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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/01/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 22/1/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13784/2019 R.G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bernardino Cardinale, giusta procura speciale alle Parte_1 liti in atti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Iero e Domenico Longo, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE
oggetto: altre controversie in materia di previdenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 4/12/2019 il ricorrente in epigrafe indicato, ha dedotto: di aver lavorato dall'1/1/1971 al 31/12/1982 alle dipendenze della società “ e dall'1/1/1983 fino al Controparte_2
31/11/2002 presso la medesima azienda diversamente denominata “Enichem Agricoltura S.p.a.”, come lavoratore insacco per la produzione di concimi e successivamente come vigile del fuoco per la sicurezza degli impianti;
che in data 1°/12/2002 veniva collocato in pensione con 2018 settimane di contributi dalla data della domanda amministrativa;
che il 27/04/2005 aveva presentato “domanda di ricostituzione della pensione per amianto”, essendo stato esposto dal 31/01/1973 al 15/10/1998 a materiali di ethernit nel corso dell'attività CP_ lavorativa, la quale veniva successivamente rigettata dall in data 17/11/2005; che l'8/01/2007 aveva promosso ricorso al Tribunale di Foggia per la ricostituzione della pensione per motivi contributivi “benefici amianto”, conclusosi con sentenza n. 4887/2011, con la quale veniva riconosciuto il predetto beneficio e pagina 1 di 5 CP_ conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico;
che in data 12/01/2012 l aveva liquidato la pensione a far data dall'1/11/2006 fino al 31/01/2012 per un totale di euro 15.385,76, lasciando non ricostituito tutto il periodo dalla data di inizio della mobilità (6/10/1998) fino alla data di inizio della riliquidazione (1/11/2006); che con intervento volontario in procedimento già pendente dinanzi al Tribunale di Foggia aveva domandato il pagamento dei ratei di pensione maturati e non riscossi, per il residuo periodo di cui sopra, dichiarato inammissibile e, allo stesso tempo, nella motivazione della sentenza, veniva riconosciuto il diritto a percepire i predetti ratei.
Tanto premesso in fatto e in diritto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto – sulla base della sentenza Mancini RG n. 4887/2021 e della sentenza Ricucci n. 5112/2017 – alla anticipazione pensionistica a far data dal 06.10.1998, data dalla quale è iniziato il periodo di mobilità del sig. quale Parte_1 beneficio accordato dalla Legge 257/1992 ai lavoratori che siano stati interessati da esposizione ultradecennale a materiali di amianto;
2) accertare e dichiarare il diritto alla ricostituzione dei ratei pensionistici dal 06.10.1998 fino al 30.11.2002 come da prospetto allegato in atti al netto delle somme già riscosse (periodo mobilità);
3) accertare e dichiarare il diritto alla ricostituzione dei ratei pensionistici anche per il periodo successivo al 01.12.2002 al CP 31.10.2006 (fino alla data di inizio ricostituzione già effettuata dall del 01.11.2006), nonché di quelli maturati fino a do oggi e per tutti i ratei a venire al netto di quanto già liquidato, come per legge;
CP 4)per l'effetto, condannare l in persona del legale rapp.p.t. al pagamento degli arretrati e differenze pensionistiche fra quanto già percepito e quanto risultante dalla ricostituzione contributiva, ivi compresa la differenza economica fra l'ammontare della pensione di anzianità a cui il ricorrente ha diritto a seguito della ricostituzione contributiva e l'importo dell'indennità di mobilità allo stesso tempo corrisposta nel periodo indicato nel relativo estratto contributivo sino al periodo di ricostituzione già riconosciuto CP dall' con il provvedimento di liquidazione, in particolare si richiede la ricostituzione del periodo dal 06.10.1998 al 31.10
2006, nonché la liquidazione della differenza fra l'ammontare della pensione già riscossa e quella da ricostituirsi per un totale di euro 49.726,71 ( a cui andranno sottratti nella effettiva liquidazioni gli importi che eventualmente si dovessero accertare quali riscossi in corso di giudizio), o il il diverso importo che sarà accertato e quantificato in corso di CTU contabile;
CP 5) condannare l in persona del legale rapp.p.t. al pagamento dei ratei pensionistici fino ad oggi;
6) nonché al pagamento degli interessi di mora dalla prima domanda di ricostituzione ad oggi per il ritardo sulle somme percepite”.
