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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/04/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella controversia di lavoro promossa da
, con gli avv.ti Pietro Giorgio Cicerone e Sergio Cicerone;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Dario De Donno;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: tempo tuta, contributi cassa edile, risarcimento del danno.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19.5.22, il ricorrente, premesso di avere lavorato dal
7.1.2014 al 30.9.2021 quale caposquadra di 2° livello del ccnl edilizia industria alle dipendenze della , chiedeva Controparte_1
condannarsi la stessa a pagare complessivi euro 5237,49 a titolo di tempo tuta, ed euro 1857,35 a titolo di contributi cassa edile.
Costituendosi in giudizio, la convenuta dichiararsi rigettarsi la domanda di tempo tuta e dichiararsi inammissibili quella relativa alla Cassa edile.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza. *****************
La domanda di pagamento della retribuzione del tempo occorrente per indossare e dismettere la divisa di lavoro è fondata.
Deve al riguardo richiamarsi anche ai sensi dell'art.118 dip att cpc la sentenza n. 348 del 13.2.24 del Dott. da questo giudice integralmente condivisa. Parte_2
A norma dell'art. 1 co. 2 lett. a) d.l.vo 8.4.2003 n. 66, si definisce orario di lavoro
“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Tale disposizione, al pari del previgente art. 3 r.d.l. 15.3.1923 n. 692 conv. in l.
17.4.1925 n. 473, deve interpretarsi, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel senso che l'orario di lavoro ricomprende anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione lavorativa, purché, nello svolgimento di tali operazioni, il lavoratore resti soggetto al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, sicché la norma non preclude che il tempo per indossare e dismettere la divisa sia qualificabile come lavoro effettivo e debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplini il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazione di carattere obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa, mentre non spetta la retribuzione ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere tempo e luogo ove indossare la divisa (eventualmente anche presso la propria abitazione), rientrando in tal caso siffatta attività negli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento della prestazione lavorativa: in tal senso, cfr.
Cass. 11.2.2019 n. 3901, Cass. 11.1.2019 n. 505, Cass. 28.3.2018 n. 7738, Cass.
22.11.2017 n. 27799, Cass. 26.1.2016 n. 1352, Cass. 13.4.2015 n. 7396, Cass.
7.2.2014 n. 2837, Cass. 15.1.2014 n. 692, Cass.
7.6.2012 n. 9215, Cass.
8.2.2012 n.
1817, Cass.
7.2.2012 n. 1697, Cass. 10.9.2010 n. 19358, Cass.
2.7.2009 n. 15492,
Cass. 25.6.2009 n. 14919 e altre conformi.
Tanto premesso in via generale, deve osservarsi, con riferimento alla concreta fattispecie in esame, e sulla base delle univoche risultanze della espletata istruttoria, che l'istante, dopo avere fatto ingresso nello stabilimento siderurgico di Taranto – all'interno del quale operava quale impresa appaltatrice la convenuta –, era tenuto a recarsi presso l'apposito locale spogliatoio, messo a disposizione dall'azienda all'interno del cantiere, per dismettere i propri abiti civili e indossare gli indumenti di lavoro (camicia, giacca, pantaloni e calzature antiscivolo), pure forniti dal datore di lavoro e riposti in un armadietto, unitamente ai dispositivi di sicurezza (casco, maschera, rivelatore di gas), e solo dopo tale operazione iniziava il turno di lavoro;
allo stesso modo, solo al termine del turno di lavoro dismetteva i detti indumenti e indossava gli abiti civili;
egli impiegava per ciascuna operazione di vestizione e svestizione circa quindici minuti di tempo, e così trenta minuti complessivi per ogni giornata di lavoro;
non poteva giungere sul luogo di lavoro con la divisa già indossata, né poteva disporne i alcun modo fuori dall'ambiente lavorativo, tanto che l'azienda aveva messo a disposizione del personale un servizio di lavanderia provvedendo a proprie spese – tramite una ditta incaricata – al ritiro degli indumenti presso lo spogliatoio, al lavaggio e alla restituzione degli stessi: si vedano, in tal senso, le univoche deposizioni rese dai testi escussi.
Ebbene, non può ragionevolmente dubitarsi che tutte le suddette operazioni, preparatorie e successive alla prestazione lavorativa intesa in senso stretto, fossero necessarie, strumentali ed accessorie rispetto a quest'ultima, nonché eterodirette dal datore di lavoro e comunque obbligatorie, ed appare evidente altresì che il tempo, il luogo e le modalità di esecuzione delle suddette operazioni rientrassero nella sfera di controllo del datore di lavoro, senza alcuna libertà di autodeterminazione del dipendente.
