CA
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/12/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1119/2023 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. ), nella Parte_1 C.F._1
qualità di titolare dell'omonima ditta CA LE, con sede in Catania (P. IVA
), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Giacomo P.IVA_1
Fichera, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Catania, via Androne n. 5
APPELLANTE
CONTRO
- (P. IVA ), con sede in Catania, in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato Francesco
RE NO, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Catania, via Morosoli n. 3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 645/2023 pubblicata il 10.2.2023, resa nel giudizio n. 14445/2018 R.G., definitamente pronunciando, rigettava le domande proposte da n.q. aventi ad oggetto il risarcimento per danni Parte_1
patrimoniali e non e lo condannava alle spese di lite.
Ha proposto appello n.q. con atto di citazione notificato l'1.9.2023. Parte_1
Si è costituito in giudizio ed ha concluso per l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 e 348 cpc e comunque il rigetto, spese vinte.
All'udienza del 20.10.2025 la causa è stata posta in decisione, note conclusionali già
depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha applicato la disciplina del caso di specie e conseguentemente laddove non ha accolto la domanda di risarcimento del danno.
Premette l'appellante che l'art. 3 punto 7 dell'ordinanza n. 4/2018 emessa dall'Autorità Di Sistema della Sicilia Orientale, prevede all'articolo A3 (Varchi di
Accesso) “L'accesso alle aree soggette a vigilanza è consentito attraverso i seguenti varchi esclusivamente alle categorie di seguito elencate: CO IN
Accesso/uscita consentito a:
7. Coloro che hanno necessità di recarsi presso le attività commerciali aventi sede all'interno dell'area, cantieri navali,
proprietari/utilizzatori titolati di unità navali ormeggiate nelle banchine portuali,
comunque previa identificazione e registrazione…”;
8. I passeggeri muniti di titolo di viaggio ed eventuale accompagnatore/i previa identificazione a mezzo carta di identità”.
Quindi, anche i turisti spagnoli che si sarebbero dovuti imbarcare sulla barca a vela ormeggiata presso il CA avrebbero dovuto solo esibire al personale di Pt_1
2 guardia la loro carta di identità ai fini dell'identificazione, senza necessità di autorizzazione.
Prosegue Grasso nel senso che il primo giudice erra laddove afferma che i “turisti spagnoli non rientrano in nessuna delle categorie elencate nel port security e non erano in possesso di alcun tipo di autorizzazione” in quanto gli stessi erano sia utilizzatori della barca a vela denominata NUK II ormeggiata presso la banchina portuale o, ancor meglio, presso il cantiere LE ed erano anche Parte_1
dei passeggeri accompagnati dalla sig.ra (Hostess di Persona_1
bordo dell'imbarcazione NU II nonché moglie del sig. , Testimone_1
Capitano della suddetta Imbarcazione), la quale ha espressamente dichiarato quale teste di avere riferito al personale della he stava aspettando sei turisti spagnoli CP_1
che dovevano imbarcarsi sulla NUK II, che non avevano alcun voucher in quanto erano suoi ospiti: gli agenti hanno impedito l'accesso per mancanza di un permesso scritto.
Sostiene Grasso che l'ordinanza sopra richiamata non prevede la necessità di un permesso scritto o una preventiva autorizzazione per accedere al CO IN.
Del pari censurabile, prosegue Grasso, sarebbe la sentenza appellata con riferimento all'asserita mancata prova dei danni lamentati dal medesimo, per disdetta del contratto e per i notevoli disagi provocati sia in danno dell'armatore della barca ormeggiata presso il suo cantiere che in danno dei turisti spagnoli.
Invero, l'appellante ha prodotto in giudizio la documentazione attestante la richiesta di risoluzione del contratto di ormeggio da parte del sig. , Persona_2
proprietario della banca a vela NUK II ed il contratto di noleggio a suo tempo
3 sottoscritto con lo stesso dal quale si evince il corrispettivo che il CA LE
avrebbe dovuto incassare.
Inoltre nell'atto di citazione il sig. aveva richiesto che venisse disposta una Pt_1
c.t.u. al fine di quantificare il danno subito.
Tutti tali elementi non sono stati presi in considerazione dal Giudice di prime cure il quale ha affermato che il non avrebbe fornito prova del danno lamentato. Pt_1
L'appello è infondato.