Vinte le spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha contestato, con articolate motivazioni, la fondatezza della CP_1 domanda, chiedendo: in via preliminare, l'inammissibilità della domanda, per la litispendenza e/o continenza tra il presente procedimento e quello R.G. n. 5591/2018 parimenti incoato dal ricorrente dinanzi al Tribunale di
Foggia; ovvero, in subordine, la riunione tra i predetti procedimenti;
nel merito, il rigetto della domanda poiché infondata.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 22.1.2025 mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente.
2. La domanda è infondata. pagina 2 di 5 2.1 Occorre innanzitutto precisare che, come verificato negli archivi di Cancelleria, la sentenza n. 4887/2011 è stata emessa all'esito della definizione del giudizio recante RG n. 2885/2006. Il ricorso introduttivo di quel giudizio è quindi stato depositato nell'anno 2006 e non 2007, come indicato nell'odierno ricorso (cfr. altresì ordinanza di correzione del 7.11.2011, ove il Tribunale dà atto che la data di deposito del ricorso è il 4.2.2006 e non l'8.1.2007). Ciò posto, come si legge nella sentenza n. 4887/2011 emessa dal Tribunale di Foggia in data CP 20.9.2011, il ricorrente ha chiesto “la declaratoria di esposizione al rischio amianto con condanna dell al riconoscimento dei relativi benefici”.
Il Tribunale ha quindi così statuito, per quanto di rilievo in questa sede: “a) accoglie la domanda e dichiara che i CP ricorrenti sono stati esposti al rischio amianto ex lege 257/92; b) ordina all' di riconoscere i benefici di cui alla predetta legge relativamente al trattamento pensionistico”.
Con successivo ricorso depositato in data 29.8.2012 (n. 7586/2012 rgl) il ricorrente ha nuovamente adito il
Tribunale di Foggia. Nella parte in fatto della sentenza n. 5112/2017 del 13.6.2017, resa a definizione di quest'ultimo giudizio, si legge la richiesta del ricorrente, relativa al “il diritto alla rivalutazione del trattamento pensionistico con corresponsione dei ratei maturati e non riscossi a decorrere dal mese successivo alla prima richiesta di presentazione, oltre accessori di legge, con conseguente condanna alla corresponsione delle relative differenze, quanto a . Parte_1
La sentenza statuiva come segue, per quanto d'interesse nella presente sede: “dichiara inammissibile l'intervento volontario spiegato da . Parte_1
Deve poi rilevarsi che, all'atto del deposito dell'odierno ricorso, il ricorrente aveva incoato altra azione giudiziaria con ricorso depositato in data 16.5.20218, onde ottenere il pagamento di quanto riconosciuto dal Tribunale di Foggia all'esito della sentenza n. 4887/2011, senza tuttavia farne alcun cenno. Ad ogni buon conto, in corso di causa è stata depositata la sentenza n. 4575/2019 del 6.11.2019, conclusasi con il rigetto del ricorso.
2.2 Fatte queste doverose precisazioni volte a ricostruire l'articolata vicenda processuale sottesa alle domande proposte in questa sede, in parte coincidenti con quelle azionate nell'ambito del giudizio definito con sentenza n.
5112/2017 del 13.6.2017, deve evidenziarsi, da una parte, che il ricorrente era già pensionato all'atto del deposito del ricorso n. 2885/2006 (è pacifico tra le parti che questi sia stato collocato in pensione in data 1.12.2002) e che la normativa “più favorevole”, riconosciuta dal Tribunale, è stata applicata al ricorrente, verosimilmente, proprio perché questi era già in mobilità alla data del 2.10.2003.
E' noto, infatti, che il comma 6 bis dell'art. 47 della Legge n. 326 del 24.11.2003 dispone: "Sono fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'art. 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento ".
