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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 29/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 264/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 264/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
PROMOSSA DA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, con sede in Gela (CL), Contrada Giardina Km 98 + 300 sn (P. IVA ), P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catania, Via Vincenzo De Simone n. 7, presso lo studio dell'avv.
Clemente Massimiano, che la rappresenta e difende;
- Opponente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Gela, Via Iudice n. 2, presso lo studio dell'avv. C.F._1
Roberto Nastasi, che lo rappresenta e difende;
- Opposto -
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha promosso Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5/2022, emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento n. r.g. 1483/2020 e notificato il 24 gennaio 2022, con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 157.463,65, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, nonché delle spese del procedimento.
L'opponente, premettendo che l'ingiungente ha chiesto il provvedimento CP_1
monitorio in ragione di quattro fatture emesse per lo svolgimento di attività professionale, deduce, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda azionata in sede monitoria ex art. 636 c.p.c. perché
1 non corredata del parere della competente associazione professionale;
nel merito, afferma l'inesistenza dei crediti, in quanto l'opposto, pur avendo svolo delle prestazioni continuative di consulenza professionale, in materia esclusivamente discale e contabile, ha emesso le fatture solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale e senza aver svolto le attività giustificative dei crediti azionati.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita attraverso l'assunzione di prove documentali.
L'udienza del 13 giugno 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da note depositate e, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. (ordinanza del 13 giugno 2024), la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Sull'inammissibilità della domanda monitoria e sul merito dell'opposizione.
I motivi di opposizione possono essere esaminati congiuntamente.
In linea sistematica, giova rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione (“in tema di procedimenti monitori, con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudice è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, anche se il decreto risulti emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, sì che la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito”, così Cass. civ., sez. II, 8 settembre 1998 n. 8853).
A ciò va aggiunto come nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova ed in tale ambito la giurisprudenza ha costantemente chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(cfr. Cass. Civ. n. 2387/2004; Cass. Civ. S.U., 30.10.2001 n. 13533). Quindi, “La fattura è un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, questa dovrà essere
2 dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto” (così Cassazione civile sez. II,
04/10/2024, n.26048).
Da quanto precede, discende che è del tutto indifferente la circostanza che il giudice che ha ammesso il decreto monitorio abbia provveduto senza il previsto parere della competente associazione professionale, come stabilito dall'art. 636 c.p.c., dovendosi in questa fase, valutarsi la fondatezza o meno dei crediti azionati.
Ebbene, ritiene il Tribunale che parte opposta non abbia soddisfatto l'onere probatorio su di essa incombente.
Procedendo in ordine cronologico, la fattura n. 103/2021, dell'importo di € 59.436,16, riporta come casuale: “Vs. dare sul valore complessivo dell'operazione straordinaria cessione ramo di azienda in affitto Novembre 2018 vs Medi Group TR ai sensi del D.M.140/2012”.
In proposito, correttamente parte opponente ha osservato che, per l'attività prestata in funzione dell'operazione di cessione di ramo d'azienda, è stata emessa da fattura n. 134/2018, CP_1 regolarmente saldata (“relazione per perizia congruità canone di affitto”, “redazione atti propedeutici, operazioni straordinarie societarie”, “redazione e predisposizione atti e comunicazioni operazioni straordinarie societarie”, cfr. all.
6.6 alla citazione). Inoltre, ha espressamente contestato qualsiasi partecipazione dell'opposto alla redazione del contratto, attività svolta dagli avvocati
Francesco Castellana e Roberto Leandro. A fronte di tali difese, non ha dato alcuna prova di CP_1
aver ricevuto il preteso incarico, né di aver svolto la prestazione professionale in oggetto. Infatti, le mail prodotte dall'opposto a sostegno della propria tesi non provano l'attività di redazione: la prima
è stata inviata da altro mittente ( e solo inoltrata allo studio (cfr. all. 4 alla Persona_1 CP_1
memoria di costituzione); la seconda ha ad oggetto la mera trasmissione di una bozza di perizia e non del contratto d'affitto (cfr. all. 4 bis), prestazione peraltro oggetto della precedente fattura;
la terza riguarda solo la comunicazione di dati delle cessioni delle quote delle società coinvolte (cfr. all. 4 ter). Dunque, non risulta prova, nemmeno ricavabile in via indiretta, dell'attività redazione del contratto in parola né delle “successive consulenze, avente ad oggetto la complessa - e complessiva - operazione straordinaria di affitto di azienda” per la quale è stata emessa la fattura de qua (cfr. pag.
