Decreto cautelare 24 maggio 2024
Ordinanza collegiale 7 marzo 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01008/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00327/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 327 del 2024, proposto da
S-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Bracone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di S-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato AN Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Valadier, 52;
nei confronti
S-, S-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A. della determinazione del Comune di S- – Settore Amministrativo Attività Produttive e Tecnologia n. 553 del 29 febbraio 2024, con la quale il responsabile del Settore recepiva ed omologava i verbali (e relativi allegati) n. 1/2024 – prot. S- - prot. n. S-4 - prot. n. S-, redatti dalla Commissione per la selezione interna per progressione tra Aree Speciale ex art. 13, comma 6, 7 e 8 del C.C.N.L. 16.11.2022 del Comparto Funzioni Locali, per n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico, da destinare ai diversi Settori, Servizi ed Uffici dell’Ente, approvando così la graduatoria finale della Selezione Interna;
B. del verbale n. 1/2024 - prot. 4424/2024 e relativi allegati, della Commissione per la selezione interna per Progressione tra Aree Speciale ex art. 13, comma 6, 7 e 8 del C.C.N.L. 16.11.2022 del Comparto Funzioni Locali, per n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico, indetta con determinazione n. 2937 del 7 dicembre 2023;
C. del verbale n. 2/2024 - prot. 7020/2024 e relativi allegati, della Commissione per la selezione interna per Progressione tra Aree Speciale ex art. 13, comma 6, 7 e 8 del C.C.N.L. 16.11.2022 del Comparto Funzioni Locali, per n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico, indetta con determina
n. 2937 del 7 dicembre 2023;
D. del verbale n. 3/2024 - prot. 7623/2024 e relativi allegati, della Commissione per la selezione interna per Progressione tra Aree Speciale ex art. 13, comma 6, 7 e 8 del C.C.N.L. 16.11.2022 del Comparto Funzioni Locali, per n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico, indetta con determina
n. 2937 del 7 dicembre 2023;
E. del verbale n. 4/2024 - prot. 8387/2024 e relativi allegati, della Commissione per la selezione interna per Progressione tra Aree Speciale ex art. 13, comma 6, 7 e 8 del C.C.N.L. 16.11.2022 del Comparto Funzioni Locali, per n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico, indetta con determina
n. 2937 del 7 dicembre 2023;
F. del verbale n. 6/2024 – prot. 15050/2024 con il quale, in risposta all’istanza di riesame dell’interessato, “la Commissione all’unanimità conferma il lavoro svolto e quanto stabilito e approvato con determinazione n. 553 del 29/02/2024”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e collegato a quelli sopra elencati.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da S- il 7 giugno 2024:
per l’annullamento
della determina n. 553 del 29 febbraio 2024 di approvazione della graduatoria finale della selezione ed i Verbali della Commissione, nonché i Verbali della Commissione stessa n. 1 del 31.01.2024, prot. 4424/2024, n. 2 del 14.02.2024, prot. 7020/2024, n. 3 del 22.02.2024, prot. 7623/2024, n. 4 del 28.02.2024, prot. 8387/2024, n. 5 del 27.03.2024, prot. n. 12084/2024 e n. 6 del 20.04.2024, prot. 15050/2024 nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla selezione del ricorrente Geom. S- per l’errata attribuzione allo stesso di un punteggio in graduatoria superiore al dovuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di S-;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal sig. S-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa AN MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 29 aprile 2024 e depositato il 23 maggio 2024, il sig. S- ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento della determinazione del Comune di S- n. 553 del 29 febbraio 2024, con la quale è stata approvata la graduatoria finale della selezione interna per la progressione tra aree speciale ex art. 13, comma 6, 7 e 8 del C.C.N.L. 16.11.2022 del Comparto Funzioni Locali, per n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico, nonché dei verbali come in epigrafe specificati.
2. Il Comune di S-, in data 7 dicembre 2023, ha pubblicato la determinazione n. 2937/2023, avente ad oggetto l’avviso di selezione interna per le Progressioni Verticali “Speciali” per n. 2 (due) posti di Istruttore Direttivo Tecnico, Area Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex categoria D) da destinare a diversi Settori, Servizi ed Uffici.
Il ricorrente espone di aver presentato domanda di partecipazione alla suddetta procedura.
La Commissione esaminatrice ha svolto le operazioni di esame delle domande in quattro sedute (di cui ai verbali n. 1/2024 – prot. S- - prot. n. S-4 - prot. n. S-).
All’esito della procedura è stata stilata la graduatoria finale che ha visto vincitori il sig. S-, classificatosi al primo posto con 86 punti, e il sig. S-, classificatosi al secondo posto con 80,80 punti; al terzo posto si collocava il sig. S- con 80,60 punti e, quindi, al quarto posto il sig. S-, con 80,10 punti.
