848/2023 depositato il 06/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO-RIFIUTO ART.37 DL 21/22 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15 giugno 2023 la Ricorrente_1 S.p.a. ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso presentate in data 7 novembre e 22 dicembre 2022, al fine di ottenere la restituzione dell'importo di € 18.117.187,18, oltre interessi maturati e maturandi, versato a titolo di acconto e saldo del contributo straordinario contro il caro bollette, previsto dall'art. 37 del D.L. 21 maggio
2022, n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall'art. 55 del D.L. 17 maggio
2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91 e dall'art. 1, commi 120 e 121 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. legge di bilancio 2023).
La richiesta di rimborso è stata motivata e ampiamente argomentata in ragione dell'asserita illegittimità costituzionale dell'art. 37 del D.L 21/2022 e dell'incompatibilità di tale norma con i principi comunitari.
In subordine la ricorrente lamenta l'illegittimità del silenzio-rifiuto impugnato e il suo diritto alla restituzione del contributo versato con riferimento ad attività estranee all'attività di vendita produzione e distribuzione di energia elettrica e relative alla cessione nel mese di marzo 2022 della partecipazione detenuta in
Società_1 S.r.l. per 8.432.451,26 ( all. 4)e alla porzione di ricavi da cessione di energia elettrica riversata al GSE per 882,335,25 ai sensi dell'art. 15-bis d.l. n. 4/2022. Sulla scorta di quanto dedotto, la società chiede che , eventualmente anche previa apertura di un incidente di costituzionalità ovvero previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, questa Corte disponga il rimborso dell'importo richiesto, oltre agli interessi maturati e maturandi e ogni altro accessorio di legge.
Deduce che ha calcolato il Contributo (con l'aliquota del 25 per cento) sulla base di tutte le attività complessivamente svolte, ed in particolare sulla base dell'incremento (a) del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022 (b) rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, come risultanti dalle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE) regolarmente presentate, ed ha quindi versato complessivamente un importo pari a Euro 18.117.187,18; più in dettaglio, ha versato (i) Euro 7.246.874,87 in data 30 giugno
2022 a titolo di acconto (i.e. il 40% del Contributo complessivo) e (ii) Euro 10.870.312,31 in data 30 novembre 2022 a titolo di saldo (i.e. il 60% del Contributo complessivo) (all. n. 3).
In specie, la Società, adeguandosi in via prudenziale alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23 giugno 2022, n. 22 (pur non condividendole), ha calcolato il predetto contributo sulla base del complessivo importo delle operazioni attive e passive risultanti dalle proprie LIPE presentate telematicamente, senza operare alcuna rettifica per escludere dalla base imponibile gli elementiattivi/ passivi evidentemente estranei alle attività specificamente individuate dal citato art. 37, comma 1 , vale a dire, con riferimento al caso di specie, la cessione della partecipazione detenuta in Società_1 S.r.l. che, essendo intercorsa con un soggetto estraneo al Contributo, sulla base delle risultanze contabili evidenziate ha determinato complessivamente un corrispettivo confluito nelle LIPE pari a Euro
33.729.805,04, con una corrispondente quota di Contributo pari a Euro 8.432.451,26.
Inoltre, ai sensi dell'art. 15-bis, d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, la Società è tenuta a riversare al GSE un importo pari ad Euro 3.529.341,002 (all. n. 5), importo che, avendo concorso alle LIPE quali ricavi da cessioni di energia elettrica fatturate nel periodo di riferimento ha già determinato una corrispondente quota di contributo versato pari a Euro 882.335,25. Avendo proceduto a versare il Contributo senza calcolare alcuna delle suddette rettifiche al fine di evitare eventuali contestazioni e/o sanzioni, la Società ha presentato , in data 7 novembre 2022, istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale I di Roma chiedendo la restituzione delle somme versate a titolo acconto e, in data 22 dicembre 2022, una ulteriore istanza di rimborso chiedendo la restituzione delle somme versate a titolo di saldo.
L'Ufficio si è costituito in giudizio, rilevando che la domanda di rimborso formulata nel ricorso introduttivo risulta inammissibile e comunque infondata. Argomenta diffusamente circa legittimità costituzionale e la complessiva ragionevolezza anche sul piano del rispetto dei principi comunitari dell' intervento posto in essere dal legislatore italiano.