Il tempo necessario per lo svolgimento delle suddette operazioni deve pertanto considerarsi ricompreso nell'orario di lavoro e, in quanto tale, deve essere retribuito quale straordinario, in quanto l'istante risulta avere già osservato, al netto di tali operazioni, il normale orario di lavoro.
Da parte sua, la convenuta deduce che la mancata retribuzione del tempo occorrente per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro veniva compensata con la retribuzione del tempo, pari a circa 45 minuti, occorrente per la consumazione del pranzo, e ciò sulla base di un preteso accordo, che tuttavia, per ammissione della stessa convenuta, non è stato “mai formalizzato tra le parti” e che non risulta in alcun modo provato nel presente giudizio.
Inoltre, come è emerso univocamente dalla espletata istruttoria, l'istante non faceva neppure la pausa pranzo.
Sulla base dei conteggi attorei, elaborati entro i limiti della prescrizione quinquennale e non contestati ex adverso (sulla necessità di una contestazione specifica, cfr. Cass.
18.5.2015 n. 10116, Cass. 18.2.2011 n. 4051, Cass. 19.1.2006 n. 945), spetta pertanto all'istante, a titolo di compensi per lavoro straordinario, la somma di euro 5237,49.
E' invece infondata la domanda di pagamento diretto in favore del lavoratore dei contributi che la convenuta ha omesso di versare alla cassa edile.
Ciò in quanto, come attestato dalla documentazione in atti, la stessa cassa edile aveva, già in data anteriore alla instaurazione del presente giudizio, richiesto, ottenuto e notificato alla odierna convenuta il decreto ingiuntivo, per il pagamento dei detti contributi.
A seguito di opposizione proposta dalla odierna convenuta a quel decreto ingiuntivo,
è stato instaurato il giudizio. Ebbene, con sentenza n. 2775 pronunciata in data
23.11.2023 e pubblicata in data 29.11.2023 a definizione dei suddetti giudizi riuniti, questo tribunale (in persona del giudice dott. Saverio Sodo) ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della cassa edile e ha invece revocato i decreti ingiuntivi emessi in favore dei lavoratori, osservando quanto segue: “La prima questione da affrontare è quella della legittimazione attiva per il recupero dei crediti dei lavoratori da accantonare convenzionalmente in favore della cassa edile. Sul punto, la giurisprudenza si è attestata nel non escludere, a prescindere dalla ricostruzione in termini di cessione di credito o delegazione di pagamento, la concorrente legittimazione della cassa edile e dei singoli lavoratori creditori, ma sempre nella considerazione che il debitore (impresa edile) non debba né possa essere costretto a pagare due volte lo stesso debito in favore di due soggetti;
pertanto, ad avviso del giudicante, nella fattispecie deve trovare applicazione, per lo meno analogica, la norma dell'art. 1264 co. 1 c.c., a tenore della quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando gli è stata notificata, e al contempo l'art. 1270 co.1 c.c., secondo cui il delegante (assimilabile al lavoratore) può revocare la delegazione solo fino a quando il delegato (impresa datrice di lavoro) non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario (cassa edile) o non abbia eseguito il pagamento in favore di questo. Ne consegue che nella fattispecie concreta, avendo la avuto cognizione della azione intrapresa CP_1
dalla cassa edile (mediante la notifica del decreto ingiuntivo emesso in suo favore) prima delle azioni di recupero intraprese direttamente da lavoratori, non può che ritenersi obbligata esclusivamente nei confronti della cassa edile, per evitare appunto il rischio inevitabile di duplicazioni di pagamento. Quindi vanno revocati i decreti ingiuntivi emessi in favore dei lavoratori (perché posteriori nel tempo a quello chiesto ed ottenuto da cassa edile)…”.
Ebbene, sulla base di tali condivisibili considerazioni, ed anche al fine di evitare difformità di giudicati in relazione a fattispecie del tutto identiche, deve ritenersi che l'anteriore iniziativa giudiziale intrapresa dalla cassa edile per il recupero dei medesimi contributi osti anche all'accoglimento della domanda proposta dall'istante nel presente giudizio.
La domanda ora in esame deve pertanto essere disattesa.
Le spese di causa seguono la prevalente soccombenza della convenuta ex art. 91
c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna la resistente a pagare all'istante la somma di euro 5237,49 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
rigetta per il resto la domanda;
2. condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro
2.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Pietro Giorgio Cicerone e Sergio Cicerone.