Effettuato l’accesso agli atti, il ricorrente ha chiesto un riesame dei punteggi attribuiti ai candidati.
All’esito della procedura di riesame, la Commissione, come da verbale n. 6, prot. n. 15050/2024, ha confermato il lavoro svolto “e quanto stabilito e approvato con determinazione n. 553 del 29/02/2024”.
3. Avverso la graduatoria finale, parte ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso la violazione di legge ed eccesso di potere, avendo la Commissione attribuito illegittimamente punteggi aggiuntivi ai candidati S-, S- e S- nei termini che seguono:
a) S-: 2 punti illegittimamente attribuiti sub voce “abilitazioni professionali”, in violazione di legge (art. 6 lett. c dell’avviso di selezione) ed eccesso di potere (disparità di trattamento rispetto al candidato S-); 4 punti illegittimamente attribuiti sub voce “incarichi conferiti all’ente”, in violazione di legge (art. 6 lett. c dell’avviso in relazione agli artt. 57 e 348 c.p.p.) ed eccesso di potere (difetto di motivazione nell’attribuire il punteggio massimo); 1,8 punti illegittimamente attribuiti sub voce “competenze acquisite in percorsi formativi”, in violazione di legge (art. 6 lettera c cpv 10 dell’avviso di selezione) ed eccesso di potere (perché non forniva alcuna specifica motivazione o indicazione in merito ai presupposti per il conteggio degli 1,8 punti);
b) S-: 2 punti illegittimamente attribuiti sub voce “abilitazioni professionali”, in violazione di legge (art. 6 lett. c dell’avviso di selezione) ed eccesso di potere (disparità di trattamento rispetto al candidato S-);
c) S-: 4 punti illegittimamente attribuiti sub voce “abilitazioni professionali”, in violazione di legge (art. 6 lett. c dell’avviso di selezione) ed eccesso di potere (difetto di motivazione per omessa indicazione dell’abilitazione professionale presa in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio).
4. Si è costituito in giudizio il controinteressato S- contestando, nel merito la fondatezza del gravame. In data 7 giugno 2024 lo stesso ha altresì proposto ricorso incidentale per contestare la mancata esclusione dalla selezione del ricorrente Geom. S- e l’errata attribuzione allo stesso di un punteggio in graduatoria superiore al dovuto, con conseguente sua carenza di interesse conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.
Il ricorso incidentale, più in particolare, è affidato ai seguenti motivi di diritto:
I. Violazione di legge (art. 75 d.p.r. n. 445/2000 - art. 55 quater d.lgs. 161/2001). Omessa esclusione del ricorrente per false dichiarazioni, in quanto sia nella domanda di partecipazione sia nell’allegato curriculum, il sig. S- ha dichiarato, tra l’altro, di aver avuto l’incarico di “Progettazione” da parte del Comune di S-:
- (i) “per la proposta di candidatura relativa al “Piano Locale e Urbano di Sviluppo (P.L.U.S.)”, “S- città SVELATA” (Det. G.C. n. 223 del 19/12/2006)”;
- (ii) “in team, per la proposta di redazione del “Piano Nazionale per le Città”. Proposta progettuale per la valorizzazione del quartiere Piagge-Civette del Comune di S- (Det. G.C. n. 236 del 04/10/2012)”.
In realtà, dagli atti allegati risulta quanto dichiarato non trova rispondenza, essendo lo stesso S- indicato quale mero: - (i) componente del “Gruppo di lavoro interno” e non quale “Progettazione urbanistica” (Architetti S- e S-) nella del. G.C. n. 223 del 2006; - (ii) “Collaboratore” e non quale “Supporto Progettuale Specialistico” (Architetti S-, S- eS-) nella del. G.C. n. 236 del 2012.
II. Violazione dell’art. 4 del Regolamento comunale e dell’art. 6 dell’Avviso pubblico. Eccesso di potere per violazione della lex specialis e par condicio. Errata attribuzione del punteggio per ECDL.
III. Violazione dell’art. 4 del Regolamento comunale e dell’art. 6 dell’Avviso pubblico. Eccesso di potere per violazione della lex specialis e par condicio. Errata attribuzione del punteggio per Commissario e Rup.
IV. Violazione dell’art. 4 del Regolamento comunale e dell’art. 6 dell’Avviso pubblico. Eccesso di potere per violazione della lex specialis e par condicio. Errata attribuzione del punteggio per percorsi formativi.
5. Si è quindi costituito in giudizio il Comune di S- contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso.
6. Alla camera di consiglio del 10 luglio 2024, su accordo delle parti, la causa è stata rinviata alla trattazione di merito.