Quanto alla richiesta subordinata relativa alla restituzione di € 8.432.451,26 come quota parte del contributo riferibile alla cessione della partecipazione in Società_1 S.r.l., confluita nelle LIPE tra le operazioni attive del mese di marzo 2022, e di € 882.335,25 come quota parte del contributo riferito agli importi da riversare al GSE, ribadisce che l'interpretazione letterale della disposizione in commento consente di applicare il contributo a tutti coloro che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale,
i soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e i soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.
La base imponibile del tributo è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Ebbene, la società rientra certamente tra i soggetti passivi del tributo ed anche l'operazione straordinaria di cessione della partecipazione detenuta in Società_1 S.r.l. fa parte delle operazioni attive poste in essere nel periodo di riferimento dalla medesima. Né quest'ultima operazione rientra tra quelle espressamente escluse dai commi 3- bis e 3-ter dell'art. 37 D.L.
21/2022, cui l'art. 37 del d.l. 21 del 2022 fa riferimento.
La difesa del ricorrente ha presentato memoria in vista dell' odierna udienza in cui dà atto che la Corte
Costituzionale, con la sentenza 26 giugno 2024, n. 111 e, successivamente, con la sentenza 2 dicembre
2025, n. 180 , si è pronunciata su diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, d.l. 21 marzo
2022, n. 21, sollevate in relazione agli artt. 3, 23, 42, 53 e 117 della Costituzione (e, in via mediata, all'art. 1, del Protocollo Addizionale CEDU).
Deduce che, nonostante le pronunce da parte della Corte Costituzionale, le questioni di legittimità costituzionale fatte valere dalla Società in sede di ricorso rimangono valide in relazione, in specie, alla violazione degli artt. 3 e 53 Cost., in quanto la base imponibile indicata nell'art. 37 non risulta idonea ad individuare la ricchezza che il Contributo intende colpire. Risultano inoltre del tutto aperte le ulteriori questioni sollevate nel ricorso introduttivo circa il contrasto delle disposizioni di cui all'art.37 con le norme ed i principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione Europea (cfr. pp. 17 - 25 del ricorso introduttivo)
In subordine, insiste sulla illegittimità del silenzio-rifiuto impugnato e diritto della ricorrente alla restituzione del Contributo versato con riferimento alla cessione della partecipazione detenuta in . Società_1 S.r.l. e di quanto versato al GSE ai sensi dell'art. 15 bis del Dl 4/2022.
L'Ufficio non ha depositato controrepliche scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
2.Va premesso che nelle more la Corte Costituzionale, con sentenza n. 111/2024 del 4/06/2024, depositata il 27/06/2024 e pubblicata in G.U. in data 3/07/2024, pur dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 D.L. n. 21/2022 sollevate in altri giudizi da questa Corte di
Giustizia di Primo Grado di Roma, e da altre Corti di giustizia di primo grado in riferimento agli artt. 3,
23, 42, 53 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, si è comunque pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 37 cit., a fronte delle eccezioni di incostituzionalità sollevate ma In particolare, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma indubitata limitatamente alla parte in cui non esclude dalla base imponibile le accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive, mentre ha ritenuto infondate tutte le altre questioni di costituzionalità.
La Corte Costituzionale con la sentenza 180 del 7-ottobrembre 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delll'art. 37 del dl n. 21/2022 come convertito e successivamente modificato sollevate da varie Corti di Giustizia tributaria.
3. La ricorrente, ha insistito nel motivo di ricorso e nella memoria sulla l'incompatibilità dell'art. 37 D.L.
21/2022 con le norme ed i principi comunitari, sotto il profilo della violazione degli artt. 106 e 107 TFUE, costituendo il contributo in esame aiuto di Stato illegittimo, e della violazione dell'art. 17 della Carta di
Nizza, di contenuto analogo all'art. 1 del Primo Protocollo Cedu, apparendo il prelievo in argomento manifestamente espropriativo.
Orbene, ritiene la Corte che l'assunto della ricorrente sia infondato. Non convince l'eccepita violazione del diritto comunitario.