Osserva la Corte che le misure di sicurezza del PSP, in atti, prevedono al punto
5.1.1., per il CO IN, l'accesso, tra altri: 7) per coloro che hanno necessità
di recarsi presso le attività commerciali aventi sede all'interno dell'area, cantieri navali, proprietari/utilizzatori titolati di unità navali ormeggiate nelle banchine portuali, comunque previa identificazione e registrazione, 8) ai passeggeri muniti di titolo di viaggio ed eventuale accompagnatore/i previa identificazione a mezzo carta d'identità.
Quindi, in astratto, l'accesso dei sei turisti spagnoli era possibile, senza tesserino
(badge), riservato invece ad altre categorie di utenti con accesso continuativo alla zona portuale (vedi artt. 5 e 6 dell'ordinanza n. 4/2018 di cui infra).
Risulta ancora in atti, osserva sempre la Corte, in particolare dalle deposizioni dei testi, che i turisti spagnoli neppure si sono presentati al CO di accesso, né i soggetti che hanno assunto informazioni al CO stesso presso i vigilanti ( Testimone_1
e proprietario ed hostess della barca a vela)
[...] Persona_3
hanno osteso ai medesimi vigilanti un titolo all'accesso né, ancora meglio, detto titolo è stato preventivamente presentato all'autorità portuale ovvero direttamente
4 Contr alla stessa affinché potesse previamente valutarsi l'idoneità del titolo e così
certamente consentire l'accesso agli interessati mediante l'esibizione del documento d'identità. Si noti pure che tale ultima possibilità (titolo presentato direttamente ad
MG) è stata pure rappresentata per iscritto, dopo i fatti, dal responsabile di MG (vedi nota del 24.7.2018) a seguito delle rimostranze scritte del . Pt_1
Dunque, solo labialmente è stato rappresentato un titolo scritto all'accesso, riferito sia al diritto della barca all'ormeggio presso il cantiere navale di che al Pt_1
rapporto dei sei turisti con i proprietari/gestori della barca senza che si producesse,
da parte del e/o della proprietà o dell'hostess della barca, una Pt_1
dichiarazione/attestazione scritta con indicazione nominativa che legittimasse i singoli turisti all'accesso dal CO IN per raggiungere il natante NU II,
ferma l'ostensione e registrazione del documento d'identità di ciascuno di essi per certezza della specifica legittimazione all'accesso, peraltro notturno.
La necessità del possesso di un legittimo titolo di accesso si legge pure nei prospetti riassuntivi a colori delle norme di sicurezza nonché all'articolo 3 dell'ordinanza n.
4/2018 dell'autorità portuale di sistema.
E che alcun titolo fosse stato presentato lo dichiarano il teste , citato dal Tes_1
, il quale ha escluso che i passeggeri fossero in possesso di un voucher e che Pt_1
non sapeva che per l'accesso occorreva il possesso di u tiolo di viaggio.
Anche l'altra teste pure citata dal , ha confermato che i turisti Persona_1 Pt_1
non possedevano alcun voucher.
5 D'altro canto, i due vigilanti, pure loro ammessi a testimoniare, hanno confermato i fatti come sopra illustrati e dichiarato che i turisti non si sono neppure presentati al
CO IN.
Nessuna negligenza, ritiene conclusivamente questa Corte, si può dunque attribuire all di appellato, che si è scrupolosamente attenuto alle disposizioni CP_2 CP_3
di sicurezza vigenti, in atti.
Quindi l'appello deve essere rigettato: il profilo risarcitorio rimane evidentemente assorbito.
*****
Rimangono, infine, da regolare le spese del presente grado di giudizio che, tenuto conto del principio di soccombenza, la Corte pone a carico di quale Parte_1
titolare dell'omonima ditta CA LE ed a favore di Controparte_1
I compensi difensivi si determinano ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i.,
poiché l'attività difensiva si è esaurita nella sua vigenza, valore compreso tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00, compensi minimi, tenuto conto che la causa non pone profili di complessità e dell'attività svolta.
Pertanto, le spese di questo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
4.996,00 di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per quella introduttiva, euro 1.523,00 per quella di trattazione/istruttoria ed euro 1.735,00 per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
6 La Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
n.q di titolare della ditta CA LE avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Catania n. 645/2023 pubblicata il 10.2.2023.
Condanna quale titolare dell'omonima ditta CA LE a Parte_1
pagare ad le spese di lite di questo grado di giudizio, sopra Controparte_1
quantificate in complessivi euro 4.996,00 oltre il rimborso per spese generali, CPA
ed IVA, se dovuta, come per legge.
Sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13,
commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania, il 4 dicembre 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1119/2023 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. ), nella Parte_1 C.F._1
qualità di titolare dell'omonima ditta CA LE, con sede in Catania (P. IVA
), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Giacomo P.IVA_1
Fichera, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Catania, via Androne n. 5
APPELLANTE
CONTRO
- (P. IVA ), con sede in Catania, in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato Francesco
RE NO, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Catania, via Morosoli n. 3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 645/2023 pubblicata il 10.2.2023, resa nel giudizio n. 14445/2018 R.G., definitamente pronunciando, rigettava le domande proposte da n.q. aventi ad oggetto il risarcimento per danni Parte_1
patrimoniali e non e lo condannava alle spese di lite.
Ha proposto appello n.q. con atto di citazione notificato l'1.9.2023. Parte_1
Si è costituito in giudizio ed ha concluso per l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 e 348 cpc e comunque il rigetto, spese vinte.
All'udienza del 20.10.2025 la causa è stata posta in decisione, note conclusionali già
depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha applicato la disciplina del caso di specie e conseguentemente laddove non ha accolto la domanda di risarcimento del danno.
Premette l'appellante che l'art. 3 punto 7 dell'ordinanza n. 4/2018 emessa dall'Autorità Di Sistema della Sicilia Orientale, prevede all'articolo A3 (Varchi di
Accesso) “L'accesso alle aree soggette a vigilanza è consentito attraverso i seguenti varchi esclusivamente alle categorie di seguito elencate: CO IN
Accesso/uscita consentito a:
7. Coloro che hanno necessità di recarsi presso le attività commerciali aventi sede all'interno dell'area, cantieri navali,
proprietari/utilizzatori titolati di unità navali ormeggiate nelle banchine portuali,
comunque previa identificazione e registrazione…”;
8. I passeggeri muniti di titolo di viaggio ed eventuale accompagnatore/i previa identificazione a mezzo carta di identità”.
Quindi, anche i turisti spagnoli che si sarebbero dovuti imbarcare sulla barca a vela ormeggiata presso il CA avrebbero dovuto solo esibire al personale di Pt_1
2 guardia la loro carta di identità ai fini dell'identificazione, senza necessità di autorizzazione.
Prosegue Grasso nel senso che il primo giudice erra laddove afferma che i “turisti spagnoli non rientrano in nessuna delle categorie elencate nel port security e non erano in possesso di alcun tipo di autorizzazione” in quanto gli stessi erano sia utilizzatori della barca a vela denominata NUK II ormeggiata presso la banchina portuale o, ancor meglio, presso il cantiere LE ed erano anche Parte_1
dei passeggeri accompagnati dalla sig.ra (Hostess di Persona_1
bordo dell'imbarcazione NU II nonché moglie del sig. , Testimone_1
Capitano della suddetta Imbarcazione), la quale ha espressamente dichiarato quale teste di avere riferito al personale della he stava aspettando sei turisti spagnoli CP_1
che dovevano imbarcarsi sulla NUK II, che non avevano alcun voucher in quanto erano suoi ospiti: gli agenti hanno impedito l'accesso per mancanza di un permesso scritto.
Sostiene Grasso che l'ordinanza sopra richiamata non prevede la necessità di un permesso scritto o una preventiva autorizzazione per accedere al CO IN.
Del pari censurabile, prosegue Grasso, sarebbe la sentenza appellata con riferimento all'asserita mancata prova dei danni lamentati dal medesimo, per disdetta del contratto e per i notevoli disagi provocati sia in danno dell'armatore della barca ormeggiata presso il suo cantiere che in danno dei turisti spagnoli.
Invero, l'appellante ha prodotto in giudizio la documentazione attestante la richiesta di risoluzione del contratto di ormeggio da parte del sig. , Persona_2
proprietario della banca a vela NUK II ed il contratto di noleggio a suo tempo
3 sottoscritto con lo stesso dal quale si evince il corrispettivo che il CA LE
avrebbe dovuto incassare.
Inoltre nell'atto di citazione il sig. aveva richiesto che venisse disposta una Pt_1
c.t.u. al fine di quantificare il danno subito.
Tutti tali elementi non sono stati presi in considerazione dal Giudice di prime cure il quale ha affermato che il non avrebbe fornito prova del danno lamentato. Pt_1
L'appello è infondato.