7. All’esito della pubblica udienza del 17 dicembre 2024, con ordinanza collegiale n. 176/2025, il collegio,
“Considerato che con ricorso incidentale depositato in atti il 7 giugno 2024, il controinteressato S- contesta la mancata esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per cui è causa in quanto avrebbe erroneamente e/o falsamente attestato nella propria domanda di partecipazione l’esistenza di “Incarichi specifici da parte dell’Amministrazione” ovvero di “Incarichi conferiti dall’Ente”, più in particolare:
- sia nella domanda di partecipazione e sia nell’allegato curriculum, il Geom. S- ha dichiarato, tra l’altro, di aver avuto l’incarico di “Progettazione” da parte del Comune di S-: - (i) “per la proposta di candidatura relativa al “Piano Locale e Urbano di Sviluppo (P.L.U.S.)”, “S- città SVELATA” (Det. G.C. n. 223 del 19/12/2006)”; - (ii) “in team, per la proposta di redazione del “Piano Nazionale per le Città”. Proposta progettuale per la valorizzazione del quartiere Piagge-Civette del Comune di S- (Det. G.C. n. 236 del 04/10/2012)”, laddove lo stesso risulterebbe invece indicato quale mero: - (i) componente del “Gruppo di lavoro interno” e non quale “Progettazione urbanistica” (Architetti S- e S-) nella del. G.C. n. 223 del 2006; - (ii) “Collaboratore” e non quale “Supporto Progettuale Specialistico” (Architetti S-, S- eS-) nella del. G.C. n. 236 del 2012;
- lo stesso dicasi per la dichiarata (iii) “Nomina a Coordinatore per il Censimento Permanente della popolazione ISTAT 2018 … il tutto come da nota ... prot. n. 29123 del 12/09/2019 e Det. n. 707 del 10/05/2018”, laddove nella determina n. 707 del 10.05.2018 risulterebbe come lo stesso Geom. S- sia stato collocato all’ultimo posto della graduatoria di merito senza sua nomina a rilevatore;
Considerato che nel verbale n. 4 del 28 febbraio 2024 è la stessa commissione a dichiarare “ A conclusione della presente procedura, alla Commissione preme precisare che sono emerse delle discordanze tra quanto dichiarato da parte di alcuni candidati della presente procedura nella domanda di partecipazione. Dette discordanze discendono dalla comparazione che la sottoscritta Commissione ha effettuato procedendo al recupero degli atti indicati dagli stessi, detta precisazione è a latere della valutazione effettuata dalla Commissione ”,
ha ordinato alla Commissione di gara di fornire “ documentati chiarimenti sulle rilevate possibili falsità nelle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di domanda di partecipazione, rivestendo tale accertamento, da parte della Commissione, pregiudiziale rilevanza ai fini dell’ammissione del concorrente alla procedura concorsuale per cui è causa ”.
8. In adempimento al suddetto ordine istruttorio, la Commissione di gara, riunitasi come da verbale n. 7 del 26 marzo 2025, ha chiarito che “ la stessa non ha mai sollevato il problema della falsità delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione, ma di discordanze, nello specifico relative a difformità nella definizione degli incarichi da parte dell'Amministrazione tanto da non procedere alla valutazione dei provvedimenti menzionati nell'Ordinanza (delibera di G.C. n. 223 del 19/12/2006, delibera di G.C. n. 236 del 4/10/2012, prot. n. 29123 del 12/09/2019 e Determinazione n. 707 del 10/05/2018), senza attribuire nessun punteggio al ricorrente per detti incarichi ”.
9. Alla pubblica udienza del 18 giugno la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso principale è infondato.
Il sig. S-, come esposto in fatto, all’esito della procedura in esame volta al conferimento di due posti di Istruttore Direttivo Tecnico, si è collocato al quarto posto della graduatoria finale.
Egli deduce, con un unico articolato motivo di ricorso, che ai primi tre concorrenti della graduatoria finale (sig.ri S-, S- e S-) siano stati erroneamente attribuiti i punteggi loro assegnati dalla Commissione di gara.
1.1. Sotto un primo, e come si dirà poi, assorbente profilo, il ricorrente censura l’attribuzione per la voce “abilitazioni professionali” agli altri candidati e, in particolare, al sig. S- (secondo classificato, con 80,80 punti) e S- (terzo classificato, con 80,60 punti), di n. 2 punti per le abilitazioni in materia di sicurezza e salute dei cantieri temporanei e mobili.
Il ricorrente sostiene che tale punteggio sarebbe attribuibile, invece, solo ed esclusivamente in caso di abilitazioni professionali che danno titolo all’iscrizione in un albo professionale.