Con riguardo alla presunta violazione degli artt. 106 e 107 TFUE, perché il contributo in esame costituirebbe una sorta di aiuto di Stato per le imprese che sono state escluse dal prelievo, va innanzitutto rilevato che l'art. 37 D.L. 21/2022 costituisce l'attuazione, in ambito nazionale, delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea nella Comunicazione “RePowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili”, pubblicata l'8/03/2022, in cui si prevede che “gli Stati membri possono prendere in considerazione misure fiscali intese a catturare alcuni dei rendimenti ottenuti da determinati produttori di energia elettrica”, precisando che “nella misura in cui le esenzioni da tali imposte sugli utili comportano vantaggi selettivi per determinate imprese, possono essere di applicazione le norme in materia di aiuti di Stato”. In secondo luogo, va evidenziato che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 111/2024 già sopra illustrata, ha escluso che la normativa che sottopone solo alcuni soggetti al contributo di cui trattasi integri una forma di discriminazione, sia tra imprese del mercato energetico ed imprese operanti in altri settori merceologici, sia tra imprese che operano all'interno del mercato energetico, cosicché, a fronte di una normativa nazionale non discriminatoria, non può essere configurata la fattispecie dell'aiuto di Stato.
Con riguardo alla presunta violazione dell'art. 17 della Carta di Nizza, va innanzitutto osservato che la
Corte Costituzionale, nella sentenza sopra illustrata, ha escluso il contrasto dell'art. 37 D.L. 21/2022 con l'art. 1 del Primo Protocollo CEDU, norma dal contenuto del tutto analogo a quello dell'art. 17 della Carta di Nizza.
4. I principi affermati dalla Corte costituzionale consentono però a questo Giudice di ritenere fondata la richiesta subordinata della parte ricorrente secondo una intepretazione costituzionalmente orientata.
Invero ha affermato la Corte Costituzionale che il suddetto contributo «e' stato emanato nell'ambito di una situazione eccezionale, caratterizzata dal manifestarsi della grave crisi internazionale, causata dall'invasione russa dell'Ucraina, in conseguenza della quale la Russia ha diminuito, in modo progressivo,le forniture di gas naturale all'Unione europea». E' in questo contesto che le imprese produttrici di energia elettrica e il settore dei combustibili fossili hanno beneficiato «"degli aumenti estremi dei prezzi dovuti all'attuale situazione di mercato, con profitti che vanno al di la' dei risultati delle normali attivita' commerciali"».Si e' verificata, pertanto, una grave situazione di crisi e per farfronte agli «
"effetti insostenibili sui consumatori e sulle imprese"»(sentenza n. 111 del 2024), data la straordinarieta' degli eventi, e'stato necessario adottare misure solidaristiche di particolare rilievo. Il contributo per l'anno 2022, di cui all'art. 37, comma 1, del d.l. n. 21 del 2022, come convertito e successivamente modificato, e' stato, infatti, un prelievo una tantum sugli scambi di prodotti energetici di quegli operatori che hanno, in sostanza, beneficiato di un andamento anticiclico, ed e' stato introdotto per finanziare interventi solidaristici urgenti, finalizzati a «contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico» (sentenza n. 111 del
2024). In questi termini, il prelievo straordinario ha riguardato esclusivamente una capacita' contributiva riconducibile a «un incremento "speculativo" dei prezzi di vendita dei prodotti energetici» - connesso a fattori del tutto esogeni, indipendenti dalle ordinarie scelte economiche e aziendali - e che, in quanto tale, appariva indicativa «di una maggiore forza economica delle imprese operanti in quel determinato settore» (ancora sentenza n. 111
del 2024)." Afferma inoltre la Corte Costituzionale con riferimento alla mancata previsione di una soglia massima del contributo che :"Tale soglia massima non e' stata, invece, disposta in riferimento al contributo qui censurato che, come questa Corte ha precisato,presenta, eppure, caratteri strutturali critici, che «in un tempo ordinario, non consentirebbero, di per se' - nemmeno in forza della piu' moderna concezione del principio di capacita' contributiva di superare il test della connessione razionale e della proporzionalita'» (sentenza n.111 del 2024). Il legislatore, infatti, si e' limitato a prevedere una soglia assoluta (5 milioni di euro) e percentuale (il 10 per cento) al di sotto della quale non trova applicazione l'imposta. Anche in relazione a questa lacuna, tuttavia, vengono in rilievo quelle « circostanze straordinarie che qualificano in termini del tutto sui generis l'intervento normativo
» (sentenza n. 111 del 2024). In conclusione, in relazione ai profili di legittimita' costituzionale sollevati dal rimettente in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., anche rispetto al denunciato effetto di « casuale»discriminazione, questa Corte non puo' che ribadire che «[e'] solotenendo conto del carattere del tutto sui generis del contesto in cui e' stato calato il temporaneo intervento impositivo che, quindi, puo'eccezionalmente ritenersi non irragionevole lo strumento utilizzato dal legislatore» (sentenza n. 111 del 2024). "
Alla luce dei suddetti principi deve ritenersi legittima la richiesta di rimborso per Euro 8.432.451,26 come quota parte del Contributo riferibile alla cessione della partecipazione in Società_1 S.r.l., confluita nelle LIPE tra le operazioni attive del mese di marzo 2022, e per Euro 882.335,25 come quota parte del
Contributo riferito agli importi da riversare al GSE.
