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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/04/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Trabucchi Sara, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. BANDIERA ANNACHIARA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 5 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con ricorso di cui all'epigrafe la signora ha proposto Parte_1
domanda di separazione personale dal resistente, formulando ulteriori domande per l'affidamento ed il mantenimento della prole minore.
Si costituiva ritualmente il resistente in data 23.07.2024
Le parti comparivano di persona all'udienza appositamente fissata del
13.02.2025 riferendo di aver raggiunto una soluzione condivisa nei termini che si riportano qui di seguito:
1) Pronunciare/omologare la separazione personale delle parti;
2) disporre l'affido congiunto ad entrambi i genitori dei figli , Persona_1
e con collocamento prevalente presso Persona_2 Persona_3
la residenza della madre, secondo il seguente calendario:
considerati i turni di lavoro della OR che sono alternati, di Parte_1
settimana in settimana, dalle ore 5.43 alle 12.40 o dalle ore 12.40 fino alle
19.35, quando la madre farà il turno del pomeriggio, per tre giorni la settimana,
il padre preleverà tutti e tre i figli minori dall'uscita della scuola materna e dal nido alle ore 16.00 e li terrà con se fino alle ore 20.30 quando la madre li preleverà a casa del padre e il padre avrà con se tutti e tre i figli, per due fine settimana al mese alternati, dal sabato alle ore 13.30 fino al lunedì quando li riporterà alla scuola materna e al nido.
pagina 2 di 5 Quando la madre avrà il turno del mattino, per tre giorni la settimana, il padre preleverà i figli a casa della madre la sera precedente alle ore 20.30 e il padre li porterà a scuola la mattina successiva, ove, poi, li preleverà la madre alla fine del turno di lavoro;
qualora il turno di lavoro fosse anche per la giornata del sabato, la madre preleverà i figli a casa del padre alla fine del turno e quindi alle ore 13.30.
Nell'ipotesi in cui entrambi i genitori avessero il turno del sabato l'uno al mattino e l'altro il pomeriggio, verrà contattata una baby sitter per le ore necessarie prima dell'arrivo dell'altro genitore.
Per quanto riguarda le vacanze Natalizie il padre potrà avere con sé tutti e tre i figli per una settimana consecutiva, alternando di anno in anno il periodo che comprende il giorno di Natale, con il periodo che comprende il Capodanno,
con preavviso alla madre di 15 giorni.; per quanto riguarda le vacanze Pasquali
i figli trascorreranno 3 giorni con un genitore e i successivi con l'altro,
alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; per quanto riguarda tutte le altre festività varrà il principio dell'alternanza.
Resta inteso che il genitore che avrà con se i figli fino alle ore 20.30 dovrà
provvedere alla cena.
pagina 3 di 5 - Per quanto riguarda le vacanze estive, il padre avrà con se i figli per 15 giorni anche non consecutivi. Il padre darà comunicazione alla madre del periodo prescelto entro il 31/05 di ogni anno.
3) Il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori a favore della OR , entro il giorno 10 di ogni mese, con Parte_1
bonifico bancario, le seguenti somme:
- € 50,00 per ciascun figlio e così per un totale di € 150,00 mensili da marzo
2025.
- Detto importo sarà rivalutato degli indici Istat con decorrenza da marzo 2026
ed è stato determinato in considerazione del fatto che il Signor si è CP_1
accollato interamente la rata di un finanziamento anche per la quota del 50%
a carico della OR . Parte_1
- L'assegno unico rimarrà a favore della madre al 100%, mentre a favore del padre il 100% del bonus asilo nido.
4) Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo del Tribunale di Verona del
13/12/2024.
5) I genitori dichiarano di acconsentire al rilascio del passaporto per i figli minori.
6) Spese di lite compensate tra le parti.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla si oppone”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla pagina 4 di 5 base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P. Q. M.
Il tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle conclusioni in epigrafe indicate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di Zimella, (Atto n. 3, Parte I
anno 2020), al passaggio in giudicato della stessa,
3) Spese interamente compensate
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 18/03/2025
Il Presidente rel.
Massimo Vaccari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Trabucchi Sara, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. BANDIERA ANNACHIARA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 5 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con ricorso di cui all'epigrafe la signora ha proposto Parte_1
domanda di separazione personale dal resistente, formulando ulteriori domande per l'affidamento ed il mantenimento della prole minore.
Si costituiva ritualmente il resistente in data 23.07.2024
Le parti comparivano di persona all'udienza appositamente fissata del
13.02.2025 riferendo di aver raggiunto una soluzione condivisa nei termini che si riportano qui di seguito:
1) Pronunciare/omologare la separazione personale delle parti;
2) disporre l'affido congiunto ad entrambi i genitori dei figli , Persona_1
e con collocamento prevalente presso Persona_2 Persona_3
la residenza della madre, secondo il seguente calendario:
considerati i turni di lavoro della OR che sono alternati, di Parte_1
settimana in settimana, dalle ore 5.43 alle 12.40 o dalle ore 12.40 fino alle
19.35, quando la madre farà il turno del pomeriggio, per tre giorni la settimana,
il padre preleverà tutti e tre i figli minori dall'uscita della scuola materna e dal nido alle ore 16.00 e li terrà con se fino alle ore 20.30 quando la madre li preleverà a casa del padre e il padre avrà con se tutti e tre i figli, per due fine settimana al mese alternati, dal sabato alle ore 13.30 fino al lunedì quando li riporterà alla scuola materna e al nido.
pagina 2 di 5 Quando la madre avrà il turno del mattino, per tre giorni la settimana, il padre preleverà i figli a casa della madre la sera precedente alle ore 20.30 e il padre li porterà a scuola la mattina successiva, ove, poi, li preleverà la madre alla fine del turno di lavoro;
qualora il turno di lavoro fosse anche per la giornata del sabato, la madre preleverà i figli a casa del padre alla fine del turno e quindi alle ore 13.30.
Nell'ipotesi in cui entrambi i genitori avessero il turno del sabato l'uno al mattino e l'altro il pomeriggio, verrà contattata una baby sitter per le ore necessarie prima dell'arrivo dell'altro genitore.
Per quanto riguarda le vacanze Natalizie il padre potrà avere con sé tutti e tre i figli per una settimana consecutiva, alternando di anno in anno il periodo che comprende il giorno di Natale, con il periodo che comprende il Capodanno,
con preavviso alla madre di 15 giorni.; per quanto riguarda le vacanze Pasquali
i figli trascorreranno 3 giorni con un genitore e i successivi con l'altro,
alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; per quanto riguarda tutte le altre festività varrà il principio dell'alternanza.
Resta inteso che il genitore che avrà con se i figli fino alle ore 20.30 dovrà
provvedere alla cena.
pagina 3 di 5 - Per quanto riguarda le vacanze estive, il padre avrà con se i figli per 15 giorni anche non consecutivi. Il padre darà comunicazione alla madre del periodo prescelto entro il 31/05 di ogni anno.
3) Il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori a favore della OR , entro il giorno 10 di ogni mese, con Parte_1
bonifico bancario, le seguenti somme:
- € 50,00 per ciascun figlio e così per un totale di € 150,00 mensili da marzo
2025.
- Detto importo sarà rivalutato degli indici Istat con decorrenza da marzo 2026
ed è stato determinato in considerazione del fatto che il Signor si è CP_1
accollato interamente la rata di un finanziamento anche per la quota del 50%
a carico della OR . Parte_1
- L'assegno unico rimarrà a favore della madre al 100%, mentre a favore del padre il 100% del bonus asilo nido.
4) Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo del Tribunale di Verona del
13/12/2024.
5) I genitori dichiarano di acconsentire al rilascio del passaporto per i figli minori.
6) Spese di lite compensate tra le parti.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla si oppone”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla pagina 4 di 5 base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P. Q. M.
Il tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle conclusioni in epigrafe indicate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di Zimella, (Atto n. 3, Parte I
anno 2020), al passaggio in giudicato della stessa,
3) Spese interamente compensate
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 18/03/2025
Il Presidente rel.
Massimo Vaccari
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