Taranto, 3.4.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
In nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella controversia di lavoro promossa da
, con gli avv.ti Pietro Giorgio Cicerone e Sergio Cicerone;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Dario De Donno;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: tempo tuta, contributi cassa edile, risarcimento del danno.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19.5.22, il ricorrente, premesso di avere lavorato dal
7.1.2014 al 30.9.2021 quale caposquadra di 2° livello del ccnl edilizia industria alle dipendenze della , chiedeva Controparte_1
condannarsi la stessa a pagare complessivi euro 5237,49 a titolo di tempo tuta, ed euro 1857,35 a titolo di contributi cassa edile.
Costituendosi in giudizio, la convenuta dichiararsi rigettarsi la domanda di tempo tuta e dichiararsi inammissibili quella relativa alla Cassa edile.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza. *****************
La domanda di pagamento della retribuzione del tempo occorrente per indossare e dismettere la divisa di lavoro è fondata.
Deve al riguardo richiamarsi anche ai sensi dell'art.118 dip att cpc la sentenza n. 348 del 13.2.24 del Dott. da questo giudice integralmente condivisa. Parte_2
A norma dell'art. 1 co. 2 lett. a) d.l.vo 8.4.2003 n. 66, si definisce orario di lavoro
“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Tale disposizione, al pari del previgente art. 3 r.d.l. 15.3.1923 n. 692 conv. in l.
17.4.1925 n. 473, deve interpretarsi, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel senso che l'orario di lavoro ricomprende anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione lavorativa, purché, nello svolgimento di tali operazioni, il lavoratore resti soggetto al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, sicché la norma non preclude che il tempo per indossare e dismettere la divisa sia qualificabile come lavoro effettivo e debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplini il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazione di carattere obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa, mentre non spetta la retribuzione ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere tempo e luogo ove indossare la divisa (eventualmente anche presso la propria abitazione), rientrando in tal caso siffatta attività negli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento della prestazione lavorativa: in tal senso, cfr.
Cass. 11.2.2019 n. 3901, Cass. 11.1.2019 n. 505, Cass. 28.3.2018 n. 7738, Cass.
22.11.2017 n. 27799, Cass. 26.1.2016 n. 1352, Cass. 13.4.2015 n. 7396, Cass.
7.2.2014 n. 2837, Cass. 15.1.2014 n. 692, Cass.
7.6.2012 n. 9215, Cass.
8.2.2012 n.
1817, Cass.
7.2.2012 n. 1697, Cass. 10.9.2010 n. 19358, Cass.
2.7.2009 n. 15492,
Cass. 25.6.2009 n. 14919 e altre conformi.
Tanto premesso in via generale, deve osservarsi, con riferimento alla concreta fattispecie in esame, e sulla base delle univoche risultanze della espletata istruttoria, che l'istante, dopo avere fatto ingresso nello stabilimento siderurgico di Taranto – all'interno del quale operava quale impresa appaltatrice la convenuta –, era tenuto a recarsi presso l'apposito locale spogliatoio, messo a disposizione dall'azienda all'interno del cantiere, per dismettere i propri abiti civili e indossare gli indumenti di lavoro (camicia, giacca, pantaloni e calzature antiscivolo), pure forniti dal datore di lavoro e riposti in un armadietto, unitamente ai dispositivi di sicurezza (casco, maschera, rivelatore di gas), e solo dopo tale operazione iniziava il turno di lavoro;
allo stesso modo, solo al termine del turno di lavoro dismetteva i detti indumenti e indossava gli abiti civili;
egli impiegava per ciascuna operazione di vestizione e svestizione circa quindici minuti di tempo, e così trenta minuti complessivi per ogni giornata di lavoro;
non poteva giungere sul luogo di lavoro con la divisa già indossata, né poteva disporne i alcun modo fuori dall'ambiente lavorativo, tanto che l'azienda aveva messo a disposizione del personale un servizio di lavanderia provvedendo a proprie spese – tramite una ditta incaricata – al ritiro degli indumenti presso lo spogliatoio, al lavaggio e alla restituzione degli stessi: si vedano, in tal senso, le univoche deposizioni rese dai testi escussi.
Ebbene, non può ragionevolmente dubitarsi che tutte le suddette operazioni, preparatorie e successive alla prestazione lavorativa intesa in senso stretto, fossero necessarie, strumentali ed accessorie rispetto a quest'ultima, nonché eterodirette dal datore di lavoro e comunque obbligatorie, ed appare evidente altresì che il tempo, il luogo e le modalità di esecuzione delle suddette operazioni rientrassero nella sfera di controllo del datore di lavoro, senza alcuna libertà di autodeterminazione del dipendente.