Infatti pu considerando legittimo il Contributo nella sua interezza (sia sotto il profilo costituzionale, sia sotto il profilo comunitario), la relativa disciplina va interpretata in maniera restrittiva, coerente e rigorosa con i principi costituzionali riaffermati dalle pronunce della Corte Costituzionale e quindi i depurata degli elementi attivi e passivi relativi alle attività estranee.
La Società, nel mese di marzo 2022 ha portato a termine l'operazione straordinaria di cessione della partecipazione detenuta in Società_1 S.r.l., incassando a titolo di corrispettivo l'importo di Euro 33.729.805,04 importo che – con tutta evidenza – seppur confluito nella LIPE tra le operazioni attive non ha alcuna attinenza e/o collegamento con l'attività di produzione, vendita e distribuzione di energia elettrica oggetto del contributo de quo, in quanto del tutto avulsa dalle attività di produzione e scambio di energia che legittima la ratio del contributo straordinario.
Secondo una interpretazione della norma in questione costituzionalmente orientata parimenti deve ritenersi in ogni caso esclusa dall'ambito di applicabilità del contributo e quindi soggetta al rimborso la parte che la Società, quale soggetto operante nel campo delle energie rinnovabili, ha versato al
GSE con riferimento all'importo corrispondente al differenziale generatosi dal prezzo di mercato dell'energia elettrica superiore al valore di riferimento prestabilito, ai sensi dell'art 15-bis del d.l. n. 4, citato, importo che pur non rimanendo nella disponibilità della Società, ha tuttavia concorso alle LIPE di quest'ultima quale ricavo da cessioni di energia elettrica fatturate nel periodo di riferimento e, di conseguenza, alla base imponibile del Contributo da essa versato, con evidente carenza di manifestazione di capacità contributiva ai fini del contributo ed illegittima duplicazione di prelievo sul medesimo importo. Pertanto, tanto le Attività Estranee sopra individuate, quanto l'importo di extraprofitti riversati al GSE ex art. 15-bis, sono da ritenere, in ogni caso, esclusi dall'ambito di applicabilità del contributo, con diritto al rimborso nella misura complessiva di Euro 9.314.786,51
Va pertanto annullato il silenzio-rifiuto formatosi relativamente alle Istanze di rimborso del contributo versato dalla Società; e, per l'effetto condannata l'Agenzia a rimborsare a favore della ricorrente, la quota di ontributo, riferito all' operazione straordinaria di cessione della partecipazione detenuta in
Società_1 S.r.l. pari a Euro 8.432.451,26, e alla porzione di ricavi da cessione di energia elettrica riversata al GSE ai sensi dell'art. 15-bis d.l. n. 4/2022, pari ad Euro 882.335,25, il tutto oltre interessi maturati e maturandi.
La novità e la complessità della questione giustifica la compensazione delle spese tra le parti .