5 della memoria di costituzione). In proposito, sono state ritenute inammissibili le prove orali richieste, in quanto i capitoli di prova appaiono palesemente generici, non contenendo alcun concreto riferimento all'attività eventualmente espletata, e contenenti espressioni valutative o comunque inconducenti (cfr. capitoli da 1 a 6 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2).
Parimenti, non risulta provata l'attività di ideazione, valutazione e collaborazione dell'operazione di Trust costituito a favore dell'Erario, ove sarebbero conferiti i corrispettivi degli affitti concordati. Infatti, anche qui, le mail prodotte contengono i riferimenti all'atto fiduciario, ma
3 non provano che abbia svolto alcun ruolo (cfr. all.ti 5 e 5 bis). Inoltre, non può sottacersi che CP_1
alcune mail, senza la produzione dei file allegati, hanno un contenuto incomprensibile o che comunque non consente di valutare l'effettiva prestazione professionale (cfr. all.ti 8 e 8 bis). Lo stesso
è a dirsi per la corrispondenza intercorsa con la committente società NI (cfr. all.ti 6, 6 bis, 6 ter, 9 ì,
9 bis e 9 ter). Si segnala, inoltre, che non sono state prodotte le consulenze effettuate, a riprova della loro mancata redazione.
Ad analoghe conclusioni si perviene in relazione all'assunta attività di riclassificazione dei bilanci annuali delle società coinvolte, che avrebbe posto in essere al fine di consentire le CP_1
descritte operazioni giuridiche, in quanto, da un lato, già oggetto di precedenti fatture (nn. 121 e
134/2018, cfr. all. 6.6). Dall'altro, anche in tal caso, le mail prodotte, in assenza degli allegati, non consentono di valutare l'effettivo svolgimento di prestazioni ulteriori giustificative del credito azionato (cfr. all.ti 7 e 7 bis). Va sottolineata poi l'inammissibilità del capitolo di prova orale destinato a fondare la pretesa, che in maniera evidente ha contenuto valutativo, oltre che privo di specifici circa i contenuti dell'ipotetica prestazione svolta (cfr. cap. 7).
Anche con riguardo alla fattura n. 107/2021, del valore di € 88.816,00, riportante la causale
“Vs. dare per consulenza ed assistenza contrattualistica A.T.I. con sul valore Controparte_2 complessivo dell'ammontare del contratto di appalto ai sensi del D.M.140/2012”, deve affermarsi il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio circa la sussistenza del credito.
Invero, è, anche qui, del tutto insufficiente la produzione di alcune mail inviate dall'opposto al legale rappresentante della atteso che non sono stati prodotti i relativi Parte_1 documenti allegati, né c'è alcuna indicazione dell'incarico ricevuto (cfr. all.ti 8, 8 bis e 8 ter), nonché di quanto in concreto svolto per la realizzazione dell' Evidentemente valutativo è, poi, il Pt_2
capitolo di prova orale cui si affida , che non contiene alcun riferimento al contenuto della CP_1
prestazione (cfr. cap. 8).
Non diversamente il Tribunale può esprimersi circa la sostenuta sussistenza del credito portato dalla terza fattura azionata, la n. 108/2021, del valore di € 1.598,69,00. riportante la causale: “Vs. dare per consulenza ed assistenza riorganizzazione asset patrimoniali sul valore complessivo del valore delle cessioni di quote (60%) ai sensi del D.M.140/2012”. Basti rilevare che CP_3
alcun documento contenente la presunta consulenza è stata prodotto, circostanza che rivela inequivocabilmente il mancato conferimento e svolgimento di tale attività. Mentre, un contenuto contrario alla tesi dell'opposto può ricavarsi dalla mail inviata dalla Controparte_2 all'opponente, ove il mittente fa riferimento a TU come proprio delegato e non come consulente della (cfr. all. 9). Parte_1
4 Quanto, infine, alla quarta fattura n. 110/2021, dell'importo di € 7.612,80, con causale “Vs. dare per consulenza ed assistenza elaborazioni relazioni aggiornamento CR vs. Società e leasing per complessive 2 richieste di finanziamento sul valore complessivo di finanziamenti ai sensi del D.M.