L’avviso di selezione prevede, all’art. 6, concernente i “Criteri di valutazione dei candidati nella procedura comparativa”, alla lett. c, l’attribuzione di un massimo di 20 punti per “ c. competenze professionali, tipologia di incarichi rivestiti e formative acquisite, ulteriori o superiori, attinenti al profilo oggetto di selezione, posseduti dal dipendente ”, prevedendo, tra l’altro, l’attribuzione di:
“− un punteggio fino a 4 punti per incarichi conferiti dall’Ente (Economo, Agente Contabile, Segretario Commissione Elettorale o Sottocem, componente uffici speciali strategici, preposto/addetto sicurezza, addetto antincendio, addetto pronto soccorso, preposto sicurezza, UPG) - un punto ogni anno (a prescindere dalla durata infrannuale per un periodo di incarico di almeno 6 mesi nell’anno).
− un punteggio fino a 4 punti per le abilitazioni professionali, in ragione di 2 punti per ognuna a condizione che sia coerente con il profilo di destinazione ”.
Con riguardo alla questione relativa all'abilitazione professionale disciplinata dall'art. 6 comma c, ed in particolare alle abilitazioni discendenti dal corso di formazione per la sicurezza e salute dei cantieri temporanei e mobili e sicurezza del lavoro nel settore edile, la stessa Commissione di gara ha ravvisato la necessità (come emerge dai verbali n. 2 del 14 febbraio 2024 e n. 3 del 22 febbraio 2024) di chiedere chiarimenti ai due concorrenti S- e S-.
Alla luce delle previsioni dell’art. 98, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, più in particolare, la Commissione ha ritenuto valida, ai fini dell’attribuzione del punteggio per le abilitazioni professionali, il possesso “ di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia ”, richiesto dalla predetta norma per lo svolgimento dell’incarico di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
Sia il geometra S- che il geometra S-hanno fornito il suddetto attestato reso dal competente Collegio professionale, cosicché la Commissione ha proceduto, del tutto legittimamente, all’attribuzione del relativo punteggio come da Verbale n. 4 del 28 febbraio 2024, poi confermato con i Verbali n. 5 del 27.03.2024 e n. 6 del 20.04.2024.
Giova precisare che la previsione in esame non attiene né a un requisito di partecipazione e né ad un profilo di valutazione dei titoli (esperienza e titolo di studio), trattandosi di un criterio di valutazione attinente alla “competenza professionale” richiesta per l’area tecnica professionale oggetto della selezione interna.
1.2. Dalla prova fornita dai due controinteressati del possesso del titolo abilitante all’incarico professionale di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, coerente con il profilo professionale oggetto della procedura de qua, discende la legittima attribuzione ad entrambi dei due punti contestati dall’odierno ricorrente.
1.3. Lo stesso dicasi per il sig. S-, primo classificato, al quale i 4 punti contestati dal ricorrente, sono stati parimenti legittimamente assegnati essendo egli in possesso, oltre del titolo abilitante discendente dal corso di formazione per la sicurezza e salute dei cantieri temporanei e mobili e sicurezza del lavoro nel settore edile, delle seguenti abilitazioni:
- abilitazione e specializzazione di prevenzione incendi;
- abilitazione alla certificazione ed efficienza energetica degli edifici - protocollo Itaca - regione Lazio;
- abilitazione all'elaborazione e gestione progetti europei - regione Lazio;
- abilitazione a tecnico competente in acustica ambientale;
- abilitazione alle funzioni di accertatore (idoneità all'abilitazione alle funzioni di accertatore (legge 296/2006, art.1, commi da 1789 a 1829));
- abilitazione alla riscossione delle entrate locali.
Cosicché, nonostante il possesso di plurime abilitazioni professionali, allo stesso è in realtà stato attribuito solo il punteggio di 4 punti, essendo questo il limite massimo di punteggio attribuibile per il criterio in esame.
1.4. Poiché il ricorrente risulta collocato al quarto posto della graduatoria finale con punti 80,10, la conferma della legittima attribuzione al candidato collocatosi al terzo posto (sig. S-) del punteggio di 80,60 punti (essendo legittima l’attribuzione degli unici 2 punti ad esso contestati, come sopra argomentato), priva il ricorrente di interesse allo scrutinio di tutti gli altri punteggi contestati, in quanto egli non riuscirebbe a sopravanzare, ad ogni modo, il sig. S-, (primo classificato con 86 punti), del quale contesta solo quattro punti che, come detto, sono stati a lui legittimamente attribuiti, e il medesimo sig. S-, e quindi ad ottenere un posto utile in graduatoria.
2. Per quanto esposto, il ricorso principale deve essere respinto e, conseguentemente, deve essere dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto dal sig. S-, per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- respinge il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna il sig. S- al pagamento, in favore del Comune di S- e del sig. S-, delle spese di lite che liquida nella somma di € 3.500 (euro tremilacinquecento/00) ciascuno, oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE AL, Presidente
AN MA, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN MA | TE AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.