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso così come in motivazione. Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso il 15.01.2026 Il Presidente Relatore Donatella Ferranti
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente e Relatore
CAVALLO MARIA BARBARA, Giudice
FILIPPI PAOLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8848/2023 depositato il 06/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO-RIFIUTO ART.37 DL 21/22 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15 giugno 2023 la Ricorrente_1 S.p.a. ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso presentate in data 7 novembre e 22 dicembre 2022, al fine di ottenere la restituzione dell'importo di € 18.117.187,18, oltre interessi maturati e maturandi, versato a titolo di acconto e saldo del contributo straordinario contro il caro bollette, previsto dall'art. 37 del D.L. 21 maggio
2022, n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall'art. 55 del D.L. 17 maggio
2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91 e dall'art. 1, commi 120 e 121 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. legge di bilancio 2023).
La richiesta di rimborso è stata motivata e ampiamente argomentata in ragione dell'asserita illegittimità costituzionale dell'art. 37 del D.L 21/2022 e dell'incompatibilità di tale norma con i principi comunitari.
In subordine la ricorrente lamenta l'illegittimità del silenzio-rifiuto impugnato e il suo diritto alla restituzione del contributo versato con riferimento ad attività estranee all'attività di vendita produzione e distribuzione di energia elettrica e relative alla cessione nel mese di marzo 2022 della partecipazione detenuta in
Società_1 S.r.l. per 8.432.451,26 ( all. 4)e alla porzione di ricavi da cessione di energia elettrica riversata al GSE per 882,335,25 ai sensi dell'art. 15-bis d.l. n. 4/2022. Sulla scorta di quanto dedotto, la società chiede che , eventualmente anche previa apertura di un incidente di costituzionalità ovvero previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, questa Corte disponga il rimborso dell'importo richiesto, oltre agli interessi maturati e maturandi e ogni altro accessorio di legge.
Deduce che ha calcolato il Contributo (con l'aliquota del 25 per cento) sulla base di tutte le attività complessivamente svolte, ed in particolare sulla base dell'incremento (a) del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022 (b) rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, come risultanti dalle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE) regolarmente presentate, ed ha quindi versato complessivamente un importo pari a Euro 18.117.187,18; più in dettaglio, ha versato (i) Euro 7.246.874,87 in data 30 giugno
2022 a titolo di acconto (i.e. il 40% del Contributo complessivo) e (ii) Euro 10.870.312,31 in data 30 novembre 2022 a titolo di saldo (i.e. il 60% del Contributo complessivo) (all. n. 3).
In specie, la Società, adeguandosi in via prudenziale alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23 giugno 2022, n. 22 (pur non condividendole), ha calcolato il predetto contributo sulla base del complessivo importo delle operazioni attive e passive risultanti dalle proprie LIPE presentate telematicamente, senza operare alcuna rettifica per escludere dalla base imponibile gli elementiattivi/ passivi evidentemente estranei alle attività specificamente individuate dal citato art. 37, comma 1 , vale a dire, con riferimento al caso di specie, la cessione della partecipazione detenuta in Società_1 S.r.l. che, essendo intercorsa con un soggetto estraneo al Contributo, sulla base delle risultanze contabili evidenziate ha determinato complessivamente un corrispettivo confluito nelle LIPE pari a Euro
33.729.805,04, con una corrispondente quota di Contributo pari a Euro 8.432.451,26.
Inoltre, ai sensi dell'art. 15-bis, d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, la Società è tenuta a riversare al GSE un importo pari ad Euro 3.529.341,002 (all. n. 5), importo che, avendo concorso alle LIPE quali ricavi da cessioni di energia elettrica fatturate nel periodo di riferimento ha già determinato una corrispondente quota di contributo versato pari a Euro 882.335,25. Avendo proceduto a versare il Contributo senza calcolare alcuna delle suddette rettifiche al fine di evitare eventuali contestazioni e/o sanzioni, la Società ha presentato , in data 7 novembre 2022, istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale I di Roma chiedendo la restituzione delle somme versate a titolo acconto e, in data 22 dicembre 2022, una ulteriore istanza di rimborso chiedendo la restituzione delle somme versate a titolo di saldo.
L'Ufficio si è costituito in giudizio, rilevando che la domanda di rimborso formulata nel ricorso introduttivo risulta inammissibile e comunque infondata. Argomenta diffusamente circa legittimità costituzionale e la complessiva ragionevolezza anche sul piano del rispetto dei principi comunitari dell' intervento posto in essere dal legislatore italiano.