Osserva la Corte che le misure di sicurezza del PSP, in atti, prevedono al punto
5.1.1., per il CO IN, l'accesso, tra altri: 7) per coloro che hanno necessità
di recarsi presso le attività commerciali aventi sede all'interno dell'area, cantieri navali, proprietari/utilizzatori titolati di unità navali ormeggiate nelle banchine portuali, comunque previa identificazione e registrazione, 8) ai passeggeri muniti di titolo di viaggio ed eventuale accompagnatore/i previa identificazione a mezzo carta d'identità.
Quindi, in astratto, l'accesso dei sei turisti spagnoli era possibile, senza tesserino
(badge), riservato invece ad altre categorie di utenti con accesso continuativo alla zona portuale (vedi artt. 5 e 6 dell'ordinanza n. 4/2018 di cui infra).
Risulta ancora in atti, osserva sempre la Corte, in particolare dalle deposizioni dei testi, che i turisti spagnoli neppure si sono presentati al CO di accesso, né i soggetti che hanno assunto informazioni al CO stesso presso i vigilanti ( Testimone_1
e proprietario ed hostess della barca a vela)
[...] Persona_3
hanno osteso ai medesimi vigilanti un titolo all'accesso né, ancora meglio, detto titolo è stato preventivamente presentato all'autorità portuale ovvero direttamente
4 Contr alla stessa affinché potesse previamente valutarsi l'idoneità del titolo e così
certamente consentire l'accesso agli interessati mediante l'esibizione del documento d'identità. Si noti pure che tale ultima possibilità (titolo presentato direttamente ad
MG) è stata pure rappresentata per iscritto, dopo i fatti, dal responsabile di MG (vedi nota del 24.7.2018) a seguito delle rimostranze scritte del . Pt_1
Dunque, solo labialmente è stato rappresentato un titolo scritto all'accesso, riferito sia al diritto della barca all'ormeggio presso il cantiere navale di che al Pt_1
rapporto dei sei turisti con i proprietari/gestori della barca senza che si producesse,
da parte del e/o della proprietà o dell'hostess della barca, una Pt_1
dichiarazione/attestazione scritta con indicazione nominativa che legittimasse i singoli turisti all'accesso dal CO IN per raggiungere il natante NU II,
ferma l'ostensione e registrazione del documento d'identità di ciascuno di essi per certezza della specifica legittimazione all'accesso, peraltro notturno.
La necessità del possesso di un legittimo titolo di accesso si legge pure nei prospetti riassuntivi a colori delle norme di sicurezza nonché all'articolo 3 dell'ordinanza n.
4/2018 dell'autorità portuale di sistema.
E che alcun titolo fosse stato presentato lo dichiarano il teste , citato dal Tes_1
, il quale ha escluso che i passeggeri fossero in possesso di un voucher e che Pt_1
non sapeva che per l'accesso occorreva il possesso di u tiolo di viaggio.
Anche l'altra teste pure citata dal , ha confermato che i turisti Persona_1 Pt_1
non possedevano alcun voucher.
5 D'altro canto, i due vigilanti, pure loro ammessi a testimoniare, hanno confermato i fatti come sopra illustrati e dichiarato che i turisti non si sono neppure presentati al
CO IN.
Nessuna negligenza, ritiene conclusivamente questa Corte, si può dunque attribuire all di appellato, che si è scrupolosamente attenuto alle disposizioni CP_2 CP_3
di sicurezza vigenti, in atti.
Quindi l'appello deve essere rigettato: il profilo risarcitorio rimane evidentemente assorbito.
*****
Rimangono, infine, da regolare le spese del presente grado di giudizio che, tenuto conto del principio di soccombenza, la Corte pone a carico di quale Parte_1
titolare dell'omonima ditta CA LE ed a favore di Controparte_1
I compensi difensivi si determinano ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i.,
poiché l'attività difensiva si è esaurita nella sua vigenza, valore compreso tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00, compensi minimi, tenuto conto che la causa non pone profili di complessità e dell'attività svolta.
Pertanto, le spese di questo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
4.996,00 di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per quella introduttiva, euro 1.523,00 per quella di trattazione/istruttoria ed euro 1.735,00 per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
6 La Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
n.q di titolare della ditta CA LE avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Catania n. 645/2023 pubblicata il 10.2.2023.
Condanna quale titolare dell'omonima ditta CA LE a Parte_1
pagare ad le spese di lite di questo grado di giudizio, sopra Controparte_1
quantificate in complessivi euro 4.996,00 oltre il rimborso per spese generali, CPA
ed IVA, se dovuta, come per legge.
Sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13,
commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania, il 4 dicembre 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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