Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/06/2025, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi-
no, ha pronunciato la seguente
A) SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5150/2014 r.g. proposta da
, titolare dell'omonima ditta individua- Parte_1
le, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pierpaolo Spinelli
e Raffaella Capodiferro, domiciliataria, in virtù di manda-
to a margine all'atto di citazione in opposizione
-attore/opponente-
contro rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1
Silvana Maria Claudia Plantone e Antonio Notarnicola, domi-
ciliatario, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuto/opposto-
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del
16/01/2025, da intendersi qui integralmente richiamato.
Il Giudice 1 A. Ruffino
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in fun-
zione della motivazione della decisione, giusta il combina-
to disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp.
att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- in qualità di titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale, ha proposto opposizione av-
verso il precetto notificatogli il 12/2/2014 da
[...]
, avente ad oggetto il pagamento della somma di CP_1
€14.000,00, oltre a spese ed interessi come per legge, in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiunti-
vo, provvisoriamente esecutivo, n. 266/11, emesso dal Tri-
bunale di Bari, Sezione Distaccata di Putignano, in data
12/04/2011 e notificato in data 27/04/2011.
A fondamento dell'opposizione, l'intimato ha dedotto, per vero in termini sommari ed estramamente stringati, che la debitoria portata dal decreto ingiuntivo azionato era stata oggetto di transazione, nell'ambito della quale le parti avevano concordato l'estinzione dilazionata del credito a mezzo di cambiali, regolarmente consegnate al creditore, ma da lui mai messe tempestivamente all'incasso.
Pertanto, sul presupposto dell'illegittimità della decaden-
za dal beneficio del termine comunicata dal creditore
[...]
in data 24/1/2014, ha concluso, in via prelimina- Parte_2
re e cautelare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, per l'accertamento
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dell'insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, con vittoria di spese di lite (atto di citazione notificato in data 20/3/2014).
I.2.- costituendosi in giudi- Controparte_1
zio, ha contestato ogni avversa deduzione, concludendo per il rigetto dell'opposizione, con la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali (comparsa di risposta depositata il 22/9/2014).
I.3.- Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ord. 23/8/2014), la causa, istruita unicamente a mezzo di prova per interpello deferita nei confronti dell'opposto (ud. 10/5/2016), è stata riservata in decisione all'udienza del 16/1/2025 sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.- Nel merito, l'opposizione è infondata.
In via di coordinate generali, va rammentato che nel giudi-
zio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c.,
l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto, le eventuali “eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore di procedere ad esecu-
zione forzata costituiscono causa petendi dell'opposizione proposta e sono soggette al regime sostanziale e processua-
le della domanda (cfr., tra le altre, Cass. n. 1328/2011).
Ne discende che compete comunque al debitore opponente, che intende contestare il credito, l'onere di fornire la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo azio-
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nato dal creditore col precetto.
Nella specie, deve premettersi che la sommaria esposizione di parte opponente, va anzitutto ricondotta ai dati di fat-
to e di diritto essenziali per la soluzione della lite.
L'oggetto dell'odierno giudizio è invero l'accertamento del diritto del Notarnicola di agire in executivis in forza del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 266/2011 (emes-
so dal Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Putignano,
in data 12/04/2011), limitatamente alla somma di
€14.000,00, sul presupposto della dedotta intervenuta riso-
luzione per inadempimento della transazione stipulata in data 28/10/2013, con la quale era stata convenuta la corre-
sponsione rateizzata, da parte dell'odierno opponente, del-
la somma di €14.500,00 (18 rate mensili dal 30/10/2013 al
30/3/2015), prevedendo, altresì, che il mancato pagamento anche di una sola rata avrebbe comportato, di diritto, la decadenza dal beneficio del termine per il debitore e la possibilità per il creditore di agire in forza del titolo originario.
Il mancato pagamento della somma intimata non è stato in alcun modo contestato dal debitore, il quale si è limitato ad eccepire l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata sulla base del decreto in-
giuntivo in forza di argomentazioni inidonee ad incidere sulla legittimità del titolo esecutivo e comunque prive di qualsivoglia fondamento giuridico.
Nella specie, la tesi difensiva è imperniata sull'asserito
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omesso tempestivo incasso, da parte del creditore/opposto,
delle cambiali emesse in esecuzione della transazione (qua-
li modalità di pagamento delle rate concordate), donde, per l'effetto, la mancata decadenza dal beneficio del termine e, conseguentemente, l'inidoneità del decreto ingiuntivo azionato a valere come titolo esecutivo.