Quanto alla richiesta subordinata relativa alla restituzione di € 8.432.451,26 come quota parte del contributo riferibile alla cessione della partecipazione in Società_1 S.r.l., confluita nelle LIPE tra le operazioni attive del mese di marzo 2022, e di € 882.335,25 come quota parte del contributo riferito agli importi da riversare al GSE, ribadisce che l'interpretazione letterale della disposizione in commento consente di applicare il contributo a tutti coloro che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale,
i soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e i soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.
La base imponibile del tributo è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Ebbene, la società rientra certamente tra i soggetti passivi del tributo ed anche l'operazione straordinaria di cessione della partecipazione detenuta in Società_1 S.r.l. fa parte delle operazioni attive poste in essere nel periodo di riferimento dalla medesima. Né quest'ultima operazione rientra tra quelle espressamente escluse dai commi 3- bis e 3-ter dell'art. 37 D.L.
21/2022, cui l'art. 37 del d.l. 21 del 2022 fa riferimento.
La difesa del ricorrente ha presentato memoria in vista dell' odierna udienza in cui dà atto che la Corte
Costituzionale, con la sentenza 26 giugno 2024, n. 111 e, successivamente, con la sentenza 2 dicembre
2025, n. 180 , si è pronunciata su diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, d.l. 21 marzo
2022, n. 21, sollevate in relazione agli artt. 3, 23, 42, 53 e 117 della Costituzione (e, in via mediata, all'art. 1, del Protocollo Addizionale CEDU).
Deduce che, nonostante le pronunce da parte della Corte Costituzionale, le questioni di legittimità costituzionale fatte valere dalla Società in sede di ricorso rimangono valide in relazione, in specie, alla violazione degli artt. 3 e 53 Cost., in quanto la base imponibile indicata nell'art. 37 non risulta idonea ad individuare la ricchezza che il Contributo intende colpire. Risultano inoltre del tutto aperte le ulteriori questioni sollevate nel ricorso introduttivo circa il contrasto delle disposizioni di cui all'art.37 con le norme ed i principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione Europea (cfr. pp. 17 - 25 del ricorso introduttivo)
In subordine, insiste sulla illegittimità del silenzio-rifiuto impugnato e diritto della ricorrente alla restituzione del Contributo versato con riferimento alla cessione della partecipazione detenuta in . Società_1 S.r.l. e di quanto versato al GSE ai sensi dell'art. 15 bis del Dl 4/2022.
L'Ufficio non ha depositato controrepliche scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
2.Va premesso che nelle more la Corte Costituzionale, con sentenza n. 111/2024 del 4/06/2024, depositata il 27/06/2024 e pubblicata in G.U. in data 3/07/2024, pur dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 D.L. n. 21/2022 sollevate in altri giudizi da questa Corte di
Giustizia di Primo Grado di Roma, e da altre Corti di giustizia di primo grado in riferimento agli artt. 3,
23, 42, 53 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, si è comunque pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 37 cit., a fronte delle eccezioni di incostituzionalità sollevate ma In particolare, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma indubitata limitatamente alla parte in cui non esclude dalla base imponibile le accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive, mentre ha ritenuto infondate tutte le altre questioni di costituzionalità.
La Corte Costituzionale con la sentenza 180 del 7-ottobrembre 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delll'art. 37 del dl n. 21/2022 come convertito e successivamente modificato sollevate da varie Corti di Giustizia tributaria.
3. La ricorrente, ha insistito nel motivo di ricorso e nella memoria sulla l'incompatibilità dell'art. 37 D.L.
21/2022 con le norme ed i principi comunitari, sotto il profilo della violazione degli artt. 106 e 107 TFUE, costituendo il contributo in esame aiuto di Stato illegittimo, e della violazione dell'art. 17 della Carta di
Nizza, di contenuto analogo all'art. 1 del Primo Protocollo Cedu, apparendo il prelievo in argomento manifestamente espropriativo.
Orbene, ritiene la Corte che l'assunto della ricorrente sia infondato. Non convince l'eccepita violazione del diritto comunitario.