140/2012”, afferma che l'opponente, al fine di assicurarsi l'acquisto in leasing di beni CP_1 aziendali, gli ha chiesto “di risolvere le criticità evidenziate dalla società di leasing tramite il rivenditore (all. 10 email leasing ED EN ) Attraverso la raccolta di dati contabili ed extra contabili (report CRIBIS che si allega, all ) e la loro elaborazione Parte_3
sotto forma di reportistica fu redatta specifica relazione (che si allega) a fine di risolvere le criticità su esposte e far ottenere alla società di leasing”. Inoltre, l'attività di consulenza avrebbe consentito, in altra operazione, “l'ottenimento di un mutuo di €. 350.000,00 richiesto alla banca ”. CP_4
Ora, va osservato, in primo luogo, che già con fatture nn. 12/2021 e 32/2021, parte opposta ha chiesto alla il versamento del corrispettivo per l'attività di “elaborazione, Parte_1
redazione piano industriale 2021/2025 con elaborazione di business plan con tool per elaborazione del d.s.c.r.” e di “rielaborazione e deposito bilancio 2019 in CCIAA […] relazione informazioni da
C.R. per leasing”. Pertanto, la successiva richiesta contenuta nelle fatture oggetto di giudizio, appare, per questa parte, un'evidente duplicazione dei compensi per le stesse prestazioni. Inoltre, non c'è prova che la relazione eventualmente redatta abbia consentito di accedere al leasing (cfr. mail all. 10 bis, del quel non è stato prodotto il business plan, sì da impedire qualsiasi valutazione sull'operato dell'opposto). Parimenti, non è provato che la redazione del piano industriale (cfr. all. 11 ter) sia in qualche modo connessa con una specifica attività finalizzata all'ottenimento del muto con la banca
, come preteso da . CP_4 CP_4 CP_1
3. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto della materia oggetto del contendere, della difficoltà delle questioni affrontate, delle fasi processuali svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) e del valore della controversia, determinata nei limiti del decisum (da € 52.001,00 a € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
5 condanna , al pagamento, in favore della società opponente, Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre IVA e CPA, e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Gela, 28 gennaio 2025
Il giudice
Vincenzo Accardo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 264/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
PROMOSSA DA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, con sede in Gela (CL), Contrada Giardina Km 98 + 300 sn (P. IVA ), P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catania, Via Vincenzo De Simone n. 7, presso lo studio dell'avv.
Clemente Massimiano, che la rappresenta e difende;
- Opponente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Gela, Via Iudice n. 2, presso lo studio dell'avv. C.F._1
Roberto Nastasi, che lo rappresenta e difende;
- Opposto -
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha promosso Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5/2022, emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento n. r.g. 1483/2020 e notificato il 24 gennaio 2022, con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 157.463,65, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, nonché delle spese del procedimento.
L'opponente, premettendo che l'ingiungente ha chiesto il provvedimento CP_1
monitorio in ragione di quattro fatture emesse per lo svolgimento di attività professionale, deduce, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda azionata in sede monitoria ex art. 636 c.p.c. perché
1 non corredata del parere della competente associazione professionale;
nel merito, afferma l'inesistenza dei crediti, in quanto l'opposto, pur avendo svolo delle prestazioni continuative di consulenza professionale, in materia esclusivamente discale e contabile, ha emesso le fatture solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale e senza aver svolto le attività giustificative dei crediti azionati.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita attraverso l'assunzione di prove documentali.
L'udienza del 13 giugno 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da note depositate e, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. (ordinanza del 13 giugno 2024), la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Sull'inammissibilità della domanda monitoria e sul merito dell'opposizione.
I motivi di opposizione possono essere esaminati congiuntamente.
In linea sistematica, giova rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione (“in tema di procedimenti monitori, con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudice è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, anche se il decreto risulti emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, sì che la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito”, così Cass. civ., sez. II, 8 settembre 1998 n. 8853).
A ciò va aggiunto come nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova ed in tale ambito la giurisprudenza ha costantemente chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(cfr. Cass. Civ. n. 2387/2004; Cass. Civ. S.U., 30.10.2001 n. 13533). Quindi, “La fattura è un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, questa dovrà essere
2 dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto” (così Cassazione civile sez. II,
04/10/2024, n.26048).