Orbene, com'è noto l'emissione di cambiali a giorno fisso per il pagamento di obbligazioni pecuniarie configura, sul piano giuridico, una modalità esecutiva dell'obbligazione e non determina, di per sé, una novazione dell'obbligazione sottostante. Pertanto, in difetto di pagamento alla scaden-
za, il debitore resta inadempiente, salvo che dimostri che il mancato incasso sia riconducibile a fatto imputabile al creditore (quale, ad esempio, il rifiuto di presentarsi all'incasso o l'adozione di condotte incompatibili con il diritto a riscuotere).
Nel caso di specie, nessuna delle circostanze allegate dall'opponente, peraltro in termini talmente vaghi ed ap-
prossimativi da non consentirne la piena comprensione in punto di fatto, è stata dimostrata, avendo l'intimato omes-
so di produrre qualsivoglia prova dei propri generici as-
sunti.
In particolare, non è stato allegato, né provato, neppure in via indiziaria, alcun fatto idoneo a dimostrare che il mancato incasso delle cambiali, relative alle rate in sca-
denza al 30/11/2013 e 30/12/2013, fosse dipeso da un com-
portamento colpevole imputabile al creditore.
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Né risulta che l'opponente abbia adempiuto in altra forma ovvero tentato di provvedere al pagamento al domicilio del creditore.
Per contro, in sede di istruttoria, sono esclusivamente emersi elementi idonei a corroborare la legittimità
dell'intimazione di pagamento.
Per un verso, infatti, l'opposto ha prodotto la comunica-
zione del 24/1/2014, con la quale provvedeva a formalizzare l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per ina-
dempimento dell'opposto al pagamento delle rate in scadenza al 30/11/2013 e 30/12/2013, così come espressamente previ-
sto dall'art. 3 della transazione, dando, altresì, atto della conseguente riattivazione del titolo esecutivo (cfr.
produzione documentale parte opposta). Il contenuto di tale comunicazione, peraltro, non è mai stato contestato stra-
giudizialmente da parte dell'opponente.
Per altro verso, lo stesso opposto, in sede di interrogato-
rio formale, ha recisamente smentito tutte le circostanze dedotte dalla opponente in ordine ad un proprio preteso comportamento omissivo nell'incasso delle cambiali.
A fronte di tale quadro probatorio, l'opponente, anche in sede di memorie conclusive, si è limitato a reiterare i propri generici assunti, allegando in ultimo – in termini del tutto apodittici e non circostanziati, come avvenuto nel corso dell'intero giudizio - un preteso pagamento par-
ziale della somma intimata nell'ambito della procedura ese-
cutiva 882/2014 R.G.E.; circostanza, questa, da considerar-
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si del tutto inidonea a sortire effetti estintivi del cre-
dito avverso in quanto priva di qualsiasi riferimento fat-
tuale concreto, come di ogni riscontro documentale.
Pertanto l'opposizione proposta deve ritenersi infondata,
non emergendo alcune elemento utile ad infirmare la validi-
tà o l'efficacia del titolo esecutivo azionato, né a para-
lizzare il diritto del creditore di procedere in executi-
vis.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
III.- Le spese processuali inerenti tanto alla fase cautelare, quanto a quella di merito, devono porsi a carico dell'opponente secondo la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022.
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa e della difficoltà delle questioni trattate:
Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00 a) Giudizio cautelare
Parte_3 Studio 992,00 -50% 496,00 Introduttiva 672,00 -50% 336,00 Istruttoria // // // Decisoria 635,00 -50% 317,50 Totale a) 1.149,50 b) Giudizio di merito Studio 919,00 // 919,00 Introduttiva 777,00 // 777,00 Istruttoria 1.680,00 // 1.680,00 Decisoria 1.701,00 // 1.701,00 Totale b) 5.077,00
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TOTALE GENERALE a) + b) 6.226,50
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do-
manda proposta, con atto di citazione notificato in data
20/3/2014, da contro Parte_1 Controparte_2
ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...]
a) RIGETTA l'opposizione;
b) CONDANNA al pagamento, in favore Parte_1
di , delle spese processuali, che Controparte_1
liquida in €6.226,50, a titolo di compensi difensivi,
oltre a rimborso forf. spese generali (15%), Iva e Cap
come per legge.
Bari, 30/06/2025 Il Giudice – Antonio Ruffino
Il Giudice 8 A. Ruffino