Con riguardo alla presunta violazione degli artt. 106 e 107 TFUE, perché il contributo in esame costituirebbe una sorta di aiuto di Stato per le imprese che sono state escluse dal prelievo, va innanzitutto rilevato che l'art. 37 D.L. 21/2022 costituisce l'attuazione, in ambito nazionale, delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea nella Comunicazione “RePowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili”, pubblicata l'8/03/2022, in cui si prevede che “gli Stati membri possono prendere in considerazione misure fiscali intese a catturare alcuni dei rendimenti ottenuti da determinati produttori di energia elettrica”, precisando che “nella misura in cui le esenzioni da tali imposte sugli utili comportano vantaggi selettivi per determinate imprese, possono essere di applicazione le norme in materia di aiuti di Stato”. In secondo luogo, va evidenziato che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 111/2024 già sopra illustrata, ha escluso che la normativa che sottopone solo alcuni soggetti al contributo di cui trattasi integri una forma di discriminazione, sia tra imprese del mercato energetico ed imprese operanti in altri settori merceologici, sia tra imprese che operano all'interno del mercato energetico, cosicché, a fronte di una normativa nazionale non discriminatoria, non può essere configurata la fattispecie dell'aiuto di Stato.
Con riguardo alla presunta violazione dell'art. 17 della Carta di Nizza, va innanzitutto osservato che la
Corte Costituzionale, nella sentenza sopra illustrata, ha escluso il contrasto dell'art. 37 D.L. 21/2022 con l'art. 1 del Primo Protocollo CEDU, norma dal contenuto del tutto analogo a quello dell'art. 17 della Carta di Nizza.
4. I principi affermati dalla Corte costituzionale consentono però a questo Giudice di ritenere fondata la richiesta subordinata della parte ricorrente secondo una intepretazione costituzionalmente orientata.
Invero ha affermato la Corte Costituzionale che il suddetto contributo «e' stato emanato nell'ambito di una situazione eccezionale, caratterizzata dal manifestarsi della grave crisi internazionale, causata dall'invasione russa dell'Ucraina, in conseguenza della quale la Russia ha diminuito, in modo progressivo,le forniture di gas naturale all'Unione europea». E' in questo contesto che le imprese produttrici di energia elettrica e il settore dei combustibili fossili hanno beneficiato «"degli aumenti estremi dei prezzi dovuti all'attuale situazione di mercato, con profitti che vanno al di la' dei risultati delle normali attivita' commerciali"».Si e' verificata, pertanto, una grave situazione di crisi e per farfronte agli «
"effetti insostenibili sui consumatori e sulle imprese"»(sentenza n. 111 del 2024), data la straordinarieta' degli eventi, e'stato necessario adottare misure solidaristiche di particolare rilievo. Il contributo per l'anno 2022, di cui all'art. 37, comma 1, del d.l. n. 21 del 2022, come convertito e successivamente modificato, e' stato, infatti, un prelievo una tantum sugli scambi di prodotti energetici di quegli operatori che hanno, in sostanza, beneficiato di un andamento anticiclico, ed e' stato introdotto per finanziare interventi solidaristici urgenti, finalizzati a «contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico» (sentenza n. 111 del
2024). In questi termini, il prelievo straordinario ha riguardato esclusivamente una capacita' contributiva riconducibile a «un incremento "speculativo" dei prezzi di vendita dei prodotti energetici» - connesso a fattori del tutto esogeni, indipendenti dalle ordinarie scelte economiche e aziendali - e che, in quanto tale, appariva indicativa «di una maggiore forza economica delle imprese operanti in quel determinato settore» (ancora sentenza n. 111
del 2024)." Afferma inoltre la Corte Costituzionale con riferimento alla mancata previsione di una soglia massima del contributo che :"Tale soglia massima non e' stata, invece, disposta in riferimento al contributo qui censurato che, come questa Corte ha precisato,presenta, eppure, caratteri strutturali critici, che «in un tempo ordinario, non consentirebbero, di per se' - nemmeno in forza della piu' moderna concezione del principio di capacita' contributiva di superare il test della connessione razionale e della proporzionalita'» (sentenza n.111 del 2024). Il legislatore, infatti, si e' limitato a prevedere una soglia assoluta (5 milioni di euro) e percentuale (il 10 per cento) al di sotto della quale non trova applicazione l'imposta. Anche in relazione a questa lacuna, tuttavia, vengono in rilievo quelle « circostanze straordinarie che qualificano in termini del tutto sui generis l'intervento normativo