Inoltre, l'art. 3, comma centotrentadue, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intervenendo sulla medesima questione di diritto transitorio, è intervenuto per far salva l'applicabilità della precedente disciplina, di cui all'art. 13 della legge
27 marzo 1992 n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto ai benefici previdenziali in base a tale ultima disposizione o avessero avanzato domanda di riconoscimento all od CP_3 ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data. pagina 3 di 5 Non può quindi il ricorrente pretendere la ricostituzione del trattamento pensionistico sulla base di un periodo di mobilità già valutato dal Tribunale e, soprattutto, in assenza di specifica domanda amministrativa prodromica a tale altrettanto dettagliata richiesta contenuta nell'odierno ricorso.
La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte che in una recente pronuncia ha affermato il seguente principio:
“10. altrettanto consolidato è il principio secondo cui con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così, in specie, Cass. n. 17433 del 2017, cit., ed ivi ulteriori riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte)” (Cassazione civile, sez. lav., 03/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep.03/12/2020), n. 27760).
L'applicazione dell'art. 13 della L. n. 257/1992 comporta, nel caso di specie, solo un trattamento pensionistico più favorevole, nei termini indicati nella sentenza n. 4487/2011, che in alcun modo ha sancito il diritto del ricorrente alla ricostituzione del trattamento pensionistico dalla data d'inizio della mobilità (né tale retrodatazione potrebbe derivare, quale diretto automatismo, dalla mera attuazione della predetta disciplina). Né mai tale istanza è stata formulata nei ricorsi introduttivi dei giudizi definiti con le sentenze surrichiamate (o, si rimarca, in sede stragiudiziale).
Come recentemente rimarcato dalla Corte d'Appello di Bari in un caso analogo al presente: “Ne consegue che il lavoratore ha diritto al solo ricalcolo del rateo (che va comunque erogato solo a partire dal pensionamento effettivo) secondo un computo che tenga conto dei benefici contributivi e che risulti quindi, al momento dell'effettivo pensionamento, basato su una contribuzione rivalutata;
ciò in quanto - giova ribadirlo - per espressa disposizione di legge i benefici conseguenti al riconoscimento dell'esposizione ultradecennale all'amianto incidono solo sulla misura della pensione ma non anche sulla sua decorrenza o sulla maturazione del diritto al pensionamento. Il ricalcolo, quindi, ha solo un'efficacia quantitativa sul rateo di pensione corrisposto in base al massimo contributivo riconosciuto, non anche cronologica su una virtuale rivalutazione decorrente dalla maturazione del diritto al pensionamento. E poiché in materia previdenziale e pensionistica vige la regola della necessità della domanda amministrativa, non potendosi erogare d'ufficio le prestazioni né tantomeno gli specifici benefici collegati alla esposizione all'amianto, gli effetti rivalutativi non possono farsi decorrere da un'epoca antecedente all'effettivo pensionamento” (Corte d'Appello di Bari, sent. n. 1603/2021 dell'1.10.2021, Cons. Est. dott.ssa Deceglie).
Secondo la costante giurisprudenza della S.C., poi, “si tratta di rivalutare non già l'ammontare di singoli ratei bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria” (Cass. n. 12685 del 19 maggio 2008; Cass. n. 7527 del 29 marzo 2010;
Cass. n. 8926 del 19 aprile 2011; Cass. n. 6331 del 19 marzo 2014; Cass. n. 7934 del 4 aprile 2014; Cass. n. 13578 del 13 giugno 2014).
Sulla scorta di tali considerazioni si deve ritenere che la ricostituzione del trattamento pensionistico sia stata operata dall in maniera corretta. CP_1
Per tutte le ragioni che seguono, il ricorso deve essere rigettato, così restando assorbita ogni ulteriore questione.
3. Nulla sulle spese, ex art. 152 disp. Att. C.p.c. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul riscorso, iscritto al n. 13784/2019, proposto da Parte_1 nei confronti dell in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e assorbita ogni contraria CP_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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