Da quanto precede, discende che è del tutto indifferente la circostanza che il giudice che ha ammesso il decreto monitorio abbia provveduto senza il previsto parere della competente associazione professionale, come stabilito dall'art. 636 c.p.c., dovendosi in questa fase, valutarsi la fondatezza o meno dei crediti azionati.
Ebbene, ritiene il Tribunale che parte opposta non abbia soddisfatto l'onere probatorio su di essa incombente.
Procedendo in ordine cronologico, la fattura n. 103/2021, dell'importo di € 59.436,16, riporta come casuale: “Vs. dare sul valore complessivo dell'operazione straordinaria cessione ramo di azienda in affitto Novembre 2018 vs Medi Group TR ai sensi del D.M.140/2012”.
In proposito, correttamente parte opponente ha osservato che, per l'attività prestata in funzione dell'operazione di cessione di ramo d'azienda, è stata emessa da fattura n. 134/2018, CP_1 regolarmente saldata (“relazione per perizia congruità canone di affitto”, “redazione atti propedeutici, operazioni straordinarie societarie”, “redazione e predisposizione atti e comunicazioni operazioni straordinarie societarie”, cfr. all.
6.6 alla citazione). Inoltre, ha espressamente contestato qualsiasi partecipazione dell'opposto alla redazione del contratto, attività svolta dagli avvocati
Francesco Castellana e Roberto Leandro. A fronte di tali difese, non ha dato alcuna prova di CP_1
aver ricevuto il preteso incarico, né di aver svolto la prestazione professionale in oggetto. Infatti, le mail prodotte dall'opposto a sostegno della propria tesi non provano l'attività di redazione: la prima
è stata inviata da altro mittente ( e solo inoltrata allo studio (cfr. all. 4 alla Persona_1 CP_1
memoria di costituzione); la seconda ha ad oggetto la mera trasmissione di una bozza di perizia e non del contratto d'affitto (cfr. all. 4 bis), prestazione peraltro oggetto della precedente fattura;
la terza riguarda solo la comunicazione di dati delle cessioni delle quote delle società coinvolte (cfr. all. 4 ter). Dunque, non risulta prova, nemmeno ricavabile in via indiretta, dell'attività redazione del contratto in parola né delle “successive consulenze, avente ad oggetto la complessa - e complessiva - operazione straordinaria di affitto di azienda” per la quale è stata emessa la fattura de qua (cfr. pag.
5 della memoria di costituzione). In proposito, sono state ritenute inammissibili le prove orali richieste, in quanto i capitoli di prova appaiono palesemente generici, non contenendo alcun concreto riferimento all'attività eventualmente espletata, e contenenti espressioni valutative o comunque inconducenti (cfr. capitoli da 1 a 6 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2).
Parimenti, non risulta provata l'attività di ideazione, valutazione e collaborazione dell'operazione di Trust costituito a favore dell'Erario, ove sarebbero conferiti i corrispettivi degli affitti concordati. Infatti, anche qui, le mail prodotte contengono i riferimenti all'atto fiduciario, ma
3 non provano che abbia svolto alcun ruolo (cfr. all.ti 5 e 5 bis). Inoltre, non può sottacersi che CP_1
alcune mail, senza la produzione dei file allegati, hanno un contenuto incomprensibile o che comunque non consente di valutare l'effettiva prestazione professionale (cfr. all.ti 8 e 8 bis). Lo stesso
è a dirsi per la corrispondenza intercorsa con la committente società NI (cfr. all.ti 6, 6 bis, 6 ter, 9 ì,
9 bis e 9 ter). Si segnala, inoltre, che non sono state prodotte le consulenze effettuate, a riprova della loro mancata redazione.
Ad analoghe conclusioni si perviene in relazione all'assunta attività di riclassificazione dei bilanci annuali delle società coinvolte, che avrebbe posto in essere al fine di consentire le CP_1
descritte operazioni giuridiche, in quanto, da un lato, già oggetto di precedenti fatture (nn. 121 e
134/2018, cfr. all. 6.6). Dall'altro, anche in tal caso, le mail prodotte, in assenza degli allegati, non consentono di valutare l'effettivo svolgimento di prestazioni ulteriori giustificative del credito azionato (cfr. all.ti 7 e 7 bis). Va sottolineata poi l'inammissibilità del capitolo di prova orale destinato a fondare la pretesa, che in maniera evidente ha contenuto valutativo, oltre che privo di specifici circa i contenuti dell'ipotetica prestazione svolta (cfr. cap. 7).
Anche con riguardo alla fattura n. 107/2021, del valore di € 88.816,00, riportante la causale
“Vs. dare per consulenza ed assistenza contrattualistica A.T.I. con sul valore Controparte_2 complessivo dell'ammontare del contratto di appalto ai sensi del D.M.140/2012”, deve affermarsi il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio circa la sussistenza del credito.
Invero, è, anche qui, del tutto insufficiente la produzione di alcune mail inviate dall'opposto al legale rappresentante della atteso che non sono stati prodotti i relativi Parte_1 documenti allegati, né c'è alcuna indicazione dell'incarico ricevuto (cfr. all.ti 8, 8 bis e 8 ter), nonché di quanto in concreto svolto per la realizzazione dell' Evidentemente valutativo è, poi, il Pt_2
capitolo di prova orale cui si affida , che non contiene alcun riferimento al contenuto della CP_1
prestazione (cfr. cap. 8).
Non diversamente il Tribunale può esprimersi circa la sostenuta sussistenza del credito portato dalla terza fattura azionata, la n. 108/2021, del valore di € 1.598,69,00. riportante la causale: “Vs. dare per consulenza ed assistenza riorganizzazione asset patrimoniali sul valore complessivo del valore delle cessioni di quote (60%) ai sensi del D.M.140/2012”. Basti rilevare che CP_3
alcun documento contenente la presunta consulenza è stata prodotto, circostanza che rivela inequivocabilmente il mancato conferimento e svolgimento di tale attività. Mentre, un contenuto contrario alla tesi dell'opposto può ricavarsi dalla mail inviata dalla Controparte_2 all'opponente, ove il mittente fa riferimento a TU come proprio delegato e non come consulente della (cfr. all. 9). Parte_1
4 Quanto, infine, alla quarta fattura n. 110/2021, dell'importo di € 7.612,80, con causale “Vs. dare per consulenza ed assistenza elaborazioni relazioni aggiornamento CR vs. Società e leasing per complessive 2 richieste di finanziamento sul valore complessivo di finanziamenti ai sensi del D.M.
140/2012”, afferma che l'opponente, al fine di assicurarsi l'acquisto in leasing di beni CP_1 aziendali, gli ha chiesto “di risolvere le criticità evidenziate dalla società di leasing tramite il rivenditore (all. 10 email leasing ED EN ) Attraverso la raccolta di dati contabili ed extra contabili (report CRIBIS che si allega, all ) e la loro elaborazione Parte_3
sotto forma di reportistica fu redatta specifica relazione (che si allega) a fine di risolvere le criticità su esposte e far ottenere alla società di leasing”. Inoltre, l'attività di consulenza avrebbe consentito, in altra operazione, “l'ottenimento di un mutuo di €. 350.000,00 richiesto alla banca ”. CP_4
Ora, va osservato, in primo luogo, che già con fatture nn. 12/2021 e 32/2021, parte opposta ha chiesto alla il versamento del corrispettivo per l'attività di “elaborazione, Parte_1
redazione piano industriale 2021/2025 con elaborazione di business plan con tool per elaborazione del d.s.c.r.” e di “rielaborazione e deposito bilancio 2019 in CCIAA […] relazione informazioni da
C.R. per leasing”. Pertanto, la successiva richiesta contenuta nelle fatture oggetto di giudizio, appare, per questa parte, un'evidente duplicazione dei compensi per le stesse prestazioni. Inoltre, non c'è prova che la relazione eventualmente redatta abbia consentito di accedere al leasing (cfr. mail all. 10 bis, del quel non è stato prodotto il business plan, sì da impedire qualsiasi valutazione sull'operato dell'opposto). Parimenti, non è provato che la redazione del piano industriale (cfr. all. 11 ter) sia in qualche modo connessa con una specifica attività finalizzata all'ottenimento del muto con la banca
, come preteso da . CP_4 CP_4 CP_1
3. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto della materia oggetto del contendere, della difficoltà delle questioni affrontate, delle fasi processuali svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) e del valore della controversia, determinata nei limiti del decisum (da € 52.001,00 a € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
5 condanna , al pagamento, in favore della società opponente, Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre IVA e CPA, e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Gela, 28 gennaio 2025
Il giudice
Vincenzo Accardo
6