» (sentenza n. 111 del 2024). In conclusione, in relazione ai profili di legittimita' costituzionale sollevati dal rimettente in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., anche rispetto al denunciato effetto di « casuale»discriminazione, questa Corte non puo' che ribadire che «[e'] solotenendo conto del carattere del tutto sui generis del contesto in cui e' stato calato il temporaneo intervento impositivo che, quindi, puo'eccezionalmente ritenersi non irragionevole lo strumento utilizzato dal legislatore» (sentenza n. 111 del 2024). "
Alla luce dei suddetti principi deve ritenersi legittima la richiesta di rimborso per Euro 8.432.451,26 come quota parte del Contributo riferibile alla cessione della partecipazione in Società_1 S.r.l., confluita nelle LIPE tra le operazioni attive del mese di marzo 2022, e per Euro 882.335,25 come quota parte del
Contributo riferito agli importi da riversare al GSE.
Infatti pu considerando legittimo il Contributo nella sua interezza (sia sotto il profilo costituzionale, sia sotto il profilo comunitario), la relativa disciplina va interpretata in maniera restrittiva, coerente e rigorosa con i principi costituzionali riaffermati dalle pronunce della Corte Costituzionale e quindi i depurata degli elementi attivi e passivi relativi alle attività estranee.
La Società, nel mese di marzo 2022 ha portato a termine l'operazione straordinaria di cessione della partecipazione detenuta in Società_1 S.r.l., incassando a titolo di corrispettivo l'importo di Euro 33.729.805,04 importo che – con tutta evidenza – seppur confluito nella LIPE tra le operazioni attive non ha alcuna attinenza e/o collegamento con l'attività di produzione, vendita e distribuzione di energia elettrica oggetto del contributo de quo, in quanto del tutto avulsa dalle attività di produzione e scambio di energia che legittima la ratio del contributo straordinario.
Secondo una interpretazione della norma in questione costituzionalmente orientata parimenti deve ritenersi in ogni caso esclusa dall'ambito di applicabilità del contributo e quindi soggetta al rimborso la parte che la Società, quale soggetto operante nel campo delle energie rinnovabili, ha versato al
GSE con riferimento all'importo corrispondente al differenziale generatosi dal prezzo di mercato dell'energia elettrica superiore al valore di riferimento prestabilito, ai sensi dell'art 15-bis del d.l. n. 4, citato, importo che pur non rimanendo nella disponibilità della Società, ha tuttavia concorso alle LIPE di quest'ultima quale ricavo da cessioni di energia elettrica fatturate nel periodo di riferimento e, di conseguenza, alla base imponibile del Contributo da essa versato, con evidente carenza di manifestazione di capacità contributiva ai fini del contributo ed illegittima duplicazione di prelievo sul medesimo importo. Pertanto, tanto le Attività Estranee sopra individuate, quanto l'importo di extraprofitti riversati al GSE ex art. 15-bis, sono da ritenere, in ogni caso, esclusi dall'ambito di applicabilità del contributo, con diritto al rimborso nella misura complessiva di Euro 9.314.786,51
Va pertanto annullato il silenzio-rifiuto formatosi relativamente alle Istanze di rimborso del contributo versato dalla Società; e, per l'effetto condannata l'Agenzia a rimborsare a favore della ricorrente, la quota di ontributo, riferito all' operazione straordinaria di cessione della partecipazione detenuta in
Società_1 S.r.l. pari a Euro 8.432.451,26, e alla porzione di ricavi da cessione di energia elettrica riversata al GSE ai sensi dell'art. 15-bis d.l. n. 4/2022, pari ad Euro 882.335,25, il tutto oltre interessi maturati e maturandi.
La novità e la complessità della questione giustifica la compensazione delle spese tra le parti .
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso così come in motivazione. Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso il 15.01.2026 Il Presidente Relatore Donatella Ferranti