Il tempo necessario per lo svolgimento delle suddette operazioni deve pertanto considerarsi ricompreso nell'orario di lavoro e, in quanto tale, deve essere retribuito quale straordinario, in quanto l'istante risulta avere già osservato, al netto di tali operazioni, il normale orario di lavoro.
Da parte sua, la convenuta deduce che la mancata retribuzione del tempo occorrente per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro veniva compensata con la retribuzione del tempo, pari a circa 45 minuti, occorrente per la consumazione del pranzo, e ciò sulla base di un preteso accordo, che tuttavia, per ammissione della stessa convenuta, non è stato “mai formalizzato tra le parti” e che non risulta in alcun modo provato nel presente giudizio.
Inoltre, come è emerso univocamente dalla espletata istruttoria, l'istante non faceva neppure la pausa pranzo.
Sulla base dei conteggi attorei, elaborati entro i limiti della prescrizione quinquennale e non contestati ex adverso (sulla necessità di una contestazione specifica, cfr. Cass.
18.5.2015 n. 10116, Cass. 18.2.2011 n. 4051, Cass. 19.1.2006 n. 945), spetta pertanto all'istante, a titolo di compensi per lavoro straordinario, la somma di euro 5237,49.
E' invece infondata la domanda di pagamento diretto in favore del lavoratore dei contributi che la convenuta ha omesso di versare alla cassa edile.
Ciò in quanto, come attestato dalla documentazione in atti, la stessa cassa edile aveva, già in data anteriore alla instaurazione del presente giudizio, richiesto, ottenuto e notificato alla odierna convenuta il decreto ingiuntivo, per il pagamento dei detti contributi.
A seguito di opposizione proposta dalla odierna convenuta a quel decreto ingiuntivo,
è stato instaurato il giudizio. Ebbene, con sentenza n. 2775 pronunciata in data
23.11.2023 e pubblicata in data 29.11.2023 a definizione dei suddetti giudizi riuniti, questo tribunale (in persona del giudice dott. Saverio Sodo) ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della cassa edile e ha invece revocato i decreti ingiuntivi emessi in favore dei lavoratori, osservando quanto segue: “La prima questione da affrontare è quella della legittimazione attiva per il recupero dei crediti dei lavoratori da accantonare convenzionalmente in favore della cassa edile. Sul punto, la giurisprudenza si è attestata nel non escludere, a prescindere dalla ricostruzione in termini di cessione di credito o delegazione di pagamento, la concorrente legittimazione della cassa edile e dei singoli lavoratori creditori, ma sempre nella considerazione che il debitore (impresa edile) non debba né possa essere costretto a pagare due volte lo stesso debito in favore di due soggetti;
pertanto, ad avviso del giudicante, nella fattispecie deve trovare applicazione, per lo meno analogica, la norma dell'art. 1264 co. 1 c.c., a tenore della quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando gli è stata notificata, e al contempo l'art. 1270 co.1 c.c., secondo cui il delegante (assimilabile al lavoratore) può revocare la delegazione solo fino a quando il delegato (impresa datrice di lavoro) non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario (cassa edile) o non abbia eseguito il pagamento in favore di questo. Ne consegue che nella fattispecie concreta, avendo la avuto cognizione della azione intrapresa CP_1
dalla cassa edile (mediante la notifica del decreto ingiuntivo emesso in suo favore) prima delle azioni di recupero intraprese direttamente da lavoratori, non può che ritenersi obbligata esclusivamente nei confronti della cassa edile, per evitare appunto il rischio inevitabile di duplicazioni di pagamento. Quindi vanno revocati i decreti ingiuntivi emessi in favore dei lavoratori (perché posteriori nel tempo a quello chiesto ed ottenuto da cassa edile)…”.
Ebbene, sulla base di tali condivisibili considerazioni, ed anche al fine di evitare difformità di giudicati in relazione a fattispecie del tutto identiche, deve ritenersi che l'anteriore iniziativa giudiziale intrapresa dalla cassa edile per il recupero dei medesimi contributi osti anche all'accoglimento della domanda proposta dall'istante nel presente giudizio.
La domanda ora in esame deve pertanto essere disattesa.
Le spese di causa seguono la prevalente soccombenza della convenuta ex art. 91
c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna la resistente a pagare all'istante la somma di euro 5237,49 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
rigetta per il resto la domanda;
2. condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro
2.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti Pietro Giorgio Cicerone e Sergio Cicerone.
Taranto, 3.4.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE